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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2013 35.2012.27

23 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,871 mots·~19 min·3

Résumé

Incidente stradale con politrauma. Valutazione del grado dell'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione affinché sottoponga ai periti amministrativi gli atti medici acquisiti nel frattempo e definisca di nuovo l'esigibilità lavorativa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2012.27   mm/DC

Lugano 23 maggio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 aprile 2012 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 gennaio 2007, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é stato investito da un’autovettura nell’attraversare le strisce pedonali. Mentre si trovava ancora sdraiato sulla carreggiata, egli é stato investito da una seconda automobile.

                                         A causa di questo sinistro, l’assicurato ha riportato un politrauma con trauma cranio-facciale, frattura della scapola sinistra pluriframmentaria, frattura della scapola destra con coinvolgimento intraarticolare poco dislocata, frattura diafisaria dell’ulna sinistra, frattura del bacino tipo “openbook”, frattura diafisaria trasversa del femore sinistro, frattura costale C10-C11 posteriore e C6 anteriore destra, frattura dei processi trasversi L1, L2 e L5 destri, nonché contusione polmonare bilaterale (cfr. doc. 21).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 7 agosto 2009, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 33% a decorrere dal 1° luglio 2009, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 195).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 203), in data 2 aprile 2012, l’CO 1 ha modificato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità é stato portato al 34% (cfr. doc. 353 e doc. 355).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 14 maggio 2012, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscergli una rendita di invalidità del 50%.

                                         Per quanto riguarda la valutazione dell’esigibilità lavorativa, l’insorgente sostiene in sostanza che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto fondare la propria decisione di rendita sulle conclusioni a cui sono pervenuti i sanitari della Clinica di riabilitazione di __________ “… il cui referto deve essere qui considerato quale unico concludente e valido a fronte della competenza e dell’esperienza dei medici, nonché del fatto che i rapporti di __________ sono stati resi a seguito di un prolungato soggiorno e tenuto conto di tutte le problematiche manifestate dal signor RI 1 da un punto di vista pluridisciplinare.” (cfr. doc. I, p. 7).

                                         A proposito degli aspetti economici della determinazione del grado di invalidità, l’assicurato censura il calcolo del gap salariale operato dall’CO 1, facendo valere che per stabilire il reddito statistico usuale nel settore, esso avrebbe dovuto considerare la cifra 41 (“costruzione di edifici”) della Tabella TA 1 (anzich¿la cifra 45 - cfr. doc. I, p. 3).

                               1.4.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   In data 9 luglio 2012, l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).

                                         L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 17 luglio 2012 (doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nella concreta evenienza, questa Corte constata che le posizioni delle parti divergono, innanzitutto, a proposito del grado di capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, assodato che RI 1 non può più svolgere la sua precedente professione di manovale edile.

                                         Dalle tavole processuali emerge che, con apprezzamento del 15 marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia attivo presso la Divisione __________, ha disposto un soggiorno stazionario presso la Clinica di riabilitazione di __________, per chiarire la fattispecie dal profilo diagnostico, dell’ulteriore procedere terapeutico e della capacità lavorativa (cfr. doc. 293, p. 3).

                                         Con nota del 28 marzo 2011, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha chiesto di includere anche una valutazione delle capacità funzionali residue (cfr. doc. 295).

                                         La degenza presso la Clinica in questione ha avuto luogo durante il periodo 30 maggio-24 giugno 2011. In quell’ambito, le condizioni di salute dell’assicurato sono state indagate, in particolare, dal punto di vista neurologico, neuropsicologico, psichiatrico e delle capacità funzionali (cfr. doc. 324, p. 6).

                                         Per quanto qui d’interesse, gli specialisti __________i hanno dichiarato l’insorgente in grado di esercitare un’attività alternativa con una riduzione del tempo di lavoro del 30%, e ciò per tenere conto della necessità di cambiare frequentemente posizione e di introdurre delle pause supplementari. In ragione delle difficoltà neuropsicologiche, essi hanno inoltre ammesso uno scapito di rendimento del 30% (cfr. doc. 324, p. 8s.; si veda pure il doc. 334, p. 6: “Per cui dal 26.6.2011 si ritiene l’assicurato inabile al lavoro al 30% con un rendimento al 70%.”).

                                         In data 27 settembre 2011, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. In quell’occasione, il medico __________ ha innanzitutto indicato che la cardiopatia ipertensiva, l’astigmatismo ipermetropico e la presbiopia bilaterale non erano affezioni di pertinenza dell’CO 1. D’altro canto, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, constatato che la valutazione effettuata a __________ si discostava da quella eseguita nel 2008 presso la Clinica di , egli ha disposto un nuovo esame delle capacità funzionali (cfr. doc. 334, p. 8 e 9).

                                         L’esame in questione ha avuto luogo in data 24 ottobre 2011 presso la . Al termine delle prove, i sanitari hanno dichiarato RI 1 in grado di svolgere un’attività leggera sull’arco dell’intera giornata con la necessità di introdurre delle pause supplementari di una durata complessiva di circa un’ora/giorno (cfr. doc. 343, p. 4).

                                         Con apprezzamento del 24 gennaio 2012, il dott. ____________________ ha sostenuto che, tenuto conto “… dell’autolimitazione e quindi dovendo esprimere un’esigibilità teorica in quanto l’assicurato non ha dato il massimo durante i test, …”, l’esigibilità espressa a __________ é sovrapponibile a quella da lui descritta a margine della visita medica di chiusura dell’11 marzo 2009, allorquando aveva, tra l’altro, ritenuto necessaria l’introduzione di ulteriori pause durante la giornata di lavoro. Egli ha inoltre precisato che con l’introduzione di una pausa di un’ora al giorno, si tiene conto anche di un’eventuale rallentamento dovuto ai deficit neuropsicologici (cfr. doc. 345).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha ancora interpellato il neurologo dott. __________ e lo psichiatra dott. __________.

                                         Con referto datato 15 febbraio 2012, il dott. __________ ha rilevato che i deficit neuropsicologici refertati presso la Clinica di __________ (difficoltà neuropsicologiche da leggere a moderate) correlavano soltanto in parte con le alterazioni cerebrovascolari oggettivate grazie agli esami strumentali compiuti nel frattempo. Pertanto, a suo avviso, all’evento traumatico del gennaio 2007 é tutt’al più imputabile un disturbo delle funzioni cognitive di grado da minimo a lieve, il quale, come tale, non impedisce lo svolgimento di un’attività lavorativa non implicante delle esigenze cognitive elevate (cfr. doc. 349).

                                         Dal suo profilo, il dott. __________ non ha rilevato la presenza di “… motivi clinici per giustificare una riduzione del rendimento lavorativo in un’attività giudicata confacente da un punto di vista ortopedico-neurologico-neuropsicologico.” (doc. 351).

                               2.6.   Questa Corte osserva innanzitutto che la perizia presso la Clinica di riabilitazione di __________ é stata disposta dall’Istituto assicuratore stesso per chiarire, fra l’altro, la questione dell’esigibilità lavorativa (e proprio per questa ragione il dott. __________ aveva chiesto che venisse inclusa anche una valutazione delle capacità funzionali residue - cfr. doc. 293 e 295).

                                         Al termine di un’osservazione prolungata, durata dal 30 maggio al 24 giugno 2011, nel corso della quale lo stato di salute di RI 1 é stato approfonditamente indagato da più profili, gli specialisti __________ sono giunti alla conclusione che, in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità lavorativa limitata al 70% a causa dei postumi ortopedici e neurologici del sinistro assicurato, nonché un discapito di rendimento del 30% in ragione dei deficit neuropsicologici (cfr. doc. 324).

                                         D’altro canto, essa rileva che la decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui é stato ritenuto esigibile dall’insorgente un pensum lavorativo di 35 ore/settimana (per tenere conto della necessità d’introdurre delle pause supplementari in ragione di 1 ora/giorno), risulta fondata, in definitiva, sulle risultanze della valutazione EFL effettuata presso la Clinica di __________ il 3/4 novembre 2011, la quale era stata disposta dal dott. __________, dopo aver constatato che i sanitari di __________ erano giunti a conclusioni diverse e, a suo avviso, anche in parte immotivate, da quelle contenute nel rapporto afferente alla visita __________ di chiusura del marzo 2009 (a loro volta basate sugli esiti di una valutazione EFL dell’ottobre 2008, eseguita sempre a __________) (cfr. doc. 353).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, la quale ha in pratica accantonato la valutazione contenuta nel referto peritale degli specialisti di __________, per fare capo a quella - ad essa più favorevole successivamente formulata a __________.

                                         Secondo questa Corte, se sussistevano dei dubbi circa la fondatezza delle loro conclusioni, era dovere dell’assicuratore resistente cercare di chiarirli con gli autori stessi della perizia, prima di disporre eventuali ulteriori accertamenti o, comunque,  dopo averli ordinati, chiedere loro una presa di posizione sulle risultanze.

                                         Per quanto concerne specificatamente la valutazione delle capacità funzionali, é vero che alla perizia principale era stata acclusa una versione breve del relativo referto (cfr. doc. 313: “version courte”). Ciò non legittimava però l’CO 1 a dedurne che l’assicurato sarebbe stato sottoposto a una valutazione soltanto sommaria e, di conseguenza, a ritenere insufficientemente motivate le relative conclusioni. L'assicuratore contro gli infortuni avrebbe invece dovuto perlomeno chiedere alla Clinica di __________ di produrre il testo integrale.

                                         In esito a quanto precede, questo Tribunale non può dunque  senz’altro fondare il proprio giudizio circa l’esigibilità lavorativa sulla valutazione EFL della fisio __________ e sulle certificazioni dei medici interni dell’CO 1 (i quali ne hanno di fatto avallato le risultanze).

                               2.7.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

                                         Nella presente fattispecie, trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa, tale aspetto necessita semplicemente di un chiarimento. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione.

                                        Per le ragioni già esposte al considerando 2.6. si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà sottoporre ai periti della Clinica di riabilitazione di __________ gli atti medici acquisiti nel frattempo, in primo luogo il rapporto 25 novembre 2011 della fisio __________, chiedendo loro in sostanza se tali atti contengono degli elementi di valutazione suscettibili di modificare le loro conclusioni relative all’esigibilità lavorativa. In seguito, l’Istituto assicuratore dovrà procedere a un nuovo apprezzamento delle prove e, quindi, decidere in merito all’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 2 aprile 2012 è annullata.

                                         §§ La causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto stabilito al considerando 2.7. in fine.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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