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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2008 35.2007.115

11 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,683 mots·~8 min·5

Résumé

Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Ricorso respinto poiché, da una parte, l'allestimento di nuova perizia medica imposta dal TCA con sentenza di rinvio cresciuta in giudicato e, d'altra parte, assicuratore confrontato a difficoltà oggettive legate alla ricerca di un perito

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.115   mm

Lugano 11 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

CO 1   rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 20 novembre 2006, questa Corte - annullata la decisione su opposizione del 9 maggio 2006, mediante la quale l’CO 1, a seguito dell’annuncio di ricaduta dell’infortunio del 26 ottobre 1995, aveva dichiarato RI 1 abile nei limiti della rendita di invalidità del 5% a decorrere dal 27 febbraio 2006 e non più bisognoso di ulteriori provvedimenti terapeutici –, ha rinviato la causa all’amministrazione affinché chiarisse, sottoponendo la pratica a uno specialista di sua fiducia, se, a contare dal mese di marzo 2006, era o meno intervenuto un peggioramento nello stato del ginocchio destro e, in caso di risposta positiva, la sua incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato, rispettivamente, sull’indicazione a sottoporsi a ulteriori provvedimenti terapeutici (doc. 299).

                                         Il giudizio appena menzionato è cresciuto in giudicato incontestato.

                               1.2.   Dando seguito a quanto disposto dal TCA, l’Istituto assicuratore ha interpellato, nell’ordine, il PD dott. __________ (doc. 309), il Prof. __________ (doc. 313), il dott. __________ (doc. 317) e il Prof. dott. __________ (doc. 328).

                                         Tutti questi specialisti si sono rifiutati di assumere il mandato peritale (doc. 312, 314 e 322).

                               1.3.   Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 novembre 2007, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha chiesto al TCA di intervenire, citiamo: “… a tutela della corretta evasione della pratica, riservandoci già sin d’ora di chiedere l’accoglimento del nostro ricorso per i motivi esposti.”

                                         A sostegno della propria impugnativa, l’insorgente ritiene che il ritardo accumulato dall’amministrazione nel disporre il complemento istruttorio ordinato dal Tribunale, non sia giustificabile e, d’altra parte, rileva come dalla decisione dell’CO 1 dipenda l’evasione delle pratiche AI e LPP (doc. I).

                               1.4.   Il 27 novembre 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha informato l’assicurato di avere nel frattempo ottenuto la disponibilità del Prof. dott. __________ a eseguire la perizia (cfr. doc. 331 e 335).

                               1.5.   Nel corso del mese di dicembre 2007, il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione, segnatamente due cartelle cliniche (e non perizie) dell’Istituto ortopedico __________ di __________ (doc. III + allegati).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione si è resa colpevole di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.

                               2.3.   L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.4.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.

                                         In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

                                         Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, occorre partire dal fatto che, con giudizio del 20 novembre 2006, questa Corte ha ordinato all’Istituto assicuratore convenuto di disporre una perizia specialistica, allo scopo di verificare se, a contare dal mese di marzo 2006, era o meno intervenuto un peggioramento a livello del ginocchio destro, interessato dal sinistro dell’ottobre 1995, (cfr. doc. 299).

                                         In ossequio alla succitata pronunzia, l’CO 1, in data 5 febbraio 2007, ha conferito mandato al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 309), non senza aver dapprima accordato all’assicurato facoltà di esprimersi a proposito dell’identità del perito e dei quesiti da sottoporgli (doc. 303).

                                         Il 27 marzo 2007, il dott. __________ ha comunicato all’amministrazione di non poter assumere l’incarico, causa un sovraccarico di lavoro (doc. 312).

                                         Nel corso del mese di aprile 2007, l’assicuratore infortuni ha quindi preso contatto con il Prof. dott. __________, già Primario della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 313), ma anche lui ha rifiutato il mandato per mancanza di tempo (doc. 314).

                                         In data 23 maggio 2007 l’CO 1 si è rivolto al dott. __________, attivo presso la Unfallklinik __________ di __________ (doc. 317), la cui disponibilità era stata garantita dal suo segretariato (doc. 315).

                                         In ragione di problemi linguistici, l’incarico non è però stato portato a termine (cfr. doc. 326 e 333).

                                         Nel corso del mese di settembre 2007, è stato interpellato il Prof. dott. __________ della Clinica di ortopedia del __________ di __________, tentativo che non è tuttavia stato coronato da successo (doc. 328).

                                         Nell’autunno 2007, l’Istituto assicuratore convenuto ha finalmente reperito un perito nella persona del Prof. dott. __________, già Direttore del Reparto di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________.

                                         Il 27 novembre 2007 è quindi stato concesso all’assicurato il diritto di essere sentito (doc. 335).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che - tenuto conto, da una parte, che la necessità di sottoporre RI 1 a una perizia specialistica è stata accertata dalla sentenza 20 novembre 2006, cresciuta in giudicato e, d’altra parte, che il tempo frattanto trascorso non è imputabile a un atteggiamento defatigatorio da parte dell’CO 1, ma piuttosto a difficoltà oggettive legate alla ricerca di un perito medico (difficoltà a cui è del resto sovente confrontata anche questa Corte, allorquando è chiamata a disporre una perizia giudiziaria) -, che l'assicuratore infortuni convenuto non abbia inadeguatamente prolungato la procedura.

                                         Le tavole processuali dimostrano del resto che l’Istituto assicuratore ha sempre reagito con tempestività ai rifiuti ricevuti dagli specialisti che sono stati man mano interpellati.

                                         In queste condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia si rivela infondato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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