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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2007 35.2006.83

30 avril 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,488 mots·~52 min·3

Résumé

Frattura del polso scendendo le scale.Esclusa deroga in relazione al momento determinante per la commisurazione del diritto alla rendita(anno di inizio del diritto).Quale reddito da invalido,in casu,non si fa riferimento all'attività in cui è stato riformato dall'AI.Rendita d'invalidità 18% corretta

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.83   rs/sc

Lugano 30 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 agosto 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 21 dicembre 1999 RI 1 - allora alle dipendenze della ditta __________ in qualità di ferraiolo e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 è scivolato mentre scendeva le scale di casa propria, riportando una frattura dell’osso navicolare del polso destro (cfr. doc. 1, 2).

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 26 luglio 2006, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 18% a decorrere dal 1° settembre 2003 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. doc. 185).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RI 1, tramite l’avv. RA 1, in relazione al grado di invalidità riconosciutogli (cfr. doc. 186), l’CO 1, il 21 agosto 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 novembre 2006, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versargli una rendita di invalidità del 35%, subordinatamente del 28%, argomentando:

"  (...)

1. Dopo un iter assicurativo piuttosto tormentato (e che non è il caso di riassumere in questa sede), con decisione formale del 26 luglio 2006, al signor RI 1 è stato riconosciuto da parte della CO 1 un grado di incapacità lucrativa del 18% a far tempo dal 1 settembre 2003, oltre ad una IMI, non contestata, del 10% (corrispondenti a fr. 9'720,00).

    Prove:   doc., testi, perizia.

2. Con opposizione del 31 luglio 2006, il signor RI 1, a mezzo dello scrivente legale, ha contestato tale decisione.

(...)

3. Con decisione su opposizione del 21 agosto 2006 qui impugnata, l'opposizione è stata respinta, essenzialmente per i motivi che seguono:

a)  che l'assicurato non è più in grado di svolgere la sua professione di ferraiolo (e ciò non è contestato da nessuno, ci mancherebbe);

    b) che può svolgere un lavoro più leggero in misura completa;

    c) che l'assicurato pretende che debba essere fatto capo al salario da lui realizzato quale venditore presso la __________;

    d) che però tale procedimento non può essere seguito in quanto, sul mercato generale del lavoro, l'assicurato è in grado di realizzare un salario superiore (ciò che si contesta);

    e) che la riformazione professionale Al è stata disposta a seguito di affezioni morbose che non concernono la CO 1 (ciò che si contesta: la riformazione professionale è invece stata disposta essenzialmente - o comunque in buona misura - per i problemi al polso, che di fatto lo rendono totalmente inabile nell'esercizio della precedente professione);

    f)   che il raffronto dei redditi è avvenuto sulla base dei salari del 2003;

    g) che, facendo capo alla media dei salari forniti da 5 ditte ticinesi (DPL), ha quantificato in fr. 50'606,00 il salario post-infortunistico esigibile;

    h) che la riduzione sociale non può operarsi sulle DPL.

              Prove:                                                                doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto 611.67.447.154 da parte dell'Assicurazione Invalidità, Bellinzona, perizia.

4.      In contestazione quindi è il reddito post-infortunistico, come pure l'anno di base del calcolo (per la CO 1 il 2003, per il ricorrente il 2006, data della decisione).

Relativamente al reddito post-infortunistico, a mente del ricorrente, va preso in considerazione il guadagno conseguito presso la __________, e quindi fr. 40'400,00 annui, o comunque il guadagno conseguibile nel ramo della vendita (che è nei limiti di quanto percepiva l'assicurato prima della chiusura per fallimento del negozio dove lavorava).

Del resto, ed a riprova di quanto sopra, si precisa che nel frattempo l'assicurato, persona molto volonterosa, è riuscito a trovare lavoro nel ramo della vendita (ambito nel quale è stato riformato) presso la ditta __________ di __________ (negozio specializzato in articoli __________), e percepisce un salario mensile lordo di fr. 3'350,00 per tredici mesi (e quindi fr. 43'550,00 lordi annui - si allegano i doc. C e D).

Come si vede quindi, si tratta di stipendi che l'assicurato può guadagnare sulla base della riformazione professionale ricevuta, e che, nel ramo della vendita, sono usuali in Ticino - e non sono comunque di certo (purtroppo...) inferiori alla media.

