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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2008 35.2007.100

6 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,190 mots·~21 min·1

Résumé

Rinvio atti a amministrazione affinché compia complemento istruttorio per stabilire eziologia disturbi ginocchio destro

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.100   mm/DC

Lugano 6 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 settembre 2007 emanata da

              in relazione al caso:

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni     PI 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   A cavallo tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre 2006, PI 1 dipendente del __________ di __________ in qualità di venditore di autovetture e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, nel scendere da una scala, ha appoggiato malamente il piede destro e ha compiuto un violento movimento di torsione del ginocchio (doc. 1 e 9).

                                         In data 18 settembre 2006, egli si è recato presso il PS della Clinica __________, dove il dott. __________ ha refertato, a livello del ginocchio destro, la presenza di un versamento e di tutti i segni positivi per una lesione meniscale mediale (doc. 2).

                                         L’istruttoria compiuta dal TCA ha permesso di appurare che in precedenza, per la precisione il 15 giugno 2006, PI 1 era già rimasto vittima di una distorsione al ginocchio destro (doc. 1 - inc. CO 1 2), evento che aveva provocato una totale inabilità lavorativa durante il periodo 15 giugno-5 luglio 2006 (doc. 3 - inc. CO 1 2), regolarmente indennizzata dall’Istituto assicuratore.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 giugno 2007, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi oggetto dell’annuncio di infortunio del 22 settembre 2006, poiché ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento assicurato (doc. 23).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. __________ per conto della RI 1 Cassa malati, assicuratore contro la perdita di guadagno causata da malattia (doc. 28), e dalla __________ (doc. 26 e 31), l’CO 1, in data 6 settembre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 9 ottobre 2007, la RI 1 Cassa malati, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versare le proprie prestazioni in relazione all’evento notificatole nel corso del mese di settembre 2006.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’assicuratore contro le malattie ha sostenuto che l’CO 1 dovrebbe assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio, facendo riferimento alle certificazioni dei dottori __________, __________ e __________ (doc. I: “Alla luce di quanto sopra, risulta provato, quanto meno secondo il principio della verosimiglianza preponderante caratterizzante il settore della sicurezza sociale (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 338; DTF 125 V 195) che l’evento occorso al signor PI 1 tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre 2006 ha provocato il trauma distorsivo: il fattore scatenante è pacifico e non è mai stato messo in discussione! Il fatto che la diagnosi sia stata per certi versi poco chiara ed il fatto di non essere stato sottoposto immediatamente ad una risonanza magnetica, fatto quest’ultimo da addebitare ad una discutibile gestione dell’incarto da parte della CO 1, nulla cambierebbe per la definizione del presente caso. Posto come anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio, segnatamente l’involontarietà dell’azione e la repentinità, sono senza ombra di dubbio assolti, il presente ricorso dev’essere accolto.”).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale è stato invitato a, citiamo: “… spiegare per quali motivi l’CO 1 ritiene che all’infortunio assicurato vada negato un qualsiasi ruolo causale relativamente alla sintomatologia denunciata da PI 1, anche solo nella forma di un aggravamento temporaneo dello stato precedente.” (doc. X e XII).

                                         La risposta fornita dal dott. __________ è pervenuta al TCA in data 21 gennaio 2008 (XIII bis).

                                         L’assicuratore ricorrente ha preso posizione in merito il 1° febbraio 2008 (doc. XV).

                               1.6.   Il 7 marzo 2008, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare il contenuto del suo rapporto del 17 dicembre 2006 (doc. XVI).

                                         La risposta del medico curante è datata 21 marzo 2008 (doc. XVII).

                                         La RI 1 ha presentato le proprie osservazioni il 9 aprile 2008 (doc. XXI), mentre l’Istituto assicuratore lo ha fatto in data 5 maggio 2008 (doc. XXIII).

                               1.7.   Questa Corte ha richiamato dall’CO 1 l’incarto relativo all’evento del 15 giugno 2006 (doc. XXIV e XXVI bis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati al ginocchio destro, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che, in data 15 giugno 2006, a PI 1 è penetrato un chiodo nel piede destro e, a causa del contraccolpo subito, ha riportato una distorsione al ginocchio destro (doc. 1 - inc. CO 1 2).

                                         Il giorno seguente, l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il quale ha refertato uno stiramento del legamento collaterale laterale e una sospetta lesione del menisco laterale (doc. XVII).

                                         L’inabilità lavorativa totale era durata sino al 5 luglio 2006 (doc. 3 - inc. CO 1 2).

                                         A cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre 2006, all’insorgente è occorso un secondo infortunio interessante il ginocchio destro. Nel scendere la scala interna dell’officina, egli ha appoggiato malamente il piede destro su un gradino e ha così compiuto un movimento di torsione del ginocchio, risentendo una forte fitta (cfr. doc. 1 e 9).

                                         A fronte di un peggioramento della sintomatologia algica a livello del ginocchio infortunato, in data 18 settembre 2006, l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha constatato la presenza di un versamento e di tutti i segni positivi per una lesione meniscale mediale.

                                         Da un profilo terapeutico, il dott. __________ ha ordinato l’esecuzione di fisioterapia e, in caso di persistenza dei disturbi, di una risonanza magnetica, seguita da un intervento artroscopico a seconda dell’esito (doc. 2 e 10).

                                         Il 22 settembre 2006 PI 1 si è recato dal sostituto del dott. __________, il quale ha refertato quanto segue, citiamo: “… in seguito alla distorsione del ginocchio presenta dolori all’articolazione che ogni tanto cede. Già visto dal Dr. __________ che gli ha prescritto della fisioterapia e propone eventualmente artroscopia.” (doc. XVII).

                                         Nel certificato d’infortunio di cui al doc. 15 è stata attestata un’incapacità lavorativa del 50% dal 25 settembre al 18 dicembre 2006.

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa a decorrere dal 19 dicembre 2006.

                                         Il 20 aprile 2007, su ordine dell’Istituto assicuratore convenuto, l’assicurato è stato sottoposto a una risonanza magnetica del ginocchio destro, esame che ha evidenziato soltanto la presenza di una cisti di Baker e di possibili calcificazioni a livello della cartilagine del condilo femorale mediale e della rotula (doc. 21).

                                         Chiamato a prendere posizione sugli esiti della RMN, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sottolineato l’assenza di reperti di natura traumatica (doc. 22).

                                         Lo stesso medico di circondario è tornato ad esprimersi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro nell’ambito della procedura di opposizione, sottolineando il fatto che qualora il noto sinistro avesse effettivamente comportato una lesione meniscale o legamentare, l’esame di RMN dell’aprile 2007 ne avrebbe rivelato traccia (doc. 36).

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________ di spiegare i motivi per cui all’evento infortunistico dell’agosto/settembre 2006 andrebbe negato, a suo avviso, un qualsiasi ruolo causale relativamente alla sintomatologia denunciata da PI 1, anche solo nella forma di un aggravamento temporaneo dello stato precedente (doc. X e XII).

                                         Questo in particolare il tenore della risposta che il medico fiduciario ha fornito in data 15 gennaio 2008:

"  (…) quando si tratta di un evento infortunistico (come in questo caso scivolata sulle scale e torsione del ginocchio destro, senza contusione e senza caduta), da un profilo medico ci si aspetta la provocazione di una lesione strutturale nonché di una sintomatologia più intensa (a botta calda) in questo periodo, con necessità di consultare un medico, per diminuita funzionalità.

Nel caso concreto, prima di tutto l’assicurato non ricorda nemmeno la data esatta dell’evento, mentre una prima consultazione medica ha avuto luogo solo un circa 3 settimane dopo …

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe dopo un evento infortunistico, un’inabilità lavorativa è stata attestata solo dal 22.9.2006 (al 50%), comunque della durata fino al 19.12.2006.

In base al primo esame medico (18.9.2006), da un profilo medico, cioè positività di tutti i segni meniscopatici e presenza di un versamento, viene praticamente posta la diagnosi di una lesione meniscale mediale.

Successivamente l’assicurato fu esaminato invece dal curante, dal quale non solo la localizzazione ma pure la diagnosi, cambiano completamente.

Anzi viene specificato che si tratta di una distorsione del ginocchio destro del 16.6.2006, con sofferenza del compartimento laterale, con la chiara diagnosi di “stiramento del legamento collaterale laterale” (attestato del 17.12.2006).

(…).

Con il dettagliato esame di risonanza magnetica disposto dalla CO 1, non è stato possibile documentare né una lesione meniscale né un risentimento a livello legamentare.

Per contro, si sospetta una condropatia femoro-rotulea mediale, risp. depositi di micro-calcificazioni, ciò che corrisponde ad una condrocalcinosi.

Con questo referto combacia sia la presenza di un versamento intrarticolare sia la presenza di una cisti di Baker.

Da questi fatti, clinicamente e strumentalmente ben documentati, ne conseguono le seguenti conclusioni: non si può parlare neanche ipoteticamente di un peggioramento transitorio di una lesione meniscale, poiché tale sintomatologia, ancora durante l’inabilità lavorativa, non solo scomparsa, ma durante i mesi successivi spostatasi in un altro comparto del ginocchio.

Non si può parlare neppure di un peggioramento transitorio da parte di uno stiramento del legamento collaterale laterale (da parte dell’infortunio), poiché (caso mai) insorto solo più tardi e in un compartimento completamente asintomatico, ancora un 3 settimane dopo l’evento infortunistico in parola.”

                                         (doc. XIII bis - il corsivo è del redattore)

                                         Fra gli atti di causa figura infine un rapporto, datato 18 settembre 2007, che il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha allestito per conto della RI 1 Cassa malati.

                                         Questa la conclusione ivi contenuta:

"  … ritengo che un trauma distorsivo come quello subito dal paziente al ginocchio, anche senza lesioni strutturali da riferire all’evento, sia tale da produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità lavorativa parziale dal 25.09.06 al 18.12.06. Di conseguenza, il caso deve essere assunto dalla CO 1 fino a fine 2006, quando è stato raggiunto lo stato quo sine rispettivamente quo ante, con conseguente estinzione del nesso di causalità naturale con l’evento di inizio settembre 2006.”

                                         (doc. C)

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il sinistro dell’agosto/settembre 2006 si trovi in una relazione di causalità naturale, almeno parziale, con i disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di’infortunio del 22 settembre 2006.

                                         In primo luogo, va sottolineato che l’evento in quanto tale - una violenta distorsione del ginocchio destro causata da una scivolata sulle scale -, è stato riconosciuto quale infortunio dall’Istituto assicuratore convenuto.

                                         Ora, come il TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante un’assicurata vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA 35.2003.71 del 3 agosto 2004, tutelata dal TFA con giudizio U 288/04 del 14 marzo 2006) -, la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una semplice contusione della medesima:

"  … il fatto che l'assicurata abbia lamentato una semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.

Al proposito, il dott. __________. ha infatti sottolineato che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”

                                         (STCA del 3 agosto 2004 succitata, consid. 2.6.)

                                         In secondo luogo, con riferimento a quanto il dott. __________ ha sostenuto a proposito dell’assenza di alterazioni strutturali, meniscali e/o legamentari, all’esame di RMN del 20 aprile 2007, questo Tribunale rileva invece che vi possano essere dei casi in cui l’infortunio subito dalla persona assicurata non comporti necessariamente un danno morfologico alla salute (si veda in questo senso anche il parere espresso dal dott. __________ - doc. C: “… ritengo che un trauma distorsivo come quello subito dal paziente al ginocchio, anche senza lesioni organiche strutturali da riferire all’evento, sia tale da produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità lavorativa parziale …” - il corsivo è del redattore).

                                         È parimenti concepibile - e ciò il TCA stesso lo ha potuto constatare nell’ambito dell’istruttoria di diverse cause già decise - che un assicurato, subito un infortunio, non faccia immediatamente capo a un sanitario ma che, almeno in un primo tempo e nella misura del possibile, tenti di curarsi da sé.

                                         Inoltre, in merito al fatto che il dott. __________, in occasione del consulto del 18 settembre 2006, avrebbe refertato una localizzazione dei disturbi al ginocchio destro (compartimento mediale) diversa rispetto a quella successiva del medico curante dell’assicurato (compartimento laterale), occorre rilevare che nel suo certificato del 17 dicembre 2006 (doc. 13), ovvero quello a cui si riferisce il dott. __________, il dott. __________ ha in realtà ripreso le diagnosi che egli aveva formulato in occasione del sinistro del 15 giugno 2006 (doc. 4 - inc. CO 1 2: “in data 15.06.2006 si è bucato il piede sinistro con un chiodo, e nel movimento di reazione, si è procurato una distorsione dal ginocchio destro (…). Constatavo specificatamente per quanto concerne il ginocchio destro uno stiramento del legamento collaterale laterale ed una sospetta lesione del menisco laterale.” - il corsivo è del redattore).

                                         Ciò si spiega verosimilmente con la circostanza che la visita del 22 settembre 2006 non è stata eseguita dal dott. __________ ma dal suo sostituto (cfr. doc. XVII: “Il signor PI 1 ha consultato ancora il mio studio, in mia assenza, è stato visto dal supplente, …”).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nell’evenienza concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente convincente.

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro lamentati dall’assicurato e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci sul diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per nuovi accertamenti ai       sensi del considerando 2.8..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2008 35.2007.100 — Swissrulings