Raccomandata
Incarto n. 35.2006.37 mm/DC/td
Lugano 26 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2006 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 gennaio 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lattoniere di carrozzeria e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima, in sella alla propria motocicletta, di un incidente della circolazione, avvenuto sulla strada cantonale __________.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 18 febbraio 2004 del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura del calcagno sinistro (doc. 6).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 26 luglio 2005, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile a far tempo dal 18 luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche (doc. 91).
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 97 e 99), l’assicuratore infortuni, in data 20 febbraio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 110).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 maggio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versargli ulteriori indennità giornaliere sino al 4 aprile 2006, argomentando:
" RI 1 RI 1 a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2004 soffre di dolore alla caviglia sinistra e sino al 3.04.2006 era inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa.
Dal 4 aprile scorso ha iniziato a lavorare stante la necessità di provvedere al proprio sostentamento.
Detta inabilità era giustificata dal continuo dolore che il RI 1 aveva alla caviglia sinistra la quale ancora in data 23.03.2006 a seguito di accertamento tramite TAC presenta un “edema del tendine del flessore”.
Detto gonfiore sarebbe causato, secondo il medico ortopedico e traumatologo dr. __________, dalla pressione di un piccolo frammento osseo sul tubercolo posteriore.
La CO 1 sostiene che detto frammento era già preesistente perché visibile alla RM del 20.12.2004. Meglio la CO 1 ritiene trattasi di osso accessorio non frammento osseo.
Da un lato però si osserva come l’infortunio sia precedente alla RM posta a base del refertare e che si imporrebbe una perizia neutra stante il disaccordo tra i medici CO 1 e lo specialista interpellato dal RI 1.
Si rileva che lo stesso dr. __________ della CO 1 ha evidenziato durante le visite di controllo gonfiore alla gamba.
Il dr. __________ in data 27.10.2005 comunicava alla CO 1 che:
“in relazione al trauma del 26.01.2006 oltre alla frattura della tuberosità a sinistra abbia avuto anche una frattura da strappo della tuberosità laterale”
È chiaro che la frattura è stata causata dall’evento sinistroso citato.
Infatti nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la frattura fosse preesistente il RI 1 avrebbe mostrato sin dalla nascita dolore alla caviglia sinistra stante lo sfregamento dell’osso sul tendine.
Mentre il dolore e il gonfiore sono sorti come conseguenza diretta ed immediata dell’infortunio.
Non v’è chi non veda che evento e trauma sulla persona del RI 1 siano strettamente collegati da nesso causale come confermato dal medico traumatologo e ortopedico, dr. __________:
“ dopo il trauma del 26 gennaio 2004 ha sempre sofferto di dolori alla caviglia sinistra”
e ancora
“ nell’ipotesi (peraltro negata dal dr. __________) comunque che sia un osso accessorio nulla toglie al nesso di causalità.
Il trauma ha leso la parte che l’unisce al tubercolo posteriore astragalico”
RI 1 dovrà quasi certamente sottoporsi ad intervento chirurgico e pertanto non potrà subire le conseguenze economiche di un eventuale rigetto della copertura da parte della CO 1: è necessario che detta copertura sia garantita mettendosi il RI 1 a disposizione per una perizia neutra volta alla valutazione del caso clinico e a chiarire l’obbligo della CO 1 al versamento delle prestazioni.
Detta perizia appare necessaria.
Rimane acquisito il fatto che il sig. RI 1 è sempre stato inabile al lavoro a far data dall’incidente e ha sempre trasmesso i relativi certificati medici alla CO 1, mostrando spirito collaborativo.
La CO 1 era a conoscenza che RI 1 era inabile al lavoro ed ha consultato diversi specialisti proprio per risolvere il problema che non gli permetteva di iniziare l’attività lavorativa.
La ripresa del lavoro è stata obbligata nonostante il persistere del dolore e del gonfiore.
Mal si comprende come mai sia stata sospesa l’indennità giornaliera dato che la CO 1 riconosce comunque – se non il nesso causale – il manifestarsi della patologia antalgica e dell’edema sul RI 1 causato dallo sfregamento dell’osso.”
(I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III + allegato).
1.5. In data 20 giugno 2006, l’insorgente si è pronunciato circa il contenuto del referto 2 giugno 2006 del dott. __________ e ha ribadito la necessità che questa Corte disponga una perizia specialistica (V).
1.6. Con ordinanza del 10 luglio 2006, il TCA ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (VII).
1.7. In data 17 novembre 2006, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale (XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XXI).
L’assicurato ha formulato le proprie osservazioni in data 24 novembre 2006 (XXII), mentre l’Istituto assicuratore, da parte sua, lo ha fatto il 7 dicembre 2006 (XXIII + allegati).
