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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2007 35.2007.11

14 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,880 mots·~34 min·3

Résumé

Caduto dalle scale,distorsione della caviglia destra.Posto termine a prestazioni di corta durata.Stato stabilizzato(non indicate misure adeguate per miglioramento).Essendo in corso una procedura AI per la riformazione professionale,andrà esaminato se l'assicurato ha diritto a una rendita transitoria

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.11   rs/sc

Lugano 14 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L’11 settembre 1998, a RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di bruciatorista/montatore - è caduto sulla gamba destra una caldaia, ciò che gli ha procurato la frattura diafisaria del femore destro, lesione trattata mediante osteosintesi con chiodo endomidollare.

                                         Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                                         L'assicuratore LAINF, con decisione formale del 22 gennaio 2001, confermata con decisione su opposizione del 26 luglio 2001, ha dichiarato estinto il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 23 gennaio 2001, a fronte dei soli postumi residuali dell'infortunio del settembre 1998. Esso ha inoltre negato la propria responsabilità riguardo ai disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio destro ed al rachide lombare, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico succitato.

                                         Statuendo sul ricorso che RI 1 ha interposto contro la decisione su opposizione del 26 luglio 2001, questa Corte, con sentenza del 25 febbraio 2002, ha respinto l’impugnativa in quanto ricevibile. Il TCA ha deciso, da un lato, che in effetti né le gonalgie a destra, né le lombalgie accusate dall’assicurato costituivano delle naturali conseguenze dell’evento traumatico del settembre 1998. Dall’altro, che, tenuto conto esclusivamente dei disturbi localizzati all’anca destra, l’CO 1 aveva correttamente posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 23 gennaio 2001, visto che la situazione medica era ormai stabilizzata (inc. 35.2001.79).

                                         Il giudizio cantonale è stato integralmente confermato dal TFA con sentenza del 28 maggio 2004 (U 122/02). L’Alta Corte ha stabilito che le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici in relazione ai problemi al ginocchio e al rachide lombo-sacrale non prestavano il fianco a critiche.

                               1.2.   RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da una scala è caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare.

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo secondo evento.

                                         Con decisione formale del 17 febbraio 2003 l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2003, ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine a margine dell'evento traumatico dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 23).

                                         Il contenuto di tale provvedimento è stato ribadito nella decisione su opposizione del 2 dicembre 2003.

                                         L’operato dell’Istituto assicuratore resistente è stato ratificato da questa Corte con sentenza del 14 luglio 2004 (inc. 35.2004.19), passata in giudicato incontestata.

                               1.3.   Il 28 ottobre 2004 l’assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Egli è nuovamente caduto dalle scale presso le __________ di __________, picchiando la caviglia, il ginocchio e il braccio destri (cfr. Incarto atti 3 doc. 1).

                                         Anche questo caso è stato assunto dall’CO 1.

                               1.4.   Il Dr. med. __________, FMH spec. in chirurgia, medicina sportiva (SSMS), che ha visitato l’assicurato il 21 dicembre 2004, ha diagnosticato degli esiti da distorsione della caviglia destra con lesione legamentare laterale e residua leggera instabilità (cfr. doc. 16).

                               1.5.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 31 gennaio 2005, l’CO 1 ha posto termine al versamento di indennità giornaliere a fare tempo dal 24 gennaio 2005, in quanto da tale data l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro al 100% e non più necessitante di una cura medica (cfr. doc. 21).

                               1.6.   RI 1 si è opposto personalmente a quest’ultima decisione (cfr. doc. 23).

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicuratore infortuni ha predisposto ulteriori accertamenti medici, segnatamente l’esecuzione di una RM alla caviglia destra e una RM al ginocchio destro (cfr. doc. 27, 28), nonché un consulto specialistico a cura del Prof. Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, di __________ (cfr. doc. 33, 46, 67).

                                         Con decisione su opposizione del 17 ottobre 2006 l’CO 1, sulla base della valutazione del Prof. __________, e meglio che lo stato di salute dell’assicurato era ormai stabilizzato e che quest’ultimo, potendo lavorare in posizione essenzialmente seduta in misura completa, era in grado di svolgere al 100% l’attività da ultimo esercitata, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita di invalidità LAINF a decorrere dal 24 gennaio 2005 e di un’indennità per menomazione all’integrità, come pure dell’assistenza giudiziaria.

                                         Il patrocinatore dell'assicurato si è in particolare così espresso:

"  (...)

Lo scrivente legale, in aggiunta alle domande poste dalla CO 1 in relazione all'attività di disegnatore edile nel ramo dei riscaldamenti, ha formulato dei quesiti integrativi volti a definire con esattezza le limitazioni funzionali di cui soffre il signor RI 1, la sua capacità lavorativa quale montatore bruciatorista e le eventuali attività esigibili.

      Il dr. __________ ha dato i seguenti responsi:

      1.  in attività seduta, quale quella di disegnatore edile non è data alcuna incapacità lavorativa (si rileva qui un errore laddove il medico sostiene che "besteht keine Arbeitsfähigkeit").

      2.  la capacità lavorativa piena in attività sedute può essere ammessa a far tempo dal 24.1.2005. Ciò non toglie, sostiene lo specialista, che i disturbi lamentati dal paziente siano comunque dati.

      3.  Sono riconfermati i disturbi e le limitazioni funzionali (che definisce credibili) di cui al rapporto del novembre 2005, ovvero nel camminare oltre 100 metri, nel salire e scendere le scale con dolori nel piegare il ginocchio, nel camminare su terreno sconnesso, sui cantieri, camminare sui muri, sulle tavole (assi), sulle impalcature, ecc. Palesa limiti anche nel trasportare pesi superiori a 20 kg con limite nel tempo massimo di 20 minuti e nello stare rannicchiato, nel mantenere la posizione in ginocchio per un massimo di 15 minuti. Posto come nella posizione seduta le limitazioni funzionali siano pressoché irrilevanti, considera la professione acquisita a seguito della riqualifica professionale come appropriata.

      4.  Le limitazioni citate in precedenza valgono pure per la professione di bruciatorista, in merito alla quale il medico non dispone comunque delle necessarie informazioni alfine di esprimersi circa la capacità lavorativa.

      5.  In attività prevalentemente sedute (al 90%), con possibilità di cambiar posizione, di intercalare la posizione in piedi o di camminare brevemente è data piena capacità lavorativa, ad esempio quale telefonista, quale addetto alla ricezione, cassiere, ecc.

Da qui la contestata decisione su opposizione secondo cui il signor RI 1 è in grado di svolgere al 100% l'attività da ultimo svolta (crediamo si faccia a torto riferimento a quella di disegnatore edile svolta quale apprendista al momento dell'infortunio) a far tempo dal 24 gennaio 2005.

4.   Un aspetto sfugge però agli addetti ai lavori.

Il signor RI 1 non dispone di alcuna formazione quale disegnatore edile, né in altra attività esigibile!

Difatti, se è vero che con decisione 23 aprile 2003, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità si è assunta le spese per la riformazione professionale del signor RI 1 quale Progettista nella tecnica della costruzione di riscaldamenti presso lo Studio __________ di __________ e la __________ di __________, dal 1 ° marzo 2003 al 31 agosto 2006 (richiamo incarto Al del signor RI 1, n. AVS __________ dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità a Bellinzona e/o da codesto lodevole Tribunale, inc. 32.2006.101), a seguito dell'atteggiamento del datore di lavoro nell'ambito della riqualifica professionale, nonché a cagione di dissidi insorti tra questi ed il preposto ufficio cantonale (Servizio integrazione, signor __________), la __________ ha interrotto la formazione in data 1 ° maggio 2004 (doc. 3).

Per motivi a lui non ascrivibili, il signor RI 1 si è visto sopprimere la precedente decisione di riformazione professionale a far tempo dal 1 ° novembre 2004 (cfr. decisione 2 novembre 2004 dell'Ufficio Al di cui agli atti Al qui richiamati). Avverso tale decisione è stata interposta tempestiva opposizione. Occorre qui evidenziare come l'interruzione della riformazione professionale presso la __________, nell'attività di tecnico della costruzione, sia imputabile solo ed esclusivamente alla __________ medesima che rivendicava la copertura di spese per le quali l'UAI non poteva, né voleva provvedere (doc. 3 e richiamo incarto AI).

Nonostante la sua buona volontà (cfr. scritti 8 giugno, 25 agosto, 18 settembre, 13 novembre 2006 dello scrivente), ad oggi non è stato possibile portare a termine alcuna riqualifica professionale. Ancora nell'agosto 2006, allorché si era quasi giunti, di concerto con l'UAI e la Divisione della formazione professionale ad un accordo con la __________ di __________ per avviare un apprendistato quale tecnico progettista, la società ha ritirato la propria disponibilità adducendo motivi legati alla causa civile che il signor RI 1 ha in corso con la __________, con la quale la __________ è in stretti legami d'affari (cfr. lettera 1. settembre 2006 dello scrivente legale al collega __________, cui non è mai stata data risposta). In poche parole, ancora una volta, senza alcuna colpa da parte del signor RI 1, non se n'è fatto nulla.

I fatti sono questi: il signor RI 1 non ha usufruito di alcuna riqualifica professionale. Nessuna colpa o responsabilità può essergli ascritta in tal senso.

Ergo, l'unica professione che attualmente può entrare in considerazione per il signor RI 1 è quella da lui precedentemente svolta, e per la quale dispone di una formazione adeguata, di bruciatorista. La necessità di una riqualifica professionale alfine di permettere al signor RI 1 un reinserimento nel mondo del lavoro è altresì stata confermata dai consulenti IP dell'assicurazione invalidità (richiamo incarti).

Del resto, senza un'adeguata riqualifica non è possibile considerare come esigibili le professioni prospettate dal dr. __________ nelle quali egli presenta (limitatamente ai postumi dell'infortunio in parola) piena capacità di lavoro.

Di tutto ciò, la spettabile CO 1 non fa alcun accenno, nonostante lo scritto raccomandato inviato alla CO 1 __________ in data 27 marzo 2006 (qui allegato) nel quale si ribadiva che il signor RI 1 non disponeva di alcuna formazione professionale quale disegnatore di impianti sanitari. Pure il dr. __________ (a torto, ma ignaro) ha fondato le proprie valutazione partendo dal presupposto (errato) secondo cui il signor RI 1 disponesse di siffatte competenze professionali.

La decisione della CO 1 qui impugnata si fonda su questo palese errore.

5.   Ora, si deve ritenere che l'ipotesi occupazionale formulata dal dr. __________ e ripresa dalla CO 1 non sia realistica poiché il signor RI 1, nei fatti, manca della formazione necessaria per poter esercitare la professione di disegnatore tecnico. Professione che del resto non ha mai esercitato e per la quale il signor RI 1 deve necessariamente eseguire una formazione specifica, ad oggi non ancora assolta, così come emerge dall'incarto AI.

D'altra parte, posto come la Lainf non preveda l'erogazione di misure d'integrazione, si devono considerare in specie, o l'attività quale bruciatorista per la quale presenta un'incapacità lavorativa che dovrà se del caso essere definita a fronte delle chiare limitazioni funzionali di cui soffre in nesso causale con l'infortunio, oppure ogni altra attività lucrativa esigibile tenuto conto dell'attuale formazione professionale, così come delle attitudini fisiche ed intellettuali, in un mercato del lavoro equilibrato che possa entrare in considerazione nel suo caso.

Ora, a fronte degli esempi formulati dal medico, nonché delle valutazioni a suo tempo eseguite dagli specialisti dell'assicurazione invalidità, non sono in specie date professioni esigibili per le quali il signor RI 1 disponga di sufficiente formazione.

Stante quanto precede, si rende necessario determinare il grado di invalidità nella professione di bruciatorista, con conseguente riconoscimento di una rendita e, posta la chiusura delle cure mediche, un'adeguata indennità per menomazione all'integrità.

6.   Fatta eccezione per l'abuso di diritto, l'assistenza giudiziaria deve essere riconosciuta ogni qualvolta il richiedente sia nel bisogno e necessiti dell'assistenza di un rappresentante legale, purché la vertenza presenti qualche probabilità di esito favorevole. Le tre condizioni sono cumulative.

Nel caso di specie, il signor RI 1, che vive con i figli __________ (__________) e __________ (__________) è attualmente senza attività. La moglie è casalinga ed occupandosi del suocero, gravemente malato, soggiorna attualmente presso di lui a __________.

Il cespite famigliare nel 2005 è stato determinato dalle indennità giornaliere della disoccupazione pari a CHF 3'598.- mensili netti, oltre AF per CHF 344.- mensili. Le spese mensili assommavano a totali CHF 2'104.- mensili, cui vanno aggiunti i minimi esistenziali CEF. (si richiama al proposito al documentazione di cui all'incarto ....).

I dati aggiornati e la relativa documentazione con l'attestato municipale, verrà prodotta non appena disponibile. Si rileva altresì come a far tempo dal mese di marzo 2007, il signor RI 1 non percepirà più alcuna indennità giornaliera di disoccupazione.

Si chiede, a titolo cautelare, che il signor RI 1 sia ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria." (Doc. I)

                               1.8.   L’istituto assicuratore resistente, in risposta, ha postulato, nella misura in cui è ricevibile, la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.9.   Il 5 aprile 2007 l’avv. RA 1 ha prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con annessa della documentazione (cfr. doc. VII, VII1-VII9).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Questa Corte deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente il riconoscimento di una rendita di invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. I, consid. 1.7.) sia da ritenere o meno ricevibile.

                                         Nel caso in esame l’CO 1, con decisione formale del 31 gennaio 2005, ha sospeso l’indennità giornaliera dal 24 gennaio 2005 e ha ritenuto non più necessaria una cura medica (cfr. doc. 21).

                                         L’insorgente, con l’opposizione, ha chiesto “… che venga rivista la decisione e che mi venga consentito di svolgere un’indagine più approfondita, mediante una risonanza magnetica o radiografie, per risalire ai disturbi da me accusati, e che mi sia concesso di terminare le cure iniziate per eliminare i disturbi causati dall’infortunio” (cfr. doc. 23).

                                         L’Istituto assicuratore resistente, con decisione su opposizione del 17 ottobre 2006, impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente, a partire dal 24 gennaio 2005, non ha più diritto a prestazioni di corta durata in relazione all’infortunio del 28 ottobre 2004 (cfr. doc. A1).

                                         Oggetto del presente ricorso è solo la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato a dichiarare estinto, per quanto concerne i postumi dell’infortunio del 28 ottobre 2004, il diritto alle prestazioni di breve durata a far tempo dal 24 gennaio 2005.

                                         È infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         In casu, come visto, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il fatto di avere posto termine alle prestazioni di breve durata.

                                         L’assicuratore LAINF non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente la concessione di una rendita di invalidità e di un’IMI (cfr. doc. III).

                                         Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da un Istituto assicuratore LAINF (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del l’11 dicembre 2006 nella causa A., C 344/ 05, consid. 1.1.; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione su opposizione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         In simili condizioni la questione relativa all’eventuale diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI esula dalla presente vertenza.

                                         Su questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile, come, del resto, indicato dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. III).

                                         L'assicuratore LAINF resistente ha comunque indicato, da una parte, di avere preso atto delle richieste del ricorrente relative a prestazioni di lunga durata, dall’altra, che si determinerà appena possibile (cfr. doc. III pag. 2).

                                         Nel merito

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza U 134/99 dell'8 novembre 2001 il TFA ha precisato, riferendosi ad autorevole dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274), che se è vero che un provvedimento medico è da ritenere adeguato soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza, è altrettanto vero che la sufficiente verosimiglianza è data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una remota possibilità di realizzazione del miglioramento (consid. 1b).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Nella concreta evenienza l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) in relazione all’infortunio del 28 ottobre 2004 a decorrere dal 24 gennaio 2005 (cfr. doc. A1), fondandosi sugli apprezzamenti medici del medico di __________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, e del Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Il Dr. med. __________, il 24 gennaio 2005, ha indicato che per quanto atteneva alla distorsione della caviglia destra con lesione del legamento fibulo-talare e contusione del ginocchio destro dell’ottobre 2004 la cura medica poteva essere chiusa (cfr. doc. 19).

                                         Dal canto suo il Prof. Dr. med. __________, nel referto del 4 novembre 2005 e nel rapporto complementare dell’11 settembre 2006, ha evidenziato che lo stato di salute dell’assicurato era ormai stabilizzato, come pure che quest’ultimo, potendo lavorare in posizione essenzialmente seduta in misura completa, era in grado di svolgere al 100% l’attività da ultimo esercitata quale progettista di riscaldamenti (cfr. doc. 46, 67).

                                         L’insorgente ha contestato l’attività presa in considerazione dall’CO 1 per la valutazione della propria abilità lavorativa.

                                         In particolare l’assicurato ha precisato di non avere usufruito di alcuna riqualifica professionale, poiché egli, benché l’AI in un primo tempo si fosse assunta le spese per la riformazione quale progettista nella tecnica della costruzione di riscaldamenti, ha dovuto interrompere la riqualifica professionale per motivi a lui non ascrivibili avendo la ditta dove svolgeva la formazione interrotto il rapporto di lavoro. Pertanto a mente del ricorrente l’unica occupazione entrante in linea di conto è quella che esercitava in precedenza, ossia di bruciatorista (cfr. doc. I).

                               2.5.   Questa Corte, dopo un attento esame della documentazione medica agli atti, in primo luogo, rileva che il Prof. Dr. med. __________ - che ha visitato l’assicurato il 3 ottobre 2005 - ha indicato, da un lato, di non riscontrare alcun reperto patologico rilevante a livello del ginocchio destro, come del resto affermato dal Dr. med. __________ nel gennaio 2005 (cfr. doc. 19).

                                         Dall’altro, per quanto attiene al piede destro, di considerare altamente probabile che anche un intervento di revisione eseguito correttamente non conduca a un risultato ottimale.

                                         In effetti lo specialista __________ ha, segnatamente, puntualizzato che:

"  (...)

Als Folge eines Treppensturzes am 28.10.04 beklagt der Patient fortgesetzte Beschwerden und giving-ways im rechten Kniegelenk sowie Schmerzen im seitlichen Rückfuss rechts als Folge der damals erlittenen Rückfussdistorsion.

Bezüglich des rechten Kniegelenkes kann ich heute weder in den mitgebrachten MRI - Aufnahmen noch klinisch einen relevanten pathologischen Befund erheben.

Am rechten Rückfuss hingegen besteht eine schmerzhafte Tenosynovitis im Bereich der Peronaeus longus -  Sehne, entsprechend einer Partialruptur der langen Peronaealsehne rechts mit reaktiver Tenosynovitis.

(...)

Die Kausalität der Sehnenverletzung mit der Fussdistorsion vom Oktober 2004 ist als überwiegend wahrscheinlich zu taxieren, insbesondere da die vom Patienten konstant beklagten Beschwerden als Brückensymptome zu werten sind.

(...)

In therapeutischer Hinsicht wäre die Tenosynovectomie und Sehnennaht grundsätzlich vorzuschlagen.

Bei der befrachteten Anamnese dieses Patienten erscheint mir allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein korrekt durchgeführter Revisionseingriff kein optimales Resultat erzielt, recht hoch. (...)" (Fascicolo 3 doc. 46, pag. 3)

                                         Conseguentemente il Prof. Dr. med. __________ ha attestato che, in concreto, non vi è un provvedimento medico da considerare adeguato, ossia che possa contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza.

A tale proposito va ricordato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32). Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378).

                                         Non è sufficiente che un fatto possa essere considerato quale ipotesi possibile o probabile (cfr. DTF 126 V 319 segg.).

                                         Il rapporto del Prof. Dr. med. __________ non contiene contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U 133, pag. 311 segg. consid. 1b).

                                         Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

                                         Nel caso in esame il Prof. Dr. med. __________ ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a negare che eventuali ulteriori cure possano migliorare notevolmente i disturbi di cui è affetto l'assicurato a livello della caviglia destra e del ginocchio destro in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         Agli atti non risultano, d’altronde, attestati medici recanti nuove proposte terapeutiche volte a ulteriormente migliorare le condizioni di salute dell’assicurato in relazione unicamente all’infortunio del 28 ottobre 2004.

                                         In secondo luogo, il TCA ritiene che dalle carte processuali risulti che le condizioni dell’arto inferiore destro del ricorrente non sono mutate nel lasso di tempo intercorso tra il mese di gennaio 2005, quando è stato esaminato dal Dr. med. __________, e l’inizio di ottobre 2005, allorché è stato visitato dal Prof. Dr. med. __________.

                                         L’assicurato ha del resto sempre lamentato i medesimi dolori al ginocchio destro e al piede destro, con la precisazione che a volte non gli consentivano di muoversi (cfr. doc. 19, 23, 46).

                                         Occorre, dunque, concludere che effettivamente le condizioni di salute dell’assicurato, per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico dell’ottobre 2004, a decorrere dal 24 gennaio 2005 erano stabilizzate.

                                         In proposito giova evidenziare che l’insorgente stesso nell’atto ricorsuale non ha assolutamente fatto valere che lo stato del proprio arto inferiore destro non fosse stabilizzato a fare tempo dal 24 gennaio 2005 (cfr. doc. I).

                               2.6.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che l’CO 1, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata a decorrere dal 24 gennaio 2005, senza che si riveli, peraltro, necessario procedere a ulteriori atti istruttori, come ad esempio il richiamo di incarti da altre autorità conformemente a quanto richiesto dall’assicurato (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.7.   In simili condizioni, può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

                                         L'art. 19 cpv. 3 LAINF prevede che il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato, ma la decisione dell’AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più tardi.

                                         Giusta l’art. 30 OAINF se dalla continuazione della cura medica non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e la decisione dell’AI riguardante l’integrazione professionale è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire dalla fine della cura medica.

                                         In una sentenza U 434/04 del 27 marzo 2006 il TFA ha stabilito che:

"  (…)

Selon la jurisprudence (ATF 129 V 284 consid. 4.2), si le législateur n'a pas réglé expressis verbis la question du droit à une rente transitoire de l'assureur-accidents durant une éventuelle procédure de recours concernano les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, il a néanmoins manifesté clairement son intention de garantir le versement de telles rentes aussi bien pendant le déroulement desdites mesures de réadaptation que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en oeuvre de celles-ci. Ainsi cette rente transitoire est allouée pendant la durée de la procédure menant à la décision de l'AI; elle concerne la durée totale de cette procédure, y compris lorsqu'il y a recours dès lors que l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations dépend indubitablement de la décision de l'AI portant sur le droit de l'assuré aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 19 al. 1 LAA; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p.199).“ (sentenza citata, consid. 2.)

                                         La rendita transitoria ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LAINF e 30 OAINF va determinata facendo riferimento alla situazione di un assicurato che non è ancora stato riqualificato. A tale momento entra solo in considerazione l'attività ragionevolmente esigibile da parte dell'assicurato non ancora reintegrato, ritenuta una situazione equilibrata del mercato del lavoro (cfr. DTF 116 V 246; STFA U 434/04 del 27 marzo 2006 consid. 3.3.).

                                         Nel caso concreto il 23 aprile 2003 l’UAI ha deciso di assumere a favore dell’assicurato i costi per la riformazione professionale quale Progettista nella tecnica della costruzione dei riscaldamenti, in quanto è stato ritenuto che, a causa di problemi alla schiena, al femore e al ginocchio, nella sua attività di bruciatorista era abile al 50%, mentre in attività adeguata avrebbe potuto raggiungere una totale capacità lavorativa (cfr. doc. 82-1; 85-1; 89-2 inc. 32.2006.101).

                                         Con decisione del 2 novembre 2004 dell’UAI i provvedimenti professionali sono stati interrotti dal 1° novembre 2004, poiché la ditta presso la quale l’assicurato svolgeva la riqualifica ha posto fine alla stessa e non si è riusciti a trovare un altro datore di lavoro (cfr. doc. 45-1, 38-1 inc. 32.2006.101).

                                         Il ricorrente ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del novembre 2004 (cfr. doc. 42-1 e 41-1 inc. 32.2006.101).

                                         Da un verbale del 10 maggio 2005 afferente a un colloquio tra l’UAI e la Divisione della formazione professionale si evince che in quel mese l’assicurato ha nuovamente richiesto un datore di lavoro disposto a permettergli di continuare la formazione a suo tempo iniziata (cfr. doc. 19-1 inc. 32.2006.101).

                                         Da uno scritto del 13 aprile 2006 dell’UAI all’avv. __________ risulta, poi, da una parte, che il 17 gennaio 2006 vi è stato un colloquio tra l’insorgente la Divisione della formazione professionale e il Capo servizio integrazione dell’AI in cui è stata dichiarata la disponibilità dell’UAI “… a garantire una formazione che possa portare l’assicurato a diminuire il danno alla salute (…)“. Dall’altra, che l’UAI non ha più ricevuto riscontro da parte dell’assicurato (cfr. doc. 10-1 inc. 32.2006.101).

                                         Unitamente al ricorso, inoltrato a questa Corte contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2006 dell’CO 1, l’avv. RA 1 ha prodotto alcuni documenti relativi a della corrispondenza intercorsa tra il medesimo e l’UAI, rispettivamente la Divisione della formazione professionale e l’avv. __________, concernente l’opportunità per l’assicurato di essere assunto da una ditta quale apprendista tecnico progettista – possibilità che non si è concretizzata (cfr. doc. A3-A8).

                                         Inoltre il 23 gennaio 2007 l’UAI, nell’ambito della vertenza pendente al TCA riguardante il ricorso contro la decisione su opposizione del 3 aprile 2006 emessa dall’UAI con cui è stata confermata l’assegnazione all’insorgente di una mezza rendita d’invalidità dal 1. settembre 1999 al 30 giugno 2000 e il diritto alla rendita intera dal 1. luglio 2000 al 31 gennaio 2001 (cfr. inc. 32.2006.101), ha precisato al TCA che il SMR, il 7 giugno 2006, ha potuto riscontrare l’esistenza di una nuova patologia che dall’ottobre 2004 avrebbe potuto influenzare la capacità lavorativa del ricorrente e, nel mese di ottobre 2006, ha indicato che l’assicurato ha subito un trauma in data 28.10.2004 (pertinenza CO 1), nonché che a partire dal 24 gennaio 2005 l’assicurato ha ricuperato una capacità lavorativa al 100% per un’attività adeguata (cfr. doc. IX inc. 32.2006.101).

                                         Infine con scritto del 13 febbraio 2007 dell’UAI al TCA, sempre nel contesto della procedura di cui all’inc. 32.2006.101, è stato specificato che “… sulla buona volontà e collaborazione del signor RI 1 riguardo ai provvedimenti professionali finora organizzati, lo scrivente Ufficio avrà modo di determinarsi con prossima separata decisione (…)” (cfr. doc. XIII inc. 32.2006.101)

                                         Il TCA ha appurato telefonicamente che attualmente la menzionata decisione non è stata emessa da parte dell’UAI.

                                         Ne discende che, in casu, risulta ancora in corso una procedura dell’assicurazione invalidità concernente la riformazione professionale, come pure che non è escluso che possa essere giustificata anche da disturbi alla salute connessi all’infortunio dell’ottobre 2004.

                                         Pertanto l’CO 1, contestualmente all’esame del diritto a una rendita di invalidità di cui al consid. 2.2., dovrà chinarsi sull’eventuale diritto dell’assicurato a una rendita transitoria ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LAINF e 30 OAINF.

                               2.8.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

                            2.8.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

                            2.8.2.   In concreto, a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato. L'infondatezza del ricorso del 1° febbraio 2007, alla luce della LAINF, della dottrina e della giurisprudenza federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), risultava in effetti evidente già al momento della presentazione dell'istanza.

                                         Il TCA, al riguardo, constata che dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal referto allestito dal Prof. Dr. med. __________ nel mese di novembre 2005 le cui conclusioni non sono state smentite da altri sanitari - emerge con sufficiente chiarezza che i disturbi all’arto inferiore destro non giustificavano di per se stessi il riconoscimento di ulteriori prestazioni assicura-tive (cura medica e indennità giornaliera).

                                         Inoltre l’atto medico specialistico non lascia spazio al potere di apprezzamento di questa Corte.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedi-mento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

                                         La domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va, pertanto, respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi all’CO 1 affinché si pronunci, ai sensi dei consid. 2.2. e 2.7., sul diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità, se del caso transitoria, e a un’IMI in relazione all’infortunio del 28 ottobre 2004.

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2007 35.2007.11 — Swissrulings