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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.08.2013 35.2013.28

28 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,024 mots·~30 min·2

Résumé

Turbe psichiche non in nesso causale con l'infortunio. Per le sole cause somatiche assicurato non ha diritto a rendita,visto che è totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività,come stabilito a ragione dall'assicuratore LAINF

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.28   cr

Lugano 28 agosto 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2013 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 marzo 2013 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 20 maggio 2011, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1 - gestore della pizzeria __________ - in data 8 maggio 2011, a seguito di una discussione con un imprenditore che, nonostante avesse eseguito malamente dei lavori presso il ristorante, era andato a reclamare il pagamento delle opere svolte, aveva subìto un’aggressione, ricevendo un pugno in faccia, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra (doc. 4).

                                         A causa di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo quanto indicato dalla dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di __________, una contusione del labbro superiore e, nel cadere, la distorsione della caviglia destra (doc. 2).

                                         L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel prosieguo, RI 1 ha sviluppato una problematica psichica (sindrome post-traumatica da stress secondo la psichiatra curante, dr.ssa __________ cfr. doc. 14 pag. 4).

                                         Con decisione formale del 15 giugno 2012, l’amministrazione,  tenuto conto delle sole lesioni fisiche ha, da una parte, negato il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2012 - facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità adeguata tra l’infortunio e i disturbi psichici ancora denunciati dall’assicurato - e, dall’altra, attribuito una indennità per menomazione dell’integrità del 15% (cfr. doc. 21).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 22 e 23), in data 6 marzo 2013, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 26).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 17 aprile 2013, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata “e che la CO 1 venga condannata a versare a RI 1 le prestazioni legali dopo il 1° luglio 2012, stabilendo il diritto alla rendita di invalidità”.

                                         Sostanzialmente, il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore infortuni ha ritenuto che, dal profilo somatico, l’interessato presenti una piena esigibilità lavorativa, come stabilito dal dr. __________, ritenendo per contro maggiormente appropriato considerare che l’assicurato sia abile al lavoro nella misura del 50%.

                                         Quanto ai disturbi psichici che affliggono l’assicurato, il legale ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF ha negato sussistere un nesso di causalità naturale ed adeguato con l’evento dell’8 maggio 2011.

                                         Il rappresentante legale ha, infatti, innanzitutto contestato l’apprezzamento del dr. __________ - peraltro non specialista in materia - il quale, contrariamente al parere del dr. __________, ha ritenuto inesistente il nesso causale naturale.

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, messo in evidenza l’esistenza anche di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici dell’assicurato e l’evento dell’8 maggio 2011, considerando che l’infortunio occorso all’interessato rientri nella categoria degli infortuni di grado medio e che, in concreto, risultino adempiuti almeno tre dei criteri richiesti dalla giurisprudenza per ammettere l’adeguatezza del nesso causale e meglio: la gravità delle lesioni riportate dall’assicurato; i dolori somatici persistenti e il grado e la durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (doc. I).

                               1.4.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore, tenendo conto dei soli aspetti somatici, era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° luglio 2012, senza attribuzione di una rendita di invalidità, oppure no.

                                         Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se la CO 1 ha correttamente negato l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro assicurato e le turbe psichiche dell’interessato.

                                         Non è invece oggetto di contestazione il riconoscimento da parte dell’assicuratore LAINF di un’IMI del 15%.

                               2.3.   Disturbi psichici: causalità adeguata con l’infortunio dell’8 maggio 2011?

                            2.3.1.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

                            2.3.2.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

                            2.3.3.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                            2.3.4.   Le regole applicabili in materia di causalità adeguata sono diverse a dipendenza che si tratti di un trauma psichico consecutivo a uno choc emotivo oppure di un evento infortunistico che ha provocato lesioni e delle conseguenze psichiche secondarie (DTF 129 V 405 consid. 2.2). Quando un assicurato ha vissuto un avvenimento traumatico senza subire lesioni fisiche, l’esame della causalità adeguata si effettua conformemente alla regola generale (DTF 129 V 177), secondo la quale la causalità é adeguata se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, il fatto considerato era atto a provocare un effetto del genere di quello prodottosi, l’insorgenza di questo risultato apparendo generalmente favorita da tale circostanza (DTF 129 V 181 consid. 3.2, 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).

                                         In caso di lesione corporale e se essa costituisce un infortunio, l’esame del carattere adeguato del nesso di causalità con i disturbi psichici consecutivi all’infortunio ha invece luogo, in caso d’infortunio di media gravità, in base ai criteri enumerati nella DTF 115 V 140 consid. 6c/aa.

                                         La giurisprudenza ha inoltre precisato che, in caso di eventi “misti”, in cui gli elementi di un trauma psichico (attacco, minaccia) e di un influsso fisico che adempie la nozione d’infortunio (colpi, infliggere delle ferite) sono presenti in maniera combinata, l’esame dell’adeguatezza ha luogo dal profilo di entrambi gli aspetti. Un tale esame é possibile quando nessuno dei due fattori si trova chiaramente in primo piano (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                            2.3.5.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni ritenendo, fra le altre cose, che la problematica psichica non costituisse una conseguenza naturale ed adeguata dell’evento occorso all’assicurato nel maggio 2011, (cfr. doc. A).

                                         Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che i disturbi psichici da lui presentati siano in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio (doc. I).

                                         Questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica possa rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

                            2.3.6.   Si tratta quindi di valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. e, siccome si deve considerare l’aspetto legato allo choc emotivo, anche secondo la formula generale dell’adeguatezza (DTF 129 V 177).

                                         Nell’ambito della DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato l’8 maggio 2011.

                                         Il TCA constata che, in data 8 maggio 2011, RI 1 - nel corso di un’accesa discussione insorta con un imprenditore, venuto a reclamare il pagamento di alcuni lavori svolti presso l’esercizio pubblico, che l’assicurato si rifiutava di pagare essendo, a suo avviso, malfatti (cfr. al riguardo quanto indicato nel referto peritale del dr. __________, doc. A7 pag. 3; vedi anche doc. 14 pag. 2; doc. 20 pag. 2) - ha ricevuto un pugno in faccia, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra.

                                         Secondo il rapporto della dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di __________, egli ha riportato una distorsione alla caviglia destra e una contusione al labbro superiore (cfr. doc. 2).

                                         Dalle carte processuali si evince che accanto alle sequele fisiche dell’infortunio, l’assicurato ha poi sviluppato anche un disturbo psichico, nella forma dapprima di una sindrome post-traumatica da stess, secondo quanto indicato dalla psichiatra curante, dr.ssa __________ (cfr. quanto riportato nel referto peritale del dr. __________ del 31 ottobre 2011, doc. 14 pag. 4), e poi di un disturbo dell’adattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (F43.23) in via di miglioramento, secondo il parere del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 14).

                                         Tutto ben considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica classificazione in una sentenza U 37/94 del 17 agosto 1997, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso brevemente conoscenza.

                                         Medesima classificazione è stata posta in una sentenza 8C_254/2009 del 19 marzo 2010, concernente il caso di un assicurato, colpito con un pugno in faccia alle quattro del mattino dal portiere di un club, il quale non voleva permettergli di entrare, facendolo finire a terra, con una breve perdita di conoscenza.

                                         In quel caso, nel quale l’assicurato aveva riportato, dal profilo fisico, una frattura alla mascella, una ferita al labbro, una frattura al malleolo della caviglia, altre lesioni traumatiche superficiali alla testa e al polmone, l’Alta Corte ha classificato quanto avvenuto tra gli infortuni di grado medio propriamente detti e non al limite con la categoria degli infortuni gravi.

                                         D'altro canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza U 81/94 del 2 agosto 1994, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

                                         In una sentenza U 9/00 del 28 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, confermata dal TFA con giudizio U 270/02 del 27 ottobre 2003).

                                         A conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza U 226/02 del 13 giugno 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale.

                                         Queste ultime fattispecie, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il Tribunale.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha precisato che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

                                         In tale contesto occorre preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Nella concreta evenienza, considerate le indicazioni che emergono dalla documentazione agli atti a proposito della dinamica dell’infortunio e delle sue conseguenze, l’unico fattore che potrebbe entrare in linea di conto è quello dei dolori somatici persistenti.

                                         All’infortunio occorso a RI 1 non può infatti essere riconosciuta una particolare drammaticità, analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale nella già menzionata pronunzia 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 (nella quale l’Alta Corte ha osservato che “en particulier, la violence du coup de poing et son imprévisibilité ne suffisent pas, contrairemente à ce que soutient le recourant, à qualifier les circonstances de l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes”).

                                         Quelle riportate dal ricorrente - una contusione del labbro superiore e la distorsione della caviglia destra (doc. 2), senza segni di frattura all’articolazione astragalo-calcaneare (doc. 10) - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STF 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 sopra citata, nella quale non sono state ritenute gravi le lesioni riportate dall’assicurato dopo avere ricevuto un pugno in faccia, con conseguente frattura alla mascella, ferita al labbro, frattura al malleolo della caviglia, altre lesioni traumatiche superficiali alla testa e al polmone).

                                         Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         A questo proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di farmaci analgesici, ad un’infiltrazione intrarticolare di cortisonici e a della fisioterapia. A mente del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, l’incapacità lavorativa dell’assicurato dovuta ai disturbi alla caviglia/piede destro è giustificata dall’8 maggio 2011 fino al mese di gennaio 2012 (doc. 20).

                                         È qui utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro; parimenti insufficiente è stata considerata, in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002, una cura durata oltre due anni e mezzo.

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato.

                                         In tale ambito, va sottolineato che l’inabilità lavorativa dell’interessato è dovuta principalmente alla problematica psichica, come indicato dal dr. __________ (cfr. doc. 7 pag. 4, nel quale il medico ha rilevato che “personalmente globalmente reputo l’assicurato inabile all’80% prevalentemente per la problematica di tipo psichico).

                                         In tali condizioni, non occorre esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici, è realizzato, ritenuto che la sua presenza non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. RDAT 2003 II no. 67 pag. 281 consid. 4.7; RSAS 2001 pag. 431).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

                                         Pertanto, il referto peritale del dr. __________, redatto su incarico dell’Ufficio AI, attestante un’inabilità lavorativa del 50%, non può venire preso in considerazione nell’ambito della presente procedura in ambito LAINF.

                            2.3.7.   L’esito della vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno valutando la fattispecie in applicazione della formula generale dell’adeguatezza (corso ordinario delle cose ed esperienza generale della vita - cfr. consid. 2.3.4. del presente giudizio).

                                         La giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo. In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e tentativo di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure nel caso di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era stata aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpita con dei pugni mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr. STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).

                                         Secondo la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’Alta Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso di un assicurato, il quale, nel cuore della notte, é stato assalito nonché colpito alla testa e alle mani/braccia con un oggetto contundente (una spranga di ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel suo appartamento (cfr. STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4.) oppure trattandosi di un’assicurata che, giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008 consid. 4.3.5.).

                                         A giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista Pero Oroz - per le modalità secondo le quali si è sviluppata l’aggressione, durante il giorno, da parte di una persona conosciuta, senza l’utilizzo di armi - presenta certamente meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della STF 8C_522/2007 appena menzionata, e persino rispetto a quella di cui alla STFA U 2/05, relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.

                                         Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento dell’8 maggio 2011.

                                         In questo contesto, non deve essere dimenticato che la Swica ha assunto il caso - e dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti dalla patologia psichica - sino al 30 giugno 2012, dunque per oltre 12 mesi, conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.

                               2.4.   Diritto alla rendita di invalidità

                            2.4.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.4.3.   Nella concreta fattispecie, dal profilo medico, il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, nel rapporto dell’11 aprile 2012 concernente la visita medica del 2 febbraio 2012, ha considerato l’assicurato, in relazione ai soli postumi infortunistici, vista “la scarsa entità del referto clinico constatata all’occasione della visita del 2 febbraio 2012”, totalmente abile al lavoro nell’ultima attività svolta prima dell’infortunio di gestore di un esercizio pubblico a partire dal momento del proprio esame peritale e, probabilmente, già a partire dal 1° gennaio 2012 (doc. 20).

                                         Il dr. __________ ha tenuto a sottolineare “il contrasto palese tra le lamentele dell’assicurato che pretende di non potere rimanere in piedi più di mezz’ora ed i disturbi oggettivi accertati all’occasione della visita del 2.2.2012. Tale constatazione risulta in sintonia con quanto stabilito dal dr. __________ già nel lontano luglio 2011 e con la tendenza all’esagerazione stabilita dal dr. __________ con la sua perizia del 31.10.2011” (doc. 20).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del dr. __________, che, del resto, non sono state contestate tramite dei referti medico specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti, tali da impedire all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa.

                                        Tale non può, infatti, essere considerato il certificato medico del 30 marzo 2012, con il quale il dr. __________ ha attestato che l’assicurato, a seguito del trauma distorsivo subito alla caviglia destra, “presenta un danno permanente che richiederà dei trattamenti in futuro” (doc. A2).

                                         Di ciò, infatti, l’assicuratore infortuni ha ampiamente tenuto conto, attribuendo a RI 1, sulla base di quanto indicato dal dr. __________ (cfr. doc. 20 pag. 31), una indennità per menomazione dell’integrità del 15%, rimasta, del resto, incontestata (cfr. doc. A1).

                                         Neppure atti a mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________ appaiono il referto del dr. __________ del 28 agosto 2012 (doc. A3) e quelli, stringati, del 20 agosto 2012 (doc. A4), del 22 ottobre 2012 (doc. A5) e del 24 gennaio 2013 (doc. A6) dello stesso dr. __________, prodotti in sede ricorsuale, i quali si limitano a certificare una inabilità lavorativa del 50% dell’interessato nell’attività di cameriere.

                                         A tale proposito va infatti rilevato che il dr. __________ ha, in maniera motivata, spiegato le ragioni per le quali ha concluso che, alla luce dei disturbi oggettivi, di scarsa entità, constatati al momento della visita del 2 febbraio 2012, l’assicurato sia da considerare in grado di riprendere la precedente attività di gestore di un esercizio pubblico, attività che non si limitava solo alla mansione di cameriere, ma comprendeva anche la gestione del personale (un pizzaiolo, un cuoco e un cameriere), mansioni amministrative semplici e rapporti con la clientela (cfr. doc. 20 pag. 32).

                                         Il dr. __________ ha rilevato che, come accertato in ambito AI, “la difficoltà maggiore per il signor RI 1 risiede nella presenza di tre gradini in mezzo alla sala del ristorante, di un gradino tra di esso e la terrazza e di altri quattro gradini in fondo alla cantina altrimenti accessibile con un ascensore”. A mente del dr. __________, tuttavia, “tale situazione non preclude la possibilità per il signor RI 1 di fare delle pause e di sedersi nel ristorante o sulla terrazza nonché di delegare ad uno dei suoi tre collaboratori (un aiuto-cuoco, un cameriere e un pizzaiolo) il servizio in cantina”.

                                         Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che il ricorrente - dal profilo medico somatico - sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la precedente attività lavorativa di gestore di un esercizio pubblico.

                                         Gli impedimenti, di natura psichiatrica - valutati in ambito AI, tramite perizia del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali conformemente a quanto indicato nel decreto di stralcio del TCA 32.2012.259 del 5 dicembre 2012 - non possono, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.6.-2.3.7.), essere presi in considerazione nella presente procedura in materia LAINF.

                                         In conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° luglio 2012, merita di essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2013.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.08.2013 35.2013.28 — Swissrulings