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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.05.2007 35.2006.94

24 mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,744 mots·~24 min·3

Résumé

Sospensione prestazioni in quanto i disturbi dell'assicurato causati da un incidente della circolazione non provocano più nessuna inabilità lavorativa. Anche l'estinzione del carattere causale di un infortunio va provata con l'abituale grado di verosimiglianza preponderante.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.94   DC/sc

Lugano 24 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 agosto 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 23 agosto 2004 l'assicurato è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale. CO 1, assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro, ha assunto il caso.

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 31 agosto 2006 CO 1 ha confermato la precedente decisione del 20 giugno 2006 (Doc. 9) ed ha stabilito che dal 1° luglio 2006 i disturbi dell'assicurato non provocano più nessuna inabilità lavorativa.

                                         Al riguardo l'assicuratore contro gli infortuni si è in particolare così espresso:

"  (...)

In data 18.02.2005 l'assicurato è esaminato dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica a __________. Il medico mette in evidenza una sindrome vestibolare in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo del rachide cervicale il 23.08.2004. Dal punto di vista ortopedico, il paziente risulta essere abile al 100%. L'inabilità è giustificata dalla disfunzione vestibolare, tuttora in trattamento.

In data 16.09.2005 l'assicurato è riesaminato dal Dr. med. __________. La diagnosi posta è di "disturbo vertiginoso residuale in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo del rachide cervicale il 23.08.2004". L'abilità lavorativa per quanto attiene all'aspetto ortopedico è completa. Il medico consiglia una valutazione specialistica del disturbo vertiginoso.

In data 13.01.2006 l'assicurato è esaminato dal Dr. med. __________, FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale a __________. Allo stato attuale della valutazione clinica il medico non riscontra elementi oggettivi che parlino per un danno vestibolare. Purtroppo il paziente non ha mai dato seguito alle sollecitazioni per l'esame videonistagmografico nonché per gli ulteriori accertamenti a carattere vestibolare. Il nesso causale risulta preponderante. L'inabilità lavorativa attestata non è, dal punto di vista del medico, giustificata.

In data 30.05.2006 il paziente si sottopone agli esami auspicati dallo specialista.

Con rapporto del 16.06.2006 il Dr. med. __________ ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato otoneurovestibolare periferico. I disturbi del paziente sono a carattere soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. L'inabilità lavorativa non è giustificata dal punto di vista otorinolaringoiatrico.

(...)

4.1 Dopo attenti esami specialistici, l'assicurato è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa già a partire dall'aprile 2006, data dell'esame specialistico. Il Dr. med. __________, nel suo ultimo rapporto del 16.06.2006, conclude chiaramente, citiamo:

      " ... in aggiunta al mio rapporto del 26 aprile 2006, vi informo a proposito del completamento degli accertamenti otoneurovestibolari, eseguiti presso il centro di audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________, gestito dalla __________ (__________). Allego il rapporto inviatomi dalla fondazione, nel quale si ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato otoneurovestibolare periferico. Ribadisco pertanto quanto espresso nel mio rapporto del 26 aprile 2006. l disturbi del paziente sono a carattere soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. Ribadisco pertanto che l'inabilità lavorativa attestata, non è dal punto di vista otorinolaringoiatrico giustificata, secondo i reperti oggettivi riscontrati..." (sottolineature nostre).

Le conclusioni del medico sono chiare e concludenti. La decisione de CO 1 di sospendere il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 01.07.2006 deve dunque essere confermata." (Doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione al TCA nella quale il suo patrocinatore chiede che, dopo l'allestimento di un nuovo accertamento medico specialistico, venga riconosciuto il diritto alle prestazioni dopo il 30 giugno 2006. Al riguardo il rappresentante dell'assicurato ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (...)

Non abbiamo motivo di contestare la problematica sofferta per quanto concerne l'aspetto ortopedico, che viene confermato da differenti fonti mediche come pienamente ristabilito con una ripresa della capacità lavorativa al 100%.

Non concordiamo per contro con le risultanze degli accertamenti otoneurovestibolari, infatti dopo essersi sottoposto a questo controllo per conto dell'assicurazione presso l'Ospedale __________ di __________ in data 30/05/2006 (allegato D), il nostro assistito ha deciso di sottoporsi ad analogo controllo presso un centro specializzato in __________ in data 03/08/2006 (allegato E), a seguito del quale appare indiscutibile che i problemi dichiarati dall'assicurato, coincidono con le risultanze degli accertamenti specialistici.

Precisiamo tra l'altro, che il nostro assistito ha effettuato una visita medica al fine di ottenere una perizia medica relativa all'attuale stato di salute che sarà nostra cura trasmetterVi non appena in nostro possesso." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 14 dicembre 2006 CO 1 propone di respingere il ricorso con riferimento alle conclusioni contenute nei rapporti del dott. __________ (cfr. Doc. III)

                               1.5.   Il 20 marzo 2007 il Presidente del TCA ha interpellato il dottor __________ (cfr. Doc. V), il quale ha risposto il 22 marzo 2007 (cfr. Doc. VI).

                               1.6.   Prendendo posizione su questo accertamento il 27 marzo 2007 l'assicuratore contro gli infortuni ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. Doc. VIII), mentre il patrocinatore dell'assicurato ha chiesto l'allestimento di una perizia neutrale (cfr. Doc. IX e Doc. XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Nella concreta fattispecie anche l'assicurato riconosce che dal profilo ortopedico, ha riacquistato una piena capacità lavorativa (cfr. consid. 1.3).

                                         Egli ritiene invece di soffrire ancora di disturbi a livello otoneurovestibolare in relazione di causalità naturale con l'infortunio del 23 agosto 2004 (su questo aspetto cfr. i certificati del dottor __________, specialista FMH in chirurgia del 18 febbraio 2005, doc. 4 pag. 2 e del 16 settembre 2005, doc. 5 pag. 2: "per quanto attiene al disturbo soggettivo vertiginoso ritengo opportuna una valutazione specialistica").

                                         Al riguardo, questo Tribunale constata che il dottor __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale è stato incaricato dall'assicuratore contro gli infortuni di esaminare l'assicurato.

                                         In un primo rapporto del 26 aprile 2006 il medico si è così espresso:

"  (...)

II paziente è stato visitato in data 13.01.2006, presso il mio studio di __________. Ricordo che anamnesticamente soffre di importanti capogiri a carattere intermittente, accentuati sotto sforzo, accompagnati saltuariamente da nausea e vomito, insorti dopo un incidente della circolazione avvenuto in data 23.08.2004.

Il paziente è in trattamento a __________ per una riabilitazione vestibolare. Ha lamentato inoltre dall'incidente un peggioramento della capacità uditiva a dx. Nel mio studio è stato sottoposto a dei primi accertamenti otoneurovestibolari, in particolare ad un esame clinico che non ha evidenziato alcun nistagmo patologico. Anche gli accertamenti vestibolo-spinali (esame di Romberg e Unterberger), così come la deambulazione ad occhi chiusi, sono risultati nella norma. L'esame audiometrico tonale ha evidenziato un udito simmetrico e normale. Il paziente è stato in seguito sottoposto ad un esame di eccitabilità calorica sotto controllo elettronistagmografico, che pur mostrando una risposta simmetrica, non ha permesso, in considerazioni di numerosi artefatti, una valutazione clinica sicura. Per questo motivo il paziente è stato più volte sollecitato, sia telefonicamente, sia per lettera, ad un nuovo controllo presso il Servizio di audio-vestibologia dell'Ospedale __________ di __________, per sottoporlo ad un esame videonistagmografico, nonché ad ulteriori accertamenti a carattere vestibolare. Purtroppo il paziente non ha mai dato seguito a questi richiami. Allo stato attuale della valutazione clinica non riscontro elementi oggettivi che parlino per un danno vestibolare.

Rispondo qui di seguito alle domande postemi nella vostra lettera, sottolineando comunque che il completamento degli accertamenti richiesti al paziente avrebbero permesso delle risposte sicuramente più esaustive.

1.   Confronta sopra.

2.   I disturbi soggettivi del paziente sono da ricondurre all'infortunio del 23.08.04. Il paziente segnala l'insorgenza di forti giramenti di testa circa un'ora dopo l'incidente stesso. Il nesso di causalità è pertanto soggettivamente, e secondo i dati anamnestici, preponderante.

3.   Non sono a conoscenza, anamnesticamente, di malattie o infortuni che possono aver giocato un ruolo nell'insorgenza dei disturbi vertiginosi del paziente.

4.   L'inabilità lavorativa attestata non è, dal mio punto di vista,  giustificata secondo i reperti oggettivi riscontrati in occasione della visita eseguita in data 13.01.2006. Sottolineo a questo proposito che comunque il completamento d'indagini richiesto avrebbe forse evidenziato delle alterazioni patologiche che non si sono manifestate nel corso della visita da me eseguita.

5.   Lo stato di salute del paziente può sicuramente essere migliorato con la continuazione della riabilitazione vestibolare, eventualmente unita ad una fisioterapia cervicale.

6.   Confronta sopra.

7.   Lo "statu quo ante" non è sicuramente stato ritrovato. Il paziente, almeno da un punto di vista soggettivo, lamenta disturbi non esistenti prima dell'incidente.

8.   Una valutazione dell'integrità fisica del paziente è unicamente possibile a completamento degli accertamenti otoneurovestibolari. Al momento non vi sono oggettivamente segni di danni vestibolari, per cui dal punto di vista otorinolaringoiatrico non vi è alcun danno d'integrità.

Richiederei, se fosse possibile, di contattare direttamente il paziente e pregarlo di rimettersi in contatto con il mio studio, nell'interesse del completamento della valutazione otoneurovestibolare." (Doc. 6)

                                         L'assicurato è stato sottoposto ad ulteriori esami presso l'__________, i quali hanno dato il seguente esito:

"  (...)

Normoacusia bilaterale

Normoreflessia vestibolare bilaterale

Non segni di labirintopatia periferica in atto." (Doc. 7)

                                         In un secondo rapporto del 16 giugno 2006 il dottor __________ si è così espresso:

"  (...)

Vi informo a proposito del  completamento degli accertamenti otoneurovestibolari, eseguiti presso il centro di audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________, gestito dalla __________ (__________). Allego il rapporto inviatomi dalla fondazione, nel quale si ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato otoneurovestibolare periferico.

Ribadisco pertanto quanto espresso nel mio rapporto del 26 aprile 2006. I disturbi del  paziente sono a carattere soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. Ribadisco pertanto che l'inabilità lavorativa attestata non è, dal punto di vista otorinolarigoiatrico, giustificata secondo i reperti oggettivi riscontrati.

Consiglio dal punto di vista terapeutico la continuazione ma a tempo determinato, della riabilitazione vestibolare, eventualmente unita ad una fisioterapia cervicale. Riterrei opportuno procedere per 3 mesi e quindi rivalutare il paziente da un punto di vista soggettivo. Non ritengo percontro indicata la ripetizione degli accertamenti otoneurovestibolari. In caso di ulteriore persistenza dei disturbi, il paziente dovrebbe essere sottoposto all'esame di stabilometria statica eventualmente dinamica, eseguibile la prima presso l'Ospedale __________ di __________, la seconda presso un centro specializzato a livello universitario." (Doc. 8)

                                         In sede ricorsuale l'assicurato ha prodotto un certificato medico allestito dal dottor __________, attivo preso il Centro Diagnostico __________ (cfr. Doc. A8)

                                         Preso atto di questo certificato medico il TCA ha interpellato il dottor __________, mediante uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

L'assicurato ha allegato al suo ricorso presso il TCA un referto, datato 3 agosto 2006 e allestito da uno specialista in otorinolaringoiatria presso il Centro Diagnostico __________, nel quale figurano le seguenti dichiarazioni:

"                                                                             Esame Otovestibolare con videonistagmoscopia

  ESAME AUDIOMETRICO: Normoacusia.

SINTOMI VESTIBOLARI SPONTANEI: Ny di II grado a sinistra, orizzontale, aritmico.

  Lieve disequilibrio nel test di Romberg e di Unterberger.

STIMOLAZIONE CALORICA - Iporeflettività vestibolare bilaterale, più marcata a sinistra, con evidenti deficit qualitativi del ny provocato (disritmie).

DIAGNOSI: Sofferenza dell'organo dell'equilibrio a sede bulbo-pontina su base traumatica." (Doc. A8)

Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se questo certificato è atto oppure no a modificare quanto da Lei concluso il 16 giugno 2006." (Doc. V)

                                         Lo specialista ha così risposto il 22 marzo 2007:

"  (...)

In questo certificato ribadivo l'assenza di elementi clinici oggettivi, espressa già in precedenti certificati inviati alla CO 1. In base agli atti e alla documentazione di tutti gli accertamenti eseguiti sia nel mio studio, sia presso il Servizio di audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________, confermo quanto espresso nel mio certificato indirizzato alla CO 1, e cioè l'assenza di reperti patologici oggettivi sia in ambito audiologico come vestibolare. In particolare non posso confermare la presenza di un nistagmo spontaneo di secondo grado a sx, il lieve disequilibrio nel test di Romberg e Unterberger ed in particolare l'iporeflettività vestibolare bilaterale alla stimolazione calorica, in quanto la stessa, eseguita sotto controllo videonistagmografico all'Ospedale __________, è risultata nella norma." (Doc. VI)

                               2.6.   Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Questo aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza  I 414/05 del 18 dicembre 2006 nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"  3.3 Questa Corte non può tuttavia aderire alla tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott. I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto sanitario  non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

                               2.7.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, ritiene che l'opinione del Dr. __________, secondo cui, anche dal suo profilo, dopo il 30 giugno 2006 l'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa, può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori accertamenti.

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nella già citata sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 l'Alta Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente.

                                         Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono redatte da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c).

                                         Ora, nella presente fattispecie, i rapporti del dottor __________ non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere loro riconosciuto, piena forza probante: in particolare, questo specialista ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del paziente ed averlo sottoposto a degli esami specialistici.

                                         Il medico ha confermato le sue conclusioni anche dopo avere preso atto dell'esito apparentemente divergente di analoghi esami effettuati a __________.

                                         A tale proposito, e anche voler prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza federale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.), il TCA constata che la documentazione prodotta dal ricorrente non contiene nessuna indicazione attestante la persistenza di un'incapacità lavorativa dell'assicurato dopo il 30 giugno 2006.

                                         In simili condizioni, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il ricorrente, dal 1° luglio 2006 era nuovamente totalmente abile al lavoro.

                                         La decisione su opposizione del 31 agosto 2006 deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.05.2007 35.2006.94 — Swissrulings