Raccomandata
Incarto n. 35.2005.48 FS/DC/ss
Lugano 21 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2005 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, dipendente della __________ di __________, il 10 gennaio 2005, sul formulario relativo all’annuncio di infortunio LAINF ha indicato di aver avvertito, il 20 dicembre 2004, "(…) un dolore fortissimo alla schiena (…)." (cfr. doc. 3).
L’CO 1, il 21 gennaio 2005, ha poi ricevuto il certificato del 19 gennaio 2005 del Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato, il 20 dicembre 2004, ha subito una "distorsione della colonna lombare al lavoro" (cfr. doc. 4).
In un secondo certificato del 2 febbraio 2005 il medico ha attestato che l’assicurato "facendo i suoi lavori è scivolato e per equilibrarsi ha fatto un movimento brusco sentendo poi un dolore alla colonna lombare" (cfr. doc. 5).
Il medico curante citato ha, d’altra parte, certificato una totale inabilità lavorativa dal 21 dicembre 2004 all’11 gennaio 2005 (cfr. doc. 4 e 5).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 25 febbraio 2005, ha rifiutato di assumere il caso, ritenendo che l’assicurato non ha subito un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e che nemmeno si è in presenza di una lesione parificabile a infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 6).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 7), l’CO 1, il 29 marzo 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
4. A mente di quest’istanza, dall’argomentazione proposta dall’opponente appare, innanzitutto, evidente che pure il signor RI 1 non intraveda che quanto successo possa rientrare nel concetto d’infortunio (art. 4 LPGA) e ciò in palese assenza di un fattore esterno straordinario all’origine dell’infortunio.
Pertanto, non resta che valutare l’effettiva presenza di una lesione parificabile ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF. La scrivente istanza ha riesaminato l’intero incarto. Dalla disamina dei certificati medici prodotti appare, con chiarezza, che alla base dei problemi del signor RI 1 vi sia una "lombaggine acuta / sindrome lombovertebrale acuta" e non uno "stiramento muscolare" come indicato nell'opposizione dall’assicurato. A questo stadio, preso atto dell’univocità delle affermazioni offerte dal curante il signor RI 1, quest’istanza ritiene corretto attenervisi dissentendo circa la qualifica data - in sede di opposizione - dall’assicurato stesso: del resto, non vi sono neppure elementi che facciano seriamente dubitare della validità delle diagnosi indicate nei citati referti medici.
(…)." (cfr. doc. A4)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
Ritenuto in fatto
1. Lavoro presso la spettabile ditta __________ di __________, per il cui tramite sono assicurato contro gli infortuni presso la CO 1.
2. In data 20 dicembre 2004, mentre stavo spostando della merce pesante in magazzino, sono scivolato; per non cadere con tutto quel peso addosso, ho compiuto un movimento molto brusco ed innaturale. Subito dopo ho avvertito un forte dolore alla schiena, il quale è andato viepiù aumentando, fino a diventare insopportabile. Mi sono quindi recato presso il Dr. __________ di __________, il quale dopo avermi visitato ha ritenuto la mia incapacità lavorativa del 100% a partire dal 20.12.2004, prescrivendomi poi 9 sedute di fisioterapia (alle quali mi sono regolarmente sottoposto presso un fisioterapista di __________). II Dr. __________ ha annunciato il caso come infortunio professionale.
3. In data 23.12.2004 la mia datrice di lavoro ha provveduto a notificare l'infortunio accadutomi alla CO 1.
4. In data 25.2.2005 la CO 1 ha risolto di non corrispondermi i costi da me sostenuti a fronte dell'accaduto. A mente dell'assicurazione ciò che mi era accorso non perfezionava né la fattispecie di cui all'art 4 LPGA, né quella relativa all'art. 9 cpv. 2 OINF.
5. Contro la predetta decisione ho interposto opposizione, in quanto ritenevo, e ritengo, che il dolore avvertito subito dopo essere scivolato altro non era che uno stiramento muscolare e che un fatto esterno e straordinario era stato causa di quanto avvenuto.
6. In data 29 marzo 2005 CO 1 ha praticamente confermato il contenuto della decisione datata 25 febbraio 2005. Contro la decisione 29 marzo 2005 insorgo con il presente atto ricorsuale per i motivi che andrò ad esporre.
Considerato in diritto
1. Nella decisione qui impugnata CO 1 ha ritenuto che, quanto accadutomi non possa essere definito né un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA né una lesione parificabile ad un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OINF. Per quanto attiene l'infortunio, rilevo che la sentenza di CO 1 del 29 marzo 2005, a torto asserisce che neanche il sottoscritto intraveda in quanto accaduto un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
Nel mia opposizione datata 19 marzo 2005, sottolineando la straordinarietà di quanto accadutomi, ho evidenziato unicamente uno dei criteri che l'art. 4 LPGA utilizza per meglio descrivere un infortunio, partendo comunque dal presupposto che gli altri tre (la repentinità, l'imprevedibilità, e la presenza di un fattore esterno) erano dati e che ciò a cui ero stato confrontato era da ritenere un infortunio.
2. L'art. 4 LPGA descrive, con l'aiuto di quattro criteri (la repentinità, l'imprevedibilità, la straordinarietà e la presenza di un fattore esterno) l'infortunio quanto tale, precisando poi che esso deve provocare una certa conseguenza ("comprometta la salute fisica mentale o psichica o provochi la morte").
Come vi esporrò di seguito nel mio caso tutti e quattro i presupposti sono adempiuti.
2.1 Per quanto attiene la repentinità essa è ammessa allorquando l'evento dannoso si. verifica durante un breve e limitabile lasso di tempo (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2003, pag. 60).
Nel caso concreto, a ragione posso affermare, che l'episodio verificatosi in data 20.12.04 si è svolto in pochi attimi, di modo che tale presupposto è da ritenere adempiuto.
2.2 È pacifico che il danno da me subito, si è verificato contro la mia volontà ed è stato imprevedibile, infatti non potevo di certo immaginare che sarei scivolato trasportando i cartoni.
2.3 Riguardo il presupposto della straordinarietà va rilevato che l'infortunio deve verificarsi in condizioni eccezionali e inaspettate, insomma l'avvenimento deve andare oltre il campo dell'esperienza concreta (MÜNCH/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band V, Schaden - Haftung - Versicherung, 1999, pag, 584). La straordinarietà può risiedere in un movimento non coordinato (RKUV 1999 Nr. U 333 pag. 199) o in un affaticamento fuori dalla norma (DTF 116 V 139). Si è in presenza di un movimento non coordinato nel momento in cui il normale andamento di una persona viene disturbato da un cosi detto "fuori programma (Programmwidrigkeit). Si ha a che fare con "fuori programma" quando l'assicurato inciampa, scivola, urta un oggetto, o per evitare di scivolare compie, o tenta di compiere, un movimento istintivo (RKUV 1999 Nr. U 345 pag.422).
Orbene come riferito nel certificato medico del 2.2.05, è stato proprio uno scivolamento che mi ha sbilanciato facendomi quindi compiere un movimento brusco ed improvviso per evitare di perdere l'equilibrio. Da ciò ne discende che tale presupposto è da ritenere adempiuto nel mio caso.
2.4 L'effetto sul corpo del paziente dev'essere prodotto da cause esterne perché vi siano gli estremi dell'infortunio. Come poc'anzi esposto, il danno alla mia salute è stato causato da un così detto fuori programma; dottrina e giurisprudenza sono al riguardo concordi nel ritenere che nel caso dì un movimento non coordinato (come per esempio lo scivolamento), il presupposto delle cause esterne debba essere ammesso (RKUV 1996 Nr U 253 pag. 204), motivo per cui nel mio caso anche questa condizione è da ritenere adempiuta.
2.5 Fra l'infortunio e il danno alla salute vi dev'essere un nesso di causalità naturale ed adeguata. Vi è causalità naturale allorquando il fatto generatore di responsabilità è una conditio sine qua non del risultato (DTF 128 III 174). La causalità adeguata è data allorché un avvenimento, esaminato secondo l'ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o favorire l'evento dannoso (DTF 122 V 416).
Nel mio caso è pacifico che l'infortunio è l'unica causa del danno alla salute accorsomi, infatti se esso non si fosse verificato io non avrei accusato dei dolori, posso così affermare che esso rappresenta una conditio sine qua non del danno alla salute da me patito. I dolori sono infatti comparsi immediatamente dopo essere scivolato. Esaminando l'infortunio anche dal punto di vista dell'ordinario andamento delle cose e della comune esperienza bisogna giungere alla conclusione che esso era atto a dar luogo ad un danno alla salute come quello a me capitato. Scivolare mentre si porta dei cartoni del peso così considerevole (25 Kg), non può che avere come conseguenza quella di provocare un danno al "trasportatore".
2.6 A seguito di quanto esposto ritengo quindi che tutti presupposti di cui all'art. 4 LPGA siano adempiuti, tutti gli estremi della concretizzazione di un infortunio sono dati, motivo per (ndr. recte: per cui) CO 1 deve assumersi il caso da me annunciato.
3. Nella denegata ipotesi in cui, questo lodevole Tribunale non dovesse ritenere adempiuti i presupposti che perfezionano i disposti di cui all'art 4 LPGA, quanto accadutomi può sicuramente venire considerato una lesione parificabile ad un infortunio giusta l'art 9 cpv. 2 OINF. Infatti, come rilevato dal Dott. __________ nel suo certificato medico del 7 giugno 2005, il sottoscritto ha subito una distorsione alla colonna vertebrale con stiramento muscolare. In considerazione del fatto che l'art. 9 OINF (ndr. recte: OAINF) annovera tra le lesione parificabile ad un infortunio lo stiramento muscolare, ritengo di aver diritto a che CO 1 mi rimborsi i costi da me sostenuti.
Conclusioni
Per i motivi poc'anzi esposti sono dell'avviso che CO 1 debba assumersi il caso da me annunciato ed eroghi di conseguenza le prestazioni assicurative dovutemi.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 13 luglio 2005 l’assicuratore infortuni convenuto ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
Parte convenuta dissente dalla richiesta del qui ricorrente principalmente perché gli elementi costitutivi dell'infortunio di cui all'art. 4 LPGA non possono essere ritenuti cumulativamente adempiuti. A questo scopo è basilare esaminare la descrizione dell'accaduto offerta dal signor RI 1 per rendersi conto che l'elemento della straordinarietà non è assolutamente realizzato. Infatti, il qui ricorrente ha specificato che "nel sollevare e spostare una decina di cartoni ho dovuto fare uno sforzo eccessivo in quanto lo spazio era molto ridotto ed a un certo punto ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena. La sera il dolore era insopportabile e dovevo rimanere fermo sdraiato. Peso approssimativo dei cartoni spostati: 25 kg."(cfr. doc. 3) trattasi dunque di un'attività abituale, esercitata in condizioni assolutamente normali, e meglio riprendendo la censura del signor RI 1 non si può certo sostenere che quanto descritto calzi con la considerazione che "l'avvenimento deve andare oltre il campo dell'esperienza concreta". Anzi, quanto successo rientra nelle normali - cioè coerenti - mansioni incombenti al signor RI 1. A questa stregua è dunque palese che quanto successo non possa rientrare nel concetto d'infortunio ex art. 4 LPGA.
Circa l'effettiva presenza di una lesione parificabile ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF. Dalla disamina dei certificati medici prodotti appare, con chiarezza, che alla base dei problemi del signor RI 1 vi sia una "lombaggine acuta / sindrome lombovertebrale acuta" (cfr. doc. 4 e doc. 5) e non uno "stiramento muscolare" come indicato con certificato medico 7 giugno 2005 (doc. A3) sempre dallo stesso curante!
A questo stadio parte convenuta si permette di dubitare della validità dell'ultimo certificato medico specie perché i due precedenti sono univoci e non pongono riserve di sorta. Inoltre, l'ultimo apprezzamento medico appare particolarmente in sintonia con quanto asserito al signor RI 1 in sede di opposizione.
(…)." (cfr. doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 29 marzo 2005).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie oggetto della presente vertenza si è verificata il 20 dicembre 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Al riguardo è in ogni caso utile evidenziare che con l’entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza vigente relativa alla definizione d’infortunio e alle sue singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria validità (cfr., STFA del 5 luglio 2004 nella causa F. U 123/04 consid. 1.2., pubblicata in RAMI 2004 U 530 pag. 576).
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se il 20 dicembre 2004 RI 1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.7. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04).
D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:
" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta -, tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. Nella presente fattispecie, nel formulario "Questionario d’infortunio LAINF" del 10 gennaio 2005, l’assicurato ha così descritto l’evento occorsogli il 20 dicembre 2004:
" Nel sollevare una decina di cartoni ho dovuto fare uno sforzo eccessivo in quanto lo spazio era molto ridotto ed a un certo punto ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena. La sera era insopportabile e dovevo rimanere fermo e sdraiato." (cfr. doc. 3)
Analoga dinamica si ritrova nella "Notifica d’infortunio LAINF" del 23 dicembre 2004 compilata dal datore di lavoro dell’assicurato:
" Durante lo spostamento di diversi cartoni di merce da uno scaffale a una paletta ho avvertito un dolore alla parte bassa della schiena." (cfr. doc. 2)
Nel suo primo "Certificato medico LAINF", quello del 19 gennaio 2005, il Dr. med. __________ ha così descritto l’infortunio occorso all’assicurato: "distorsione della colonna lombare al lavoro" (cfr. doc. 4, punto 2).
In un secondo "Certificato medico LAINF", quello del 2 febbraio 2005, lo stesso curante ha invece attestato che: "facendo i suoi lavori è scivolato e per equilibrarsi ha fatto un movimento brusco sentendo poi un dolore alla colonna lombare" (cfr. doc. 5, punto 2).
Nella sua opposizione del 19 marzo 2005 l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che:
" (…)
- ritengo inoltre che movimentare oggetti pesanti in uno "spazio molto ridotto" (Form. LAINF del 25.2.05 ndr. recte: 10.01.02) creatosi a causa del rifiuto del datore di lavoro di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro sia da considerare un fattore esterno molto straordinario e non quotidiano
(…)." (cfr. doc. 7)
Solo con il proprio ricorso del 27 giugno 2005 l’assicurato, riferendosi al secondo "Certificato medico LAINF" del proprio medico curante (quello del 2 febbraio 2005; cfr. doc. 5) - e ciò per la prima volta - ha affermato che "(…) mentre stavo spostando della merce pesante in magazzino, sono scivolato; per non cadere con tutto quel peso addosso, ho compiuto un movimento molto brusco ed innaturale. (…)." (cfr. doc. I, la sottolineatura è del redattore).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa X. Assicurazioni c/ D., U 13/03; STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.).
Nel caso concreto, come visto sopra, nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, che conferma la dinamica riprodotta nella "Notifica d’infortunio LAINF" compilata dal proprio datore di lavoro e da lui controfirmata, l’assicurato non ha parlato di "scivolata" e di "movimento molto brusco ed innaturale".
Dal canto suo il medico curante, nella sua prima descrizione dell’infortunio, ha riferito solo di una distorsione della colonna lombare al lavoro e non ha menzionato né scivolate né movimenti bruschi.
Anche in sede di opposizione, e ciò nonostante a quel momento non gli poteva sfuggire l’importanza di una precisa descrizione, il ricorrente ha parlato solo di "(…) movimentare oggetti pesanti in uno spazio molto ridotto (…)" e non ha dichiarato né di essere scivolato né di aver compiuto un movimento brusco.
Il TCA deve pertanto concludere che quanto dichiarato nel ricorso configura una nuova versione che contraddice il contenuto di quella precedente.
La priorità deve, di conseguenza, essere accordata alla prima esposizione, secondo cui l’assicurato avrebbe avvertito un forte dolore alla schiena allorquando era intento a spostare dei cartoni pesanti in uno spazio ridotto.
Da quanto appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
2.10. Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.7 e la giurisprudenza ivi citata).
Scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato (come visto al considerando precedente va qui data la priorità alla prima esposizione dettagliata, ribadita in sede di opposizione, stante la quale l’assicurato avrebbe spostato cartoni pesanti in uno spazio ridotto) si tratta di valutare se il danno alla schiena subito da RI 1 sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
La giurisprudenza ammette l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04; DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc. 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.
A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:
" (…)
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.
In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. 30).
Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. 30).
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)
In un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.
Per completezza e a titolo di raffronto è utile segnalare che la nostra Massima Istanza, nella decisione del 18 aprile 2005 nella causa S.C. (U 166/04), si è pronunciata sul caso di un’assicurata di 35 anni con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera che, in qualità di stagista fisioterapista da circa quattro mesi presso una casa anziani, ha dovuto sostenere un paziente per evitarne l’improvvisa caduta, riportando dei dolori alla zona cervicale. Il TFA ha considerato questa fattispecie un caso limite e ha riconosciuto che lo sforzo profuso dall’assicurata che pesava 57 Kg per sopportare il peso del paziente di 87 Kg ha ecceduto il quadro abituale della sua attività, in quanto, in primo luogo, l’assicurata non ha avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino per sostenere il paziente.
In secondo luogo, che il peso del degente in questione eccedeva di gran lunga quello dell’assicurata. Infine un tale peso associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio del paziente, che si è lasciato completamente andare, ha richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento.
In casu questa Corte osserva che il peso dei cartoni spostati dall’assicurato (nato nel 1969) è stato indicato in approssimativi 25 Kg (cfr. doc. 3).
Compiti simili a quello di spostare cartoni di un certo peso in spazi ridotti rientrano, d’altronde, fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata dall’assicurato, ovvero l’operaio semiqualificato nel settore di produzione.
In esito ai considerandi che precedono, il TCA deve concludere che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.11. Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.12. Nel caso di specie l’assicurato ha dato atto che l’evento del 20 dicembre 2004 si è verificato nell’ambito della propria attività abituale di operaio semiqualificato nel settore di produzione.
In particolare, l’assicurato ha dichiarato che:
" (…)
Nel sollevare e spostare una decina di cartoni ho dovuto fare uno sforzo eccessivo in quanto lo spazio era molto ridotto ed a un certo punto ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena. La sera il dolore era insopportabile e dovevo rimanere fermo e sdraiato. (…)." (cfr. doc. 3)
Ritenuto che il sollevare e spostare cartoni in uno spazio ristretto e di un peso approssimativo di 25 Kg. rientra nel novero dei procedimenti motori consueti della professione esercitata dall’assicurato e che pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente deve essere negata.
Di conseguenza il danno alla salute dell’assicurato non può essere assunto dall’CO 1 neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Il TCA rileva inoltre che nei primi certificati medici il medico curante ha posto la diagnosi di "sindrome lombovertebrale acuta" e di "lombaggine acuta"; cfr. doc. 4 e 5). Soltanto in un ulteriore certificato del 7 giugno 2005 (cfr. doc. A3), il medico ha indicato che l’assicurato ha riportato alla colonna vertebrale una distorsione con stiramento muscolare.
Ora questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che secondo la giurisprudenza federale il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") non può essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. STCA del 18 ottobre 2002 nella causa B., 35.2002.46).
Anche per questo motivo il caso non può essere assunto dall'CO 1 sulla base dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti