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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 35.2005.67

22 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,892 mots·~54 min·2

Résumé

7/04 blocco di cemento sul capo. 3/05 estinto il diritto a prestazioni. Per disturbi alla spalla non vi è più nesso causale naturale.Nemmeno per vertigini,cefalee:manca sostrato organico(DTF 117 V 359 inapplicabile:solo trauma cranico semplice).Per disturbi psichici difetta adeguatezza nesso causale

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.67   rs/td

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 maggio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 luglio 2004, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è stato colpito al capo dalla parte superiore del blocco di cemento su cui egli stata lavorando con il martello pneumatico.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato – stando al certificato 3 agosto 2004 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ – un trauma cranico (cfr. doc. 15).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 16 febbraio 2005, tenuto conto dei soli postumi infortunistici oggettivabili, ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura completa a contare dal 1° marzo 2005 (doc. 71).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 80), l’CO 1, il 23 maggio 2005, ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 agosto 2005, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione su opposizione, il riconoscimento di prestazioni nella forma di indennità giornaliere e di misure di cura a far tempo dal 1° marzo 2005 (cfr. doc. I).

                                         A sostegno delle pretese ricorsuali l’assicurato ha addotto:

"  (…)

1.   II ricorrente non condivide la decisione su opposizione per diversi

      motivi.

Il primo e fondamentale verte sulla dinamica, gravità e conseguenze dell'infortunio.

A tavolino può apparire facile affermare che l'infortunio del quale è stato vittima il signor RI 1 non è grave né tanto meno medio-grave.

Occorre tuttavia osservare attentamente il rapporto di costatazione di infortunio sul lavoro (doc. 10 degli atti CO 1) datato 20 luglio 2004 ed in particolare le fotografie agli atti.

Il signor RI 1 si trovava proprio nell'insenatura della porta, vale a dire nella zona dove il muro è crollato.

Occorre osservare con attenzione la notevole massa di detriti a terra e pensare che i medesimi si sono abbattuti sul ricorrente.

Occorre pure osservare il martello pneumatico (alla sinistra delle foto). Il signor RI 1 aveva appena posato questo attrezzo in quella posizione, quando il muro soprastante è crollato.

Il martello pneumatico ha trattenuto il blocco intero di muro ad un'altezza tale da impedire allo stesso di schiacciare il signor RI 1.

Si può tranquillamente affermare che è un miracolo se oggi il signor RI 1 è ancora vivo.

Non fosse stato presente il martello pneumatico, l'esito dell'infortunio sarebbe stato ben diverso.

Le sopradescritte circostanze attestano in modo cristallino la gravità dell'infortunio.

A mente del ricorrente trattasi di un infortunio medio-grave la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e lo avvicina ad un infortunio di categoria superiore, di modo che deve essere presente uno solo dei fattori elencati al considerando b. della decisione impugnata.

Le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, meglio il serio ed immediato pericolo di vita, sono certamente presenti.

      Così pure i persistenti dolori somatici.

Pertanto sarebbe adempiuto anche quanto richiesto in relazione agli infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-grave, per ammettere l'adeguatezza del nesso causale.

Trattandosi di causa sopravveniente, una comunque denegata predisposizione del ricorrente diviene del tutto priva di portata.

All'infortunio ha assistito un operaio, allora collega di lavoro del signor RI 1. Si chiede sin d'ora l'audizione quale teste di questo operaio. Lo stesso non è stato sentito in sede di inchiesta giudiziaria. Trattasi però dell'unica persona ad aver assistito all'infortunio, aldilà di chi lo ha vissuto in prima persona

Il ricorrente ritiene che la deposizione di questo testimone sia fondamentale per il corretto accertamento dei fatti, sia in relazione alla questione del grado di gravità dell'infortunio, sia ancora in relazione alla questione a sapere se la spalla sia stata colpita o meno. Su questo punto ci si soffermerà più per inciso in seguito.

Il ricorrente si riserva il diritto di notificare il nome ed il recapito esatto di questo testimone, dati che egli ancora stà ricercando.

Prove: decisione impugnata, doc. testi, richiamo dell'intero incarto  

E 0922/05 - 10.11223.04.0 della CO 1, ogni altra consentita.

2.   La CO 1 motiva la propria decisione poggiando in larga misura sugli accertamenti eseguiti dal dott. __________ e dal dott. __________, sostanziando come deve essere riconosciuto pieno valore probatorio ai giudizi dei medici CO 1.

II ricorrente in merito al referto 31.1.2005 (doc. 68 degli atti CO 1) del Dott. __________ osserva come non corrisponde al vero che egli abbia allacciato le scarpe. Ciò è stato fatto dalla sua ragazza.

                                Lo stesso vale per la camicia, che è stata infilata solo in un braccio.

Il ricorrente chiede che la sua ragazza, la signorina __________, venga sentita quale teste in ordine a questi fatti ed inoltre in relazione allo stato di salute e alle necessità di assistenza palesate.

Il ricorrente inoltre osserva come il dott. __________ non abbia toccato la schiena e gli arti, ma si sia limitato a toccare il ginocchio, tanto che egli dopo la vista ha telefonato al responsabile della CO 1 per lamentarsi della superficialità della visita ("mi ha giusto guardato in faccia....").

Il Dott. __________ alla spalla destra riscontra una "tendinosi con piccola rottura a livello inserzionale del tendine del sovraspinato ma non transmurale, borsite sotto­acrominale e artorsi acromio-clavicolare con osteofita," oltre ad "un'osteofita sotto l'acromio", nutre dubbi e ritiene per nulla indicata una artroscopia solo "data la situazione generale."

Il dott. __________, del Servizio di Chirurgia Ortopedica e Traumatologia dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________, con il proprio ultimo referto del 10 ottobre 2004, evidenziava la medesima diagnosi, consigliando al contrario del dott. __________ una valutazione artroscopica della lesione del tendine e una decompressione sottoacrominale endoscopica (doc. 37 degli atti CO 1). Questo referto è solo l'ultimo di una serie (cfr. doc. 36 e 15 degli atti CO 1).

Tuttavia per motivi assolutamente ignoti la CO 1 su proposta del dott. __________ non ha ritenuto di dare il benestare per l'intervento alla spalla destra e ha di fatto esonerato il dott. __________ da ogni ulteriore cura ed approfondimento (doc. 41 e 42 degli atti CO 1).

Vi è quindi una profonda divergenza nelle opinioni di due medici svizzeri sulle modalità di approfondimento della diagnosi e sulle necessità di cura alla spalla destra.

Sotto questo profilo il certificato medico della dott. __________, dal quale risulta che i dolori alla spalla costituiscono motivo di inabilità lavorativa al 100% (allegato B all'opposizione), è un valido sostegno alla tesi del dott. __________.

Poco (n.d.r.: importa) pertanto che successivamente all'opposizione il dott. __________ con rapporto 19 maggio 2005 possa aver evidenziato, alla sola lettura degli atti, che non può essere ammesso che l'assicurato abbia riportato una contusione alla spalla.

Si richiama qui, ed è attestata, la necessità di sentire quale testimone l'operaio, già collega di lavoro del ricorrente, che ha assistito all'infortunio onde accertare i fatti per come avvenuti in particolare anche in relazione al coinvolgimento della spalla nell'infortunio.

I dolori alla spalla sono stati evidenziati al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________ già il 16 luglio 2004, quindi subito dopo l'infortunio (doc. 15 degli atti CO 1).

In tale sede gli esami sono stati limitati, proprio a causa dei vari dolori (doc. 15 degli atti CO 1).

Quindi già il 10 agosto 2004 il dott. __________ segnalava quale indizio clinico una problematica alla spalla destra (doc. 21 degli atti CO 1). Da qui in avanti la problematica è stata approfondita e confermata.

Mal si vede come possa il dott. __________ aver potuto concludere per probabilità preponderante che escluda una contusione alla spalla.

Visto quanto esposto si chiede anche l'audizione del dott. __________ quale teste.

Nel frattempo, vale a dire nel lasso di tempo intercorso fra l'emissione della decisione su opposizione e la data del ricorso, il signor RI 1 ha voluto provare a riprendere una attività lavorativa.

Egli ne ha avuto l'occasione iniziando a lavorare per il signor __________, __________, nell'ambito di lavori edilizi di costruzione-riattazione di un immobile. Immediatamente si è evidenziata l'inabilità lavorativa del ricorrente, tanto che il signor __________ ha deciso di rinunciare ai servigi.

Si chiede pertanto l'audizione quale teste anche del signor __________. Si evidenzia la necessità di allestire una ulteriore perizia medica.

      Prove: decisione impugnata, doc. testi, richiamo dell'intero incarto

E 0922/05 - 10.11223.04.0 della CO 1, ogni altra consentita.

3.   Rimangono poi sempre ed ancora insolute le cause dei problemi di equilibrio lamentati dal ricorrente.

In data 10.12.2004 il signor RI 1 si è presentato presso l'Ospedale __________ di __________, per l'esecuzione di un esame di valutazione stabilometrica, la quale non ha potuto essere eseguita causa instabilità nell'equilibrio (allegato A all'opposizione).

Nelle proprie conclusioni datate 6.12.2004 della valutazione neuropsicologica dal 26.10. al 4.11.2004 (allegato 64 dei documenti CO 1), la Clinica __________ di __________ pone accento sulla severità dei disturbi cognitivi emersi dalla valutazione, risp. sul fatto che da due test specifici emergono segni di sovraccarico dei disturbi mnesici.

Quo alla discrepanza fra i risultati ottenuti e i dati oggettivi a disposizione, dallo scritto 29.11.2004 della Clinica __________ (allegato 65 dei documenti CO 1) comunque di data precedente il 6.12.2004, emerge una ridotta collaborazione che non permette di obiettivare la medesima.

Dallo scritto 28.12.2004 del Servizio __________ di Neurologia (allegato 65 dei documenti CO 1), risulta come verosimilmente la cronicizzazione dei disturbi sia probabilmente favorita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva ed in gran parte larvata.

Si richiama conseguentemente quanto già espresso al considerando 1 del presente ricorso, evidenziando che verosimilmente è necessaria l'esecuzione di una ulteriore perizia medica.

      Prove: decisione impugnata, doc. testi, richiamo dell'intero incarto

                  E 0922/05 - 10.11223.04.0 della CO 1, ogni altra

                  consentita." (Doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione sia dell’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo presentata da RI 1, che dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   Con decisione incidentale del 20 settembre 2005 il Presidente del TCA ha respinto l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo pendente causa, in quanto l’interesse dell’Istituto assicuratore a non dovere anticipare il versamento di prestazioni è preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dover fare capo, durante la procedura giudiziaria, all’autorità assistenziale (cfr. doc. IV).

                               1.6.   Il patrocinatore dell’assicurato, il 3 ottobre 2005, ha inviato uno scritto in merito ai mezzi di prova di cui ha chiesto l’assunzione (cfr. doc. VI). Tale documento è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 13 luglio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire se l’assicuratore era legittimato a negare il postulato versamento di ulteriori prestazioni assicurative, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a fa r tempo dal 1° marzo 2005.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.7.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.7.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.7.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.7.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.8.   Nella concreta evenienza, il 13 luglio 2004, mentre l’assicurato stava demolendo con un martello pneumatico un muro, un blocco di cemento armato si è staccato colpendolo sul capo.

                                         Al momento del sinistro egli portava il casco di protezione (cfr. doc. 1, 10).

