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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.05.2013 35.2013.18

8 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,585 mots·~13 min·2

Résumé

Ammessa la denegata giustizia nel caso di un assicuratore che dopo oltre tre anni non aveva ancora rilasciato la decisione su opposizione. Denegata giustizia ammessa anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2013.18   mm

Lugano 8 maggio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 26 febbraio 2013 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 settembre 1997, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di parrucchiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ -, é caduto da cavallo ricevendo in seguito un calcio sul polpaccio della gamba destra.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato un trauma contusivo con ematoma all’arto inferiore destro, rottura del muscolo gastrocnemio mediale destro e dell’anca destra, nonché rottura del corno anteriore del menisco laterale e lesione centrale del menisco mediale.

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Da notare che la __________ aveva stipulato un accordo di collaborazione per la copertura delle prestazioni di lunga durata ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LAINF, con la CO 1.

                               1.2.   Nel mese di giugno 2004, dopo aver esperito gli accertamenti del caso, in particolare dopo avere sentito il parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 62), la __________ ha comunicato informalmente all’assicurato che il diritto alle prestazioni di corta durata sarebbe stato considerato estinto a decorrere dal 30 giugno 2004 e che gli atti sarebbero stati trasmessi alla CO 1 per la definizione delle prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 63).

                               1.3.   In data 21 ottobre 2008, la __________ ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata con effetto retroattivo al 31 marzo 2007 (cfr. doc. 72).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da Donato Sperduto per conto dell’assicurato, in data 13 maggio 2009, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 79).

                                         La decisione su opposizione della __________ é cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.4.   Con decisione formale del 1° settembre 2009, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha negato il diritto alla rendita di invalidità (doc. 96).

                                         L’assicurato ha interposto opposizione in data 28 settembre 2009 (doc. 100).

                               1.5.   Con scritto del 3 ottobre 2012, il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha rimproverato alla CO 1 di aver commesso una “… manifesta denegata giustizia in punto alla mancata evasione dell’opposizione avverso la decisione del 1.9.2009 per un ritardo di ben tre anni” ed ha sollecitato da quest’ultima una presa di posizione “… nella quale mi confermate quantomeno il procedere istruttorio futuro in termini oltremodo rapidi …” (doc. 113).

                                         Con separato scritto, sempre datato 3 ottobre 2012, l’avv. RA 1 ha chiesto alla CO 1 la concessione del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura amministrativa (doc. 114).

                                         In data 5 ottobre 2012, la CO 1 ha comunicato al patrocinatore di essere in attesa di una perizia del dott. __________, ordinata dalla __________ a dipendenza di un infortunio occorso all’assicurato nel mese di gennaio 2005, precisando che perciò avrebbe tenuto ulteriormente in sospeso il caso (doc. 115).

                               1.6.   Con ricorso per denegata giustizia del 26 febbraio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata la denegata giustizia e che all’assicuratore resistente venga fatto ordine di emettere una decisione in punto alla rendita di cui all’infortunio del settembre 1997 entro 30 giorni, nonché di decidere sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa entro 10 giorni (cfr. doc. I).

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.8.   In data 16 aprile 2013, l’insorgente si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII + allegati).

                                         L’amministrazione si é espressa in proposito il 29 aprile 2013 (doc. IX + allegati).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 ha commesso un diniego di giustizia nei confronti di RI 1, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.

                                         In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

                                         Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, va rilevato che dall’introduzione dell’opposizione (settembre 2009) alla presentazione del ricorso per denegata giustizia (febbraio 2013) sono trascorsi ben tre anni e cinque mesi. Secondo questo Tribunale, si tratta di un lasso di tempo talmente lungo da consentire l’evasione di una pratica anche di non facile definizione, anche nell’ipotesi in cui fosse apparso necessario disporre ulteriori provvedimenti probatori.

                                         In questo contesto, il TCA osserva che, con perizia del 6 luglio 2009 ordinata dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva valutato l’esigibilità lavorativa e la menomazione all’integrità, a dipendenza dei postumi residuali dell’evento traumatico del settembre 1997, (il solo) assicurato presso la CO 1 (cfr. doc. 88).

                                         A fronte delle obiezioni sollevate da RI 1 (cfr. doc. 91), laCO 1 aveva ritenuto che il referto del dott. __________ rispettasse “… tutti i criteri di qualità necessari.” (doc. 92) e, su tale base, aveva quindi emanato la decisione formale del 1° settembre 2009 (cfr. doc. 96).

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l’amministrazione disponeva, già a quel momento, di tutti gli elementi per evadere, in tempi brevi, l’opposizione dell’assicurato, tanto più che in quella sede non era stata prodotta nuova documentazione medica contenente conclusioni divergenti da quelle formulate dal medico di fiducia (cfr. doc. 100).

                                         L’assicuratore convenuto sostiene di voler attendere le risultanze della perizia del dott. __________, prima di emanare la decisione di sua competenza (cfr. doc. V, p. 5: “Su ricezione del medesimo [del rapporto del dott. __________, n.d.r.], che dovrebbe finalmente essere in grado di fare la doverosa chiarezza, anche la CO 1 potrà con definitiva cognizione di causa pronunciarsi su quanto di sua competenza.”).

                                         In proposito questo Tribunale osserva che il mandato di periziare il ricorrente é stato affidato al dott. __________ dalla __________ (cfr. doc. 76 - atti __________).

                                         Ora, il TCA constata che questo assicuratore é competente per un infortunio diverso, che ha interessato una diversa parte del corpo (il gomito sinistro - cfr. doc. 1 - fasc. 3), rispetto a quello di cui é rimasto vittima RI 1 nel 1997. Non si vede pertanto come i postumi residuali dell’evento traumatico del novembre 2005 possano influenzare la valutazione delle prestazioni di lunga durata di pertinenza della CO 1.

                                         Del resto, in caso contrario - posto che l’esistenza dell’infortunio del novembre 2005 emergeva chiaramente già dal rapporto 6 luglio 2009 del dott. __________ (cfr. doc. 88, p. 13), come pure dalla perizia SAM del 22 giugno 2009 (ricevuta in copia dalla CO 1 - cfr. doc. 86, p. 1 e 6) -, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto disporre adeguati accertamenti già a quel momento.

                                         In queste condizioni, pur tenendo conto che, in ossequio alla giurisprudenza federale menzionata al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a un apprezzamento sommario della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente in caso di comportamento abusivo da parte dell’assicuratore, essa ravvede nel fatto di voler attendere gli esiti della perizia del dott. __________, un atteggiamento defatigatorio della CO 1, costitutivo di un diniego di giustizia ai danni dell’insorgente.

                                         In sede di osservazioni 29 aprile 2013, l’amministrazione rileva che, in caso di accoglimento del ricorso per denegata giustizia, essa “… sarebbe costretta a statuire la conferma della propria pregressa, avversata, decisione (doc. 6) con la conseguente più che probabile procedura d’impugnazione, risp. con un ulteriore importante perdita di tempo: …” (doc. IX, p. 4s.).

                                         Al riguardo, il TCA si limita a osservare che la difesa degli interessi dell’assicurato spetta al suo patrocinatore, il quale, inoltrando il presente ricorso, ha certamente ponderato tutte le possibili implicazioni.

                               2.6.   Secondo il ricorrente, l’assicuratore convenuto avrebbe commesso una denegata giustizia anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 4).

                                         Dalle carte processuali emerge che, nel settembre 2011, l’avv. RA 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio da parte dell’amministrazione (doc. 106).

                                         Nel corso del mese di novembre 2011, egli ha trasmesso alla CO 1 il “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, compilato in tutte le sue parti e vidimato dal Comune di residenza (__________, nonché la relativa documentazione tendente a comprovare il suo stato d’indigenza (cfr. doc. 109 + allegati).

                                         In data 18 novembre 2011, l’assicuratore ha chiesto al rappresentante di produrre “… il formulario verificato dall’autorità svizzera qui competente.” (doc. 110).

                                         Con scritto del 19 dicembre 2011, l’avv. RA 1 ha comunicato alla CO 1 che il suo patrocinato “… risiede in __________, pertanto non vi é alcuna autorità svizzera che possa verificarne il contenuto. La circostanza é risaputa da tutte le autorità giudiziarie svizzere.” (doc. 111).

                                         Il legale ha infine sollecitato l’evasione della domanda di gratuito patrocinio il 3 e il 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 114 e 116).

                                         In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha sollevato alcune “perplessità” circa il preteso stato d’indigenza dell’assicurato, suscitate dalla documentazione prodotta (cfr. doc. V, p. 7s.). Con le osservazioni del 29 aprile 2013, essa ha in particolare affermato che “… non possono essere ritenuti acquisiti gli estremi per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del ricorrente.” (doc. IX, p. 5).

                                         Tutto ben considerato, anche su questo aspetto, il TCA ritiene che siano dati gli estremi per ammettere l’esistenza di un diniego di giustizia. In effetti, il fatto che la CO 1 consideri incompleta la documentazione prodotta dall’assicurato, il quale ha già dichiarato di essere impossibilitato a completarla nel senso auspicato dall’assicuratore (cfr. doc. 111), e quella prodotta comunque inattendibile, non l’autorizzava a procrastinare oltremodo l’emanazione della relativa decisione. In altri termini, se, per un motivo o per un altro, l’assicuratore ritiene inadempiuti i presupposti per concedere a RI 1 il gratuito patrocinio, era suo dovere formalizzare il rifiuto con una decisione.

                               2.7.   L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte della CO 1 di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso per denegata giustizia é accolto.

                                         § Alla solida assicurazioni SA è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione su opposizione più volte sollecitata dall'assicurato, nonché di decidere sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all'assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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