Raccomandata
Incarto n. 35.2004.85 mm/ss
Lugano 7 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 agosto 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 dicembre 2002, RI 1 – funzionario presso la Sezione __________ del Dipartimento __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, avvenuto in occasione di una vacanza a __________.
A seguito di questo sinistro, egli ha riportato – stando al certificato 15 aprile 2003 della dott.ssa __________ – una frattura del naso (cfr. doc. 2).
Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale gli ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di marzo 2004, l’assicurato ha comunicato all’assicuratore infortuni di lamentare dei disturbi alla schiena, a suo avviso conseguenza dell’evento traumatico del dicembre 2002 (cfr. doc. 12).
L’esame di risonanza magnetica del 2 febbraio 2004 aveva evidenziato la presenza di una protusione mediana-paramediana a sinistra a livello del disco L4-L5 senza conflitti radicolari, nonché alterazioni degenerative plurisegmentali (cfr. doc. 14).
1.3. Con decisione formale del 7 giugno 2004, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati da RI 1 (cfr. doc. 36).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 41), l’CO 1, in data 2 agosto 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 52).
1.4. Con tempestivo ricorso del 5 ottobre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a corrispondere le proprie prestazioni per i disturbi alla schiena, argomentando:
" Appare assolutamente incontestabile ed incontestato il fatto che il ricorrente non abbia mai sofferto di alcuna problematica né di dolori alla schiena prima dell'incidente occorsogli nel dicembre del 2002.
Il ricorrente è peraltro sempre stato attivo in diverse discipline sportive.
Questo elemento fattuale, contrariamente a quanto asserito dalla CO 1, deve debitamente essere tenuto in considerazione nell'esame della causalità di cui alla presente fattispecie.
Infatti, la non esistenza di lastre della colonna vertebrale del ricorrente antecedenti a quelle effettuate dopo l'incidente in oggetto é precisamente riconducibile, a non averne dubbi, al fatto che il ricorrente non aveva mai presentato una simile sintomatologia in precedenza.
Ciò è stato altresì chiaramente affermato dal dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 1.09.2004 (cfr. doc. allegato).
5.-
Le argomentazioni sulla scorta delle quali il medico __________, dr. med. __________, rispettivamente la CO 1 di __________ hanno concluso che nella presente fattispecie l'esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra l'incidente avvenuto il 29.12.2002 e la sintomatologia algica da allora ed a tutt'oggi accusata dal ricorrente debba essere negata non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti.
Anzitutto, non si comprende sulla scorta di quali esami diagnostici il dr. med. __________ abbia potuto sostenere che "la RMI evidenzia lievi lesioni degenerative dei dischi L4-L5 che, contrariamente a quanto sostenuto dal dr. __________, mostrano una leggera alterazione del segnale nella sequenza T2, nel senso di un'incipiente disidratazione" (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 26.07.2004, p. 3, ad diagnosi).
Tanto il dr. med. __________, reumatologo, quanto il dr. med. __________, neurochirurgo, hanno avuto modo di osservare chiaramente che dalla documentazione radiologica agli atti non traspare alcuna alterazione degenerativa della colonna vertebrale, non sussistendo segni di spondilosi o spondilartrosi, né artrosi delle faccette articolari (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 1.09.2004; rapporto medico del dr. med. __________ del 19.05.2004).
Va quindi rilevato che gli esami diagnostici in questione (radiografia e risonanza magnetica) sono stati eseguiti alla colonna vertebrale lombare del ricorrente, ciò che preclude la possibilità di visionare la sequenza T2 cui il dr. med. __________ fa riferimento nel suo rapporto, all'evidente scopo di supportare la tesi dell'incipiente disidratazione.
Considerato quanto espresso da due specialisti in materia, si ritiene di dover per lo meno mettere in discussione le considerazioni formulate a questo proposito dal medico __________, contrariamente a quanto fatto dalla CO 1 ("tutto ben considerato la CO 1 non vede motivo alcuno per mettere in discussione le chiare e precise conclusioni del medico __________ '; cfr. decisione impugnata, ad 4, p. 4).
In verità, i rapporti medici del dr. med. __________ e del dr. med. __________ evidenziano chiaramente che il ricorrente presenta una isolata discopatia, con una piccola protrusione mediana L4/L5 e lesione dell'anulo fibroso posteriore, senza segni di una discopatia cronica (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 1.09.2004 allegato, p. 1; rapporto medico del dr. med. __________ del 19.05.2004, p. 2).
Entrambi gli specialisti hanno quindi chiaramente ricondotto tale lieve protrusione mediana e lesione dell'anulo fibroso all'infortunio del 29.12.2002, ritenuto che mai prima di allora il ricorrente aveva accusato alcun problema alla schiena.
6.-
Per quanto attiene alla dottrina medica ed alla giurisprudenza relative al riconoscimento della causalità tra un'ernia discale ed un infortunio, va osservato quanto segue. Ai sensi della giurisprudenza del TFA, il diritto a prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico ed il danno alla salute, presupposto che è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che senza l'evento infortunistico il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo (cfr. STF 113 V 307 c. 3a; sentenza del TFA del 23.06.2004, U 124/03). "Non occorre, vice versa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute" (cfr. STF 113 V 307 c. 3a; sentenza del TFA del 23.06.2004, U 124/03).
Il diritto a prestazioni presuppone altresì l'esistenza di una causalità adeguata tra infortunio e danno che ne deriva.
Per costante giurisprudenza, "un evento costituisce la causalità adeguata di un determinato effetto quanto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione" (cfr. STF 125 V 461 c. 5a; STF 129 V 181 c. 3.2.; sentenza del TFA del 1.07.2003, U 176/02). L'Alta Corte federale ha altresì chiarito che "in presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente. E' quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante" (cfr. sentenza del TFA del 1.07.2003, U 176/02).
7.-
Nel caso di cui alla presente fattispecie appare incontestabile che il ricorrente, uomo atletico dalla muscolatura ubiquitariamente ben sviluppata (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 1.09.2004, p. 1), non aveva mai accusato in passato alcun tipo di problematica alla colonna vertebrale, segnatamente alla lombare. Parimenti incontestabile il fatto che egli, dall'epoca dell'infortunio del 29.12.2002 ed a tutt'oggi, accusa continuamente dei dolori alla colonna vertebrale lombare (a seguito dei quali è altresì rimasto ripetutamente "bloccato"), con irradiazioni all'estremità inferiore sinistra, dovuti alla leggera protrusione discale mediana L4/L5 e alla lesione dell'anulo fibroso riscontrate grazie all'esecuzione di esami diagnostici.
7.1.
Contrariamente a quanto asserito dalla CO 1, nel caso di specie non si tratta di applicare il principio "post hoc ergo propter hoc", bensì di valutare se il danno alla salute del ricorrente si sarebbe verificato nello stesso modo anche senza l'evento infortunistico in questione (causalità naturale), rispettivamente se l'evento infortunistico era idoneo a provocare un effetto come quello che in effetti si è prodotto (causalità adeguata).
Va quindi osservato che l'asserzione del medico __________, secondo la quale la rottura dell'anulo fibroso mostrata dall'esame RMI effettuato nel 2004 "deve essere considerata come un elemento nuovo manifestatosi senza apparente causa scatenante" (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 26.07.2004, p. 3, ad conclusioni) non corrisponde minimamente alla realtà dei fatti ed è assolutamente insostenibile. E' perfettamente palese che l'attuale stato di salute del ricorrente (segnatamente la leggera protrusione mediana L4/L5 e la lesione dell'anulo fibroso riscontrate a livello della di lui colonna lombare) sono dovute all'urto subito in occasione dell'incidente stradale del 29.12.2002, considerato peraltro che è proprio da allora che egli manifesta ed accusa la sintomatologia algica in questione.
Non può pertanto minimamente trovare accoglimento la tesi secondo la quale la rottura dell'anulo fibroso in questione si sarebbe manifestata "senza apparente causa scatenante" (cfr. rapporto medico del dr. med. __________ del 26.07.2004, p. 3, ad conclusioni), tanto meno in considerazione del fatto che il ricorrente ha cominciato ad accusare problemi e dolori a livello lombare unicamente posteriormente all'incidente in oggetto e che la di lui colonna vertebrale non presenta alcun segno di alterazioni degenerative. In simili circostanze appare evidente che l'attuale stato della colonna lombare del ricorrente non può non avere una "causa scatenante", poiché la protrusione discale mediana lombare e la lesione dell'anulo fibroso non sono attribuibili ad una degenerazione dei dischi vertebrali.
