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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2007 35.2007.48

29 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,328 mots·~22 min·6

Résumé

Nel salire su scala, assicurato lamenta lussazione rotula ginocchio sx. e cade all'indietro. Infortunio dissociabile in 2 fasi (atto di caricare gamba sx. e caduta). Lussazione rotulea intervenuta nella prima fase che non presenta caratteristiche né di infortunio, né di lesione parificata

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.48 35.2007.52     mm/DC

Lugano 29 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1     e   Cassa malati RI 2       

contro  

la decisione su opposizione del 4 aprile 2007 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 9 novembre 2006, RI 1, di professione autista-magazziniere, ha comunicato all’CO 1 che, il 6 novembre 2006, nel salire sul secondo gradino di una scala, ha lamentato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro ed è caduto a terra.

                                         Chiamato a precisare la natura della lesione, egli ha indicato, citiamo: “Lussazione recidiva, patella instabile” (doc. 4).

                                         I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, ai quali l’assicurato si è immediatamente rivolto, hanno __________, per quanto qui di interesse, delle lussazioni recidivanti della patella sinistra (doc. 15).

                                         La RMN del ginocchio sinistro del 6 dicembre 2006 ha evidenziato la presenza di esiti da lesione del retinacolo mediale della rotula (doc. 20).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 5 febbraio 2007, ha rifiutato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno localizzato al ginocchio sinistro, poiché esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 30).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 33 e 36) e dalla Cassa malati RI 2 (doc. 35 e 40), l’CO 1, in data 4 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 43).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge.

                                         A sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che l’evento del novembre 2006 configurerebbe un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, trattandosi di una lussazione (e non di una “semplice” sublussazione), di una lesione parificata ai postumi di un infortunio. D’altro canto, egli sostiene che il noto danno alla salute avrebbe in ogni caso dovuto essere trattato quale ricaduta (o postumo tradivo) del sinistro del 30 maggio 2005, il quale all’epoca venne assunto dall’assicuratore infortuni convenuto (doc. I – inc. 35.2007.48).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione 4 aprile 2007 dell’CO 1, si è pure aggravata la Cassa malati RI 2 con atto di ricorso del 15 maggio 2007, chiedendo, in via principale, la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a versare all’assicurato le prestazioni e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento di istruzione e nuova decisione.

                                         Secondo l’assicuratore malattie ricorrente, il danno alla salute in questione deve essere considerato quale ricaduta dell’evento del 30 maggio 2005 e, in questo senso, censura l’apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell’CO 1 in occasione della visita di controllo del 15 gennaio 2007. D’altra parte, sempre a detta della RI 2, rinviando a una procedura separata l’esame della questione di sapere se il danno alla salute costituisce una ricaduta del pregresso sinistro, l’Istituto assicuratore avrebbe violato il principio dell’economia di procedura, oltre ad aprire la via al rischio che vengano emanate delle decisioni contradditorie (doc. I – inc. 35.2007.52).

                               1.5.   Il 22 maggio 2007, l’assicurato ha chiesto la congiunzione delle due cause (doc. III – inc. 35.2007.52).

                               1.6.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione di entrambe le impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV – inc. 35.2007.48 e inc. 35.2007.52).

                               1.7.   In data 30 maggio 2007, questa Corte ha dichiarato congiunte le cause (doc. V – inc. 35.2007.48 e 35.2007.52).

                               1.8.   Nel corso del mese di giugno 2007, l’assicurato ha domandato l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché il richiamo delle cartelle cliniche del dott. __________ e dell’Ospedale __________ di __________, così come della documentazione radiologica (doc. VI – inc. 35.2007.48).

                                         La cassa malati insorgente ha rinunciato, da parte sua, a proporre dei nuovi mezzi di prova (doc. VIII – inc. 35.2007.48).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione all’evento del 6 novembre 2006, oppure no.

                                         Il TCA deve, in primo luogo, esaminare se l’evento appena citato configura un infortunio ai sensi di legge, rispettivamente, se il danno alla salute localizzato al ginocchio sinistro può essere posto a carico dell’CO 1 a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.3.   Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che, in data 31 gennaio 2007, RI 1 è stato sentito da un funzionario dell’CO 1 allo scopo, segnatamente, di chiarire le modalità secondo le quali è avvenuto l’evento del 6 novembre 2006.

                                         Dal relativo rapporto – letto ed approvato dall’insorgente – risulta in proposito quanto segue:

"  L’evento è successo il 6.11.06 verso le ore 09.30.

Mi trovavo al mio domicilio.

Stavo salendo su una scaletta a pioli (scala a forbice) per mettere del silicone attorno al telaio della porta d’entrata siccome entrava dell’aria.

Mentre appoggiavo il peso del corpo sul piede sinistro, la rotula mi è uscita di sede.

Preciso che non è successo nulla di particolare mentre salivo sulla scaletta.

Non ero né caduto né scivolato. Tutto si era svolto normalmente.

È stato unicamente il carico di tutto il peso del corpo sul ginocchio sinistro che ha provocato la lussazione della rotula.

A causa della lussazione e del successivo dolore sono caduto all’indietro.

Nella caduta avevo battuto la schiena.

Il ginocchio non l’avevo battuto da nessuna parte.

La rotula era uscita spontaneamente quando avevo caricato il peso del corpo sul ginocchio sinistro e stavo raddrizzando il ginocchio per alzarmi sulla scala.

Preciso che sono caduto dalla scala dopo che la rotula era uscita di sede in quanto il ginocchio aveva ceduto.”

                                         (doc. 29 – il corsivo è del redattore)

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato sostiene che l’evento in questione, citiamo: “… denota chiaramente le caratteristiche di un infortunio.” (doc. I, p. 2 – inc. 35.2007.48).

                                         Circa la possibilità che un sinistro possa essere scisso in due o più fasi, è utile segnalare una sentenza del 10 gennaio 1977, pubblicata in Estr. INSAI delle sentenze del TFA 1977 n. 8, riguardante un assicurato che, nel mettere in moto un generatore per mezzo di una cordicella d’avviamento, risentì un dolore alla colonna vertebrale. Immediatamente dopo perse l’equilibrio e cadde a terra. L’assicuratore negò il proprio obbligo a prestazioni, facendo valere che, citiamo: “... il movimento eseguito normalmente per avviare il generatore movimento durante il quale l’assicurato aveva improvvisamente sentito forti dolori - non costituiva un infortunio nel senso giuridico del termine; l’assicurato era caduto solo dopo l’insorgere dei dolori.”. Queste le considerazioni espresse dall’Alta Corte nella summenzionata sua pronuncia:

"  Per costante giurisprudenza l’infortunio é un azione repentina, involontaria e dannosa sul corpo umano di un fattore esterno più o meno straordinario. Si deve tuttavia fare una distinzione tra l’infortunio stesso e le conseguenze dell’infortunio. Nel presente caso é pacifico che l’assicurato é caduto e che questo evento dev’essere qualificato come infortunio. (...). Per giudicare la questione della causalità sono però molto importanti anche le conclusioni del perito consultato dai primi giudici: ne consegue che il movimento del braccio destro nel tirare la corda d’avviamento e la successiva caduta a terra sono stati probabilmente le concause dell’ernia discale cervicale; i disturbi insorti subito dopo l’episodio sono molto probabilmente imputabili in parte all’accaduto.

Le due fasi dell’incidente dovrebbero senza dubbio essere dissociate se si potesse ammettere che la caduta é la conseguenza della malattia preesistente, che ha improvvisamente provocato dolori in occasione del normale movimento effettuato nell’avviare il generatore. Risulta tuttavia dagli atti che le due fasi sono strettamente collegate fra di loro e che esse si sono succedute molto in fretta; l’avviamento di un motore con una cordicella richiede infatti un’azione veloce. Tenendo conto di tutte le circostanze, l’azionamento della cordicella del generatore e la caduta, che non potrebbe essere attribuita solo ai dolori insorti nella prima fase, non possono essere considerate come avvenimenti indipendenti l’uno dall’altro. Nel caso concreto, il TFA ritiene sufficientemente verosimile che i disturbi dell’assicurato sono imputabili ai due episodi presi assieme, risp. che i due episodi considerati nel loro insieme hanno provocato tali disturbi. Esso constata tuttavia che l’ernia discale non era dovuta unicamente alla caduta e che perciò i disturbi erano imputabili anche a una malattia preesistente, di cui l’INSAI non é tenuto a rispondere e che può portare ad una riduzione ai sensi dell’art. 91 LAMI.”

                                         (STFA succitata).

                                         Nella concreta evenienza, alla luce della puntuale descrizione che l’assicurato ha fornito il 31 gennaio 2007, questo Tribunale ritiene che l’evento del 6 novembre 2006 possa, con un alto grado di verosimiglianza, essere dissociato in due fasi, ciò che nella fattispecie di cui al giudizio federale summenzionato, non era stato ritenuto possibile.

                                         La prima fase é dunque consistita in una fuoriuscita della rotula del ginocchio all’atto di caricare l’arto inferiore sinistro per salire su una scaletta a pioli. La seconda nella caduta all’indietro dalla scaletta stessa, caduta che non ha affatto interessato il ginocchio sinistro.

                                         Ora, posto che il danno alla salute in relazione al quale RI 1 rivendica il diritto a prestazioni è incontestabilmente intervenuto durante la prima fase dell’evento, la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di negare l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, non presta il fianco a censure di sorta.

                                         In effetti, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         D’altro canto, non può essere ammesso che il ricorrente abbia compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo oppure che vi sia stato un movimento scoordinato del corpo.

                                         A quest’ultimo riguardo, va rilevato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti che non appaiono qui realizzati.

                               2.8.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                               2.9.   L’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 43, p. 4s.).

                                         A prescindere dalla questione di sapere se l’assicurato ha lamentato una lussazione oppure una sublussazione della rotula del ginocchio sinistro (in quest’ultima ipotesi, l’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF risulterebbe inapplicabile, cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 101s.), questo Tribunale ritiene che il semplice fatto di salire su una scala a pioli, senza peraltro essere pesantemente carico, configuri un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere negata.

                                         Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’assicurato insorgente, l’esistenza di un fattore esterno è esclusa, motivo per cui l’amministrazione era legittimata a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                             2.10.   Le parti ricorrenti ritengono che il danno alla salute in questione debba, in ogni caso, andare a carico dall’CO 1 a titolo di ricaduta di un evento occorso all’assicurato in data 30 maggio 2005, quando - perlomeno secondo quanto si evince dall’impugnativa presentata da quest’ultimo (il TCA non è in possesso degli atti riguardanti tale sinistro) -, girando il corpo, la rotula del ginocchio sinistro è rimasta bloccata tra la sua gamba e quella di un lettino e, quindi, compiendo un movimento di rotazione, si è procurato una lussazione (doc. I, p. 3 – inc. 35.2007.48).

                                         In sede di decisione su opposizione 4 aprile 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha invitato la propria __________ di __________ a verificare se sono dati i presupposti per riconsiderare la decisione di assumere l’evento del 30 maggio 2005 e, nella negativa, a valutare se tra quest’ultimo sinistro e il danno alla salute insorto il 6 novembre 2006, esiste una relazione di causalità (doc. 43, p. 5).

                                         Da parte sua, l’assicuratore malattie ricorrente pretende che l’CO 1, con il proprio agire, sia incorso in una violazione del principio dell’economia di procedura, agire che comporta peraltro anche il rischio che vengano rilasciate delle decisioni contradditorie (cfr. doc. I – inc. 35.2007. 52).

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alla censura sollevata dalla Cassa malati RI 2, questo Tribunale osserva che, con una sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002, riguardante un assicurato vittima, nel giro di poco più di un mese, di due infortuni che avevano entrambi interessato il rachide cervicale, il TFA – dopo avere ricordato che la giurisprudenza ammette, in determinate circostanze, che le conseguenze di più infortuni successivi vengano constatate in decisioni separate (cfr., ad esempio, STFA U 6/01 del 22 luglio 2002, U 187/95 del 6 giugno 1997 e U 149/94 dell’11 dicembre 2005) -, ha in effetti deciso che, in quella fattispecie, nulla giustificava che le sequele dei due sinistri venissero valutate in due distinte decisioni, e ciò sulla scorta degli argomenti seguenti:

"  Dans le cas présent, toutefois, rien ne justifiait de traiter dans des décisions séparées les suites des deux accidents subis par l'assuré, au contraire. D'une part, lorsque plusieurs accidents ont, comme en l'espèce, atteint les mêmes parties du corps et sont survenus dans un laps de temps relativement bref, au point que leurs conséquences respectives ne peuvent être que difficilement distinguées, il est nuisible à l'établissement des faits d'examiner dans des décisions distinctes les suites de ces accidents - le cas d'espèce en est l'illustration (cf. consid. 3 supra) -, ce qui entraîne au demeurant un risque accru de décisions contradictoires. D'autre part, la jurisprudence n'exclut pas, dans des circonstances similaires, et à titre exceptionnel, la nécessité d'un examen global du caractère adéquat du lien de causalité entre les accidents subis et d'éventuels troubles psychiques ou d'éventuelles conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (RAMA 1996 no U 248 p. 177 et arrêt D. du 22 février 2002 cités; arrêt non publié I. du 3 novembre 1995 [U 92/95] consid. 4b). Dans ces conditions, il était prématuré pour l'intimée, en l'état du dossier, de rendre une décision sur les conséquences du second accident. Il lui appartenait d'examiner, dans le cadre d'une seule décision, le droit de l'assuré à des prestations, eu égard aux conséquences de chacun des deux accidents qu'il avait annoncés. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.”

                                         (STFA succitata consid. 4.2)

                                         Nel caso sub judice, secondo questa Corte, nulla impediva invece all’Istituto assicuratore convenuto di limitare il proprio esame all’evento del 6 novembre 2006, rinviando a una procedura separata la questione di sapere se il danno alla salute insorto in quest’ultima data possa essere considerato una conseguenza naturale del pregresso sinistro del maggio 2005.

                                         Infatti, a differenza del caso di cui alla sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002, qui si trattava di decidere in merito all’esistenza di un infortunio giusta l’art. 4 LPGA, subordinatamente, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF e, pertanto, non di valutare questioni riguardanti la causalità.

                                         In queste condizioni, le preoccupazioni esternate dalla cassa insorgente circa il rischio di trovarsi finalmente con delle decisioni contradditorie, non hanno ragione di esistere.

                                         Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Nella STFA C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         Alla luce di quanto precede, il TCA non è dunque legittimato a esaminare se il danno insorto in data 6 novembre 2006 si trova in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del 30 maggio 2005, tanto più che l’amministrazione ha espresso l’intenzione di riesaminare la propria decisione mediante la quale quest’ultimo evento venne a suo tempo assunto (cfr. doc. 43, p. 5).

                                         L’CO 1 è comunque invitato a esaminare al più presto se sono soddisfatti i presupposti per procedere a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione di assunzione dell’evento del 30 maggio 2005 e, qualora non lo fossero, a valutare se il danno alla salute insorto il 6 novembre 2006 possa eventualmente essere assunto a titolo di ricaduta di quest’ultimo sinistro (cfr. art. 11 OAINF).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2007.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2007 35.2007.48 — Swissrulings