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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2006 35.2005.86

6 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,137 mots·~1h 1min·1

Résumé

Frontaliero giardiniere caduto da un muro:frattura del talo.Abile al lavoro al 100% in lavori a lui confacenti.Benché età avanzata e bassa qualifica,dispone di lavori in numero sufficiente.Reddito da invalido fissato secondo i dati della tabella TA13(non TA7)ridotti del 20%.Assegnata rendita del 20%

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.86   rs/td

Lugano 6 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 giugno 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L’8 aprile 1998 RI 1 - all’epoca dipendente della __________ di __________ in qualità di giardiniere e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 mentre si trovava su un muro per liberare un passaggio dai rami tagliati, è scivolato sulle foglie bagnate, cadendo a terra (cfr. doc. 2.1.).

                                         Egli ha riportato la frattura aperta spostata del talo destro (cfr. doc. 3.1.).

                                         L’assicurato, il 10 aprile 1998, è stato sottoposto a osteosintesi dell’astragalo a destra con posa di una vite (cfr. doc. 3.14.)

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le proprie prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 15 aprile 2005, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità del 30%. Allo stesso non è invece stata riconosciuta una rendita di invalidità (cfr. doc. 5.1).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 5.4), l’assicuratore LAINF, il 29 giugno 2005, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2005, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli venga concessa una rendita intera.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:

"  1.      II ricorrente, nato nel 1946, in data 8 aprile 1998 ha subito un

infortunio pro­fessionale, riportando una "frattura aperta spostata astragalo destro".

2.      A seguito di tale infortunio egli è rimasto inabile al lavoro al 100% dall'8.4.1998 al 30.8.1999 e al 70% dall'1.9.1999 a tutt'oggi.

3.      II 30 giugno 2004 il dr. __________, in qualità di medico fiduciario dell'assicuratore LAInf qui resistente, ha redatto una valutazione medica se­condo la quale la capacità di lavoro in attività d'ufficio del ricorrente è valuta­ta al 100%, mentre se tale attività è combinata con continui spostamenti su terreno regolare la capacità lavorativa sarebbe dell'80% lavorando tutta la giornata. Il medico fiduciario è giunto inoltre alla conclusione che il ricorrente aveva diritto a una IMI pari al 30%.

4.      Sulla base di tale referto medico, l'assicuratore LAINF ha emesso la propria decisione in data 15 aprile 2005, mettendo fine al pagamento delle indennità giornaliere e spese mediche a partire dall' 1.4.2005, non riconoscendo per i postumi dell'infortunio alcun diritto a una rendita d'invalidità LAINF e conce­dendo una IMI del 30%.

5.      Contro tale decisione il ricorrente è insorto con tempestiva opposizione, po­stulando una rendita d'invalidità del 70% e il riconoscimento di una IMI del 45% almeno.

6.      Con la decisione qui impugnata, l'assicuratore LAINF ha respinto entrambe le richieste del ricorrente, riconfermandosi integralmente nella propria decisio­ne.

7.      II ricorrente non concorda con tale conclusione e nel termine di legge presen­ta codesto ricorso.

(…)

8.      L'assicurazione LAINF è dell'avviso che il signor RI 1 possa lavorare in po­sizione seduta al 100% percependo un reddito di fr. 52'368.--. Ciò viene con­testato. Innanzitutto il ricorrente non può assolutamente mantenere la posi­zione seduta per tutto il giorno. In effetti, già dopo 30 minuti, la circolazione del piede si ferma, procurandogli una sensazione di "bollore" che lo induce a sollevarsi e a muoversi per far riprendere la circolazione. Inoltre, al mattino quando egli si sveglia, si deve dedicare per quasi mezz'ora al massaggio del piede in questione.

Si contesta dunque che si possa esigere un lavoro sedentario al 100%.

In realtà la capacità lavorativa del ricorrente sarebbe in ogni caso di molto inferiore.

9.      Si contesta poi che un tale lavoro sedentario possa essere preteso dal signor RI 1. Quest'ultimo ha 59 anni. Egli è cresciuto in __________, in condizioni po­vere, frequentando a mala pena le scuole dell'obbligo. Sin da piccolissimo e­gli ha aiutato i genitori nei campi, diventando poi in seguito egli stesso agri­coltore. In un secondo momento egli ha svolto lavori da giardiniere, profes­sione esercitata anche quando egli ha subito l'infortunio in questione.

Il signor RI 1 si trova dunque alle soglie della pensione, dopo aver eser­citato un solo tipo di attività, quella di giardiniere - sempre a contatto con la natura e sempre in movimento - per tutta la vita.

Il signor RI 1 non presenta le caratteristiche e le qualità necessarie per poter svolgere un lavoro d'ingegno.

Egli non ha neppure la presenza fisica necessaria per svolgere lavori di rap­presentanza e non dispone purtroppo della manualità fine necessaria per e­seguire lavori di precisione o minuziosi.

Concretamente il signor RI 1 non può svolgere altra attività, se non quel­la che ha sempre esercitato, attività nella quale egli è abile al 30%.

10.    L'assicuratore LAINF indirettamente conferma questa contestazione in quanto non viene detto quale altra professione il signor RI 1 può esercitare. Si parla soltanto di attività semplici in posizione seduta. L'assicuratore non menziona concretamente nessuna professione che può entrare in considera­zione poiché egli si rende conto che non vi sono professioni proponibili.

Non vi sono professioni proponibile poiché ogni attività diversa da quella di giardiniere / agricoltore è soggettivamente inesigibile.

Si contesta poi l'applicazione dei salari menzionati nella decisione. Non si può seriamente sostenere che il signor RI 1 possa realmente guadagnare l'importo di fr. 58'186.--, ridotto in seguito del 10%.

Anche se per denegata ipotesi si volesse ammettere che si possa prendere in considerazione un reddito per professione diversa da quella di giardiniere, il signor RI 1 in Ticino suo mercato di riferimento - potrebbe guadagnare al massimo fr. 33'000.--.

In una recente decisione relativa a una rendita di un assicurato ticinese, la __________ ha avuto modo di constatare che l'assicurato in questione avrebbe per­cepito un salario di fr. 33'162.- svolgendo un'attività leggera come quelle che può svolgere l'opponente. Nel caso specifico la __________ aveva preso in con­siderazione il salario medio annuo percepito da un operaio di fabbrica, cucito­re o orologiaio in aziende ticinesi, con un impiego al 100% (decisione __________ del 9.3.2004; rendita no 1.385302). Questa è la realtà nella quale vive il ri­corrente e sono questi i salari che debbono essere presi in considerazione in questa sede.

Questi salari dovrebbero oltretutto essere ridotti del 25% in quanto sono dati tutti i motivi di riduzione del salario di riferimento: l'età, la grave menoma­zione, la cittadinanza straniera.

In considerazione dell'insieme delle circostanze personali e professionali con­crete, il ricorrente chiede che il reddito venga calcolato considerando la pro­pria reale incapacità di lavoro nella sua professione e la conseguente riduzione di salario. Il ricorrente chiede dunque che gli venga riconosciuto un grado d'invalidità del 70%, con la concessione di una rendita AI intera." (Doc. I)

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto della vertenza è soltanto la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o meno a una rendita di invalidità in considerazione dei postumi dell’infortunio del mese di aprile 1998 al piede destro ed eventualmente di che entità.

                                         In effetti, per quanto attiene all’indennità per menomazione all’integrità, la decisione su opposizione del 29 giugno 2005, con cui al ricorrente è stata assegnata un’IMI del 30%, è passata in giudicato (cfr. doc. A; DTF 119 V 347ss.).

                                         Pertanto il grado dell’IMI non può qui essere rivisto.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         A prescindere dall’applicabilità temporale dell'ALC (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado dell’invalidità presentata dal ricorrente.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Nella concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto o meno a una prestazione (rendita di invalidità), il cui diritto sarebbe sorto nel mese di aprile 2005, ossia posteriormente all’entrata in vigore della LPGA, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.

                               2.5.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.6.   Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

                                         Da un canto l’Istituto assicuratore - fondandosi sulla valutazione 30 giugno 2004 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività in posizione seduta leggera rispetto a quella originaria di giardiniere (cfr. doc. A, 5.1, 4.10).

                                         D’altro canto, il ricorrente sostiene che non sia esigibile l’espletamento di un lavoro sedentario al 100%. In primo luogo, egli non può mantenere la posizione seduta per tutto il giorno, in quanto già dopo trenta minuti, la circolazione del piede si ferma, procurandogli una sensazione di “bollore” che lo induce a sollevarsi e a muoversi per far riprendere la circolazione.

                                         In secondo luogo, avendo frequentato soltanto le scuole dell’obbligo e avendo svolto sempre unicamente l’attività di giardiniere, non ha le qualità e le caratteristiche per svolgere occupazioni d’ingegno, né di rappresentanza. Neppure dispone della manualità fine per lavori di precisione o minuziosi (cfr. doc. I).

                                         Il TCA ribadisce che in occasione del sinistro dell’8 aprile 1998 l’assicurato ha riportato la frattura dell’astragalo destro e che il 10 aprile 1998 lo stesso è stato sottoposto a osteosintesi presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 3.1.; 3.14; consid. 1.1.)

                                         L’assicurato è stato inabile al lavoro a decorrere dall’8 aprile 1998 (cfr. doc. 6).

                                         I sanitari dell’Ospedale __________ di __________, il 16 febbraio 1999, in relazione alla durata presumibile dell’inabilità lavorativa, hanno indicato:

"  E’ difficile da prevedere in quanto il paziente essendo giardiniere deve per forza camminare e stare in piedi nonché si presume che debba anche salire su scale a pioli, su eventuali piante più alte, pertanto con una caviglia ancora sempre dolorosa e gonfia sarebbe molto pericoloso." (Doc. 3.21)

                                         Nel rapporto del 1° aprile 1999 relativo a una visita del 15 marzo 1999, il Dr. med. __________, spec. in medicina infortunistica, riguardo allo stato di salute dell’assicurato e alla sua capacità lavorativa ha precisato:

"  •   esiti di infortunio in data 8 aprile 1998 a seguito del quale il

paziente ha subito frattura aperta dell'astragalo destro con lesione al legamento deltoideo trattata cruentemente mediante osteosintesi e contusioni multiple guarite senza reliquati. Permangono limitazione funzionale, algodistrofia nonché sospetta necrosi parziale dell'astragalo;

•   da menzionare una obesitas permagna subentrata al lungo tempo di inazione;

•   ipertensione arteriosa riscontrata al momento della visita."

(…)

CAPACITÀ LAVORATIVA

Il Signor RI 1 risulta inabile al lavoro in misura completa dal 8.4.1998. Tenuto conto che risulta proprietario della ditta e che si occupa delle questioni amministrative della società come pure dell'acquisizione di nuovi incarichi, abbiamo convenuto una ripresa lavorativa in misura del 33 1/3% a partire dal 1.3.1999." (Doc. 4.1.)

                                         Il ricorrente, dal 13 maggio al 19 giugno 1999, è rimasto degente presso la Clinica __________ di __________.

                                         Dal relativo rapporto di uscita emerge che:

"  (…)

Subjektiv als auch objektiv konnte die Therapie als sehr erfolgreich betrachtet werden. Die Schwellung im Fuss nahm um 7cm im Umfang ab. Die Beweglichkeit in den Zehen war besser und die Hyposensibilität ist zurückgegangen. Die Flexion ist jedoch im rechten Fuss weitergehend unveränder. Die Schmerzen im Rücken haben in den letzten zwei Tagen vor Austritt wieder zugenommen. Der Patient hat aber 5kg an Gewicht abgenommen. Insbesondere habe ihm die Elektrotherapie wohl getan." (Doc. 3.30)

                                         Il 6 luglio 1999 il Dr. med. __________, allora capo clinica di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, rispondendo a dei quesiti postigli dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, ha affermato:

"  (…)

DOMANDE SULL’ULTIMA ATTIVITÀ ESERCITATA

1    Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora esercitata?

      Ha un influsso molto importante sull'attività di giardiniere in quanto deve per forza salire su scale a pioli e su piante alte, nonché stare molto in piedi e deambulare

2.1 L'attività finora esercitata è ancora proponibile?

      Sì, però al 50%

2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento?

      Sì, 50%

DOMANDE SULLE POSSIBILITÀ DI REINTEGRAZIONE

1    La capacità lavorativa può essere migliorata all'attuale posto di lavoro?

      No

2    Sono proponibili all'assicurato altre attività?

      Sì, attività di tipo amministrativo e lavori sedentari anche al 100%, ma lavori che esigono il stare in piedi, deambulare a lungo, portare pesi, salire e scendere scale e salire su terreni scoscesi è assolutamente improponibile

2.3 Se altre attività non fossero proponibili, può indicare le ragioni?" (Doc. 7)

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, l’8 giugno 2000 ha così valutato il caso del ricorrente:

"  (…)

all’esame constato dunque le sequele di una sofferenza del n. tibiale posteriore nell'ambito di uno stato dopo la summenzionata frattura e in parte verosimilmente in relazione con manifestazioni cicatriziali.

Il danno ha portato su filamenti destinati ai rami plantari soprattutto al ramo plantare laterale con sul piano motore l'attuale persistente difficoltà a un divaricamento delle ultime dita, mentre dal punto di vista sensitivo gli eventuali deficit sono minimi e essenzialmente nel territorio del ramo cutaneo del plantare laterale.

In più il paziente descrive una tendenza a dei disturbi soggettivi evocatori di una sindrome del tunnel tarsale che si manifesta unicamente portando a lungo le scarpe con impressione di intorpidimento e soprattutto di formicolii plantarmente al III anteriore del piede.

Questa sintomatologia è ben credibile: l'ENG rivela in effetti un pronunciato aumento della latenza distale del n. tibiale con associati segni elettromiografici di sofferenza cronica neurogena nel corto flessore dell'alluce.

Di fatto l'ispessimento post-traumatico della caviglia e la tendenza ad un gonfiore in corso di giornata (che non hanno ripercussioni locali quando il paziente cammina scalzo o con sandali) calzando una scarpa portano ad una compressione all'interno di questa che si ripercuote sul n. tibiale posteriore al versante interno della caviglia con sviluppo della consecutiva sintomatologia summenzionata.

Sul piano pratico, il paziente non essendo praticamente disturbato d'estate quando può camminare con i sandali e per di più non desiderando altri interventi, personalmente non ritengo indispensabile un’eventuale neurolisi del tibiale posteriore (che eventualmente potrebbe portare allo sviluppo di ulteriori cicatrici locali) ma, consiglierei di fornire al paziente una scarpa ortopedica adeguata sufficientemente larga alla caviglia (ho spiegato direttamente i dettagli a questo proposito al signor RI 1). Infine non vedo causa neurologica ai dolori lamentati al versante anteroesterno della caviglia (che sono a mio parere di natura osteoarticolare prevalendo a livello dell'interlinea articolare tibiotarsale).

Tra l'altro non ci sono segni nel senso di un'eventuale sindrome del tunnel tarsale anteriore." (Doc. 4.2.)

                                         L’assicurato ha dato seguito al consiglio del Dr. med. __________ di calzare delle scarpe idonee, constatandone un beneficio (cfr. doc. 4.4.).

                                         Il 14 luglio 2000 il Dr. med. __________ ha ribadito che l’insorgente era abile in misura del 33 1/3% (cfr. doc. 4.4.).

                                         Il Dr. med. __________, l’11 dicembre 2000, ha rilevato che l’assicurato “per un lavoro amministrativo e lavori in piano senza dover far uso di scale e/o alzare o portare pesi il paziente se la cava abbastanza bene” (cfr. doc. 3.37).

                                         Il 30 giugno 2004 il Dr. med. __________, su incarico dell’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. 4.9), ha esaminato il ricorrente e ha allestito una “Valutazione medica”.

                                         Da tale referto si evince che:

"  (…)

D.1. DIAGNOSI PRINCIPALE

-   Disturbi funzionali al piede destro frattura aperta del talo destro il 08.04.98.

• ICD-10:S92.11

-   Stato dopo osteosintesi del talo destro il 08.04.98, con sutura del legamento deltoideo.

-   Stato dopo successivo collasso parziale del talo destro negli ultimi sei anni.

D.2. DIAGNOSI COLLATERALE

-   Adiposità permagna con BMI di 42.

-   Ipertensione idiopatica.

-   Insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore destro.

D.3. DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

-   Disturbi statici, disturbi funzionali al piede destro.

-   Adiposità permagna.

D.4. LIMITAZIONI FUNZIONALI

Limitazione funzionale del piede destro, soprattutto dell'articolazione tibio-tarsica e di quella talo-calcaneare destra.

D.5. CONCLUSIONI E DISCUSSIONE

D.5.a. Soggettivamente

Il paziente si lamenta di disturbi al piede destro con gonfiore. E' costretto a portare scarpe ortopediche. Lavora ancora tutta la mattinata ma il pomeriggio deve sedersi.

D.5.b. Oggettivamente

Vi sono disturbi statici e funzionali al piede destro sulla base di un collasso parziale del talo destro dopo frattura lussata aperta trattata cruentemente. Il collasso del talo è parziale e stabile negli ultimi due anni.

Il paziente ha una insufficienza cronica venosa con ipodermite e iperpigmentazione all'arto inferiore e soprattutto nella regione malleolare destra. La mobilità dell'articolazione tibio-tarsica è ancora soddisfacente.

L'articolazione talo-calcaneare è diminuita di 1/3 paragonando con il piede sinistro.

Radiologicamente il collasso del talo non è aumentato negli ultimi due anni.

D.5.c. Discussione

L'adiposità permagna è un co-fattore importante per lo sviluppo post-operatorio di questa frattura lussata aperta.

Dopo l'ultimo consiglio ortopedico dall'Ospedale __________ di __________, Dr. __________, si tendeva piuttosto ad una cura conservativa dei problemi sottotalari. Un'artrodesi dell'articolazione talo-calcaneare è stata discussa ma è stata proposta prima una infiltrazione talo-calcaneare per valutare l'effetto.

Per il momento non viene discusso un intervento di stabilizzazione visto che la situazione clinica è stabile.

F. TERAPIA

Il paziente deve portare le scarpe ortopediche che sono da rinnovare almeno una volta all'anno. Deve continuare a portare delle calze compressive classe II, per evitare che gli edemi aumentino con successiva formazione di ulcere. Abbiamo procurato al paziente una nuova calza Venosan 5002 Large (art. n. SN46014 __________).

La capacità lavorativa del paziente quale giardiniere, in relazione con i postumi dell'infortunio del 8.4.98, è pari al 33 1/3%. Giudicando il caso secondo l'articolo 28 cpv. 4 OAINF, questo assicurato potrebbe lavorare come giardiniere in misura del 33 1/3%. Alla sua età sarebbe certamente indicata la riformazione professionale.

Il rendimento dell'assicurato come giardiniere è di 33 1/3% lavorando per tutta la giornata. Se fa continuamente il suo lavoro di giardiniere è costretto continuamente a fare pause a causa di fastidi e dolori al piede destro.

La limitazione è dovuta a dolori statici e funzionali al piede destro con una diminuzione della caricabilità e del vigore. Il paziente si stanca molto più facilmente ed è sicuramente molto rallentato nel lavoro.

Qualora il paziente avesse la possibilità di lavorare in ufficio dove deve svolgere lavori amministrativi, coordinamento, telefono con clienti, potrebbe senza dubbio lavorare in misura completa sull'arco dell'intera giornata. Se un tale lavoro leggero fosse però combinato con continui spostamenti anche su terreno regolare, l'assicurato avrebbe una capacità lavorativa del 80%, lavorando tutta la giornata.

Ideale sarebbe per il paziente svolgere un lavoro completamente da seduto dove potrebbe dare una prestazione del 100% in una intera giornata." (Doc. 4.10)

                               2.8.   Con il proprio ricorso, l’assicurato, adducendo che egli non può svolgere un lavoro che richieda un impegno fisico anche leggero in posizione seduta mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, Dr. med. __________, nel mese di giugno 2004          (cfr. doc. I).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         Il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                               2.9.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, il quale tenuto conto dei postumi dell’infortunio dell’8 aprile 1998 ha considerato l’assicurato totalmente abile in un’attività leggera da svolgere in posizione seduta (cfr. doc. 4.10), possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Il rapporto del 30 giugno 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 4.10; consid. 2.7.) non contiene, poi, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici.

                                         Il parere del medico di fiducia de CO 1 è del resto confortato dalle certificazioni del Dr. med. __________, che si è interessato al caso del ricorrente. Già nel mese di luglio 1999, tale sanitario ha indicato, in un rapporto indirizzato all’UAI, che all’assicurato, mentre erano improponibili lavori che esigono la posizione in piedi, deambulare a lungo, portare pesi, salire e scendere scale e salire su terreni scoscesi, era proponibile un’attività di tipo amministrativo con lavori sedentari al 100% (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).

                                         Il Dr. med. __________, l’11 dicembre 2000, ha peraltro constatato che effettivamente “per un lavoro amministrativo e lavori in piano senza dover far uso di scale e/o alzare o portare pesi, il paziente se la cava abbastanza bene” (cfr. doc. 3.37).

                                         Nell’atto ricorsuale l’assicurato sostiene di non essere in grado di svolgere nemmeno un’attività in posizione seduta (cfr. doc. I).

                                         Questa affermazione non è atta a inficiare la valutazione del Dr. med. __________. In effetti si tratta di pure allegazioni di parte formulate in modo generico e non minimamente sostanziate da adeguata documentazione medica.

                                         Inoltre, anche se effettivamente il ricorrente, come da lui sostenuto (cfr. consid. 1.3.), fosse obbligato ad alzarsi a intervalli regolari per attivare la circolazione del piede, non si vede come ciò possa essere di ostacolo all’espletamento di un’attività sedentaria.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte deve concludere, da una parte, che - da un punto di vista medico - l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di giardiniere e, d’altra parte, che il ricorrente è comunque totalmente abile in attività a lui confacenti.

                             2.10.   Con la propria impugnativa l’assicurato ha inoltre fatto valere che il suo basso livello di scolarizzazione - ha frequentato unicamente le scuole dell’obbligo in __________ - e la circostanza che ha svolto solamente l’attività di agricoltore dapprima e di giardiniere poi gli impedirebbero di svolgere altra attività se non quella che ha sempre esercitato (cfr. doc. I pag. 3).

                                         Il fatto che il ricorrente sia privo di una particolare formazione specialistica merita effettivamente qualche riflessione.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

                                         In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In sintesi, se è vero che, da un lato, l'assicurato è tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità, nel senso poc’anzi evocato.

                                         Al riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01 e U 330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

"  Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è ingenerale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).” (STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01 e U 330/01, consid. 4.5.)

                                         Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nella concreta evenienza, è vero che il fatto che il ricorrente non abbia una particolare formazione si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nondimeno, questa Corte ritiene che dall’assicurato, il quale ha comunque frequentato le scuole dell’obbligo in __________ e che durante la sua attività di giardiniere si occupava in ogni caso anche di mansioni amministrative e di ufficio riguardanti la ditta, come dal medesimo dichiarato al Dr. med. __________ il 29 marzo 2001 (cfr. doc. 3.42), si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non presuppongono particolari attitudini intellettuali.

                                         Tali attività potrebbero venire svolte perfino da una persona analfabeta, nella misura in cui richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D., inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato).

                                         Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                                         L’assicurato ha dunque a disposizione un sufficiente numero di impieghi nei quali sfruttare la sua capacità lavorativa residua.

                             2.11.   Per quanto concerne il reddito da valido, l’assicuratore LAINF convenuto l’ha quantificato in fr. 52’800--, ossia fr. 4'400-- x 12 mensilità, applicando i salari minimi previsti dal Contratto collettivo cantonale relativo al settore del giardinaggio per l’attività di capo giardiniere (stato: 1° gennaio 2004) (cfr. doc. 5.1.; A).

                                         Tale dato non è contestato dall’assicurato. Il TCA rileva comunque che deve essere applicato il dato salariale relativo al 2005 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss. in cui è stato precisato che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), che corrisponde, sulla base della regolamentazione dei salari minimi prevista nel Contratto collettivo cantonale relativo al settore del giardinaggio a fr. 4'500.--, pari a fr. 54'000.-- annui.

                                         Il reddito da valido è pari quindi a fr. 54'000.--.

                             2.12.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75ss. e in DTF 129 V 472ss..

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:

"  (…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefstund Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen." (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606), nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                             2.13.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

                                         Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K. W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)." (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

                                         In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

                                         In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

                                         Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                             2.14.   In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica (UST).

                                         L’ultima inchiesta realizzata dall’UST è la rilevazione svizzera sulla struttura dei salari 2004.

                                         Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.13.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino relativi al reddito mensile lordo realizzabile da un uomo in occupazioni che presuppongono qualifiche inferiori nel settore privato contenuti nella tabella TA13.

                                         Non è, per contro applicabile, il dato totale mediano della tabella TA7 preso in considerazione dall’assicuratore LAINF convenuto, ossia fr. 4'587.--, relativo all’anno 2002 (secondo i più recenti dati statistici nel 2004 ammonta a fr. 4'664.--), a cui è stato aggiunto un rincaro del 1,4% (cfr. doc. 5.1.; A).

                                         La tabella TA7, infatti, si riferisce unicamente ad attività connesse alla produzione e ai servizi dei settori, insieme, privato e pubblico, quest’ultimo riguardante solo la Confederazione, a livello svizzero e secondo le differenti grandi regioni svizzere (per esempio per il Ticino vi sono dei dati distinti: per il 2004 il dato totale mediano per gli uomini corrisponde a fr. 4'332.--).

                                         In una sentenza del 19 settembre 2000 nella causa S.L., pubblicata in RAMI 2000 U 405 pag. 399 segg., il TFA ha stabilito che per determinare il reddito da invalido non ci si deve necessariamente basare sul salario medio di un determinato ramo economico o di una parte di questo (tabella TA1), bensì si può utilizzare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se ciò permette di fissare in modo più preciso il reddito da invalido. In quel caso l’applicazione della tabella TA7, e meglio della media relativa ai dati concernenti i settori “Messa in servizio, regolazione e mantenimento di macchine” e “Servizi di sicurezza, di sorveglianza” è stata riconosciuta corretta, in quanto tali attività erano adeguate, dal profilo medico, alle condizioni dell’assicurato.

                                         In un’altra sentenza del 28 dicembre 2004 nella causa Allianz Suisse Versicherungen c/ S., U 368/04, la nostra Massima Istanza ha negato l’applicabilità della tabella TA7 facendo riferimento alle attività svolte dall’assicurata fino ad allora.

                                         Essa era attiva quale custode presso un’amministrazione cantonale. Inoltre la stessa aveva lavorato quale parrucchiera per cani, a domicilio per una fabbrica di calze e come ausiliaria di pulizie. Il TFA ha altresì considerato che alcune delle attività menzionate nella tabella TA7 non erano adeguate allo stato di salute dell’assicurata. I periti consultati le avevano, infatti, raccomandato di svolgere un’occupazione prevalentemente in posizione seduta.

                                         Secondo questo Tribunale nel caso di RI 1, il quale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.; 2.10), è abile in attività leggere da svolgere in posizione seduta, alla luce della sua preparazione e delle attività intraprese nel corso della vita (cfr. consid. 2.10.), la Tabella TA7 non è pertinente e non permette in ogni caso di determinare in modo più esatto il reddito da invalido.

                                         In primo luogo, l’assicurato non è in grado, sulla base della sua formazione, di esercitare molte delle attività menzionate nella tabella TA7, come ad esempio contabilità, gestione del personale, logistica, compiti di stato maggiore, perizie, consulenze, ricerca e sviluppo, analisi, programmazione.

                                         In secondo luogo, tale tabella prevede delle professioni che nemmeno sono adeguate alle condizioni del piede destro del ricorrente, segnatamente l’attività delle costruzioni, la vendita al dettaglio, trasporto di persone e merci, attività mediche e infermieristiche, cura del corpo e vestiti, pulizia e igiene pubblica, attività pedagogiche, attività dell’industria alberghiera e dell’economia domestica, cultura, informazione, sport e tempo libero. Esse, in effetti, non possono essere espletate soltanto da seduti, bensì richiedono anche che un assicurato stia in piedi e si muova con una certa facilità e agilità.

                                         In simili condizioni, nel caso in esame può restare aperta la questione di sapere se l’assicurato ha accesso o meno al settore pubblico della Confederazione a cui fa riferimento la tabella TA7, unitamente a quello privato.

                                         Contestualmente va, in ogni caso, rilevato che, nonostante la maggiore apertura del settore pubblico di questi ultimi anni, appare poco verosimile che il ricorrente possa reperire un impiego presso la Confederazione.

                             2.15.   Dalla succitata tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, risulta che il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’250.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4.420.-- mensili oppure a fr. 53'040.-- per l'intero anno (fr. 4.420.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per l'adeguamento 2005, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato, non ancora pubblicato, ottenuto dal TCA direttamente presso l’UST) - si ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 53'782.56.

                             2.16.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt.”

                                         (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche interessanti il piede destro, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.9.).

                                         Sempre a causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.

                                         In tali circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni addebitabili al danno alla salute.

                                         Al momento determinante, l’insorgente (1946) aveva l’età di 59 anni, ciò che consente una decurtazione supplementare del 5%. In tal modo si tiene conto dell’età avanzata del ricorrente, come da questi postulato (cfr. doc. I).

                                         Inoltre un’ulteriore riduzione del 5% è legittimata dallo statuto di frontaliere dell’assicurato.

                                         Tutto ben considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20% (10% per il danno alla salute + 5% per l’età avanzata + 5% quale frontaliere) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta quindi a fr. 43'026.-- (80% di fr. 53'782.56).

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 43'026.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 54'000.-- - risulta essere del 20,33%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

                                         Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato all’assicurato una rendita di invalidità il suo ricorso deve essere parzialmente accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 29 giugno 2005 impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stata negata un rendita di invalidità

                                         §§ CO 1 è condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 20%.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.86 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.03.2006 35.2005.86 — Swissrulings