1.8. Nel corso del mese di dicembre 2006, questo Tribunale ha ripreso contatto con il perito giudiziario, il quale è stato invitato a prendere posizione sul contenuto dell’apprezzamento 4 dicembre 2006 del dott. __________, nonché a precisare la data a partire dalla quale l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa (XXIV).
Il complemento peritale del Prof. __________ è datato 19 febbraio 2007 (XXVI).
Alle parti è stato concesso di esprimersi in proposito (XXVIII e XXIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 26 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 18 luglio 2005 oppure no.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.7. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. Dalle tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alle prestazioni a decorrere dal 18 luglio 2005, é stata presa fondandosi, principalmente, sulle risultanze della visita fiduciaria di controllo del 15 luglio 2005 (cfr. doc. 91).
In effetti, in quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro a contare dal 18 luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche.
Egli ha peraltro sostenuto che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alla TAC del 28 giugno 2005 (cfr. doc. 82: “… modeste note artrosiche tibio-tarsiche soprattutto artrosi astragalo-calcaneare posteriore.”), così come il gonfiore dell’arto inferiore sinistro, non costituivano una conseguenza naturale del sinistro del mese di gennaio 2004 (doc. 89).
Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, Professore a contratto presso l’Università dell’__________, secondo il quale RI 1 presentava, citiamo: “… una sofferenza postero – mediale della caviglia sinistra con sofferenza del passaggio del tendine del flessore lungo dell’alluce nel suo solco” e necessitava quindi di un intervento chirurgico di asportazione e liberazione del tendine (doc. 90).
Proprio alla luce di questa valutazione, il medico fiduciario dell’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una TAC delle caviglie (doc. 100), esame (del 2 gennaio 2006) che ha mostrato unicamente la presenza di un piccolo osso trigono dorsalmente del talo (doc. 103).
Con apprezzamento del 10 febbraio 2006, il dott. __________ ha affermato che l’osso trigono oggettivato dalla TAC, non costituisce l’espressione di una frattura ma bensì un osso accessorio, preesistente all’evento infortunistico in discussione (doc. 108).
In sede di ricorso, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione, datata 23 marzo 2006, del dott. __________, per il quale la TAC del 2 gennaio 2006 documenta l’esistenza di un edema del tendine del flessore lungo dell’alluce, nonché di un piccolo frammento osseo nel tubercolo posteriore dell’astragalo.
Quest’ultimo reperto, a suo avviso, non costituisce un osso accessorio e comunque, nell’ipotesi in cui lo fosse, esso andrebbe considerato conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (doc. A 4).
Unitamente alla risposta di causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha versato agli atti un voluminoso (15 pagine) rapporto del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, per il quale l’esame della documentazione a disposizione dimostra una, citiamo: “… gestione sconclusionata del paziente.”.
Riassumendo, secondo il medico di circondario, è accertato che la frattura del calcagno, riportata in occasione del noto incidente stradale, è nel frattempo guarita senza reliquati, motivo per cui la sintomatologia denunciata dall’insorgente deve forzatamente avere una causa diversa (cfr. III bis).
2.9. Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 10 luglio 2006, ha ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotorio.
L’esame clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal Prof. __________, ha avuto luogo in data 25 ottobre 2006 (XX, p. 1).
Dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (XX, p. 2-4) ed averne descritto lo status, clinico e radiologico, a livello degli arti inferiori (XX, p. 4-7), il perito giudiziario ha diagnosticato dei dolori residuali a livello del retropiede sinistro in stato dopo frattura non dislocata del “Tuber calcanei” sinistro, nonché dopo grave contusione delle parti molli e ferita aperta nella regione del retropiede con, attualmente, limitazione dolorosa della capacità di flessione dorsale e plantare del retropiede sinistro, disturbi al passaggio del tendine del flessore lungo dell’alluce sinistro, atteggiamento di risparmio del piede sinistro in lieve posizione di supinazione con, di conseguenza, sovraccarico del tendine peroneale, nonché lieve varicosi a livello del retropiede sinistro lateralmente (XX, p. 8).
Il Prof. dott. __________ ha quindi affermato che l’infortunio del 26 gennaio 2004 ha causato, non soltanto la diagnosticata frattura non dislocata del tallone sinistro (nel frattempo guarita), ma pure lesioni alle parti molli del retropiede, a cui ricondurre l’impingement del tendine del flessore lungo dell’alluce sinistro, l’atteggiamento di risparmio del piede e i dolori nella regione del malleolo laterale e del tendine peroneale (XX, risposta al quesito n. 2 e 3 di parte convenuta).
L’esperto designato dal TCA ha inoltre precisato che le modalità secondo cui è avvenuto il sinistro del gennaio 2004, giustificano senza dubbio l’insorgenza di un disturbo al passaggio del tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro, il quale passa esattamente nel solco tra il tubercolo interno ed esterno del “processus posterior tali”.
Il dott. __________ non ha invece potuto confermare con certezza l’esistenza, postulata dal dott. __________ con la sua certificazione del 27 ottobre 2005 (doc. 90), di una frattura del tubercolo laterale posteriore del tallone, tuttavia, sempre secondo il perito giudiziario, ciò è irrilevante nella misura in cui la sindrome da attrito del tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro correla, già di per sé, con la sintomatologia risentita da RI 1 (XX, p. 8s. nonché risposta ai quesiti n. 5 e 6 di parte ricorrente).
L’esperto giudiziario – avallando, in questa misura, l’opinione espressa dai sanitari consultati dall’amministrazione, ha riconosciuto che l’osso trigono costituisce un osso accessorio e, pertanto, che non è espressione di una frattura (XX, p. 9 e risposta ai quesiti n. 3 e 4 di parte ricorrente).
Per quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, il Prof. __________ ha proposto l’esecuzione di una revisione chirurgica per liberare il tendine del flessore lungo dell’alluce sinistro e, verosimilmente, per raccorciare l’osso trigono e il “processus posterior tali” (XX, p. 9 e risposta al quesito n. 7 di parte ricorrente).
Il perito giudiziario, preso atto che l’assicurato era nel frattempo stato in grado di riprendere il proprio lavoro di carrozziere, ha confermato l’esistenza di una piena capacità lavorativa, nonostante i dolori dipendenti dal carico dell’articolazione (XX, p. 9 e risposta al quesito n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente).
In sintesi, lo specialista incaricato dal TCA ha quindi ammesso l’eziologia traumatica dei disturbi lamentati da RI 1 al piede sinistro, disturbi che, a suo avviso, potrebbero essere (perlomeno) alleviati mediante un’operazione chirurgica di revisione.
Per quel che riguarda l’esigibilità lavorativa, preso atto del fatto che nel frattempo, nonostante i dolori, l’assicurato aveva ripreso a lavorare a tempo pieno, egli non ha potuto fare altro che attestare una piena capacità lavorativa.
2.10. Chiamato a pronunciarsi sul contenuto della perizia giudiziaria, l’Istituto assicuratore, in data 7 dicembre 2006, ha prodotto un rapporto del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________ (XXIII 1), e ha espresso le considerazioni seguenti:
" Con il ricorso l’assicurato ha chiesto unicamente di essere messo a beneficio dell’indennità giornaliera dal 18.7.2005 al 3.4.2006 in quanto con il 4.4.2006 egli ha ripreso a lavorare al 100%. Il prof. __________, malgrado i disturbi fatti valere dall’assicurato, ha confermato una piena capacità lavorativa nell’attività originaria. Non si vede motivo alcuno per ammettere che l’assicurato non era abile al lavoro in misura completa già con il 18.7.2005 e cioè al momento in cui l’CO 1 ha sospeso il versamento dell’indennità giornaliera in quanto nessun elemento permette di ammettere che con il passare del tempo sia intervenuta una modifica del quadro clinico tale da influenzare la capacità lavorativa.
L’assicurato – il quale viene pregato di prendere conoscenza su tale punto del parere del dott. __________ – viene pregato di annunciare una ricaduta qualora desiderasse sottoporsi all’intervento operatorio prospettato dall’esperto.”
(XXIII)
L’11 dicembre 2006 questo Tribunale ha ripreso contatto con il Prof. dott. __________, il quale è stato invitato a prendere posizione in merito all’apprezzamento dal dott. __________ e, soprattutto, a esaminare se la piena capacità lavorativa attestata in occasione della visita peritale del 25 ottobre 2006 esisteva già al momento in cui l’assicuratore LAINF ha posto fine alle proprie prestazioni (luglio 2005 - XXIV).
Il complemento peritale del dott. __________ è pervenuto il 27 febbraio 2007 e ha il tenore seguente:
" Im Besondern weist Herr Dr. __________ in seinem Bericht auf die erwähnte 2005 publizierte französische Arbeit über 21 operativ behandelte Patienten mit einem sogenannten posterior ancle syndrom - also analoge Diagnose wie bei Herrn RI 1 - hin. Wenn ich die Schlussfolgerungen von Herrn Dr. __________ richtig verstehe, können die in der zitierten Arbeit erreichten guten Operationsresultate nicht per se auf Herrn RI 1 übertragen werden. Mit anderen Worten, Dr. __________ ist der Meinung, dass das Resultat der von mir vorgeschlagenen Operation bei diesem Patienten wahrscheinlich nicht so gut sein werde, wie dies die durchschnittlichen Resultate in der zitierten Arbeit sind, weil eben der Fall nicht ganz vergleichbar sei. Ich kann diesen Ausführungen von Herrn Dr. __________ durchaus folgen.
Wenn Herr RI 1 mit seinen Schmerzen - welche ihm ja immerhin eine vollständige Arbeitsfähigkeit als Karrosseriespengler möglich machen - weiter leben kann, ist die sicherere Variante für den Patienten ohne Zweifel die, auf eine Operation zu verzichten. Ist er allerdings im Masse, wie er mir dies anlässlich der gutachtlichen Untersuchung geschildert hat und wie dies in Abschnitt 2 auf Seite 4 meines Gutachtens dargelegt ist, in verschiedensten Tätigkeiten in seiner Lebensqualität gestört und eingeschränkt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als Herrn RI 1 durch eine sorgfältig durchgeführte operative Therapie ( Behebung der Passagestörung seiner Grosszehenbeugesehne im hinteren Abschnitt des Sprungbeines) zumindest die Chance zu geben, seine Schmerzen zu reduzieren, oder im günstigen Fall vollständig zu verlieren.
Bezüglich der von der CO 1 auf den 18. Juli 2005 postulierten vollen Arbeitsfähigkeit erscheinen mir folgende Bemerkungen angebracht:
Eine 100%ige Arbeitsfähigkeit wurde von der CO 1 bereits auf den 29.11.04 und wieder auf den 03.01.05, dann auf den 01.05.05 und schliesslich wieder auf den 18.07.05 festgelegt. Demgegenüber stellte Dr. __________ vom 30.10.04 bis 02.01.05 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit fest, die er anfangs Mai 2005 verlängerte. Anlässlich der kreisärztlichen Untersuchung vom 14.04.05 durch Herrn Dr. __________, Orthopädische Chirurgie FMH, wurde die Arbeitsfähigkeit vom 01.04.05 auf 50%, ab dem 01.05.05 auf 75% festgesetzt. Demgegenüber stellte Dr. __________ in seinem Bericht vom 13.07.05 keine Besserung der Beschwerden auch nach schuhtechnischer Versorgung und Dr. __________, Fusschirurg aus __________, in seinem Bericht vom 18.07.05 Schmerzen und Schwellungen im Knöchelbereich fest. In einer weiteren kreisärztlichen Untersuchung vom 21.07.05 stellt Dr. __________ eine Besserung der Beschwerden durch die Masseinlagen fest und beschreibt eine mit Sicherheit dem beklagten Unfall vorbestehende Arthrose. „Weitere Behandlungen sind nicht mehr nötig für die reinen Unfallfolgen". Der Patient wird erneut ab dem 18.07.05 für voll arbeitsfähig erklärt.
Zusammenfassend stehen wir also seit Ende 2004 bis zur Wiederaufnahme seiner vollen Arbeitsfähigkeit - mit glaubhaften Schmerzen einer längeren Phase unterschiedlicher Beurteilungen durch die CO 1-Arzte einerseits und behandelnde Ärzte (Dr. __________ und Dr. __________) gegenüber. Während der kreisärztliche Dienst der CO 1 bereits am 29.11.04 erstmals keine Arbeitsunfähigkeit verursachenden Unfallfolgen mehr sah, und diese Beurteilung in mehrfachen Taxierungen einer 100%igen Arbeitsfähigkeit wiederholten, stellten die ärztlichen Behandler (Dr. __________, 11.08.05 und Dr. __________, 17.01.06) unfallbedingte Schmerzen und Funktionsstörungen im betroffenen Fuss des Patienten fest.
Am 02.06.2006 diagnostizierte Dr. __________, Rheumatologie FMH, CO 1, ein Os trigonum-Syndrom und machte entsprechende konservative und operative Therapievorschläge.
Nachdem der Patient auch heute noch unter den in meinem Gutachten ausführlich beschriebenen (Seite 4, Absatz 2) Beschwerden leidet, sich aber unter Druck der Zahlungsaussetzung durch die CO 1 mit diesen Schmerzen zu 100% an die Arbeit zurückbegeben musste, erschiene es mir unfair, eine volle Arbeitsfähigkeit bereits ab dem 18.07.05 festzulegen. Ich würde die Wiederaufnahme der vollen Arbeitsfähigkeit auf den Zeitpunkt festlegen, an dem Herr RI 1 seine Arbeit auch tatsächlich zu 100% wieder aufgenommen hat: nämlich auf den 18. April 2006." (Doc. XXVI)
L’CO 1, a parte sua, ha preso posizione nel modo seguente:
" (…).
il perito ritiene che non è “fair” considerare l’assicurato abile al lavoro già dal 18.7.2005. Dagli atti non risulta che lo stato di salute post-infortunistico dell’assicurato abbia subito un cambiamento fra il 18.7.2005 e il 18.4.2006 per cui medicalmente un’inabilità lavorativa oltre quanto ammesso dall’CO 1 non è giustificata. Non incombe all’Istituto tenere conto del fatto che l’assicurato non ha potuto trovare un nuovo posto di lavoro prima del 18.4.2006 e sopportare i rischi inerenti il mercato generale del lavoro. Tali problematiche concernono l’assicurazione disoccupazione.
Inoltre, in un primo tempo, l’assicurato era stato dichiarato abile al lavoro al 100% dal 4.10.2004. L’CO 1 ha prolungato l’inabilità lavorativa dapprima fino al 28.11.2004 e poi fino al 2.1.2005. Il 22.2.2005 il curante ha attestato una nuova inabilità lavorativa. L’CO 1 ha accettato le conclusioni del curante e, dopo un’ulteriore visita, ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura progressiva (50% dall’1.4., 75% dall’1.5. e 100% dal 18.7.2005). L’CO 1 ritiene pertanto di avere fatto prova di sufficiente fairness.”
(XXVIII)
2.11. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, in primo luogo, prende atto del fatto che l’Istituto assicuratore convenuto ha espresso la propria disponibilità ad assumere, a titolo di ricaduta, i provvedimenti terapeutici proposti dal Prof. dott. __________ (cfr. XXIII).
Pertanto, qualora RI 1 dovesse decidere di sottoporsi al prospettato intervento operatorio di revisione del retropiede, l’assicuratore infortuni corrisponderebbe le prestazioni di legge in conformità a quanto previsto dall’art. 11 OAINF.
Al TCA non rimane che da esaminare se, durante il periodo 18 luglio 2005-3 aprile 2006, il ricorrente poteva essere considerato completamente abile al lavoro oppure no.
Così come già risulta dai considerandi precedenti, il perito giudiziario ha attestato una piena capacità lavorativa nella professione di carrozziere (cfr. XX, risposta ai quesiti n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente), posto che, nel frattempo, a decorrere dal 4 aprile 2006, RI 1 aveva ripreso a lavorare a tempo pieno presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. doc. A 2).
Chiamato a precisare se ciò era verosimilmente già il caso nel luglio 2005, il dott. __________ ha in sostanza sostenuto che, siccome il ricorrente ha dato prova di buona volontà nella misura in cui ha ripreso a lavorare sebbene ancora sofferente, non apparirebbe leale (“fair”) fissare una piena abilità lavorativa già a contare dal 18 luglio 2005 (XXVI).
Questo Tribunale constata che l’esperto giudiziario non ha fornito alcun argomento di natura medica-scientifica suscettibile di supportare la tesi secondo cui la capacità lavorativa totale, da lui attestata in occasione del consulto peritale del 25 ottobre 2006, non era già tale nel mese di luglio 2005.
In particolare, il Prof. __________ non ha preteso che la ritrovata piena abilità lavorativa a decorrere dal 4 aprile 2006, sarebbe giustificata da un miglioramento intervenuto nel frattempo nelle condizioni di salute del ricorrente.
Ora, posto, da una parte, che il solo “senso di lealtà” non è sufficiente a fondare un diritto a prestazioni (diversa sarebbe stata la situazione se l'amministrazione avesse creato nell'assicurato delle aspettative rivelatesi contrarie ai disposti legali in vigore; riguardo la tutela della buona fede, cfr. DTF 121 V 65) e, d’altra parte, che dalla documentazione medica all’inserto non risulta che, nel lasso di tempo trascorso tra la visita circondariale di controllo del 15 luglio 2005 e la ripresa dell’attività lavorativa (4 aprile 2006), la situazione a livello dell’estremità inferiore sinistra sia in qualche modo mutata, considerato inoltre che agli atti non figura alcun certificato, successivo al rapporto 21 luglio 2005 del dott. __________ (doc. 89), attestante l’esistenza di una qualsiasi inabilità lavorativa, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere la propria professione di carrozziere a tempo pieno, già a far tempo dal 18 luglio 2005.
Pertanto, nella misura in cui l’assicurato ha preteso la corresponsione dell’indennità giornaliera sino al 3 aprile 2006, il suo ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti