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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.08.2010 35.2010.34

30 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,164 mots·~26 min·2

Résumé

Rottura di un dente nel masticare frutta secca. Negata l'esistenza di un infortunio per assenza di un fattore esterno straordinario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2010.34   CI/DC/sc

Lugano 30 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 maggio 2010 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 19 gennaio 2010 RI 1, allora collaboratore scientifico presso l’__________ e, pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha annunciato la rottura di un dente, e meglio del secondo molare inferiore sinistro, avvenuta il 14 gennaio 2010 mentre stava mangiando della frutta secca (cfr. doc. 1).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, con decisione formale del 24 febbraio 2010 l'assicuratore ha negato il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. 6).

                                         Il rifiuto è stato confermato - in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 7), - con decisione su opposizione del 3 maggio 2010 (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con ricorso del 2 giugno 2010 l’assicurato ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto che l’ingestione di frutta secca contenente con ogni probabilità un corpo estraneo, ipotesi poi rivelatasi confermata, deve essere considerato un fattore esterno straordinario. Trattandosi di un sassolino e sulla scorta delle sue dichiarazioni, l’assicuratore LAINF dovrebbe riconoscere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I).

                               1.4.   In risposta, l’CO 1 ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa confermandosi negli argomenti espressi nelle sue precedenti decisioni (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa all’assicurato il 14 gennaio 2010.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                               2.6.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

                                         L’Alta Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 pag. 84 segg.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato “Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).

                                         Pronunciandosi in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26 febbraio 2004.

                                         Alla medesima conclusione il TFA è giunto in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente mangiando una pizza alle olive surgelata nella quale si trovava un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

                                         In una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un Müesli ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

                               2.7.   Per quanto concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

                                         Nella sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                          Si tratta del resto di una giurisprudenza costante.

                                         In una decisione K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

                                         In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

                                         In un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento

                                         Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, la nostra Massima Istanza ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

                                         L’Alta Corte in una sentenza U 252/02 del 30 marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 U 518 pag. 433, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una barretta alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre ad un fattore esterno straordinario.

                                         In particolare il TFA ha rilevato:

"  (…)

                                          5.

5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne l'esistenza.

5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca S., di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare. Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto". Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.

6.

6.1 In concreto va da un lato rilevato che dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza. Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta, può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U 61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi, mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in questo tipo di alimenti.

6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 27).

6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse, ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV no. 50 pag. 146 consid. 5)." (STFA U 252/02 del 30 marzo 2004, consid. 5 e 6)

                                         In una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005 la nostra Massima Istanza ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere individuato.

                               2.8.   In una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010 il Tribunale federale ha ancora una volta confermato la prassi appena esposta, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.2 Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183).

En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

4.3 Par ailleurs, il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références). En cas de bris d'une dent, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a considéré que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2, arrêt U 64/02). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (cf. parmi d'autres, arrêts U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 3.2, U 202/05 du 3 avril 2006, consid. 2.2). On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (FF 2008 V 4891).

4.4 Il y a lieu de donner raison à la recourante. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment l'intimée n'a indiqué clairement la nature d'un éventuel corps étranger se trouvant dans le risotto. Bien au contraire, la déclaration d'accident mentionne qu'elle n'a rien noté de "visible à l'œil nu". L'assurée a répété, dans le questionnaire reçu de l'intimée, qu'elle n'avait pu "rien voir de visible". Elle n'a jamais été en mesure de fournir des explications concernant la nature de l'objet en question, ni d'en faire une description.

4.5 Les indications de l'assurée ne permettaient ainsi pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti". La juridiction cantonale n'était donc pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur dommageable en cause. Il n'apparaît pas, au degré de vraisemblance prépondérante, que la dent s'est fendue sur un petit caillou (ou sur un autre corps étranger) plutôt que sur un élément constitutif du risotto (grain de riz mal cuit ou grain de riz non décortiqué). On ajoutera que les avis des médecins-dentistes, selon lesquels la lésion serait d'origine traumatique, ne changent rien à cette appréciation. En effet, ils ne permettent de tirer aucune conclusion décisive au sujet de l'existence d'un corps exogène sur lequel se serait brisée la dent (pour des cas comparables RAMA 1993 n° K 921 p. 156 consid. 4 p. 159 s. ainsi que les arrêts U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 4 et U 202/05 du 3 avril 2006 consid. 3). En conclusion, il est certes possible, mais nullement établi au degré de vraisemblance requis que la lésion dentaire soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme." (STF 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, consid. 4.2. a 4.5.)

                               2.9.   Nella presente evenienza l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio del 19 gennaio 2010, ha indicato che il 14 gennaio 2010 alle 19:00, mentre si trovava a casa propria, stava mangiando della frutta secca quando una noce gli ha rotto il secondo molare inferiore sinistro (cfr. doc. 1).

                                         Il 17 febbraio 2010 l’insorgente ha risposto ad una serie di domande postegli dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 5).

                                         Il tenore delle domande e delle relative risposte è il seguente:

"  1. Quando ha riportato la lesione dentaria?

    Risposta:     Giovedì 14 gennaio 2010 verso le ore 19:00.

2.  Quando si è recato per questo motivo per la prima visita dal dentista?

    Risposta:     Venerdì 15 gennaio 2010.

3.  Come si è procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?

Risposta:     Mangiando della frutta secca che con ogni probabilità conteneva un corpo estraneo duro, mi si è fratturato il dente molare inferiore sinistro.

4.  È avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si sono svolte normalmente?

Risposta:     Per l’appunto, un corpo estraneo duro non ben definito (particella di guscio? particella di nocciolo? sassolino?) ha fratturato uno dei denti molare inferiore sinistro (N° 7).

5.  Se la lesione dentaria si è prodotta durante l’ingestione di cibi: La causa è da attribuire ad un alimento? perché?

Risposta:     Sì, in quanto stavo mangiando della frutta secca.

                                        Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in questione?

                           Risposta:          Inizio gennaio presso la __________ e/o la __________ di __________.

                                        Ha annunciato l’accaduto al negozio o al ristorante?

                           Risposta:          No.

                                        Ha esibito delle prove? Dove si trovano ora?

Risposta:     Scheggia dente rotto allegato.

                                        Vi sono dei testimoni? Nomi e Indirizzi:

Risposta:     __________, __________, __________."

      (cfr. doc. B)

                                         Nella propria opposizione del 25 febbraio 2010 l’assicurato ha sottolineato che l’incertezza sul tipo di corpo estraneo è dovuta al fatto che lo stesso corpo estraneo è stato ingerito senza potere essere identificato con più precisione (cfr. doc. 7).

                                         Nell’atto ricorsuale l’insorgente ha ribadito che l’ingestione di frutta secca contenente un corpo estraneo deve essere considerata un fattore esterno straordinario (cfr. doc. I).

                             2.10.   La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 14 gennaio 2010.

                                         Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

                                         Il TCA rileva che nel caso di specie dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle risposte del ricorrente alle domande poste dall’CO 1, e nell’opposizione, in cui egli ha sottolineato l’incertezza sul tipo di corpo estraneo (cfr. doc. 7), risulta evidente che il medesimo non ha visto l’oggetto duro e nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe all’origine della lesione dentaria.

                                         Nell'evenienza concreta, quindi, l’insorgente semplicemente riferisce che ad avere provocato il danno al dente è stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non è tuttavia stato in grado di accertare direttamente. Non solo: tra i corpi estranei, l’assicurato stesso menziona una particella di guscio e una particella di nocciolo (cfr. doc. B).

                                         Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, consid. 4.3.; STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA U 133/02 del 4 luglio 2003; DLA 2002 p. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                         L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 cifra 5).

                                         Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

                                         Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

                                         Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

                                         Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

                                         In simili condizioni, nel caso di specie, visto che l’assicurato non è riuscito a identificare esattamente il corpo estraneo, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale confermata ancora di recente (cfr. consid. 2.7.), anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno straordinario.

                                         In particolare, non si può escludere che la frutta secca ingerita - peraltro non meglio definita dall’insorgente - fosse contenuta in un guscio o contenesse al suo interno un seme o un nocciolo. Secondo la generale esperienza della vita, del resto, il procedimento di preparazione della frutta secca può riguardare frutti sia interi, sia tagliati a pezzi, a cubetti o anche macinati.

                                         Per alcuni casi analoghi, in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza all’origine del danno alla salute, cfr. STCA 35.2007.80 del 19 novembre 2007; STCA 35.2005.78 dell’8 novembre 2005; STCA 35.2004.92 del 19 gennaio 2005; STCA 35.2004.51 del 10 dicembre 2004.

                                         Va, d’altronde, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA U 200/99 del 20 dicembre 1999).

                                         In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p. 477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.

                                         La sentenza 36.2000.68-69 del 17 ottobre 2000, pubblicata in RDAT I-2001 n. 62 e menzionata dall’assicurato sia nell’opposizione, che nel ricorso (cfr. doc. Z8; I), riguarda, poi, un caso in cui l’assicuratore ha rifiutato le prestazioni poiché, nonostante avesse riconosciuto che l’assicurata, la quale si era rotta un dente mangiando un piatto di risotto, era rimasta vittima di un infortunio, ha ritenuto che difettasse una relazione di causalità naturale ed adeguata fra il sinistro e il danno alla salute.

                                         In quella fattispecie è stata ammessa la presenza di un fattore esterno straordinario, in quanto l’assicurata aveva visto il sasso presente nel riso.

                                         Per completezza è utile rilevare che il TCA, nel caso allora esaminato, ha stabilito che il nesso di causalità fra la masticazione del sassolino presente nel risotto e la lesione al dente premolare non è stato interrotto dalla circostanza che quest'ultimo era devitalizzato e aveva subito precedenti riparazioni, visto che non vi erano elementi per ammettere che il premolare si sarebbe potuto fratturare anche a causa di un normale atto masticatorio.

                                         Ne discende che il riferimento alla sentenza appena citata non risulta di alcuna utilità per il ricorrente.

                             2.11.   Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305 segg. consid. 5b; 116 V 136 segg. consid. 4b; STF 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010, consid. 4.3.).

                             2.12.   Infine, va rilevato che l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 segg., consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2010.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.08.2010 35.2010.34 — Swissrulings