Raccomandata
Incarto n. 35.2006.19 mm/DC/sdm
Lugano 21 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 settembre 1995, RI 1 – docente di scuola elementare a __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – ha lamentato una distorsione alla caviglia sinistra giocando a pallavolo (doc. Z 1 e ZM 3).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di settembre 1998, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio del 26 settembre 1995, determinata dalla persistenza di disturbi a livello della caviglia infortunata (doc. ZM 4).
Accertamenti successivamente eseguiti hanno consentito di oggettivare la presenza di una necrosi ossea focale a livello della convessità del talo (doc. ZM 6).
Per la cura della citata patologia, RI 1 è stato sottoposto in data 8 luglio 1999 a un intervento chirurgico da parte del dott. __________ (doc. ZM 13).
La CO 1 ha assunto la ricaduta.
1.3. Il prosieguo è stato caratterizzato dalla persistenza di disturbi residuali, ai quali l’assicurato ha cercato di ovviare frequentando una palestra e sottoponendosi regolarmente a sedute di massaggi.
Alla chiusura del caso, con decisione formale del 16 agosto 2005, l’assicuratore infortuni ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata vista la stabilizzazione della condizioni di salute dell’assicurato, salvo poi accordargli - in via eccezionale - un contributo annuo di fr. 500.— per i prossimi 8 anni per un regolare esercizio fisico, e gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. Z 75).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. Z 80), la CO 1, in data 22 dicembre 2005, ha confermato la sua prima decisione (doc. Z 81).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2006, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata a rimborsargli il costo di 20 sedute/anno di massoterapia, quello dell’abbonamento annuo in un centro fitness, il tutto per i prossimi 17 anni, nonché le spese di trasferta per recarsi dal fisioterapista.
Inoltre, l’assicuratore LAINF convenuto dovrà, citiamo: “impegnarsi a pagare al mio datore di lavoro un docente di educazione fisica per tre ore settimanali durante l’intero annuo scolastico fino al raggiungimento dei 65 anni o fino al momento in cui cesserò la mia attività di docente di scuola elementare.” (I, p. 5).
Questi, in particolare, gli argomenti sollevati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…)
1) "lo stato attuale deve quindi essere considerato stabilizzato" (raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 1)
Premessa:
Per la Compagnia assicurativa risulta fondamentale trovare scritto il termine "stabile" o "stabilizzato" nel rapporto medico, per poi poter procedere alla definizione del caso.
La decisione della CO 1 di definire stabilizzato lo stato attuale della mia caviglia sinistra, si basa esclusivamente sul rapporto stilato dal dott. __________ il 18.04.'05, in particolare su mie asserzioni (vedi anche raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 2, pto 1 e 2) che avrei riferito durante la visita del 2 febbraio 2005 presso il suo studio medico. Il dott. __________, nel ritenere la mia situazione "prevalentemente stabile" (vedi "Conclusione", rapporto del dott. __________, 18.04.'05), dà particolare rilevanza a delle mie impressioni espresse oralmente, ma che non ho mai pronunciato ("... Riferisce di una situazione più o meno stabile ... quindi definisce la situazione abbastanza stabile..." vedi rapporto dott. __________, 18.04.'05 in "Disturbi soggettivi"), e che, oltretutto, risultano incoerenti con le mie vere affermazioni "... ho periodi tranquilli altalenanti a periodi con dolori ..." (vedi rapporto dott. __________, 18.04.'05, in "Disturbi soggettivi").
Interessante (!) è anche notare come, nel rapporto del dott. __________ del 20.10.'03, si parla già (paragrafo "Procedere", ultima pag.)
che ..."Dopo questo passo (rivalutazione del dott. __________) il caso potrà essere considerato stabilizzato."
Mi stupisce la sicurezza del perito medico nel giudicare stabilizzata la mia situazione ancora prima della valutazione del dott. __________ o meglio, come se la rivalutazione del dott. __________ avesse scarsa rilevanza!
Inoltre dalla CO 1 non ho mai ricevuto nessuna convocazione per una rivalutazione del dott. __________, mentre per gli appuntamenti col dott. __________ mi veniva sempre inviata una comunicazione scritta. Si può pensare ad una semplice dimenticanza oppure che il parere del dott. __________ potesse creare una visione-valutazione diversa rispetto a quella del dott. __________ e quindi non adatta a procedere alla definizione del caso!
2) "dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi un miglioramento considerevole" (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 1 e raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 2, pto 3)
" ... accordiamo in via eccezionale, e benché lo stato clinico non richieda ulteriori cure specifiche, un contributo annuo di fr. 500, per i prossimi 8 anni, per un regolare esercizio fisico (palestra oppure fisioterapia) ..." (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 2, pto 4 e raccomandata CO 1, 22.12.'05 pag. 4. pto 2)
Sorge spontanea una domanda:
Se per la CO 1 la mia situazione non necessita più di cure, in quanto non vi è più da attendersi un miglioramento considerevole, perché allora offrire un contributo eccezionale per continuare a coprire le spese di riabilitazione?
Una risposta potrebbe essere quella espressa nella raccomandata della CO 1 del 22.12.'05, pag. 2, pto 2, ma potrebbe esserci anche un'altra spiegazione che cercherò di sintetizzare partendo da una semplice premessa:
Nel luglio 1999 il sottoscritto ha subito un intervento molto delicato di trapianto delle cartilagini alla caviglia sinistra, a 4 anni di distanza dal primo trauma avvenuto giocando a pallavolo (vedi "Iter terapeutico" nei rapporti del dott. __________).
Dopo un normale periodo di riabilitazione (fisioterapia) e dopo regolari controlli da parte del dott. __________, facevo notare che permanevano disturbi e dolori molto evidenti. Mi sono sottoposto quindi ad altre cure (vedi cura fisiatrica dott. __________, __________, rapporti dott. __________, pag. 2), ma senza particolari miglioramenti. Solo dopo aver optato per delle sedute di massoterapia e per una specifica attività fisica presso un centro fitness, ho cominciato a sentire i primi benefici.
È anche importante essere a conoscenza che la mia caviglia sinistra non ha più una completa articolazione (vedi "Conclusioni", rapporti dott. __________) e mi è stato consigliato, proprio per il tipo d'intervento subito, di non più svolgere le attività fisiche che regolarmente praticavo (corsa di lunga durata, pallavolo).
In particolare, la perdita parziale dell'articolazione della caviglia non permette più ad alcuni muscoli della gamba (specialmente nella zona del polpaccio) di lavorare come prima, con la conseguente caduta del tono muscolare e creando anche scompensi tra arto destro e sinistro, senza escludere eventuali futuri inconvenienti alla muscolatura della schiena.
L'aspetto del tono muscolare, per me di fondamentale importanza, non viene menzionato nei rapporti del dott. __________. Infatti, durante le sue visite di controllo, non poteva notare differenze tra le due gambe, in quanto il sottoscritto si sottoponeva regolarmente e con impegno a sedute di ginnastica specifica proprio per curare questo aspetto (vedi anche rapporto del dott. __________, 18.04.'05, "Conclusione").
Le sedute di massoterapia, invece, mi permettevano di alleviare parzialmente i dolori persistenti, ma anche di diminuire quelli creati dall'attività specifica in palestra (affaticamento della parte lesa).
Se non dovessi più frequentare la palestra e non sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo stato di 3 - 4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il riacutizzarsi dei dolori.
Devo precisare che queste attività specifiche non le farei mai in una situazione di benessere: l'attività in palestra, dove trovo l'apparecchiatura apposita, non mi piace ma è necessaria, e le sedute di massoterapie, oltre ad essere alquanto dolorose, mi recano soltanto perdita di ore del mio tempo libero. Faccio notare che, da quando la CO 1 non copre più le spese (da agosto '05), continuo a mie spese le cure necessarie (vedi nota spese inviata alla CO 1, gennaio `06), in quanto sono convinto che la massoterapia e l'attività specifica in palestra siano le uniche soluzioni per mantenere una situazione accettabile. Voglio anche rendere attento che la mia attività lavorativa richiede di rimanere in piedi per circa 8 ore al giorno con limitate piccole pause per sedermi e quindi con conseguente sovraccarico della parte lesa.
Già il dott. __________ aveva capito l'importanza di una continua fisioterapia e di una ginnastica specifica per il rinforzo della muscolatura (vedi certificato medico dott. __________, agosto `02).
Una soluzione possibile, per far capire l'importanza e la necessità di queste cure continue, sarebbe di sospenderle in modo tale da ritornare alla situazione antecedente e quindi di richiedere nuovamente la riapertura del caso. Questa soluzione però sarebbe svantaggiosa per me (ricadrei in una situazione negativa dopo anni di sacrifici) ed è proprio qui che la CO 1 sfrutta a suo vantaggio questa particolare situazione sapendo benissimo che difficilmente farei una mossa tanto stupida e illogica.
Ma ecco che la CO 1, avvalorando la proposta del dott. __________ (... "fr. 500 per i prossimi 8 anni per l'iscrizione alla palestra ... ", vedi rapporto dott. __________, 18.04.'05, "Procedere" e anche raccomandata CO 1 del 16.08.'05, pag. 2, pto 4) trova una formula efficace anche per rimediare all'eventualità che io possa smettere qualsiasi cura e ritornare allo stato di 3 o 4 anni fa offrendomi a titolo eccezionale un contributo di 500 fr. x 8 anni con la seguente motivazione ... per un regolare esercizio fisico (! ! ! ).
Accettando questo contributo dalla CO 1, potrei trovare, almeno nei prossimi 8 anni, grosse difficoltà a riaprire il caso per postumi tardivi.
Sorge spontanea anche questa domanda:
- E fra 8 anni, quando finirà il sussidio, che situazione dovrò aspettarmi?
Come si può ben capire in base alle nuove argomentazioni appena espresse, la vera motivazione per questo contributo straordinario prende una connotazione assai diversa!
Ricordo che le spese annuali, per la specifica riabilitazione, ammontano a:
- circa 20 sedute di massoterapia
(1 seduta ogni 2 - 3 settimane a fr. 80.- l'una)
- spese di trasferta
- abbonamento annuale per centro fitness (circa fr. 1000.-)
Non mi sembra nemmeno corretto ricorrere alla mia Cassa Malati per le sedute di massoterapia visto che è la conseguenza di un infortunio e che il mio datore di lavoro paga, da sempre, i contributi alla CO 1.
Inoltre trovo strano quando si parla di ... "Ulteriori costi vanno logicamente a carico della Cassa Malati"... la quale già confermava l'assunzione di eventuali prestazioni future ..." (raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 4, pto 2). Di questa lettera io non ne sono a conoscenza. E poi come mai la CO 1 si tutela così tanto?
Da ultimo, e non per minor importanza, ricordo che i referti delle risonanze magnetiche, effettuati nel 2003 e nel 2005, evidenziano un progressivo miglioramento della situazione, segno che ci si può attendere ulteriori miglioramenti. Ritengo quindi che ci siano i presupposti per continuare le cure mediche se non altro per evitare di ritornare, in poco tempo, ad una situazione di 3 - 4 anni fa.
3) "l'attività lavorativa rispettivamente la capacità al guadagno, da un punto di vista post-infortunistico, sono interamente date" (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag.1 e raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 4, pto 2)
Per correttezza d'informazione e per chiarire questo punto, intendo precisare che tutte le sedute di massoterapia e le attività specifiche in palestra sono state sempre eseguite al di fuori dei normali orari di lavoro con grande dispendio di ore del mio tempo libero.
4) "secondo suo desiderio dopo il 15.08.'05" (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 1) e " ... L'eventuale futura difficoltà nello svolgere le lezioni di ginnastica è stata chiarita nei colloqui da lei avuti con il nostro ispettore sig. __________ il 03 e il 16.06.'05. " (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 2, pto 1)
Si tratta della mia richiesta di avere un docente per impartire le tre ore settimanali di educazione fisica (nella mia scuola non esiste la figura del docente speciale di ginnastica) in quanto incontro parecchi impedimenti (vedi anche rapporto dott. __________, 18 aprile `05 in "Disturbi soggettivi e Conclusione").
La CO 1, nella sua decisione del 16.08.'05, menziona solo di un chiarimento verbale con il sig. __________ e di un'eventuale futura (?? ma era reale già a quel tempo!!!) difficoltà nello svolgere le lezioni di ginnastica, ma non chiarisce quale soluzione intende adottare alla mia specifica richiesta. Come posso accettare la loro decisione senza una precisa proposta a questa mia richiesta? Interessante (!) è poi leggere la risposta alla mia opposizione del 07.09.'05 (raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 2, pto 2) dove, a tal proposito, si menziona solo "... In data 3.06.'05 e 16.06.'05 seguivano discussioni tra l'assicurato ed un ispettore della CO 1, a cui si rinvia in sede di considerazioni." Poi più niente. Semplice dimenticanza? (…)"
(I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA deve, in primo luogo, esaminare se la CO 1 era legittimata a porre termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Nella concreta evenienza, con decisione formale del 16 agosto 2005, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 75).
La decisione dell’assicuratore infortuni trova fondamento nel rapporto allestito dal dott. __________, medico-chirurgo, in occasione della visita di controllo del 2 febbraio 2005.
In quella sede, il medico di fiducia della CO 1 si è in effetti così espresso a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:
" ritenuto lo stato clinico attuale, ritenuto il riscontro radio-diagnostico di risonanza magnetica così come lo stato soggettivo riferito anche dal signor RI 1 stesso, si può considerare la situazione stabile e giungere alla definizione come prevede la legge. Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in nesso causale con l’evento in causa e con la necessità di ulteriori cure mediche o di approcci chirurgici, il paziente è stato informato che il caso potrà essere riaperto ai sensi Lainf.
A prescindere dal fatto che lo stato clinico non richiede ulteriori cure specifiche, propongo comunque a CO 1 di corrispondere al signor RI 1 un contributo annuo di fr. 500.— per i prossimi 8 anni, per l’iscrizione alla palestra ritenuto come il regolare esercizio avviene non solo per la componente interessante la caviglia infortunata ma anche per mantenere lo stato fisico globale della persona: questo anche in ossequio all’articolo 54 sull’economicità e obiettività delle cure.”
(doc. ZM 35)
Da parte sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia fondata, facendo valere soprattutto che, qualora egli dovesse cessare le sedute di massoterapia oppure l’attività fisica in un centro fitness, la situazione a livello della caviglia traumatizzata si deteriorerebbe rapidamente (cfr. I).
2.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e che essa abbia pertanto correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata.
È in effetti evidente che le misure pretese dal ricorrente, massaggi e attività fisica in un centro fitness, non sono mirate a migliorare notevolmente le sue condizioni di salute, ma piuttosto a evitarne il peggioramento (cfr., del resto, I, p. 3: “Se non dovessi più frequentare la palestra e non sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo stato di 3-4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il riacutizzarsi dei dolori.” – il corsivo è del redattore).
Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.
La circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, è del tutto irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).
Del resto, in una sentenza del 23 marzo 2000 nella causa W., U 378/99, il TFA ha deciso che una terapia conservativa, sotto forma di sedute di fisioterapia, non era per sua natura atta a migliorare lo stato di salute dell’assicurata, posto che entrava in linea di conto un intervento di impianto di protesi al ginocchio destro.
L’Alta Corte, in particolare, ha rilevato:
" (…)
b) De l'avis unanime des médecins consultés, un traitement conservateur (en particulier sous la forme de séances de physiothérapie) n'est pas de nature à améliorer l'état de santé de la recourante. Un tel objectif ne peut en effet être atteint que par l'implantation d'une prothèse totale du genou droit (cf. les rapports des docteurs S.________, R.________, C.________ et Y.________ cités sous les lettres A et B de l'état de fait). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a donc pas lieu d'attendre du traitement physiothérapique dont elle sollicite la prise en charge une quelconque amélioration de son état de santé. Tout au plus celui-ci peut-il soulager temporairement ses douleurs, ce qui ne lui confère toutefois pas le droit à la poursuite d'un traitement médical à charge de son assureur-accidents (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter op. cité p. 72). Par conséquent, l'intimée pouvait, comme elle l'a fait, limiter son inter- vention à trois ou quatre séries de six séances de physiothérapie par année, en cas de périodes douloureuses." (STFA del 23 marzo 2000 nella causa W., U 378/99, consid. 3b)
D’altro canto, in una recente pronunzia dell’11 maggio 2006 nella causa B., U 301/05, è stato confermato il passaggio al regime delle prestazioni di lunga durata, tenuto conto che, da un profilo medico, erano state formulate le osservazioni seguenti:
" Après une évolution lente, peu favorable et parsemée de douleurs, les différents praticiens consultés ont considéré le cas comme stabilisé; une récupération totale leur semblait impossible et tous retenaient une capacité nulle dans l'exercice des activités antérieures …"
Ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurato non potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno.
Nondimeno, la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55).
Ciò non é manifestamente il caso dell'insorgente.
Con decisione formale del 16 agosto 2005, la CO 1 ha di fatto negato il diritto alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa dell’assicurato, era da tempo stata completamente ripristinata (doc. Z 75, p. 2).
Sebbene le ragioni fatte valere dal ricorrente siano in una certa misura comprensibili, resta il fatto che il TCA è tenuto ad applicare le disposizioni di legge così come sono state promulgate dal legislatore federale (art. 191 Cost. fed., cfr. STFA del 4 maggio 2006 nella causa M., K 37/05).
Alla luce delle norme legali esposte in precedenza, la decisione della CO 1 di riconoscere all’assicurato una somma annua di fr. 500.— per i prossimi 8 anni quale contributo per un regolare esercizio fisico - presa a prescindere da un qualsiasi obbligo legale a prestazioni - appare generosa, tenuto conto anche che il fatto di aver proceduto alla definizione del caso a distanza di 10 anni dall’infortunio, rispettivamente, di 7 anni dall’annuncio della ricaduta, è già di per sé piuttosto inusuale.
Del resto, occorre sottolineare che l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, riconosciutagli dall’assicuratore LAINF proprio per indennizzarlo da una diminuzione permanente della sua integrità fisica.
Resta inteso che RI 1 avrà sempre la facoltà di annunciare una ricaduta o le conseguenze tardive alla CO 1. Questa facoltà, del resto, è stata espressamente riservata in sede di decisione formale.
In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, op. cit., p. 277).
Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di causalità.
2.6. Con la propria impugnativa, RI 1 ha pure preteso che l’assicuratore convenuto rimborsi al suo datore di lavoro le spese generate dall’assunzione di un docente che lo sostituisca nell’insegnamento dell’educazione fisica (cfr. I, p. 5).
In proposito, dalle tavole processuali emerge che, perlomeno sino alla data di emanazione della decisione su opposizione impugnata, data che delimita da un profilo temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, il ricorrente, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di impartire ai suoi allievi (anche) le lezioni di educazione fisica (cfr. doc. Z 74: “La tematica concerne unicamente l’impartizione delle lezioni di educazione fisica. Sinora le lezioni di ginnastica sono sempre state impartite. Il sig. RI 1 fa notare che il comune di __________ non possiede le infrastrutture ideali per l’insegnamento dell’educazione fisica che viene svolta in una sala multiuso. Questa situazione permette al sig. RI 1 di svolgere un programma adeguato anche alle sue condizioni di salute. (…). Come sopra indicato NON vi sono attualmente impedimenti per l’impartizione della ginnastica. Il docente RI 1 ha comunque voluto esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla possibile evoluzione futura ed alla paura che un nuovo infortunio, che potrebbe verificarsi durante le lezioni di ginnastica, potrebbe compromettere la funzionalità della caviglia.” e doc. Z 80: “… è molto prevedibile un peggioramento (leggi bloccaggio articolazione caviglia) in considerazione del fatto che la mia attività lavorativa è interamente data, (…); … il pto 1 della vostra decisione in merito alla futura difficoltà a svolgere le lezioni di ginnastica …” – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, la problematica sollevata dall’insorgente appare quindi prematura.
Essa potrà, se del caso, venir discussa nell’ambito di una eventuale futura ricaduta se essa provocherà un'inabilità lavorativa del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti