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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2008 35.2008.41

7 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,906 mots·~15 min·4

Résumé

Ass. perde vista dopo trasporto di una pompa della benzina da cui era fuoriuscito del carburante durante il tragitto. Rinvio atti per complemento istruttorio, alfine di stabilire esistenza di un infortunio e, se del caso, del nesso causale con inalazione dei vapori di benzina

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.41   mm/DC

Lugano 7 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 aprile 2008 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 dicembre 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, con il furgone della ditta si è recato a __________ (prov. di __________) per acquistare una pompa della benzina di seconda mano. Nel corso del viaggio verso __________, la pompa si è rovesciata e in tal modo è fuoriuscita della benzina, i cui vapori sono stati inalati dall’assicurato. Un’ulteriore inalazione ha avuto luogo durante l’operazione di montaggio del pezzo.

                                         La mattina del giorno seguente, RI 1 si è risvegliato privo della vista bilateralmente (doc. 2).

                                         I medici dell’Ospedale __________ di __________ hanno formulato la diagnosi di neurite ottica retrobulbare (cfr. doc. 27 b).

                               1.2.   Con decisione formale del 4 settembre 2007, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi della vista annunciati dall’assicurato, ritenuto, da un lato, che essi non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 30 e 46) e in seguito completata dal Patronato __________ (cfr. doc. 50 e 52), in data 18 aprile 2008, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 53).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 maggio 2008, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscere i disturbi visivi quale conseguenza di un infortunio e, quindi, a corrispondergli le prestazioni di legge, argomentando:

"  …, ritengo di essere rimasto vittima di un infortunio, in data 20.12.2006, mentre trasportavo una pompa di benzina in materiale plastico, durante la mia attività lavorativa, che mi ha causato una cecità completa per circa un mese e attualmente una cecità completa nell’occhio destro e parziale in quello sinistro.

Ritengo tale avvenimento un fatto straordinario da imputarsi alla legge sull’assicurazione infortunio. A sostegno di quanto affermo, devo effettuare una risonanza magnetica cervello/tronco encefalico e alla spina dorsale presso LARC, Poliambulatorio di __________, via __________, in data 20.5.2008. Tale risonanza potrà confermare o negare la causa infortunistica. Richiedo quindi a Codesto Tribunale di aspettare agli atti l’esito della risonanza magnetica prima di emettere la decisione in merito alla mia opposizione.”

                                         (doc. I)

                               1.4.   Nel corso del mese di giugno 2008, l’insorgente ha versato agli atti di causa la documentazione medica preannunciata in sede di ricorso (doc. III + allegati).

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.6.   In data 24 giugno 2008 al TCA è pervenuta dell’ulteriore documentazione medica (doc. VIII + allegati).

                                         L’CO 1 ha preso posizione al riguardo il 3 luglio 2008 (doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi visivi denunciati da RI 1, oppure no.

                                         Più concretamente, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, oppure no.

                                         È da escludere a priori l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio”), posto che il danno alla salute di cui soffre l’assicurato non figura tra le diagnosi esaustivamente enumerate nel relativo elenco.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                               2.6.   A proposito del criterio della repentinità, va detto che il fatto che la lesione debba essere repentina non significa che essa debba prodursi in un istante. Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di tempo relativamente breve, senza però che sia possibile stabilire una durata minima. Con il requisito dell’azione repentina si vuole escludere dall’assicurazione infortuni quei danni alla salute che sono da ascrivere a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI 2001 U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid. 3c).

                                         In questo ordine d'idee, la giurisprudenza ha negato l'esistenza di un infortunio in caso di danno alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il martello, la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale conseguenza del lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e mezzo sino a due giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo scaricare dei sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 170s.).

                               2.7.   L’esposizione a un fattore nocivo (intossicazione gassosa, irradiazione, ecc.) costituisce un infortunio se l’influsso dannoso si produce durante un tempo relativamente breve e se esso può essere imputato a un avvenimento unico (STF U 32/07 del 14 giugno 2007, consid. 2.2; A. Bühler, art. cit., p. 207s.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44s.; A. Maurer, op. cit., p. 171 sotto la lettera f).

                               2.8.   Nella concreta evenienza, la dinamica dell’evento del 20 dicembre 2006 risulta dal verbale relativo all’audizione dell’assicurato del 25 gennaio 2007:

"  Il signor RI 1 mi comunica oggi che il 20.12.2006 era andato a consegnare in ditta dei documenti relativi al caso del ginocchio destro. Arrivato nel cortile con la sua auto, l’auto si é spenta. Essendo meccanico ha provveduto a cercare il guasto. Ha visto che era rotta la pompa di benzina. E andato col furgone della ditta, prestatogli allo scopo, a comperarne una usata. Nel trasporto della pompa da __________ (__________)-__________, la pompa si é rovesciata nel furgone della ditta ed è così uscita della benzina. L’assicurato ha respirato dei vapori di benzina. Arrivato in ditta, ha cambiato la pompa della benzina. Ha respirato altri vapori di benzina. È tornato a casa. È andato a dormire. La mattina seguente, il signor __________ si è svegliato e si è ritrovato cieco. È stato portato all’ospedale di __________ dalla sua convivente e da lì è stato trasferito all’ospedale oculistico di __________.”

                                         (doc. 2)

                                         Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha negato che quanto accaduto all’insorgente nel mese di dicembre 2006, possa configurare un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. In effetti, a detta dell’CO 1, farebbe difetto il requisito della repentinità (doc. 53, p. 3: “Ora, così come correttamente indicato nell’impugnata decisione, l’evento si é protratto nel tempo per cui manca il requisito della repentinità. Inoltre non si é trattato di un evento isolato (einmalig) ma di una ripetizione di eventi. L’esistenza di un infortunio deve pertanto essere negata. A titolo di paragone si evince che un colpo di sole, di calore o di freddo o ancora l’esposizione al rumore, per esempio per chi pratica il tiro ma anche per chi ascolta della musica (…) non costituiscono un infortunio.“).

                                         In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha confermato l’assenza di un infortunio ai sensi di legge, sostenendo che, oltre al requisito della repentinità, non sarebbe adempiuto nemmeno quello della straordinarietà del fattore esterno (doc. V, p. 3: “Nell’evenienza concreta, l’inalazione dei vapori della benzina é stata causata dal fatto che il ricorrente ha trasportato con un veicolo una pompa di benzina di seconda mano. A prescindere dal fatto che non sappiamo come il ricorrente, di professione meccanico, abbia predisposto tale trasporto, non vi é nulla di straordinario a che ci possano essere vapori di benzina nell’abitacolo allorquando si effettua il trasporto di una pompa di benzina di seconda mano. In tali circostanze, la presenza di tale benzina nell’abitacolo non può essere qualificata quale fattore esterno straordinario.“ - il corsivo é del redattore).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale sottolinea innanzitutto che la tesi sostenuta dall’assicuratore resistente in sede di risposta di causa, ovvero l’assenza del fattore esterno straordinario, si rivela contraria alla giurisprudenza federale e, in quanto tale, non é meritevole di considerazione.

                                         In effetti, nella già citata sentenza U 32/07 del 14 giugno 2007, il Tribunale federale ha riconosciuto l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, e quindi forzatamente anche quella del fattore esterno straordinario, trattandosi di un assicurato deceduto per avere inalato dell’acetone, sostanza da lui utilizzata per pulire dei giunti all’interno di una fossa (“Dans ces conditions, il convient de se rallier aux conclusions de l’expertise. On doit ainsi admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que le décès est dû à une intoxication à l’acétone qui répond à la définition légale et jurisprudentielle de la notion d’accident.” - il corsivo è del redattore; si vedano inoltre A. Bühler, art. cit., p. 208 e A. Borella, "La giurisprudenza sulla nozione d’infortunio", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. Helbing & Lichtenhahn, CFPG 2006, p. 10s.).

                                         Non rimane pertanto che da discutere se l’azione lesiva in questione si è prodotta in maniera repentina oppure no, posto che gli altri elementi costitutivi di un infortunio appaiono adempiuti (fattore esterno, danno alla salute, involontarietà e, come detto, straordinarietà del fattore esterno).

                               2.9.   In una sentenza U 26/00 del 21 agosto 2001, l’Alta Corte federale ha negato la presenza del requisito della repentinità e, quindi, pure quella di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un’assicurata che, nell’ambito di un corso di “stimolazione basale”, era stata esposta a dei colpi di gong e di tamburo, ciò che le aveva procurato danni ad entrambe le orecchie.

                                         Determinante per negare il carattere repentino all’azione lesiva, era stata la circostanza che i colpi di gong erano durati alcuni minuti (tra i 10 e i 15 minuti):

"  Damit fehlt diesen Vorkommnissen das Begriffselement der Plötzlichkeit nach Art. 9 Abs 1 UVV (vgl. Erw. 1a hiervor), denn die Beschwerdeführerin war den Gongschlägen während 10 bis 15 Minuten und hernach den Trommelschlägen einige Minuten lang ausgesetzt.

Nichts anderes ergibt sich, wenn umgekehrt auf die ärztlichen Angaben abgestellt wird. Nach den übereinstimmenden Berichten der Dr. med. E. (vom 7. Juni 1996) und Prof. Dr. med. S. (vom 5. Juli 1996 litt die Versicherte zunächst nur am rechten Ohr an einem Tinnita, und zwar auf Grund von Gongschlägen (Prof. Dr. med. S.) bzw. einer Lärmbelastung (Dr. med. E.). Erst am 6. Juni 1996 stellte sich auch links ein Tinnitus ein. Ist aber am 30. mai 1996 einzig das rechte Ohr, und zwar nur infolge der Gongschläge (ohne Trommelschläge) verletzt worden, wovon nach den Arztberichten auszugehen ist, fehlt es am Element der Plötzlichkeit im Sinne von Art. 9 Abs 1 UVV, weil die Gongschläge einige Minuten lang andauerten.“

                                         (STFA succitata, consid. 2b - il corsivo é del redattore)

                                         Nella più volte citata pronunzia U 32/07 del 14 giugno 2007, il TFA ha per contro ammesso il presupposto della repentinità dell’azione, rilevando che l’azione lesiva si era prodotta in un tempo molto breve, ovvero repentinamente:

"  A ce dernier propos, sur la base de l'expertise judiciaire, on est fondé à admettre que l'atteinte a été causée en très peu de temps, soit soudainement, et non par des inhalations de longue durée ou fréquentes (mais en faibles quantités), vu le caractère volatil du produit.”

                                         (STF succitata, consid. 6)

                                         Nel caso di specie, l’amministrazione, in sede di decisione impugnata, ha affermato che il Comune di __________ dista 53 chilometri da __________ (cfr. doc. 53, p. 3).

                                         Dal sito web www.__________.com si evince che, per coprire la suddetta distanza, occorre circa un'ora e dieci minuti. Questo lasso di tempo parrebbe in effetti inconciliabile con il requisito della repentinità, così come è stato definito dalla giurisprudenza federale.

                                         Nondimeno, dalle tavole processuali non emerge con la necessaria chiarezza se l’inalazione dei vapori di benzina è avvenuta indipendentemente dal rovesciamento della pompa, rispettivamente, nella negativa, a quale punto del tragitto la pompa si è rovesciata con la conseguente fuoriuscita del carburante.

                                         Va da sé che l’esito della vertenza potrebbe essere diverso a seconda della risposta data agli interrogativi appena sollevati.

                                         Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso assicurato in data 25 gennaio 2007, l’esposizione ai vapori di benzina è continuata una volta giunto a destinazione, durante l’operazione di montaggio della pompa sulla propria autovettura.

                                         Anche in questo caso non è però dato di conoscere la durata dell’esposizione.

                                         Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio (concretamente, a una nuova audizione dell’assicurato) - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in violazione dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA -, con lo scopo di appurare se l’azione lesiva in questione si è prodotta repentinamente oppure no.

                             2.10.   Nell’ipotesi in cui, alla luce degli esiti degli accertamenti, dovesse essere riconosciuta l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, l’Istituto assicuratore dovrebbe ancora esaminare l’aspetto riguardante la causalità.

                                         In proposito, questo Tribunale segnala all’assicurato (il quale, in sede di ricorso, ha invitato il TCA ad attendere gli esiti di una RMN del cervello/tronco encefalico, esame che, a suo avviso, avrebbe potuto confermare o negare la causa infortunistica - doc. I, p. 2) che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, art. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda   conformemente a quanto indicato al considerando 2.9. in fine.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti