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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2013 35.2012.62

5 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,367 mots·~17 min·3

Résumé

Incidente stradale con politrauma. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato piena capacità lavorativa nella sua ultima professione di venditore a domicilio nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, in particolare alla luce degli esiti della video-sorveglianza ordinata da quest'ultimo. Negata l'AG

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2012.62   mm

Lugano 5 giugno 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2012 di

 RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 giugno 2012 emanata da

CO 1        in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di aprile 2007, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato all’__________ un infortunio, concretamente un incidente della circolazione stradale con politrauma, occorso il 5 aprile 2007 a RI 1 (cfr. doc. Z 23), di formazione muratore, professione però nel frattempo abbandonata a causa di problemi alla schiena (cfr. doc. Z 9).

                                         Dalle carte processuali si evince che l’infortunio é stato finalmente assunto dalla CO 1 in applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, ritenuto che, al momento del sinistro, egli stava lavorando (guadagno intermedio) per conto della ditta __________, in qualità di venditore a domicilio (cfr. doc. Z 29).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare dopo aver preso atto degli esiti di pedinamenti a cui era stato nel frattempo sottoposto l’assicurato, con decisione formale del 24 gennaio 2012, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato (doc. Z 96).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. Z 100), in data 25 giugno 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 111).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 25 agosto 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge anche dopo il 24 gennaio 2012, argomentando in particolare quanto segue:

"  (…).

Lo stato di salute dell’assicurato non é certamente migliorato. Essendo decorsi 05 anni dall’incidente, é praticamente da escludere che possa subentrare un sensibile miglioramento della condizioni fisiche.

I medici interpellati dal ricorrente si sono tutti espressi negativamente.

Il signor RI 1 é stato ritenuto inabile al 100% per lavori pesanti e al 50% per lavori leggeri.

Di più, si é aggiunto un fattore depressivo che da solo porta già ad un’inabilità lavorativa del 50%.

Il ricorrente, ancora giovane e padre di due figli, non ha prospettive e il suo futuro é veramente oscuro.

Egli si sente parecchio frustrato.

La CO 1, in base ai suoi accertamenti, ritiene che RI 1i sia invece in grado di svolgere attività lavorative anche non leggere, il che viene contestato ed é in contrasto con il fatto che RI 1 é al beneficio di una rendita AI del 100% ed é contrastante con le certificazioni mediche univoche.

(…).”

                                         (doc. I)

                               1.4.   Nel corso del mese di settembre 2012, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (doc. IV + allegati).

                               1.5.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 24 gennaio 2012, oppure no.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                               2.4.   A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di principio.

                                         Con un successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF).

                                         Infine, nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.

                                         La giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).

                                         Le risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011 succitata consid. 7.1).

                                         Su questo tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (147-155).

                               2.5.   Nel caso di specie, fondandosi essenzialmente sulle risultanze della sorveglianza a cui l’assicurato é stato sottoposto durante il periodo 14-25 novembre 2011 e sul parere espresso al riguardo dal proprio medico fiduciario, l’assicuratore LAINF ha dichiarato RI 1 in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal 24 gennaio 2012. D’altro canto, posto che le sue condizioni di salute risultavano da tempo stabilizzate, la CO 1 ha posto termine anche alle prestazioni sanitarie in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. Z 111).

                                         Da parte sua, questa Corte constata che i limiti funzionali descritti dagli specialisti del SAM di Bellinzona (cfr. perizia pluridisciplinare del 19 gennaio 2011, che figura nell’incarto relativo alla parallela causa AI - inc. n. 32 2012.177) consisterebbero nell’impossibilità di svolgere attività pesanti, nel sollevare/spostare pesi superiori ai 7-8 kg, nell’assumere la posizione accovacciata, nel camminare per un massimo di 100-200 metri nonché, dal lato psichico, nell’essere più lento, inaffidabile e di godere di minore resistenza.

                                         Nel mese di ottobre 2011, l’insorgente é stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. In quell’occasione, egli ha dichiarato, fra l’altro, di essere in grado di camminare su una distanza massima di 200 metri, di non essere più in grado di correre, di saltare e di portare pesi, di limitarsi ad aiutare saltuariamente la moglie a passare l’aspirapolvere, nonché di riuscire a guidare l’automobile, riscontrando qualche difficoltà nell’utilizzo dei pedali (cfr. doc. Z 92).

                                         La CO 1 ha in seguito ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia privata d’investigazioni.

                                         I pedinamenti hanno avuto luogo il 31 ottobre 2011 e poi ancora il 4, il 14, il 15, il 17 e il 25 novembre 2011.

                                         All'inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un cd-rom (cfr. allegati al fasc. 1).

                                         Per quanto qui d’interesse, la documentazione appena citata mostra in particolare un uomo - che l’assicurato ha ammesso essere lui stesso (cfr. doc. Z 95) - intento a posare del filo di ferro tra dei pilastri di sasso nel giardino di un’abitazione di via __________ a __________ (attività documentata dalle 14:30 alle 16:00 circa del 14 novembre 2011), come pure a svolgere dei lavori edili nello stabile di __________ a __________ in cui egli vive con la famiglia. A quest’ultimo riguardo, lo si vede, indossando dei guanti da lavoro, trasportare con la mano destra dei secchi colmi di detriti e caricarli nel baule di un’autovettura, come pure, munito di guanti da lavoro e di cuffie di protezione, dopo essere salito su una scala a libro e aver raggiunto un’impalcatura a due piani, utilizzare un martello demolitore (tenuto con entrambe le mani) sulla parete esterna della palazzina, e ciò in posizione eretta, chinata in avanti, inginocchiata e accovacciata.

                                         Il materiale raccolto é quindi stato sottoposto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, dopo averlo visionato, ha sostenuto che esso dimostra che l’assicurato é in grado di svolgere anche lavori pesanti senza problemi (cfr. doc. ZM 175).

                                         In data 20 gennaio 2012, ha avuto luogo un incontro a cui hanno partecipato l’assicurato, il suo patrocinatore e due ispettori della CO 1. In quell’occasione, RI 1 ha affermato che il suo stato di salute non é nel frattempo migliorato, ha confermato la persistenza di tutte le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute (in particolare, ha sostenuto di non essere in grado di prendere in braccio la figlioletta di due anni se si trova in posizione eretta oppure di sollevarla con il solo braccio destro) e ha negato di aver esercitato attività lavorativa remunerata o gratuita nel corso degli ultimi sei mesi (cfr. doc. Z 94).

                                         Sempre in quella sede, il ricorrente é stato messo a confronto con le risultanze dei pedinamenti e ha finalmente riconosciuto “… di aver lavorato su un cantiere ed in altri luoghi, …” (cfr. doc. Z 95).

                                         In sede di opposizione, l’assicurato ha sostenuto di essere inabile al lavoro in misura del 100% per lavori pesanti e in misura del 50% per lavori leggeri. A sostegno di ciò, egli ha prodotto alcune certificazioni dei suoi medici curanti, lo psichiatra dott. __________ (doc. Z 100/1), il chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. Z 100/2) ed il dott. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. Z 100/3).

                               2.6.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’insorgente, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione mostra l’assicurato impegnato in attività, compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno (ad esempio, in strada oppure all’esterno della propria abitazione), senza particolare legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).

                                         D’altro canto, il TCA ritiene che il materiale raccolto grazie alla sorveglianza, nella misura in cui il ricorrente é stato ritratto a svolgere attività manuali piuttosto pesanti per periodi di tempo prolungati, assumendo anche posizioni inergonomiche per la schiena e per gli arti superiori e inferiori, costituisca la prova che egli è in realtà pienamente abile al lavoro. Ciò é tanto più vero se si considera che, al momento dell’infortunio dell’aprile 2007, l’attività di muratore era già stata abbandonata a causa di malattia e che, pertanto, l’abilità lavorativa può essere valutata in funzione di attività fisicamente più leggere presenti sul mercato del lavoro (cfr. art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività."), quale era del resto l’ultima da lui esercitata, ossia il venditore a domicilio (in proposito, si veda il doc. Z 37: “La merce da vendere era un aspiratore ad acqua per uso domestico. (…). L’apparecchio di dimostrazione lo metteva in auto, rispettivamente lo portava nell’appartamento.”).

                                         Questa Corte non ignora che i dottori __________ e __________, ancora nel corso del 2012, hanno attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa, totale in attività pesanti e parziale in quelle leggere (cfr. doc. Z 100/2 e doc. Z 100/3). Tuttavia, a tali certificazioni non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio, posto che il loro contenuto é palesemente smentito dalle risultanze della nota videosorveglianza.

                                         In sede di ricorso, l’assicurato ha pure fatto valere di essere al beneficio di una rendita AI intera, in quanto totalmente incapace di lavorare (cfr. doc. I, p. 2).

                                         In proposito, occorre osservare che, con decisione del 16 maggio 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita di invalidità in vigore, a fronte di un miglioramento della situazione valetudinaria dell’insorgente.

                                         Con sentenza 32.2012.177 del 28 gennaio 2013 - cresciuta in giudicato incontestata -, questo Tribunale ha confermato la decisione di soppressione di rendita, ritenendo “… dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale abilità lavorativa in attività adeguate.” (STCA succitata, p. 10).

                                         In particolare, facendo capo alla valutazione del Servizio medico regionale, il TCA ha ritenuto accertato che, dal punto di vista psichico, l’assicurato non presenta limitazioni di sorta. Ciò viene precisato in relazione a quanto lo psichiatra dott. __________ ha attestato nel suo rapporto del 9 febbraio 2012 (cfr. doc. Z 100/1).

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa a contare, al più tardi, dal 24 gennaio 2012. La CO 1 Assicurazioni era pertanto legittimata, da quella data, a negare il diritto all’indennità giornaliera.

                               2.7.   La decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui all’assicurato é stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.

                                         In effetti, posto che, secondo la giurisprudenza, la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4), il fatto che l’insorgente sia totalmente abile al lavoro a decorrere dal 24 gennaio 2012, comporta (anche) l’estinzione del diritto alla cura medica.

                               2.8.   Il ricorrente ha chiesto che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 3).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

                                         Nel caso di specie - viste le particolari circostanze alla base della decisione di porre fine al diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che poteva e doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

                                         In queste condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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