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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2007 35.2007.81

18 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,301 mots·~17 min·5

Résumé

Assicurato vittima di caduta con trauma alla caviglia sx. Annuncio di ricaduta per disturbi all'anca sx con diagnosi di periartropatia post-traumatica. Negata l'eziologia traumatica di questi ultimi disturbi e, perciò, l'assunzione della ricaduta. Rifiutata l'assegnazione di un avvocato d'ufficio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.81   mm

Lugano 18 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di

 RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 23 luglio 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 marzo 2006, RI 1, disoccupato e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato un trauma alla caviglia sinistra (doc. 1).

                                         Il suo medico curante, dott. __________, consultato il giorno seguente l’infortunio, ha diagnosticato una lesione di lieve entità del legamento fibulo-talare della caviglia sinistra (doc. 6).

                                         Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro dal 28 marzo 2006, mentre la cura medica è stata chiusa il 27 marzo 2006 (doc. 5; salvo poi la prescrizione, il 15 maggio e il 9 giugno 2006, di due cicli di fisioterapia in relazione alla diagnosi di, citiamo: “lesione legamentaria del malleolo laterale caviglia sinistra.” doc. 8 e 9).

                               1.2.   Nel corso del mese di marzo 2007, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del sinistro del marzo 2006, con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 16 marzo 2007 (doc. 10).

                                         Con certificato del 15 aprile 2007, il dott. __________ ha fatto stato della presenza di dolori alla mobilizzazione dell’anca con irradiazione al collo della caviglia e ha diagnosticato una periartropatia post-traumatica all’anca sinistra (doc. 12).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del 3 maggio 2007, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 20 marzo 2006 (doc. 14).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 15), in data 23 luglio 2007, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 22).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2007, RI 1 ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a riconoscere le proprie prestazioni in relazione ai disturbi localizzati all’anca sinistra, affermando di non comprendere le ragioni del rifiuto, posto che, citiamo: “… i miei dolori derivano sicuramente dalla caduta subita nel marzo del 2006.”.

                                         L’assicurato ha pure chiesto al TCA di valutare l’opportunità di assegnargli d’ufficio un avvocato e, nell’affermativa, ha postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha domandato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.6.   In corso di causa, l’insorgente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, del quale ha prodotto una dichiarazione datata 10 ottobre 2007 (doc. VII + allegato).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il ricorrente ha chiesto a questa Corte di valutare l’opportunità di assegnargli d’ufficio un avvocato (doc. I).

                                         Giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.

                                         Nel caso di specie, tenuto conto del contenuto del ricorso, con il quale l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione di rifiuto dell’CO 1, del fatto che, in materia di assicurazioni sociali, vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA), nonché della natura squisitamente medica dell’oggetto della lite (esistenza o meno di un legame causale naturale tra i disturbi all’anca e l’infortunio assicurato), RI 1 è ritenuto in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA. Non vi é dunque necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio.

                                         Nel merito

                               2.3.   L’oggetto della lite è circoscritta alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 16 marzo 2007, oppure no.

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi localizzati all’anca sinistra, è stata presa facendo capo a un parere del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         In effetti, il medico di circondario appena menzionato, in data 19 aprile 2007, ha negato l’esistenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF, rilevando che, citiamo: “prima trattavasi di caviglia, ora di anca; sono strutture diverse.” (doc. 13).

                                         Quindi, dopo avere preso conoscenza del rapporto 11 aprile 2007 dell’ortopedico dott. __________, secondo il quale RI 1 denunciava un dolore alla palpazione dell’inserzione distale del glutaeus medius con una piccola limitazione funzionale nella mobilità dell’anca (cfr. doc. 16), in assenza di alterazioni all’esame radiologico di anca e bacino il dott. __________ si è così pronunciato:

"  Il successivo rapporto del dott. __________ non aggiunge nulla di nuovo a quanto già noto, descrive una minima limitazione funzionale dell’anca, ovvero in una sede diversa rispetto a quella di competenza del primo infortunio (si trattava di caviglia), peraltro compatibile con un’attività lavorativa completa.”

                                         (doc. 20)

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non vede alcuna valida ragione che gli imponga di scostarsi dal parere espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione.

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         Innanzitutto, il TCA constata che - contrariamente a quanto pretende il ricorrente -, dalla documentazione medica relativa al sinistro del 20 marzo 2006, risulta che quest’ultimo ha interessato esclusivamente la caviglia sinistra.

                                         In effetti, dal rapporto 5 maggio 2006 del dott. __________ si evince che l’assicurato gli aveva riferito di essere scivolato e di essersi procurato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, sede di forti dolori e di gonfiore. Il curante aveva quindi diagnosticato una lesione di lieve entità del legamento fibulo-talare della caviglia sinistra (doc. 6). Del resto, anche i provvedimenti terapeutici che sono stati prescritti a RI 1 durante il decorso post-infortunistico, segnatamente la fisioterapia, hanno riguardato sempre e solo la caviglia sinistra (cfr. doc. 8 e 9).

                                         Alla luce di quanto precede, non può quindi essere ritenuto affidabile il referto 11 giugno 2007 (posteriore alla data di emanazione della decisione formale di rifiuto) del dott. __________, il quale, prestando fede a quanto riferitogli dal paziente, ha sostenuto che quest’ultimo, a causa della neve ghiacciata, avrebbe battuto a terra la natica e la scapola sinistra (doc. 16).

                                         Ora, l’assenza di indizi a favore di un coinvolgimento dell’anca sinistra nell’infortunio del mese di marzo 2006, non consente evidentemente di riconoscere un’eziologia traumatica ai disturbi insorti a tale livello.

                                         D’altra parte, anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, che l’infortunio in questione abbia in qualche modo interessato anche l’anca sinistra, resta il fatto che la sintomatologia a questo livello è apparsa con un tempo di latenza piuttosto lungo (nella documentazione medica agli atti se ne fa infatti menzione, per la prima volta, nella certificazione 15 aprile 2007 del dott. __________, relativa al consulto del 16 marzo 2007 – doc. 12), ciò che parla parimenti a sfavore dell’esistenza di una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato.

                                         In proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA U 298/99 del 30 novembre 2000).

                                         Pendente causa, l’insorgente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, indicato quale testimone oculare dell’accaduto (doc. VII).

                                         Egli ha prodotto una dichiarazione di quest’ultimo, il cui tenore è il seguente:

"  … in merito all’incarto sopra menzionato e chiamato in causa quale testimone oculare dell’incidente occorso al signor RI 1, confermo quanto sostenuto dal signor RI 1 e cioè che in data 21.03.2006 a causa del fondo stradale ghiacciato è scivolato per terra chiamando aiuto per il dolore alla gamba sinistra.

Mi sono subito adoperato per prestare soccorso e l’abbiamo adagiato, aiutato da altra gente, sulla panchina vicina al mio laboratorio di panetteria.”

                                         (doc. VII bis)

                                         Il TCA ritiene superfluo procedere all’audizione del signor __________, da una parte, poiché ciò che ha visto lo ha già descritto nella sua dichiarazione del 10 ottobre 2007 (d’altronde, non è in discussione che l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio, ciò che ha giustificato il riconoscimento di prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF) e, dall’altra, perché egli non sarebbe ovviamente in grado di fornire informazioni utili in merito all’evoluzione dei disturbi nel decorso post-infortunistico.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale non ritiene dunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi all’anca sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 16 marzo 2007, costituivano una conseguenza naturale dell’infortunio del 20 marzo 2006.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda tendente all’assegnazione di un avvocato d’ufficio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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