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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2004 35.2004.39

7 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,190 mots·~26 min·3

Résumé

caduta a terra con dolore in sede lombare irradiante alla gamba sinistra. Perizia giudiziaria. Nesso di causalità naturale estinto trascorsi circa 10 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili soprattutto a preesistenti degenerazioni della colonna vertebrale

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.39   mm/td

Lugano 7 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 17 febbraio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 dicembre 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – nel scendere dall’automezzo, è scivolato ed è caduto a terra.

                                         Egli ha accusato lombalgia con dolori irradianti fino al ginocchio sinistro ed un cedimento improvviso dell’arto inferiore sinistro.

                                         La TAC lombare eseguita il giorno stesso del sinistro presso l’Ospedale regionale di __________, ha mostrato la presenza di un’ernia intraforaminale L3-L4 con compressione di L3 ed eventuale lussazione caudale, un’ernia discale L4-5, nonché una lieve stenosi del canale spinale (cfr. doc. 20).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore infortuni, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 16 ottobre 2003, ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni soltanto sino al 19 ottobre 2003, data a partire dalla quale RI 1 è reputato aver raggiunto lo status quo sine a margine dell'avvenimento traumatico del dicembre 2002 (cfr. doc. 54).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 55 e 59), l’CO 1, in data 17 febbraio 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 65).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 14 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'assicuratore infortuni convenuto venga condannato a versargli ulteriori prestazioni a contare dal 21 ottobre 2003 (cfr. I, p. 4), argomentando:

"  2.   Il signor RI 1 ha deciso di interporre ricorso contro la

decisione sopraindicata, poiché a suo parere la valutazione della CO 1 e più precisamente del dr. __________, agli atti, non corrisponde alla sua reale situazione di salute, avendo il medico posto alla base della valutazione elementi che non trovano nessun riscontro oggettivo.

Già si è detto in occasione della motivazione dell'opposizione che l'infermità di cui soffre l'as­sicurato è unicamente da ricondurre all'evento infortunistico accaduto in data 06.12.2002. E' pertanto unicamente la scivolata nello scendere dal proprio veicolo, camion, che ha causato la perdita di sensibilità alla gamba sinistra dell'assicurato, i dolori alla schiena e i repentini cedimenti di cui soffre attualmente.

3.   Da questa prima constatazione emerge chiaramente che si tratta di un incidente all'arto indi­cato e che, a seguito della caduta, egli è stato portato all'Ospedale regionale di __________. Pur­troppo nella lettera di uscita dell'Ospedale vi sono delle imprecisioni che hanno inficiato sin dall'inizio la valutazione del caso.

Questo fatto, incontrovertibile, si può desumere dalla lettera 26.03.2004 indirizzata dal prof. dr. med. __________ al dr. med. __________, __________. Il medico scrivente indica testualmente quali sono gli elementi fondamentali non indicati nel predetto referto e più precisamente:

                                a) descrizione di dolori lombari cronici prima dell'ammissione che

    non sono mai esistiti;

                                          b) non cita l'evento traumatico, né il trasporto all'Ospedale in

    urgenza con la Croce Verde.

Questi fondamentali elementi furono per contro indicati con estrema chiarezza nella relazione del 23.05.2003, pure agli atti, sottoscritta dal prof. dr. med. __________ e inviata al dr. med. __________, __________, e non furono ripresi nel referto del medico di fiducia.

4.   Si può pertanto desumere che i disturbi lamentati dall'assicurato, dopo il 20.10.2003, sono unicamente imputabili all'infortunio del 06.12.2002. Si tratta di un infortunio professionale, ac­caduto durante lo svolgimento del suo lavoro di autista di autocarri. Il nesso causale naturale fra l'evento infortunistico e le susseguenti difficoltà motorie e di sensibilità alla gamba sinistra che si concretizzano con dei repentini cedimenti, sono palesi, poiché non vi è nessun ele­mento oggettivo che permette di far risalire a precedenti patologie l'attuale insoddisfacente stato di salute dell'assicurato. E' pure lecito parlare di causalità adeguata, poiché il fatto ac­caduto era sicuramente idoneo a provocare il risultato che si è verificato. A mente del ricorrente le valutazioni espresse nella decisione qui impugnata e soprattutto le valutazioni del servizio medico della CO 1 possono e debbono essere messe in discussione per i motivi sopraindicati, poiché stando a tale referto il nesso di causalità dovrebbe essere ricercato in eventi preesistenti l'infortunio che ci occupa. Si ripete che il referto dell'Ospedale di __________ non è assolutamente fedefacente e indica in modo fallace l'esistenza presso l'as­sicurato di lombalgie croniche che non sono mai esistite.

Agli atti infatti non vi è nessun referto a supporto di questa affermazione. Ci si basa pertanto unicamente su questo rapporto completamente errato. Non si tratta pertanto di creare un nesso di causalità artificiale o da riferire a eventi pregressi, ma bensì di accettare il fatto che unicamente i postumi dell'infortunio in esame hanno creato le patologie presenti attualmente presso l'assicurato, con tutte le conseguenze del caso per la sua vita quotidiana ed il suo sta­to patrimoniale.

5.   Visto quanto precede è assolutamente necessario far effettuare un nuovo esame medico per poter accertare oggettivamente lo stato di salute dell'assicurato dopo l'incidente. Solo in questo modo si potrà avere una quadro chiaro della situazione che tenga conto delle effettive risultanze scientifiche e non inserisca nella valutazione situazioni inesistenti di menomazioni precedenti che non hanno nessun riferimento con la realtà.

Si ripete che il referto del dr. __________ non può avere valore di prova assoluta, poiché presenta errori nell'accertamento dei fatti che non possono essere accettati dall'assicurato e che hanno delle ripercussioni decisive sulla valutazione generale, tali da comprometterla ab initio.

E' un diritto inalienabile dell'assicurato di chiedere un nuovo esame medico, poiché l'attuale situazione è per lui insostenibile. Egli è effettivamente menomato unicamente a seguito dei postumi dell'incidente del 06.12.2002 e non per problemi preesistenti come si è tentato di in­serire gratuitamente nel referto contestato."

                                         (I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   Con ordinanza del 9 giugno 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (V).

                               1.6.   In data 3 novembre 2004, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XI), il quale è immediatamente stato intimato alle parti per osservazioni (cfr. XII).

                                         L’assicuratore infortuni ha preso posizione il 24 novembre 2004 (cfr. XIII).

                                         RI 1, da parte sua, è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 17 febbraio 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal 20 ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                               2.7.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.7.1.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.7.2.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.7.3.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.8.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare la propria responsabilità a decorrere dal 20 ottobre 2003.

                                         Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore convenuto ha preso la decisione di considerare estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato a contare dal 20 ottobre 2003, fondandosi sul parere espresso dai propri medici fiduciari, i dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 53) e __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina infortunistica di __________ (cfr. doc. 64).

                                         RI 1 contesta la tesi sostenuta dagli specialisti interpellati dall’CO 1 - i quali si sarebbero fondati su di un errato accertamento dei fatti, che inficierebbe la valutazione da loro espressa - facendo particolare riferimento al referto 26 marzo 2004 del Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale di __________, il cui contenuto è il seguente:

"  Sulla base delle informazioni che egli ci ha fornito abbiamo l’impressione che l’interpretazione della CO 1 si basi primariamente sulla lettera di uscita dell’Ospedale __________ di __________ che a) descrive dolori lombari cronici prima dell’ammissione (non è mai stato il caso) e b) non cita l’evento traumatico né il trasporto all’ospedale in urgenza da parte dei soccorritori della Croce Verde.

Questi elementi sono stati per contro definiti con chiarezza nella nostra relazione del 23.5.2003 (da sottolineare anche il fatto che al momento della valutazione consigliarla non ci erano stati forniti informazioni sulla modalità d’insorgenza del problema, ma dimostrato unicamente un reperto per apprezzamento neurochirurgico).

Sulla base di questi elementi abbiamo illustrato nei particolari al signor RI 1 l’iter abituale nei casi di ricorso contro la decisione centrale della CO 1, sottolineando l’importanza di un intervento rapido del suo rappresentante legale affinché il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni prenda rapidamente posizione sulla pratica”

                                         (doc. A 1).

                               2.9.   Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, già Primario del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale di __________.

                                         Il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi dell'insorgente (cfr. XI, p. 2-3) ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status clinico e radiologico - ha condiviso, in sostanza, l’opinione dell’CO 1, secondo cui, al più tardi, dopo il 20 ottobre 2003 - i disturbi lamentati da RI 1 non costituivano più una naturale conseguenza dell’infortunio del 6 dicembre 2002.

                                         In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “Chronifiziertes Lumbovertebralsyndrom bei Diskopathien L3/L4, L4/L5 und L5/S1 und Verdacht auf psychosomatische Komponente (Hypästhesie des ganzen linken Beines bei lebhaften Reflexen, Stürze bei intakter Neurologie). Status nach LWS-Kontusion infolge Sturz am 06.12.2002" (cfr. XI, p. 5 e risposta al quesito n. 2) - il dottor __________ - rispondendo ai quesiti n. 4 e 5 - ha espressamente indicato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine a decorrere dal momento in cui l’CO 1 ha dichiarato chiuso il caso (cfr. XI, p. 10), motivo per cui, a partire da tale data, l'evento infortunistico assicurato è reputato aver esaurito il proprio ruolo causale:

"  4. Steht diese Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem kau­salen Zusammenhang mit dem Unfall vom 06.12.2002? Welches sind die Gründe?

Die heute vorhandene Gesundheitsschädigung ist nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im kausalen Zusammenhang mit dem Unfall vom 06.12.2002. Es hat keine dauerhafte Schädigung der Wirbelsaule stattgefunden.

5. Hat durch das Ereignis vom 06.12.2002 eine dauernde oder richtunggebende Leidensver­schlimmerung der Beschwerden des Versicherten stattgefunden? Wenn nein, ist der Status quo ante/sine infolge des Unfalls vom 06.12.2002 erreicht? Wenn ja, wann?

Durch das Ereignis vom 06.12.2002 ist keine richtunggebende Leidensverschlim­merung der Beschwerden eingetreten. Der Status quo sine wurde im Oktober 2003 erreicht"

                                         (XI, p. 10).

                                         L'esperto designato da questa Corte ha, quindi, sostenuto che l’attuale quadro dei disturbi è imputabile a delle preesistenti alterazioni degenerative (discopatie e processo artrosico-reumatico), nonché ad una componente psicosomatica (per quel che riguarda i disturbi della sensibilità che interessano l’intero arto inferiore sinistro; cfr. XI, p. 7).

                                         D'altro canto, rispondendo al quesito peritale n. 6, egli ha affermato condividere, senza alcuna riserva, le considerazioni espresse, a suo tempo, dai dott. __________ e __________ (cfr. XI, p. 10).

                                         Il perito giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dal ricorrente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza del sinistro assicurato, avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle considerazioni enunciate dal Prof. __________ nella sua certificazione del 26 marzo 2004 (cfr. consid. 2.6.):

"  Zur Unfallkausalität

Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs (mit untergeschlagenem Bein) stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter Be­weglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom). Eine Nerven­schädigung trat nur vorübergehend ein und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Dis­kopathien), was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich. In Anbetracht der Adipositas muss hier der obere zeitliche Rahmen angenommen werden. Das bedeutet, dass ca. im Juni 2003 das Unfallgeschehen als abgeschlossen betrachtet werden müsste. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Neurologe im Juni 2003 noch eine gewisse Schwäche feststellte (schmerzbedingt), das im September durchgeführte EMG aber negativ war, kann die Unfall­kausalität bei grösszügiger Interpretation vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt erweitert werden. Dies bedeutet, dass (wie von der CO 1 angenommen) die Unfallkausalität am 20.10.2003 er­loschen war.

Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es finden sich keine Hinweise, die aus­schliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vor­übergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem Ver­Iauf, wobei der Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursa­che in Frage.

Von Bedeutung ist natürlich der Umstand, dass der Patient vor dem Unfall wesentlich weniger Rückenschmerzen hatte. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass Abnützungserscheinungen der Bandscheiben, wie sie bei diesem Patienten vorliegen, sehr lange stumm (= symptomlos) bleiben können (siehe Literaturangaben) und dann meistens durch ein Bagatellereignis in ei­nen schmerzhaften Zustand überführt werden. In dieser Situation ist der Unfall nur als Schmerz auslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild im oben aufgeführten Rahmen von gut sechs Monaten, bei grosszügiger In­terpretation und mit Einbezug der Adipositas bei diesem Patienten bis im Oktober 2003. Unter Berücksichtigung der erwähnten allgemeinen Erfahrung und der geringen Traumatisierung der LWS genügt die Argumentation "post hoc, ergo propter hoc" als einzige Begründung nicht, um eine Unfallkausalität zu postulieren. Auf dieser untauglichen Argumentation beruht das Schreiben von Prof. __________ vom 26.03.2004, worin er einen Rekurs gegen den Entscheid der CO 1 empfiehlt. Dieses Verhalten erstaunt bei einem Neurochirurgen. Auch Prof. __________ muss klar sein, dass der Sturz keine dauerhafte Schädigung an der Wirbelsäule bewirken konnte und dass die MRI-Untersuchung klare unfallfremde Befunde zeigt, welche das Krankheitsbild und die Unmöglichkeit, einen strengen Beruf auszuüben, erkIären.

Die vom Patienten (resp. seinem Anwalt) aufgeführte, "nicht nur subjektive, sondern objek­tive Gesundheitsstdrung einer Muskellähmung, wie vom Neurologen Dr. __________ bestätigt" besteht heute nicht mehr und war stets unsicher.

Zusammenfassend besteht also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in über dreissig Jahren Neurotraumatologie und insbesondere Wirbelsäulenchirurgie sowie ent­sprechend der allgemeinen Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend mit den statisti­schen Resultaten in der wissenschaftlichen Literatur, nach dem 20.10.2003 kein klarer, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender natürlicher, kausaler Zusammenhang der weiter persistierenden und heutigen Beschwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissen­schaftlich erklärt werden könnte. Ein solcher Zusammenhang ist höchstens möglich"

                                         (XI, p. 7-8).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte non vede alcuna ragione che le imponga di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa.

                                         In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         Del resto, le conclusioni a cui il perito giudiziario é pervenuto sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         In conclusione, questa Corte ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, posteriormente al 19 ottobre 2003, fra l'infortunio occorso a RI 1 il 6 dicembre 2002 ed i disturbi da lui ancora denunciati, non esisteva più un nesso di causalità naturale.

                                         Quindi, nella misura in cui, a contare dal 20 ottobre 2003, é stata rifiutata l’erogazione di ulteriori prestazioni assicurative in relazione ai problemi alla schiena, la decisione su opposizione impugnata merita conferma da parte del TCA.

                             2.10.   Come indicato al precedente considerando, il perito giudiziario ha sottolineato il fatto che parte dei disturbi presentati dall’assicurato non hanno trovato sufficiente correlazione sul piano oggettivo, giungendo, quindi, alla conclusione che si tratta di disturbi di natura psicosomatica, sviluppatisi nel quadro di una problematica psicosociale/economica (cfr. cfr. XI, p. 6).

                                         L’apprezzamento espresso dal dott. __________, specialista in neurochirurgia, circa l’esistenza di una problematica di natura psichica, non è particolarmente qualificato. Questa Corte rinuncia tuttavia ad ordinare l’esecuzione di una perizia psichiatrica, poiché - anche qualora ne dovesse essere accertata la presenza e l’eziologia traumatica - non potrebbe comunque essere ammessa la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto, facendo manifestamente difetto l’adeguatezza del nesso causale, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss..

                                         Il sinistro in discussione – una caduta da un’altezza di circa un metro, a causa della quale RI 1 ha riportato, una contusione al rachide lombare ed uno strappo ai nervi sciatico e femorale (cfr. XI, p. 5) – deve essere classificato fra gli infortuni di media gravità al limite però di quelli lievi (cfr., a questo proposito, la STFA del 20 novembre 1991 nella causa T., citata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., consid. 3a, in cui il TFA ha qualificato allo stesso modo una caduta da un’altezza di 1,2 metri con frattura del calcagno).

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.2..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.7.3.).

                                         Tenuto conto che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica in relazione di causalità con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti), nella concreta evenienza, nessuno dei criteri di rilievo risulta realizzato.

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il sinistro del 6 dicembre 2002 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffrirebbe: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.39 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2004 35.2004.39 — Swissrulings