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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2006 35.2005.25

6 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,110 mots·~36 min·3

Résumé

Assicurato, di professione scalpellino, deceduto a causa di un carcinoma polmonare. Non ammessa la diagnosi di silicosi. Il carcinoma polmonare non costituisce una malattia professionale secondo la clausola generale.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.25   mm/DC/td

Lugano 6 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2005 di

RI 1 RI 2 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ nato nel 1937 e deceduto il 12 settembre 2004 (doc. 20) - ha lavorato in Svizzera durante il periodo 1956-1976. Fino al 1969 quale scalpellino presso diverse aziende, in seguito quale cuoco presso delle mense per operai nel settore edile (doc. E).

                                         In precedenza, per la precisione dal 1947 al 1956, egli aveva già svolto la professione di scalpellino presso tre diverse aziende di __________ (cfr. rapporto dell’Azienda ospedaliera “__________” di __________, accluso al doc. 1).

                                         Rientrato in patria, nel biennio 1977-1978, __________ ha svolto l’attività di cuoco e gerente di un esercizio pubblico a __________ e, successivamente (sino al 1998), quella di manovale presso la ditta __________ (cfr. “anamnesi lavorativa dell’operaio” che figura sul questionario per i casi di silicosi e asbestosi, accluso al doc. 1).

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 2003, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Sede di __________, ha comunicato all’CO 1 che __________ aveva sollecitato un suo intervento in relazione ad una silicosi polmonare.

                                         L’INAIL aveva negato la propria responsabilità al riguardo, poiché, citiamo: “nel corso dell’istruttoria è risultato che le lavorazioni svolte dall’assicurato in territorio italiano non sono da considerarsi rischiose” (doc. 1).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 18 novembre 2003, ha rifiutato di ammettere il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi respiratori presentati dall’assicurato, essendo questi ultimi non riconducibili all’attività professionale svolta in Svizzera (doc. 7).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ (doc. 8 e 11), completata dagli avvocati __________ e __________ (doc. 13), l’CO 1, in data 21 gennaio 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 24).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 4 maggio 2005, le eredi di __________, rappresentate dall’avv. RA 1, hanno chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché, accertata l’esistenza di una malattia professionale, definisca il diritto a prestazioni, argomentando:

"  La pneumoconiosi derivante dalla polvere di alluminio, di silicati, di grafite e di silice (quarzo), così di metalli duri, è espressamente indicata come malattia professionale nell'Allegato 1 dell'OAINF. La fattispecie in esame andrà quindi esaminata nell'ottica dell'art. 9 cpv. 1 LAINF, mentre che le considerazioni giuridiche espresse nella querelata decisione in relazione al cpv. 2 del medesimo articolo, non trovano assolutamente applicazione.

La querelata decisione della CO 1 fonda le sue risultanze sull'unico parere della dr.ssa __________, attiva presso la __________ della CO 1 stessa. Da quel che risulta alle ricorrenti, la stessa dr.ssa __________ non ha mai visitato di persona il signor __________.

Anzitutto anche la querelata decisione ammette che il signor Sinopoli era affetto da problematiche polmonari. D'altronde il suo decesso nel settembre 2004 è stato proprio provocato da un carcinoma polmonare.

Mentre più medici consultati in Italia sono giunti alla conclusione che le ombre riscontrate sulle varie radiografie raccolte dal 1997 in poi siano l'espressione di una silicosi, cioè di una malattia professionale tipica dell'attività di scalpellino, e ciò soprattutto quando, come decenni addietro, non si faceva uso di maschere ed aspiratori, la dr.ssa __________, da parte sua, giunge alla conclusione che l'esistenza di una silicosi sia invece da escludere. A motivazione di questa sua posizione essa adduce che la localizzazione e la tipologia delle sopra ricordate ombre non sarebbero quelle tipiche di un caso di silicosi. Inoltre, sempre a mente della dr.ssa __________, sia il decorso temporale sia il decorso clinico del caso tenderebbero ad escludere la diagnosi fatta dai professionisti italiani.

La tesi della CO 1, fondata unicamente sul reperto peritale della dr.ssa __________, si scontra contro molteplici e concordanti pareri medici allestiti da quei professionisti che hanno personalmente visitato il signor __________ e che hanno quindi personalmente ed in concreto diagnosticato la malattia.

Come d'altronde ammesso nella querelata decisione 21 gennaio 2005, pag. 4, le prime manifestazioni radiologiche di alterazioni polmonari risalgono al 22 gennaio 1997.

Nella primavera del 1999 il signor __________, nell'ambito di una degenza presso il Policlinico universitario __________ a causa di scompensi cardiaci, è stato sottoposto a una prova di funzionalità respiratoria. Nella lettera di dimissione 22.04.1999 si indica espressamente che tale prova ha avuto luogo a seguito del "sospetto di patologia polmonare relata ad esposizione professionale a polveri".

L'anno seguente, si era nel 2000, l'assicurato è poi stato ricoverato presso il Policlinico di __________ dal 13 al 23 marzo con la diagnosi di "sindrome disventilatoria in esiti di silicosi polmonare. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito iniziale NID. Ipertrofia prostatica e litiasi renale".

La cartella clinica n. 1575 del Policlinico di __________ riferita alla degenza testé ricordata evidenzia l'esistenza di una pneumoconiosi da silice. I vari esami medici, di non facile comprensione, confermano quindi le precedenti diagnosi.

La medesima diagnosi è stata nuovamente formulata nell'ambito degli esami che hanno fatto seguito all'annuncio del caso da parte dell'assicurato all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

-   in data 17 maggio 2000 dall'INPS di __________;

-   in data 1. dicembre 2000, nel corso di una degenza presso il Policlinico di __________;

-   in data 17 aprile 2001 dal Policlinico di __________;

-   in data 23 aprile 2001 dall'Azienda sanitaria __________;

-   in data 2 agosto 2002 dall'Azienda sanitaria locale __________;

-   in data 16 gennaio 2003 dall'Azienda ospedaliera __________;

-   in data 9 luglio 2003 dall'Ospedale di __________;

-   in data 17 dicembre 2003 dal dr. __________;

-   in data 28 febbraio 2004 dall'Azienda sanitaria locale __________;

-   in data 27 febbraio / 26 marzo 2004 dalla Fondazione Centro __________.

Infine, la diagnosi di silicosi è stata ribadita dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nella sua relazione 8 giugno 2004.

Dopo aver sottoposto il signor __________ ad accertamenti medico legali e dopo aver esaminato tutta la documentazione esibita, in gran parte ricordata nei paragrafi precedenti, il dr. __________ ha diagnosticato nel paziente i seguenti problemi di salute:

"Silicosi polmonare in soggetto con adenocarcinoma polmonare cardiopatia ischemica - ipertensione arteriosa".

La querelata decisione nemmeno menziona l'esistenza di ripetute e convergenti diagnosi di silicosi emesse da vari medici dal 1998 in poi. Ci si è invece limitati ad esaminare, invero superficialmente, la relazione peritale del dr. __________ che è stata confutata non già per mezzo di concreti elementi medici, bensì semplicemente con l'affermazione secondo la quale detto medico non avrebbe fornito alcun argomento a sostegno della propria diagnosi.

Niente di più inveritiero.

In realtà la diagnosi di silicosi è suffragata da parecchi certificati medici, allestiti dopo aver visitato personalmente il paziente. Notisi inoltre che il dr. __________ non è un semplice chirurgo, come erroneamente riportato nella querelata decisione, ma è uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

La querelata decisione afferma poi, in modo del tutto arbitrario, che il rapporto del dr. __________ non può essere considerato nella sua pienezza poiché allestito da un medico straniero che non conoscerebbe sufficientemente il diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Sennonché nella presente fattispecie non siamo di fronte ad una divergenza nell'apprezzamento di referti medici: la diagnosi di silicosi è corretta oppure no? Per rispondere a questa domanda non è necessaria alcuna conoscenza del diritto assicurativo, ma soltanto dei fondamenti della medicina."

                                         (I)

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                               1.6.   In data 21 luglio 2005, le ricorrenti hanno prodotto ulteriore documentazione, medica e non, postulando l’edizione, da parte dell’CO 1 e del dott. __________, di tutti i referti radiografici e le cartelle cliniche, nonché l’esecuzione di una perizia giudiziaria (XII + allegati).

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione il 12 settembre 2005, versando agli atti un nuovo rapporto della dott.ssa __________ (XVI + doc. 26).

                                         La replica delle insorgenti è datata 11 ottobre 2005 (XVIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

                                         Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

                                         Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.

                                         Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).

                                         L'art. 9 cpv. 1 LAINF considera, dunque, professionali soltanto quelle malattie che sono state causate prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori, nell'esercizio dell'attività professionale. Quest'ultima deve trattarsi di un'attività assicurata: il malato deve averla esercitata quale assicurato. Qualora esso abbia svolto l'attività incriminata, per un certo periodo, quale assicurato e, per un certo altro periodo, quale non assicurato, deve valere anche in una simile ipotesi l'esigenza della causalità qualificata (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 217).

                               2.2.   Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF stabilisce che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.

                                         La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         La nostra Corte federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 183ss., ha, inoltre, precisato quanto segue:

"  (…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000, worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d; RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."

                                         In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K. (U 35/02) l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:

"  2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge Beweisanforderungen gebunden.

2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus."

                               2.3.   Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

                               2.4.   Dagli atti di causa si evince che, nel corso del 2000, __________ ha presentato all’INAIL di __________ una denuncia di malattia professionale (cfr. allegato al doc. 1).

                                         Dal relativo formulario emerge che l’assicurato, dipendente della ditta __________ a far tempo dall’agosto 1980, è divenuto inabile al lavoro a decorrere dal 3 novembre 1997 a causa di una “silicosi polmonare”.

                                         Già in precedenza l’assicurato si era sottoposto a degli accertamenti radiologici, resisi necessari a causa di difficoltà respiratorie (dispnea).

                                         In effetti, in data 3 ottobre 1995, era stata eseguita una radiografia del torace che aveva evidenziato un “notevole rinforzo del disegno polmonare con note di interstiziopatia, seni costo frenici liberi da versamento. Cuore notevolmente ingrandito in toto” (doc. H).

                                         Esami TAC del torace, effettuati il 14, 15 e 16 maggio 1998 presso la Casa di cura «__________ » di __________, avevano posto in luce, da parte loro, una “rilevante accentuazione della trama alle basi con tralci a margini sfumati e aspetto di irregolare reticolazione soprattutto a sinistra. Non versamenti pleurici in atto. Ili accentuati. Modesto aumento del diametro traverso del cuore” (doc. L).

                                         Un’ulteriore TAC del torace, eseguita il 29 marzo 1999, aveva mostrato “segni di fibrosi con ispessimento dei setti e piccoli e sfumati addensamenti parenchimali basali bilaterali” (referto dell’Azienda ospedaliera «__________ », acclusa al doc. 1).

                                         Dal 14 al 22 aprile 1999 ha avuto luogo una degenza presso Il Policlinico universitario «__________ » di __________, determinata da episodi di dispnea.

                                         All’uscita, i sanitari hanno diagnosticato un, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con miocardiovasculosclerosi ipertensiva. Dislipidemia”

                                         In quell’occasione, l’assicurato aveva segnatamente eseguito prove di funzionalità respiratoria, risultate finalmente nei limiti della norma, “… per il sospetto di patologia polmonare relata ad esposizione professionale a polveri” (doc. B).

                                         Il 13 marzo 2000, __________ è stato ricoverato presso il Dipartimento di cardiologia del Policlinico di __________, con la diagnosi d’entrata di, citiamo: “sindrome disventilatoria in esiti di silicosi polmonare. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito iniziale NID. Ipertrofia prostatica e litiasi renale”.

                                         Queste le conclusioni contenute nel relativo referto di uscita:

"  Non è stato possibile documentare una eziologia cardiaca della dispnea e non sono presenti segni clinici e strumentali di ridotta riserva coronaria. È verosimile che i sintomi riferiti dal paziente siano da porre in relazione ad una iniziale disfunzione ventilatoria legata al reperto di silicosi polmonare." (doc. C)

                                         Alla dimissione, che ha avuto luogo il 23 marzo 2000, la diagnosi è stata quella di, citiamo: “Pneumoconiosi da silicio, dispnea, ipertensione arteriosa, litiasi renale e ipertrofia prostatica” (doc. D, p. 2).

                                         È ancora utile sottolineare che dai dati anamnestici contenuti nella cartella clinica emerge che la diagnosi di silicosi sarebbe stata posta, per la prima volta, nel 1998 (doc. D, p. 3)

                                         Con decisione del 21 febbraio 2002, l’INAIL ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato “per inesistenza della esposizione al rischio di contrarre la malattia professionale annunciata”.

                                         Tale decisione trovava il proprio fondamento in un parere, datato 22 gennaio 2002, del dott. __________, il quale, dopo aver compiuto dei rilevamenti presso lo stabilimento di __________ della ditta __________, ha espresso le considerazioni seguenti:

"  Dal risultato conseguito emerge una ridotta presenza di quarzo nelle polveri campionate escludendo la sussistenza del rischio silicotigeno per le lavorazioni effettuate presso la ditta __________.

Tuttavia risulta assai probabile che fra le attività lavorative prestate dall’assicurato in oggetto, quella di scalpellino eseguita ininterrottamente in Svizzera dal 1956 al 1970, presenti concreti rischi di esposizione a polveri aerodisperse di silice libera cristallina."

                                         (parere 22.1.2002 del dott. __________ accluso al doc. 1)

                                         A seguito dell’opposizione interposta da __________, l’INAIL ha ordinato ulteriori accertamenti che hanno avuto luogo tra il 12 e il 16 gennaio 2003, presso l’Azienda ospedaliera «__________ » di __________.

                                         Dalla relativa cartella clinica si apprende innanzitutto che la diagnosi di silicosi sarebbe stata formulata nel 1998, dai sanitari del Policlinico «__________ » di __________ (cartella clinica acclusa al doc. 1, p. 6).

                                         Durante la degenza, sono stati predisposti vari accertamenti, segnatamente di natura radiologica.

                                         Le radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003 hanno evidenziato dei reperti che, citiamo: “… potrebbero essere compatibili alla presenza di alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1”.

                                         La TAC 15 gennaio 2003 ha quindi mostrato dei rilievi espressione di una, citiamo: “fibrosi interstiziale polmonare”.

                                         La diagnosi di uscita è stata di, citiamo: “silicosi p/p 1/1. Ipoacusia professionale da rumore di grado discreto”.

                                         Interpellata dall’assicuratore infortuni convenuto, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro, attiva presso la __________, con rapporto del 3 novembre 2003, ha affermato che i disturbi respiratori lamentati dall’assicurato erano sì da ricondurre a una malattia polmonare, tuttavia non a una silicosi:

"  Die Lokalisation zu Beginn und der zeitliche Verlauf des radiologischen Verschattungsmusters sowie der klinische Symptomverlauf sprechen für eine Lungenfibrose aber gegen eine Silikose.

Die Lungenveränderungen bei Silikose beginnen in der Regel in den Mantelzonen beider Lungenoberlappen und sind vorwiegend nodulär. Die radiologisch sichtbare, ausgeprägte Lungenfibrose kann, trotz normaler Spirometriewerte vom 17.1.03 die CO-Diffusionskapazität und das Residualvolumen mangels Kooperation nicht zuverlässig erhoben werden. Wenn diese Werte pathologisch wären, wäre es nicht erstaunlich. Die Erfahrung zeigt zudem, dass eine Silikose nur in seltenen Fällen zu einer Sauerstoffbedürftigkeit führt.

Die Diagnosen arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Prostatahyperplasie und renale Lithiasis (Nierensteine) sind bk-fremd.

Den beiliegenden handschriftliche Eintragungen der "__________" aus __________ vom Januar 2003 ist zu entnehmen, dass 1998 die Diagnose einer Silikose einmal aufgeworfen wurde. 2000 hat der Hausarzt dem INAIL eine Silikose angemeldet - und wenn ich es richtig verstehe wurde diese "Silikose" vom INAIL abgelehnt (?), wogegen der Patient am 7.3.01 Einsprache erhob.

Der Patient hat in der Schweiz von 1956 bis 1977 mehrheitlich als Scalpellino und als Koch gearbeitet. Er hatte somit in der Schweiz keine anderen Expositionen als den Quarzstaub. Seit 1978 war er in Italien tätig.

Zusammenfassend bin ich der Meinung, wie die Kollegen aus __________, dass die Atemnot des Patienten auf eine Lungenerkrankung zurückzuführen ist. Bei der festgestellt interstitiellen Lungenerkrankung handelt es sich aufgrund der Lokalisation und der Art des radiologischen Verschattungsmusters zu Beginn und seines zeitlichen Verlaufes sowie aufgrund des klinischen Symptomverlaufes nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um eine Silikose, selbst wenn an der beruflichen Esposition zu quarzhaltigem Staub aufgrund der Arbeitsanamnese nicht zu zweifeln ist.

Demzufolge ist das Vorliegen einer Silikose resp. Berufskrankheit als höchstens möglich zu betrachten resp. aufgrund der aktuellen Datenlage abzulehnen."

                                         (doc. 6)

                                         In data 27 febbraio 2004, __________ è stato ricoverato presso l’Ospedale «__________ » di __________, dove ha soggiornato sino all’11 marzo 2004, in ragione di un intervenuto peggioramento del quadro radiologico.

                                         Grazie agli accertamenti eseguiti durante la degenza, all’assicurato è stato diagnosticato un’adenocarcinoma polmonare con lesioni sostitutive polmonari ed encefaliche in nota silicosi polmonare e diabete mellito.

                                         Dal profilo terapeutico, i medici hanno ritenuto indicato un trattamento panencefalico palliativo con successiva monochemioterapia (cartella clinica prodotta sub doc. 20.3).

                                         Nel prosieguo vi sono state altre degenze, avvenute sempre presso dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, l’ultima durante il periodo 30 giugno-15 luglio 2004 (cfr. le cartelle cliniche prodotte sub doc. 20.1 e 20.2).

                                         Nel corso della procedura di opposizione, è stata versata agli atti una “relazione di consulenza tecnica medico-legale” elaborata dal dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________ di __________, l’8 giugno 2004.

                                         Per quanto qui di interesse, “dopo aver sottoposto ad accertamenti medico-legali il sig. __________, nonché aver esaminato tutta la documentazione esibita”, il sanitario privatamente consultato dall’assicurato ha indicato che quest’ultimo soffriva di una, citiamo: “Silicosi polmonare in soggetto con adenomarcinoma polmonare, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa” (allegato al doc. 13).

                                         In data 12 settembre 2004, __________ è deceduto (doc. 20).

                                         Con apprezzamento del 4 gennaio 2005, la dott.ssa __________ ha ribadito il parere secondo cui vi sono una serie di elementi - quali la morfologia delle ombre riscontrate sulle lastre, la loro localizzazione iniziale, l’ulteriore decorso delle alterazioni polmonari evidenziate dagli esami radiologici, nonché il decorso clinico della sintomatologia - che parlano piuttosto contro la diagnosi di silicosi, la quale è pertanto da ritenere come tutt’al più possibile.

                                         D’altro canto, essa ha pure sostenuto che nemmeno il carcinoma polmonare può essere posto in relazione di causalità naturale, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, con l’esposizione alla polvere di quarzo patita da __________:

"  Das Ausmass der Quarzstaubexposition bei diesem zwischen den Jahren 1956 und 1977 mehrheitlich als Scalpellino tätigen Versicherten kann zu einer Silikose führen.

Die Diagnose einer Silikose beruht aber nicht nur auf dem Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition sondern in erster Linie auf medizinischen Befunden. Typischerweise entwickeln sich zuerst in den Matelzonen beider Lungenoberlappen vorwiegend noduläre radiologisch sichtbare Lungenveränderungen, die über Jahre bis Jahrzehnte zunehmen können. Bei Arbeitnehmern, die nicht rauchen, finden sich, wenn überhaupt, dann nur geringen Einschränkungen der Lungenfunktion. Typischerweise liegt eine Restriktion vor. Eine CO-Diffusionsstörung findet sich kaum bei Nichtrauchern, ganz im Gegensatz zu denjenigen Arbeitnehmern, die exponiert waren und geraucht haben.

Beim Versicherten sprechen die Morphologie des radiologischen Verschattungsmusters, die Lokalisation zu Beginn sowie der weitere zeitliche Verlauf der radiologisch nach weisbaren Lungenveränderungen aber auch der klinische Symptomverlauf gegen das Vorliegen einer Silikose. Der Versicherte ist 1988 aus dem Berufsleben ausgeschieden. Die ersten radiologischen Veräanderungen zeigen sich auf dem Thorax-Röntgenbild vom 22.1.1997 basal beidseits in Form von basal betonten retikulären Veränderungen beidseits, also fast 20 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit als Scalpellino, was sehr ungewöhnlich ist. Ausgehend von beiden Lungenbasen breiten sich die Lungenveränderungen nach cranial bis in die Oberfelder aus, sodass sich erst im Jahre 2003 rechtsbetont wenige retiko-noduläre Verändrungen erkennen lassen. Auch die computertomograpisch nachgewiesenen Lungenveränderungen, die basal beidseits beginnen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann cranial fortsetzen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann nach cranial fortsetzen (CT des Thorax vom 15.1.2003) sind für eine Silikose bezüglich Morphologie sehr atypisch. Im histologischen Befund der transbronchialen Biopsie vom 5.3.2004 finden siche nebst dem beschriebenen Adenokarzinom keine mit einer Silikose zu vereinbarenden Befunde. Das schnelle Fortschreiten der Lungenfunktionsveränderung ist nicht mit einer Silikose erklärbar.

Somit ist aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse das Vorliegen einer Silikose als unwahrscheinlich respektive die Übernahme des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit.

Aufgrund der bisherigen Literatur zur Epidemiologie über die Exposition zu Quarzfeinstaub und die Entwicklung von Lungenkrebs ist folgendes bekannt: Das relative Risiko an einem Lungenkrebs zu erkranken liegt bei Personenkollektiven, die während ihres Berufslebens Quarzfeinstaub esponiert waren, jedoch keine Silikoseerkrankung entwickelten, um eins. Daraus ergibt sich also kein statistisch signifikant erhöhtes Lungenkrebsrisiko.

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass das Lungenkarzinom des Versicherten nicht der gesetzlich erforderlichen Wahrscheinlichkeit auf die ehemalige Quarzstaubexposition zurückgeführt werden kann."

                                         (doc. 23)

                                         L’assicuratore LAINF convenuto ha di nuovo interpellato la dott.ssa __________ posteriormente all’inoltro dell’impugnativa da parte delle eredi di __________.

                                         Con il rapporto del 10 giugno 2005, la dottoressa ha discusso nel dettaglio gli argomenti sollevati con il ricorso, rispettivamente, la documentazione medica a cui è stato fatto riferimento in quella sede.

                                         In particolare, essa ha ricordato che la diagnosi di silicosi presuppone la realizzazione cumulativa di tre condizioni: anamnesticamente vi deve essere stata un’esposizione sufficientemente elevata alle polveri di quarzo, le lastre del torace devono mostrare le alterazioni tipiche di una silicosi (ombre nodulari in entrambi i lobi superiori dei polmoni, nonché, eventualmente, un ingrossamento dei linfonodi in sede ilare e mediastinica con eventuali calcificazioni periferiche) ed infine non deve sussistere un’altra patologia che possa essere scambiata per silicosi.

                                         La specialista in medicina interna e del lavoro ha concluso che la seconda e la terza condizione non sono adempiute nel caso di specie ed ha rilevato:

"  Die Diagnose einer Silikose basiert auf drei Anforderungen, die alle zusammen erfüllt sein müs­sen:

1. Anamnestisch muss eine genügend hohe Quarzstaubexposition erhoben werden können.

2. Die Thorax-Röntgenbilder müssen für eine Silikose typische Veränderungen zeigen.

3. Es darf keine andere Erkrankung vorliegen, die eine Silikose vortäuscht.

1. David J. Hendrik, P. Sherewoodburge, Williams S. Beckett, Andrew Churg aus "Occupational disorders of the lunge". Recognition, management and prevention", S. 106 - 107.

2. Harrisons, Innere Medizin 2 , 15. Auflage, Bd.2, S 1613-1614 (Standardwerk der Inneren Medi­zin).

Die erste Bedingung erfüllt der Patient, wie bereits in meinen früheren Ausführungen festgehal­ten.

Die zweite Bedingung ist hingegen nicht erfüllt. Im Thorax-Röntgenbild müssen typischerweise kleine rundliche Verschattungen, so genannte noduläre Verschattungen, in beiden Lungenober­lappen oder -feldern sowie eventuell zusätzlich eine Vergrösserung von hilären und mediastinalen Lymphknoten mit evtl. peripheren Verkalkungen nachgewiesen werden können. Im Falle von Herrn __________ finden sich in beiden Oberfeldern allenfalls wenige, sehr diskrete no­duläre Veränderungen, die per se das Vorliegen einer Silikose als höchstens möglich erscheinen lassen. Hingegen findet sich in den uns bisher zugestellten Thorax-Röntgenbildern der Hauptbe­fund in den beiden Lungenunterfeldern. Hier zeigen sich interstitielle, retikuläre, teils zystische Lungenveränderungen, die zwar nach oben, das heisst Richtung Mittel- und Oberfelder fortschrei­ten, bei weitem aber am stärksten an beiden Lungenbasen ausgeprägt sind resp. von dort ihren Anfang genommen haben. Diese Veränderungen sind nicht typisch für eine Silikose; weder bezüg­lich der Lokalisation, noch bezüglich ihrer Form und ihres Fortschreitens. Viel mehr sprechen sie für eine Lungenfibrose anderer Ursache und nicht für eine Silikose. Auch der italienische Kollege beschreibt in dem von Avvocato RA 1 explizit erwähnten Thoraxröntgenbildbefund vom 22.01.1997 aus __________ die basal betonte beidseitige Interstitiopathie. Mit keinem Satz erwähnt er Verschattungen in den Oberfeldern. Auch die Computertomographie des Thorax vom 29.03.1999 der Azienda Ospedaliera __________ zeigte, gemäss Bericht von Herrn Dr. __________, fibröse Veränderungen mit Verdickungen im Bereiche der Septen sowie parenchymale Ver­schattungen bilateral basal (segni di fibrosi con ispessimento dei setti e piccoli e sfumati adden­samenti parenchimali basali bilaterali). Auch hier finden sich keine Hinweise für Lungenverände­rungen in den Oberfeldern und insbesondere äussert sich der Untersucher eindeutig über fibröse Veränderungen in beiden Lungenunterfeldern. Das uns neu zugestellte Computertomogramm des Thorax vom 06.09.2002 aus __________ zeigt, gemäss Bericht von Herrn Dr. __________, "Pre­senza di microndulia diffusa più accentuata in sede basale ove sono presenti strie iperdense fibro­tiche. Ispessimento parietale della pleura bilateralmente (silicosi?)". Im Befund des Computerto­mogramms des Thorax vom 15.01.2003 aus __________ schreibt Dr. __________ " evidente ispessi­mento reticolomicronodulare dell' interstizio polmonare di entrambi polmoni, rilievo più marcato in corrispondenza delle regioni mantellari e basilari.... i rilievi TC descritti sono espressione di fibrosi interstiziale pulmonare". Die Untersucher der Computertomographie streichen beide Male den ba­sal betonten fibrösen Charakter der Lungenveränderungen heraus. Da die festgestellten radiologi­schen Lungenveränderungen für eine Silikose sind atypisch, wird nur von einem Untersucher die Silikose und auch nur in Klammern mit einem Fragezeichen versehen aus Differentialdiagnose er­wähnt.

Die dritte Voraussetzung, die verlangt, dass keine andere Erkrankung vorhanden ist, die eine Sili­kose vortäuscht, nicht erfüllt. Denn die in den meisten radiologischen Berichten beschriebenen Lungenveränderungen sind in erster Linie vereinbar mit einer so genannten interstitiellen Lungen­fibrose.

Unter dem Begriff „interstitielle Lungenerkrankung oder Lungenfibrose" werden eine ganze Reihe von Lungenerkrankungen zusammengefasst, die das Lungengewebe befallen und sich durch ein irreguläres noduläres bis retikuläres Verschattungsmuster von unterschiedlicher Ausdehnung und Verteilung auszeichnen. Die Form und die Lokalisation dieser Verschattungsmuster sowie ihre Veränderung im Verlauf der Zeit sind für die eine oder andere Art der Lungenfibrose charakteris­tisch. Gegen die Hälfte der interstitiellen Lungenerkrankungen ist durch so genannte idiopathische Lungenfibrosen, das heisst ungeklärter Ursache, bedingt. Die Übrigen entfallen, in absteigender Reihenfolge, auf die Sarkoidose und auf die exogen allergische Alveolitis oder Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis aber auch auf Pneumokoniosen. Eine Pneumokoniose ist eine durch die Inhalation von anorganischem Staub hervorgerufene Lun­generkrankung, die zu den interstitiellen Lungenkrankheiten gehört. Als Beispiele seien hier die Silikose (Quarzstaub) aber auch die Asbestose (Asbest) aufgeführt. Die Silikose zeigt im Röntgen-, bild respektive in der Computertomographie vorwiegend ein noduläres, auf beide Oberfelder re­spektive deren Mantelzonen verteiltes Verschattungsmuster. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Unterfelder sogar vermehrt transparent in Folge narbiger Verziehungen. Bei der Asbestose hingegen finden sich die Lungenveränderungen im Röntgenbild basal beidseits und sind vorwiegend retikulär. Häufig erscheint dadurch die linke Herzkontur unscharf begrenzt. Sie schreiten von der Lungenbasis nach kranial (Richtung Kopf) fort. Häufig sind auch die Pleurae verdickt. Bei der Asbestose findet sich häufig eine zu Atemnot führende Gasaustauschstörung, die bei der Silikose in der Regel fehlt, wenn der Betroffene nicht zusätzlich geraucht hat. Aus diesen Ausführungen ergibt sich dass für die richtige Diagnosestellung auch eine Beobach­tung des radiologischen Verschattungsmusters über die Zeit wichtig und notwendig ist."

                                         (doc. 25)

                                         Con referto datato 9 settembre 2005, la dott.ssa __________ si è riconfermata nelle proprie conclusioni, precisando che l’ulteriore documentazione prodotta dalle insorgenti il 21 luglio 2005 (cfr. allegati a XII), peraltro già parzialmente presente all’inserto, non comportava alcun nuovo rilevante elemento di valutazione (cfr. doc. 26: “Zusammenfassend enthalten die oben aufgeführten Dokumente keine neuen Tatsachen. Ich halte deshalb an meiner Beurteilung vom 10.06.2005 fest”).

                               2.5.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del medico del lavoro consultato dall’assicuratore LAINF convenuto, dott.ssa __________ (doc. 6, 23, 25 e 26) - secondo cui non è dimostrato con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale che __________ abbia sofferto di una pneumoconiosi (silicosi) - possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In questo contesto, il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

                                         Il TCA ritiene che la tesi difesa dalla specialista interpellata dall’Istituto assicuratore, sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

                                         In particolare, questo Tribunale constata che la dott.ssa __________ - specialista proprio nella materia (medicina interna e del lavoro) che qui interessa - ha formulato la proprie conclusioni, motivandole diffusamente, in piena conoscenza dei dati anamestici dell’assicurato (essa ha infatti avuto a sua disposizione tutta la documentazione clinica e radiologica, motivo per cui una visita personale dell’assicurato si sarebbe rivelata senz’altro superflua, cfr., su quest’ultimo aspetto, il doc. 25, p. 3), i quali sono stati discussi in maniera approfondita da un profilo medico-scientifico.

                                         Inoltre, la dott.ssa __________ si è pure confrontata, distanziandosene, con gli argomenti sviluppati in sede di ricorso dalle eredi di __________, rispettivamente, con l’apprezzamento contenuto nella relazione medico-legale 8 giugno 2004 del dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni (allegato al doc. 13).

                                         Secondo questo Tribunale, occorre attribuire un particolare rilievo al fatto che la specialista consultata dall’CO 1, riferendosi alla letteratura scientifica, abbia saputo chiaramente illustrare i presupposti da adempiere per poter porre la diagnosi di silicosi, procedendo a vagliarne la realizzazione nel caso di specie, alla luce dei dati anamnestici risultanti dall’insieme della documentazione clinica e radiologica (cfr., in particolare, il doc. 25).

                                         Parimenti meritevole di considerazione è l’osservazione secondo la quale è inconsueto che le prime alterazioni radiologiche siano state refertate soltanto a distanza di oltre 20 anni dalla fine dell’attività di scalpellino (cessata nel 1969; cfr. doc. 23, p. 2).

                                         È vero che, come fanno notare le ricorrenti (I, p. 4s.), la diagnosi di silicosi appare in numerose certificazioni all’inserto (cfr. la documentazione riassunta al considerando 2.4.), e quindi non soltanto nella perizia elaborata dal dott. __________.

                                         Questo aspetto merita pertanto alcune riflessioni.

                                         In primo luogo, da taluni dei referti agli atti si evince che la diagnosi di silicosi sarebbe stata posta, per la prima volta, nel 1998, in occasione di una degenza dell’assicurato presso il Policlinico universitario «__________ » di __________ (cfr., in questo senso, la cartella clinica dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1: “1998: dg di silicosi c/o __________ di __________, denunciata nel 2000 dal medico curante all’INAIL, …”).

                                         In proposito, va osservato che __________ rimase effettivamente degente presso il menzionato nosocomio romano, tuttavia non nel 1998, ma l’anno successivo (14-22 aprile 1999).

                                         Dal relativo rapporto di uscita, datato 22 aprile 1999, si apprende che l’assicurato venne ricoverato poiché sofferente di dispnea e, d’altra parte, che la diagnosi di uscita fu di, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con miocardiovasculosclerosi ipertensiva. Dislipidemia”.

                                         In questo documento non vi è traccia della pretesa diagnosi di silicosi.

                                         In effetti, i sanitari hanno indicato di aver semplicemente sospettato la presenza di una “patologia polmonare relata ad esposizione professionale a polveri”, ragione per cui essi avevano sottoposto l’assicurato a prove di funzionalità respiratoria, peraltro risultate nei limiti della norma (cfr. doc. B).

                                         In esito a quanto precede, nella misura in cui in successive certificazioni la diagnosi di silicosi è stata ripresa quale dato anamnestico acquisito (cfr., ad esempio, il modulo di accettazione 12.1.2003 all’Azienda ospedaliera «__________ », accluso al doc. 1, da cui si evince che la diagnosi di accettazione fu quella di “silicosi polmonare”, la cartella clinica dell’Ospedale «__________ » di __________, doc. 20.3, in cui si sostiene che il paziente era “… noto per silicosi polmonare”, nonché la relazione medico-legale del dott. __________, acclusa al doc. 13), a queste certificazioni non può essere riconosciuto valore probante.

                                         In secondo luogo, il TCA osserva che dai rapporti che, nelle intenzioni delle ricorrenti, dovrebbero supportare la tesi secondo la quale __________ sarebbe stato portatore di una silicosi, non risulta che tale diagnosi sia stata posta dopo un puntuale apprezzamento delle condizioni enumerate dalla dott.ssa __________ (fondandosi sulla letteratura scientifica), in particolare non emerge che sia stata discussa la morfologia, la localizzazione iniziale e il decorso delle alterazioni polmonari evidenziate grazie alla diagnostica per immagini (trattandosi della perizia di parte del dott. __________, cfr. doc. 25, p. 7: “In der Beurteilung von Herrn Dr. __________ finde ich zu den einzelnen Röntgenbildern keine Beurteilung. Vielmehr werden eingangs die Hospitalisationsberichte zitiert, auf welche sich der Untersucher bei seiner Beurteilung stützt“).

                                         Si ribadisce al riguardo che la semplice constatazione anamnestica che l’assicurato è stato nel passato esposto alle polveri di quarzo - ciò che del resto neppure l’Istituto assicuratore convenuto contesta - non è ancora sufficiente per porre la diagnosi di silicosi (cfr. doc. 23, p. 3: “Der alleinige Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition in genügendem Ausmass genügt nicht für die Diagnosi einer Silikose respektive die Übernahme des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit”).

                                         Il solo referto in cui figura una, seppur succinta, valutazione dei reperti radiologici è quello afferente alle radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003, nel quale la radiologa dott.ssa __________ si è pronunciata in termini di mera possibilità a proposito dell’esistenza di una pneumoconiosi (allegato al doc. 1: “I reperti sovradescritti potrebbero essere compatibili alla presenza di alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1” – il corsivo è del redattore; cfr., pure, il doc. 25, p. 5: “Als einzige erwägt Frau Dr. __________ einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen radiologischen Veränderungen und einer Pneumokoniose resp. Silikose” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Alla luce di quanto indicato dalla dott.ssa __________ e degli argomenti appena esposti, si deve ritenere che, in concreto, l’esistenza di una silicosi non ha potuto essere sufficientemente dimostrata, rispettivamente, per quanto riguarda il noto carcinoma polmonare, non è stato provato che tale patologia sia stata causata dall’esercizio dell’attività professionale svolta in Svizzera nelle proporzioni richieste dalla giurisprudenza federale relativa all’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr., in proposito, il consid. 2.2.).

                                         Ora, conformemente alla giurisprudenza evocata al considerando 2.3., in siffatte condizioni, la decisione circa il diritto alle prestazioni LAINF non potrà che essere negativa per l'assicurato, rispettivamente, per le sue eredi.

                               2.6.   Nel suo rapporto datato 10 giugno 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto che la malattia polmonare di cui ha sofferto __________ sarebbe compatibile con una pneumoconiosi.

                                         Tuttavia, sempre secondo la specialista in medicina del lavoro, dagli atti emergono elementi clinici e radiologici tali ritenere più verosimile l’esistenza di un’asbestosi, ossia di una malattia conseguente all'inalazione di fibre di amianto (su questo tema, cfr. la STFA del 24 ottobre 2005 nella causa I., S., C. e A., U 257/04), rispetto a quella di una silicosi (doc. 25, p. 8).

                                         In proposito, la dott.ssa __________ ha indicato che dall’anamnesi professionale dell’assicurato risulta che egli, tra il 1979 e il 1989, ha lavorato presso uno stabilimento con copertura in “Eternit” (cfr., in effetti, la cartella clinica dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1).

                                         Da parte sua, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto, nella misura in cui se esposizione all’amianto vi è stata, ciò ha avuto luogo in Italia, nell’esercizio di un’attività professionale non assicurata dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. consid. 2.1. in fine).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2006 35.2005.25 — Swissrulings