Oltretutto, e contrariamente a quanto sostenuto dall'AI (e si chiede l'audizione quale teste del responsabile del dossier Al, anche per precisare la natura degli scritti dell'AI), non è assolutamente vero che la riformazione professionale Al è stata disposta a seguito (o comunque unicamente a seguito) di affezioni morbose che non concernono la CO 1. La verità è che la riformazione professionale è stata disposta essenzialmente - o comunque in buona parte - per i problemi legati al polso (e di fatto sono questi problemi che rendono l'assicurato inabile alla precedente professione in misura totale).

In ogni caso, si può comunque tranquillamente affermare che, dato che il problema al polso rende il signor RI 1 inabile al lavoro al 100% nell'ambito della professione di ferraiolo, è evidente che l'assicurato ha dovuto cambiare professione, ed è evidente che una riformazione professionale in una professione leggera era comunque imprescindibile, a prescindere dai problemi del rachide.

Si ritiene quindi adeguato, nell'ambito del calcolo del guadagno post-infortunistico, applicare gli stessi parametri stabiliti dall'Ufficio Al (e che sono stati precisati in questa sede), e considerare quindi:

    a)  un reddito prima dell'infortunio, nel 2003, di fr. 61'890,00, (e di fr. 64'716,65 nel 2006, calcolando un aumento salariale medico dell'1,5%);

    b)  un reddito attuale di fr. 40'400,00 (fr. 3'080,00 per 13 mesi, ciò che percepiva nel 2003 presso la __________).

Conseguentemente, prendendo come parametri i valori del 2003, abbiamo quindi un grado di invalidità del 34,72%, arrotondato al 35%.

    Prove:                                                                doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. 611.67.447.154 da parte dell'Assicurazione Invalidità, Bellinzona, perizia.

5. Del resto, appare evidente che in questo caso l'assicurato sta facendo ed ha fatto tutto il possibile per conseguire un reddito adeguato sia al suo stato di salute, sia nell'ambito dell'attività per la quale è stato riformato. Viceversa, le DPL prese in considerazione dalla CO 1 concernono altri rami di attività, compresi lavori che il qui assicurato, per i problemi al polso (che lo limitano in modo rilevante), non può più effettuare (ad es. l'operaio in una officina) e che oltretutto richiedono delle conoscenze (ad esempio l'operaio in un garage, o nel settore commerciale) che l'assicurato non ha.

Fra l'altro, tre delle cinque DPL prese in considerazione dalla CO 1 concernono importi inferiori a fr. 50'000,00 annui, mentre le ultime due (che riguardano lavori molto particolari, in settori che possono essere definiti "parapubblici" e con pochi posti a disposizione) concernono importi di fr. 51'584,00 annui, rispettivamente di fr. 53'011,00 annui. Vista la particolarità della situazione, in via subordinata si chiede quindi di prendere in considerazione l'importo di fr. 44'531,10, ossia la media delle prime 3 DPL (fr. 49'479,00), riducendo l'importo del 10% a seguito della menomazione e del fatto che la media degli stipendi è solo aritmetica, ma che in effetti la maggior parte dei dipendenti si situa nella fascia inferiore compresa fra i massimi ed i minimi indicati nelle DPL stesse. Il grado di invalidità sarebbe quindi in ogni caso del 28%.

    Prove:                                                                doc., testi, IF, si richiama l'intero incarto n. 611.67.447.154 da parte dell'Assicurazione Invalidità, Bellinzona, perizia. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   Il 15 gennaio 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare, salvo quelli indicati in sede di ricorso (cfr. doc. VI).

                               1.6.   Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.

                                         La questione riguardante l’indennità per menomazione all’integrità non può qui essere rivista, essendo, su questo punto, la decisione formale del 26 luglio 2006 cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347ss.).

                                         L’assicurato, del resto, nel ricorso, da un lato, ha citato il testo dell’opposizione in cui era stato precisato che l’IMI gli sembrava corretta, dall’altro, ha ribadito che la stessa non è contestata (cfr. doc. I pag. 2)

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nell’evenienza concreta soltanto l’anno di base del calcolo del grado di invalidità e l’entità del reddito da invalido sono oggetto di discussione fra le parti (cfr. doc. I pag. 4).

                                         Incontestato è invece il fatto che l’assicurato non è più in grado di esercitare la sua originaria attività di ferraiolo, ma può invece svolgere, in misura completa, un’attività più leggera, come attestato nel rapporto peritale del 24 febbraio 2005 allestito dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia generale e spec. chirurgia della mano, su incarico dell’CO 1 e condiviso dal medico __________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 164, 169).

                                         Il Dr. med. __________ al riguardo ha indicato:

"  Dal dott. __________, il 24.2.2005 è stato definito che l'assicurato è portatore di un'IMI del 10%, mentre per l'esigibilità viene definita una capacità lavorativa del 100% in attività leggere.

Questo significherebbe in una griglia più dettagliata il sollevare e portare dei pesi fino a 10 kg, maneggio di attrezzi leggeri/anche di precisione, lavoro sopra la testa per delle mansioni leggere.

L'assicurato quindi in tale ambito può utilizzare degli strumenti fini, anche di precisione o richiedente un'ottima precisione dei movimenti delle dita.

Sempre premessa l'esigibilità del dott. __________, l'assicurato può camminare per lunghi tragitti, anche su terreno accidentato, salire le scale, pure a pioli (se non a carico di pesi supplementari).

L'assicurato può lavorare tutto il giorno in piedi, o seduto, lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato in avanti, anche in modo duraturo.

L'assicurato può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi motorizzati (categoria B)." (Doc. 169)

                               2.6.   Per quanto concerne il momento determinante per la commisurazione del diritto alla rendita, va evidenziato che il TFA ha stabilito che è decisivo l’anno in cui inizia tale diritto e non l’anno in cui viene emessa la decisione su opposizione.

                                         In ogni caso devono sempre essere ritenuti i dati relativi allo stesso anno. L'amministrazione è inoltre tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una rendita, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità, essa dovrà procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere (cfr. DTF 128 V 174 = RAMI 2002 pag. 511; SVR 2003 UV Nr. 4; DTF 129 V 222).

                                         Nella presente fattispecie l’inizio del diritto alla rendita risale al 1° settembre 2003 (cfr. consid. 1.2.) e non è contestato.

                                         L’assicurato ha però invocato, ai fini del raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido, l’applicazione dei dati salariali relativi all’anno 2006, corrispondente all’anno in cui è stata emanata la decisione formale del 26 luglio 2006 (cfr. doc. I).

                                         Tale richiesta è stata, tuttavia, formulata in modo del tutto generico.

                                         In particolare non sono stati addotti elementi tali da far ipotizzare l’intervento di cambiamenti rilevanti atti a giustificare una deroga per quanto attiene al momento determinate per la commisurazione del grado di invalidità, che di regola, come visto, deve corrispondere all’anno in cui è iniziato il diritto alla rendita, in casu all’anno 2003.

                                         Al riguardo è utile segnalare che nella DTF 129 V 222 citata sopra l’Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

4.3.1  Für die Ermittlung des Einkommens, welches der Versicherte ohne Invalidität erzielen könnte (Valideneinkommen), ist entscheidend, was er im Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns, im vorliegenden Fall am 1. Oktober 1996, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunder tatsächlich verdient hätte (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 100 Erw. 3b). Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 101 Erw. 3b).

  4.3.2  Der Beschwerdeführer war zuletzt (von 1993 bis 1995) als Saisonnier in der Landwirtschaft tätig. Nach der Aktenlage liegt keine Ausnahme im Sinne der genannten Rechtsprechung vor, weshalb Verwaltung und Vorinstanz als Valideneinkommen zum Zeitpunkt des potentiellen Rentenbeginns zu Recht den Lohn für einen landwirtschaftlichen Mitarbeiter ohne Qualifikation angenommen und es gestützt auf die Richtlinien der Ausgleichskasse Freiburg mit Fr. 30'240.- (12 x Fr. 2'520.-) veranschlagt haben.

  4.3.3  Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich neu vor, dass er spätestens 1996 eine Jahresaufenthaltsbewilligung erhalten, seine Familie in die Schweiz nachgezogen und auch eine Ganzjahresanstellung im Baugewerbe mit besserer Entlöhnung gefunden hätte.

  Das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg wies ein am 4. März 1996 gestelltes Gesuch des Beschwerdeführers um Umwandlung seiner Saisonbewilligung in eine Jahresaufenthaltsbewilligung mit Entscheid vom 5. November 1997 ab, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dazu nicht erfüllt waren. Auch könne ihm keine Bewilligung zu Lasten des kantonalen Kontingentes ausgestellt werden, da er auf Grund seiner gesundheitlichen Probleme keiner dauerhaften Beschäftigung nachgehe.

  Fest steht demnach, dass zum Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns noch keine Jahresaufenthaltsbewilligung vorlag. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dem Beschwerdeführer im Gesundheitsfall in einer späteren Zeit eine solche erteilt worden wäre. Die Sache ist diesbezüglich abklärungsbedürftig und daher an die Verwaltung zurückzuweisen. Bei Veränderung der finanziellen Verhältnisse müsste ein erneuter Einkommensvergleich angestellt werden (Erw. 4.1 und 4.2).“ (le sottolineature sono del redattore)

                                         Questa Corte ritiene, pertanto, corretto l’operato dell’CO 1 nella misura in cui ha effettuato il raffronto dei redditi in base ai dati vigenti nel 2003.

                                         In concreto comunque, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, fare capo ai redditi da valido e da invalido relativi al 2006 l’esito della vertenza non muterebbe, come verrà più ampiamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.14.).

                               2.7.   Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 61'890.-- (doc. 180, 174).

                               2.8.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

                                         In proposito nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472 la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:

"  (…)

Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine Erwerbstätigkeit aus, bei der - kumulativ - besonders stabile Arbeitsverhältnisse gegeben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint zudem das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als Soziallohn, gilt grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als Invalidenlohn."

                                         Qualora, invece, difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nel medesimo giudizio, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella DTF 129 V 472 il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                               2.9.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                             2.10.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano il polso destro, e meglio l’impiegato nel Settore servizi commerciali per la __________ a __________, l’operaio di imballaggio presso la __________ di __________, l’operaio preparatore di veicoli d’occasione presso il __________ di __________, il controllore di abbonamenti presso la __________ di __________ e l’autista di funicolare per la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 50'606.40 (cfr. doc. 180).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 180 si evince che sono 55 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29'899 e a fr. 75'692, e infine che quello medio è di fr. 47'963.--.

                                         L’assicurato ha contestato l’utilizzo delle DPL, in primo luogo, allegando che quale reddito da invalido debba essere preso in considerazione il guadagno conseguito in qualità di impiegato di vendita nel negozio __________, professione per la quale è stato riformato dall’assicurazione contro l’invalidità, o comunque il guadagno conseguibile nel ramo della vendita (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo il TCA rileva che da un attento esame delle carte processuali si evince che la riformazione professionale quale impiegato di vendita assolta dall’assicurato a carico dell’AI dal 25 settembre 2001 al 31 agosto 2003 (cfr. doc. 103) è stata determinata, in primis, dall’affezione di cui soffre il ricorrente alla colonna vertebrale lombare, ossia una discopatia lombare plurisegmentale (L4-S1) con recidivanti bloccaggi lombari e configurazione sfavorevole della colonna vertebrale - appiattimenti della lordosi lombare, cifo-scoliosi dorsale - (cfr. doc. 123, 137, 164).

                                         In effetti la domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione contro l’invalidità risulta essere stata inoltrata il 25 ottobre 1999, per cui precedentemente al trauma del dicembre 1999 (cfr. doc. 46; 55; 103).

                                         L’assicurato, inoltre, in occasione della visita medica __________ del 24 novembre 2000, ha esplicitamente indicato al Dr. med. __________ di avere interposto domanda di prestazioni AI, poiché, a causa di disturbi alla schiena, ha dovuto interrompere il lavoro - quale ferraiolo - a varie riprese (per dei periodi fino a due mesi), dal 1996 circa per tre volte. Il ricorrente ha pure specificato che i problemi alla schiena erano sempre presenti, anche nel periodo in cui non lavorava, che l’ultimo grave bloccaggio della schiena ha avuto luogo nel settembre 1999 e che la discopatia è sempre stata trattata conservativamente (cfr. doc. 55).

                                         Nel rapporto del 6 maggio 2004 dei Dr. med. __________ e __________, del __________ dell’__________ di __________, in relazione all’anamnesi dell’assicurato, è stato altresì menzionato che era già stata messa in atto una riformazione professionale dell’AI a causa di una nota discopatia plurisegmentale (L4-S1) sintomatica (cfr. doc. 137).

                                         Anche nel referto peritale del Dr. med. __________ è stato precisato che “… nell’anamnesi personale di questo paziente destrimane vi è una conosciuta discopatia, già documentata AI” (cfr. doc. 164 pag. 4).

                                         L’affezione alla colonna lombare non risulta di origine traumatica. Questa circostanza non è stata peraltro contestata dall’assicurato (cfr. doc. I).

                                         Nell'ambito dell'AI, in ogni caso, ai fini della determinazione dell'eventuale diritto a prestazioni, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico (cfr. STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid. 3.4.6.; STCA dell’11 luglio 2005 nella causa C., 35.2004.37 consid. 2.6.; STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

                                         Come già esposto in precedenza, per la definizione del guadagno da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che siano date delle condizioni di lavoro particolarmente stabili, che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale.

                                         Nel caso in esame è vero che l’occupazione di impiegato di vendita teoricamente risulta essere un’attività leggera e, quindi, di per sé corrisponde all’esigibilità lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.5.). Tuttavia non va dimenticato che l’assicurato è stato riformato in tale professione, poiché era impedito nell’esercizio dell’attività di ferraiolo dai disturbi alla schiena, oltre che dai successivi postumi del trauma al polso destro.

                                         Da una lettera del 20 aprile 2003 della __________ risulta poi, da una parte, che, visto che l’assicurato durante l’apprendistato si è dimostrato un valido collaboratore, gli è stato proposto di continuare l’attività presso il loro negozio anche dopo il termine della riqualifica professionale. Dall’altra, che l’operato del ricorrente, riguardo alla gestione del magazzino, è stato considerato scarso a causa dei problemi fisici alla mano destra e alla schiena che gli impedivano di spostare scatole e materiale pesante o troppo ingombrante. La __________ ha, pertanto, offerto all’insorgente in ragione delle sue capacità e dei suoi limiti fisici un salario lordo mensile di fr. 3'080.-- (cfr. doc. 111).

                                         Da questo scritto si deduce che l’attività in cui è stato riqualificato l’assicurato comprendeva anche mansioni che non possono essere definite leggere e che la retribuzione propostagli al termine dell’apprendistato teneva conto dell’impedimento a svolgere determinati lavori.

                                         Di conseguenza occorre concludere che il ricorrente nell’attività di impiegato di vendita presso il negozio __________ non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa tenuto conto dei soli postumi dell’infortunio del dicembre 1999.

                                         Inoltre, le condizioni di lavoro concrete di cui beneficiava l’assicurato nel 2003 non sono da ritenere particolarmente stabili, visto che egli ha comunque perso il lavoro a causa della chiusura per fallimento del negozio __________ pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ il 5 ottobre 2005 (cfr. estratto RC della __________ al sito www.zefix.ch).

                                         Il reddito conseguito dall’assicurato nell'ambito della sua attività presso il negozio __________ non può, dunque, determinare il reddito da invalido.

                                         La stessa conclusione vale pure per il guadagno conseguibile a nel ramo della vendita in generale. Come già puntualizzato, la riformazione professionale in tale settore specifico ha tenuto conto primariamente dei disturbi dell’assicurato alla colonna lombare.

                                         In relazione ai soli postumi al polso destro il Dr. med. __________ ha invece affermato che il ricorrente è abile al 100% in attività leggere. Egli non ha in nessun modo indicato che la capacità al lavoro dell’assicurato è limitata solo ad alcune attività leggere (cfr. doc. 164; cfr. consid. 2.5.).

                                         Al riguardo va comunque rilevato che, siccome ora il reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei valori nazionali - Tabella TA1 (cfr. consid. 2.9.), anche il guadagno nell’ambito della vendita andrebbe in ogni caso determinato facendo riferimento al salario medio a livello svizzero dei lavoratori del settore del commercio al dettaglio con qualifiche analoghe per il 2003 (Tabella TA1 2002, punto 52).

                                         E’ infine utile ricordare il principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

                                         In simili circostanze non si rivela, quindi, necessario dare seguito agli ulteriori provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.11.   In secondo luogo, l’assicurato ha asserito che le DPL prese in considerazione dall’CO 1 concernono delle attività che a seguito dei problemi al polso non può più effettuare, come ad esempio l’operaio d’officina, e che richiedono delle conoscenze - ad esempio l’operaio in un garage o nel settore commerciale - di cui egli non dispone (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte osserva che la descrizione dei posti di lavoro indicati dall’Istituto assicuratore resistente (cfr. doc. 180) sembrerebbe fare stato di attività corrispondenti all’esigibilità lavorativa dell’assicurato (cfr. consid. 2.5.).

                                         In particolare gli impieghi di operaio di imballaggio presso la __________ e di preparatore di veicoli di occasione presso la __________ non implicano mansioni che il ricorrente non può svolgere a causa dei postumi al polso destro.

                                         Le occupazioni di operaio di imballaggio presso la __________ e di preparatore di veicoli di occasione prevedono, infatti, solo di sollevare e portare molto spesso pesi molto leggeri (fino al massimo 5 kg) fino all’altezza dei fianchi e mai altri pesi, oltre che di maneggiare di rado attrezzi leggeri/di precisione.

                                         L’impiegato nel settore servizi commerciali presso la __________ deve talvolta sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi leggeri (tra i 5 e 10 kg) fino all’altezza dei fianchi, di rado sollevare oltre l’altezza del torace pesi inferiori ai 5 kg e maneggiare spesso attrezzi leggeri e di precisione.

                                         Per il resto, l’attività di controllore di abbonamenti presso la __________ non implica mai il sollevamento o trasporto di pesi, né il maneggiare attrezzi.

                                         L’autista di funicolare deve solamente talvolta sollevare e portare pesi molto leggeri (fino al massimo 5 kg) fino all’altezza dei fianchi.

                                         Relativamente alle conoscenze richieste, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente (cfr. doc. I), per svolgere l’attività di preparatore di veicoli di occasione presso il __________ è solo necessario aver frequentato le scuole dell’obbligo, mentre per l’occupazione di impiegato nel settore servizi commerciali presso la __________ è sufficiente una formazione empirica. Si tratta, in effetti, di semplici lavori d’ufficio come classare e imbustare, oppure lavori di supporto informatico come riprendere testi (trascrizioni), impaginazioni, ripresa dati ecc. ed è prevista un’adeguata introduzione (cfr. doc. 180).

                                         Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente, nato nel 1967, in __________ ha conseguito il diploma magistrale (cfr. doc. 46).

                                         In concreto, tuttavia, la questione di sapere se l’assicurato è o meno in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le attività ritenute dall’CO 1, non merita ulteriori approfondimenti(cfr., in questo senso, la STFA del 3 feb-braio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gen-naio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).

                                         A tale proposito va inoltre segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che interessano il suo polso destro (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.9. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, pag. 94), esso ammonta a fr. 4'750.80 mensili oppure a fr. 57'010.-- per l'intero anno (fr. 4'750.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2007 pag. 91) – si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 57'808.--.

                             2.12.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

                             2.13.   Nella presente fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore resistente a titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 50'606.40 (consid. 2.10.).

                                         Esso corrisponde a una riduzione del 12.46% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1 (fr. 50'606.40 rappresentano infatti l’87.54% di fr. 57'808.--), ciò che alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro adeguata.

                                         In esito a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'606.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'890.-- (cfr. consid. 2.7.) - è del 18.23%, arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

                             2.14.   Il medesimo grado di invalidità si otterrebbe comunque anche effettuando il raffronto dei redditi facendo capo ai dati salariali relativi al 2006 (cfr. consid. 2.6.).

                                         Quale reddito da valido per il 2006 va applicato l’importo annuo che avrebbe conseguito l’assicurato presso la __________ nel 2003, pari a fr. 61'890.--, adeguato all’indice dei salari nominali, ovvero fr. 63'828.-- (cfr. cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2007 pag. 91; www.bfs.admin.ch per il dato relativo alla variazione ai primi tre trimestri del 2006).

                                         Il reddito da invalido per il 2006, determinato adeguando il reddito stabilito sulla base delle DPL per il 2003 di fr. 50'606.40 all’indice dei salari nominali, ammonta invece a fr. 52'184.-- (cfr. cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2007 pag. 91; www.bfs.admin.ch per il dato relativo alla variazione ai primi tre trimestri del 2006).

                                         Il reddito ipotetico da invalido basato sui valori statistici ammonta per il 2006 a fr. 58'524.--.

                                         Infatti utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 relativa al 2004 il  ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4’771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2006 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 4-2007, p. 91; www.bfs.admin.ch per il dato relativo alla variazione ai primi tre trimestri del 2006) un reddito mensile di fr. 4'877.-- oppure di fr. 58'524.-- per l'intero anno (fr. 4'877.-x 12).

                                         Il reddito da invalido determinato fondandosi sulle DPL per il 2006 corrisponde a una riduzione di circa l’11% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA1 per il 2006 (fr. 52'184.-- rappresentano infatti l’89.17% di fr. 58'524.--).

                                         In considerazione delle specifiche circostanze della fattispecie, che come visto si limitano a impedimenti legati al danno alla salute e dei precedenti giurisprudenziali, tale decurtazione risulta adeguata.

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - ottenuto confrontando i fr. 52'184.-- al reddito che egli avrebbe potuto realizzare se non fosse intervenuto l’evento traumatico del dicembre 1999, e cioè fr. 63'828.-- - è del 18.24%, arrotondato al 18%.

                             2.15.   Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 18%, il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.83 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2007 35.2006.83 — Swissrulings