Raccomandata
Incarto n. 35.2004.35 rs/td
Lugano 26 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10 luglio 2002 RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – mentre stava eseguendo i collegamenti elettrici di un trasformatore, è scivolato ed è caduto, riportando una contusione alla spalla, al braccio e alla coscia destri (cfr. doc. 1; 5).
Accertamenti successivi hanno messo in luce una rottura transmurale completa del tendine del sovraspinato della spalla destra (cfr. doc. 12).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo e ha regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 2 febbraio 2004, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a contare dal 1° dicembre 2003 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (cfr. doc. 113).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 116), l’assicuratore LAINF, il 12 marzo 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 30%, la concessione di almeno due sedute all’anno di fisioterapia, atte a non peggiorare il già precario stato di salute, e la rifusione delle spese (cfr. doc. I pag. 3), argomentando:
" (…)
a) A seguito di infortunio sul lavoro del 10.07.2002, il sig. RI 1
subiva la rottura completa del sovraspinoso destro al terzo distale con versamento endoarticolare.
b) In data 21.05.2003, il nostro assistito viene sottoposto a visita di controllo a __________, il cui esito indica la continuazione della completa incapacità lavorativa, da rivedere in un successivo controllo da effettuarsi da parte del servizio medico dell'__________ di __________.
c) Mediante lettera del 05.06.2003, senza la verifica della visita di controllo richiesta da __________, l'agenzia CO 1 di __________ lo ha ritenuto abile al lavoro al 50%, a partire dal 16.06.2003, con rendimento ridotto nell'arco di 8 ore giornaliere.
d) Ma, dopo soli 10 giorni di lavoro, il nostro assistito, a causa dei forti dolori alla spalla destra, è stato costretto ad interrompere nuovamente l'attività lavorativa; a dimostrazione aveva allegato un certificato medico relativo ad una visita effettuata presso il suo medico di fiducia.
e) Questa volta la CO 1, lettera del 27.06.2003, non reputa sufficienti le argomentazioni del medico curante, di conseguenza ribadisce la precedente decisione di abilità al 50% nell'arco dell'intera giornata, ed al 100% dal 01.07.2003.
f) Nella medesima comunicazione viene inoltre concordata, a posteriori, l'effettuazione di una visita specialistica per il 02.07.2003 (inutile ogni commento in merito all'incongruenza tra la data decisa dal responsabile del caso presso l'agenzia di __________ di "riacquisto della capacità lavorativa" e la data della visita medica, effettuata successivamente, a questo proposito occorre chiedersi su quali basi mediche era stata decisa la ripresa lavorativa ..).
g) All'esito di quest'ultimo controllo la CO 1, quasi a voler ammettere il grossolano errore dell'agenzia di __________, con lettera del 03.07.2003, dichiara l'istante totalmente incapace al lavoro dal 27.06.2003 (cioè dal giorno dopo la visita del medico di fiducia del sig. RI 1, che, lo si ricordi quando si leggerà la decisione oggetto dell'odierno ricorso, è Italiano) al 27.07.2003 e parzialmente abile (50%) a partire dal 28.07.2003.
h) Tale ultima diagnosi viene confermata da una successiva visita effettuata a __________ il 12.08.2003.
i) Nelle more è comunque da evidenziare il licenziamento subito dal RI 1 nel giugno 2003.
j) Un ulteriore controllo viene esperito dalla CO 1 il 07.09.2003, e sempre codesta istituzione, con missiva del 23.09.2003, decide l'erogazione di una indennità giornaliera del 50% fino al 30.11.2003.
k) Nel frattempo, il 04.10.2003 una RM alla spalla destra evidenzia una lacerazione completa del tendine, che, a seguito di visita del 28.10.2003 è da ricondurre, secondo gli specialisti della CO 1, a problemi di carattere degenerativo compatibili con l'età del RI 1 e con la sua pregressa attività lavorativa.
I) Tale rottura, invece, secondo il dott. __________, specialista in ortopedia e medicina legale, nonché primario ortopedico dell'Ospedale di __________, è da ricondurre alla ripresa dell'attività lavorativa ordinata dalla CO 1 al RI 1 in data 16.06.2003. Decisione che, lo si ricorda, è stata presa senza effettuare alcuna valutazione medica, la quale era stata, invece, indicata dalla perizia medica esperita oltre Gottardo, ultima ad aver effettuato un controllo sull'assistito prima del 16.06.2003, ed auspicata prima di qualsiasi altra decisione in merito alla autorizzazione alla ripresa dell'attività lavorativa.
m) A ciò si aggiunga che la ripresa dell'attività de qua su un arco di 8 ore giornaliere, con possibilità di svolgimento di lavori pesanti, altri effetti non poteva avere che il peggioramento del già precario quadro clinico del paziente, ed infatti, dopo la visita del 02.07.2003, la ripresa dell'attività lavorativa è stata considerata sempre al 50%, ma su un periodo giornaliero di 4 ore, a partire dal 28.07.2003.
n) Ma vi è di più. Nella visita medica __________ del dott. __________, si accenna a danni preesistenti nella medesima regione interessata dall'infortunio del 10.07.2002. Orbene, come sicuramente noto al medico di parte della CO 1, si trattava di un semplice stiramento risalente a 10/15 anni prima, risolto già all'epoca, con due infiltrazioni e 7 gg. di incapacità lavorativa. Si potrebbe anche essere d'accordo con l'esimio dott. __________, a patto che egli riesca a dimostrare che tra il danno pregresso e l'infortunio del 10.07.2002 si riscontri un nesso di causalità per cui il primo ha aumentato ed aggravato i problemi nati dopo il secondo. Non sembra, però, che le conclusioni del medico della CO 1 siano compatibili con lo stato patologico attuale del paziente, e con quanto dallo stesso affermato." (Doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 1° giugno 2004 l’RA 1 per conto dell’assicurato ha ribadito la sua richiesta tendente all’accoglimento del ricorso e alla rifusione delle spese sostenute dallo stesso, osservando:
" Nella perizia medica effettuata dal dottor __________, nelle considerazioni conclusive, viene chiaramente indicato: ".. La ricostruzione della cuffia dx, quantunque fosse inizialmente soddisfacente (a quanto risulta dalle certificazioni del chirurgo), ha sempre causato sintomatologia dolorosa alla spalla con limitazione funzionale (come riferito dall'interessato): quadro che è andato progressivamente peggiorando dopo la breve ripresa lavorativa del 16/06/2003, fino ad avere una spiegazione dalla risonanza magnetica eseguita, che ha evidenziato la ri-rottura del sovraspinoso .."
Appare evidente che vi sia un nesso tra l'infortunio subito nel 2002 e la ricaduta che ha avuto come effetto la ri-rottura del sovraspinoso, causata dalla ripresa dell'attività lavorativa, anche se in un quadro degenerativo accertato.
A tale proposito appare inconfutabile che parte della colpa sia attribuibile al medico ______________________________ di __________ dell'Istituto il quale non solo non ha tenuto conto di quanto indicato dall'ospedale dove il nostro assistito è stato operato: la ripresa parziale dell'attività lavorativa doveva essere subordinata ad una visita medica successiva, a condizione che l'esito potesse avvalorare tale decisione (punto "C" della nostra opposizione del 06/05/2004), ma ha arbitrariamente deciso per una ripresa dell'attività a rendimento ridotto per l'intera giornata, il che significa, tradotto in termini di produttività richiesta dal datore di lavoro, attività al 100% con retribuzione erogata per metà dall'istituto assicuratore.
Le conseguenze di una prematura ripresa del lavoro in un'attività che certamente non può considerarsi leggera, sono sotto i nostri occhi e ampliamente evidenziate dalla relazione medica del dottor __________.
Contraddittorio appare inoltre il concetto di capacità lavorativa espresso dal medico __________ il quale ha giudicato abile il nostro assistito al 50% per l'intera giornata, rispetto alla successiva decisione dell'Istituto attraverso la quale l'odierno opponente è stato giudicato non più abile a svolgere la precedente occupazione, considerata pesante.
Tali particolari non sono nemmeno presi in considerazione nella risposta dell'CO 1 __________.
Per quanto sopra precede ribadiamo la necessità che sia disposta una perizia medica neutra dalla quale si possano inconfutabilmente trarre le opportune valutazioni medico-economiche.
In mancanza di tale giudizio, riteniamo che il nostro assistito sia da ritenere non più abile in attività lavorative pesanti; per contro sarebbero esigibili attività lavorative leggere, ma con determinate restrizioni legate alla perdita di motricità della spalla infortunata ed all'impossibilità di sollevare ripetutamente pesi.
Tenendo inoltre in considerazione due importanti aspetti quali l'età ed il livello di scolarizzazione del nostro assistito, al fine di quantificare il reddito teoricamente ottenibile in attività leggere, dovranno essere applicate le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.
In conclusione, ed in considerazione di quanto sopra esposto, riteniamo che il nostro assistito comunque subirà, a causa dell'infortunio subito, una perdita della capacità di guadagno quantificabile perlomeno del 30% rispetto al salario precedentemente percepito, rispettivamente con differente percentuale, in base all'esito della perizia medica neutra, qualora la commissione giudicante riterrà opportuno decidere per tale supplemento di indagine." (Doc. V)
1.6. L’assicuratore LAINF convenuto, il 24 giugno 2004, ha trasmesso a questa Corte un apprezzamento medico del 18 giugno 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. IXBIS) e ha rilevato:
" Così come risulta in dettaglio dall'apprezzamento 18.6.2004 del dott. __________ allegato alla presente quanto indicato dal ricorrente non corrisponde al vero.
Il dott. __________ ha poi ribadito che il referto della RM ha messo in luce unicamente un'evoluzione del danno morboso pregresso. In ogni caso, ai fini dell'esigibilità, anche tenuto conto del danno morboso, l'assicurato è in grado di svolgere in misura normale un'attività leggera per cui, ai fini della presente procedura, le problematiche inerenti la causalità hanno valenza prettamente accademica." (Doc. IX)
1.7. Il 20 luglio 2004 l’RA 1, da un lato, ha riconosciuto di avere erroneamente indicato che l’assicurato era stato sottoposto a un controllo medico a __________, quando in effetti egli ha effettuato tutte le visite presso il PD Dr. med __________ a __________, dall’altro, ha però puntualizzato che l’imposizione di una ripresa prematura dell’attività lavorativa nel mese di giugno 2003 non ha potuto che provocare una ricaduta dei problemi causati dall’infortunio, l’aspetto degenerativo della situazione fisica in generale potendo essere ritenuto una concausa della recidiva. E’ stato, infine, evidenziato che l’assicurato a seguito dei postumi infortunistici non è sicuramente più in grado di riprendere la precedente attività lavorativa e che, inoltre, anche una differente occupazione sarebbe notevolmente preclusa in considerazione delle importanti limitazioni funzionali della spalla (cfr. doc. XI).
1.8. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza all’CO 1 (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Questa Corte deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente l’assunzione dei costi di almeno due sedute all’anno di fisioterapia (cfr. doc. I, consid. 1.3.) sia da ritenere o meno ricevibile.
Nel caso in esame l’CO 1 con decisione formale del 2 febbraio 2004 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° dicembre 2003 e un’IMI del 5% (cfr. doc. 113).
L’insorgente, con l’opposizione, ha contestato il grado di invalidità (cfr. doc. 116).
L’Istituto assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 12 marzo 2004, impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto a una rendita del 15% (cfr. doc. A1).
Oggetto del presente ricorso è solo la questione di sapere se l’CO 1 ha correttamente o meno attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 15%.
E` infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
In casu, come visto, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente l’assegnazione di una rendita di invalidità del 15%.