                                         Il ricorrente è stato immediatamente soccorso dalla __________ di __________ che l’ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 73).

                                         I sanitari del nosocomio __________ hanno diagnosticato un trauma cranico senza commotio (cfr. doc. 15).

                                         La TAC cerebrale è risultata nella norma e la TAC alla colonna cervicale non ha rilevato segni di fratture (cfr. doc. 17).

                                         L’assicurato è stato dimesso quello stesso giorno (cfr. doc. 15).

                                         Il 16 luglio 2004 l’insorgente si è nuovamente rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, in quanto accusava giramenti di testa, dolori al capo e alle spalle.

                                         Il consulto neurologico, limitato a causa di importanti dolori alla spalla, alla colonna cervicale e lombare, nonché mialgie, è risultato nella norma, ad eccezione di una retropulsione alla prova di Romberg. Un’ulteriore nuova TAC cerebrale non ha mostrato segni di lesioni (cfr. doc. 15, 18).

                                         L’assicurato si è recato per la terza volta al Pronto Soccorso il 20 luglio 2004, lamentando vertigini, nausea, dolori al capo, alle spalle, alla colonna vertebrale e lungo la gamba destra. I medici del reparto di neurologia che l’hanno vistato hanno riscontrato un quadro clinico invariato. Egli è comunque rimasto degente fino al 22 luglio 2004 (cfr. doc. 15).

                                         Il 4 agosto 2004 l’insorgente è stato esaminato dal Dr. med. __________ medico aggiunto di ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, il quale, relativamente ai dolori alla spalla destra, ha indicato di non avere per il momento indizio clinico supplementare al di là di una contusione della spalla (cfr. doc. 21).

                                         Gli accertamenti radiologici alla spalla citata effettuati il 4 agosto 2004 non hanno evidenziato alcuna particolarità (cfr. doc. 27).

                                         Il referto della RM eseguita alla spalla destra il 16 settembre 2004 è, invece, il seguente:

"  Tendinosi con una piccola rottura parziale a livello inserzionale del tendine sovraspinato.

Borsite sottoacromiale.

Artrosi acromio-claveare.

Presenza di un osteofita nel margine infero-laterale dell'acromion." (Doc. 36)

                                         Il 16 settembre 2004 è stata esperita anche una RM cerebrale, da cui non sono emersi segni per lesioni cerebrali, bensì unicamente una possibile lesione post traumatica nel processo mastoideo di sinistra (cfr. doc. 35).

                                         Dal rapporto del 4 ottobre 2004 del Dr. med. __________, primario del servizio __________ di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, si evince:

"  si tratta di un muratore 40enne, vittima di un incidente sul posto di lavoro in data 13.07.2004. Gli è caduto un blocco di cemento armato sulla testa, il paziente ha perso conoscenza ed ha ripreso uno stato di vigilanza normale al momento d'arrivo al Pronto Soccorso (secondo i dati in nostro possesso e quanto riferitoci dal p.). Non vi è una sicura amnesia retrograda prima dell'incidente, dato che il p. ricorda quanto successo fino al momento di essere colpito.

Il motivo dell'attuale visita consiste in un peggioramento dei sintomi. Lamenta una cefalea pulsante cronica/giornaliera, con intensità fluttuante. Lamenta delle disestesie al capo. In passato non avrebbe mai sofferto di cefalea/emicrania. Presenta inoltre delle vertigini rotatorie, che durano fino a 15 minuti, spesso indotte da movimenti del capo. Gli attacchi vertiginosi avvengono pure di notte, svegliando il paziente. Spesso sarebbe anche caduto, in parte a causa di un cedimento delle gambe. Soffre di dolori diffusi, con insonnia secondaria. Di giorno è di conseguenza molto stanco.

L'amica non ha notato un cambiamento del carattere dopo l'incidente, ma segnala delle difficoltà di memoria. Capita molto frequentemente, che dimentica anche cose importanti.

(…)

All'esame neurologico non vi sono dei segni di lateralizzazione. La qualità dell'esame è stata in parte limitata da dolori diffusi e da un probabile sovraccarico psicogeno nell'ambito di un importante stato depressivo.

Gli attacchi di vertigini, indotti da bruschi movimenti del capo, rappresentano probabilmente una vestibulopatia periferica con vertigini parossistiche posizionali benigne, anche se la prova di posizione sia risultata negativa.

La RM cerebrale è risultata normale e non ci spiega quindi la cefalea continua né i disturbi di memoria. I vari disturbi (cefalea, iperestesia del capo, insonnia con sonnolenza diurna eccessiva, disturbi di memoria) sono molto verosimilmente legati uno con l'altro e probabilmente ulteriormente aggravati da un rilevante stato depressivo (reattivo?). Prescriviamo a titolo di prova l'amitriptilina (Tryptizol, dapprima 10 mg/sera poi 20 mg) quale terapia di base atta a migliorare la sindrome algica e la polisintomatologia sovradescritta."

(Doc. 38)

                                         Il 12 ottobre 2004 è stata eseguita una RM cervico-dorsale. Dal relativo referto emerge:

"  Non alterazioni di segnale del midollo osseo.

Non schiacciamenti dei corpi vertebrali.

Lordosi conservata e regolare allineamento dei corpi vertebrali.

Non segni per emorragie in sede epidurale o intramidollare.

Non segni per ernie di origine traumatica.

Non compressioni midollari.

Spazio prevertebrale normale." (doc. 46)

                                         Nella medesima data il ricorrente è stato nuovamente visitato dal Servizio __________ di neurologia, il quale ha concluso:

"  Sindrome vertiginosa mal sistematizzata e disturbi visivi soggettivi, cervicalgie e cefalee in corso di cronicizzazione in paziente 10 settimane dopo trauma cranico senza lesioni visibili alle neuroimmagini e senza segni deficitari oggettivi; sindrome depressiva probabilmente reattiva." (Doc. 44)

                                         Sempre il 12 ottobre 2004 l’assicurato è stato esaminato dalla Dr. med. __________ del Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________, la quale l’aveva già visto il 15 settembre 2004.

                                         La dottoressa ha affermato:

"  In data 15 settembre 2004 non evidenziavo alcun deficit vestibolare periferico acuto, in particolare erano negative le ricerche di un nistagmo spontaneo, posizionale, di posizionamento rapido e l'head-shaking test. Alla stimolazione termica calda, vi era una simmetria vestibolare. Indicavo quindi ai colleghi della neurologia la possibilità di poter eseguire un’eventuale stabilometria statica presso il laboratorio del Dr. __________ all'__________ di __________.

Rivedevo in data 12 ottobre 2004 come richiesto dai colleghi della neurologia il summenzionato a causa di episodi di epistassi recidivante a sinistra ed eseguivo quindi un’elettrocoagulazione delle varici anteriori del setto del locus Kiesselbachi." (doc. 51)

                                         Il ricorrente è stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 25 ottobre al 20 novembre 2004.

                                         All’ingresso sono stati attestati i seguenti deficit funzionali:

"  Deambulazione difficoltosa per riferiti disturbi dell'equilibrio e cadute recidivanti che lo costringono a mantenere la carrozzina, toracalgie e lombalgia prevalentemente destra, dolore alla spalla destra, cefalea con fotofobia, riferiti disturbi di memoria e concentrazione." (Doc. 64)

                                         Nella relativa valutazione allestita dai medici della Clinica è stato indicato, benché l’assicurato avesse riferito di essere più volte caduto durante la degenza, picchiando la testa a livello frontale destro, all’uscita non sono stati evidenziati ematomi o ferite lacero-contuse, se non una lieve dolenza alla palpazione profonda della zona frontale e periorbitale e alla palpazione dell’articolazione temporo-mandibolare. Inoltre è stato precisato che è stata constatata una discrepanza tra i plurimi e variabili disturbi riferiti dal paziente e gli esami strumentali e neurologico, anche se quest’ultimo non risultava completamente obiettivabile per la ridotta collaborazione (cfr. doc. 64).

                                         Dal rapporto attinente alla valutazione neuropsicologica del ricorrente emerge:

"  (…)

La valutazione neuropsicologica di questo paziente mostra dei disturbi della memoria sia verbale che visuo-spaziale, dei disturbi dell'attenzione protratta nel tempo associati a un'affaticabilità mentale eccessiva, un rallentamento psico-motorio, dei disturbi delle funzioni esecutive e del ragionamento e dei moderati disturbi delle gnosie visive. Il linguaggio e le prassie sono invece globalmente preservati.

Da notare che diversi test non hanno potuto essere portati a termine a causa dei disturbi visivi lamentati dal paziente e che, soggettivamente, egli riferisce degli importanti disturbi sia sul piano cognitivo che psichico.

Colpisce la severità dei disturbi cognitivi emersi dalla valutazione, la quale appare di difficile interpretazione. Vi è inoltre una discrepanza fra i risultati ottenuti e i dati oggettivi a disposizione. Segnaliamo che a due test specifici sono emersi dei segni di sovraccarico dei disturbi mnesici." (Doc. 64)

                                         L’assicurato, il 15 dicembre 2004, è stato rivisto dal Sevizio __________ di neurologia dell’Ospedale __________ di __________.

                                         Nel rapporto indirizzato al medico __________, Dr. med. __________, il Dr. med. __________, caposervizio di neurologia, si è così espresso:

"  (…) Persistente sindrome vertiginosa mal sistematizzata, disturbi visivi soggettivi, cervicalgie, cefalee e lombalgie cronicizzate, 18 settimane dopo trauma cranico senza lesioni visibili alle neuro-immagini e senza segni deficitari oggettivi; probabile sindrome ansioso-depressiva reattiva con somatizzazione.

Malgrado un soggiorno di riabilitazione, il cui esito era stato giustificato almeno in parte favorevole dall'équipe medico-fisioterapeutica, il paziente, 3 settimane dopo la sua dimissione, stima i disturbi invariati.

Dal punto di vista neurologico, gli esami clinici successivi e le indagini neuro-radiologiche, non hanno permesso di mettere in evidenza un'origine delle vertigini, delle cefalee o delle cervicalgie.

Non avendo ulteriori proposte sul piano diagnostico, riteniamo dunque il caso chiuso per quel che attiene alle nostre specifiche competenze (sul piano neurologico).

La cronicizzazione di questi disturbi tuttavia è probabilmente favorita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva ed in gran parte larvata.

Proponiamo dunque quali ulteriori misure una presa a carico psichiatrica.

Per ciò che riguarda l'inabilità lavorativa, le lasciamo cura di rivalutarlo dal punto di vista infortunistico." (Doc. 65)

                                         Il 31 gennaio 2005 ha avuto luogo una visita medica __________.

                                         Dal relativo rapporto si evince:

"  (…)

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO

Ha dolori alla gamba destra, al piede destro, alla schiena, alla spalla destra come pure bruciore e dolori pulsanti alla testa, continua a perdere sangue dal naso, i dolori alla spalla destra scendono fino al gomito, sta facendo in modo autonomo della ginnastica.

Non riesce a camminare senza stampelle perché si sente molto instabile, la giornata la passa praticamente facendo niente, riesce a fare qualche passo fuori di casa con le stampelle poi passa dal suocero, beve un caffè altrimenti rientra a casa e guarda la televisione. Di notte dorme poco. Non sa quali medicamenti prende in quanto la sua ragazza si occupa di tutto.

(…)

DIAGNOSI

-   Disturbi neurologici non oggettivabili in stato da contusione alla testa e alla colonna cervicale.

