Raccomandata
Incarto n. 35.2005.62 mm/td
Lugano 25 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1,
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 ottobre 2003, RI 1, dipendente della Casa per anziani “__________” di __________ in qualità di ausiliario di cucina e, perciò, assicurato d’obbligo presso la CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in sella al proprio ciclomotore.
A causa di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo il certificato 13 novembre 2003 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma contusivo al ginocchio destro (doc. 2).
L’CO 1 ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 22 dicembre 2004, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° maggio 2004 (doc. 63).
A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 64), l’CO 1, in data 6 luglio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 73).
1.3. Con tempestivo ricorso del 27 settembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore LAINF venga condannato a rivalutare le proprie responsabilità e, in via subordinata, che il TCA abbia a ordinare una perizia medica giudiziaria, argomentando:
" (…)
Dobbiamo prendere atto del fatto che la Convenuta non ha negato lo stato di malattia psichica, perché non avrebbe potuto tenuto conto dell'evidenza, ma ne ha addossato la responsabilità a cause esterne al fatto puramente infortunistico.
Quanto espresso dalla dottoressa __________ circa una presunta inadeguatezza di non coesione sociale è da respingere in toto. Infatti, l'assicurato è da molti anni in Svizzera dove, scorgendo il suo curricolo, sembra ben integrato nel profilo professionale. Non ha mai conosciuto disoccupazione, né circuiti di presa a carico dei servizi sociali. La situazione familiare intesa quale separazione coniugale non può certamente inficiare la consolidata giurisprudenza che ha tratto il proprio sentenziare da ricerche mediche approfondite e certe. Giurisprudenza che recita che il "colpo di frusta" possono insorgere disturbi che vanno dalla labilità affettiva al cambiamento della personalità, dalla irritabilità a dolori alla nuca eccetera."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In replica, l’insorgente ha precisato quanto segue:
" (…).
La ragione di questo contenzioso è l’appurare se esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da parte dell’istante e i successivi disturbi psichici.
La Convenuta non respinge il fatto che il nostro patrocinato sia affetto da turbe psichiche, ma ne respinge le responsabilità quale assicuratore Lainf. In effetti, l’istante è stato violentemente investito da tergo e questo tipo di infortuni può essere causa, come nella fattispecie, di disturbi quali il cambiamento del carattere, cefalee resistenti, labilità affettiva, disturbi del sonno, stato depressivo, eccetera.
In questo quadro il problema familiare diviene un effetto e non già causa dei disturbi psichici rilevati, dopo il sinistro, sia dal medico curante e sia dal medico fiduciario.
(…)." (VII)
1.6. In duplica, l’assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (IX).
1.7. In corso di causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’assicurato (XV).
Alle parti è stata concessa la facoltà di prenderne visione e di formulare delle osservazioni in merito (XVI).
1.8. Nel corso del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che, nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.
In data 29 novembre 2005, il TCA ha quindi interpellato RI 1, il quale è stato invitato a comunicare se la sua rappresentanza sarebbe stata assunta da qualcun altro (XX).
Il 16 dicembre 2005, il Patronato RA 1 ha informato il Tribunale di avere assunto il patrocinio dell’insorgente (XXII).
Al nuovo rappresentante è così stato concesso un termine di 10 giorni per prendere visione dell’incarto AI e per formulare osservazioni scritte al riguardo (XXIII).
Il ricorrente è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 30 ottobre 2003, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p. 1093).
In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
" Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto ha, a torto o a ragione, negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici di cui soffre RI 1. Più concretamente, occorre esaminare se questi disturbi si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico del 30 ottobre 2003.
Considerato quanto affermato con l’allegato di replica (VII: “La ragione di questo contenzioso è l’appurare se esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da parte dell’istante e i successivi disturbi psichici” – la sottolineatura è del redattore), non è invece oggetto di contestazione il fatto che l'assicurato non presenti più alcun rilevante postumo infortunistico di natura organica.
Del resto, questa conclusione si impone alla luce della documentazione medica presente all’inserto, in particolare del rapporto 3 febbraio 2004 del dott. __________, medico di fiducia della CO 1 (doc. 14, p. 3: “esiti di incidente della circolazione in data 30 ottobre 2003, allorquando il paziente avrebbe subito: trauma cranico minore, guarito senza reliquati; - contusione al ginocchio destro, guarita senza reliquari; - riferita contusione alla spalla destra ove secondo le lamentele del paziente vi sono dolori immani e notevole impedimento funzionale. Le indagini esperite, in particolare la artro-risonanza magnetica del 22 gennaio 2004, hanno unicamente evidenziato un minimo ispessimento del tendine del sovraspinato al terzo distale in assenza di qualsivoglia altra componente patologica riconducibile a malattia o a infortunio”), rispettivamente, di quello datato 16 novembre 2004 del dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale regionale di __________, allestito su incarico dell’UAI, dal quale si evince che l’incapacità lavorativa presentata dal ricorrente è da ricondurre unicamente alla patologia psichiatrica, e quindi non a problematiche di natura organica (referto presente in XV: “Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Da quando? La diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa è di indole psichiatrica (vedi presso la Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________). Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Da quando? Sindrome del conflitto sottoacromiale post-traumatico della spalla destra”).
In sede di ricorso, l’assicurato ha genericamente invocato la giurisprudenza federale elaborata in materia di trauma distorsivo del rachide cervicale secondo un meccanismo di “colpo di frusta” (I, p. 2).
Secondo questa Corte, non si può sostenere che, in occasione dell’incidente stradale in discussione, RI 1 abbia lamentato un trauma d’accelerazione al rachide cervicale oppure una lesione equivalente.
In primo luogo, in nessuno degli atti medici presenti all’inserto figura una tale diagnosi.
In secondo luogo, non emerge neppure che l’assicurato abbia accusato disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale, immediatamente dopo l’infortunio.
Nei referti del PS dell’Ospedale regionale di __________, non ve ne è menzione (doc. 2 e allegati al doc. 3).
Questo Tribunale non ignora che dal rapporto 8 marzo 2004 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, risulta che l’insorgente, immediatamente dopo il trauma, avrebbe lamentato, citiamo: “… fortissimi dolori alla colonna cervicale con irradiazione verso la spalla e verso il braccio destro nonché lungo la regione del dorso” (doc. 20).
Nondimeno, esso rileva che la presenza di disturbi alla colonna cervicale è un dato anamnestico fornito al dott. __________ dal ricorrente medesimo, dato che però non trova alcun riscontro nella cartella clinica 30 ottobre 2003 dell’Ospedale regionale di __________ (allegato al doc. 3).
In questo contesto, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita un’importanza particolare alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente stessa).
In una sentenza del 12 agosto 1999 nella causa E., parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 359, p. 29ss., l’Alta Corte ha negato l'esistenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di latenza dopo un cosiddetto trauma di accelerazione - studi secondo i quali i disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di tempo dopo l'evento traumatico.
Dalle tavole processuali risulta che l’assicurato ha, per contro, verosimilmente riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale (allegati al doc. 3, doc. 14, p. 3 e doc. 23).
Ora, il TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24, cresciuta in giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale e, d'altra parte, che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr. certificato 30.10.2003 del PS dell’Ospedale regionale di Lugano, accluso al doc. 3: “Neurologicamente stabile, non commotio, non nausea, vomito, vertigini”).
In caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.
Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un trauma cerebrale leggero non è invece sufficiente.
Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".
2.8. È circostanza incontestata che RI 1 presenta dei problemi a livello psichico.
Dalla perizia 29 aprile 2004 che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha elaborato per conto dell’CO 1, risulta in effetti che l’assicurato soffre di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10: F 43.21), di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10: F 45.4) e di un (sospetto) disturbo di personalità dipendente, fragile narcisisticamente, immaturo (ICD10: F 60.8).
A mente della psichiatra di fiducia, lo scompenso depressivo, gravemente invalidante, è stato provocato dalla separazione dalla moglie, di modo che non può essere ammessa l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 30 ottobre 2003 (doc. 31).
Durante il periodo 22 marzo-8 aprile 2004, il ricorrente è stato degente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato, da parte loro, un episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui al tono dell’umore (ICD10: F 32.2) e un disturbo di personalità di tipo borderline (ICD10: F 60.31) (doc. F).
Infine, la dott.ssa __________, psichiatra curante dell’insorgente, ha posto la diagnosi di episodio depressivo grave e di sindrome somatoforme da dolore persistente, disturbi insorti nel corso del mese di ottobre 2003 (rapporto 12.11.2004 presente in XV).
Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, facendo proprio il parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________, ha negato che le turbe psichiche lamentate dall’assicurato costituiscano una conseguenza naturale dell’evento traumatico dell’ottobre 2003.
Comunque, sempre secondo l’CO 1, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza della causalità naturale, un suo obbligo a prestazioni non sarebbe dato, difettando in ogni caso l’adeguatezza del legame causale (doc. 73, p. 7s.). –
Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se i disturbi psichici di RI 1 costituiscano una conseguenza naturale del sinistro assicurato, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto – così come verrà meglio dimostrato qui di seguito – l’adeguatezza del nesso di causalità.
2.9. Alla luce della dinamica dell’incidente della circolazione in cui RI 1 è rimasto coinvolto (cfr. doc. 48: “… il 30.10.2003 mentre in moto si reca al lavoro viene investito da tergo da una vettura, riferisce di essere stato sbalzato e di essere caduto a terra urtando la gamba, spalla e testa dal lato destro”) e del danno alla salute da lui riportato in quell’occasione, questo Tribunale, chiamato a classificare il sinistro in questione, ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media.
A mero titolo di raffronto, si segnala che il TCA, in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa D.G., inc. 35.1999.75 – confermata, su questo specifico aspetto, dal TFA con pronunzia dell’11 gennaio 2001, U 208/00 -, ha classificato allo stesso modo l’incidente della circolazione stradale in cui un assicurato, in sella ad uno scooter, nell’intento di superare una colonna di autovetture circolanti a passo d’uomo, è entrato in collisione con un’automobile che stava per iniziare una manovra di svolta a sinistra, riportando una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro, nonché una contusione alla spalla sinistra.
Identica qualificazione è stata attribuita all’incidente stradale in cui un assicurato, mentre circolava alla giuda della sua motocicletta, è entrato in collisione con un autoveicolo che non gli concesse la precedenza e si è procurato un trauma contusivo al piede sinistro, con vasta ferita lacero-contusa sul dorso del piede e sezione dei tendini estensori delle dita (STCA del 29 marzo 1996 nella causa M., inc. 35.1995.277, confermato dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96).
Da notare ancora che, in una recente sentenza del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05, riguardante un incidente stradale in cui l’assicurato, urtato da un’autovettura, è caduto dalla ciclicletta e ha battuto sull’asfalto la testa, riportando un trauma cranico con sindrome cervicale, l’Alta Corte ha classificato questo evento fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli leggeri o insignificanti.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.2..
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).
In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L'incidente del 30 ottobre 2003 non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95).
Va inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.
Il TFA, nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di questa Corte, osservando:
" (…), pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia."
(STFA succitata, consid. 4.3)
Quelle riportate dal ricorrente – contusioni al ginocchio e alla spalla, trauma cranico semplice - non costituiscono lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a proposito del trauma cranico, STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b: "…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, consid. 2.11.).
Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.
La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga, né essa ha avuto un decorso sfavorevole originando rilevanti complicazioni, ricordato che vanno presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in relazione di causalità con il sinistro assicurato.
In effetti, già in occasione della visita di controllo del 12 gennaio 2004, trascorsi neppure tre mesi dall’incidente, i disturbi lamentati dall’insorgente erano limitati alla spalla destra, tanto che il dott. __________ ha indicato che il trauma cranico e la contusione al ginocchio destro erano, nel frattempo, guariti senza reliquati (doc. 14, p. 3).
Per quel che riguarda la spalla destra, se la relativa cura medica si è protratta nel tempo e se essa non ha finalmente avuto un esito favorevole, ciò è dovuto, in larga misura, alla concomitante patologia psichiatrica, così come sottolineato dal dott. __________ (doc. 14, p. 3: “si resta assai perplessi riguardo la discrepanza fra riscontro clinico e radiologico e la sintomatologia soggettiva”) e dal dott. __________ (rapporto 16.11.2004 presente in XV: “Il 03.03.2004 abbiamo proposto la continuazione del trattamento fisioterapico instaurato nella Clinica di riabilitazione a __________. Abbiamo osservato che ulteriori provvedimenti terapeutici dipendono dal risultato a media-lunga scadenza dell’infiltrazione sopra citata. Prima di valutare un’eventuale cura chirurgica del conflitto sotto-acromiale si proponeva la realizzazione di radiografie convenzionali specifiche (spalla a.p., incidenza Morrison e incidenza assiale). Tuttavia, il risultato di un’eventuale cura chirurgica sarà verosimilmente condizionato dalla problematica psichiatrica del paziente. Problematica che condiziona, attualmente, il risultato del trattamento con i provvedimenti conservativi (infiltrazione, anti-infiammatori, fisioterapia)” – la sottolineatura è del redattore).
D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la situazione organica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichica.
Del resto, a mente del dott. __________, la totale incapacità lavorativa che presenta RI 1, è determinata dalla grave situazione psichica in cui egli versa, e pertanto non dai disturbi ortopedici che interessano l’arto superiore destro (cfr. rapporto 16.11.2004 presente in XV).
Infine, si può rinunciare ad esaminare se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso), ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).
In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui il ricorrente soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
In esito a quanto precede, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia dichiarato estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° maggio 2004.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti