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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2006 35.2006.12

11 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,773 mots·~24 min·3

Résumé

Assicurato nel saltare dal ponte di un camion riporta una sindrome lombo-vertebrale. Negata esistenza infortunio, assente la straordinarietà del fattore esterno. Negata esistenza lesione parificata, assente una delle diagnosi enumerate dall'ordinanza.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.12   mm/sdm

Lugano 11 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2006 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di novembre 2004, la ditta __________ di __________, ha annunciato a __________ (il cui portafoglio svizzero di assicurazioni contro gli infortuni è stato ceduto, nel frattempo, alla CO 1) un evento che ha visto protagonista il proprio dipendente, RI 1, autista, il 16 novembre 2004:

"  Stava scaricando il camion, nel saltare su e giù dal camion, atterra male e avverte un forte dolore alla schiena."

                                         (doc. 1)

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 2 febbraio 2005, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato alla schiena, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 11).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 12), la CO 1, in data 31 gennaio 2006, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 15).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 23 febbraio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni di legge durante il periodo 16 novembre 2004-31 gennaio 2005, argomentando:

"  (…)

1.  RI 1 si procurò una sindrome lombare acuta il 16 novembre 2004, mentre era intento ad operazioni di carico-scarico.

Sulla dinamica dell'incidente ci sono stati parecchi approfondimenti che hanno portato tutti alla medesima sostanza:

Il 16 novembre il signor RI 1 stava consegnando merce ad un centro commerciale di __________. Lavorava solo, senza l'ausilio di altre persone; non aveva a disposizione dei mezzi di scarico (un piccolo elevatore per esempio) mentre il camion era privo di sponda idraulica. Egli doveva quindi arrampicarsi sulla sponda, avvicinare il carico, saltare a terra da circa 170 cm d'altezza, consegnare il carico, e così via sino alla fine della consegna.

Durante una di queste operazioni, si trovò a terra dolorante; riuscì in qualche modo a rientrare in azienda, ed in seguito fu inabile al lavoro.

Rientrato in ufficio, il datore di lavoro lo inviò immediatamente dal Dr. med. __________ che a sua volta lo inviò dal Dr. med __________ specialista in medicina interna e malattie reumatiche. In seguito alla visita medica eseguita il 9 dicembre 2004 il Dr. __________, rilasciò un primo certificato (datato 12 dicembre 2004) con il quale pose le seguenti diagnosi:

1.  Sindrome lombovertebrale acuta post-traumatica      stato dopo trauma assiale della colonna il 16.11.04

2.  Cardiopatia ischemica

     stato dopo IMA nel 1997

3.      Adiposità

Il ricorrente è residente in Italia ed è in possesso di permesso di lavoro per confinanti. Egli non ha quindi diritto a prestazioni mediche in Svizzera. Il caso d'infortunio è stato trasferito d'ufficio all'assicurazione malattia che ha provveduto ad erogare le prestazioni d'indennità per perdita di guadagno.

Le prestazioni mediche in seguito al trauma del 16 novembre 2004 sono terminate al 31 gennaio 2005.

2. Il 1° febbraio 2005, il Dr. med. __________ rilasciò una relazione medica a __________ dalla quale, in particolare, si rileva un complemento della diagnosi in seguito ad una MRI eseguita il 24 dicembre 2004, che ha messo in rilievo la presenza di "discrete alterazioni degenerative a livello L1-L2 nonché L4-L5 ed L5-SI".

Al punto 6 della sua relazione il Dr. med. __________ dichiara "Il blocco lombare è sicuramente stato causato dal trauma assiale da lui subito il 16.11.2004. Non mi è però chiara l'evoluzione dei suoi dolori, i quali non hanno reagito in modo adeguato alle terapie recentemente eseguite, siano esse state medicamentose o fisiatriche."

Al punto 12 della medesima relazione, il Dr. __________ dichiara "A mio parere lo stato quo ante deve essere considerato con la fine di gennaio 2005."

Sul fatto che il 16 novembre 2004 il ricorrente abbia subito un trauma sono concordi tutti i medici che lo hanno avuto in cura, rispettivamente peritato per conto dell'assicurazione.

Diversa è l'evoluzione dell'incapacità lavorativa sulla quale si esprime chiaramente il Dr. med. __________ nella relazione del 1° febbraio 2005, vale a dire che il trauma del 16 novembre 2004 ha interessato l'incapacità lavorativa, di conseguenza le cure mediche prestate, sino alla fine di gennaio 2005.

Ne discende quindi che l'inabilità lavorativa e i trattamenti medici devono essere riconosciuti come infortunio ai sensi della LAINF dalla data dell'evento (16 novembre 2004) sino al 31 gennaio 2005. (…)"

                                         (I)

                               1.4.   L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento in discussione è avvenuto il 16 novembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire se si è in presenza di un infortunio oppure di una lesione parificata ai postumi di un infortunio, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è __________, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati e la STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, rispondendo il 15 dicembre 2004 ad alcuni quesiti postigli dall’assicuratore, il ricorrente ha così descritto l'evento occorsogli il 16 novembre 2004:

"  Centro comm. __________, ore 9.30 del 16.11.2004. Salendo e scendendo dalla ribalta del camion, per effettuare lo scarico di merce, mi sono trovato a terra con forti dolori alla schiena (probabilmente sono caduto per la mancanza di sensibilità alle gambe). Sono riuscito a ritornare presso la mia sede. Per tutto il pomeriggio ho sofferto di forti dolori. Al mattino successivo non sono riuscito più ad alzarmi. Le gambe e la schiena non riuscivano a sostenermi."

                                         (doc. 4)

                                         Rispondendo alla questione a sapere se fosse successo qualcosa di particolare, ad esempio uno scivolamento oppure una caduta, RI 1 ha risposto, citiamo: “ricordo solo che dopo l’ultima salita e successiva discesa mi sono trovato a terra dolorante.” (doc. 4, p. 2).

                                         Analoghe versioni dell’accaduto si ritrovano nel rapporto del 12 dicembre 2004 del reumatologo dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato (doc. 5: “il paziente afferma di aver sentito un intenso dolore lombare e di essersi trovato a terra dopo essere sceso dal ponte del suo camion, dolori tali da bloccarlo a terra e non permettergli di alzarsi …”), in quello del 17 marzo 2005 del dott. __________, medico di fiducia de __________ (doc. 13: “Il 16.11.04, il paziente stava scaricando delle casse dal ponte di un camion a ribalta. Aveva quindi dovuto salire e scendere più volte dal camion, saltando dal ponte, per trasportare il materiale. In occasione di uno di questi salti, senza che si verificasse nulla di particolare, ha avvertito un intenso dolore in sede lombosacrale, in seguito al quale ha avuto un cedimento delle gambe ed è finito per terra.”), e nel ricorso del 23 febbraio 2006 (I: “Il 16 novembre il signor RI 1 stava consegnando merce ad un centro commerciale di __________. Lavorava da solo, senza l’ausilio di altre persone; non aveva a disposizione dei mezzi di scarico (un piccolo elevatore per esempio) mentre il camion era privo di sponda idraulica. Egli doveva quindi arrampicarsi sulla sponda, avvicinare il carico, saltare a terra da circa 170 cm di altezza, consegnare il carico, e così via sino alla fine della consegna. Durante una di queste operazioni, si trovò a terra dolorante; …”).

                                         La nostra Corte federale ha già avuto modo di giudicare dei casi che presentano delle similitudini con quella sub judice.

                                         In una sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa R., U 17/02 - concernente un assicurato che, nell'effettuare un salto in piscina da un'altezza di sette metri, ha riportato una distorsione alla colonna cervicale a causa dell'impatto con l'acqua - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in questione, argomentando:

"  En l'espèce, l'événement du 1er août 2000 ne peut être retenu comme un accident au sens de la législation sur l'assurance-accidents. Si, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral des assurances a bien qualifié de cause extérieure la modification de la pression subie par le corps humain dans l'exercice de la plongée (arrêt R. du 7 février 1984, U 32/82 publié dans CNA 1984 n° 2, p. 3) ou en cas d'accélération de la pesanteur lors du brusque changement de la trajectoire d'un avion (arrêt non publié F. du 28 juin 2002, U 370/01), il a en revanche nié le caractère extraordinaire de ces facteurs extérieurs. Il en va de même d'une roulade effectuée au cours d'une leçon de gymnastique ayant entraîné des douleurs dans la nuque (arrêt non publié Winterthur du 28 juin 2002, U 98/01), des effets d'un tour en manège forain (RAMA 1996 n° U 253 p. 205 consid. 6a) ou d'un freinage d'urgence en voiture sans collision (arrêt non publié X du 3 août 2000, U 349/99), ayant conduit à une distorsion de la colonne cervicale. De même, l'exécution légèrement imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un sport ne constitue pas, selon la jurisprudence, un accident au sens de la loi (arrêts non publiés SWICA du 21 septembre 2001, U 134/00; S. du 1er avril 1998, U 304/97).

Dès lors, l'événement en cause, soit le choc ressenti par l'assuré en raison du mauvais positionnement de son corps lors de la pénétration dans l'eau à l'occasion d'un plongeon d'une hauteur de sept mètres, ne saurait être qualifié de facteur extraordinaire.

Au demeurant, la position incorrecte de l'assuré lors de l'impact de son corps dans l'eau ne saurait être considéré comme un mouvement non programmé au sens dégagé par la jurisprudence (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b, 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4c, 1992 n° U 156 p. 260 consid. 3a), dès lors que celui-ci n'a pas effectué un mouvement désordonné et involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 176 sv), juste avant d'entrer dans l'eau, mais se trouvait, à ses dires, dans une position adéquate, les deux bras ramenés au-dessus de sa tête."

                                         (STFA succitata, consid. 2)

                                         L'Alta Corte ha invece ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza del 1° luglio 2003 nella causa R., U 288/02, riguardante un assicurato che, nel saltare da un'altezza di un metro almeno, ha accusato uno choc violento delle due mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:

"  En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000 doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre, c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol, entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.

En conséquence, c'est à juste titre que l'instance judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier 2000."

                                         (STFA succitata, consid. 2.2)

                                         Il TFA ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza del 13 luglio 2004 nella causa P., U 67/04, inerente a un assicurato che, nell’atterrare dopo aver scavalcato un cancello alto circa un metro, ha lamentato dei dolori al ginocchio sinistro:

"  Le franchissement d'un portail d'une hauteur d'un mètre environ par une personne qui pratique le jogging ne peut être considéré comme inhabituel. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir glissé ou trébuché, ni avoir eu un mouvement désordonné ou involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd., Berne 1989, p. 176 s.) juste avant de retomber à terre. Dès lors, une position incorrecte de l'intéressée à la réception du saut en question ne saurait être considérée comme un mouvement non programmé au sens de la jurisprudence (RAMA 2004 no U 502, p. 183 ss et les nombreuses références). L'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit par conséquent être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du 24 mars 2001 ne peut pas être admis.”

                                         Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa P., inc. n. 35.2004.64, ha pure negato che fossero adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, trattandosi di un assicurato che, nel saltare da un muretto alto circa m. 1,20 e atterrando normalmente sul prato sottostante, aveva riportato un danno a livello del tallone destro.

                               2.8.   Nella presente fattispecie il danno alla salute riportato da RI 1 è stato causato da un fattore esterno, concretamente dal contatto del corpo con il suolo (cfr. doc. 9: “Il blocco lombare è sicuramente stato causato dal trauma assiale da lui subito il 16.11.2004.”).

                                         Tuttavia, con riferimento alla giurisprudenza federale citata, occorre ritenere che quel 16 novembre del 2004, non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.

                                         È vero che, nella menzionata pronunzia del 1° luglio 2003, il TFA ha ammesso la straordinarietà del fattore esterno, nondimeno non può sfuggire che, in quella fattispecie, la ricezione al suolo era stata imperfetta, ciò che aveva provocato lo choc delle mascelle ("Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale" – il corsivo è del redattore).

                                         Nel caso sub judice, invece, dall’incartamento non emerge che la fase d’atterraggio sia stata disturbata da qualche cosa di imprevisto, al di là dell’insorgenza dei dolori in sede lombare.

                                         Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.10.   Nel caso di specie, lo specialista in reumatologia consultato dal ricorrente ha diagnosticato una "sindrome lombovertebrale acuta" e delle “discrete alterazioni degenerative a livello L1-L2 nonché L4-L5 e L5-S1 (vedi referto MRI del 24.12.2004).” (doc. 9).

                                         Interpellato al riguardo dall’assicuratore convenuto, il dott. __________ ha indicato che, citiamo: “in assenza di particolari lesioni morfostrutturali, come confermato dalla MRI recentemente eseguita, ritengo che il trauma da lui subito non possa rientrare nell’elenco delle sopra citate lesioni [quelle di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, n.d.r.]” (doc. 9 - il corsivo è del redattore).

                                         A una conclusione analoga è pure pervenuto il fiduciario de __________, dott. __________, in occasione della visita di controllo del 16 marzo 2005, il quale ha diagnosticato cervicalgia e lombalgia su alterazioni degenerative diffuse sia del rachide cervicale sia del rachide lombare (cfr. doc. 14: “Gli accertamenti eseguiti non hanno d’altra parte messo in evidenza nessuna lesione che figura nell’elenco dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” – il corsivo è del redattore).

                                         A proposito di "lombalgia" (o "lombaggine"), va precisato che il TFA si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto tale diagnosi possa essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.

                                         La nostra Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.

                                         Un'eccezione è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.

                                         Il TFA ha peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche ..., p. 103 ss.).

                             2.11.   A titolo abbondanziale, questa Corte rileva che, quand’anche si volesse ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che l’assicurato ha riportato in occasione dell’evento del novembre 2004 una delle lesioni elencate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF, la responsabilità della CO 1 non potrebbe comunque essere impegnata.

                                         In effetti, visto che lo scendere a terra dalla sponda del camion rientra nel novero dei procedimenti motori consueti della professione esercitata dall’assicurato (magazziniere/autista; cfr. doc. 13) e che pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, la presenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando 2.8. (cfr. DTF 129 V 466) deve essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2006 35.2006.12 — Swissrulings