-   Dolori alla spalla destra su impingement sotto-acromiale.

-   Sospetta sindrome depressiva ma anche estremo aggravamento dei sintomi.

VALUTAZIONE

Vi è una netta discrepanza tra i reperti oggettivabili e i sintomi lamentati dall'assicurato, vi è una netta mancanza di collaborazione e tendenza ad esagerare la sintomatologia algica, in alcuni tests risulta pure non credibile per esempio cammina con due stampelle senza appoggiare la gamba destra quindi deve sicuramente sollecitare molto la spalla che però a suo dire fa molto male, e per quanto attiene alla spalla in un paio di occasioni durante la visita medico-__________ questa viene anche molto sollecitata senza che vi siano problemi apparenti, per i dolori alla schiena l'assicurato, malgrado asserisca fortissimi dolori lombari si piega in avanti per allacciarsi le scarpe senza lamentare dolori, si riveste muovendo quasi normalmente la spalla destra, effettua la postergazione senza problemi per andare a cercare i cinturini della fascia lombare, asserisce di non sentirci bene però quando gli parlo da tergo con voce abbastanza sommessa mi capisce perfettamente, lamenta fortissimi dolori alla schiena appena questa viene sfiorata però con manovre di sviamento riesco a effettuare una forte pressione alla schiena senza che vi sia reazione e così via.

Tutti gli esami effettuati fin ora non hanno evidenziato patologie particolari a parte la sindrome di attrito sotto-acromiale alla spalla destra. Difficile valutare se questa sia di origine post-traumatica infatti vi sono lesioni degenerative importanti, il meccanismo dell'infortunio non è chiaro al 100%, non è chiaro se l'assicurato abbia battuto anche la spalla oppure no. Indipendentemente da questo è anche difficile valutare quanto importante siano realmente i sintomi dovuti alla spalla destra in quanto vi è una netta tendenza all'esagerazione e con manovre di sviamento questa spalla si muove abbastanza bene o comunque meglio di quanto asserito. Anche all'arto inferiore destro vi è questa iposensibilità diffusa dall'inguine fino al piede e dolori al piede senza nulla di clinicamente oggettivabile, rammento anche che i dolori al piede sono insorti settimane dopo l'infortunio in parola."

(Doc. 68)

                                         L’assicurato, il 31 gennaio 2005, su indicazione dell’CO 1, è stato esaminato anche dal Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Lo psichiatra ha formulato la diagnosi e la valutazione che seguono:

"  Diagnosi

Disturbo somatoforme persistente (F45.4).

Valutazione

Si tratta di un disturbo somatoforme persistente nel contesto di fattori psicosociali ed emozionali che possono essere individuati come principali fattori causali, in mancanza di un processo fisiologico evidenziabile oggettivamente.

Il decorso progrediente dei sintomi è in relazione con eventi spiacevoli (licenziamento) ma esistono anche dei segni clinici evidenti che depongono per un aggravamento dei sintomi: l'evidente discrepanza fra la descrizione soggettiva dei disturbi e il comportamento nella situazione d'esame, la discrepanza tra l'intensità dei disturbi dichiarati e la vaghezza del racconto, la mancanza di precisione nel racconto del decorso e la discrepanza tra l'entità dei disturbi lamentati e le misure terapeutiche intraprese.

Ci sono inoltre dei benefici secondari (soddisfacimento dei bisogni di dipendenza e delega di responsabilità a terzi).

Durante il nostro esame clinico non abbiamo potuto evidenziare delle patologie psichiatriche maggiori (come ad es. una depressione di grado medio-grave, una sintomatologia psicotica, un disturbo psicoorganico, una grave ipocondria ecc.)." (Doc. 69)

                                         A seguito dell’opposizione interposta avverso la decisione formale del 16 febbraio 2005 con cui l’CO 1 ha negato il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° marzo 2005 (cfr. doc. 71, 80), l’Istituto assicuratore convenuto ha interpellato il Dr. med. __________ della __________, riguardo ai disturbi alla spalla destra dell’assicurato (cfr. doc. 85).

                                         Il Dr. med. __________, il 19 maggio 2005, ha indicato:

"  Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom 13.07.2004 und den nachträglich geltend gemachten Schulter-Bschwerden rechts ist unwahrscheinlich.

Gemäss Unfallmeldung und Polizei-Rapport (ink. Protokoll) wurde Herr RI 1 eindeutig nur am Kopf getroffen (Helm getragen, keine Bewusstlosigkeit). Entsprechend wurde am Unfalltag lediglich ambulant ein CT des Schädels durchgeführt (normal). Im Bericht über die Hospitalisation vom 20.-22.07.2004 steht ebenfalls nichts von einer Schulter-Verletzung rechts.

Herr Dr. __________ hat am 04.08.2004 objektiv nichts festgestellt, was auf eine Schulter-Verletzung hindeuten würde, insbesondere keine Prellmarke. Die Annahme eines "trauma contusivo" ist nur eine nachträgliche Hypothese. Die Röntgenbilder zeigen auch keine traumatische Läsion. Im MRI finden sich lediglich altersentsprechende degenerative Veränderungen. Die desktriptive Diagnose "omalgie post-traumatische" erklärt oder beweist medizinisch nichts. Das entspricht vielmehr einer rein zeitlichen Kausal-Zuordnung "post hoc" ohne Kenntnis der echtzeitlichen Akten." (Doc. 86)

                               2.9.   Per quanto concerne specificatamente il danno alla salute alla spalla destra accusata dal ricorrente, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa dal Dr. med. __________, a mente del quale un nesso di causalità naturale tra i disturbi denunciati dall’insorgente e l’evento traumatico del luglio 2004 è improbabile, vista la diversa localizzazione dei disturbi rispetto alla regione traumatizzata, ossia il capo, l’assenza di lesioni visibili dalle radiografie e la presenza di alterazioni degenerative (cfr. doc. 86).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte sottolinea che nel caso presente quale parte lesa è sempre stata indicata solo la testa (cfr. doc. 1, 10, 15).

                                         Inoltre dagli esami radiologici esperiti il 4 agosto 2004 non è emersa alcuna particolarità (cfr. doc. 27).

                                         La RM, del mese di settembre 2004, dal canto suo, ha messo in luce delle alterazioni degenerative rilevanti, come evidenziato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto relativo alla visita medica __________ del 31 gennaio 2005 (cfr. doc. 36, 68).

                                         In particolare sono state riscontrate un’artrosi acromio-claveare importante e una tendinosi, ossia una tendinite cronica espressione di un processo degenerativo nel tempo legato a deficit di irrorazione che può provocare pure la rottura di tendini, come la lesione della cuffia dei rotatori (cfr. www.spalla.it).

                                         L’assicurato contesta le certificazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. I). Questa Corte non ha invece motivo per non ritenerle valide.

                                         Del resto il Dr. __________, medico chirurgo, spec. in psichiatria e neurofisiopatologia di __________, interpellato dall’assicurato, il 5 marzo 2005 ha attestato in relazione all’infortunio del luglio 2004 “l’aggravamento di una problematica ortopedica alla spalla destra” (cfr. doc. 77).

                                         L’aggravamento menzionato implica che il ricorrente presentasse già prima del sinistro una patologia alla spalla.

                                         Il fatto che il Dott. __________ attribuisca, il 5 marzo 2005, ossia posteriormente alla decisione formale del febbraio 2005, l’origine dell’aggravamento all’infortunio del 2004, non è tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

                                         In proposito va osservato che quale medico attivo quale psichiatra, egli non è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sull’eziologia dell’aggravamento della problematica alla spalla.

                                         Inoltre occorre ribadire che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il certificato del 7 marzo 2005 della Dott. __________, alla quale si è rivolto l’assicurato, non è poi di nessun ausilio per quest’ultimo, in quanto questo medico ha sì indicato dei disturbi alla spalla destra, tuttavia nulla ha menzionato in merito all’eziologia degli stessi (cfr. doc. 78).

                                         E’ vero che il Dr. med. __________, il 4 agosto 2004, nella valutazione sullo stato della spalla destra ha indicato “Non ho per il momento indizio clinico di lesione supplementare al di là contusione della spalla destra” (cfr. doc. 21), tuttavia egli all’esame clinico non ha rinvenuto segni di una contusione, come peraltro sottolineato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 86), bensì ha unicamente menzionato i forti dolori riferitigli dall’assicurato, precisando che il movimento era discretamente limitato a causa di dolori di forma attiva, senza limitazioni di forma passiva e che i test per la cuffia dei rotatori non mostravano deficit (cfr. doc. 21).

                                         In simili condizioni, non è pertanto necessario dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (perizia medica giudiziaria, audizione testi; cfr. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In conclusione, questa Corte considera che in concreto non è dato secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra lamentati dal ricorrente e l'evento traumatico del luglio 2004.

                                         Con la propria impugnativa l’assicurato ha censurato il mancato benestare da parte dell’CO 1 all’intervento di artroscopia alla spalla destra, oltre che quale cura, quale metodo di approfondimento dello stato della spalla (cfr. doc. I).

                                         Il TCA ritiene che l'assicuratore infortuni, rinunciando a predisporre nuovi provvedimenti diagnostici, non ha violato l'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. 47 cpv. 1 vLAINF).

                                         Ponendo mente alla regione traumatizzata, ovvero il capo e al fatto che la spalla presentasse in ogni caso delle importanti alterazioni degenerative, l'assicuratore LAINF non poteva certo essere chiamato a effettuare ulteriori accertamenti alla spalla destra. Esso deve sì accertare d'ufficio le circostanze dell'infortunio, ma è pure tenuto al rispetto del principio di un'amministrazione razionale (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 247s.).

                                         Infatti l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato (cfr. STFA del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1.).

                                         Del resto, va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nella legge, all'assicuratore contro gli infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p. 248). Quindi, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella causa K., U 18/92, consid. 5b), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

                             2.10.   L’assicurato accusa inoltre altri disturbi, e meglio dolori all’arto inferiore destro, alla schiena, oltre a problemi di equilibrio, vertigini, cefalee, difficoltà di concentrazione (cfr. doc. I, 80, 68).

                                         L’CO 1 ha negato la propria responsabilità a decorrere dal 1° marzo 2005 ritenendo che non siano più evidenziabili postumi infortunistici oggettivabili (cfr. doc. 71, A1).

                                         In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti da un assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nella concreta evenienza, questa Corte, alla luce dell'abbondante documentazione medica riassunta al considerando 2.8. (cfr. in particolare doc. 17, 18: referto delle TAC cerebrale e alla colonna cervicale; doc. 15, 38, 44, 65: rapporti delle visite neurologiche; doc. 35: RM cerebrale; doc. 46: RM cervico-dorsale; doc. 51: rapporto della specialista in otorinolaringoiatria; doc. 68 pag. 3: rapporto del Dr. med. __________, il quale il 31 gennaio 2005, ha indicato, per quanto riguarda l’arto inferiore destro, che i riflessi osteotendinei erano nella norma, Lasègue negativo, Babinski negativo, non vi erano gonfiori, né lesioni cutanee o altre lesioni oggettivabili), constata che la sintomatologia citata di cui soffre il ricorrente non ha potuto essere spiegata con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica.

                             2.11.   Un’eccezione alla regola appena esposta ed esaminata (cfr. consid. 2.10.) è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi cerebrali.

                                         Nel caso presente, alla luce dei disturbi di equilibrio, vertigini, cefalee, difficoltà di concentrazione, prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del luglio 2004, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale (ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali).

                                         Al proposito è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la citata sentenza del 4 febbraio 1991 nella causa S., pubblicata in DTF 117 V 359segg. e RAMI 1991 U 121 pag. 95 segg., e costantemente applicata (cfr, STFA del 13 febraio 2006 nella causa A., U 462/04) l'Alta Corte si è scostata dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” (disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità ecc.) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Nella presente fattispecie, in occasione dell'infortunio del luglio 2004, l'assicurato ha verosimilmente riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello).

                                         In effetti già i militi della __________ di __________ che sono intervenuti sul luogo dell’infortunio hanno attestato, quale presunta diagnosi, soltanto un trauma cranico (cfr. doc. 73).

                                         Il 16 luglio 2004 il Dr. med. __________, del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, ha certificato che il trauma conseguito dal ricorrente non è stato di grave entità (cfr. doc. 10).

                                         Il Dr. med. __________, allestendo il Certificato medico LAINF relativo alla prima consultazione dell’assicurato presso il menzionato nosocomio, il 3 agosto 2004 ha altresì precisato quale diagnosi un “trauma cranico senza commotio” (cfr. doc. 15)

                                         Del resto la TAC cerebrale effettuata il giorno del sinistro è risultata nella norma (cfr. doc. 17).

                                         E’ utile notare che il 13 luglio 2004 l’assicurato è stato dimesso immediatamente dopo la visita presso il Pronto Soccorso (cfr. doc. 15).

                                         Qualora l'insorgente avesse, invece, presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48, consid. 2.12.)

                                         Il trauma cranico è stato, pure, attestato dal Dr. med. __________, Primario del servizio __________ di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________ nel rapporto del 4 ottobre 2004, il quale si è fondato anche sui referti della RM cerebrale eseguita nel mese di settembre 2004 e risultata normale (cfr. doc. 38, 35).

                                         Ora, il TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, passata in giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale, d'altra parte, che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148).

                                         In casu dagli atti risulta, per la prima volta nel mese di settembre 2004, l’indicazione che l’assicurato avrebbe perso conoscenza (cfr. doc. 38, 35). Il Dr. med. __________, nel suo rapporto del 4 ottobre 2004, ha puntualizzato che “(…) Gli è caduto un blocco di cemento armato sulla testa, il paziente ha perso conoscenza e ha ripreso uno stato di vigilanza al momento d’arrivo al Pronto Soccorso (secondo i dati in nostro possesso e quanto riferitoci dal p.)”(cfr. doc. 38).

                                         Dal rapporto della __________ che è intervenuta sul luogo del sinistro non emerge che l’assicurato abbia perso conoscenza.

                                         I militi, compilando la cartella sanitaria, hanno comunque specificato, quale prima valutazione, che l’insorgente presentava uno stato di coscienza alterata, anche se non assente, e non dava nessuna risposta verbale, che la risposta motoria era di difesa e lo stato delle pupille era normale. Quale valutazione finale essi hanno indicato che lo stato di coscienza dell’assicurato era sempre alterato e la risposta verbale orientata, che lo stesso eseguiva la risposta motoria e che lo stato delle pupille era normale (cfr. doc. 73).

                                         Il Dr. med. __________ ha poi precisato che non vi è stata una sicura amnesia retrograda, puntualizzando che il ricorrente ricordava quanto successo fino al momento di essere colpito (cfr. doc. 38). Lo stesso, quindi, ha presentato piuttosto un’amnesia circostanziale, come si evince dal Verbale di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale del 15 luglio 2004, da cui emerge che ricordava quali mansioni stava svolgendo precedentemente al sinistro, mentre non era in chiaro su cosa fosse successo dal momento in cui è stato colpito dal blocco di cemento (cfr. doc. 10).

                                         Unicamente un’amnesia circostanziale è stata, del resto, attestata dai Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________ di neurologia il 4 ottobre 2004 (cfr. doc. 40).

                                         In caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

                                         Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

                                         Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

                                         In una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".

                                         In una sentenza del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, il TFA, nel caso di un assicurato che è stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché accusasse almeno parzialmente i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli sia rimasto vittima di un colpo di frusta o di un trauma cranio cerebrale di sufficiente gravità secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in quanto gli è stata diagnosticata solamente una commotio cerebri, per cui un lieve trauma cranio-cerebrale, e non è stata registrata alcuna sicura perdita di conoscenza o amnesia retrograda.

                                         Infine per un caso in cui un assicurato al quale è caduta sul capo una piattaforma in legno del peso di 20 kg ha subito una commotio cerebri e una contusio capitis cfr. STFA del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04.

                                         Alla luce della giurisprudenza appena citata, in concreto, visto che l’assicurato non ha comunque subito neppure una commotio cerebri, indipendentemente dall’eventuale breve perdita di conoscenza e dall’amnesia peraltro solo circostanziale, occorre concludere che non ha riportato un trauma cranio-cerebrale ai sensi della giurisprudenza federale.

                                         La questione della causalità, a prescindere dalla questione di sapere se la sintomatologia lamentata dall’assicurato è sufficiente o meno per concludere che egli ha presentato il quadro tipico dei disturbi di una lesione del tipo trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, va pertanto risolta secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della prassi specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", estesa anche ai traumi cranio-cerebrali, e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

                             2.12.   Il ricorrente presenta dei problemi a livello psichico.

                                         Al riguardo giova rilevare che il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 31 gennaio 2005 relativo alla visita dell’assicurato, ha formulato quale diagnosi “Disturbo somatoforme persistente (F45.4)”.

                                         Egli ha pure indicato, oltre al fatto di avere avuto la sensazione che il ricorrente aggravasse in misura importante i deficit cognitivi lamentati, che l’atteggiamento di questi era appellativo-dimostrativo, che il decorso del pensiero non presentava allucinazioni, deliri o dispercezioni, ma che la sua personalità era poco differenziata con tratti narcisistici (cfr. doc. 69).

                                         Lo specialista ha comunque precisato che non sono state evidenziate patologie psichiatriche maggiori (cfr. doc. 69).

                                         Va osservato che già il 4 ottobre 2004 il Dr. med. __________, Primario del Servizio __________ di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha in ogni caso attestato un probabile sovraccarico psicogeno e che “(…) i vari disturbi (cefalea, iperestesia del capo, insonnia con sonnolenza diurna eccessiva, disturbi della memoria) sono molto verosimilmente legati uno con l’altro e probabilmente aggravati da un rilevante stato depressivo (reattivo?)” (cfr. doc. 38).

                                         Inoltre nella stessa data i Dr. med. __________ e __________, sempre del Servizio __________ di neurologia, hanno certificato una sindrome depressiva probabilmente reattiva (cfr. doc. 39).

                                         Dal rapporto relativo alla degenza presso la Clinica __________ di __________ dal 25 ottobre al 20 novembre 2004 risulta poi una discrepanza tra i plurimi disturbi riferiti dall’assicurato e gli esami strumentali ed esame neurologico, anche se quest’ultimo non risultava completamente obiettivabile per la ridotta collaborazione. Anche nella valutazione neuropiscologica effettuata presso tale Clinica è stata indicata una discordanza tra i risultati ottenuti e i dati oggettivi a disposizione (cfr. doc. 64).

                                         I Dr. med. __________ e __________, ancora il 28 dicembre 2004, hanno sottolineato che la cronicizzazione dei disturbi lamentati dal ricorrente (vertigini, disturbi visivi soggettivi, cervicalgie, cefalee, lombalgie) era probabilmente favorita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva e in gran parte larvata (cfr. doc. 65).

                                         Il Dr. med. __________, poi, il 31 gennaio 2005 ha attestato una discrepanza tra i reperti oggettivi e i sintomi lamentati dall’assicurato e una tendenza a esagerare la sintomatologia algica (cfr. doc. 68).

                                         Del resto anche il Dott. __________, medico chirurgo, spec. in psichiatria e neurofisiopatologia, a __________, consultato privatamente dall’assicurato, il 5 marzo 2005 ha indicato che questi ha sviluppato un comportamento tendenzialmente introverso con sintomi depressivi e con una ridotta soglia al dolore (cfr. doc. 77).

                                         Il Dr. med. __________ ha precisato che si tratta di un disturbo somatoforme persistente nel contesto di fattori psicosociali ed emozionali che possono essere individuati come principali fattori causali in mancanza di un processo fisiologico evidenziabile oggettivamente. Inoltre egli ha affermato che il decorso progredente dei sintomi è in relazione con eventi spiacevoli , quali il licenziamento (cfr. doc. 69).

                                         Con decisione su opposizione del 23 maggio 2005 l’CO 1 ha negato che le turbe psichiche lamentate dall’assicurato costituiscano una conseguenza naturale e adeguata dell’evento traumatico del luglio 2004 (cfr. doc. A1).

                                         Questa Corte prende atto della valutazione in merito all’eziologia dei disturbi formulata dal Dr. med. __________, ritenendo comunque di potersi esimere dall’esaminare più approfonditamente la questione di sapere se l’affezione psichica di cui soffre l’assicurato costituisce o meno una naturale conseguenza dell’infortunio del 13 luglio 2004.

                                         In ogni caso, infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, fa difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, questione di natura giuridica che va risolta alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133segg. (cfr. consid. 2.6.)

                             2.13.   A proposito dell’adeguatezza del legame causale va rilevato quanto segue.

                                         Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’insorgente.

                                         La dinamica del sinistro del 13 luglio 2004 e lesioni riportate sono già state riportate al consid. 2.8.

                                         Tutto ben considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato tutt’al più fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha proceduto a un’identica classificazione in una sentenza, del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, già citata (cfr. consid. 2.11.), concernente il caso di un assicurato che era stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, riportando unicamente una commotio cerebri.

                                         In un’ulteriore sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04, menzionata al consid. 2.11., il TFA ha confermato la classificazione operata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Argovia, che aveva qualificato nella categoria media l’infortunio relativo a un assicurato che, a seguito della caduta sul capo di una piattaforma in legno del peso di 20 kg, ha subito una commotio cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo di frusta.

                                         D'altro canto, la stessa nostra Massima Istanza, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro, concernente un’assicurata che si era vista rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, l’aveva colpita ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

                                         Il Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

                                         In concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo, né l'esistenza di più fattori.

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         All’infortunio occorso all’insorgente, al quale è caduto sul capo un blocco di cemento armato staccatosi dalla costruzione presso cui stava lavorando con un martello pneumatico (cfr. consid. 2.7.), va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.

                                         Comunque, anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento subito all’assicurato, ciò non basterebbe (essendo l'unico fattore realizzato in concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe in ogni caso adempiuto con una particolare intensità (per un caso analogo cfr. STFA del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05; per una fattispecie in cui tale criterio è stato considerato ossequiato in modo particolarmente intenso cfr. invece RtiD I-2004 N. 66).

                                         Quelle riportate dal ricorrente - un trauma cranico semplice - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b: "…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, consid. 2.11.).

                                         Questa Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         A questo proposito dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti e fisioterapia (cfr. doc. 40, 57, 68).

                                         È qui utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.

                                         In simili condizioni, occorre concludere, senza che si riveli necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti dal ricorrente (perizia medica, testi, cfr. doc. I), che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l’assicurato soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

                                         Non è pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia ritenuto estinto il diritto del ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° marzo 2005.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2005.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 35.2005.67 — Swissrulings