7.2.
Non va nemmeno omesso di rilevare che la lieve protrusione mediana riscontrata a livello L4/L5 adempie senz'ombra di dubbio i criteri sulla scorta dei quali viene riconosciuta la causalità tra un'ernia discale ed un infortunio (cfr. sentenza del TFA del 27.10.2003, U 270/02).
La sintomatologia algica è infatti apparsa immediatamente dopo l'infortunio e non era mai stata accusata in precedenza dal ricorrente.
Essa si manifesta peraltro a carattere radicolare (irradiazioni all'estremità inferiore sinistra).
L'assenza di lastre della colonna lombare del ricorrente eseguite anteriormente all'incidente, nonché l'assenza di alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale, costituiscono, a non averne dubbi, un importante quanto significativo elemento comprovante l'inesistenza di simili problematiche antecedentemente all'infortunio. L'urto subito dal ricorrente in occasione dell'incidente stradale può peraltro sicuramente essere considerato idoneo a provocare una simile (leggera) protrusione del disco vertebrale, ritenuto peraltro che a __________ le condizioni stradali e di guida sono senz'altro sensibilmente diverse per rapporto a quelle esistenti qui in Svizzera.
Si osserva infine che la giurisprudenza del TFA in materia di ernie discali ha stabilito che se queste ultime sono scatenate da un infortunio, l'assicuratore infortuni deve assumersi la sindrome dolorosa legata a tale infortunio (cfr. RAMI 2000, n. U 378, p. 191; sentenza del TFA del 27.10.2003, U 270/02)"
(I).
1.5. L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.6. In data 18 novembre 2004, il ricorrente ha chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria, nonché l’acquisizione di tutte le cartelle cliniche che lo riguardano (VII).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha richiamato dal dott. __________ copia della cartella clinica di RI 1 (IX).
L'assicurato ha formulato le proprie osservazioni in merito il 5 gennaio 2005 (cfr. XII), mentre l'assicuratore lo ha fatto in data 14 gennaio 2005 (XIII + allegato).
1.8. In data 28 gennaio 2005, il Tribunale ha nuovamente interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare, sulla base dei dati risultanti dalla sua cartella clinica, quando, per la prima volta, l’assicurato si è lamentato di disturbi alla schiena (XIV).
La risposta del medico curante è pervenuta il 3 febbraio 2005 (XVI).
La presa di posizione di RI 1 è datata 15 febbraio 2005 (XIX).
L’Istituto assicuratore è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03, consid. 1.1).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni per dei disturbi annunciati nel corso del mese di marzo 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Il 29 dicembre 2002, RI 1 stava circolando sulle strade della città __________ al volante di un’autovettura presa a noleggio quando, sorpreso da una curva a gomito, è andato a cozzare contro il muro di un’abitazione.
All’inizio del mese di gennaio 2003, l’assicurato ha fatto ritorno in Svizzera ed è entrato in cura, dapprima (il 20 marzo 2003), presso il dott. __________, spec. FMH in medicina generale e, in seguito (il 1° aprile 2003), presso la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva (cfr. doc. 2).
Le radiografie eseguite il 3 aprile 2003 hanno posto in evidenza una minima irregolarità all’os nasale sinistro compatibile con una piccola frattura, ma senza deformazione importante o dislocazione di frammenti (cfr. doc. 3).
Nel corso del mese di dicembre 2003, l’insorgente si è recato presso il dott. __________, spec. FMH ORL, il quale, riscontrata una deviazione traumatica del setto e della piramide nasale, ha proposto un intervento di settorinoplastica (doc. 4).
In data 8 marzo 2004, l’assicurato ha comunicato all’CO 1 di soffrire di disturbi alla schiena (cfr. doc. 12).
Il 2 aprile 2004, egli è stato sottoposto ad una RM della colonna lombare, accertamento che ha consentito di diagnosticare, segnatamente, una protrusione mediana-paramediana a sinistra a livello del disco L4-L5 senza conflitti radicolari (doc. 14).
Con certificazione del 22 marzo 2004, il dott. __________ ha supposto esservi una relazione causale fra l’incidente stradale e la problematica lombo-sacrale (doc. 15).
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 ha presentato due blocchi lombari acuti, il primo nel dicembre 2003, il secondo nel marzo 2004.
In data 29 marzo 2004 ha avuto luogo un incontro fra l'ispettore __________ e l'assicurato.
In quell’occasione, quest’ultimo ha dichiarato ricordarsi che, in occasione del sinistro del dicembre 2002, aveva avvertito, citiamo: “… un colpo come da strappo al basso schiena”.
l medici del PS dell’Ospedale dell’__________ gli avevano prescritto l’applicazione di una pomata per il mal di schiena.
Dopo il suo rientro in Svizzera, ad inizio gennaio 2003, egli aveva costantemente lamentato dolori alla schiena, per i quali era immediatamente entrato in cura dal dott. __________
(cfr. doc. 17).
Il 18 maggio 2004, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia.
Per quanto qui di interesse, lo specialista ha indicato che, a suo avviso, la protusione mediana L4/L5 con lesione dell’anello fibroso, é imputabile all’infortunio assicurato:
" Il paziente non presenta alterazioni degenerative particolari, per cui a distanza di due anni dall’infortunio si può senz’altro asserire che i dolori lombari apparsi dopo l’infortunio dipendano unicamente dallo stesso. È dato per certo che prima dell’infortunio il paziente non presentasse problemi degenerativi."
(certificazione acclusa al doc. 34).
Il ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 16 luglio 2004.
Queste le considerazioni da lui espresse, in particolare riguardo all'eziologia dei disturbi alla schiena:
" Vi e considerato quanto sopra concludo che la lesione dell'anulo fibroso, evidenziata nella RMI del 2.2.2004 (quindi effettuata 14 mesi dopo l'incidente d'auto), è una lesione recente e non è probabile che questa sia presente sin del 29.12.2002, in quanto a distanza di 14 mesi questa iper-intensità del segnale dovrebbe già essere scomparsa.
Vi sono pure incipienti lesioni degenerative della colonna lombare con iniziale disidratazione dei dischi L4-L5 e anche lieve disidratazione dei dischi L5-S1, come pure segni per sopondilartrosi all'altezza delle faccette articolari L4-L5.
Tutti questi elementi fanno pensare ad una lesione degenerativa del rachide lombare pre-esistente ai fatti 29.12.2002.
È possibile che l'incidente della circolazione abbia provocato una contusione del rachide lombare e che questo abbia provocato dei dolori alla schiena iniziali.
La fase acuta con il paziente bloccato a letto durante le feste di Natale 2003 non è comunque da mettere in relazione con l'evento del dicembre 2002.
La RMI effettuata due mesi dopo l'esacerbazione dei disturbi mostra una rottura fresca dell'anulo fibroso che deve quindi essere considerata come elemento nuovo manifestatosi senza apparente causa scatenante.
Gli attuali disturbi lamentati dal paziente non possono quindi essere messi in relazione con l'incidente della circolazione avvenuto il 29.12.2002.
Per quanto attiene le cause post-infortunistiche l'assicurato è da considerare abile al lavoro nella misura totale e non esiste una casualità almeno probabile tra l'evento infortunistico del 29.12.2002 e gli attuali disturbi."
(doc. 51)
Unitamente al proprio ricorso, l’assicurato ha prodotto un referto, datato 1° settembre 2004, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, relativo alla consultazione del 31 agosto 2004.
Questo sanitario ha avallato la valutazione enunciata dal collega __________, considerando, citiamo: "… probabile che la problematica lombare (una discopatia L4/L5 con fissurazione dell’anello fibroso posteriore, n.d.r.) è recente e consecutiva all’infortunio del dicembre 2002, pur senza poter dimostrarlo con assoluta certezza":
" Il paz. ha dunque subito un violento trauma automobilistico nel dicembre 2002, dopo il quale è rimasto "bloccato" a letto per 3 giorni. In seguito persistenza di dolori lombari meccanici, con occasionali bloccaggi acuti della durata di 2 giorni.
Attualmente l'esame clinico della colonna vertebrale è normale, senza dolori all'ispezione clinica, alla mobilizzazione e con movimenti d'ampiezza fisiologica. Il sig. RI 1 è inoltre una persona sportiva con muscolatura ben sviluppata.
La documentazione radiologica evidenzia una discopatia L4/5 con fissurazione dell'anulo fibroso posteriore, minimi segni di disidratazione del disco, ma nessuna alterazione degenerativa secondaria a livello vertebrale e delle articolazioni posteriori. Considerando ciò e l'assenza (anamnestica) di qualsivoglia disturbo lombare antecedente l'infortunio, condivido le conclusioni del Dr. __________ __________, ritenendo probabile che la problematica lombare è recente e consecutiva all'infortunio del dicembre 2002, pur senza poter dimostrarlo con assoluta certezza. Questo sarebbe possibile unicamente se fosse disponibile una RMN precedente all'infortunio della circolazione. Evidentemente se il paz. non ha mai avuto disturbi alla schiena, non sono a disposizione esami precedenti."
(doc. A2).
Da parte sua, il dott. __________, al quale l'assicuratore LAINF convenuto ha provveduto a sottoporre il rapporto 1° settembre 2004 del dott. __________, ha ribadito che la fissurazione dell’anulo fibroso esistente a livello di L4-L5, diagnosticata grazie alla RM del 2 febbraio 2004, non può essere messa in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico in discussione, in quanto essa mostra (in ragione della presenza di liquido nelle sequenze T2 della RM) un processo infiammatorio acuto che, a distanza di 13 mesi circa dal sinistro, non dovrebbe ormai più essere presente:
" Tipo di affezioni alla schiena che sono oggettivamente riscontrabili: dal punto di vista clinico è una leggera dolenzia alla percussione della colonna lombare come pure lieve dolenzia alla palpazione della muscolatura paravertebrale bilaterale al passaggio lombosacrale. Lievi dolori alla reclinazione. Alla visita __________ del 16.7.2004, l'assicurato dichiarava pure che quando aveva mal di schiena vi erano irradiazioni alle due gambe con sensazione di formicolio alle dita dei piedi, a sinistra più che a destra. Si tratta quindi di una sindrome lombovertebrale e lombospondilogena intermittente.
Dal profilo radiologico convenzionali mostravano una lieve iperlordosi della colonna lombare, senza ulteriori referti patologici. La RMI del 2.2.2004 mostrava a mio modo di vedere una lieve differenza d'intensità di dischi L4/L5 e L5/S1 nelle sequenze T2 quindi trattasi di una lieve disidratazione. Per quanto attiene alle faccette nei tagli assiali della RMI si vedeva un lieve aumento del liquido intra-articolare delle faccette L4/L5 bilateralmente. Si tratta di iniziali lesioni degenerative nel senso di una iniziale condrosi (disidratazione del disco) e iniziale irritazione delle faccette posteriori L4/L5 quindi segno di una incipiente benché minima spondilartrosi.
Nella RMI si vedeva pure in una sequenza una fessura dell'anulo fibroso nel senso di un segnale iperintenso compatibile con la lesione dello stesso.
Nel certificato medico annesso emesso dal dr. __________ specialista FMH reumatologia e medicina interna vengono descritte in parte le stesse lesioni che avevo descritto io durante la visita medica circondariale. Anche lui vedeva un lieve disidratazione del disco L4/L5. Non vedeva segni di spondilartrosi (secondo me comunque la falda di liquido in quest'articolazione è un po' aumentata) vedeva anche lui la fissurazione dell'anulofibroso posteriore. Ora consideriamo che l'infortunio è avvenuto il 29.12.2002 e che la RMI è stata effettuata il 2.2.2004 quindi grossomodo a 13 mesi di distanza. Se nelle sequenze T2 della RMI si vede un'iperintensità dell'anulofibroso compatibile con rottura, sappiamo che queste sequenze (T2) evidenziano aumentata presenza di liquido ciò significa in conclusione processo infiammatorio che a sua volta significa processo relativamente acuto. E' su questa base che poggia la mia valutazione espressa nella visita __________ del 16.7.2004, infatti la RMI che evidenzia appunto una fissurazione acuta dell'anulofibroso è stata effettuata ben 13 mesi dopo l'evento infortunistico in questione. Ritengo che dopo 13 mesi non si possa più parlare di qualcosa di acuto ma piuttosto di un processo cronico quindi ritengo che questa fissurazione non sia stata provocata dall'infortunio del 29.12.2002 in quanto il lasso di tempo è troppo lungo, è invece molto più probabile che questo sia successo in modo spontaneo poco tempo prima l'effettuazione dell'esame di RMI, per esempio quando l'assicurato, secondo le sue dichiarazioni, è rimasto bloccato a letto nel periodo di Natale, a cavallo tra il 2003 e il 2004, in quanto in questo caso il nesso temporale mi sembra molto più probabile. Sappiamo d'altronde che queste fissurazioni sono visibili in pazienti con lombaggine acuta che però nell'anamnesi non riportano nessuna nozione di trauma.
Ritengo quindi di mantenere la mia posizione secondo cui il nesso casuale tra l'incidente del 29.12.2002 e gli attuali sintomi lamentati dal paziente è solo possibile ma non probabile."
(doc. 59)
In corso di causa, il TCA ha richiamato dal dott. __________ la cartella clinica riguardante l'assicurato (IX).
La cartella clinica trasmessa dal medico curante contiene i dati anamnestici relativi al periodo che va dal 9 luglio 2002 alla fine del mese di novembre 2004 (cfr. X bis).
In data 5 gennaio 2005, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________, "alfine di poter dare un’interpretazione oggettiva alle annotazioni da quest’ultimo scritte" (XII).
In luogo della postulata audizione, questa Corte, il 28 gennaio 2005, si è rivolta direttamente al dott. __________, invitandolo a precisare quando, per la prima volta, il suo paziente si è lamentato di disturbi alla schiena (XIV).
Questa la risposta fornita dal sanitario il 3 febbraio 2005:
" Ho visto per la prima volta il paziente summenzionato per quanto riguarda la sua problematica lombare in gennaio 2004, in particolare il 22.01.2004. In quell’occasione mi parlò dei suoi disturbi alla colonna vertebrale, in particolare in sede lombare, cosa per la quale fu prevista una radiografia il giorno seguente presso il mio studio. Per quanto riguarda il 26.11.2002 in quell’occasione ho visitato il paziente per dei dolori addominali nel contesto di una probabile gastroenterite."
(XVI – la sottolineatura è del redattore)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti figurano, da un canto, i referti dei dott. __________ (doc. 15), __________ (doc. 34) e __________ (doc. A 2), medici che, in diversa veste, hanno avuto in loro cura RI 1 - e, d'altro canto, del medico __________ dell'CO 1, il dott. __________ (doc. 51 e 59).
Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.
Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale giudica più convincente l’apprezzamento del medico fiduciario dell'CO 1, a mente del quale la rottura dell’anello fibroso con protrusione di materiale nucleare deve essere insorta poco tempo prima della data in cui è stato eseguito l’esame di RM (febbraio 2004), per la precisione a cavallo tra il 2003 ed il 2004, rispetto a quello espresso dai sanitari privatamente consultati dal ricorrente, secondo i quali si tratterebbe invece di una conseguenza dell’evento infortunistico del dicembre 2002.
In primo luogo, occorre osservare che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata; RDAT II-1998, p. 293ss.).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 7 luglio 2004 nella causa M., U 179/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate, STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.; STCA del 9 ottobre 2002 nella causa Z., inc. n. 35.2001.80, confermata dal TFA con pronunzia dell’8 luglio 2003, U 324/02).
Secondo il TCA, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena menzionati fa chiaramente difetto.
In effetti, un attento esame della documentazione medica a disposizione dimostra come il ricorrente abbia denunciato disturbi alla regione lombare - per la prima volta – nel corso del mese di dicembre 2003 (cfr. doc. 12 e XVI), quindi con un tempo di latenza di circa un anno.
Quanto l’assicurato ha preteso al riguardo, ossia che egli avrebbe sofferto di mal di schiena sin dal suo rientro in Svizzera e che, per questi stessi disturbi, sarebbe entrato immediatamente in cura dal dott. __________ (cfr. doc. 17), non trova riscontro nelle tavole processuali.
Da una parte, nella documentazione iniziale si fa riferimento soltanto a dei disturbi respiratori determinati dal danno riportato al naso.
D’altra parte, nemmeno lo stesso dott. __________ ha potuto confermare quanto fatto valere dal suo paziente, dichiarando che quest’ultimo si è rivolto a lui per dei disturbi alla schiena, la prima volta, durante il mese di gennaio 2004 (cfr. XVI).
Quando l’avv. __________, interpretando le parole del medico curante, sostiene che il suo patrocinato i disturbi dorsali, citiamo: "li aveva da lungo tempo e li aveva sopportati senza rivolgersi immediatamente alle cure di un medico" (cfr. XIX), dimentica che fu proprio RI 1, in sede di audizione 29 marzo 2004, ad aver affermato di essere entrato in cura dal dott. Grossi per il mal di schiena a contare già dal gennaio 2003 (cfr. doc. 17, p. 2: "Già a inizio gennaio 2003 il dr. __________ mi aveva curato per il mal di schiena. Non ho comunque mai smesso di lavorare").
Del resto, il trauma dorsale che il ricorrente pretende aver riportato in occasione del noto incidente stradale (cfr. doc. 17), non appare di per sé idoneo a causare una lesione del disco intervertebrale, così come lo testimoniano le considerazioni del dott. __________, Capo del Servizio cantonale di __________, interpellato dal TCA nell’ambito della causa sfociata nella già citata STCA del 9 ottobre 2002 nella causa Z., inc. n. 35.2001.80, riguardante un assicurato colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento su una rampa di carico:
" (…).
In accordo con la letteratura specialistica, l'origine traumatica di un'ernia discale lombare viene solo eccezionalmente riconosciuta (circa 3% dei conflitti discoradicolari insorti in concomitanza con un evento traumatico). Questo perché il disco intersomatico sano è una struttura semielastica estremamente robusta, ritrovata sovente intatta, in soggetti con fratture traumatiche complesse dei corpi vertebrali. Di conseguenza, l'insorgenza di un'ernia discale nell'ambito di un trauma richiede a) la messa in gioco di forze molto rilevanti, in un contesto dinamico particolare o b) una degenerazione pre-esistente e significativa del disco intersomatico interessato.
Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco intersomatico sano.”
(STCA citata, consid. 2.6.)
Sempre con riferimento a quest’ultima pronunzia, va sottolineato che il TCA aveva attribuito un significato decisivo alla circostanza che l’assicurato in questione era stato in grado di lavorare ancora per alcuni giorni posteriormente all’evento traumatico.
Nel caso di specie, RI 1 è riuscito a svolgere la propria attività professionale addirittura sino al mese di marzo 2004 (cfr. doc. 17).
Sulla scorta di quanto precede, occorre concludere - in accordo con la valutazione enunciata dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore - che l’infortunio del dicembre 2002 non ha né causato né, considerato il periodo di latenza relativamente lungo intercorso fra l’evento traumatico e la prima apparizione dei disturbi, scatenato l’ernia discale di cui è portatore RI 1.
Tale conclusione é, del resto, avvalorata dalla perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. R. Seiler, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00.
Infatti, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. Seiler ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…)
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. Seiler (Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)"
(sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore).
A mente del TCA, l’opinione contraria espressa dai medici consultati dall’assicurato non è sufficiente per mettere in dubbio la fondatezza di quella generalmente ammessa dalla comunità scientifica internazionale.
In secondo luogo, con particolare riferimento alle certificazioni dei dottori __________ (doc. 34) e __________ (doc. A 2), va sottolineato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA ha infatti stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere apparso unicamente dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In terzo luogo, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
In simili condizioni, non é necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall’insorgente (richiamo delle cartelle cliniche dai dott. __________ e __________, nonché esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr. XV).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In particolare, per quanto attiene al richiamo delle cartelle cliniche, va rilevato che decisivo, nel caso di specie, è il tempo di latenza con il quale si sono manifestati i disturbi alla schiena.
Ora, avendo il ricorrente consultato i dottori __________ e __________ soltanto nel corso del mese di maggio, rispettivamente, di agosto 2004, i dati contenuti nelle loro cartelle cliniche (a differenza di quella del dott. __________, che ha seguito l’assicurato sin dall’inizio) appaiono a priori inadeguati ad apportare dei nuovi elementi di valutazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti