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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2007 35.2006.72

26 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,266 mots·~26 min·6

Résumé

Trauma in iperestensione del rachide cervicale durante un allenamento di calcio. Diagnosi di ernia discale. Ammesso peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.72   mm/td

Lugano 26 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006 di

RI 1  

contro    

la decisione su opposizione del 12 luglio 2006 emanata da  

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 settembre 2005, RI 1 – dipendente dello Stato in qualità di agente della Polizia e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, stava svolgendo un allenamento di calcio, quando, nel correre a ritroso, è stato urtato da tergo da un altro giocatore (doc. 29).

                                         Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha avvertito immediatamente dolori alla nuca e una quasi totale anestesia dell’arto superiore destro, sintomi regrediti dopo circa un minuto.

                                         A fronte della persistenza di parestesie e disestesie alla mano e all’avambraccio destro, con riduzione del riflesso del bicipite brachiale, il 29 settembre 2005 è stata disposta una RMN cervicale che ha evidenziato la presenza di un’ernia discale C5-C6 paramediale-recessale a destra con conflitto meccanico della radice di C6 (VI 5 e doc. 33).

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2005, la CO 1 ha negato la propria responsabilità a decorrere dal 1° dicembre 2005, difettando, da tale data in poi, una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del settembre 2005 (doc. 41).

                               1.3.   Il 14 dicembre 2005, l’assicurato è stato sottoposto a un’operazione di microchirurgia presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (decompressione e posizionamento di protesi discale a livello di C5/C6 – cfr. VI 3).

                               1.4.   A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (doc. 42 e 44), l’assicuratore infortuni, in data 12 luglio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 36).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a corrispondergli ulteriori prestazioni dopo il 30 novembre 2005, argomentando:

"  Personalmente non condivido la conclusione dell'assicuratore LAINF.

Infatti, mi pare piuttosto sbrigativo proporre una data secondo la quale il nesso di causa naturale sarebbe estinto, limitandosi a scomodare il concetto del criterio del grado di verosimiglianza preponderante, nonché quello che "prima o poi" sarebbero subentrati disturbi e dolori anche senza l'infortunio ed infine l'improponibilità

dell'argomentazione "post hoc ergo propter hoc".

A mio modesto parere, la CO 1 Compagnia di Assicurazione avrebbe dovuto indicarmi, nel mio preciso caso caratterizzato da un intervento chirurgico nella zona lesa a seguito d'infortunio, quando il nesso di causa naturale poteva essere ragionevolmente ritenuto come estinto (il discorso sarebbe diverso, qualora io non mi fossi sottoposto a qualsivoglia intervento chirurgico poiché, in questa precisa eventualità, la valutazione si sarebbe fondata su parametri più generici e in quanto tali più labili come quelli indicati dal dr. __________ nel suo referto). Per contro, la CO 1 Compagnia di Assicurazione, malgrado la circostanza che fosse sicuramente agevole procedere ad una valutazione complessiva della situazione venutasi a creare dopo l'infortunio e sino all'operazione subita il 14 dicembre 2005 dal sottoscritto e portata a buon fine dal prof. __________, si è limitata ad una valutazione di solo una parte delle risultanze disponibili. In altri termini, l'assicuratore LAINF ha, di fatto, escluso che l'intervento chirurgico potesse essere in relazione con il trauma subito.

Questa considerazione, assolutamente oggettiva, mi lascia affermare che non si possa concludere che la decisione qui impugnata poggi, effettivamente, su di un sufficiente grado di verosimiglianza come scritto da CO 1 Compagnia di Assicurazione ma - in realtà - si fonda unicamente sul concetto di semplice possibilità atteso come l'assicuratore LAINF non abbia, benché a conoscenza di un intervento chirurgico a livello di cervicali e ignorando l'entità del trauma subito, richiesto lumi sui motivi all'origine dell'intervento chirurgico nonché sulle modalità di concretizzazione dell'infortunio in quanto tale, limitandosi a riprendere la conclusione del perito secondo il quale "... Il paziente ha quindi patito un trauma distorsivo cervicale il 23.09.2005. Tale fattispecie non può provocare una discartrosi e una ernia discale a livello C5-C6 e nemmeno una protrusione diffusa del disco C6-C7, componenti che rimangono prettamente di natura degenerativa. …" (cfr. § 2 - pagina 4 decisione impugnata)

Pertanto, come del resto indicato dall'assicuratore LAINF nella propria decisione su opposizione 12 luglio 2006 e meglio ".. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurata, ma all'assicuratore" (cfr. § 1 let. c) - pagina 3 decisione impugnata) sicché ne discende che un complemento d'istruttoria s'imponga.

Ciò potrebbe aver luogo attraverso una perizia, oppure, la consultazione della cartella clinica relativa all'intervento chirurgico 14 dicembre 2005 presso Ospedale __________ di __________ - prof. __________ in contrapposizione con il parere del dr. __________."

                                         (I)

CO 1 CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dal Servizio cantonale di neurochirurgia la cartella clinica riguardante il ricorrente (VI).

                                         Alle parti è stato concesso di formulare le loro osservazioni in proposito (VII e VIII).

                               1.8.   Nel corso del mese di febbraio 2007, questa Corte ha interpellato il Prof. dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti afferenti ad un (eventuale) ruolo causale giocato dall’evento traumatico occorso a RI 1 (IX).

                                         La sua risposta è datata 23 febbraio 2007.

                                         L’amministrazione ha preso posizione in merito il 12 marzo 2007 (XII + allegato), mentre, da parte sua, l’insorgente è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi che interessano il rachide cervicale, oltre il 30 novembre 2005.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni convenuto ha deciso di dichiarare estinto il diritto a prestazioni dell’assicurato a contare, al più tardi, dal 1° dicembre 2005, basandosi su un parere del dott. __________, medico-chirurgo.

                                         Con rapporto del 9 novembre 2005, il medico di fiducia dell’amministrazione ha infatti sostenuto che, nel caso di specie, farebbero difetto perlomeno due dei criteri che la dottrina medica dominante esige affinché a un’ernia del disco possa essere riconosciuta un’eziologia traumatica:

"  Il paziente ha quindi patito un trauma distorsivo cervicale il 23.9.2005. Tale fattispecie non può provocare una discartrosi e una ernia discale a livello C5-C6 e nemmeno una protrusione diffusa del disco C6-C7, componenti che rimangono prettamente di natura degenerativa. Al riguardo menziono quanto emanato dall'Accademia delle Scienze Svizzera relativamente le disposizioni molto chiare sui criteri in base ai quali un evento infortunistico abbia facoltà di causare una ernia discale cervicale (e/o lombare).

Dalla dottrina medica risultano quattro punti al riguardo che debbono essere presenti contemporaneamente per poter ammettere che una ernia discale od una protrusione siano sopravvenute a seguito di un infortunio:

•   un trauma adeguato, ovvero di notevole violenza che conduce e/o produce fratture evidenti anche di corpi vertebrali con successive protrusioni discali;

•   comparsa immediata di disturbi sotto forma di radicolalgia;

•   assenza di disturbi prima dell'avvenimento;

•   dal lato radiologico il segmento corrispondente deve essere intatto.

Nella fattispecie che ci occupa si rileva come già dei due criteri non siano adempiuti, ossia la mancanza di un trauma adeguato e la integrità perfetta dei segmenti; infatti si è confrontati con discartrosi C5-C6, conclamata ernia discale su questi livelli, nonché protrusione discale a base larga C6-C7.

Ai sensi Lainf, pertanto, il caso a fronte dei soli postumi infortunistici può essere assunto in misura largheggiante, dal 23.9.2005 al 30.11.2005."

                                         (doc. 31)

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che è incontestato che RI 1 abbia sofferto di un’ernia a livello del disco intervertebrale C5-C6, con sofferenza della radice di C6 (cfr. il referto della RMN del 29.9.2005 doc. 33).

                                         Il TFA ha già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.

                                         Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

                                         In una sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia di ernie discali cervicali.

                                         Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994, p. 354ss.).

                                         Nella sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il TFA ha in proposito ribadito che:

"  (…).

3.3.2 Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).

3.3.3 Ora, giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

                                         I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art. pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).

                                         In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già citata).

                                         Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

                                         Nella più volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al proposito così espresso:

"  3.3.4 Quanto poi alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no essere insorti entro un breve lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17 febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6 marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003 neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."

                                         Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

"  Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."

                                         (STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

                                         In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, consid. 3b e del 14 febbraio 2006 nella causa F., già citata, consid. 3.4: “Dans de telles circostances, l’assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel.” – il corsivo è del redattore).

                                         Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

                                         Sempre con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"  E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

                                         Il TCA nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio, l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

                               2.8.   In corso di causa, il TCA si è rivolto al Prof. dott. __________, __________ del Servizio cantonale di neurochirurgia, nei termini seguenti:

"  (…).

Dalla cartella clinica trasmessami in copia dalla sua segretaria, ho preso atto che l’assicurato soffriva di un’ernia discale a livello di C5/C6, che è stata oggetto di un intervento chirurgico avvenuto il 14 dicembre 2005.

Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, le sarei grato se volesse rispondere alle seguenti domande:

1. L’evento infortunistico del 26 settembre 2005 era adeguato a causare la diagnosticata ernia del disco cervicale oppure no?

2. Nella negativa, esso era o meno idoneo a provocare un     peggioramento direzionale?

3. Sempre nella negativa, allo stesso può essere riconosciuto          perlomeno un ruolo scatenante oppure no?

4. Cosa può dire a proposito dello stato del rachide cervicale,           preesistente al sinistro del settembre 2005?

(…)." (IX)

                                         Questo il tenore della risposta che egli ha fornito al Tribunale in data 23 febbraio 2007:

"  Se è ben noto da vari studi della letteratura che la rottura di un disco sano richiede la messa in gioco di forze molto importanti, applicate lungo vettori dinamicamente sfavorevoli e che questa circostanza, piuttosto rara viene osservata in traumi maggiori con coinvolgimento frequente del versante osseo (corpi vertebrali) e articolare, è altrettanto certo che un trauma distorsivo del segmento cervicale può determinare la rottura di un disco degenerato.

In questo caso è indiscutibile che la rottura del disco abbia fatto immediatamente seguito all'infortunio sportivo - una distorsione cervicale in iperestensione - nel corso del quale sono state messe in gioco forze senz'altro rilevanti. Egli ha infatti avvertito immediatamente una sensazione di insensibilità completa dell'arto superiore ds (regredita sull'arco di qualche minuto) e successivamente parestesie e dolori nel territorio della radice C6 e cioè dove lo studio RM effettuato in seguito ha dimostrato il conflitto disco-radicolare.

In tale contesto non vi è ombra di dubbio che l'evento abbia provocato un peggioramento direzionale (richtungsgebend) e che il nesso di causalità debba essere considerato probabile (wahrscheinlich)."

                                         (X)

                                         Lo specialista in neurochirurgia interpellato dal TCA ha quindi ammesso che all’infortunio patito da RI 1 il 26 settembre 2005, non può essere riconosciuto un ruolo causale in senso stretto, siccome il paziente presentava uno stato degenerativo preesistente a livello del rachide cervicale e, inoltre, vista l’assenza di un qualsiasi coinvolgimento dei corpi vertebrali (cfr. doc. 33: “Non si evidenziano chiare lesioni ossee post-traumatiche.”; in effetti, la dottrina medica insegna che quasi tutte le ernie discali del rachide cervicale causate da infortunio, sono accompagnate da lesioni ossee, quali lussazioni delle articolazioni oppure una frattura della colonna).

                                         In questa misura, il suo apprezzamento collima dunque con quello del sanitario consultato dalla CO 1, il quale aveva appunto escluso che il sinistro in questione avesse potuto causare la diagnosticata ernia del disco cervicale, in ragione, segnatamente, di una non perfetta integrità dei segmenti interessati (cfr. doc. 31, p. 2).

                                         Il Prof. __________, autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, è tuttavia andato oltre e ha spiegato che l’evento traumatico del settembre 2005 - tenuto conto delle forze messe in gioco e della circostanza che l’assicurato ha immediatamente avvertito la tipica sintomatologia radicolare, compatibile con il conflitto disco-radicolare oggettivato dalla RMN del 29 settembre 2005 -, ha probabilmente provocato un peggioramento direzionale dello stato morboso preesistente.

                                         Al riguardo, il TCA constata che questa valutazione é senz’altro conforme alla giurisprudenza citata al considerando 2.7., secondo la quale, per ammettere un peggioramento direzionale, è necessario l’intervento di un trauma vertebrale adeguato, ciò di cui il neurochirurgo ha dato esplicitamente atto (X: “… una distorsione cervicale in iperestensione –  (incidente)…nel corso del quale sono state messe in gioco forze senz’altro rilevanti.” – il corsivo è del redattore), nonché l’immediata apparizione dei sintomi tipici dell’ernia del disco con conseguente inabilità lavorativa (circostanza questa che emerge con chiarezza dalla documentazione presente all’inserto).

                                         Con referto del 5 marzo 2007, il dott. __________ ha obiettato che, qualora l’evento in questione avesse effettivamente messo in gioco delle forze rilevanti, la RMN del 29 settembre 2005 avrebbe dovuto mostrare delle lesioni interessanti le parti molli del rachide cervicale (edemi alle parti molli – XII bis).

                                         In proposito, occorre rilevare che dalla pregressa documentazione medica risulta in modo costante - che RI 1, in occasione del noto scontro, ha riportato un trauma in iperestensione della colonna cervicale (cfr. la cartella clinica versata agli atti sub VI).

                                         Ora, gli eventi traumatici che hanno comportato un’iperestensione del collo, sono proprio fra quelli riconosciuti come idonei a causare un’ernia discale cervicale (cfr. L. Tadini, “Altre sindromi dolorose acute: regione posteriore del collo, arto superiore, regione lombosacrale”, articolo consultabile sul sito della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, www.med.unifi.it).

                                         Del resto, seguire la tesi del medico fiduciario dell’amministrazione, significherebbe di fatto aggiungere un’ulteriore condizione a quelle richieste dalla dottrina medica dominante (e riprese dalla giurisprudenza).

                                         Nel caso di specie, non deve essere dimenticato che l’esame di risonanza magnetica del 29 settembre 2005 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale a livello di C5/C6, a giustificazione della sintomatologia insorta in coincidenza temporale con l’infortunio.

                                         Pretestuosa appare inoltre l’osservazione, sempre contenuta nella certificazione del dott. __________, secondo cui il referto del Prof. __________ non dimostrerebbe a sufficienza l’esistenza di una relazione di causalità naturale, poiché quest’ultimo si è espresso in termini di probabilità e non di probabilità preponderante (XII bis).

                                         Al riguardo, ci si limita a sottolineare che, secondo il TFA, l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno è dimostrata, proprio quando è reputata “probabile” e non semplicemente “possibile” (vedi la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).

                                         L’assicuratore LAINF convenuto ha dichiarato estinta la causalità naturale con l’infortunio assicurato, a decorrere dal 1° dicembre 2005.

                                         Così facendo, esso non si è assunto, segnatamente, i costi legati all’intervento chirurgico del 14 dicembre 2005 e l’inabilità lavorativa che ne è conseguita.

                                         Tuttavia, secondo questo Tribunale - tenuto conto delle precisazioni fornite dal Prof. dott. __________ e della presenza di una chiara sintomatologia che attesta una relazione di conti- nuità -, non vi è alcun motivo concreto per dissociare la scoperta dell’ernia discale e l’operazione chirurgica che ne è seguita, dall’evento infortunistico del 23 settembre 2005.

                                         In queste condizioni, occorre ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio assicurato, a far tempo dal 1° dicembre 2005, aveva esaurito qualsiasi ruolo causale relativamente al danno alla salute di cui soffriva RI 1.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §        La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§      È accertato che, anche dopo il 30 novembre 2005, il danno                                                                presentato dall’assicurato costituiva una conseguenza                                                                       naturale (e adeguata) dell’infortunio del 23 settembre                                            2005.

                                         §§§    La causa è retrocessa alla CO 1 affinché                   definisca le prestazioni spettanti all’assicurato a partire dal                    1° dicembre 2005.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2007 35.2006.72 — Swissrulings