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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2005 35.2005.36

8 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,459 mots·~42 min·3

Résumé

Assicurato, caduto da un ponteggio alto 4/5 metri, pretende soffrire di disturbi sia organici che psichici. Accertata l'assenza di disturbi somatici al momento della chiusura del caso. Negata la causalità adeguata tra infortunio e turbe psichiche.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.36   mm/sc

Lugano 8 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 marzo 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 22 maggio 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di metalcostruttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto sull’emicorpo sinistro da un ponteggio alto tra i4ei5 metri ed ha lamentato, stando al certificato 15 luglio 2003 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un’escoriazione al labbro superiore con ferita lacero-contusa, una dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro, nonché escoriazioni al braccio destro, all’arto inferiore sinistro e al gluteo, in assenza di fratture all’esame radiologico convenzionale (doc. 6 e 15).

                                         Una RMN del tratto lombo-sacrale, effettuata il 13 giugno 2003, ha evidenziato la presenza di un’importante spondilodisplasia di tipo Scheuermann al passaggio dorso-lombare, una lesione a livello sacrale sinistra (esclusa un’origine traumatica di data recente), nonché una protrusione a livello del disco intervertebrale L5-S1 (doc. 8).

                                         Per quanto riguarda il rachide cervicale, la RMN del 31 ottobre 2003 ha invece mostrato un raddrizzamento della lordosi nella metà superiore, senza segno per una pregressa frattura, nonché una moderata discopatia allo spazio C4-C5 e una discopatia incipiente agli spazi C5-C6 e C6-C7 (doc. 47).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 26 ottobre 2004, l’CO 1 si è rifiutato di versare ulteriori prestazioni assicurative a partire dal 15 novembre 2004.

                                         Secondo l’Istituto assicuratore, da una parte, RI 1 - tenuto unicamente conto dei postumi organici oggettivabili - non necessitava più di cure mediche, né presentava una qualsiasi incapacità lavorativa.

                                         D’altra parte, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici di cui soffre l’assicurato, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con il sinistro del mese di maggio 2003 (doc. 109).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 114 e 121), l’CO 1, in data 3 marzo 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 122).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore infortuni convenuto riconosca la copertura assicurativa anche dopo il 14 novembre 2004 e che l’incarto gli venga retrocesso per nuova decisione, argomentando:

"  (...)

3.

Con il presente ricorso l'assicurato chiede venga annullata la decisione 3 marzo 2005 e gli vengano riconosciute a norma della LAINF le prestazioni assicurative ritenuto inoltre che le conseguenze dell'infortunio che verranno descritte nel presente ricorso hanno un nesso causale naturale e adeguato con l'avvenimento assicurato.

Nella decisione qui impugnata si ripercorre la giurisprudenza e si ricorda in particolare che il medico __________ avrebbe attestato che la causalità con l'infortunio deve considerarsi "oramai estinta". Di conseguenza la CO 1 non ha più rimesso in discussione il parere del suo medico __________ e ha negato le sue prestazioni. Sempre nella sentenza qui impugnata, in merito ai disturbi psicologici, si è rifiutata la copertura assicurativa visto che la questione a sapere se esiste o meno un nesso causale e naturale fra detti disturbi e l'infortunio può restare aperta in quanto l'esistenza del nesso causale adeguato deve venir negata.

4.

Tutto ciò premesso il signor RI 1 ritiene debba essergli riconosciuta la copertura LAINF e le relative prestazioni.

Egli soffre attualmente di dolori cervicali e lombari persistenti e dalla data dell'infortunio non è più da considerare abile al lavoro.

Dal punto di vista psicologico il dr. __________, medico curante, ha attestato la persistenza di un importante tenore depressivo e ha quindi somministrato all'assicurato un relativo trattamento farmacologico. La CO 1, senza assumere alcuna prova, ha escluso la causalità per questi disturbi. Certo è che il grave trauma cranico, attestato anche dalle precitate considerazioni fatte dai medici dell'Ospedale subito dopo il suo ricovero (un'escoriazione al labbro superiore con ferita lacero-contusa, dolenza ai denti quadrante superiore a sinistra), hanno comportato una sintomatologia depressiva, e il nesso causale e adeguato fra questa situazione e l'infortunio non può essere negato, conseguentemente dovranno essere riconosciute le prestazioni."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti una perizia, datata 22 luglio 2005, che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito per conto della Cassa malati __________ (VII + allegato).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 3 marzo 2005).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il diritto a prestazioni a decorrere da un’epoca posteriore al 31 dicembre 2002 (novembre 2004), tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird."

                                         (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.7.   RI 1 pretende di soffrire di disturbi tanto organici che psichici.

                                         Allo scopo di favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.

                            2.7.1.   Affezione somatica

                         2.7.1.1.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto conto delle sole sequele organiche oggettivabili dell’infortunio assicurato - ha dichiarato il ricorrente abile al lavoro in misura completa e non più bisognoso di cure mediche, a decorrere dal 15 novembre 2004.

                                         Così facendo, l'CO 1 si è essenzialmente rimesso alle risultanze della visita fiduciaria di controllo del 1° ottobre 2004 eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della quale egli ha espresso le considerazioni seguenti:

"  (...)

Siamo a quasi 17 mesi dall'incidente.

Non vi sono state lesioni post-traumatiche di rilievo. Gli esami radiologici effettuati non hanno messo in evidenza lesioni post-traumatiche ma piuttosto lesioni degenerative.

Ritengo che a distanza di 17 mesi dall'incidente, intervallo di tempo più che ragionevole, i dolori devono essere scomparsi anche in considerazione delle molteplici terapie effettuate, non da ultimo due soggiorni riabilitativi.

A questo punto ritengo che dal punto di vista prettamente somatico la causalità tra gli attuali sintomi lamentati dall'assicurato e l'evento del 22.5.2003 è estinta.

Faccio notare che vi è una netta discrepanza tra i sintomi lamentati dall'assicurato e lo stato oggettivo.

Per esempio la mancanza quasi totale di forza di flessione del piede sinistro con però un riflesso achilleo assolutamente normale, la mancanza di sensibilità alla pianta del piede sinistro con però un riflesso achilleo assolutamente normale, la mancanza di sensibilità alla pianta del piede dove però il solletico da fastidio, l'impossibilità di flettere le anche oltre gli 80° quando però durante l'anamnesi l'assicurato si siede normalmente sulla sedia con flessione di almeno 90° senza lamentare alcun dolore.

Per quanto attiene la causalità tra i disturbi psichici lamentati dall'assicurato attestati sia dal dr. __________ che in occasione di un consulto psichiatrico effettuato durante l'ultimo soggiorno alla Clinica di riabilitazione di __________, sarà compito dell'amministrazione esprimersi sull'adeguatezza tra l'evento del 22.5.2003 e i sintomi stessi lamentati dall'assicurato."

                                         (doc. 108)

                         2.7.1.2.   Da parte sua, il TCA, attentamente vagliati gli atti di causa, non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, a mente del quale l'evento infortunistico assicurato ha peggiorato solo transitoriamente la situazione anteriore, con lo status quo ante/sine raggiunto a far tempo, al più tardi, dal mese di novembre 2004.

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Questo Tribunale sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di circondario dell’CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)

                                         Nella concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale alle vertebre cervicali e lombo-sacrali e che le alterazioni degenerative oggettivate a questi livelli (soprattutto in sede lombo-sacrale), sono certamente preesistenti all’infortunio del 22 maggio 2003.

                                         In primo luogo, gli esami di RMN 13 giugno 2003 (rachide lombo-sacrale) e 31 ottobre 2003 (rachide cervicale) hanno permesso di escludere l’esistenza di lesioni di natura post-traumatica, mostrando, per contro, significative alterazioni degenerative, peraltro a carattere plurisegmentale, soprattutto a livello lombo-sacrale (cfr. doc. 8: importante spondilodisplasia di tipo Scheuermann al passaggio dorso-lombare, lesione a livello sacrale sinistra (esclusa un’origine traumatica di data recente), nonché protrusione a livello del disco intervertebrale L5-S1, senza segni di compressione radicolare e doc. 47: raddrizzamento della lordosi nella metà superiore, senza segno per una pregressa frattura, moderata discopatia allo spazio C4-C5 e discopatia incipiente agli spazi C5-C6 e C6-C7).

                                         In secondo luogo, che i reperti messi in luce dalle RMN sono preesistenti all’evento infortunistico assicurato, è avvalorato dal fatto che è praticamente impossibile che essi possano essere apparsi nei 22 giorni, rispettivamente, nei 5 mesi circa che separano l’infortunio dall’esecuzione dei menzionati esami strumentali per immagini.

                                         Del resto, la preesistenza delle anomalie vertebrali oggettivate, è stata ammessa, oltre che dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 89, p. 3), anche dal dott. __________, neurochirurgo privatamente consultato dal ricorrente, il quale, in occasione della visita del 13 gennaio 2004, ha sottolineato come il trauma in discussione, a livello lombo-sacrale (sede dei principali disturbi), abbia soltanto scatenato la sintomatologia dolorosa, mentre che, a livello cervicale, esso ha comportato una semplice contusione delle parti molli (quindi senza interessamento del rachide in quanto tale):

"  Il paziente lamenta un’emisintomatologia a sx che non può trovare un riscontro patologico evidente. Il paziente riferisce di aver contusionato il viso e rotto alcuni denti a sx. In questo caso è ben probabile che i fastidi parestetici siano in rapporto ad una lesione periferica sensibile del nervo facciale. Esami radiologici cervicali mostrano un appiattimento della lordosi fisiologica cervicale, ciò che lascia supporre un trauma delle parti molli, quindi muscolari e tendinei in sede cervicale. Infatti lesioni ossee e lesioni discali non sono presenti. A livello lombare il paziente presenta processi degenerativi sicuramente preesistenti che dopo il trauma si sono, stando all’affermazione del paziente, manifestati per la prima volta. Ciò lascia supporre uno scatenamento di questa sintomatologia in seguito all’infortunio, ma evidentemente sulla base di una patologia preesistente."

                                         (doc. 73 – la sottolineatura è del redattore)

                                         I presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non appaiono dunque soddisfatti, né per quanto riguarda la colonna lombo-sacrale, né per quanto concerne quella cervicale.

                                         In ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era pertanto legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi all’incirca 18 mesi dal sinistro assicurato.

                         2.7.1.3.   Nella documentazione afferente alla degenza dell’assicurato presso la Clinica di riabilitazione di __________ (10 settembre-8 ottobre 2003), specificatamente nel referto 2 ottobre 2003 del neurologo dott. __________, si legge che, in occasione della caduta del 22 maggio 2003, RI 1 avrebbe riportato anche una lieve lesione cerebrale (cfr. doc. 50: “Zustand nach Unfall vom 22.05.2003 mit leichter traumatischer Hirnverletzung, Stadium 1 nach EFNS-Kriterien”).

                                         In proposito, il TCA ritiene tuttavia che dai restanti atti di causa emergano elementi tali da far dubitare dell'attendibilità delle indicazioni ivi contenute, dalle quali è pertanto lecito scostarsi.

                                         Intanto, la risonanza magnetica cerebrale del 23 ottobre 2003 non ha messo in luce alcun reperto traumatico.

                                         La piccola lesione extra-assiale in sede frontale destra, è stata ritenuta compatibile con una cisti aracnoidea (doc. 46), quindi con un reperto di natura squisitamente morbosa.

                                         D’altro canto, non risulta che il ricorrente sia stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica, un procedere che si sarebbe senz'altro imposto qualora egli avesse effettivamente riportato una commotio cerebri o, a maggior ragione, una contusio cerebri (cfr., in questo senso, la STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid. 3.1).

                                         Si evince infatti che, dopo le prime cure, l'insorgente è stato dimesso dal PS dell’Ospedale regionale di __________, per fare ritorno al proprio domicilio (doc. 15).

                                         Inoltre, l’assicurato medesimo, sentito da un ispettore dell’CO 1 in data 7 luglio 2003, ha esplicitamente dichiarato che, dopo aver perso l’equilibrio, nel cadere dal ponteggio su cui si trovava a lavorare, ha cercato di aggrapparsi ai vari tubolari, arrivando al suolo disteso sul lato sinistro, sopra della terra. Egli ha peraltro escluso di avere perso conoscenza e, d’altra parte, ha precisato di non aver riportato alcun danno alla testa (cfr. doc. 12).

                                         Ora, il TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24, cresciuta in giudicato, ha ricordato che, per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie.

                                         È vero che i sanitari del PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno refertato un’escoriazione al labbro superiore ed una dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro (cfr. doc. 15). , Tuttavia, questa circostanza non consente ancora, di per sé, di ammettere che Petar Tadic sia rimasto vittima di un trauma cranio-cerebrale, vista l’assenza di perdita di conoscenza.

                                         Dal suo rapporto 2 ottobre 2003 si evince che il dott. __________ ha posto la diagnosi di lesione cerebrale basandosi soprattutto sui dati anamnestici fornitigli direttamente dall’insorgente (cfr. doc. 50: “Er habe noch kurz nach einer Querstange greifen können, dann sei er jedoch nach unter abgestürzt. Er habe noch beim Fallen daran gedacht, dass vor dem Gerüst mit etwa 50 cm Abstand eine Mauer gestanden habe, auf die er nicht fallen wollte. Dann setze seine Erinnerungen aus, er sei dann später auf dem Boden liegend wieder wach geworden. (…). Aufgrund der anamnestischen Angaben ist davon auszugehen, dass der Patient bei dem Unfall eine leichte traumatische Hirnverletzung erlitten hat“ – la sottolineatura é del redattore), dati che però contrastano con quanto lo stesso assicurato aveva riferito, tempo prima, all’ispettore dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. 12).

                                         In questo contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente stessa).

                                         Da notare ancora che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, riferisce che, a detta del suo paziente, egli sarebbe, citiamo: “… caduto da una impalcatura, dall’altezza di 5 metri, battendo con la testa contro un muro di beton”, cfr. doc. 111).

                                         Contrariamente al dott. __________, il citato psichiatra ha, da parte sua, correttamente affermato di non disporre, citiamo: “… di dati chiari se vi sia stata una contusione o trauma cranico significativo (nella prima consultazione si menziona escoriazione al labbro superiore, dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro, senza chiare indicazioni di trauma cranico diretto)”.

                                         In conclusione, RI 1 ha quindi riportato, tutt’al più, un trauma cranico semplice, ciò che non è sufficiente per rendere applicabile la prassi elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale (estesa ai traumi cranio-cerebrali).

                                         Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

                                         Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

                                         Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".

                         2.7.1.4.   In esito ai considerandi che precedono, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’CO 1, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 22 maggio 2003.

                            2.7.2.   Affezione psichica

                         2.7.2.1.   RI 1 presenta certamente delle importanti difficoltà a livello psichico.

                                         La loro esistenza é stata segnalata, per la prima volta, nell’autunno del 2003, in occasione della sua degenza presso la __________.

                                         In quell’ambito, il ricorrente è stato sottoposto ad un consulto psicosomatico che ha, da una parte, escluso l’esistenza di una diagnosi psichiatrica con valore di malattia ma che, d’altra parte, ha comunque posto in evidenza una tendenza dell’assicurato ad ipervalutare la sintomatologia somatica:

"  (...)

Der am 22.05.2003 aus ca. 3 m auf den Rücken gestürzte 42-jährige Patient zeigt bei anhaltender Schmerzproblematik ein effektives Hyperarousal. Er hat sich sozial zurückgezogen, gibt eine anhaltende gedrückte Stimmung und Schlafstörungen in Reaktion auf die anhaltenden Schmerzen an. In diesem Zusammenhang besteht ein dysfunktionales Überzeugunksund Bewältigungsmuster mit ausgeprägter Schonhaltung und Selbstlimitierung in allen Aktivitäten. Es besteht gegenüber jeglicher körperlicher Bewegung die von Schmerzen begleitet ist eine deutlich ängstliche Einstellung. Auf jegliche Aktivierungsversuche reagiert der Patient mit Schmerzexazerbation.

Es ha sich beim Patienten offenbar eine Resignation eingestellt. Er verharrt in einer Passivabwartenden Haltung und führt die Ursache all seiner körperlichen Beschwerden auf den Unfall und die anhaltende Schmerzproblematik zurück. Unfallreaktive Symptome wie Depressivität oder Angst werden nicht genannt, jedoch bleibt eine hypochondrisch anmutende Besorgnis um den Gesundheitszustand. (...)."

                                         (doc. 49)

                                         Da parte sua, in data 21 novembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto l’indicazione per un sostegno di natura psicologica, visto l’importante stato di tensione in cui si trovava l’assicurato, “… segno di uno stato di malessere non riconducibile tuttavia a dei reperti somatici strutturali definiti” (doc. 53).

                                         Durante la degenza del luglio/agosto 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________, i sanitari hanno osservato, citiamo: “… sintomi tipici per PTSD con iper-arrousal, stato di allerta costante, ritorno dell’infortunio sottoforma di incubi, flash-back, idee prevalenti, ecc.. In tal senso, il paziente è stato visitato dal nostro consulente psichiatrico che ha consigliato di introdurre, accanto al Saroten, Trittico in dose iniziale di 50 mg da portare a 100 mg alla sera” (doc. 102).

                                         Nel corso del mese di ottobre 2004, RI 1 è entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In occasione del primo consulto, lo psichiatra ha indicato che, citiamo: “… il quadro clinico morfologicamente si presenta come un disturbo depressivo e vi è presente una significativa menomazione rispetto al precedente livello di funzionamento. Per completare il quadro sarebbe utile procedere ad un test neurospicologico breve che intendo proporre al paziente in una successiva valutazione quando riuscirò a sviluppare un buon ponte di comunicazione con questo uomo taciturno, malfidente e poco collaborante. In ogni modo, in occasione della prima valutazione, si intravedono i deficit nell’attenzione e qualche difficoltà nell’astrazione” (doc. 111).

                                         Per quanto attiene all’aspetto eziologico, il dott. __________ ha espresso le seguenti considerazioni:

"  (...)

Il quadro clinico sembra sia insorto in seguito al trauma e non ha dimostrato segni di miglioramento nemmeno 4 mesi dopo l'evento traumatico. Indipendentemente se attribuire o no questo quadro morboso all'infortunio del 22 maggio, ho ritenuto indispensabile aggiungere al trattamento instaurato del Solian 100 mg, neurolettico atipico che si è dimostrato finora molto efficace nel trattamento dei disturbi postraumatici di ogni genere, poco importa se si tratta di disturbo postconcussivo oppure PTSD. Credo comunque che questa patologia sia insorta con il noto meccanismo che s'incontra nell'operaio quando dopo un incidente sviluppa una struttura quasi delirante, con alterazione dell'immagine di sè, perdita di autostima e il terrore che non sarà più in grado di guadagnarsi da vivere. Così infortunio subìto assume il valore di un life-event, spesso nelle persone senza alcun precedente psichiatrico. Forse in questi casi è di estrema importanza instaurare un trattamento immediato, ma tante volte è molto difficile riconoscere la sintomatologia e anche un trattamento psichiatrico precoce può soltanto psichiatrizzare quello che forse non era di pertinenza psichiatrica. Soltanto un'osservazione longitudinale può definire in che misura l'evento traumatico sia la causa di questa sintomatologia."

                                         (doc. 111)

                                         Con rapporto del 4 gennaio 2005, lo psichiatra ha segnalato al dott. __________ di avere in sua cura RI 1 “… per disturbi psicologici non ancora ben definiti ed insorti in seguito al trauma sul lavoro”, disturbi caratterizzati da, citiamo: “un importante tenore depressivo con ansia, ideazione pessimistica e una buona dose di apatia …” (doc. 116).

                                         Dalla perizia 22 luglio 2005 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, risulta invece che l’insorgente soffre di una sindrome post-traumatica da stress, evoluta in uno stato depressivo grave con sintomi psicotici (doc. B, p. 5).

                                         La specialista interpellata dalla Cassa malati __________ ha, d’altro canto, dichiarato di non capire, citiamo: “… la chiusura del caso da parte della CO 1 in quanto le descrizioni fatte dal paziente e dagli attuali psichiatri curanti Dr. __________ di __________ e Dr. __________ di __________ parlano chiaramente nel senso di una sindrome post-traumatica da stress grave evoluta in una fase depressiva grave” (doc. B, p. 7).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte è dell’avviso che, in particolare alla luce delle considerazioni espresse dalla dott.ssa __________ nel suo rapporto peritale del 22 luglio 2005, possa essere riconosciuta l’esistenza di un nesso causale naturale con l’evento traumatico del maggio 2003.

                         2.7.2.2.   L'esistenza di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1 in relazione ai disturbi psichici presentati dall’insorgente.

                                         In effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale con l’infortunio assicurato.

                                         Nell'esame dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

                                         La dinamica del sinistro del 22 maggio 2003 si evince dal rapporto ispettivo del 7 luglio 2003 e, del resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:

"  (...)

Il 22 maggio alle 10:45 ca. sul cantiere __________ di __________ lavorava con il collega turco (__________...) dal lunedì. Erano alla fine del lavoro. Dovevano sistemare il tetto a lucernario sopra l'entrata.

C'era un ponteggio a L sulla facciata. Non sa chi abbia montato quel ponteggio. Era provvisorio e non fissato.

In ogni caso nessuna scala. Ci si arrampicava.

Era sceso per prendere il silicone. È salito arrampicandosi con della destra il tubo del silicone e a sinistra la macchinetta per usarlo.

Ad un dato momento appoggiandosi sulla punta del piede sul tubolare è scivolato il piede e non è riuscito a trattenersi. Sarà caduto tra i4ei5 metri. Ha cercato di affrancarsi come poteva ai vari tubolari ed è arrivato per terra disteso sul lato sinistro per fortuna sopra della terra. (...)"

                                         (doc. 12)

                                         A causa della caduta, l'assicurato ha riportato contusioni alla colonna lombo-sacrale e cervicale, senza lamentare lesioni strutturali a questi livelli, nonché escoriazioni al labbro superiore con ferita lacero-contusa, al braccio destro, all’arto inferiore sinistro e al gluteo, così come una dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

                                         In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

"  a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)."

                                         (RAMI 1998 cit., consid 3a)

                                         In un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri circa, riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento della mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a sinistra, multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di agenti chimici.

                                         Il TFA ha proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.

                                         Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n. 35.1999.9, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché una commozione cerebrale.

                                         Sempre questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3 metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro, in assenza di fratture ossee.

                                         A mente del TCA, con particolare riferimento alla già menzionata STFA del 27 gennaio 2000 nella causa P., quello occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         In proposito, occorre tenere conto della tutto sommato modesta gravità del danno alla salute da lui riportato (se confrontato alla natura delle lesioni lamentate dagli assicurati nelle fattispecie, elencate nella succitata RAMI 1998 U 307, in cui la nostra Corte federale ha ammesso l’esistenza di un infortunio di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi).

                                         L’insorgente, dopo le prime cure prestategli presso il PS dell’Ospedale regionale di __________, è stato immediatamente dimesso per fare ritorno al proprio domicilio.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         L'incidente non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Del resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr. consid. 5b).

                                         La Corte federale è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 30 novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, concernente un assicurato vittima di una frattura a livello del corpo vertebrale di L1, riportata cadendo da un’altezza di circa 3.5 metri.

                                         A una identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già citata pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.

                                         Né il ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di un decorso sfavorevole della medesima con rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         Al riguardo, il TCA osserva che, a decorrere, al più tardi, dal mese di novembre 2004, i disturbi denunciati dall’insorgente, in particolare a livello lombo-sacrale, sono stati giudicati non trovarsi più in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del maggio 2003 (cfr. consid. 2.7.1.2.), di modo che i medesimi ed i provvedimenti terapeutici ad essi connessi, da quel momento in poi, non possono in ogni caso essere presi in considerazione per la valutazione dell’adeguatezza.

                                         Comunque, già precedentemente, a partire perlomeno dal mese di settembre 2003, trascorsi appena 4 mesi dall’infortunio, la sintomatologia algica presentata da RI 1 era negativamente influenzata da difficoltà di ordine psichico, così come lo dimostra il rapporto di uscita 13 novembre 2003 della Clinica di riabilitazione di __________, specificatamente il referto del 2 ottobre 2003 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e della psicologa clinica __________, dal quale emerge la figura di un assicurato completamente fissato sui propri dolori e con un’attitudine alla loro ipervalutazione (cfr. doc. 49 e 51).

                                         Nel prosieguo, si è assistito ad un progressivo degrado dello stato di salute psichica del ricorrente, tanto da far dire ai sanitari che l’avevano in cura presso la Clinica di riabilitazione di __________ (luglio/agosto 2004) che la componente psichica aveva ormai preso il sopravvento su quella organica (cfr. doc. 97).

                                         D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica.

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 22 maggio 2003 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto RI 1. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.08.2005 35.2005.36 — Swissrulings