accomandata
Incarto n. 35.2013.93 LG/sc
Lugano 14 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 novembre 2013 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 aprile 1991, RI 1 - a quel momento gerente dell’Albergo __________ e del Garni __________ a __________ – è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione, riportando un trauma distorsivo del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale (doc. ZM2, ZM3).
Il caso è stato assunto dall’__________ (in seguito divenuta CO 1) che assicurava l’infortunata facoltativamente contro gli infortuni.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’__________, con decisione del 13 ottobre 1994, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità del 35% (doc. Z35).
1.3. Con decisione formale del 6 giugno 1997 l’__________ ha quindi negato all’assicurata – sulla base di una perizia contabile – il diritto ad una rendita d’invalidità non essendoci nessuna riduzione della capacità di guadagno in relazione all’infortunio (doc. Z42).
Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2000 l’Istituto assicuratore ha quindi parzialmente modificato la propria decisione attribuendo all’assicurata una rendita d’invalidità dell’8%, con effetto dal 1° settembre 1994 (doc. Z53).
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, a quel momento patrocinata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale con la decisione del 17 dicembre 2001 (inc. 35.2000.00030) ha accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’ __________ per la valutazione dell’invalidità tramite il metodo straordinario (doc. Z60).
1.5. Il 16 aprile 2004 l’Alpina Assicurazioni e Dolores Maria Roncelli hanno concluso una transazione che prevede il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 30%, a partire dal 1° settembre 1994 (doc. Z62).
1.6. In ambito di assicurazione invalidità l’Ufficio AI, con decisione del 16 agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato, ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurata, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con la seguente motivazione:
" (…)
Esito degli accertamenti:
La Signora RI 1 è stata è stata posta al beneficio delle seguenti prestazioni AI:
- dal 01.04.1992 al 28.02.1994 mezza rendita con un grado AI del 50%
- dal 01.03.1994 al 30.09.1994 rendita intera con un grado AI del 75%
- dal 01.10.1994 al 31.07.1999 quarto di rendita con un grado AI del 40%
- dal 01.08.1999 mezza rendita con un grado AI del 50%
Questi gradi d’invalidità erano stati definiti unicamente dal profilo medico-teorico in sede di perizia pluridisciplinare effettuata nel mese di aprile 2002 presso il Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona (SAM), stabilendo la capacità lavorativa residua nelle percentuali sopra scritte, nella professione precedentemente esercitata quale gerente d’albergo.
In data 13.07.2005 viene effettuata d’ufficio la revisione del suo grado d’invalidità.
Dal profilo lavorativo risulta che la Signora RI 1 aveva ripreso l’attività lavorativa al 100% dal 01.01.2004 come gerente presso l’Hotel __________, con un tempo lavorativo di 41 ore settimanali ed uno stipendio mensile di CHF 1'750.-- come da contratto stipulato in data 16.12.2003 con la __________.
Il 26.05.2004 aveva pure iniziato una seconda attività come gerente a tempo pieno (gerenza al 100% obbligatoria) e con un salario mensile di CHF 3'500.-- presso la __________, diventata in seguito discoteca __________; (vedi contratto stipulato in data 26.05.2004 sempre con la __________).
Si osserva che la Signora Roncelli non aveva mai informato l’Ufficio Invalidità del cambiamento della propria situazione professionale ed economica.
Pertanto aveva palesemente violato l’obbligo di informare, oltre ad aver avuto un atteggiamento reticente nei confronti dell’Ufficio AI.
Dal profilo medico, la Signora RI 1 aveva pertanto dimostrato di poter lavorare al 100% (e oltre), con orari variabili e anche durante la notte.
I motivi del licenziamento al 31.12.2005 non erano da ricondurre al danno alla salute; si fa presente che la disdetta era stata inviata prima dell’aggressione fisica subita e dichiarata dall’assicurata, nessuna indennità giornaliera di malattia era stata versata, un certificato medico all’incarto attestava un miglioramento dello stato di salute (certificato stilato dopo il licenziamento).
La diagnosi principale che aveva causato l’incapacità lavorativa al momento della decisione di rendita, era la patologia psichiatrica. L’assicurata comunque non era più in cura psichiatrica ed aveva sospeso pure il trattamento farmacologico.
Con decisione 05.12.2005 si procedeva quindi con la soppressione della rendita con effetto retroattivo al 31.12.2003.
Veniva inoltrata opposizione datata 26.06.2006 e con decisione su opposizione parzialmente accolta, intimata il 27.02.2009, l’Ufficio AI doveva effettuare un accertamento medico di natura pluridisciplinare.
Conseguentemente la Signora RI 1 viene quindi sottoposta nuovamente ad una perizia presso il SAM effettuata di luglio-agosto 2009.
Il rapporto peritale è stato sottoposto ad esame del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ha avvallato le conclusioni dei periti.
Dal punto di vista neurologico è abile al lavoro al 100% in qualsiasi tipo di attività.
Dal punto di vista reumatologico, in un’attività rispettosa dei limiti funzionali, raggiunge una capacità lavorativa del 100%.
A livello psichiatrico fu peritata dal Dr. __________ il 16.04.2002 e le cure psichiatriche presso il Dr. __________ cessarono il 27.08.2002. Dal profilo medico si ritiene dunque che vi è stato un miglioramento dello stato di salute che ha portato ad una capacità lavorativa del 60% come esercente, cameriera e barista a partire dal settembre 2002 (rendimento ridotto).
Dal 01.01.2006 la capacità lavorativa dell’80% come esercente e del 70% come cameriera e barista (sempre come rendimento ridotto).
Dal 01.01.2007 capacità lavorativa del 90% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nell’ultima attività esercitata quale gerente d’albergo (si tratta delle attività che svolgeva) e del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività di barista e cameriera (attività più pesanti).
Si conclude che il miglioramento dello stato di salute ha portato la Signora RI 1 a ripristinare la propria capacità lavorativa.
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue e questo a decorrere dal 01.01.2004. Per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2005 il diritto alla rendita non è dato per ragioni lavorative (attività svolta al 100% e oltre), dal 01.01.2006, il diritto alla rendita non è più dato in quanto non sussistono più nemmeno i requisiti medici.
Decidiamo pertanto:
La soppressione della rendita viene confermata retroattivamente al 31.12.2003.
Il mancato ossequio dell’obbligo d’informare è palese e le prestazioni ricevute ingiustamente dal 01.01.2004 devono essere restituite (art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)). La decisione di restituzione del 06.06.2006 trova quindi piena conferma." (doc. Z69)
1.7. Con decisione formale del 15 marzo 2012, la CO 1 (in precedenza __________), visti gli accertamenti svolti in ambito AI, ha confermato la soppressione della rendita retroattivamente al 31 dicembre 2003 e, contestualmente, visto il mancato ossequio dell’obbligo d’informare, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 25 LPGA (doc. Z75).
1.8. A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z77, Z83), in data 5 novembre 2013 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc. Z84).
1.9. Con tempestivo ricorso del 9 dicembre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamente della decisione impugnata ritenendo che l’assicurata, dal profilo medico e contrariamente agli accertamenti svolti in ambito AI, non può essere considerata abile al lavoro oltre il 50%. Lo stato di salute della ricorrente è inoltre stato aggravato dal profilo psichiatrico da un’aggressione subìta da RI 1 nel 2005 (doc. I).
Dal profilo economico l’insorgente – a partire dal 2004 – ha lavorato al 50% per la __________ (unico datore di lavoro) che gestisce sia l’Hotel __________ che il Disco Club __________, poi __________. Secondo l’avv. RA 1i l’assicurata è stata assunta dalla __________ come gerente a tempo parziale. Tuttavia, i contratti di lavoro “sono dei contratti di facciata allestiti per la Polizia amministrativa ma mai in realtà attuati ed oggettivamente, per le condizioni valetudinarie della ricorrente, attuabili” (doc. I, pag. 3).
Secondo l’avv. RA 1 la ricorrente ha sempre lavorato a tempo parziale, “non più di 2 ore effettive al giorno anche se la sua presenza presso questi esercizi pubblici si è protratta su un lasso di tempo maggiore e comunque in misura certamente inferiore al 50% consentitole dalla sua capacità lavorativa residua” (doc. I, pag. 3).
La ricorrente si è quindi dichiarata in buona fede sul fatto di aver omesso di avvisare l’Istituto assicuratore in quanto “convinta che il perdurare di una situazione medica ed economica invariata non le imponesse un obbligo di informativa di fronte a una capacità lavorativa residua che le permetteva senz’altro di trovare un’attività confacente alla stessa” (doc. I, pag. 4).
Il salario che l’assicurata ha percepito dalla __________ è quantificato in fr. 1'750.--. Importo che comprova – sempre secondo il legale - un impiego a tempo parziale. Anche i certificati di salario 2004/2012 smentiscono che RI 1 abbia lavorato negli anni 2006-2007, oltre il 50% della sua capacità lavorativa residua. Il reddito da valido viene poi stimato in oltre fr. 100'000.-- facendo riferimento ai dati fiscali (doc. I, pag. 4).
L’insorgente ha postulato l’allestimento di una perizia medica, il richiamo dalla CO 1 dell’intero incarto, dall’Ufficio circondariale di tassazione degli incarti fiscali e dai medici curanti delle cartelle cliniche. Egli ha quindi chiesto che vengano sentiti quali testi i medici Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________ Dr. __________, nonché __________ della __________ (doc. I).
1.10. La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. In data 31 gennaio 2014 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni di causa rilevando che la decisione AI del 16 agosto 2011 non è stata impugnata per un disguido, ma “non può compromettere rendendolo superfluo il corso istruttorio in funzione del presente ricorso”. Egli ha quindi contestato la perizia SAM poiché dal 1999 la capacità lavorativa di RI 1 è rimasta invariata al limite del 50% (doc. V).
Il doc. V è stato inviato al legale della __________ per osservazioni (doc. VI).
1.12. L’avv. RA 2, per conto della CO 1, si opposto alla richiesta di nuove prove avanzata dalla controparte (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. VIII).
1.13. In data 28 marzo 2014 / 16 aprile 2014 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’assicurata (doc. IX, XIII).
1.14. Questa Corte ha quindi assegnato alle parti 10 giorni per visionare gli atti dell’incarto AI e per presentare osservazioni in merito (doc. XV).
1.15. In data 6 maggio 2014 l’avv. RA 1 ha confermato la richiesta di istruttoria di cui al ricorso del 9 dicembre 2013 (doc. XVI), mentre l’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. XVII).
Il doc. XVI è stato trasmesso all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XVIII), mentre il doc. XVII all’avv., sempre per conoscenza (doc. XIX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 era legittimata oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita di invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 133 V 108, consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con riferimento).
Non si tiene conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso causale adeguato con l'infortunio).
2.6. L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62 (su quest’ultimo aspetto, si veda la DTF 134 V 131).
2.7. Nella concreta evenienza, l’allora __________ (in seguito: CO 1) con la decisione formale del 16 aprile 2004 aveva attribuito all’assicurata – tramite transazione –
una rendita d’invalidità del 30% a partire dal 1° settembre 1994 (doc. Z62).
L’istituto assicuratore aveva concluso questa transazione dopo aver preso conoscenza della decisione dell’Ufficio AI del 10 dicembre 2003 che attribuiva all’assicurata – sulla base della valutazione SAM del luglio 2002 che la considerava abile al 50% quale gerente d’albergo – una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) dal 1° aprile 1992, una rendita intera (grado del 75%) dal 1° marzo 1994, un quarto di rendita (grado del 40%) dal 1° ottobre 1994 e una mezza rendita (grado del 50%) dal 1° agosto 1999.
Nel mese di luglio del 2005, l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’amministrazione con la decisione AI del 16 agosto 2011 ha quindi soppresso la rendita retroattivamente al 31 dicembre 2003 (cfr. doc. Z69).
Dal punto di vista economico è infatti emerso che l’assicurata lavorava al 100%, dal 1° gennaio 2004, presso l’Albergo “__________” a __________ e dal 26 maggio 2004, sempre a tempo pieno, anche presso la discoteca “Club __________” poi “__________” (cfr. decisione AI del 16 agosto 2011, doc. Z69).
A mente dell’Ufficio AI l’assicurata ha inoltre violato l’obbligo di informare, oltre ad aver avuto un atteggiamento reticente, non avendo ella mai informato l’amministrazione sulla sua situazione professionale e economica (cfr. decisione AI del 16 agosto 2011, doc. Z69).
Dal punto di vista medico RI 1 è quindi stata sottoposta ad una nuova valutazione medica pluridisciplinare SAM nel luglio-agosto 2009 che ha concluso per un miglioramento dello stato di salute (cfr. decisione AI del 16 agosto 2011, doc. Z69).
L’Ufficio AI ha quindi deciso, con decisione del 16 agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato, di sopprimere la rendita retroattivamente al 31 dicembre 2013 (doc. Z69).
Con la decisione del 15 marzo 2012 (doc. Z75), confermata con decisione su opposizione del 5 novembre 2013 (doc. Z84), la CO 1, dopo aver preso atto che l’assicurata aveva ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno dal 1° gennaio 2004 presso l’Albergo “__________” e la discoteca “Club __________e” poi “__________”, nonché di poter lavorare anche dal profilo medico al 100% in qualsiasi attività, ha confermato la soppressione della rendita retroattivamente al 31 dicembre 2003 (doc. Z75, Z84).
2.8. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalla decisione dell’amministra-zione che si fonda sulla decisione dell’Ufficio AI del 16 agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato.
La ricorrente ha asserito di non aver impugnato la decisione dell’Ufficio AI “per un disguido tra la ricorrente e il suo legale” e ha quindi contestato sia gli accertamenti economici che quelli medici (cfr. doc. I).
Dalla documentazione economica agli atti risulta tuttavia quanto segue.
Dal contratto di lavoro del 16 dicembre 2003 stipulato tra la __________ e RI 1 emerge l’assunzione di quest’ultima, in qualità di gerente dell’Albergo “__________”, a partire dal 1° gennaio 2004 ad un salario mensile di fr. 1’750.-- per 41 ore alla settimana (incarto AI).
Dal contratto del 26 maggio 2004 tra la __________ – Disco club __________ e l’assicurata emerge poi che RI 1 era stata assunta anche quale gerente del Disco Club ____________________ per un salario di fr. 3'500.-- (incarto AI).
Come rettamente evidenziato dall’Istituto assicuratore nella decisione impugnata e in sede di risposta, anche se RI 1 avesse, come afferma, svolto l’attività presso l’Albergo “__________” a tempo parziale (50%), e come lo stipendio di fr. 1'750.-mensili lascia peraltro intendere, la seconda attività di gerenza a tempo pieno a fr. 3'500.-- mensili presso il Disco Club __________ non lascia spazio a dubbi sull’attività a tempo pieno svolta dall’assicurata (cfr. doc. Z84 e doc. III).
Le affermazioni dell’insorgente riguardo al fatto che i contratti erano “contratti di facciata allestiti per la Polizia amministrativa ma mai in realtà attuati ed oggettivamente, per le condizioni valetudinarie della ricorrente, attuabili” (doc. I, pag. 3) non è supportata da alcun elemento oggettivo.
Neppure i certificati di salario, le dichiarazioni d’imposta o le schede salariali permettono di corroborare la tesi dell’assicurata secondo la quale, le ore lavorative effettivamente prestate non andavano oltre il grado d’occupazione del 50%.
Del resto anche gli aspetti medici giustificano la revisione della rendita attribuita all’assicurata.
Nell’ambito della perizia pluridisciplinare svolta nel luglio 2002 l’assicurata era stata valutata abile al 50%, in qualità di gerente d’albergo. Secondo gli specialisti le limitazioni professionali andavano considerate a partire dal 1999 (cfr. perizia SAM 15 luglio 2002, pag. 15).
Sulla base di questa perizia l’Ufficio AI ha attribuito con decisione del 10 dicembre 2003 una mezza rendita d’invalidità dal 1° aprile 1992, una rendita intera dal 1° marzo 1994, un quarto di rendita dal 1° ottobre 1994 e una mezza rendita dal 1° agosto 1999.
In ambito LAINF l’allora __________ (in seguito: CO 1) aveva invece attribuito all’assicurata – tramite transazione – una rendita d’invalidità del 30% a partire dal 1° settembre 1994 (doc. Z62).
Nell’ambito della perizia SAM del 14 settembre 2009 l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione medica pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica).
I periti hanno quindi concluso che RI 1 ha una capacità lavorativa del 90% come gerente d’albergo e del 70% in attività di barista e cameriera, mentre in attività adeguate è ritenuta abile al 90% dal 1° gennaio 2007. Dal settembre 2002 al 31 dicembre 2005 è stata ritenuta abile al 60%, dal 1° gennaio 2006 alla fine di dicembre 2006 all’80% (incarto AI).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
In queste condizioni, assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita di invalidità, l'esigibilità lavorativa è migliorata (RI 1 presenta una capacità lavorativa del 90% come gerente d’albergo), occorre concludere che è giustificata una revisione della rendita di invalidità.
Pertanto, nella misura in cui la CO 1 ha soppresso la rendita di invalidità a suo tempo riconosciuta all'assicurata a far tempo dal 31 dicembre 2003, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.9. L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
2.10. Nella fattispecie è emerso chiaramante, sia in ambito AI che LAINF, che l’assicurata non ha adempiuto al suo obbligo di informare l’assicuratore invalidità e infortuni della ripresa dell’attività lavorativa nel mese di gennaio 2004, in violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA.
Il legale dell’assicurata ha, peraltro, confermato che RI 1 “non ha avvisato l’assicuratore LAINF di aver messo a disposizione della __________ il suo certificato di capacità come gerente”. Secondo la ricorrente tale omissione si giustificherebbe con il fatto che la situazione medica e economica era rimasta invariata e “le permetteva senz’altro di trovare un’attività confacente ad essa” (doc. I, pag. 4).
Argomentazione che non può essere ammessa dal TCA.
Non si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita, non avverta che la ripresa della sua abituale attività lavorativa è suscettibile di influenzare il diritto ad una tale prestazione. Non va infatti dimenticato che nella decisione di attribuzione della rendita, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa” (cfr. incarto AI).
Avendo l’assicurata violato l’obbligo d’informazione, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto retroattivo e chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, ex art. 25 LPGA.
2.11. Il rappresentante dell’assicurata ha chiesto inoltre che venga esperita una perizia medica, richiamato l’incarto fiscale e le cartelle mediche e sentiti numerosi testi, tra cui i medici curanti (cfr. doc. I).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti