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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2014 35.2013.44

6 juin 2014·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,939 mots·~20 min·3

Résumé

Assicurato vittima di caduta con lesione cuffia rotatoria dx. Valutazione del diritto all'indennità giornaliera. Confermato che l'assicurato aveva ritrovato piena capacità lavorativa nella sua abituale professione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.44   cr

Lugano 6 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2013 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 31 maggio 2013 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 3      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 10 febbraio 2012 RI 1, nato nel 1934, titolare di un’impresa di lattoniere, è scivolato sul fondo ghiacciato, appoggiando malamente a terra la mano destra che pure è scivolata, riportando una contusione alla spalla destra.

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         In data 8 giugno 2012 l’assicurato è stato sottoposto ad una RM, la quale ha messo in luce un’importante tendinopatia del sovraspinato e una piccola lesione transmurale del tendine a livello dell’inserzione del tubercolo maggiore nonché dei discreti segni di tendinopatia dell’infraspinato, per i quali il dr. __________ ha prospettato un intervento di ricostruzione della cuffia.

                                         L’assicurato ha ripreso la propria attività nella misura del 50% a partire dal 2 luglio 2012 e nella misura del 75% a far tempo dal 1° ottobre 2012.

                               1.2.   Con decisione formale del 9 aprile 2013, l’Istituto assicuratore, sentito il parere del proprio medico ____________________, il quale ha considerato l’assicurato nuovamente abile al lavoro al 100% nella sua attività dal 25 marzo 2013, ha sospeso a partire dalla medesima data il versamento delle indennità giornaliere (doc. F).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. G), in data 31 maggio 2013, l’amministrazione ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 23 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino del versamento anche dopo il 25 marzo 2013 delle indennità giornaliere, per un’incapacità lavorativa del 50% (doc. I).

                               1.4.   In data 28 agosto 2013, l’assicuratore LAINF, tenuto conto del fatto che l’assicurato si era nel frattempo sottoposto ad una visita di controllo presso il medico curante, dr. __________, ha chiesto al TCA – e ottenuto (cfr. doc. IV e doc. VI) - una proroga del termine per presentare la risposta di causa (doc. III).

                               1.5.   In data 8 ottobre 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA il referto del 24 settembre 2013 redatto dal dr. __________ (doc. VII + M).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XI).

                               1.7.   In data 2 dicembre 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto una sospensione della causa “dintanto che il mio cliente non avrà potuto farsi visitare oltre Gottardo”.

                                         In via subordinata, la legale ha invece chiesto al TCA di sentire personalmente l’assicurato e, quale teste, il dr. __________ (doc. XIII).

                               1.8.   Con scritto del 27 febbraio 2014, la patrocinatrice ha comunicato al TCA che l’interessato “non è ancora riuscito ad ottenere un appuntamento con il medico di oltre Gottardo per un secondo parere medico. Nemmeno è prevedibile quando ciò potrà avvenire visti gli impegni del medico”, chiedendo nuovamente l’audizione personale dell’assicurato e del dr. __________ (doc. XVI).

                                         Questo scritto del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVII), per conoscenza.

                               1.9.   Pendente causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, al fine di ottenere dei chiarimenti a proposito dell’evoluzione della capacità lavorativa dell’interessato (doc. XVIII).

                                         Il dr. __________ ha risposto con scritto del 15 aprile 2014 (doc. XIX), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. XX).

                             1.10.   Con scritto del 5 maggio 2014, la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XXII).

                             1.11.   In data 6 maggio 2014, l’assicuratore LAINF si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nell’apprezzamento medico del 28 aprile 2014 (doc. XXIII + 1).

                             1.12.   Il 2 giugno 2014, l’avv. RA 1 ha genericamente contestato il contenuto del referto del medico ____________________, riconfermandosi peraltro nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XXVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte è chiamata a esaminare se lCO 1 era legittimata a dichiarare RI 1 abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 25 marzo 2013, oppure no.

                                         Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.4.   Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, dopo avere posto, con referto del 14 giugno 2012, la diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori e avere attestato una completa inabilità lavorativa dell’interessato (doc. 23 inc. 1), nei successivi referti del 27 agosto 2012 (doc. 34 inc. 1) e del 6 settembre 2012 (doc. 36 inc. 1) ha attestato una capacità lavorativa del 50%.

                                         In occasione della visita __________ __________ del 26 settembre 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, dopo avere posto la diagnosi di “infortunio del 10.2.2012 con trauma contusivo spalla destra, all’esame RM della spalla destra dell’8.6.2012 lesione rispettivamente rottura transmurale parziale del tendine sovraspinato a livello dell’inserzione, l’assicurato ha portato il CD con l’esame che ho potuto valutare durante la visita”, ha concluso che “sulla base della visita medica odierna la capacità lavorativa dell’assicurato del 50% dal 2 luglio 2012 viene portata al 75% a partire dal 1° ottobre 2012” (doc. 34 inc. 1).

                                         La percentuale di capacità lavorativa del 75% posta dal dr. __________ è poi stata confermata dal curante dell’assicurato, dr. __________, nei referti del 12 novembre 2012 (doc. 45 inc. 1) e del 21 febbraio 2013 (doc. 50 inc. 1).

                                         In occasione della visita __________ dell’8 marzo 2013, il dr. __________, ritenuto che l’assicurato svolge esclusivamente lavori leggeri d’ufficio e di supervisione, ha portato dal 75% al 100% la capacità lavorativa dell’interessato. Il medico __________ ha infatti osservato:

" (…)

l’assicurato è titolare rispettivamente direttore della propria ditta signor __________, impresa di lattoneria di __________ che recluta 50 operai. In data odierna si aumenta la capacità lavorativa dal 75% a totale del 100%, l’assicurato fa praticamente solo lavori di ufficio e di supervisione quindi un lavoro considerato leggero. (…).” (Doc. 54 inc. 1)

                                         In sede di opposizione contro la decisione del 9 aprile 2013, per contestare la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’interessato nell’esecuzione di lavori leggeri, la rappresentante legale dell’interessato ha trasmesso all’assicuratore LAINF un referto, datato 14 maggio 2013, nel quale il dr. __________, dopo avere indicato che “in data odierna la situazione sembra essere peggiorata. Aumento dei dolori, ma articolarità ancora completa. Il signor RI 1 riesce ad effettuare le attività della vita quotidiana senza troppi problemi ma è comunque limitato nelle attività a livello o al di sopra dell’orizzontale”, ha prospettato un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori dopo i mesi estivi, concludendo che l’interessato “nel frattempo a mio avviso rimane inabile al 50%” (doc. 67 inc. 1).

                                         Nonostante questa indicazione del curante, nell’apprezzamento medico del 21 maggio 2013, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato va considerato pienamente abile al lavoro, visto che egli si occupa esclusivamente di lavori d’ufficio (doc. 68 inc. 1). Il medico __________ si è così espresso:

" (…)

Apprezzamento

Si ribadisce quanto espresso nella mia visita __________ del 8.3.2013, si riconferma che l’assicurato era d’accordo di aumentare la capacità lavorativa dal 75% a un totale del 100% visto che fa praticamente solo lavori di ufficio e di supervisione quindi un lavoro considerato leggero secondo l’anamnesi.

L’assicurato riconfermava di non voler essere operato alla spalla destra vista l’incertezza del risultato, strano che sul rapporto del 14.5.2013 il dr. __________ rileva di avere previsto di effettuare l’intervento ricostruttivo della cuffia dei rotatori dopo i mesi estivi.

Ancora durante la visita del 8.3.2013 l’assicurato confermava di non volere essere operato alla spalla destra vista l’incertezza e la non garanzia del risultato.

Viene quindi confermata la capacità lavorativa totale del 100% dal 25.3.2013 al termine della cura della fisioterapia, per i lavori sopradescritti.” (Doc. 68 inc. 1)

                                         Il dr. __________, dal canto suo, con scritto del 24 settembre 2013 in risposta ad una richiesta di precisazioni della patrocinatrice dell’assicurato, dopo avere riassunto il caso dell’interessato, ha nuovamente attestato una capacità lavorativa del 50% “in quanto il paziente non dovrebbe più recarsi sui cantieri. Anche le mansioni di ufficio riescono ad essere svolte solo a tempo parziale” (doc. M).

                                         Il dr. __________ si è così espresso:

" (…)

Il signor RI 1 è stato vittima di un infortunio il 10.2.2012 scivolando su una lastra di ghiaccio e battendo la spalla destra. Gli accertamenti allora effettuati avevano rilevato una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra. Grazie a della fisioterapia la situazione è progressivamente migliorata, al punto che abbiamo potuto rinunciare all’intervento.

Attualmente, a più di un anno di distanza, persistenza di lievi dolori e astenia all’arto, ma dalla RM effettuata il 6 settembre 2013 non vi è stato un peggioramento della situazione. Abbiamo dunque deciso di rinunciare all’intervento in quanto i dolori sono contenuti e la situazione è nell’insieme relativamente buona. Ho comunque raccomandato al paziente di non sollevare pesi superiori ai 10 kg e di non effettuare lavori al di sopra dell’orizzontale.

Tenuto conto di queste limitazioni ho nuovamente attestato un’incapacità lavorativa al 50% in quanto il paziente non dovrebbe più recarsi sui cantieri. Anche le mansioni di ufficio riescono ad essere svolte solo a tempo parziale.” (Doc. M)

                                         In corso di causa, il TCA ha ritenuto opportuno interpellare il dr. __________, al fine di chiarire i motivi che lo hanno portato a considerare l’interessato inabile al lavoro al 50%, dopo che egli stesso lo aveva considerato inabile al lavoro nella misura del 25% (cfr. doc. XVIII).                        

                                         Con scritto del 15 aprile 2014, il dr. __________ ha risposto:

" Il signor RI 1, nato il 9.11.1934, presenta una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra. Per tale problematica gli ho consigliato di effettuare un intervento ricostruttivo, che per motivi professionali e personali, per il momento non desidera affrontare.

Per tale patologia il paziente presenta dolori alla spalla destra sia all’utilizzo dell’arto, sia a riposo. Avevo dunque attestato un’incapacità lavorativa del 25% in data 21.2.2013. Al controllo del 14.5.2013 il paziente mi riferisce di un nuovo peggioramento della situazione con aumento dei dolori sia con le attività della vita quotidiana, sia a riposo. Asseriva di faticare ad effettuare le mansioni d’ufficio. Ho dunque nuovamente attestato un’incapacità lavorativa al 50%. Il motivo principale di tale nuovo aumento è dunque da attribuirsi alla recrudescenza dei dolori. Oltre alla limitazione funzionale credo che sia questo l’aspetto di cui vada tenuto conto e che deve sicuramente essere rivalutato prima di attribuire una capacità lavorativa a tempo pieno.

A prescindere da questo aspetto, da un punto di vista puramente funzionale, concordo invece che si possa considerare una capacità lavorativa per lo meno del 75% per delle mansioni di ufficio.”

(Doc. XIX)

                                         Nel proprio apprezzamento medico del 28 aprile 2014, il dr. __________ ha così commentato la presa di posizione del dr. __________:

" (…)

3. Apprezzamento

In base alla rivalutazione del dossier dell’assicurato, ribadisco la mia presa di posizione riguardo alla visita __________ sopraccitata e all’apprezzamento medico del 21.5.2013. Si prende in considerazione le dichiarazioni soggettive dell’assicurato sulla mia visita medica citata, non erano subentrati miglioramenti rilevanti alla spalla destra dominante dopo la visita precedente da parte mia del settembre 2012.

I movimenti attivi della spalla destra erano solo minimamente più limitati rispetto alla spalla sinistra nei movimenti di abduzione e ante/flessione e retro elevazione con buona forza ai test isometrici con solo deboli dolori e spalla stabile.

Si ricorda che l’assicurato era stato d’accordo di aumentare la capacità lavorativa dal 75% al 100% dal 25.3.2013, nella mansione dei lavori di ufficio e di supervisione della sua ditta. Si rileva che l’evento del 10.2.2012 ha comportato un peggioramento della condizione degenerativa patologica preesistente, i relativi sintomi senza lesioni strutturali aggiuntivi per esperienza si attenuano nel giro di 3-4 mesi. Il dr. __________r (vedi sopra) nel suo ampio apprezzamento medico del 16.10.2013 rileva che l’incapacità lavorativa successiva al luglio 2012 non era più una conseguenza dell’evento del 10.2.2012 e si poteva pertanto ritenere che al 25.3.2013 relativamente all’evento fosse presente una piena capacità lavorativa. Si ricorda che l’intervento dal punto di vista medico alla spalla destra non era ritenuto esigibile.

In questo caso il rapporto del dr. __________ del 15.4.2014 non apporta elementi nuovi tali da cambiare le nostre precedenti valutazioni, nelle mansioni di ufficio l’assicurato era da ritenersi abile al lavoro al 100%, anche perché per un eventuale peggioramento della situazione non era più stata valutata la necessità di un intervento chirurgico. Bisogna inoltre prendere in considerazione gli elementi degenerativi preesistenti.

Nel lavoro che era stato descritto dall’assicurato si mantiene quindi la nostra presa di posizione di capacità lavorativa totale al 100% dalla data prevista.” (Doc. XXIII/1)

                                         Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, a proposito di una piena capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività leggere d’ufficio.

                                         Tale valutazione presenta infatti tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché a un apprezzamento medico possa essere riconosciuta piena forza probatoria (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133 p. 311ss. consid. 1b).

                                         Del resto, la diversa valutazione espressa dal dr. __________ si basa, per ammissione del medico stesso, sulla presunta recrudescenza dei dolori denunciata dall’assicurato, ma non su un peggioramento morfologico a livello della spalla infortunata. Tanto più che lo stesso dr. __________ ha concluso il suo scritto di precisazioni del 15 aprile 2014 rilevando che “da un punto di vista puramente funzionale, concordo invece che si possa considerare una capacità lavorativa per lo meno del 75% per delle mansioni di ufficio” (cfr. doc. XIX - il corsivo é del redattore).

                                         Il TCA rileva, infine, che la valutazione espressa dal dr. __________ di una piena capacità lavorativa nell’attività lavorativa leggera quale quella abitualmente svolta dall’insorgente (mansioni di tipo amministrativo), risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti

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