Raccomandata
Incarto n. 35.2004.88 dc/gm
Lugano 15 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 12 ottobre 2004 formulato da
RI 1
contro
CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
visto il ricorso per denegata giustizia del 12 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 nei confronti della CO 1 (cfr. Doc. I);
letta la risposta con istanza di sospensione della causa del 26 ottobre 2004 della CO 1 (cfr. Doc. V);
preso atto della dichiarazione dell'assicurato (cfr. Doc. V1);
ricordato che il 27 ottobre 2004 la causa è stata formalmente sospesa fino al massimo al 30 novembre 2004, data entro la quale la CO 1 si è impegnata ad emettere una decisione formale (cfr. Doc. VI);
preso atto dello scritto della CO 1 dell'11 novembre 2004 (cfr. Doc. VII) e della decisione formale datata 9 novembre 2004 (cfr. Doc. VII bis);
considerato che l'emanazione della decisione da parte dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una commissione di ricorso, cfr. DTF 129 V 411);
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo