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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2005 35.2005.16

11 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,130 mots·~51 min·3

Résumé

assicurato vittima di 2 infortuni, interessanti entrambi la testa. Chiusura del caso confermata, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili. Negata causalità adeguata in relazione ai pretesi disturbi psichici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.16   mm/td

Lugano 11 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 novembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 10 febbraio 2003, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, era divenuto inabile al lavoro a decorrere dal 22 gennaio 2003 (doc. 1, 2 e 3 – inc. CO 1).

                                         Dalla documentazione richiamata dalla __________, in particolare dalla certificazione 28 gennaio 2003 del dott. __________, si evince che l’assicurato presentava uno stato depressivo reattivo alle conseguenze di un trauma occorsogli il 7 giugno 2002, con incapacità lavorativa completa iniziata il 14 gennaio 2003 (doc. 6 + allegati - inc. CO 1).

                                         Con rapporto del marzo 2003, lo stesso medico curante ha precisato che il suo paziente aveva subito un’aggressione con numerosi e violenti pugni al volto e che, in occasione della prima consultazione dell’11 giugno 2002, egli presentava un’instabilità dell’articolazione temporo-mandibolare bilaterale, una deviazione del setto nasale, la scheggiatura di alcuni molari ed un’evoluzione depressiva (doc. 11 - inc. CO 1).

                               1.2.   Un secondo evento infortunistico è accaduto il 22 novembre 2003: dopo aver fatto una doccia, RI 1 è scivolato e ha battuto il viso sul lavandino (doc. 4 - inc. CO 1).

                                         I medici del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno diagnosticato una frattura dell’osso nasale e attestato una completa incapacità lavorativa (doc. 7 - inc. CO 1).

                                         In data 15 luglio 2004, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di settorinoplastica funzionale e concotomia inferiore bilaterale, da parte del dott. __________, spec. FMH in ORL (doc. 37a - inc. CO 1).

                               1.3.   Con decisione formale del 26 agosto 2004, l’Istituto assicuratore, per quanto riguarda l’evento del 7 giugno 2002, ha assunto le cure prestate all’assicurato l’8 e l’11 giugno 2002 ed ha negato la propria responsabilità in relazione alla patologia all’origine dell’inabilità lavorativa insorta nel mese di gennaio 2003.

                                         Trattandosi dell’infortunio del 22 novembre 2003, l’assicuratore LAINF ha preso a proprio carico l’intervento di settorinoplastica del 15 luglio 2004 ed ha indennizzato l’inabilità lavorativa durante i periodi 22-29 novembre 2003 e 15 luglio-4 agosto 2004 (doc. 41 - inc. CO 1).

                               1.4.   Il 17 agosto 2004, RI 1 ha interposto personalmente opposizione (doc. 42 - inc. CO 1), la quale è poi stata completata dall’avv. RA 1 (doc. 56 - inc. CO 1).

                               1.5.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile nella misura in cui vi si pretende il riconoscimento di una rendita di invalidità e di un’indennità per menomazione all’integrità, oggetti sui quali l’Istituto non aveva ancora deciso formalmente.

                                         In quella stessa sede, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità in merito alla problematica psichica presentata dall’assicurato, difettando l’adeguatezza del nesso di causalità (doc. 57 - inc. CO 1).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 14 febbraio 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che il TCA ordini una perizia medica giudiziaria e che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 70% almeno nonché un’IMI del 25% e, in via subordinata, che l’incarto venga retrocesso all’autorità amministrativa affinché proceda ad ulteriori accertamenti e rilasci una nuova decisione formale, argomentando:

"  La lite verte nel conoscere se ed in quale misura sussista anche dopo il 5.08.2004 un'inabilità lavorativa del mio mandante correlata all'infortunio del 7.06.2002, nonché un nesso di causalità naturale (ed adeguata) fra i disturbi lamentati e l'infortunio occorso al mio mandante in data 22.11.2003.

Si contesta in toto la decisione su opposizione emessa dalla CO 1 in data 11.11.2004 in quanto non considera l'inabilità lavorativa del mio mandante susseguente e causale ai due infortuni in questione. In particolar modo, il Dr. med. __________ - già in relazione al primo infortunio - aveva sancito nel certificato medico del 29.04.2003 quanto segue:

"... il Sig. RI 1 presenta difficoltà masticatorie post-traumatiche che gli impongono dieta semiliquida e disturbi dell'articolazione della parola [...]" (cfr. Doc. I).

In effetti, per quanto concerne il nesso di causalità naturale, va rilevato al riguardo che "primo presupposto dell'erogazione di prestazioni da parte dell'CO 1 è l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze (malattia, invalidità, morte). Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo" (DTF 112 V 32 consid. 1a con i riferimenti alla dottrina ivi richiamata).

Merita inoltre di essere rilevato che "perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato" (DTF 113 V 311 consid. 3a; vedi pure DTF 119 V 337 consid. 1).

Nella concreta evenienza, dunque, sono dati i presupposti relativi al nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 7.06.2002 nonché il successivo del 22.11.2003 ed il danno alla salute subito dal Signor RI 1. In particolar modo, deve essere considerato in merito che, senza gli eventi infortunistici, il danno alla salute dell'assicurato de quo non si sarebbe potuto verificare o quanto meno non si sarebbe verificato nello stesso modo.

In particolar modo, il Signor RI 1 presenta dei gravi problemi di masticazione tanto da essere costretto a nutrirsi con cibi piuttosto liquidi (molli) e ad assumere dei medicinali antidolorifici (cfr. fra gli altri i certificati medici del Dr. med. __________ del 11.06.2002, Doc. L, e dell'11.11.2002, Doc. M). Egli pertanto ha perso la sensazione dell'appetito e non si nutre più in modo normale.

Si tratta quindi di un problema certamente importante e duraturo, poiché la sua mandibola risulta tuttora indebolita ed egli non è più in grado di masticare cibi normali. Ma vi è di più. Le radici dei denti rotti durante l'aggressione del 7.06.2002, si sono mosse e indebolite, tanto da far presagire che in un futuro prossimo molto verosimilmente esse marciranno (cfr. al riguardo il rapporto d'infortunio allestito dal Servizio medico dentario della __________ in data 1.07.2002, Doc. N).

In aggiunta, non va neppure trascurato che, a seguito degli infortuni de quibus, l'assicurato presenta un oltremodo preoccupante grado di depressione. Questo è direttamente causale agli eventi, viste le conseguenti problematiche che ne sono scaturite e le quotidiane ripercussioni sulla vita di un giovane quasi ventiduenne, che già si sente grandemente scosso dai problemi fisici che lo attanagliano e che non gli permettono di vivere tranquillamente e con serenità la propria giovinezza.

Non a caso, egli ha dovuto subire un intervento di settorinoplastica, svoltosi in data 15.07.2004 da parte del Dr. med. __________ (cfr. rapporto operatorio succitato, Doc. D), in seguito al quale è stato appurato quanto segue:

" Il setto presenta un'importante deviazione anteriore verso sinistra determinata da una frattura pluriframmentaria del setto cartilagineo e da una deviazione della piramide nasale. Mantenimento unicamente di un frammento integro anteriormente e cranialmente del setto cartilagineo e asportazione per il resto della lamina quadrangolare che viene reimpiantata in 2 frammenti separati. La lamina perpendicolare presenta pure una deviazione basale verso destra per cui si procede all'asportazione anche a questo livello...".

Va rilevato al riguardo che pure per questo trauma nasale che ha richiesto il summenzionato intervento chirurgico, l'assicurato presenta tuttora plurimi disturbi: egli rileva infatti dei grossi cambiamenti, ovvero mutevoli sensazioni avvertite anche solo nel toccare esternamente il naso (si pensi che si è reso necessario grattare l'osso all'interno per poter restituire allo stesso le sue funzioni tipiche).

Per tutto quanto sinora esposto, si fa presente che lo stato di salute dell'assicurato necessita ancora di cure, segnatamente per il naso e la mascella destra (si pensi pure al fatto che il mio mandante non può più aprire la bocca per oltre 2,5 cm). Proprio per questa motivazione, egli non può neppure riparare i denti, avendo delle notevoli difficoltà anche solo nell'aprire la propria bocca. Egli pertanto non ha affatto raggiunto lo status quo ante.

Non c'è chi non veda pertanto come anche il principio del nesso di causalità adeguata fra i due eventi ed il danno cagionato sia in tal caso assolto e di conseguenza come l'assicuratore contro gli infortuni abbia l'obbligo di erogare le prestazioni anche in funzione del medesimo. Alla luce del summenzionato principio, in effetti, un evento è da considerare causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 112 V 33 consid. 1 b e le citazioni di giurisprudenza ivi citate).

Partendo dalle conseguenze verificatesi concretamente, occorre quindi esaminare retrospettivamente se e in quale misura l'evento infortunistico sia da considerarne la causa essenziale. In sostanza, l'evento deve essere tale da determinare in generale effetti come quelli che si sono verificati, con l'inflessione che anche esiti "straordinari" possono essere ritenuti se intesi in senso quantitativo e non qualitativo (cfr. DTF 113 V 313 consid. 3c).

In sostanza, la premessa del nesso di causalità adeguata è da ricercarsi nell'esistenza di un evento acuto o di una prolungata situazione di stress emotivo o fisico. L'evoluzione post-infortunistica deve quindi essere posta a confronto valutativo con la personalità pretraumatica dell'assicurato, vale a dire con lo stato psichico, le malattie di natura psicosomatica sofferte e la capacità lavorativa e di guadagno dell'interessato prima dell'evento. Sulla base di questo risultato sarà poi possibile per codesta lodevole Corte pronunciarsi sulla questione dell'adeguatezza.

AI fine di stabilire l'adeguatezza del nesso causale tra i singoli infortuni e le problematiche insorte successivamente, è pur tuttavia indispensabile che codesta lodevole Corte sia in possesso di documenti particolarmente attendibili ed espressivi rassegnati da uno specialista nella veste di perito giudiziario. Ove naturalmente le constatazioni di detto perito consentano da un lato di escludere la presenza di tendenze rivendicative nell'assicurato e dall'altro, di attribuire al singolo infortunio nella catena delle circostanze pre- e post-traumatiche da apprezzare un peso rilevante, l'adeguatezza del rapporto causale dovrà essere ammessa.

Appare quindi del tutto evidente come detti disturbi, nel complesso, abbiano certamente ingenerato una forte depressione nell'assicurato de quo, il quale non riesce più a godersi appieno la vita e neppure a gioire liberamente della propria giovinezza. Lo stato depressivo è di tal fatta sicuramente correlato agli eventi dei 7.06.2002 e del 22.11.2003, e pertanto si giustifica il riconoscimento del nesso di causalità naturale tra questi singoli eventi ed i disturbi fisici e psichici tuttora riscontrati dal mio mandante.

Orbene, non risulta che sia stata mai espletata un'indagine di tal fatta dalla CO 1. In primis, infatti, si rileva come sia oramai principio consolidato quello secondo cui la depressione sia di per sé da ritenere in nesso di causalità adeguata con l'infortunio.

Da quanto sin qui asserito, risulta che nell'evenienza concreta i fatti non sono stati accertati in modo completo. In particolare, appaiono dubbi sia il mancato riconoscimento di responsabilità da parte della CO 1 in relazione all'inabilità lavorativa del mio mandante, sia il tema di sapere se la terapia fosse effettivamente da considerarsi conclusa (anche per le problematiche psichiche riscontrate), sia infine - se ammessa la ricorrenza di quest'ultimo presupposto - la tipologia di prestazione che avrebbe dovuto essere assegnata.

In effetti, dal certificato allestito dal Dr. med. __________ in data 11.07.2003 (Doc. O) risultano le seguenti problematiche:

" Dolori cronici articolazioni temporo mandibolari bilaterali, soprattutto a destra con destabilizzazione dell'articolazione di destra, scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto di occlusione delle due arcate dentarie...

Disturbo conseguente della masticazione, obbligo a seguire dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali.

Disturbo conseguente della locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta, inesistente prima del trauma.

  Stati ansiosi recidivanti, nell'ambito di possibile sindrome da stress postraumatico".

II medesimo sanitario ha altresì testimoniato che siffatti disturbi sono apparsi "esclusivamente dopo l'incidente". Egli in particolar modo ha così evidenziato nel suindicato rapporto medico:

"A distanza di un anno dal fatto siamo confrontati con un insieme di danni definitivi, gravi, che influiranno in modo netto sulla qualità di vita futura dell'interessato".

Più di recente, sempre il Dr. med. __________, ha con referto medico del 22.09.2004 (Doc. P) rappresentato quanto di seguito esposto:

" Certifico che il summenzionato soffre di stati depressivi conseguenti agli esiti dei noti traumi subiti, ed allo stagnare della sua condizione sociale ed economica dopo quanto è accaduto".

Viste le soprariportate risultanze mediche, è stato comunicato alla CO 1 che lo stato di salute del Signor RI 1 non era affatto stazionario, ma avrebbe potuto tuttavia essere migliorato qualora fossero assegnati dei provvedimenti sanitari volti a lenire o, ancor meglio, a cancellare i disturbi di cui è affetto il mio mandante.

Per tutte le suddette argomentazioni, si è domandato alla CO 1 di allestire una perizia dedita a provare la causalità naturale (ed adeguata) tra i disturbi fisici e psichici accusati dall'assicurato e l'infortunio del 7.06.2002 risp. del 22.11.2003 (che ha contribuito a peggiorare la situazione), nonché a provarne il relativo grado d'inabilità lavorativa.

Visto che detti disturbi sussisteranno verosimilmente per tutto il corso della vita, almeno con gravità identica (cfr. rapporto medico del Dr. med. __________ del 11.11.2002 e del successivo già menzionato di data 11.07.2003) e visto che l'integrità fisica risulta alterata in modo grave, si è ritenuto giustificato chiedere l'assegnazione all'assicurato de quo di un'indennità per menomazione dell'integrità ai sensi dell'art. 24 LAINF, commisurata a mente dell'art. 36 OAINF e del rispettivo Allegato 3 nel 25% per compromissione grave della funzione masticatoria.

È peraltro incontrovertibile il fatto che l'importo dell'indennità per menomazione dell'integrità non dipende dalle circostanze concrete in cui verte il soggetto assicurato, ma esclusivamente da una valutazione medico teorica del danno alla salute (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1 e riferimenti). Tale istituto, infatti, ha natura

riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale originato dai postumi di un infortunio o malattia professionale. Finalità anche condivisa dalla dottrina, la quale osserva che la somma erogata a titolo di un'indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore (cfr. Thomas Frei, Die Integritatsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, pagg. 79 ss.).

Si deve pur tener conto del fatto che, giusta l'art. 18 LAINF in relazione all'art. 8 LPGA, è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante. Naturalmente, però, al fine di poter graduare l'invalidità onde stabilire l'assegnazione di una rendita, all'amministrazione (o al giudice) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando da un lato come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicando in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro e, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

Infine, ci si domanda lecitamente se la decisione su opposizione dell' 11.11.2004 sia sufficientemente motivata da parte della CO 1, relativamente ai singoli punti del complemento prodotto il 5.11.2004 all'opposizione cautelativa del 17.08.2004. In effetti, da una lettura della summenzionata decisione su opposizione, risulta alquanto succinta, se non addirittura carente nella motivazione, l'argomentazione addotta dalla CO 1 a sostegno del diniego d'assegnare all'assicurato una rendita d'invalidità. Dalla decisione su opposizione, infatti, si evince claris verbis che "l'opposizione tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità e di un'indennità per menomazione all'integrità deve essere dichiarata irricevibile visto poi, come già evidenziato, che l'assicurato pretende che il proprio stato di salute possa ancora essere migliorato per cui sarebbero altre le prestazioni in discussione". Il rigetto della domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità a favore dell'assicurato de quo è stato quindi una conseguenza diretta di tale asserzione, senza alcuna ulteriore ed esauriente motivazione.

A tal stregua, si contestano le statuizioni effettuate dalla CO 1 in merito alla mancanza di rapporti specialistici nonché allo stato di salute del mio mandante, e meglio come evidenziato a pag. 5 consid. 2 della ridetta decisione su opposizione. In particolar modo, a tal riguardo, mi preme evidenziare il fatto che il Signor RI 1 versa in una situazione patrimoniale di grave dissesto, tanto che anche i differenti medici che lo avevano in cura hanno poi rifiutato di proseguire il trattamento a causa del mancato pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Stante le ripetute assenze per malattia susseguente al primo evento infortunistico, infatti, il mio mandante si è dovuto assentare dal precedente posto di lavoro quale vetraio, ed è stato per questo licenziato dal proprio datore di lavoro. A prescindere dalla problematica legale relativa al licenziamento abusivo, va considerato che al Signor RI 1, non è stato ancora oggi riconosciuto alcunché a livello economico, cosicché i suoi debiti sono andati sempre più accrescendo tanto da ricevere numerosi precetti esecutivi, anche da parte dei medici che lo avevano in cura.

Egli non è stato quindi più visitato da alcuno specialista, ma non per sua negligenza, quanto piuttosto semplicemente e meramente per indigenza economica.

Il tutto, ovviamente, mal si concilia con i principi costituzionali della parità di trattamento in uno Stato così all'avanguardia come quello elvetico, dove chiunque deve potersi permettere - a livello economico - di poter usufruire di cure mediche. In caso contrario, egli dovrà giustificare dinnanzi alle singole amministrazioni la mancata presentazione di rapporti medici specialistici, di cui però l'amministrazione medesima non si assume in alcun modo il costo (neppure nel caso detti rapporti possano servire per la resa di una decisione formale nel caso di richiesta di prestazioni assicurative).

Non si comprende dunque la motivazione per la quale, vista la produzione di documentazione medica - in sede di opposizione attestante un'incapacità lavorativa del mio assistito, la CO 1 abbia omesso di effettuare i debiti accertamenti medici ritenuti opportuni per la resa della decisione su opposizione, semplicemente adagiandosi sulla considerazione per cui:

" Non avendo l'assicurato reso verosimile l'esistenza di affezioni organiche post­infortunistiche dopo il 5.08.2004 la CO 1 non ritiene di dover disporre una valutazione specialistica".

Si ritiene che la CO 1 non abbia agito obiettivamente e acriticamente nei confronti dell'assicurato de quo, ma abbia semplicemente tratto delle conclusioni affrettate senza neppure richiedere alcun documento medico giustificativo delle proprie pretese. Si illustra in merito come già in data 21.10.2003 il Dr. med. __________ avesse predisposto un certificato medico per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione in data 20.10.2003, attestando già all'epoca differenti periodi d'inabilità lavorativa (100% dal 7.06.2002 al 9.02.2003; 50% dal 10.02.2003 al 30.09.2003; 30% dal 1.10.2003 in modo duraturo; cfr. Doc. Q).

Pur tuttavia, in seguito al secondo evento infortunistico, il Dr. med. __________ aveva considerato l'assicurato inabile al lavoro in misura del 70% (cfr. certificato medico del Dr. med. __________ del 28.04.2004, Doc. R).

Non c'è chi non veda come le differenti valutazioni esposte dal Dr. med. __________ e quelle esposte dal Dr. med. __________ in data 25.08.2004 (cfr. Doc. S), ingenerino certamente un margine di dubbio circa la concreta abilità lavorativa del mio mandante. Si ritiene pertanto che la CO 1 avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti medici, volti a chiarire i dubbi circa la completa guarigione del mio assistito, vista la presenza di due certificati di poco successivi e completamente discordanti."

                                         (I)

                               1.7.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.8.   In data 16 marzo 2005, l’assicurato ha versato agli atti una certificazione, datata 13 febbraio 2005, del suo medico curante, dott. __________ (V + allegato).

                                         L’CO 1 ha preso posizione in merito il 26 aprile 2005 (IX).

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia maxillo-facciale, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti afferenti a quanto da lui constatato in occasione della visita del mese di gennaio 2003 (XI).

                                         A titolo di risposta, il dott. __________ ha trasmesso al Tribunale copia del referto peritale 4 settembre 2003, da lui allestito per conto del Procuratore Pubblico __________ (XII + allegato).

                                         Alle parti è stata concessa facoltà di formulare le loro osservazioni al riguardo (XIV e XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l’11 novembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di agosto 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.5.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.5.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.5.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.5.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dal rapporto di costatazione 17 giugno 2002 della Polizia cantonale risulta quanto segue a proposito dell’evento del 7 giugno 2002:

"  in data e ora di cui sopra, si stava effettuando un normale controllo della circolazione stradale, agli svincoli di __________, direzione __________ (Km 28.360/6).

Ivi giungeva la vettura VW Golf di colore blu, seguita da altri veicoli. Si segnalava al conducente della Golf di fermarsi davanti al veicolo di servizio.

Questi iniziava regolarmente la manovra, ma al posto di arrestarsi accelerava bruscamente e proseguiva in direzione di __________ a velocità elevata, nonostante l’intenso traffico.

Immediatamente ci si poneva all’inseguimento, nonostante ciò giunti nei pressi dell’impianto semaforico della __________ e dopo aver svoltato a destra verso __________, della vettura VW Golf non vi era più traccia. Nello stesso istante notavamo un motociclista che c’indicava una strada sulla nostra destra, ove si era immessa l’autovettura, pertanto trovato uno spiazzo si ritornava immettendosi su quella via.

Girato l’angolo dello stabile ex __________, si notava la VW Golf ferma, ed il motociclista nei pressi del conducente.

Tradotto presso i nostri uffici a Camorino, il RI 1 ammetteva i fatti, specificando che era fuggito al controllo perché sapeva di non essere in regola con la licenza di condurre. Durante la fuga manteneva una velocità di circa 100/120 km/h (vedi verbale).

A causa della forte velocità, giunto all’impianto semaforico dove la corsia compie una stretta curva a destra, invadeva la corsia di preselezione per i veicoli provenienti da __________ e diretti in autostrada, obbligava il __________ ad un brusca manovra di spostamento verso destra per evitare una sicura collisione (vedi verbale)."

                                         (doc. 9 – inc. CO 1)

                                         Emerge pure che, prima dell’arrivo della pattuglia di Polizia, vi è stata una colluttazione fra __________ e l’assicurato, in occasione della quale quest’ultimo ha verosimilmente riportato dei colpi al viso.

                                         Con sentenza del 21 aprile 2004, cresciuta in giudicato incontestata, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto il __________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 100.--.

                                         In particolare, il giudice penale ha ritenuto accertato che fu l’insorgente ad aggredire __________, il quale ha però avuto una reazione sproporzionata all’aggressione e al reale pericolo, eccedendo nella sua difesa (doc. 27 – inc. CO 1).

                                         Il giorno successivo, RI 1 si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, i cui sanitari hanno constatato, all’esame clinico, una tumefazione alla guancia sinistra e dolore all’apertura della bocca.

                                         L’esame radiologico ha consentito di escludere la presenza di fratture.

                                         Da un profilo terapeutico, essi hanno prescritto l’assunzione di analgesici.

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa il giorno stesso.

                                         Nessuna incapacità lavorativa è stata attestata (doc. 19 – inc. CO 1).

                                         L’11 giugno 2002, l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna.

                                         Il curante ha riferito di un’instabilità dell’articolazione tempo-mandibolare bilaterale, di una deviazione del setto nasale con difficoltà respiratorie e della scheggiatura di alcuni denti.

                                         Egli ha peraltro predisposto l’esecuzione di un consulto ORL e presso un dentista (doc. 11 – inc. CO 1; cfr., pure, doc. L).

                                         Un controllo della dentatura ha avuto luogo il 20 giugno 2002 presso il Servizio medico dentario della __________, controllo che ha evidenziato, al dente 48, una frattura della cuspide disto-linguale e, al dente 38, una scalfittura superficiale a livello dello smalto.

                                         L’esame clinico e radiologico non ha peraltro rivelato fratture radicolari ai denti 38/48 e frontali superiori e inferiori (doc. N).

                                         Non risulta invece che il ricorrente abbia interpellato un otorinolaringoiatra.

                                         Nel corso del mese di gennaio 2003, RI 1 ha di nuovo fatto capo al dott. __________, il quale, in data 28 gennaio 2003, ha certificato la presenza di uno stato depressivo reattivo con incapacità lavorativa totale a contare dal 14 gennaio 2003 (cfr. rapporto accluso al doc. 6 – inc. CO 1).

                                         In proposito, il medico curante, nella sua certificazione del marzo 2003, ha fatto accenno alle conclusioni espresse dallo psichiatra dott. __________ di __________ (doc. 11 – inc. CO 1).

                                         Interpellato al riguardo da un ispettore dell’CO 1, l’assicurato ha però dichiarato di non ricordare di essere mai stato da questo specialista (doc. 16 – inc. CO 1), il cui referto è del resto stato più volte richiesto senza successo dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. 26 – inc. CO 1).

                                         L’inabilità lavorativa è durata sino al 9 febbraio 2003 (cfr. certificato 30.1.2003 del dott. __________ accluso al doc. 6 – inc. CO 1).

                                         In realtà, il lavoro non è più stato ripreso poiché, nel frattempo, l’assicurato é stato licenziato dalla ditta __________ (cfr. doc. 16 e 32 – inc. CO 1).

                                         In data 22 novembre 2003, il ricorrente è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico. Uscendo dalla doccia, egli è scivolato e ha battuto il viso sul lavandino (doc. 4 - inc. CO 1).

                                         Il giorno stesso, egli ha consultato i medici del PS dell’Ospedale regionale di __________, i quali hanno diagnosticato una frattura dell’osso nasale e prescritto l’assunzione di farmaci anti-infiammatori.

                                         È stata attestata un’inabilità lavorativa del 100% a contare dal 22 novembre 2003 e fino al 29 novembre 2003 (doc. 7 e 11 – inc. CO 1).

                                         Nel mese di dicembre 2003, RI 1 si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia maxillo-facciale, il quale ha oggettivato una severa deviazione post-traumatica del setto e della piramide nasale ed ha chiesto all’CO 1 la garanzia di copertura dei costi per eseguire un intervento di settorinoplastica funzionale (doc. 1 – inc. CO 1).

                                         L’operazione chirurgica ha avuto luogo in data 15 luglio 2004 presso l’Ospedale regionale di __________ (doc. 37a - inc. CO 1).

                                         Essa ha comportato una degenza di tre giorni (doc. 48 - inc. __________).

                                         Con rapporto dell’11 agosto 2004, il dott. __________ ha indicato che la deviazione del setto nasale è conseguenza del trauma subito il 22 novembre 2003 e, d’altra parte, che in occasione della visita di controllo del 28 luglio 2004, il paziente aveva manifestato soddisfazione per il risultato raggiunto, “anche se persisteva ancora un leggero allargamento della columella anteriore e degli evidenti segni di infiammazione” (doc. 38a - inc. CO 1).

                                         In data 25 agosto 2004, egli ha sostenuto che l’assicurato va ritenuto inabile al lavoro per un periodo di tre settimane a decorrere dalla data dell’intervento chirurgico del 15 luglio 2004 (doc. 40 - inc. CO 1).

                                         Il 22 settembre 2004, il dott. __________ ha certificato che RI 1 soffriva di stati depressivi conseguenti agli esiti dei noti traumi subiti ed allo stagnare della sua condizione sociale ed economica dopo quanto è accaduto (doc. P).

                                         In corso di causa, la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti un nuovo referto del dott. __________, datato 13 febbraio 2005, il cui tenore è il seguente:

"  come convenuto le invio un breve rapporto sul summenzionato che, come lei sa, lo scorso 7.06.2002 è rimasto vittima di un pestaggio, durante un diverbio con un motociclista esperto in arti marziali.

Questo lo ha selvaggiamente assalito con una serie di diretti alla mascella continuando a colpire, a dire del Sig. RI 1, anche quando egli, accasciatosi a terra terrorizzato, supplicava di smettere.

Ora mi chiede che conseguenze ne sono derivate per il paziente, se fisiche, psichiche o sociali.

Per quanto ne possa valere la mia opinione di medico internista, ritengo che danni fisici permanenti ve ne siano stati: il paziente continua ad accusare dei fastidiosi scatti all’apertura e alla chiusura della bocca, conseguenti ad una instabilità degli articolati temporomandibolari (probabile lesione postraumatica delle capsule articolari, ora non più in grado di stabilizzare i movimenti di masticazione in particolare, con sintomatologia dolorosa regolarmente derivante da questo atto).

Oltre a ciò si è verificata la scheggiatura di diversi denti molari superiori ed inferiori.

Il trauma nasale ha comportato un’importante deviazione del setto con difficoltà respiratorie e di locazione (rinolalia aperta).

Non si è verificata una perdita di conoscenza, ma la confusione dei ricordi che fanno seguito al trauma lascia credere ad una commozione cerebrale, che spiegherebbe bene il prolungato corollario di sintomi che affliggono in parte tuttora il sig. RI 1 (cefalee ricorrenti, testa ovattata, manco di concentrazione, disturbi di memoria, vertigini ed evoluzione depressiva, nell’ambito di una sindrome postcommozionale e al minimo di una sindrome postraumatica).

Sul piano sociale, l’aggressione ha influenzato negativamente la vita del sig. RI 1, in un’età dove il suo carattere non era ancora completamente formato, e durante un delicato momento di cambiamenti: (era alla pressante ricerca di nuovi sbocchi lavorativi dopo aver perso il proprio posto di lavoro). Il trauma psicologico, il vissuto di annientamento, hanno contribuito ad una sindrome postraumatica da stress: da quel momento egli si è sentito sempre più instabile, incostante, insicuro, pavido, vulnerabile, depresso, incapace di portare avanti un compito per più di mezz’ora. Questa condizione ha sicuramente inciso su quanto si è verificato in seguito: egli non è più riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro. Non solo, nonostante i miei ripetuti tentativi di sottoporlo ad un trattamento psicoterapico, egli non ha mai avuto la costanza di frequentare regolarmente le sedute e nemmeno di comprenderne l’importanza.

Per riassumere il tutto, affermo con buona convinzione l’esistenza di danni definitivi a vari livelli derivanti dal trauma, e suscettibili di una giustificata richiesta di risarcimento."

                                         (doc. T)

                                         In data 13 maggio 2005, il TCA si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia maxillo-facciale, autore nel gennaio 2003 di una visita peritale per conto del Ministero pubblico (XI).

                                         Dal relativo referto 4 settembre 2003 si evince che il dott. __________ aveva diagnosticato un morso frontale aperto ed una mioartropatia delle articolazioni temporo-mandibolari.

                                         Queste le considerazioni da lui espresse a proposito dell’eziologia delle diagnosticate patologie:

"  È conosciuto che in seguito ad un trauma facciale con frattura di tipo Le Fort I non diagnosticata e curata può portare ad un morso aperto (la frattura può guarire in una posizione e causa così il morso aperto).

Sette mesi dopo la frattura una diagnostica sicura con raggi RX o altri esami è praticamente impossibile.

Il paziente poteva presentare il morso aperto già dalla nascita.

Per una valutazione bisognerebbe interpellare il medico dentista che trattava il paziente prima del trauma oppure eseguire delle impronte delle arcate dentali e mediante modelli analizzare l’occlusione.

Comunque anche questo esame non è sicuro al 100%."

                                         (XII bis)

                                         Il dott. __________ ha comunque sottolineato che per il ricorrente il fastidio maggiore era rappresentato dal rumore nell’articolazione temporo-mandibolare a destra, disturbo dovuto al trauma oppure presente senza nessun influsso esterno, ad esempio in caso di bruxismo e di morso aperto.

                               2.7.   L’insorgente non pretende l’erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie, oltre a quelle già riconosciutegli dall’CO 1 (cfr. petito del ricorso, I, p. 10).

                                         Con la decisione formale del 26 agosto 2004, l’Istituto assicuratore convenuto ha sostenuto, da una parte, che le conseguenze del primo evento infortunistico non hanno comportato alcuna incapacità lavorativa e, d’altra parte, che il secondo sinistro ha giustificato il riconoscimento di indennità giornaliere corrispondenti ad una piena inabilità lavorativa limitatamente ai periodi 22-29 novembre 2003 e 15 luglio-4 agosto 2004 (doc. 41 - inc. CO 1).

                                         Da parte sua, questa Corte ritiene che quanto deciso dall’CO 1 trovi piena conferma nella documentazione medica che è stata versata agli atti di causa e che pertanto meriti di essere seguito.

                                         In effetti, per quanto concerne l’evento del 7 giugno 2002, nessun medico ha mai attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa.

                                         In proposito, va sottolineato come i sanitari del PS dell’Ospedale regionale di __________, in occasione del consulto dell’8 giugno 2002, abbiano espressamente negato che RI 1 fosse da considerare inabile al lavoro (cfr. doc. 19 – inc. CO 1).

                                         Il periodo d’incapacità lavorativa 14 gennaio-9 febbraio 2003, certificata dal dott. __________ (cfr. certificazioni accluse al doc. 6 – inc. CO 1), è stato determinato da un preteso stato depressivo reattivo (cfr. rapporto 28.1.2003 del dott. __________ accluso al doc. 6 – inc. CO 1), quindi da una patologia di natura psichica che - così come verrà meglio dimostrato in seguito - non è di competenza dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Trattandosi dell’infortunio del mese di novembre 2003, l’CO 1 ha correttamente indennizzato l’incapacità lavorativa per il periodo 22-29 novembre 2003, in ossequio al certificato 22 novembre 2003 dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 11 – inc. CO 1), nonché per il periodo 15 luglio-4 agosto 2004, secondo le indicazioni fornite dal dott. __________ in data 25 agosto 2004 (doc. 40 – inc. CO 1).

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente pretende che anche dopo il 4 agosto 2004 avrebbe presentato un’incapacità lavorativa.

                                         Al riguardo, egli ha sottolineato che la valutazione del dott. __________ (incapacità lavorativa completa limitata alle tre settimane successive all’intervento di settorinoplastica) si trova in contrasto con il contenuto del certificato 28 aprile 2004 del dott. __________ (inabilità del 70% a decorrere dal 1° novembre 2003; cfr. doc. R).

                                         Ora - a prescindere dal fatto che il dott. __________ non si è dimostrato sempre coerente nella valutazione della capacità lavorativa del suo paziente (cfr., ad esempio, il doc. Q in cui il curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 7.6.2002 al 9.2.2003, del 50% dal 10.2. al 30.9.2003 e del 30% dal 1.10.2003 in poi, quando il ricorrente medesimo, in data 22.5.2003, aveva ammesso di essere stato in grado, dopo l’evento del giugno 2002, di riprendere normalmente il proprio lavoro, perlomeno sino al mese di gennaio 2003, cfr. doc. 16 – inc. CO 1) – il TCA è dell’avviso che se RI 1 ha presentato un’inabilità al lavoro posteriormente al 4 agosto 2004, essa potrebbe tutt’al più essere giustificata da problemi di natura psichica.

                                         Infatti senza che vi sia la necessità di procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria) - é decisamente improbabile che i disturbi organici, localizzati all’articolazione temporo-mandibolare, quelli di natura rinologica e le lesioni dentarie, abbiano potuto generare una qualsiasi incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente (al di là del 4 agosto 2004).

                                         Con il suo rapporto del 13 febbraio 2005, allestito su richiesta della patrocinatrice del ricorrente, il dott. __________, dopo avere premesso che quella da lui espressa è, citiamo: “l’opinione di medico internista”, ha fatto accenno all’esistenza di una complessa sintomatologia, caratterizzata da ricorrenti cefalee, testa ovattata, difficoltà di concentrazione e di memoria, vertigini e umore depresso, da inquadrare nell’ambito di una sindrome post-commozionale o, perlomeno, in una sindrome post-traumatica (doc. T).

                                         A mente di questo Tribunale, il parere espresso dal medico curante non appare come sufficientemente attendibile.

                                         In primo luogo, è lui stesso ad essersi interrogato circa il valore della propria opinione, in quanto specialista in medicina interna.

                                         Al proposito, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale e di traumi cranio-cerebrali, è decisivo l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         In secondo luogo, dalle tavole processuali non risulta affatto che l’uno o l’altro dei due sinistri in discussione, abbia in qualche modo interessato il sistema nervoso centrale (cervello).

                                         Il TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24, cresciuta in giudicato, ha ricordato che, per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie.

                                         In tali condizioni, appare pertanto fuori luogo voler parlare di una “sindrome post-commozionale”.

                                         In terzo luogo, e soprattutto, il dott. __________ ha affermato che il suo paziente soffre della succitata complessa sintomatologia, per la prima volta, nella certificazione del 12 febbraio 2005.

                                         In precedenza, ad esempio nel rapporto dell’11 luglio 2003, egli aveva fatto stato “semplicemente” di “dolori cronici articolazioni temporo mandibolari bilaterale, soprattutto a destra con destabilizzazione dell’articolazione di destra, scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto di occlusione delle due arcate dentarie”, di un “disturbo cronico di respirazione nasale soprattutto a sinistra su deviazione traumatica del setto”, della “scheggiatura di quattro denti”, di un “disturbo conseguente della masticazione, obbligo a seguire dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali”, di un “disturbo conseguente della locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta”, nonché di “stati ansiosi recidivanti, nell’ambito di possibile sindrome da stress postraumatico” (doc. O).

                                         RI 1 medesimo, in occasione della sua audizione del 2 agosto 2004 da parte di un ispettore dell’CO 1, non ha fatto alcuna menzione ai problemi riferiti invece dal suo medico curante (cfr. doc. 34 – inc. CO 1).

                                         D’altronde, non risulta neppure che l’insorgente, nel decorso post-infortunistico, abbia avuto necessità di consultare un neurologo, così come sarebbe stato il caso qualora avesse effettivamente lamentato i disturbi di cui al referto 12 febbraio 2005 del dott. __________.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, tenuto conto dei soli disturbi somatici, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

                               2.8.   Dalle certificazioni del dott. __________ si evince che RI 1 lamenta dei disturbi di natura psichica.

                                         In particolare, nel certificato medico del 22 settembre 2004, il curante ha dichiarato che il paziente soffre di, citiamo: “stati depressivi conseguenti agli esiti dei noti traumi subiti ed allo stagnare della sua condizione sociale ed economica dopo quanto accaduto” (doc. P).

                                         Nel rapporto del 13 febbraio 2005, egli ha invece sostenuto che l’assicurato è portatore di una sindrome post-traumatica da stress. Infatti, dal primo evento, l’insorgente si sarebbe sentito, citiamo: “sempre più instabile, incostante, insicuro, pavido, vulnerabile, depresso, incapace di portare avanti un compito per più di mezz’ora” (doc. T).

                                         Da parte sua, l’CO 1, in sede di decisione su opposizione, ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità con i due sinistri, lasciando peraltro irrisolta la questione riguardante la causalità naturale (doc. 57 – inc. CO 1).

                                         Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se RI 1 soffra effettivamente di disturbi psichici e se essi costituiscano una naturale conseguenza degli eventi infortunistici assicurati, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. consid. 9 e 10).

                               2.9.   Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione degli infortuni occorsi al ricorrente.

                                         Va precisato che se, a seguito di due o più infortuni, si presenta una elaborazione psichica abnorme, il nesso causale adeguato deve essere di regola valutato separatamente per ognuno degli infortuni, conformemente alla giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche di infortuni (cfr. RAMI 1996 U 248, p. 176ss.; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS): Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 425).

                                         La dinamica dell’evento del 7 giugno 2002 risulta dal rapporto di costatazione 17 giugno 2002 della Polizia cantonale (cfr. consid. 2.7.), tenuto conto delle precisazioni, condivisibili, apportate dal giudice penale con la sua pronunzia del 21 aprile 2004, a proposito dell’effettiva durata della colluttazione (doc. 27 – inc. CO 1: “nel corso di questa, l’amica ha sostanzialmente confermato la versione resa precedentemente, riducendo tuttavia il tempo indicato dall’inizio dell’asserito pestaggio all’arrivo della polizia, che era stato inizialmente quantificato in 15 minuti (a giustificazione verosimilmente della moltitudine di colpi di cui RI 1 sarebbe stato vittima), a 5 minuti. Tempo questo che appare ancora troppo lungo, poiché la polizia doveva solo trovare un luogo per invertire marcia per poi immettersi a sua volta sulla strada privata percorsa poco prima dalla parte civile e dal motociclista” – la sottolineatura è del redattore) e delle modalità secondo le quali la stessa ebbe inizio (doc. 27 – inc. CO 1: “Appurato che RI 1 è risalito sino in cima alla rampa (lì infatti i protagonisti sono stati trovati dalla polizia) e ha aggredito l’accusato, …” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Tutto ben considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica classificazione in una sentenza del 17 agosto 1997 nella causa S., U 37/94, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso brevemente conoscenza.

                                         D'altro canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

                                         In una sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con giudizio del 27 ottobre 2003, U 270/02).

                                         A conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale.

                                         Queste ultime fattispeci, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il Tribunale.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         In casu, considerate le indicazioni che emergono dalla documentazione riassunta al considerando 2.6., gli unici fattori che potrebbero entrare in linea di conto sono quelli delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche e dei dolori somatici persistenti.

                                         Ora, all’infortunio del giugno 2002 va riconosciuta, tutt’al più, una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.

                                         Nella già menzionata pronunzia dell'8 agosto 2002 nella causa T., confermata dal TCA, questa Corte aveva ammesso la realizzazione di questo criterio, essendo l’assicurata rimasta vittima di un'aggressione indubbiamente brutale ed imprevedibile. In effetti, la stessa, colta di sorpresa nel cuore della notte all'interno della propria abitazione, si era vista, dapprima, coprire il viso con un asciugamano, con il quale il suo ex marito ha poi tentato di strangolarla. Successivamente, dopo essere stata spinta a terra violentemente, l'aggressore le aveva sbattuto più volte la testa contro il pavimento.

                                         A mente del TCA, le circostanze concomitanti della colluttazione sub judice appaiono decisamente differenti: da una parte, l’assicurato non è rimasto vittima di un’aggressione improvvisa, visto che è stato lui stesso ad aver dato avvio alla zuffa, d’altra parte, non è possibile parlare di una manifesta disproporzione delle forze in gioco, tenuto conto che i due protagonisti erano dello stesso sesso.

                                         Del resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia del 17 agosto 1997 nella causa S., dove l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha considerato realizzato il criterio della particolare drammaticità o spettacolarità dell'infortunio.

                                         Questo Tribunale non ritiene soddisfatto neppure il criterio dei dolori somatici persistenti.

                                         In proposito, il ricorrente sostiene, da ultimo ancora in data 10 giugno 2005 (XV), di lamentare dolore all’apertura e chiusura della bocca e, pertanto, di potersi nutrire soltanto con cibi semi-liquidi.

                                         Tuttavia, l’importanza di questi dolori deve senz’altro essere relativizzata, se è vero che dalla perizia 4 settembre 2003 del dott. __________ risulta che, trascorsi poco più di sei mesi dall’evento infortunistico, il fastidio maggiore era rappresentato semplicemente da un, citiamo: “rumore nell’articolazione temporo-mandibolare a destra” (XII bis – la sottolineatura è del redattore).

                                         In ogni caso, anche volendo ritenere realizzato il criterio dei dolori somatici persistenti, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe comunque adempiuto con una particolare intensità.

                                         In conclusione, l’infortunio del 7 giugno 2002 non ha dunque avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffrirebbe.

                                         In simili condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.

                             2.10.   Il secondo evento traumatico è accaduto il 22 novembre 2003, quando RI 1 è scivolato ed ha battuto il volto contro il lavandino del bagno, riportando la frattura dell’osso nasale (cfr. doc. 4, 7 e 11 - inc. CO 1), lesione che è poi stata sanata grazie all’intervento chirurgico di settorinoplastica funzionale del 15 luglio 2004 (cfr. doc. 37a e 38a - inc. CO 1).

                                         Alla luce di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore.

                                         A titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto ad una identica qualificazione in una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era scivolata ed aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra ed una frattura dell'osso temporale sinistro.

                                         Del resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).

                                         Anche in questo caso, nessuno dei criteri di rilievo appare adempiuto, motivo per cui l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va negata.

                             2.11.   Con la propria impugnativa, l’assicurato ha chiesto la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a riconoscergli una rendita di invalidità e un’indennità per menomazione all’integrità (cfr. I).

                                         Né con la decisione formale del 26 agosto 2004, né con quella su opposizione dell’11 novembre 2004, l’Istituto assicuratore si è pronunciato in merito all’eventuale diritto dell’assicurato a percepire una rendita di invalidità e/o un’IMI.

                                         Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte non è legittimata ad entrare nel merito della questione a sapere se RI 1 ha eventualmente diritto ad una rendita di invalidità e/o ad un’IMI.

                                         L’assicuratore LAINF convenuto è invitato a procedere, senza indugio, all’emanazione di una nuova decisione formale riguardante questi due temi.

                                         Infine, l’CO 1 dovrà pure esaminare al più presto la problematica relativa all’articolazione temporo-mandibolare ed ai denti, che non causa incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.7.), così come già preannunciato dallo stesso Istituto (cfr. IX).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Per quanto ricevibile, il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2005 35.2005.16 — Swissrulings