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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2007 35.2006.88

3 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,411 mots·~32 min·7

Résumé

Assogettamento all'obbligo di assicurarsi contro infortuni. Ammesso l'obbligo assicurativo per due assicurati - l'uno architetto, l'altro ingegnere - limitatamente all'attività svolta alle dipendenze dell'impresa di costruzioni di proprietà del padre

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.88-89-90   mm/dc/td

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2006 di

1.   RI 1   2.   RI 2   3.   RI 3    

contro  

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2006 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 10 luglio 2006, l’CO 1 ha emanato nei confronti dell’Impresa di costruzioni e studio tecnico RI 1, già __________, di __________, una fattura di fr. 10'360.90, importo corrispondente ai premi per infortuni professionali e non professionali, afferenti agli anni 2003-2005 e riguardanti i due figli del titolare della ditta, RI 2 (ingegnere civile) e RI 3 (architetto) (cfr. doc. 4 e allegati).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dalla ditta (cfr. doc. 5 – inc. 35.2006.88), nonché da RI 2 e RI 3 (cfr. doc. 10 – inc. 35.2006.89 e doc. 9 – inc. 35.2006.90), l’Istituto assicuratore, il 30 ottobre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (costituita dalla fattura premi in questione), argomentando quanto segue:

"  La sua opposizione verte sul fatto che RI 3 e RI 2, secondo lei professionisti che collaborano saltuariamente con la sua ditta, sono da quest'ultima retribuiti tramite importi netti pari alle prestazioni da loro fatturate ed esenti da deduzioni sociali. Lei afferma che per accordo la sua ditta versa i contributi AVS per le due persone sopraccitate alla cassa di compensazione competente ed aggiunge che ciò è stato pattuito per evitare inutile burocrazia. Inoltre, lei afferma che le due persone in questione possiedono già un assicuratore privato che già in più occasioni ha coperto i costi di alcuni infortuni. Il fatto che le due persone esaminate non si siano mai rivolte alla CO 1 per la copertura di tali infortuni è, a suo avviso, un elemento di indipendenza.

La nostra presa di posizione:

L'assicurazione infortuni obbligatoria è gestita dalla CO 1 nonché dai cosiddetti "altri assicuratori" secondo l'articolo 68 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

L'art. 66 cpv. 1 LAINF elenca i tipi d'aziende per i quali la CO 1 è d'obbligo competente. Solo le aziende che non ne fanno parte o che non svolgono attività previste da tale articolo hanno la facoltà di assicurare altrove i propri lavoratori.

Una persona è considerata indipendente, quando, in nome e per conto proprio e senza l'obbligo di osservare istruzioni di committenti, vale a dire a proprio rischio e pericolo sul piano economico, esercita un'attività di libero imprenditore. Secondo la giurisprudenza, il rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore si manifesta tra gli altri con investimenti importanti di capitale, con l'assunzione di eventuali perdite, con il fatto di dover incorrere nel rischio d'insolvenza dei creditori, con la presa a carico delle spese generali e degli errori di previsione.

Gli indipendenti non rientrano nel campo dell'assicurazione infortuni obbligatoria. La CO 1 deve, ciononostante, accordare ai lavoratori che effettuano, anche se non regolarmente, dei lavori alle dipendenze di aziende assicurative presso la CO 1, la copertura assicurativa che spetta loro di diritto. In effetti, nel caso di un'attività lucrativa dipendente, la personal è assicurata per legge e il suo datore di lavoro è tenuto a versare i relativi premi. Questa presa a carico, obbligatoria in Svizzera per tutti i dipendenti, non può essere elusa né da un accordo individuale, né dalla conclusione di un contratto d'assicurazione infortuni privato.

Se una persona pretende esercitare un'attività lucrativa indipendente, la CO 1 procede ad un'inchiesta in tal senso e la decisione che rilascia in seguito è vincolante anche per la cassa di compensazione AVS competente.

Secondo le Regole dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per l'esame della situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un'attività lucrativa (suppl. 1 delle Direttive sul salario determinante DSD p. 103) e la pratica del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) esiste attività lucrativa indipendente, quando almeno una delle seguenti due caratteristiche principali è soddisfatta:

•   Assunzione di incarichi diretti di clienti privati

Presa a carico regolare di lavori attribuiti direttamente da terzi, vale a dire esecuzione di lavori a proprio nome e per conto proprio per una clientela scelta dalla persona esaminata.

•   Esistenza di un'organizzazione aziendale

    Un'organizzazione aziendale esiste qualora

    - c'è un posto di lavoro dotato di installazioni e di macchine in uso del ramo e che esigono degli investimenti importanti o

    - sono utilizzati importanti mezzi appartenenti all'interessato o da lui affittati, quali attrezzi, macchine, veicoli commerciali, ecc. o

    - il materiale utilizzato o che deve essere utilizzato è fornito direttamente dalla persona la cui situazione deve essere esaminata oppure

    - di regola l'interessato dispone di diverse squadre di operai che lavorano simultaneamente in diversi cantieri.

Secondo i documenti in nostro possesso, in entrambe i casi, nessuna delle caratteristiche summenzionate è adempita e, nell'ambito della loro attività presso al sua ditta, i signori RI 3 e RI 2 devono essere considerati come lavoratori alle sue dipendenze. In effetti, essi, nell'esercizio delle rispettive attività.

In entrambi i casi, esiste una relazione di subordinazione nei confronti della sua ditta. In effetti, secondo i documenti in nostro possesso e in base a ciò che ha menzionato nell'opposizione, l'impresa riceve i mandati che in seguito trasmette a RI 3 e RI 2. Quindi, queste due persone non dispongono di alcuna organizzazione aziendale, non svolgono regolarmente dei lavori aggiudicatisi direttamente e non incorrono in alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.

Il fatto che in entrambi i casi esistano delle intese riguardanti il versamento di importi netti e che siano stati stipulati dei contratti con assicuratori infortuni privati non ha peso nella determinazione dello statuto lavorativo. In effetti, come già menzionato in precedenza, la presa a carico da parte della CO 1, obbligatoria in Svizzera per tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito delle attività menzionate nell'art. 66 LAINF, non può essere elusa né da un accordo individuale, né dalla conclusione di un contratto d'assicurazione infortuni privato.

La CO 1 ha assunto il rischio d'infortunio durante tutto il periodo nel quale le persone in questione hanno lavorato per la sua ditta e, nel caso in cui un infortunio fosse sopraggiunto e fosse stato debitamente annunciato, se ne sarebbe fatta carico. La fattura dei premi dopo revisione (N. 3092689) del 10 luglio 2006 di un importo pari a CHF 10’360,90 è quindi corretta.

In conformità con l'attuale giurisprudenza, ogni rapporto di lavoro deve essere valutato singolarmente. Nella presente decisione, si tratta unicamente dell'esame delle situazioni in materia di diritto delle assicurazioni sociali dei signori RI 3 e RI 2 allorché hanno esercitato le loro attività per la sua azienda."

                                         (doc. 11 – inc. 35.2006.88)

                               1.2.   Contro le decisioni su opposizione del 30 ottobre 2006 tanto RI 1, nella sua qualità di titolare dell’impresa di costruzioni RI 1 (già __________), quanto RI 2 e RI 3 sono tempestivamente insorti.

                                         Gli insorgenti hanno presentato tre distinte impugnative simili nel loro contenuto.

                                         In particolare, RI 1 ha sostenuto quanto segue:

"  RI 3 e RI 2 (figli del sottoscritto) non sono alle dirette dipendenze della ditta impresa di costruzioni edili. Eseguono lavori in parte per conto della stessa ma quali professionisti privati e anche per terzi senza nessuna attinenza con le prestazioni della ditta. La fatturazione, in questi casi, è eseguita direttamente verso i privati e le responsabilità sono tutte a loro carico. L’affermazione della CO 1 per cui i succitati figli ricevono parte dei mandati dall’impresa stessa non dispongono di un’organizzazione propria, è infondata e fuori luogo. Ciò equivale a dire che, qualora l’impresa si rivolgesse ad altri (esempio ex ingegneri o architetti anche pensionati, ecc.) queste persone dovrebbero essere considerati impiegati presso la nostra ditta in quanto ricevono mandati da noi e fatturano a noi le loro prestazioni. Questo è completamente fuori di testa. Entrambi i figli dispongono di mezzi e investimenti autonomi (di loro proprietà) per esercitare la professione privatamente. Infatti sia Denis che Loris hanno dei veicoli privati (non a carico della ditta) per tutti gli spostamenti nonché PC, mobilio d’ufficio privato e si accollano le spese per il materiale necessario (vedi dichiarazioni fiscali). Addirittura RI 3 è proprietario degli uffici non solo per il suo lavoro, ma anche quelli in cui è inserita la ditta. Pertanto i requisiti per una organizzazione aziendale sono rispettati in più punti.

Chiaramente per i lavori da loro svolti incorrono nei rischi economici; infatti per eventuali errori e/o mancati pagamenti e incassi dai vari clienti devono far fronte privatamente e mai la ditta si è occupata di queste situazioni. Ad esempio, basta controllare il precetto esecutivo spiccato da RI 3 per un cliente moroso (documentazione a disposizione anche presso l’Ufficio esecuzioni). In alcuni casi sono gli stessi figli a fornire alla nostra ditta i clienti che hanno in precedenza richiesto le loro prestazioni professionali (progetto, D.L., ecc.). Pertanto, quanto asserito dalla CO 1 non corrisponde alla realtà perché in quel caso si dovrebbe dire che la ditta è dipendente dei progettisti.”

                                         (doc. I – inc. 35.2006.88)

                               1.3.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione delle impugnative, facendo valere in particolare che:

"  La ricorrente pretende che i signori RI 3 e RI 2 sarebbero degli indipendenti sostanzialmente in quanto riceverebbero incarichi diretti da privati, come pure disporrebbero di mezzi importanti d'investimento privati.

La convenuta rileva d'acchito che quanto affermato dalla ricorrente non poggia su alcun supporto probatorio e anzi che è in parziale contrasto con quanto affermato dai signori RI 3 e RI 2 nei questionari per l'accertamento della posizione in materia di diritto delle assicurazioni sociali di cui ai doc. 1 e 2.

Per di più la convenuta evidenzia come sia stata la ricorrente stessa ad aver dichiarato i salari da dipendente per i signori RI 3 e RI 2 alla Cassa __________ per il periodo 2002-2005, ossia per il periodo concernente la revisione che ha portato alla modifica dei premi (cf. doc. 4 e si richiama inoltre l'incarto AVS corrispondente). Giova in tale contesto rammentare come le eventuali convenzioni tra le parti riguardanti la situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali (cf. pag. 2 doc. 5) non hanno un'importanza rilevante riguardo alla valutazione dell'attività concreta.

Visto quanto sopra esposto, la decisione impugnata si rileva corretta e merita pertanto piena conferma: la ricorrente deve operare il pagamento dei premi per l'assicurazione infortuni obbligatoria, in considerazione dell'attività da dipendente svolta dai signori RI 3 e RI 2."

                                         (doc. V – inc. 35.2006.88)

                               1.4.   Queste le considerazioni che la ditta insorgente ha sviluppato il 25 gennaio 2007:

"  contestazione delle asserzioni al punto 4.1. della citata risposta (CO 1) del 15.01.2007. Infatti il rischio economico dei citati RI 2 e RI 3, risulta evidente dalle responsabili­tà verso i terzi, per le prestazioni professionali eseguite (vedi la firma sui documenti ufficiali per l'opera); inoltre anche il mancato, eventuale, incasso della fattura é sicu­ramente un rischio economico (prove: copia licenza e fatture) Per gli incarichi ricevuti dai citati, si rimanda a quanto esposto nel ricorso e al fatto che alcune opere da capomastro sono procacciate dai signori RI 3 e RI 2, alla nostra ditta e non viceversa. Infatti se i professionisti, solo loro, progettano un'opera per la quale poi l'impresa é chiamata all'esecuzione, non si può invertire le parti. Il problema sorge in quanto per le costruzioni "chiavi in mano" il conto costruzione bancario é sempre intestato alla ditta e quindi i pagamenti per tutti gli operatori (artigiani, professionisti, ecc.) devono essere eseguiti dalla impresa generale. Questi sono i disposti bancari che non é possibile aggirare; le banche controllano e richiedono le copie delle singole fatture (artigiani, professionisti, ecc.) e poi procedono al saldo a nome della impresa generale e non già a nome dei proprietari (Prove: contratti Bancari che per la privacy non possiamo allegare, ma é prassi conosciuta).

3. Al punto 4.2 e 4.3 si mettono in dubbio gli investimenti privati. Ci corre l'obbligo di precisare che un profes­sionista(architetto e/o ingegnere) non necessità di particolari investimenti.

Qualsiasi persona riesce a capire che sono sufficienti: un telefonino, un PC con stampante,un veicolo privato e una scrivania in un locale anche in coabitazione o ev. anche in casa propria. Ev., ma non indispensabile un Plotter per i disegni. Solo la CO 1 sembra non conoscere la professione e le necessità della stessa. Tutte queste attrezzature sono in possesso dei signori RI 2 e RI 3 e si rimanda alle loro risposte e prove. Anzi il veicolo di RI 2 viene dallo stesso (essendo di sua proprietà) prestato alla ditta per determinati lavori.

4. Per quanto citato sulla dichiarazione da noi inviata all'AVS abbiamo già chiarito il motivo. Ribadiamo che essendo le prestazioni al netto, qualcuno deve pur pagare gli oneri sociali. L'unico sistema, da noi conosciuto, é quello di assumerceli e di fatto inserirli nella citata dichiarazione. Non ci sembra possibile non dichiararli e quindi non versare la relativa AVS, ecc.. Dobbiamo versarli in nero ??? Qualcuno, dai giornali, in questi anni l'ha fatto, ma é stato scoperto o no?

In conclusione si ritengono le affermazioni della CO 1 prive di ogni logica, come d'altronde é successo per altre vicende interne a questo istituto di monopolio, e molto pretestuose, atte unicamente a procacciarsi introiti che non le spettano.

Inoltre nemmeno si cita il fatto che la stessa CO 1 non è mai stata chiamata a versare indennizzi per mancato guadagno per i vari incidenti (non professionali, sportivi, ecc) accusati negli anni citati dai signori RI 3 e RI 2, con ospedalizzazioni, ecc… tutti documentabili.

Si chiede pertanto a codesto Tribunale di accettare il nostro ricorso e considerare i citati quali collaboratori esterni alla ditta cioé come qualsiasi altro professionista incaricato."

                                         (doc. VII – inc. 35.2006.88)

                                         Sempre in data 25 gennaio 2007, RI 2 si è così espresso:

"  1.   Le fatture menzionate al punto 4.3 di suddetta lettera e inviate in

precedenza volevano solo essere un esempio e pertanto ne allego ulteriori altre inviate anche alla ditta stessa a comprova di lavori eseguiti da esterno quindi indipendente per conto della ditta stessa.

2.   per gli investimenti riportati allego le fatture del mezzo di trasporto, nonché il contratto per il prestito eseguito, spese di manutenzione, tasse, fatture telefono, ecc. come pure quelle di altri materiali e attrezzature (ovviamente solo parte di esse unicamente per provare gli investimenti eseguiti, se necessario resto comunque a disposizione per fornire copie delle fatture di tutto quanto acquistato); faccio però notare che per esercitare la mia professione d'ingegnere civile non mi occorrono certo macchinari speciali, locali particolari e quant'altro…..

3.   la casa dei miei genitori è costruita su due piani, loro occupano il 1° piano mentre al PT sono presenti dei locali con accesso individuale occupati esclusivamente dal sottoscritto; il fatto che i miei genitori non mi richiedano un canone d'affitto non può determinare una mancanza di mezzi e spazi propri mi pare."

                                         (doc. VII - inc. 35.2006.89)

                                         Infine, con osservazioni pervenute al TCA il 29 gennaio 2007, RI 3 ha affermato quanto segue:

"  Parte degli investimenti eseguiti sono documentabili dalle copie delle fatture allegate che corrispondono unicamente ad un estratto del totale.

Con riferimento alla non ricerca d'incarichi si intendono annunci su quotidiani, pubblicità o altro in quanto finora non è stato necessario, infatti diversi committenti hanno contattato direttamente il sottoscritto. A titolo di prova sono allegate le fatture e licenze edilizie di alcuni esempi.

Fino al 2004 abitavo in appartamento per il quale era pagato un affitto, le mie attività erano svolte direttamente al domicilio o, in alternativa, presso l'ufficio dell'impresa messo a disposizione dall'allora proprietario signor __________, mio nonno. Inoltre, da fine 2004, venendo a mancare il proprietario, questo stabile è diventato di mia proprietà unitamente al giardino e lo stabile abitativo principale (si veda la documentazione allegata).

Con l'impresa di costruzioni esiste un accordo che indica come gli importi fatturati devono essere saldati al netto e pertanto i relativi oneri sociali sono a carico della ditta stessa.

Le affermazioni indicate nella risposta della CO 1 sono puramente teoriche e non comprovano la mancata indipendenza della mia professione, quindi si chiede al lodevole Tribunale di appello di confermare le argomentazioni del mio ricorso e annullare la procedura d'incasso avviata dalla CO 1 per gli anni 2002/2005."

                                         (doc. VII inc. 35.2006.90)

                                         Questo invece il contenuto di una delle dupliche (le altre due hanno un analogo tenore) che l’amministrazione ha presentato il 6 febbraio 2007:

"  Per determinare se le attività svolte dai signori RI 2 e RI 3 costituiscano un'attività dipendente ai sensi della LAVS vanno considerati nel loro insieme i vari criteri di cui alla decisione su opposizione del 30 ottobre 2006. In effetti, la molteplicità dei fatti che si riscontrano nella vita economica obbliga a valutare la situazione di una persona che esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico, vale a dire delle condizioni personali di lavoro. A seconda delle circostanze particolari del caso concreto può essere predominante sia il rischio economico dell'imprenditore, con le varie sfaccettature, che il rapporto di dipendenza. Il rischio economico dell'imprenditore non include unicamente gli investimenti importanti ma anche, tra l'altro e specialmente nel caso in esame, il procacciamento d'incarichi privati diretti e l'utilizzo di propri locali commerciali che permettono di provare l'esistenza di una propria organizzazione dell'azienda.

Nel caso in rassegna non vi sono indizi, nemmeno nella nuova documentazione apportata dal ricorrente, che permettono di provare il rischio economico d'imprenditore dei signori RI 3 e RI 2, per esempio tramite il procacciamento di incarichi privati.

Le fatture e gli estratti bancari non sono di certo atti a dimostrare il proprio rischio economico d'imprenditore, come per esempio le offerte con preventivi, le partecipazioni ad appalti pubblici o la pubblicità nei giornali.

Inoltre si ribadisce quanto affermato al considerando 4.3. del memoriale di risposta del 15 gennaio 2007, ossia che il ricorrente stesso ha dichiarato alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG i salari da dipendenti per i signori RI 3 e RI 2, sui quali sono state appunto applicate le aliquote per i dipendenti."

                                         (doc. IX – inc. 35.2006.88)

                               1.5.   In corso di causa, questa Corte ha chiesto alla Cassa __________ (di seguito, __________) di precisare se, citiamo: “… la ditta __________, già __________, ha versato contributi per attività dipendente per i signori RI 3 e RI 2 negli anni 2002-2005. Nell’affermativa, vogliate precisare, per ogni singolo assicurato e anno, l’ammontare dei redditi su cui sono stati pagati i contributi.” (doc. XI – inc. 35.2006.88).

                                         In data 11 aprile 2007, la __________ ha trasmesso al TCA gli estratti conti individuali di RI 3 e RI 2 (doc. XII + allegati – inc. 35.2006.88).

                                         La ditta ricorrente ha preso posizione in proposito il 24 aprile 2007 (doc. XVI – inc. 35.2006.88), mentre RI 3 e RI 2 lo hanno fatto, rispettivamente, il 25 e il 26 aprile 2007 (doc. XVII e XVIII – inc. 35.2006.88).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dagli insorgenti sono diretti contro tre decisioni simili nel loro contenuto, emesse dallo stesso assicuratore, e pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 1a cpv. 1 LAINF, sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti.

                                         Ai sensi dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’art. 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

                                         Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1998 dell’art. 1 OAINF, mediante il richiamo alla legislazione AVS, è stato rafforzato il coordinamento delle differenti nozioni di lavoratore vigenti nella LAVS e nella LAINF ed è stata creata una base di principio unitaria.

                                         Perciò, la persona che è stata qualificata quale lavoratore dipendente in ambito AVS, riservati casi speciali ed eccezioni (art. 1a e 2 OAINF), lo sarà sempre anche in ambito LAINF (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 1s.).

                               2.3.   Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il TFA ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

                                         Di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

                                         Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto a altri che militano in favore di soluzioni diverse (cfr. DTF 123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a; 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

                                         Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella  dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993 p. 226, consid. 3b).

                               2.5.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era o meno legittimata a dichiarare dipendente ai sensi della legislazione sull’AVS l’attività di architetto e ingegnere svolta, rispettivamente, da RI 3 e RI 2 e, di conseguenza, a porre a carico dell’impresa di costruzioni di cui il loro padre è titolare, i premi corrispondenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

                                         Con le decisioni su opposizione del 30 ottobre 2006 - dopo avere premesso che oggetto delle medesime era unicamente la, citiamo: “situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali dei signori RI 3 e RI 2 allorché hanno esercitato la loro attività per la sua azienda.” (doc. 11 – inc. 35.2006.88; il corsivo è del redattore), ad esclusione dell’attività da loro svolta a nome proprio e per proprio conto per privati -, l’assicuratore LAINF convenuto ha sostenuto che la qualità di dipendenti dei figli dell’insorgente risulterebbe dall’esistenza di una, citiamo: “relazione di subordinazione nei confronti della sua ditta. In effetti, secondo i documenti in nostro possesso e in base a ciò che ha menzionato nell’opposizione, l’impresa riceve i mandati che in seguito trasmette a RI 3 e RI 2. Quindi, queste due persone non dispongono di alcuna organizzazione aziendale, non svolgono regolarmente dei lavori aggiudicatisi direttamente e non incorrono in alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore.” (doc. 11 – inc. 35.2006.88).

                                         Questa Corte constata che, nel corso del mese di dicembre 2004, RI 3 e RI 2 hanno chiesto la loro affiliazione all’AVS quali indipendenti.

                                         RI 3, architetto-SUP, ha dichiarato di avere iniziato a lavorare nel 2003 (prima era studente) alle dipendenze della ditta __________ di __________, attività che gli ha fruttato fr. 17'208 nel 2003 e fr. 23'661 nel 2004.

                                         D’altro canto, egli ha pure affermato di svolgere, a far tempo dal 1° gennaio 2003, un’attività indipendente, accessoria a quella di collaboratore dell’impresa di costruzione del padre, quantificando in fr. 25'000 il suo reddito presumibile annuo (allegato al doc. 1).

                                         Analoghe indicazioni figurano, mutatis mutandis, sul questionario compilato da RI 2, ingegnere civile-SUP.

                                         Per quel che qui più conta, l’assicurato ha attestato che l’attività indipendente di ingegnere viene da lui esercitata a titolo accessorio e che la sua attività principale la esercita alle dipendenze della ditta __________ (doc. 1 – inc. 35.2006.89).

                                         Chiamato dalla __________ a verificare la posizione di RI 3 e RI 2, l’assicuratore infortuni convenuto ha quindi loro sottoposto un apposito questionario.

                                         Alla domanda “Quali lavori esegue?”, RI 3 ha indicato, citiamo: “Architetto, essenzialmente collaboratore esterno”, con la precisazione che, citiamo: “l’attività come indipendente è intesa quale collaboratore esterno per parti di lavori o piccoli mandati.”

                                         Egli ha quindi risposto negativamente in particolare alle questioni di sapere se egli dispone di un locale equipaggiato per gli usi del ramo, se utilizza per i suoi lavori mezzi d’esercizio importanti come attrezzi, macchinari, veicoli ecc. propri o in affitto, se lavora in un locale appartenente al committente, se ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia oppure a un indennizzo separato per le spese, se è legato a istruzioni concernenti l’orario di lavoro e l’esecuzione del lavoro, se cerca regolarmente incarichi, se esistono accordi scritti tra lui e i suoi committenti, se è iscritto a RC, se è membro di un’organizzazione o associazione professionale e, infine, se è stata affissa un’insegna.

                                         Per contro, interrogato circa l’utilizzo di carta da lettera intestata, l’architetto RI 3 ha risposto affermativamente.

                                         Infine, alla domanda “presso chi e fino a quando era occupato come lavoratore l’ultima volta?”, egli ha risposto, citiamo: “tuttora, __________.” (doc. 4 – inc. 35.2006.90).

                                         Da parte sua, RI 2 ha dichiarato di eseguire, a far tempo dal 1° gennaio 2004, calcoli di ingegnere per diversi cantieri, mandati ricevuti su incarico diretto, per i quali percepisce un onorario.

                                         D’altra parte, egli ha risposto negativamente in particolare alle questioni di sapere se egli dispone di un locale equipaggiato per gli usi del ramo (indicando di lavorare in casa propria, ovvero presso l’abitazione dei suoi genitori), se utilizza per i suoi lavori mezzi d’esercizio importanti come attrezzi, macchinari, veicoli ecc. propri o in affitto (salvo poi indicare il computer), se lavora in un locale appartenente al committente, se ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia oppure a un indennizzo separato per le spese, se è legato a istruzioni concernenti l’orario di lavoro e l’esecuzione del lavoro, se cerca regolarmente incarichi, se è iscritto a RC, se è membro di un’organizzazione o associazione professionale e, infine, se è stata affissa un’insegna.

                                         RI 2 ha per contro ammesso di utilizzare carta da lettera intestata e di avere stipulato delle assicurazioni in relazione alla sua attività, segnatamente quella contro gli infortuni presso la __________.

                                         Egli ha risposto con un sì e con un no alla domanda “fornisce lei stesso il materiale per l’esecuzione dei lavori?” (precisando “ev. ordinazioni presso rivenditori”) e a quella “esistono accordi scritti tra lei e i suoi committenti?” (doc. 5 – inc. 35.2006.89).

                                         Alla luce delle risultanze di questi accertamenti, l’Istituto assicuratore convenuto ha comunicato alla __________ di ritenere gli interessati come persone con attività lucrativa indipendente, nella misura in cui lavorano a nome proprio e per proprio conto per privati, rispettivamente, dipendente, nella misura in cui lavorano per la ditta __________, già __________ (doc. 6 – inc. 35.2006.89 e doc. 5 – inc. 35.2006.90).

                                         Successivamente, un revisore dell’CO 1 ha accertato che RI 3, quale lavoratore dipendente, ha percepito i seguenti salari: fr. 16'000 nel 2003, fr. 12'000 nel 2004 e fr. 22'000 nel 2005 (cfr. allegato al doc. 7 – inc. 35.2006.90).

                                         Questi invece i salari riguardanti RI 2: fr. 14'000 nel 2003, fr. 21'000 nel 2004 e fr. 36'000 nel 2005 (cfr. allegato al doc. 8 – inc. 35.2006.89).

                                         I dati salariali appena indicati corrispondono esattamente a quelli dichiarati dalla ditta __________, già __________, che si evincono dagli estratti dei conti individuali richiamati dalla __________ (doc. XII 1 e 2).

                               2.6.   Gli insorgenti contestano la decisione dell’CO 1 di considerare RI 3 e RI 2 lavoratori (in parte) dipendenti e, al riguardo, fanno valere in sostanza che questi ultimi sarebbero dei collaboratori esterni all’impresa, tenuto conto che dispongono di mezzi d’esercizio propri (autoveicolo, personal-computer, mobilio d’ufficio, …), che prendono a loro carico le spese per il materiale e che sono personalmente responsabili nei confronti dei clienti per eventuali errori e/o mancati pagamenti.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi - ricordato preliminarmente che per una parte della loro attività e conformemente a quanto prevede l’art. 12 cpv. 2 LPGA ("un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente"; cfr. pure la DTF 122 V 169 consid. 3b in fine e riferimenti), RI 3 e RI 2 sono in effetti stati trattati quali indipendenti -, questo Tribunale ritiene che le decisioni su opposizione impugnate meritino conferma.

                                         Va innanzitutto sottolineato che i salari sui quali l’amministrazione ha calcolato i premi oggetto della presente procedura, sono i medesimi che l’impresa di costruzioni stessa ha dichiarato alla __________ a titolo di reddito da attività dipendente (cfr. doc. XII 1 e 2).

                                         D’altra parte, il TCA osserva che sui questionari per l’affiliazione degli indipendenti, RI 3 e RI 2 hanno dichiarato esplicitamente di svolgere l’attività di indipendente solo a titolo accessorio, la loro attività principale essendo quella di architetto, rispettivamente, di ingegnere alle dipendenze dell’impresa di costruzioni di proprietà del padre (cfr. doc. 1 – inc. 35.2006.89-90).

                                         Sull’apposito questionario sottopostogli dall’CO 1, da lui personalmente compilato il 27 dicembre 2004, RI 3 ha ribadito di essere ancora occupato come lavoratore presso la succitata impresa, precisando che, citiamo: “l’attività come indipendente è intesa quale collaboratore esterno per parti di lavori o piccoli mandati.” (doc. 4 – inc. 35.2006.90).

                                         Inoltre, dalla documentazione presente all’inserto non emergono elementi che depongono chiaramente a favore dell’esistenza di un’organizzazione aziendale propria.

                                         Per quanto riguarda il luogo in cui RI 3 e RI 2 svolgono la loro attività, il TCA osserva innanzitutto che i numeri telefonico e di fax che figurano sulla carta intestata sono i medesimi dell’impresa di costruzioni.

                                         Prima del 2004, RI 3 svolgeva la propria attività professionale a domicilio oppure presso la sede stessa della ditta, sede che nel corso del 2004 è divenuta di sua proprietà grazie a una donazione di suo padre RI 1 (doc. VII e VII 5 – inc. 35.2006.90). In queste condizioni, considerato che il luogo in cui lavora è anche quello in cui vive con la propria famiglia, non stupisce che egli si assuma le spese di elettricità, di acqua potabile, ecc.

                                         RI 2, secondo quanto da lui stesso dichiarato, abita e lavora presso l’abitazione di proprietà dei suoi genitori, senza peraltro pagare una pigione (cfr. doc. 5 e VII – inc. 35.2006.89).

                                         D’altro canto, sebbene, secondo la più recente giurisprudenza federale, per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti, di modo che, ai fini della qualifica dello statuto va posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (VSI 2001 p. 55 consid. 6b p. 60 con riferimenti e STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2), non si può completamente ignorare che gli investimenti effettuati da RI 3 e RI 2 sono di entità assai modesta.

                                         In sede di ricorso, rispettivamente, di replica, gli insorgenti hanno fatto valere di impiegare per la loro attività professionale, veicoli, attrezzature, apparecchiature (in particolare informatiche) e materiali di loro proprietà (cfr. doc. I – inc. 35.2006.90, nonché doc. I e VII – inc. 35.2006.89).

                                         Questa versione dei fatti contrasta con quanto essi avevano dichiarato in precedenza, per la precisione prima di avere ricevuto le decisioni su opposizioni impugnate.

                                         In effetti, dai questionari sottoposti loro dall’amministrazione si evince che entrambi gli interessati avevano negato (con la sola eccezione del computer, indicato da RI 2) di utilizzare mezzi di esercizio importanti come attrezzi, macchinari, veicoli propri o in affitto (cfr. doc. 5 – inc. 35.2006.89 e doc. 4 – inc. 35.2006.90).

                                         Secondo questo Tribunale, occorre quindi attenersi alla prima versione dei fatti, in ossequio al principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora, in base al quale in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr., fra le tante, DTF 121 V 47 consid. 2a).

                                         È vero che, in data 25 gennaio 2007, RI 2 ha versato agli atti alcune fatture, relative segnatamente all’acquisto di una vettura __________ (doc. VII 6), di una stampante e di uno schermo per computer (doc. VII 7 e 13), di un cellulare (doc. VII 11), di cinghie (doc. VII 14), nonché di una macchina edile (doc. VII 5).

                                         In proposito, il TCA rileva, da una parte, che si tratta di acquisti, si pensa qui all’autovettura e al cellulare, che possono essere impiegati anche per dei fini meramente privati, di modo che i relativi mezzi di prova non possono essere giudicati concludenti e, dall’altra, per quanto concerne la stampante (fr. 418), lo schermo (fr. 697), le cinghie (fr. 201) e la macchina edile (fr. 655), che si tratta di investimenti di ben poco conto, che di per sé non giustificano il riconoscimento di un rischio imprenditoriale specifico (cfr., in questo senso, la STFA U 25/00 dell’8 febbraio 2001, consid. 4c/aa e la STFA del 14 febbraio 1985 nella causa Sc., pubblicata in SZS 1985, p. 210ss., in cui l’Alta Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato fosse proprietario di un’attrezzatura del valore di fr. 4'073; nella sentenza U 315/06 del 16 luglio 2007, il TF ha per conto ammesso l’esistenza di un impiego rilevante di capitale, trattandosi di un assicurato che aveva acquistato un trattore del costo di fr. 110’000).

                                         È d’altronde utile ricordare che, secondo l’art. 327 cpv. 2 CO, gli utensili e il materiale per l’esecuzione del lavoro, possono essere messi a disposizione anche dal lavoratore.

                                         Inoltre, nel caso in cui l’opera venga appaltata all’impresa di costruzioni, della garanzia per i difetti nei confronti del committente risponde l’appaltatore, anche nel caso in cui il difetto sia imputabile a uno dei suoi ausiliari (art. 101 CO), sia esso un architetto oppure un ingegnere (cfr. P. Tercier, Les contrats spéciaux, 3. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, p. p. 600, n. 4110).

                                         In questo contesto, è utile sottolineare che nella pratica è conosciuto il contratto cosiddetto di appalto totale, in cui l’appaltatore si occupa sia di realizzare l’opera, che di elaborare i progetti e i piani (cfr., in proposito, P. Tercier, op. cit., p. 570s., n. 3907 e 3908).

                                         Ora, nella concreta evenienza, non è un caso che la ditta individuale di cui è titolare RI 1 comprenda tanto l’impresa di costruzioni che uno studio tecnico.

                                         Per il resto, l’utilizzo di carta da lettera intestata per le fatture, il fatto che siano gli stessi interessati a elaborare le fatture nei confronti dell’impresa di costruzioni, così come la circostanza che RI 2 abbia stipulato un’assicurazione contro gli infortuni privata, nulla toglie al carattere dipendente della loro attività (cfr., in questo stesso senso, la SZS 1985 succitata, consid. 3c).

                                         Alla luce degli atti dell’incarto, questa Corte giunge alla conclusione che - per quanto riguarda il lavoro che RI 3 e RI 2 hanno svolto per l’Impresa di costruzioni e studio tecnico __________ -, gli elementi a favore di un’attività dipendente sono predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente.

Le decisioni su opposizione impugnate devono dunque essere confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.88 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2007 35.2006.88 — Swissrulings