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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2010 (pubblicato) 35.2004.61

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,845 mots·~29 min·3

Résumé

I disturbi accusati dall'assicurato alla colonna cervicale non sono in nesso di causalità con i due precedenti infortuni di cui egli è stato vittima, ma sono da attribuire ad alterazioni degenerative alla colonna cervicale preesistenti.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.61   cr/sc

Lugano 20 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 7 aprile 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 febbraio 2002, RI 1 - dipendente dell' __________, in qualità di impiegato e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - scendendo dalla propria automobile parcheggiata è scivolato su una lastra di ghiaccio, cadendo a terra e procurandosi diverse contusioni al capo, al collo, alle spalle, ai polsi, alle ginocchia e all'anca sinistra (cfr. doc. 5).

                                         L'assicurato ha ripreso la sua attività al 50% a partire dal 4 marzo 2002 e al 100% a partire dall'11 marzo 2002.

                                         L'CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 14 febbraio 2003, l'assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico.

                                         In effetti, egli, in occasione di un sopralluogo sulla strada cantonale __________ in zona __________, a __________, è caduto dentro un pozzetto sprovvisto della griglia di protezione, procurandosi una serie di escoriazioni alla gamba, all'anca e al braccio sinistro (cfr. doc. 1).

                                         L'assicurato è stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal 10 marzo 2003.

Anche in questo caso l'CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.3.   In data 22 dicembre 2003 l'assicurato ha annunciato una ricaduta, limitatamente alle cure iniziate il 13 dicembre 2003, a seguito del riacutizzarsi dei dolori cervicali manifestatisi dopo gli infortuni citati in precedenza (cfr. doc. 36 inc. CO 1 I).

Il suo medico curante, dott. __________, ha al riguardo segnalato all'assicuratore LAINF che l'assicurato ha accusato una recidiva di cervicalgia in conseguenza del trauma avuto il 18 febbraio 2002, motivo per il quale egli ha richiesto il benestare per delle sedute di fisioterapia chiropratica presso il dott. __________ di __________ (cfr. doc. 38 inc. CO 1 I).

                               1.4.   Con decisione formale del 29 gennaio 2004, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi cervicali lamentati in dicembre 2003, giacché gli accertamenti esperiti non hanno permesso di stabilire perlomeno con probabilità l'esistenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi cervicali e gli infortuni del 18 febbraio 2002 e del 14 febbraio 2003 (cfr. doc. 19 - inc. __________ II).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 20 - inc. __________ II), l'assicuratore LAINF, in data 7 aprile 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2004, l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________ RA 1, ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 18 febbraio 2002 e di quello del 14 febbraio 2003, in particolare la copertura delle spese di cura fatte valere, argomentando:

"  IN FATTO E IN DIRITTO:

1.

In data 18 febbraio 2002 il signor RI 1, mentre camminava su un piazzale, è scivolato su una lastra di ghiaccio ed è caduto violentemente a terra.

A causa del suddetto sinistro, l'assicurato ha riportato diverse contusioni al capo, al collo, alle spalle, ai polsi, alle ginocchia, all'anca destra ed è rimasto totalmente inabile al lavoro dal 21 febbraio 2002. L'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa in ragione del 50% dal 4 marzo 2002 ed al 100% a partire dall'11 marzo 2002.

La CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

2.

In data 14 febbraio 2003 l'assicurato è stato vittima di un ulteriore incidente.

Durante un sopralluogo lungo strada __________ in zona __________, il signor RI 1 è caduto in un pozzetto nascosto rimasto incomprensibilmente scoperto procurandosi diverse contusioni all'anca, al ginocchio sinistro ed alla gamba sinistra.

Anche in questo casa la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente versato le prestazioni a norma di legge.

3.

In data 22 dicembre 2003 il signor RI 1 ha annunciato una ricaduta a seguito del  riacutizzarsi dei dolori alle cervicali manifestatisi già a suo tempo dopo i suddetti incidenti. Tali dolori hanno richiesto l'intervento di un chiropratico, il dr. __________.

Con decisione 29 gennaio 2004 la CO 1 ha rifiutato l'assunzione della ricaduta in quanto, a suo dire, gli accertamenti esperiti non hanno permesso di stabilire perlomeno con probabilità l'esistenza di un nesso causale adeguato tra i disturbi citati e gli infortuni del 18 febbraio 2002 e 14 febbraio 2003.

4.

Avverso la suddetta decisione il signor RI 1 ha inoltrato in data 5 febbraio 2004 tempestiva opposizione.

A seguito dell'opposizione di cui sopra interposta dall'assicurato la CO 1, in data 7 aprile 2004, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione.

Tale modo di procedere non può essere condiviso dal ricorrente.

5.

Oggetto della presente lite è la questione a sapere se i danni alla salute lamentati dal ricorrente ed annunciati dallo stesso il 22 dicembre 2003 si trovano ancora in una relazione di causalità naturale ed adeguata con gli infortuni del 18 febbraio 2002 e 14 febbraio 2003.

Condizione essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è infatti l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze.

II requisito del nesso di causalità naturale è da considerarsi adempiuto allorché vi è motivo di ammettere che, senza l'infortunio, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nei modi e nei tempi in cui si è prodotto (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 42).

6.

Nell'evenienza concreta è pacifico che il signor RI 1 è stato vittima di due infortuni, il primo verificatosi in data 18 febbraio 2002 ed il secondo in data 14 febbraio 2003.

Agli atti vi sono pareri chiaramente discordanti circa il nesso di causalità.

D'un canto vi è uno scritto del medico di circondario dr. med. __________ secondo il quale i disturbi degenerativi alla colonna cervicale non sono sostanzialmente dovuti agli infortuni di cui sopra poiché già riscontrati in una radiografia nel 1999 (doc. B).

Si fa notare che tale opinione è stata fornita senza nemmeno procedere ad un esame medico dell'assicurato ed unicamente sulla base di esami eseguiti nel 2003 da un altro medico, il dr. __________. Ne consegue che la CO 1 ha deciso di negare le prestazioni al signor RI 1 sulla base di una sola perizia medica (doc. C).

D'altro canto vi è uno scritto del medico di fiducia dell'assicurato, il dr. med. __________, il quale smentisce categoricamente quanto sopra e conferma che, fino al manifestarsi dei suddetti infortuni, il ricorrente non ha mai avuto nessun disturbo alle cervicali. Più precisamente:

"                                     (...) Il signor RI 1 è mio paziente dal 1985 e da allora non ha mai avuto problemi alle cervicali fino all'infortunio del 18.02.2002. Non ho nessuna difficoltà a mettere a vostra disposizione la completa cartella clinica dove potete verificare la veridicità di quanto esposto (...) Non vi era quindi una sindrome cervicale cronica sintomatica in precedenza all'infortunio del 18 febbraio 2002.

  (doc. D)"

Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione, il surriferito certificato acconsente di concludere l'esistenza di un chiaro nesso causale naturale tra gli eventi del 18 febbraio 2002 e del 14 febbraio 2003 ed il riacutizzarsi dei dolori alle cervicali. Senza l'infortunio il ricorrente non avrebbe mai avuto le conseguenze di cui soffre tuttora per cui si deve legittimamente considerare che il fattore scatenante dei postumi infortunistici è quanto accaduto il 18 febbraio 2002 ed il 14 febbraio 2003.

Peraltro, in data 21 agosto 2002, la stessa assicurazione aveva già riconosciuto che prima dell'infortunio del 18 febbraio 2002 il qui insorgente non ha mai sofferto di dolori alle cervicali. A tal proposito:

"                                     ( ...) Antecedenti (...)

Nulla da segnalare a livello della colonna cervicale e alla nuca, alla colonna lombare o alle spalle (...)"

  (doc. E)

Pertanto, alla luce di quanto sopra e soprattutto vista la reale situazione medica del signor RI 1 si può certamente sostenere che sussiste un nesso causale naturale ed adeguato tra l'infortunio e le turbe alle cervicali patite dal ricorrente per cui il ricorso deve essere accolto.

7.

Prima di qualsivoglia decisione, si chiede in ogni caso l'allestimento di una nuova perizia al fine di poter accertare in modo oggettivo l'esistenza di un nesso causale quantomeno probabile tra gli eventi infortunistici del 18 febbraio 2002 e 14 febbraio 2003 ed i disturbi lamentati a dipendenza della ricaduta annunciata il 22 dicembre 2003. Tutto ciò poiché agli atti vi sono unicamente due pareri medici divergenti e la CO 1 non ha dato alcun peso a quello espresso dal dr. med. __________." (Doc. I)

                               1.6.   L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.7.   In replica, il rappresentante dell'assicurato ha ribadito la necessità di sottoporre il proprio assistito ad un esame peritale giudiziale volto a chiarire l'esistenza di un nesso causale (cfr. doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso all'assicuratore convenuto, per conoscenza (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 7 aprile 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni per le cure mediche iniziate in data 13 dicembre 2003 a causa di disturbi alle cervicali, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se le cervicalgie che hanno indotto l'assicurato a consultare il proprio medico curante nel dicembre 2003 si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con i due pregressi infortuni assunti dall'assicuratore convenuto.

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                                         Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi insorti nel dicembre 2003 ed i due precedenti infortuni del febbraio 2002 e del febbraio 2003, fondandosi sulle valutazioni dei propri medici fiduciari.

In data 18 dicembre 2002, in occasione della visita medica circondariale, il dott. __________, specialista FMH in chirurgia e medico di circondario supplente dell'assicuratore infortuni, posta la diagnosi di lieve cervicalgia e lieve toraco-lombalgia e disturbi funzionali al ginocchio sinistro su base di un'artrosi femoro-patellare e femoro-tibiale di media entità nonché stato dopo multiple contusioni dopo una caduta sul ghiaccio il 18 febbraio 2002 con contusione del capo, del collo, delle spalle, dei polsi, delle ginocchia e dell'anca sinistra, ha attestato:

"  (…)

CONCLUSIONI

Soggettivamente l'assicurato parla di un aumento del tinnito a sinistra dopo la caduta e di dolori alla colonna cervicale e alla colonna toraco-lombare come pure al ginocchio sinistro.

Oggettivamente si trova una lieve cervicalgia con buona mobilità, una toraco-lombalgia con buona mobilità con una distanza punta delle ditta - pavimento per l'inclinazione di 0 cm e una gonalgia su base di un'artrosi femoro-patellare e Genua valga bilateralmente più importante a sinistra che a destra.

Per il momento il paziente non necessita alcuna terapia particolare. Non assume medicamenti e lavora nella misura del 100%."

(Doc. 32, __________ I)

Con scritto 4 giugno 2003 l'assicuratore infortuni ha chiesto al dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, di eseguire una valutazione specialistica (cfr. doc. 8 inc. __________ II).

Il dott. __________, dopo aver visitato l'assicurato in data 10 luglio 2003, ha redatto in data 18 novembre 2003 la seguente perizia medica:

"  (…)

Esame clinico:

Paziente coerente e perfettamente collaborante.

A livello cervicale, si nota un collo corto. Palpazione sensibile della muscolatura paracervicale bilaterale e anche dell'inserzione del trapezio bilateralmente sia a livello della testa che della colonna cervicale.

La mobilità cervicale è leggermente ridotta in rotazione sinistra-destra e in inclinazione laterale.

La mobilità in flessione-estensione è buona e indolore.

Nessuna sindrome radicolare irritativa o deficitaria sia sensitiva che motoria. A livello degli arti inferiori si notano diverse cicatrici a livello dell'anca sinistra.

La mobilità dell'anca è completa, simmetrica e indolore. Geno valgo bilaterale predominante a sinistra. A livello del ginocchio sinistro si nota un ginocchio calmo. Presenza di una lama di liquido. Flesso irriducibile di 10° con deformazione artrotica classica. Nessuna instabilità evidente sia in varus/valgus che anteroposteriore.

II Wiberg e lo Smilie sono sensibili. I test meniscali non sono apprezzabili visto il flesso e la limitazione funzionale.

La radiografia odierna delle due ginocchia in piedi e del ginocchio sinistro laterale conferma la presenza di una gonartrosi tricompartimentale predominante esterna e femoropatellare a sinistra.

La radiografia è superponibile a quella effettuata il 2.4.01 a __________ dove il paziente è stato investigato per dei dolori a livello dell'arto inferiore sinistro. Inoltre, diverse investigazioni alla ricerca di un eventuale scollamento dell'artroplastica si sono rivelate negative sia radiologicamente che scintigraficamente. Invece, si è confermato una ipercaptazione a livello del ginocchio sinistro che, associata alla radiografia eseguita in aprile 2001 la quale dimostrava una gonartrosi tricompartimentale, conferma che la problematica era già a livello del ginocchio sinistro.

La radiografia eseguita il 26.2.99 dal Dr. __________ spec. FMH ORL dimostrava dei disturbi degenerativi abbastanza importanti della colonna cervicale in particolare a livello C5 C6.

Diagnosi:

Sindrome cervicale cronico moderato su disturbi degenerativi della colonna cervicale.

Stato dopo artroplastica totale per necrosi asettica dell'anca sinistra. Gonartrosi tricompartimentale sinistra.

Stato dopo contusioni multiple in febbraio 2002.

Stato dopo contusione dell'arto inferiore sinistro in febbraio 2003.

Capacità lavorativa:

II paziente è abile al 100% come amministratore immobiliare.

Provvedimenti:

Per quello che concerne la problematica cervicale, propongo solo antiinfiammatori in caso di bisogno con eventualmente fisioterapia.

Per quello che concerne il ginocchio sinistro, intanto cura conservativa con antiinfiammatori. E' chiaro che il paziente è candidato, a media scadenza, ad un'artroplastica totale del ginocchio sinistro.

Tenendo conto della presenza, già sulla radiografia del 99, di disturbi degenerativi importanti a livello cervicale e nel 2001 a livello del ginocchio sinistro, si può considerare che lo stato quo ante è stato raggiunto.

Si tratta quindi unicamente di uno scompenso temporaneo su una patologia preesistente. In conseguenza, i due casi CO 1 possono essere chiusi.

Un'eventuale cura ulteriore dovrà essere a carico della cassa malati, in particolare per quello che concerne un'eventuale artroplastica a livello del ginocchio sinistro." (Doc. 15, CO 1 II)

Con scritto del 13 gennaio 2004 l'assicuratore infortuni ha chiesto al dott. __________, chiropratico curante dell'assicurato, di trasmettere un rapporto dettagliato in merito ai disturbi presentati dal paziente, alle cure instaurate e all'esito delle stesse, onde poter valutare un'eventuale responsabilità assicurativa (cfr. doc. 16 inc. CO 1 II).

In data 19 gennaio 2004 il dott. __________ ha rilevato quanto segue:

"  Il sig. RI 1 è in mia cura dal 13.12.2003.

Lamenta dolori cervicali con irradiazione algica al braccio fino al dorso dell'avambraccio sinistro, parestesie nella mano sinistra, dolori vertebrali fino al bacino. Ritiene che questi sintomi siano subentrati dopo l'infortunio del 28.2.2002. (18.2.02)

Esame clinico: deambulazione normale. Movimenti della colonna

cervicale limitati leggermente ma dolenti in tutte le direzioni

tranne l'inclinazione. Dolenzia alla pressione dei processi spinosi

C2 - C6, D1 - D5 e L5 - S1. Muscoli trapezio e levatore scapole

contratti. Riflessi tendinei degli arti superiori deboli ma simmetrici.

Nessun deficit sensomotorio.

L'esame radiologico della colonna cervicale dimostra una discreta

riduzione della fisiologica lordosi con accenno a retrolistesi del

soma di C5 rispetto C6. Alterazioni somato - unco - artrosiche C2 a C7 con osteofiti importanti e con riduzione significativa dello

spazio intersomatico C5 - C6.

Diagnosi: riacutizzazione di cervicobrachialgia posttraumatica."

(Doc. 17, CO 1 II)

                                         In data 17 marzo 2004 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell'assicuratore LAINF, ha confermato quanto attestato dal dott. __________, osservando:

"  Dopo aver visto le radiografie del dr. __________ del 26.2.99, dalle quali si vede anche la colonna cervicale con impressionanti segni di degenerazione.

Devo quindi confermare la valutazione del dr. __________, che si tratta di una sindrome cervicale cronico-moderato su disturbi degenerativi della colonna cervicale pre-esistenti.

La cura chiropratica non va quindi a nostro carico." (Doc. 26, CO 1 II)

                               2.8.   L'assicurato ha, da parte sua, genericamente contestato la decisione dell'CO 1 - presa sulla base dell'attestazione del dott. __________, a mente del quale i disturbi degenerativi alla colonna cervicale dell'assicurato non sono dovuti ai due infortuni, in quanto già presenti in una radiografia del 1999 (cfr. doc. 26 inc. CO 1 II) - sostenendo, in particolare, che, citiamo: "vi è uno scritto del medico di fiducia dell'assicurato, il dr. med. __________, il quale smentisce categoricamente quanto sopra e conferma che, fino al manifestarsi dei suddetti infortuni, il ricorrente non ha mai avuto nessun disturbo alle cervicali" (cfr. doc. I, p. 4). In effetti, sempre secondo l'assicurato, "senza l'infortunio del 18 febbraio 2002 e del 14 febbraio 2003 egli non avrebbe mai avuto le conseguenze di cui soffre tuttora, per cui si deve legittimamente considerare che il fattore scatenante dei postumi infortunistici è quanto accaduto il 18 febbraio 2002 e il 14 febbraio 2003 " (cfr. doc. I, p. 4).

                                         Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 26 - inc. CO 1II) e __________ (cfr. doc. 15 - inc. __________ II) - secondo i quali i dolori cervicali che hanno indotto l'assicurato a consultare nel mese di dicembre 2003 il dott. __________, chiropratico, sono riconducibili a disturbi degenerativi della colonna cervicale preesistenti e già visibili sulla radiografia del 1999.

                                         A tale proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

                                         Questa Corte è dell'opinione che la valutazione riguardante l'eziologia dei disturbi cervicali espressa dai medici di fiducia dell'CO 1 - entrambi specialisti in chirurgia con alle spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica - sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

                                         Le conclusioni a cui sono pervenuti i medici di fiducia dell'assicuratore infortuni sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Nella concreta evenienza, va rilevato che, come peraltro osservato dal dott. __________ (cfr. doc. 15 inc. CO 1 II) e dal dott. __________ (cfr. doc. 26 inc. CO 1 II), già antecedentemente all'infortunio del mese di febbraio 2002, l'assicurato era portatore di alterazioni degenerative alla colonna cervicale.

Agli atti è infatti presente uno scritto del 12 settembre 2002 del dott. __________, specialista FMH ORL in chirurgia cervico-facciale, il quale, rispondendo all'assicuratore infortuni, ha comunicato che la radiografia cervicale eseguita nel suo studio (dove l'assicurato si è recato il 14 gennaio 1999 su indicazione del medico curante dott. __________) ha mostrato degli osteofiti a livello C5-C6 (cfr. doc. 14 inc. CO 1 I).

Inoltre, in data 18 dicembre 2001 il dott. __________ aveva già prescritto all'assicurato della fisioterapia, vista la diagnosi di cervicodorsalgia (cfr. doc. 23a inc. CO 1 I).

Non possono infine essere di soccorso al ricorrente le affermazioni del suo medico curante, dott. __________, specialista in medicina generale, il quale in data 4 marzo 2004 ha rilevato che l'assicurato è suo paziente fin dal 1985 e da allora egli non ha mai accusato problemi alle cervicali, fino all'infortunio del 18 febbraio 2002. Il curante ha poi spiegato i motivi per i quali sono state effettuate le radiografie del 1999, osservando che, citiamo: "le radiografie del dott. __________ del 1999, effettuate per schiarimenti su di un tinnitus con dolori localizzati e non di origine cervicale, in quanto avevo visitato il paziente più volte e come si potrebbe facilmente verificare, non avevo mai prescritto della fisioterapia specifica per le cervicali. Il referto radiologico quindi è da considerarsi causale e senza una correlata sintomatologia clinica. Sintomatologia che purtroppo è comparsa dopo il primo infortunio e si è ulteriormente accentuata dopo l'ulteriore caduta del 14 febbraio 2003. Non vi era quindi una sindrome cervicale cronica sintomatica in precedenza all'infortunio del 18 febbraio 2002." (cfr. doc. D).

Ora, indipendentemente dai motivi per cui è stata effettuata, la radiografia del 1999 ha dimostrato l'esistenza di disturbi degenerativi preesistenti agli infortuni assicurati.

                                         Va poi ricordato che la nostra Corte federale ha precisato che il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         È infine utile segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         In simili condizioni, non è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. doc. I e doc. V).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In conclusione, questa Corte non ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che fra i disturbi a livello cervicale, relativamente ai quali l'assicurato pretende avere diritto alle prestazioni LAINF, e l'infortunio del 18 febbraio 2002 e/o quello del 18 febbraio 2003 esista un nesso di causalità naturale. I disturbi cervicali lamentati dal ricorrente nel dicembre 2003 sono infatti da attribuire a fattori preesistenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.61 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2010 (pubblicato) 35.2004.61 — Swissrulings