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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 35.2007.47

24 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,838 mots·~49 min·7

Résumé

Frattura del piede dx nel'84.Assicuratore LAINF assunto ricadute.Per ultima del'98 riconosciuto IMI del 20% e una rendita del 28% contestata.Assicurato abile in attività leggere al 100%.Grado di invalidità calcolato con dati statistici(DAP non rappresentative).Riduzione 20%genersosa.Ricorso respinto

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.47   rs

Lugano 24 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 aprile 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 6 aprile 1984, RI 1 - allora alle dipendenze della ditta __________ in qualità di macchinista - è rimasto vittima di un infortunio professionale, a causa del quale ha riportato la frattura del malleolo mediale destro trattata mediante osteosintesi (cfr. doc. 2).

                                         Il caso è stato assunto dall'CO 1 il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   L’assicurato, il 30 maggio 1994, ha iniziato a lavorare per la __________ di __________ quale magazziniere (cfr. doc. 33).

                                         L’insorgente è stato licenziato con effetto dal 31 luglio 1998, in quanto la ditta ha cessato l’attività produttiva (cfr. doc. 41).

                               1.3.   Durante il periodo luglio 1985-aprile 1998, RI 1 ha annunciato quattro ricadute (cfr. doc. 15, 26, 31, 33).

                                         Per quanto riguarda l’ultima ricaduta del 27 aprile 1998 (cfr. doc. 33), l’CO 1, con decisione formale del 5 agosto 1998, confermata dalla decisione su opposizione del 5 novembre 1998, si è rifiutato di assumere i costi di un intervento di artrodesi della tibio-tarsica destra e ha riconosciuto l’inabilità lavorativa dell’assicurato limitatamente al periodo 22 aprile-7 luglio 1998 (cfr. doc. 45, 54).

                                         Il TCA, con sentenza del 14 settembre 2000 (inc. 35.1999.14), passata in giudicato incontestata, ha poi stabilito, facendo proprie le conclusioni del perito giudiziario, Prof. Dr. med. __________, da una parte, che i disturbi lamentati dall’assicurato erano originati da un'alterazione anatomica presente a livello della caviglia superiore destra, alterazione che si trovava in una relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento infortunistico del 6 aprile 1984.

                                         Dall’altra, che la sola via terapeutica a disposizione per eliminare i disturbi localizzati all'estremità inferiore destra era rappresentata da un intervento d'artrodesi della caviglia. I costi dell'operazione chirurgica dovevano, pertanto, venir posti a carico dell'assicuratore LAINF, siccome suscettibile di sensibilmente migliorare lo stato di salute dell'assicurato.

                               1.4.   Il 15 gennaio 2001 l’assicurato è stato sottoposto al citato intervento di artrodesi della tibio tarsica e sinoviectomia mediale da parte del prof. Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 77).

                                         L’assicurato è stato nuovamente operato dal Prof. Dr. med. __________ il 17 marzo 2003. Lo specialista ha proceduto a un’artrodesi di correzione a livello del talo-calcaneare (cfr. doc. 139).

                                         Il 21 settembre 2004 il Prof. Dr. med. __________ ha asportato la vite con neurolisi del nervo surale (cfr. doc. 180).

                                         Lo specialista __________, nel rapporto del 31 gennaio 2005, ha dichiarato chiuso il trattamento ortopedico e ha consigliato una nuova valutazione da parte del medico di __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 193).

                               1.5.   Dopo due visite mediche __________, effettuate una nel febbraio 2005 da parte del Dr. med. __________, e l’altra nel febbraio 2006 da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 194, 227), l’CO 1, con decisione formale del 3 maggio 2006, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 28% a decorrere dal 1° maggio 2006 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (cfr. doc. 244).

                                         L’assicurato, rappresentato dall’__________ fino al febbraio 2007 (cfr. doc. 283), ha interposto opposizione cautelativa (cfr. doc. 249).

                                         L’opposizione è stata motivata dal ricorrente medesimo il 12 febbraio 2007, allegando un rapporto e un certificato medico del Dr. med. __________ (cfr. doc. 286).

                               1.6.   Con decisione del 23 giugno 2006 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita temporanea di invalidità intera dal 1° aprile 2000 al 31 maggio 2006 (cfr. doc. 252, 258).

                               1.7.   Con ulteriore decisione formale del 26 ottobre 2006 l’CO 1 ha provveduto a calcolare il sovraindennizzo per il periodo dal 22 aprile 1998 al 30 aprile 2006 e, limitatamente al mese di maggio 2006, ha conteggiato in fr. 0.-l’ammontare della rendita complementare. Le prestazioni percepite in troppo, pari a fr. 261'163.30, sono state compensate con gli arretrati dell’AI (cfr. doc. 265).

                                         L’insorgente, ancora rappresentato dall’__________, il 24 novembre 2006, ha inoltrato opposizione, in quanto per il calcolo della sovrassicurazione è stata nuovamente ripresa la determinazione del grado di invalidità di cui alla decisione del 3 maggio 2006 già contestato (cfr. doc. 272).

                               1.8.   Dopo aver esperito ulteriori accertamenti medici, l’assicuratore LAINF resistente, con decisione su opposizione del 2 aprile 2007, ha confermato il contenuto sia del provvedimento del 3 maggio 2006, che della decisione del 24 novembre 2006 (cfr. doc. A).

                               1.9.   Con ricorso del 3 maggio 2007 l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, in buona sostanza ha chiesto di procedere ad approfonditi accertamenti in merito alla sua esigibilità lavorativa, in particolare per determinare quanto effettivamente poteva rimanere seduto a fronte della generica possibilità di svolgere lavori in posizione seduta.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto di ritenere gli elementi emergenti dagli atti dell’incarto insufficienti e contraddittori per poterlo considerare idoneo a svolgere un lavoro leggero e sedentario su tutto l’arco della giornata. Egli ha evidenziato che dal rapporto della visita medica di __________ del febbraio 2005 non risulta quanto tempo può effettivamente rimanere seduto. Ciò contrasta con la conclusione dell’CO 1 secondo cui potrebbe svolgere attività sedentarie per periodi prolungati. A mente dell’assicurato ulteriori verifiche sarebbero necessarie anche considerando gli esiti dei controlli presso il Dr. med. __________ che ha constatato delle difficoltà pure con l’aiuto delle stampelle e rimanendo seduto per lunghi periodi.

                                         L’assicurato ha, inoltre, specificato che non può essere riconosciuto pieno valore probatorio ai giudizi dei medici dell’CO 1 ritenuto che non giungono a risultati convergenti e convincenti. Segnatamente sussiste una discrepanza tra le conclusioni del Dr. med. __________ del 9 ottobre 2006 e quelle del Dr. med. __________ del 31 maggio 2006. Secondo il ricorrente assumono, quindi, particolare valore probante, anche tenuto conto della fiducia instaurata con il paziente, i rapporti del dr. med. __________, secondo i quali sarebbe adeguato un lavoro leggero nella misura del 50%, considerata la possibilità di alzare pesi limitati per brevi periodi, di eseguire spostamenti minimi, evitando le scale e cambiando spesso posizione, alternando momenti di posizione seduta a momenti di posizione eretta (cfr. doc. I).

                             1.10.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della vertenza è unicamente l’entità del grado di invalidità di RI 1.

                                         Le questioni riguardanti l’indennità per menomazione dell’integrità e il calcolo del sovraindennizzo non possono qui essere riviste, essendo su questi punti, le decisioni formali del 3 maggio 2006 e del 26 ottobre 2006 passate in giudicato (cfr. DTF 119 V 347segg.).

                                         L’assicurato, del resto, nel ricorso ha espressamente precisato di concordare con tale soluzione (cfr. doc. I pag. 3).

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nella presente evenienza la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

                                         L’CO 1, fondandosi, in particolare, sul referto del 18 febbraio 2005 del Dr. med. __________ e sui rapporti del 21 febbraio 2006 e del 15 marzo 2007 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 194, 227, 290), ha ritenuto RI 1 in grado di svolgere, in misura normale, un’attività leggera essenzialmente in posizione seduta che non comporti il sollevamento di pesi,

                                         Il ricorrente sostiene invece che gli elementi emergenti dagli atti siano insufficienti e contraddittori per considerarlo idoneo a svolgere un lavoro leggero e sedentario per tutta la giornata e che un rilevante valore probatorio è rivestito dalle conclusioni del Dr. med. __________, suo medico curante, il quale ha attestato una capacità al lavoro in attività leggere del 50% con possibilità di alternare all’attività lavorativa mezza giornata di riposo (cfr. doc. I pag. 6).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che nel febbraio 2005, come suggerito dal Prof. Dr. med. __________ - il quale ha eseguito due artrodesi a livello della caviglia destra nel 2001 e 2003, oltre all’asportazione della vite con neurolisi del nervo surale nel settembre 2004 (cfr. consid. 1.4.) -, è stata effettuata una visita medica di __________ da parte del Dr. med. __________.

                                         Il medico di __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, tenuto conto dello stato del piede destro del ricorrente, ha così valutato la sua esigibilità lavorativa:

"  Il paziente può talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi da 5 a 10 kg e non più pesi da 10 a 25 kg.

L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto talvolta oltre i 5 kg. L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità ma non più di pesante entità. La rotazione manuale è completamente libera. L’assicurato può molto spesso lavorare sopra la testa, fare rotazioni con il corpo e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti. Può di rado stare in piedi e inclinato in avanti. Non può lavorare inginocchiato o con flessione delle ginocchia. La posizione seduta può essere mantenuta molto spesso, mentre può di rado stare in piedi. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 m talvolta oltre i 50 m di rado per tragitti lunghi. Di rado può spostarsi su terreni accidentati e può talvolta salire e scendere le scale anche a pioli.” (Doc. 194).

                                         Il Dr. med. __________, medico di __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver esaminato l’insorgente nel mese di febbraio 2006 in occasione di una nuova visita medica di __________, ha poi attestato che:

"  (…)

L’assicurato dichiara un nuovo peggioramento della situazione, si presenta in agenzia con stampelle. Lamenta importanti dolori sia lateralmente, sia medialmente a livello della tibiotarsica, lamenta anche dolori quando appoggia il piede e dice di sentire un clac. Dice di riuscire a camminare al massimo per 10 minuti. Dichiara che il piede è sempre gonfio, però alla visita medica odierna non si constata nessun gonfiore. Le radiografie della tibiotarsica mostrano che l’articolazione tibiotarsica come pure l’articolazione sotto-astragalica sono perfettamente consolidate.

In conclusione ritengo che non siano indicati ulteriori trattamenti chirurgici o ulteriori consulti specialistici. A parte il fatto che l’assicurato si presenta alla visita medico-__________ con le stampelle, dopo insistenza egli può camminare anche senza, lo stato locale e il tipo di deambulazione sono esattamente sovrapponibili a quelli rilevati in occasione della visita medico-__________ del 18.2.2005. La misura delle circonferenze agli arti inferiori è esattamente sovrapponibile a quella valutata in occasione del 18.2.2005 per cui non c’è un ulteriore peggioramento oggettivabile, quindi l’esigibilità espressa dal dott. __________ mantiene tutta la sua validità.” (Doc. 227)

                                         Il referto di un esame radiologico del 21 febbraio 2006 della regione tibiotarsica destra ha, del resto, posto in luce un contenuto minerale normale, uno stato dopo artrodesi completa e stabile tibioastragalica e calo calcaneale, nessun riassorbimento osseo o demineralizzazione sospetto di reazione, né segni dimostrativi di artrosi a livello del tarso (cfr. doc. 230).

                                         Il 20 aprile 2006 ha avuto luogo una consultazione presso il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato una malunione del retropiede dopo artrodesi della caviglia e sottotalare destra (cfr. doc. 246).

                                         Il Dr. med. __________ della Clinica __________ di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________, dopo avere esaminato l’assicurato il 9 ottobre 2006, ha affermato che:

"  (…)

Neuropathische Schmerzen in Rückfuss, verursacht durch die Weichteilquetschung bei der initialen Verletzung. Weder die Arthrodesen, noch die Suralis-Neurolyse hat daran etwas ändern können. Der Patient hat nun eine starke funktionelle Einschränkung und die Schmerzen persistieren. Es besteht zwar eine leichte Rückfussfehlstellung (Plantarflexion/Inversion). Es ist aber praktisch ausgeschlossen, dass durch eine Korrektur-Osteotomie im Rückfuss die Beschwerden des Patienten sich positiv verändern. Ich habe ihm deswegen davon eindringlich abgeraten. Die einzige Möglichkeit, dem Patienten zu helfen, sehe ich im Erlernen von alternativen Schmerzbewältigungsmechanismen (nicht medikamentös, nicht chirurgisch). Da eine orthopädische Schuhversorgung besteht, ist auch das orthopädietechnisch Machbare ausgeschöpft. Die vom Hausarzt noch separat erbetene Aeusserung zur Arbeitsfähigkeit und –tätigkeit, sowie zu den funktionellen Limitierung ist schwierig zu beantworten. Einerseits ist bekannt, dass Quetschverletzungen am Fuss zu den schwerwiegendsten Verletzungen gehören, und der Patient stellt seine Beschwerden auch durchaus glaubhaft dar. Andererseits fehlen jegliche objektive Zeichen einer Entzündung (keine Schwellung, stabile durchbaute Arthrodesen, symmetrische Knochendichte). Daraus folgt, dass je nachdem, ob die subjektive oder die objektive Seite isoliert betrachtet wird, entweder eine völlige Gebrauchsunfähigkeit des Fusses (subjektiv) resultiert, oder aber ein uneingeschränkt belastbarer stabiler Rückfuss, der nur seine fehlende Beweglichkeit kompensieren muss (objektiv). Das Spektrum der Möglichkeiten ist derart gross, dass wir Patienten sehen, die mit einer schmerzlosen OSG- / USG-Arthrodese auch stark fussbelastende Tätigkeiten uneingeschränkt ausführen, umgekehrt kann ein permanent schmerzhafter Fuss zur völligen Invalidität führen. Auch eine Skelettszintigrafie wird in diesem Dilemma nicht weiterhelfen, da die Interpretation nicht eralubt zu differenzieren zwischen anhaltenden Umbauvorgängen im Knochen und Hyperperfusion wegen verminderter Belastung.“ (Doc. 268)

                                         L’11 gennaio 2007 il Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, ha riscontrato una modica zoppia nella deambulazione, più evidente senza le calzature con plantari ortopedici, oltre a una ipersensibilità alla palpazione di due cicatrici all’altezza pre e retromalleolare laterale. Tutta la parte laterale del piede risultava, poi, dolente alla pressione con sensazioni tipo scosse. Le articolazioni tibio-tarsica e sottoastragalica erano bloccate e indolenti ai movimenti di flessione ed estensione. L’assicurato accusava, altresì, dolore alla palpazione a livello del polpaccio e sede popliteale laterale e una dolenzia ai movimenti e alla palpazione del trocantere maggiore e regione gluteale destra. Il medico ha specificato che si trattava di un problema legato alla rigidità della caviglia e del piede che ha sviluppato dolori prettamente di natura muscolare e tendinea a tutto l’arto inferiore destro (cfr. doc. 278).

                                         Il Prof. Dr. med. __________, il 16 gennaio 2007, dopo aver visionato gli atti medici riguardanti l’assicurato, ha asserito di concordare con quanto espresso dal Dr. med. __________, e meglio che ulteriori interventi non possono condurre a un rilevante miglioramento della problematica dolorosa (cfr. doc. 280).

                                         Dal certificato del 12 febbraio 2007 del Dr. med. __________, FMH medicina generale, si evince che l’assicurato a causa delle problematiche all’arto inferiore destro era molto disturbato, sofferente e limitato nella funzionalità regolare giornaliera.

                                         Il medico ha poi riassunto quanto emerso dalla visita effettuata dal Dr. med. __________.

                                         Il Dr. med. __________ ha, inoltre, sottolineato che tra le conclusioni del Dr. med. __________, che ha affermato che i disturbi sono di origine neuropatica, e quelle del Dr. med. __________, secondo cui esisteva una mal unione del retropiede destro dopo artrodesi della caviglia e sottotalare, vi è discrepanza.

                                         Egli ha indicato che da parte dell’assicurato è esigibile un lavoro leggero con possibilità di alzare pesi non superiori sicuramente ai 10-15 kg e per brevi periodi, un lavoro implicante uno spostamento minimo in modo particolare evitando le scale e che gli permetta di cambiare spesso posizione, di muoversi adeguatamente alternando a momenti di posizione seduta momenti di posizione eretta. Il medico ha concluso ritenendo adeguato per il paziente un impiego leggero nella misura del 50% con possibilità di alternare all’attività lavorativa mezza giornata di riposo (cfr. doc. 286).

                                         Il Dr. med. __________ si è nuovamente pronunciato in merito allo stato di salute dell’assicurato il 15 marzo 2007.

                                         Nel proprio apprezzamento il medico di __________ ha puntualizzato che l’esigibilità espressa dall’CO 1, per quanto riguarda i pesi da sollevare, è molto più a favore dell’assicurato rispetto a quanto enunciato dal Dr. med. __________. Anche relativamente allo spostamento minimo evitando le scale l’assicuratore LAINF va nella direzione indicata dal medico curante. In effetti l’CO 1 ha posto delle chiare limitazioni nel camminare oltre i 50 m e ha specificato che l’assicurato può talvolta salire su scale a pioli.

                                         Il Dr. med. __________, dopo avere rilevato che il Dr. med. __________ ha scritto che l’assicurato deve poter cambiare spesso posizione da quella seduta a quella in piedi, ha evidenziato che l’insorgente presenta, tuttavia, una patologia a livello del piede e che, quindi, secondo la dottrina medica può stare seduto anche tutta la giornata senza nessun problema particolare. Il fatto di avere indicato che l’assicurato può mantenere molto spesso la posizione seduta e di rado stare in piedi non gli preclude la possibilità di cambiare posizione e ogni tanto alzarsi dalla posizione seduta.

                                         Il medico di __________ ha altresì indicato, da un lato, che il ricorrente con le limitazioni presentate può essere considerato abile al lavoro sull’arco dell’intera giornata. Dall’altro, che sostenere che con tali impedimenti possa lavorare solo al 50% è puramente arbitrario e privo di ogni fondamento scientifico, siccome è pacifico che un assicurato con un problema a una caviglia e all’articolazione sotto-astragalica in un lavoro sedentario può anche lavorare tutta la giornata.

                                         Per quanto attiene all’origine dei disturbi, il Dr. med. __________, si è allineato all’opinione del Prof. Dr.med. __________ e del Dr. med. __________, i quali hanno indicato che il dolore è di tipo neuropatico, a differenza del Dr. med. __________ che ha parlato di mal unione (cfr. doc. 290).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                               2.7.   Sulla base di quanto esposto al considerando precedente e attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione dei Dr. med. __________ e __________, secondo cui l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dai medici __________ corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.6.).

                                         Il rapporto del 18 febbraio 2005 del Dr. med. __________ e i referti del 21 febbraio 2006 e del 15 marzo 2007 del Dr. med. __________ non contengono, infatti, contraddizioni. In particolare essi hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo avere proceduto a uno studio approfondito del caso dell’assicurato e all’esame del paziente e del suo dossier.

                                         L’assicurato ha fatto valere che vi sarebbe una discrepanza tra le conclusioni del Dr. med. __________ e quelle del Dr. med. __________ circa l’origine dei suoi disturbi al piede destro (cfr. doc. I pag. 6).

                                         Tale questione non merita di essere approfondita, in quanto risulta ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         Vista l’incontestata origine infortunistica della problematica all’arto inferiore destro, determinante è unicamente la residua capacità al lavoro del ricorrente.

                                         Le certificazioni del Dr. med. __________ a cui si è appellato l’insorgente per affermare una ridotta abilità lavorativa in attività adeguate non sono, poi, tali da inficiare l’apprezzamento dei medici di __________.

                                         In effetti le limitazioni in attività lavorative descritte dal Dr. med. __________ corrispondono sostanzialmente a quelle indicate dai Dr. med. __________ e __________ (lavoro leggero che non implichi il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg con spostamento minimo evitando scale e stando non a lungo in piedi; cfr. doc. 286, 290, 194, consid. 2.5.).

                                         Pertanto l’attestazione da parte del medico curante di un’abilità al lavoro in attività adeguate solo del 50% fondata unicamente su tali impedimenti non è giustificata e non risulta quindi attendibile.

                                         Al riguardo giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 6), che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato è incapace di riprendere a esercitare la sua originaria attività professionale.

                                         Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, come ad esempio di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi residuali che interessano l’arto inferiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                               2.8.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 65’065.-- (cfr. doc. 234).

                                         Tale importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto proprio da questo Tribunale.

                               2.9.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                             2.10.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                             2.11.   Nel caso in esame, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall’Ufficio federale di statistica.

                                         Per completezza giova segnalare che in casu, a ragione, non si è fatto capo alle DPL, in quanto le stesse, contrariamente a quanto sancito dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 129 V 472), non sono risultate rappresentative. Infatti, alla luce degli impedimenti presentati dall’assicurato, entravano in linea di conto, quale numero globale, unicamente 12 posti di lavoro (cfr. doc. 238).

                                         Conformemente alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.10., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2007, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'783.-- mensili oppure a fr. 57'396.-- per l'intero anno (fr. 4'783.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2007 pag. 91) – si ottiene, per il 2006, un reddito mensile di fr. 4'877.65 oppure di fr. 58'531.80 per l’intero anno.

                             2.12.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         In concreto l’assicuratore LAINF resistente ha applicato una riduzione del 20% (cfr. doc. A, 244).

                                         Ritenuto che nella fattispecie, quali fattori di decurtazione, entrano in considerazione solamente le circostanze che, a dipendenza delle sequele infortunistiche, l'assicurato si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e che l’esercizio di un’attività leggera non può comunque prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali, l’ampiezza della deduzione tenuta conto dall’CO 1 non appare censurabile, ma al contrario generosa.

                                         In proposito va evidenziato che il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (cfr. DTF 126 V 75; STF I 418/06 del 24 settembre 2007 consid. 4.6.).

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta quindi a fr. 46'825.44 (80% di fr. 58'531.80).

                             2.13.   In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 46'825.44 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 65'065.-- - risulta essere del 28.03%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (il TFA ha stabilito che il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica).

                                         Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 35.2007.47 — Swissrulings