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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2006 35.2006.57

13 décembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,325 mots·~37 min·3

Résumé

Assicurato nel trattenere cassa che stava per cadere, compie brusco movimento con braccio destro. Ernia discale cervicale. Negato che infortunio abbia causato, peggiorato direzionalmente oppure reso manifesta l'ernia del disco.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.57   mm/td

Lugano 13 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 giugno 2006 emanata da

CO 1 a rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 29 aprile 2004, RI 1, arredatore d’interni/disegnatore presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, nel cercare di trattenere una cassa elastica che stava per cadere dal furgone, ha compiuto un brusco movimento con l’arto superiore destro, riportando, secondo il certificato 2 maggio 2004 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, uno stiramento del muscolo trapezio destro (doc. 2 e 5).

                                         L’esame di RMN del rachide cervicale del 5 maggio 2004 ha evidenziato, in particolare, la presenza di un’ernia discale a livello di C6-C7, con interessamento della radice di C7 (doc. 24).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura del 50% dal 7 giugno 2004, del 75% dal 6 settembre 2004 e del 100% dal 27 ottobre 2004 (doc. 33).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 16 febbraio 2006, l’CO 1 ha dichiarato estinto con effetto immediato il nesso di causalità naturale con il sinistro dell’aprile 2004 (doc. 52).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 62), l’Istituto assicuratore, in data 6 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 70).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 4 settembre 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:

"  1)

Ritengo che il Dr. __________ quale medico non rispetti la sua etica professionale rimanendo neutrale nelle sue decisioni.

A più riprese confonde l'infortunio del 1997 (non riconosciuto da parte loro) con l'infortunio successomi il 29.04.2004.

Penso anche che mantenga dei pregiudizi nei miei confronti, dato che mi sono permesso nel 1997 di contestare la sua decisione. Questa sua decisione era stata presa senza essere stato visitato personalmente da lui ma valutando unicamente 3 radiografie.

Dopo la visita presso il Dr. __________ specialista neurologia FMH pure lui contesta le conclusioni del Dr. __________ del 26.10.04, doc. 18E vedi suo rapporto doc. 13.

2)

Concernente il giudizio della Dottoressa __________ mi chiedo come possa avere fatto un rapporto simile.

Pure lei ha stilato il rapporto senza visitarmi personalmente ed inoltre non disponeva delle immagini (RM) come scritto nel suo rapporto del 13.12.2005 doc. 15 e tradotto in italiano doc. 18F.

Ritengo che l'abbia fatto su copia del Dr. __________.

Lo stesso rapporto è stato contestato dal mio medico Dr. __________ il 6 marzo 2006 doc. 19.

Come pure la sua replica doc. 25c inerente alla contestazione del 6  marzo 2006, doc. 26.

3)

Alla visita del medico della CO 1 il 27.08.04 presso il Dr. __________ ancora qui non erano disponibili le lastre al momento della visita (scritto nel suo rapporto) del 30.08.2004. inoltre vi sono delle affermazioni non veritiere; la prima è che non mi è stato fatto nessuna radiografia al __________! E la più grossa è l'affermazione in più punti "ernia C7 preesistente!" doc. 18b.

Stranamente i 3 medici della CO 1 di cui la Dottoressa __________ non mi ha visitato nè tanto meno visto, pretendono di avere ragione, al contrario dei 3 medici che mi hanno visitato e curato Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________.

Come richiesto più volte personalmente doc. 16-21 come pure sul certificato medico del Dr. __________ del 24.07.06 doc. 26, in risposta all'apprezzamento neurologico del 24.04.06 della Dottoressa __________, chiedo un controllo medico specialistico indipendente da ogni interesse e privo di preconcetti."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                               1.5.   Il ricorrente, in replica, ha formulato delle precisazioni riguardo il contenuto della risposta di causa dell’assicuratore LAINF:

"  Pos. C scrivono:

"in data 26.10.2004 (all. 32) il medico __________ ha attestato che non erano più necessarie cure mediche per le conseguenze infortunistiche; il ricorrente ha di contro continuate la cura medicamentosa prescritta dal curante Dr. __________ ".

Utilizzando il termine infortunistiche confermano che si tratta di un infortunio, come già dichiarato e accettato il caso dopo lunga riflessione (2 mesi) in data 02.07.2004 vedi doc. 7, affermando che ho diritto alle prestazioni legali d'assicurazione e che pagheranno direttamente le spese di cura, come l'indennità giornaliera.

Con la visita del 26.10.2004 presso il Dr. __________ sapendo dei disturbi che avevo ancora alla mano destra soprattutto alle dita indice, medio e pollice con sensazione di pressione e gonfiore alle dita, mancanza di tatto come se la pelle fosse incrostata, male alle ossa soprattutto alla prima falangia del dito indice (a momenti non posso più scrivere o disegnare) fitte in punta alle dita. Alla mano e avambraccio bruciore e calore dolori muscolari.

Faccio presente che tutt'ora ho ancora tutti questi disturbi.

Se un paziente si presenta con questi disturbi mi chiedo come possa il medico dichiarare: Vedi doc. 18E pagine 4 paragrafo conclusioni; scrivono:

"Tenuto conto della funzione complessiva dell'arto superiore destro (sintomi a livello cervicale e spalla completamente scomparsi), pure considerato il lieve residuo parestetico fastidioso (ma non di natura invalidante), permette al signor RI 1 senz'altro di svolgere le sue attività professionali, ossia come arredatore/disegnatore responsabile, in misura normale, per cui viene attestata una capacità lavorativa del 100% dal 27.10.2004.

"Per quanto riguarda l'infortunio iniziale di mezz'anno fa, l'assicurato non ha bisogno di ulteriori cure specifiche, né dei controlli medici".

Dopo delle dichiarazioni simili da parte del Dr. __________ i casi sono due: il primo è che non ha capito i disturbi che ho subito con l'infortunio del 29.04.2004 e che ho tutt'ora, il secondo è che non sa minimamente cosa è la mia professione e che confonde la capacità lavorativa con le cure mediche o controlli medici. La prova ne è la visita del 26.09.2005 presso il neurologo Dr. __________ che contraddice appunto le conclusioni del Dr. __________ vedi doc. 13.

Vorrei inoltre precisare che sebbene abbia avuto in precedenza dei disturbi nelle zone cervicale non ho mai avuto dei disturbi alla mano destra dovuti ad eventuale ernie, ma solo con l'infortunio del 29.04.2004 è sorto questo problema piuttosto fastidioso e che devo sopportare tutt'oggi con problemi di lavoro.

Pos. F scrivono:

"Com'è stato rettamente già indicato nella decisione su opposizione, è assai raro che un'ernia discale possa essere la conseguenza di un infortunio: infatti, praticamente tutte sono da ricondurre ad un alterazione dei dischi intervertebrali. Ne consegue che l'infortunio può essere solo eccezionalmente la causa di tale disturbo".

L'affermazione che danno: che eccezionalmente può essere la causa di tale disturbo conferma il dire del Dr. __________ e del Dr. __________.

Pos. G

Vorrei sapere come possono affermare categoricamente il Dr. __________ e il Dr. __________ (di cui non so se abbia visto poi le radiografie e le RM, inoltre come possa lui affermare che l'ernia C7 era preesistente vedi doc. 18B pag. 1 e pag. 2) che l'ernia non è dovuta all'infortunio.

Concernente la Dr. __________ specialista in neurologia non posso prendere a giudizio il suo verdetto avendo avuto unicamente dei dettami del Dr. __________.

Inoltre non si è nemmeno degnata di visitarmi o per lo meno chiedermi qualche informazione. Oltretutto è stata pure contestata dal mio medico Dr. __________ a due riprese Doc. 19 e doc. 26.

In conclusione al paragrafo è falsa l'affermazione che: "l'infortunio non ha nemmeno comportato un peggioramento passeggero della situazione per cui, in sostanza, l'ernia non solo non è stata causata ma non si è nemmeno manifestata a causa dell'evento in parola".

Pos. H

Un'altra affermazione dove ci si chiede come si possa scriverla è che dopo la visita del 26.10.2004 "da quel giorno infatti è chiaro che l'infortunio non ha giocato più alcun ruolo".

Se capisco bene dal 29.04.2004 al 26.10.2004 ero in infortunio e dal 26.10.2004 dopo la visita dal Dr. __________ sono stato miracolato, ed è chiaro che non sono più infortunato!"

                                         (VI)

                               1.6.   L’Istituto assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi che interessano il rachide cervicale.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni convenuto ha preso la decisione di dichiarare estinto il diritto a prestazioni dell’assicurato a contare, al più tardi, dal mese di febbraio 2006, basandosi, principalmente, sulla valutazione enunciata dalla dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia presso la __________ di __________.

                                         La neurologa di fiducia dell’CO 1 si è pronunciata, una prima volta, nel mese di dicembre 2005, allorquando le era stato chiesto se condividesse l’opinione del dott. __________, medico __________, il quale aveva negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento del 29 aprile 2004 (cfr. doc. 41):

"  Occorre analizzare retrospettivamente la dinamica del "trauma da sollevamento" subito dall'assicurato il 29.04.2004. Non si è trattato di un episodio improvviso (il signor RI 1 cercò di trattenere un carico che stava per cadere dal furgone). Così agendo si procurò dolori alla spalla destra e al muscolo trapezio. Non si è trattato dunque di un influsso esterno improvviso e inaspettato, o addirittura di un trauma notevole.

Non va inoltre dimenticato che l'assicurato segue regolarmente sedute di fisioterapia già dal 1989 (stato dopo operazione di un'ernia discale lombare) e che la presenza di alterazioni degenerative alla colonna vertebrale è già attestata a partire almeno dal 1979.

Di regola, in una persona sana, senza alterazioni degenerative alla colonna vertebrale, un "trauma da sollevamento" come quello descritto sopra non sarebbe stato sufficiente a provocare una lesione

radicolare. È difficile retrospettivamente stabilire l'entità effettiva della compressione (ossia dell'irritazione) radicolare. Neurologicamente si è parlato di un "conflitto disco-radicolare". I disturbi di sensibilità descritti negli atti non sono chiaramente riferibili ad un dermatoma della radice, e tantomeno al dermatoma C.

Secondo Krämer [1], affinché si possa parlare di «genesi traumatica" di una sindrome da deficit radicolare, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

1) trauma adeguato (accompagnato dalle rispettive lesioni)

2) dolori tipici che compaiono immediatamente

3) immediatamente prima dell'infortunio il paziente non doveva presentare disturbi.

Alcuni autori [2] aggiungono un quarto criterio, ossia l'assenza di particolarità radiologiche, quali uno spazio intervertebrale ridotto o addirittura un'osteocondrosi; indizi questi che, indirettamente, lascerebbero supporre una discopatia preesistente.

Il caso in questione non soddisfa alcun punto menzionato:

ad 1) nel caso del signor RI 1 si tratta di un "trauma da sollevamento", per cui, in occasione della visita presso l'Ospedale __________ di __________, si parlò di uno "stiramento dei muscoli della spalla destra".

ad 2) l'unico sintomo da deficit documentato è l'assenza del riflesso tricipitale. I disturbi di sensibilità non sono documentati in modo coerente.

ad 3) vi sono prove che confermano l'esistenza di alterazioni degenerative preesistenti.

Per questi motivi, condivido l'opinione del dott. __________."

                                         (doc. 51)

                                         La dott.ssa __________ ha ribadito la propria posizione, prendendo posizione, in data 24 aprile 2006, sulle obiezioni sollevate dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia:

"  1. "Si trattava sicuramente di un trauma adeguato, prove ne è che la stessa CO 1 l'ha preso a carico dall'inizio".

Nella letteratura già citata nella perizia del 13.12.2005 sono considerati "traumi adeguati", in­fortuni gravi, con movimenti estremi e azione di forza notevole esterna. Le lesioni di questo tipo si ritrovano soprattutto nei casi di infortuni negli sport invernali. Anche salti da notevole altezza, cadute soprattutto sotto carico sono accettati come causa di ernie discali "traumati­che". Durante questi meccanismi si ha di regole una notevole estensione e flessione della co­lonna cervicale (eventualmente con distorsione).

Le pubblicazioni sulle ernie discali traumatiche (escluse le lesioni complesse delle vertebre) si riferiscono quasi esclusivamente a casi isolati. Si tratta inoltre per lo più di pazienti di età in­feriore ai 20 anni.

È già stato fatto riferimento alla dinamica precisa del trauma riportato dal signor RI 1 il 29.4.2004 che non risponde alla definizione di un "trauma adeguato" né per quanto concerne la gravità né in considerazione della dinamica.

In merito all'osservazione che la CO 1 si è assunta i costi delle conseguenze immediate del­l'infortunio, si deve osservare che ciò non è sufficiente per considerare "adeguato" un trauma. La CO 1 si assume primariamente i costi d'accertamento e di cura senza un esame. La CO 1 si riserva di indirizzare il paziente per i costi, derivanti da una malattia, alla cassa malati com­petente solo in possesso di una diagnosi sicura e se del caso di una co-morbidità.

2. "Il paziente si è sempre lamentato di una cervicobrachialgia dx. con formicolii intensi al II e III dito della stessa mano. Esami clinici da me eseguiti ma anche dal neurologo che l'ha valutata (contrariamente alle dr.ssa __________) hanno sempre mostrato una iposensibilità nel territo­rio C7, una iporiflessia del tricipitale (territorio C7). Non si capisce quindi come una neurologa possa asserire che i disturbi non erano documentati in maniera coerente. Le possibilità sono 2: o la neurologa in questione non aveva i documenti a disposizione oppure si tratta di un grossolano errore medico che rende la sua valutazione di validità nulla.

Il dott. __________ osserva nel suo scritto del 18.5.2004 che clinicamente, ad eccezione di una li­mitazione funzionale della colonna cervicale e della spalla destra, erano rilevabili delle dise­stesie "mal sistematizzate". La situazione è peggiorata nonostante la cura antalgica e si sono estese chiaramente nel territorio C7 dove si è poi presentato sotto l'aspetto neuroradiologico "un conflitto disco-radicolare con la radice C7".

Il dott. __________ ha informato il 9.6.2004 (a 6 settimane dal trauma) sui disturbi seguenti del paziente: dolori intensi alla spalla destra fino al pollice. Reperto locale: motilità cervicale ridotta, pure della spalla destra, con ipoestesia C7 e dolori nel trapezio destro. Da ciò ha derivato la diagnosi di "cervicobrachialgia C7 a destra e stiramento del trapezio destro". Il riflesso tricipitale non è documentato.

Il medico __________ ha notato l'assenza del riflesso tricipitale per la prima volta solo il 28.8.2004 (a 4 mesi dal trauma). Egli osserva però che, a livello della colonna cervicale, non è presente un dolore alla compressione assiale, nessuna limitazione funzionale, per cui è stata posta la diagnosi di "lieve cervicobrachialgia a destra e distorsione della spalla de­stra in data 29.4.2004". In quell'occasione sono stati annotati formicolii alle tre dita media­li della mano destra. L'assicurato ha confermato nel suo scritto del 1.7.2005 (doc. 34) i di­sturbi sensitivi all'indice, medio e anulare della mano destra.

Il neurologo constata il 27.9.2005 (pag. 1.): „Deficit tricipitale,...parestesie al primo dito della mano destra..." (deficit del tricipite ,... parestesie al pollice destro ... pochi problemi in sede cervicale". Pag. 2: riflesso tricipitale assente, all'esame i disturbi sensitivi erano ora rilevabili al III dito e all'avambraccio).

All'esame elettromiografico non sono stati trovati segni a favore di una denervazione a li­vello del tricipite destro. Solo all'innervazione è risultato un quadro d'interferenza diradato, da cui è stata dedotta una patologia radicolare da lieve a media nel territorio di C7 in pre­senza di una sintomatologia cervicale blanda.

Mi sono permessa di citare nuovamente la cronologia, in particolare dei disturbi della sensibi­lità, per documentare che ne consegue un'assegnazione a dermatomi diversi (C6: pollice, poi nuovamente C7: medio e indice) o un interessamento parziale del dermatoma. Una sindrome consistente da deficit dei disturbi sensitivi non è stata riportata in alcun luogo. Sappiamo che, in senso stretto, il dermatoma C7 comprende sia volarmente sia dorsalmente le dita II - IV e una striscia del metacarpo (dorsalmente anche con estensione all'avambraccio e al lato ester­no del braccio). Una paresi manifesta non è stata oggettivata e interesserebbe, oltre al tricipi­te, anche i flessori lunghi delle dita e il m. pronator teres. Se essa esisteva, sarebbe sicura­mente stata provata con l'elettromiografia.

Non si dubita sulla sindrome cervico-brachiale, anche se la sintomatologia dolorosa cervicale ha condotto l'assicurato dal medico solo 3 giorni dopo il trauma e il dolore si è manifestato primariamente nella spalla destra. Anche la presenza dell'ernia discale C7 è provata radiologi­camente. Questa patologia, come reperto costante, corrisponde all'assenza del riflesso tricipi­tale. Non è però possibile determinare l'età dell'ernia discale (già nel 1998 (doc. 32) dei di­sturbi alla nuca hanno portato ad accertamenti). Attualmente non sono rilevabili né radiologi­camente né clinicamente delle alterazioni dovute all'infortunio, necessarie nel caso di un'ernia discale "traumatica" (p. es. emartro: emorragia nell'articolazione delle faccette, rottura di le­gamenti ecc.). Questo decorso relativamente blando spiega anche il fatto che il neurologo è stato consultato solo nell'agosto del 2005 ( 16 mesi dal trauma, doc. 36). Si può partire dal presupposto che nessuna sintomatologia deficitaria manifesta ha reso necessario un esame medico specialistico prima di tale data.

3. „Si parla di precedenti lesioni degenerative. Nella lettura a pagina 3 si legge che 'l' assicurato ha subito un intervento per ernia discale lombare nel 1989, e che da allora è regolarmente in fisioterapia e che dal 1979 almeno presenta disturbi degenerativi documentati. Questa asser­zione è estremamente vaga. Si parla unicamente di zona lombare e non vedo cosa possa cen­trare questo con il problema cervicale del paziente. Dal punto di vista medico si tratta di un'interpretazione assurda. Ho avuto modo di vedere delle radiografie del 1998 del rachide cervicale che sono assolutamente normali per l'età e non mostrano nessuna patologia rilevan­te. "

Rinvio all'inizio della mia perizia, dove è stato osservato che il signor RI 1 è stato per anni in trattamento fisioterapeutico presso il suo medico curante, inizialmente in relazione con altera­zioni degenerative a livello lombare della colonna vertebrale. Radiologicamente si è rilevata la presenza di importanti spondilosi e spondilartrosi a livello del segmento C5 e C6 con apposi­zioni osteofitiche, come pure a livello C6/C7, e calcificazioni del ligamentum longus. Queste alterazioni sono state rilevate in occasione degli esami radiologici del mese di aprile 1997, e­seguite per accertare i dolori alla nuca. Ciò dovrebbe giustificare in ampia misura la valuta­zione di un"'alterazione degenerativa preesistente". L'MRI eseguito il 5.5.2004 è stato da noi esaminato nei dettagli. Oltre all'ernia discale citata, si rilevano notevoli alterazioni degenera­tive in sede cervicale e per la precisione a diversi livelli. Esse sono rilevabili anche nel radio­gramma convenzionale del 3.5.2004.

Non si può pertanto dubitare sulle alterazioni degenerative preesistenti. Questa asserzione si fonda da una parte sulla documentazione disponibile nell'incarto e dall'altra sulle prove radio­logiche."

                                         (doc. 68)

                                         La specialista consultata dall’assicuratore infortuni, sempre con il suo rapporto del 24 aprile 2006, ha escluso pure che il sinistro in discussione possa aver giocato un ruolo anche solo scatenante in relazione all’ernia discale presente a livello di C7:

"  Si pone se del caso la questione a sapere se le alterazioni degenerative, rimaste subcliniche con una fisioterapia regolare, sono state scompensate dall’infortunio. A tal proposito rinvio allo scritto 18.5.2004 del dott. __________, nel quale egli dichiara un peggioramento clinico senza però rinviare ad una sintomatologia da deficit che avrebbe potuto essere spiegata con un’ernia discale. Con ciò, ad un mese dal trauma, è nuovamente improbabile una relazione diretta tra le alterazioni degenerative preesistenti e lo “scompenso di origine traumatica”. Questa latenza rende pure improbabile un peggioramento passeggero, dovuto all’infortunio, delle alterazioni degenerative.”

                                         (doc. 68)

                                         In data 26 settembre 2005, in ragione della persistenza dei disturbi cervico-brachiali (cfr. doc. 36), RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale si è così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi appena menzionati:

"  … All’esame clinico e elettrofisiologico orientativo si conferma una sofferenza radicolare lieve-moderata a prevalenza nel territorio C7 destro, con deficit sul tricipite e disturbi sensitivi distali all’esame clinico. La sintomatologia cervicale è blanda.

Nonostante una buona correlazione clinica-radiologica, la possibilità a medio termine con una terapia conservativa di sostanziali benefici potrebbe rimanere incerta.

In considerazione tuttavia delle concomitanti, preesistenti ma indipendenti patologie del rachide lombare, tenderei a rimanere particolarmente prudente prima di considerare una decompressione chirurgica.

- La lettura completa dei documenti prodotti dal dr. __________, induce a concludere che la patologia cervicobrachiale sx oggetto della visita odierna risulta molto verosimilmente espressione dell’evento del 29.4.2004.

La valutazione odierna contraddice le conclusioni del medico __________ del 26.10.2004, che ritengo incompleta e le cui conclusioni non posso condividere.”

                                         (doc. 40)

                                         Queste invece le considerazioni del reumatologo dott. __________, enunciate dopo aver preso conoscenza dell’apprezzamento espresso il 13 dicembre 2005 dalla dott.ssa __________:

"  Mi preme prendere posizione in merito allo scritto della dr. __________. Dal punto di vista medico non posso che contestare questo scritto. Rivelo fra l'altro che tale scritto è stato redatto in assenza del paziente ma probabilmente unicamente su atti, probabilmente solo parziali. Questo scritto contiene in effetti dei grossolani errori. Per quel che concerne la valutazione della detta dottoressa, questa si risolve in 3 punti i quali sono tutti contestabili.

Al punto 1, si trattava sicuramente di un trauma adeguato, prove ne è che la stessa CO 1 l'ha preso a carico dall'inizio.

Al punto 2 il paziente si è sempre lamentato di una cervicobrachialgia dx, con formicolii intensi al II e III dito della stessa mano. Esami clinici da me eseguiti ma anche dal neurologo che l'ha valutata (contrariamente alla dr.ssa __________) hanno sempre mostrato una iposensibilità nel territorio C7, una iporiflessia del tricipitale (territorio C7). Non si capisce quindi come una neurologa possa asserire che i disturbi non erano documentati in maniera coerente. Le possibilità sono 2: o la neurologa in questione non aveva i documenti a disposizione oppure si tratta di un grossolano errore medico che rende la sua valutazione di validità nulla

Al punto 3, si parla di precedenti lesioni degenerative. Nella lettura a pagina 3 si legge che "l'assicurato ha subito un intervento per ernia discale lombare nel 1989, e che da allora è regolarmente in fisioterapia e che dal 1979 almeno presenta disturbi degenerativi documentati". Questa asserzione è estremamente vaga. Si parla unicamente di zona lombare e non vedo cosa possa centrare questo con il problema cervicale del paziente. Dal punto di vista medico si tratta di un'interpretazione assurda. Ho avuto modo di vedere delle radiografie del 1998 del rachide cervicale che sono assolutamente normali per l'età e non mostrano nessuna patologia rilevante.

Dal punto di vista medico fare un amalgama tra una problematica lombare precedente e una problematica cervicale attuale non ha nessun senso. Nuovamente o la dottoressa __________ non era in possesso di documentazione adeguata o si tratta di un ulteriore grossolano errore medico che confuta la validità della sua presa di posizione. La valutazione della dr.ssa __________ è molto superficiale e piena di errori di interpretazione e quindi da considerare medicalmente non corretta."

                                         (doc. 57)

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che RI 1 è portatore di un’ernia a livello del disco intervertebrale C6-C7, con sofferenza della radice di C7 (cfr. il referto della RMN del 5 maggio 2004 - doc. 24).

                                         Il TFA ha già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.

                                         Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

                                         In una sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia di ernie discali cervicali.

                                         Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994, p. 354ss.).

                                         Nella sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il TFA ha in proposito ribadito che:

"   (…).

3.3.2 Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).

3.3.3 Ora, giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

                                         I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1).

                                         In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già citata).

                                         Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

                                         Nella più volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al proposito così espresso:

"  3.3.4 Quanto poi alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no essere insorti entro un breve lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17 febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6 marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003 neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

                                         Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

"  Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

                                         (STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

                                         In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

                                         Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

                                         Sempre con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"  E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

                                         Il TCA nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio, l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

                               2.8.   Attentamente vagliata la documentazione medica all’inserto, questo Tribunale ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), faccia chiaramente difetto.

                                         Questa la descrizione dei disturbi che l’insorgente stesso ha fornito all’CO 1 il 19 maggio 2004:

"  Giovedì a mezzogiorno sentivo i muscoli del collo e spalla tesi (tipo torcicollo) e ho messo delle pezze di Flector.

Venerdì i dolori erano a tutta la spalla destra: collo, clavicola, scapola, pettorali, ascella e schiena.

Dato che i dolori continuavano a aumentare, domenica sono andato all’Ospedale __________, confermando per stiramento dei muscoli e dandomi dei medicamenti da prendere.”

                                         (doc. 5; cfr., pure, doc. 17)

                                         In occasione della visita presso il PS dell’Ospedale regionale di __________ - trascorsi tre giorni dal sinistro (2 maggio 2004) - i sanitari hanno diagnosticato uno stiramento del muscolo trapezio destro (doc. 2).

                                         La presenza di sintomi radicolari è stata refertata, per la prima volta, durante la degenza 3-7 maggio 2004 presso la Clinica __________ di __________, quando è apparso indicato sottoporre l’assicurato, il 5 maggio 2004, a un esame di RMN del rachide cervicale (cfr. doc. 24).

                                         Ciò emerge, in modo chiaro, dal referto 9 luglio 2004 del dott. __________ (doc. 14: “Nell’arco dei giorni successivi [al 2 maggio 2004, n.d.r.], i dolori si accentuano e progressivamente prendono un aspetto irradiante fino alle prime 3 dita della mano destra con formicolii associati. Il paziente viene quindi ricoverato all’__________ dal 03 al 07.05.’04 dove si mette in evidenza una limitazione della mobilizzazione della colonna cervicale alla spalla destra e dei segni di una radicolopatia C7 destra. Viene quindi praticata una RMN cervicale che mostra un conflitto disco-radicolare con la radice C7 destra.” – il corsivo è del redattore; cfr., in questo stesso senso, i doc. 7 e 8).

                                         Alla luce di quanto precede, RI 1 non ha dunque accusato, immediatamente dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), di modo che, secondo questo Tribunale, l'evento infortunistico del 29 aprile 2004 non ha causato l'ernia discale messa in luce dall’esame di RMN del 5 maggio 2004 (nè, del resto, che ad esso sia imputabile un peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente).

                                         Oltre a ciò va considerato che, secondo la specialista in neurologia consultata dall’amministrazione, anche le rimanenti due condizioni poste dalla dottrina medica (cfr. consid. 2.7.), ossia l’intervento di un trauma adeguato e l’assenza di disturbi anteriormente all’infortunio, non sono adempiute nel caso di specie (cfr. doc. 51 e 68).

                                         Non resta quindi che da esaminare se il sinistro dell’aprile 2004 ha semplicemente reso dolorosa un’ernia discale già presente ma sino ad allora asintomatica.

                                         In base alla giurisprudenza citata al considerando 2.7., affinché possa essere riconosciuto all’infortunio un ruolo scatenante, è necessario, trattandosi di un’ernia discale cervicale, che la tipica sintomatologia sia insorta entro qualche ora (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1: „Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden ... – il corsivo é del redattore“).

                                         Nella concreta evenienza, si è già dimostrato che i disturbi radicolari sono apparsi, al più presto, in data 3 maggio 2004, trascorsi quattro giorni dall’evento infortunistico, quindi con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale.

                                         Se ne deduce che nemmeno da questo punto di vista, la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto può essere considerata ulteriormente impegnata.

                                         In queste condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nella misura in cui é già sin d’ora altamente verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi elementi di valutazione.

                                         Al riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In esito a quanto precede, questa Corte reputa non dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI 1 costituivano ancora, dopo il 16 febbraio 2006, una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 29 aprile 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.57 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2006 35.2006.57 — Swissrulings