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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 35.2008.43

10 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,661 mots·~13 min·3

Résumé

Diritto all'indennità giornaliera di un monitore di sci (con contratto limitato alla stagione invernale), vittima di un infortunio nel 03/'07. Diritto negato dal 09/'07 poiché, durante la "stagione estiva", egli, malgrado danno salute, avrebbe potuto svolgere a tempo pieno un'attività alternativa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.43   mm

Lugano 10 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 aprile 2008 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 marzo 2007, RI 1 - monitore di sci, dipendente, con contratto di lavoro di durata determinata, della Scuola svizzera di sci di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso il CO 1 -, è rimasto vittima di una caduta, riportando, secondo il rapporto dell’Ospedale di __________ agli atti sub doc. 4, una distorsione del ginocchio sinistro e una lussazione della spalla sinistra.

                                         L’esame di RMN del 16 marzo 2007 ha evidenziato, a livello del ginocchio sinistro, la rottura completa del legamento crociato anteriore, nonché una fessura sul versante inferiore parte intermedia del menisco laterale e una lesione di II. grado del corno posteriore del menisco mediale (doc. 7).

                                         Il 1° giugno 2007 l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di plastica legamentaria e di meniscectomia parziale esterna, così come si evince dal rapporto operatorio del dott. __________ (doc. 14).

                                         L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 agosto 2007, il CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera dal 1° settembre 2007, ritenuto che, a partire da tale data, l’assicurato sarebbe stato in grado di svolgere, in misura completa, un’attività alternativa adeguata (doc. 17).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 18), l’assicuratore infortuni, in data 25 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 21).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2008, RI 1 ha chiesto il versamento di ulteriori indennità giornaliere durante il periodo 31 agosto-10 dicembre 2007, la valutazione del danno permanente, nonché il mantenimento del caso a livello di terapie, argomentando in particolare quanto segue:

"  (…).

Contesto la chiusura repentina del caso al 31 agosto 2007 (ancorché fossi ancora in piena terapia riabilitativa).

Essendo la mia incapacità riconosciuta da un’altra assicurazione, che si è mossa, mandando un funzionario per controllare il mio stato di salute, posto che sicuramente non avrebbe pagato se non avesse ritenuto che fossero tenuti a farlo (non credo che un’assicurazione paghi per il gusto di pagare fino al 10 dicembre 2007).

Art. 6 “è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute, mentale o psichica, nel campo d’attività abituale”

-   si deve valutare il danno in relazione ad una professione che richiede lo stesso tenore fisico, che come viene ben specificato dall’assicurazione stessa è di 8-9 mesi (prognosi che può differire in base al recupero individuale).

In effetti, __________ in accordo alle condizioni, ha cominciato a  pagare 3 mesi dopo l’incidente per più di 6 mesi (quindi il periodo di copertura 9 mesi), questo è in linea con il caso.

-   una ridotta attività fisica avrebbe comportato l’impossibilità di riprendere la mia attività quest’anno, con un notevole danno, essendo l’unica attività che svolgo in modo regolare, su cui possa contare, per il resto, a volte sono costretto a recarmi all’estero, cosa che non avrei potuto fare (vincolato dalle terapie).

Art. 16 “il diritto si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o morte dell’assicurato”.

In nessuno scritto si considera il danno biologico permanente, le sue conseguenze ed il diritto alla compensazione dello stesso.

Ritengo anche l’opposizione alla mia richiesta contro la decisione del 31 agosto, non accoglibile e per questa ragione, come segnalato nella decisione, rimedi giuridici contro la decisione adisco al vostro tribunale.”

                                         (doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   Nel corso del mese di giugno 2008, RI 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni.

                                         Egli ha peraltro esteso la sua richiesta ricorsuale nel senso che, citiamo: “a causa della fisioterapia che dovrò seguire, chiedo le indennità giornaliere equivalenti, così calcolate. Ogni seduta di fisioterapia ha la durata di almeno 2 ore. A queste due ore deve essere sommato il tempo per recarmi e tornare dalla stessa, non possedendo un’automobile 2 ore (andata/ritorno). Quindi ogni seduta di fisioterapia comporta l’incapacità di svolgere una qualsiasi attività per quella durata 4 h. In base al numero di fisioterapie, chiedo che mi vengano riconosciute le indennità corrispondenti ed ulteriori oneri (palestra).” (doc. V).

                                         Il CO 1 si è pronunciato in proposito il 4 luglio 2008 (doc. VII).

                               1.6.   In data 22 luglio 2008 il ricorrente ha prodotto dell’ulteriore documentazione (due prescrizioni di fisioterapia ed uno scritto che l’assicuratore resistente ha inviato al fisioterapista - doc. IX + allegati).

                                         La relativa presa di posizione del CO 1 è datata 31 luglio 2008 (doc. XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   RI 1 ha preteso che l’assicuratore resistente tenesse aperto il caso per quanto riguarda la cura medica (doc. I, p. 4: “mantenimento del caso a livello di terapie, …”).

                                         In proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in sede di decisione formale 14 agosto 2007, poi confermata con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione non ha negato il diritto a ulteriori provvedimenti sanitari. Essa ha semplicemente (e correttamente) ricordato che una loro presa a carico sarebbe stata subordinata alla doppia condizione della necessità e dell’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (cfr. doc. 17).

                                         In queste condizioni, la richiesta dell’insorgente appare priva di oggetto.

                                         Sempre con la propria impugnativa, l’assicurato ha postulato che il TCA valutasse il, citiamo: “danno permanente”, da intendersi come il diritto all’indennità per menomazione all’integrità ai sensi degli artt. 24s. LAINF.

                                         Su tale pretesa l’assicuratore non ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una decisione vincolante, né avrebbe potuto visto che la stessa è stata formulata per la prima volta - in sede di ricorso.

                                         Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         In una sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         Alla luce di quanto precede, questo Tribunale non é quindi legittimato a chinarsi su questo aspetto specifico della fattispecie. Su questo punto, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.

                                         Parimenti irricevibile appare la richiesta tendente a che il CO 1 venga condannato a indennizzare l’inabilità lavorativa risultante dall’esecuzione dei cicli di fisioterapia prescrittigli dal dott. __________ a far tempo dalla fine del mese di maggio 2008 (cfr. doc. V, p. 3 e doc. F3).

                                         In effetti, conformemente alla giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione impugnata (qui il 25 aprile 2008) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         In esito a quanto precede, oggetto della lite è pertanto unicamente la questione di sapere se il CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° settembre 2007, oppure no.

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento dell’infortunio occorsogli l’11 marzo 2007, si trovava alle dipendenze della Scuola __________ di __________ in qualità di monitore. Il rapporto di lavoro, di durata determinata, aveva avuto inizio il 23 dicembre 2006 (doc. 1).

                                         Risulta inoltre che, negli anni precedenti, l’assicurato aveva lavorato quale monitore di sci durante la stagione invernale e quale informatico, in __________ e in __________, durante quella estiva. Egli ha altresì precisato che, una volta terminata la stagione sciistica 2006-’07, qualora non avesse reperito un’occupazione, avrebbe fatto capo alla disoccupazione (doc. 9).

                                         Dalla decisione formale del 14 agosto 2007 emerge che l’assicuratore resistente ha posto termine al pagamento dell’indennità giornaliera con il 31 agosto 2007, ritenuto che, al più tardi da tale data, l’insorgente sarebbe stato in grado di esercitare a tempo pieno un’attività lavorativa adeguata (doc. 17).

                                         In sede di ricorso, RI 1 ha riferito di essere stato in grado di riprendere la propria attività di monitore di sci con l’inizio della stagione 2007/’08 (dal 10 dicembre 2007) e di averla portata a termine (doc. I, p. 2).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che l’esistenza di un’incapacità lavorativa e, quindi, del diritto all’indennità giornaliera, non può essere determinato in funzione dell’attività di monitore, posto che, anche senza il danno alla salute, l’assicurato ne avrebbe ripreso l’esercizio non prima dell’apertura della nuova stagione sciistica (nel mese di dicembre).

                                         È il ricorrente stesso ad avere dichiarato che, al termine della stagione 2006-’07, egli avrebbe cercato un’occupazione quale, ad esempio, l’informatico (come già era stato il caso negli anni precedenti) oppure, nel caso in cui non l’avesse reperita, avrebbe controllato la disoccupazione.

                                         Ora, il TCA non ha motivo per dubitare che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali al ginocchio sinistro, sarebbe stato in grado, già a far tempo dal 1° settembre 2007, di esercitare un’attività lavorativa prevalentemente sedentaria, qual è, ad esempio, l’informatico, così come attestato dal chirurgo ortopedico curante dott. __________ il 30 aprile 2007 (doc. 8) e dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, con il suo rapporto del 17 dicembre 2007 (doc. 20: “Je confirme sans autre que ce patient aurait pu reprendre une activité professionnelle légère dans un délai usuellement admissible, c’est-à-dire après 6-8 semaines [dalla data dell’intervento artroscopico, n.d.r.]. Il s’agirait alors d’une activité de bureau/ordinateur. (…). Cette exigibilité est habituellement établie pour les cas qui ne présentent pas de complications post-opératoires (thrombose, infection, fracture, lâchage de suture, etc.), ce qui semble être le cas de ce patient.”).

                                         Il ricorrente pare sostenere che l’esercizio a tempo pieno di un’attività professionale, non sarebbe stato compatibile con la necessità di sottoporsi a sedute di fisioterapia (cfr. doc. V, p. 2: “Come segnalato nel mio precedente ricorso, non ero nella possibilità di svolgere “una normale attività” al 100% visto il numero di ore trascorse per la convalescenza e recupero in vista della ripresa della mia attività.”).

                                         Al riguardo, questo Tribunale constata che, in occasione del consulto del 4 settembre 2007, il dott. __________ aveva prescritto della fisioterapia ancora per circa un mese (doc. 19, p. 7).

                                         D’altro canto, nel mese di luglio 2007, a distanza di due mesi circa dall’operazione, l’assicurato effettuava cinque sedute di fisioterapia/settimana, della durata di 2/3 ore a seduta (cfr. doc. 16).

                                         Il TCA ritiene che il semplice fatto che il ricorrente abbia beneficiato di cure fisioterapiche anche dopo il 31 agosto 2007, non consenta di riconoscergli anche il diritto ad ulteriori indennità giornaliere, posto che l’esecuzione della fisioterapia appare conciliabile con lo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo pieno.

                                         In effetti, in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. DTF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; H. Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Tesi Zurigo 1995, p. 61), sarebbe stato ragionevolmente esigibile che l’insorgente impostasse il proprio orario lavorativo in modo tale da poter svolgere la fisioterapia in serata terminato il proprio lavoro, oppure eventualmente durante la pausa di mezzogiorno.

                                         RI 1 ha inoltre sottolineato la circostanza che il proprio assicuratore infortuni complementare, la __________, ha corrisposto le proprie prestazioni sino al 10 dicembre 2007 (doc. I, p. 3).

                                         Il fatto che un altro assicuratore, per giunta privato, abbia riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni oltre la data di chiusura del caso, non può vincolare in alcun modo il CO 1 così come quest’ultimo ha pertinentemente osservato in sede di risposta di causa (doc. III, p. 2).

                                         In conclusione, merita conferma la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore infortuni resistente ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 1° settembre 2007.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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