L’assicuratore LAINF non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente la concessione di almeno due sedute di fisioterapia all’anno postulata, peraltro per la prima volta dall’assicurato nell’atto ricorsale (cfr. doc. I).
Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da un Istituto assicuratore LAINF (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
In simili condizioni la questione relativa alla concessione di almeno due sedute di fisioterapia all’anno esula dalla presente vertenza.
Su questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile, come, del resto, indicato dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. III).
L'CO 1 è comunque invitato a verificare se il ricorrente ha o meno diritto a alla concessione di almeno due sedute di fisioterapia all’anno.
Nel merito
2.3. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il 10 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, __________ RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Come visto (cfr. consid. 2.2.), il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il tasso dell’invalidità presentata dall’assicurato a far tempo dal 1° dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.5. Definizione dell'invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.7. Nella presente fattispecie la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un canto, l’Istituto assicuratore convenuto – fondandosi sulla valutazione del 17 settembre 2003 espressa dal medico __________, Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, in occasione della visita medica __________ e sull’apprezzamento del 28 ottobre 2003 del medesimo medico (cfr. doc. 88, 94) ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera che, in particolare non imponga il sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr. doc. 113; I).
D’altro canto, l’assicurato – riferendosi soprattutto alle risultanze di una perizia elaborata il 10 febbraio 2004 dal Prof. Dr. __________, specialista in ortopedia e in medicina legale (cfr. doc. 116) – sostiene, invece, che sarebbero esigibili attività lavorative leggere, ma con determinate restrizioni legate alla motricità della spalla infortunata e all’impossibilità di sollevare ripetutamente pesi (cfr. doc. I; V).
Con scritto del 20 luglio 2004 l’insorgente ha precisato che, oltre a non essere più in grado di riprendere la precedente attività lavorativa, anche una differente occupazione sarebbe notevolmente preclusa in considerazione delle importanti limitazioni funzionali della spalla (cfr. doc. XI).
Il TCA osserva che l’assicurato, a causa dell’infortunio professionale del 10 luglio 2002, ha riportato una contusione della spalla e della coscia destre (cfr. doc. 5).
In seguito la risonanza magnetica effettuata il 4 ottobre 2002 presso la Clinica __________ ha messo in luce:
" (…)
Rottura transmurale completa del tendine del sovraspinato.
Alterazioni degenerative a livello dell'articolazione acromio-clavicolare con moderato versamento." (Doc. 12)
Dopo un periodo di incapacità lavorativa successivo all’infortunio del 10 luglio 2002, il ricorrente ha ritrovato la piena abilità lavorativa dal 17 luglio 2002 (cfr. doc. 3).
Dal 26 novembre 2002 egli è stato ancora incapace al lavoro in misura completa, in quanto per tre settimane doveva effettuare giornalmente, dalle 8.00 alle 15.00, della fisioterapia alle __________ (cfr. doc. 19).
Dall’8 dicembre 2002 il ricorrente è stato nuovamente abile al 50% (cfr. doc. 25, 26, 27).
Il 17 febbraio 2003 è stato sottoposto a un’artroscopia diagnostica della spalla destra con resezione dell’estremità distale della clavicola destra, acromio-plastica, mobilizzazione e reinserzione del tendine del sovraspinato, nonché reinserzione del legamento coraco-acromiale, effettuate dal PD Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, a __________ (cfr. doc. 86).
Dopo un periodo di inabilità lavorativa al 100%, l’assicurato è stato considerato capace al 50% a partire dal 16 giugno 2003, con la particolarità di restare tutto il giorno sul posto di lavoro con rendimento dimezzato – e al 100% dal 1° luglio 2003 (cfr. doc. 56).
L’insorgente, tuttavia, dal 27 giugno 2003 ha interrotto il lavoro a causa dei fortissimi dolori. A detta dello stesso essi erano peggiori rispetto al periodo precedente all’intervento (cfr. doc. 69).
Il 2 luglio 2003 ha avuto luogo un consulto presso il PD Dr. med. __________, il quale ha indicato che il tendine non si era nuovamente leso. Il medico ha, comunque, certificato quattro settimane di inabilità lavorativa al 100% e successivamente la ripresa al 50%, ossia quattro ore al giorno (cfr. doc. 70).
Il PD Dr. med. __________ ha visitato nuovamente l’assicurato il 12 agosto 2003, riscontrando un buon risultato funzionale.
Lo specialista ha ritenuto il ricorrente abile al 100% per lavori da compiere all’altezza della vita. Egli ha precisato che anche lavori leggeri sopra la testa potevano, dopo una certa fase iniziale, nuovamente essere eseguiti (cfr. doc. 82).
Dal rapporto della visita medica __________ del 17 settembre 2003, effettuata dal Dr. med. __________, risulta:
" (…)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato 54enne, già portatore di alterazioni degenerative a livello delle spalle e del rachide (artrosi acromio-claveare, conflitto sotto-acromiale, estesa degenerazione della cuffia rotatoria, sclerosi del trochite maggiore, spondilosi e spondilartrosi), per cui l'assicurato già un dieci anni fa ha dovuto essere trattato con delle infiltrazioni locali (alla spalla destra e sinistra) nonché con sedute fisioterapiche (per quanto riguarda la schiena).
Successivamente ad una contusione della spalla destra del 10.7.2002, in base a degli accertamenti, anche strumentali (radiografie, esame di risonanza magnetica), si è potuta accertare la presenza di uno spazio sotto-acromiale a destra molto limitato, da voluminosa osteofitosi di un'artrosi acromioclaveare nonché dovuto ad un'acromio del tipo 3.
In tale momento, il tendine presentava una perforazione completa e parecchio retratto.
Con l'intervento praticato il 17.2.2003 si è potuta confermare l'avanzata artrosi con estesa osteofitosi, motivo per cui l'operatore ha dovuto procedere alla resezione della clavicola distale, l'acromioplastica, alla resezione della borsa sotto-acromiale, alla mobilizzazione del tendine del sopraspinato retratto e alla reinserzione transossea della cuffia rotatoria.
Si riesce pure a chiudere l'intervallo con fissazione del tendine prossimale del bicipite al sopraspinato/sottoscapolare.
Il 12.8.2003, il dott. __________ clinicamente constata una buona funzione della spalla destra con la continuità del sopraspinato conservata.
Per tale motivo viene riconfermata la capacità lavorativa del 50% dal 16.6.2003.
Anche all'esame odierno oggettivamente (al riguardo rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata) documentiamo un raggio di mobilità attivo della spalla destra parificabile al lato opposto, se si prescinde da una differenza alla postergazione C7 di 18 cm.
Per contro non è riscontrabile una perdita di forza bruta all'avambraccio destro, ciò che viene rispecchiato anche da un trofismo muscolare simmetrico (tranne a livello della cuffia rotatoria).
Essa è ridotta a livello del sopraspinato nella misura di 1/3. Si notano dei residuali segni di compressione del tunnel carpale, segnatamente a sinistra.
Rimane una moderata sintomatologia sotto-acromiale, risp. dolenzia locale a livello dell'articolazione acromio-claveare destra.
Allo stato attuale, l'assicurato non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici. Tuttavia viene invitato a voler praticare un'attività fisica-sportiva adeguata come il nuoto (soprattutto a dorso) o con il vogatore.
In merito alla capacità lavorativa, l'assicurato continua ad essere abile nella misura del 50%, risp. dall'1.10.2003 in misura massima possibile, per cui il nostro servizio competente sarà più preciso.
Il signor RI 1 viene informato circa le nostre conclusioni in modo esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato d'infortunio.
ESIGIBILITA' DI LAVORO
Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi né di ordine socioeconomico (età alquanto avanzata [fa stato un'età media di 40 anni]), importante adiposità con sovrappeso dell'ordine di 18 kg, spondilosi-discopatia lombare; scolarità; situazione sul mercato di lavoro).
L'assicurato potrebbe rientrare in ditta (__________) come operaio, anche nell'ambito di montaggio di trasformatori elettrici, avendo a disposizione i mezzi tecnici per la movimentazione di pesi, scale per il montaggio, per evitare delle mansioni da svolgere sopra la testa e la possibilità di poter far capo all'aiuto di un collega di lavoro per fissare le sbarre (di un certo peso, oltre 15-20 kg). Questo si basa segnatamente sull'affermazione del datore di lavoro (rapporto ispettivo del 22.5.2003) che in complesso l'assicurato non deve sollevare dei pesi rilevanti. Per contro il signor RI 1 non sarebbe più idoneo per dei lavori da svolgere regolarmente sopra la testa o per l'alzare/trasportare dei pesi di oltre 25 kg (fino all'altezza della vita, risp. più di 5 kg oltre l'altezza del petto).
Non è più idoneo per lavorare con martello pneumatico, picco e pala, avvitamento ripetuto di grossi bulloni a mano (con la chiave inglese).
Per il maneggio dei pesi è inteso l'impiego di ambedue le braccia.
Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o la precisione dei movimenti delle dita.
L'assicurato può spostarsi anche su del terreno accidentato, salire le scale, anche a pioli. Può guidare normalmente l'autovettura (categoria B).
Può camminare anche per lunghi tragitti (per delle ore), lavorare tutto il giorno in piedi, senza pausa supplementare.
Può lavorare in posizione inginocchiata, covacciata o con il tronco chinato, anche in modo duraturo.
Può stare normalmente in equilibrio." (Doc. 88)
L’CO 1 ha conseguentemente sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura dal 23 settembre 2003. L’assicuratore LAINF ha poi indicato che l’indennità giornaliera al 50% sarebbe stata versata fino al 30 novembre 2003 e che dal 1° dicembre 2003 considerava l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile. Inoltre è stato comunicatola ricorrente che avrebbe ricevuto una rendita di invalidità (cfr. doc. 91).
Il 4 ottobre 2003 è stata eseguita presso l’Ospedale di __________ una risonanza magnetica alla spalla destra dell’assicurato, da cui emerge:
" Non alterazioni o intensità del segnale nel contesto della tela spongiosa dei segmenti ossei esplorabili.
Il muscolo sovraspinato è in parte retratto nella propria doccia; in prevalenza il muscolo trapassa in tendine riconoscibile sino in prossimità della volta omerale.
Non riconoscibile l'inserzione con significato di lacerazione completa.
Risalita dell'estremo cerfalico omerale con annullamento del piano di scorrimento muscolare sottoacromiale, con analogo significato.
Regolare il muscolo sottospinato e il muscolo sottoscapolare.
Riconoscibile in tutto il suo decorso il tendine del capolungo del bicipite.
Falda liquida distende la borsa subacromion-deltoidea." (Doc. 93)
Al riguardo, il 28 ottobre 2003, il Dr. med. __________ ha osservato:
" L'assicurato già portatore di alterazioni degenerative a livello delle spalle, antecedenti all'infortunio del 10.7.2002 (come ben evidenziato dall'artroscopia del 17.2.2003), segnatamente avanzata artrosi con estesa osteofitosi, a livello acromio-claveare, prima dell'infortunio presentava una completa retrazione del tendine del muscolo sopra-spinato.
Il fatto che l'esame di risonanza magnetica (del 4.10.2003) segnali una parziale deiscenza del sopraspinato (con l'infraspinato e sotto-scapolare ben intatti!), collima perfettamente con la struttura degenerata della cuffia rotatoria, risp. con l'età di 54 anni.
Tuttavia tale referto non giustifica un ulteriore intervento ricostruttivo, data la struttura molto consumata del tendine, per la quale la CO 1 nella sua valutazione ha tenuto conto ampiamente in occasione della visita __________ del 17.9.2003.
Quindi non cambia pure né l'esigibilità di lavoro né la menomazione dell'integrità." (Doc. 94)
All'opposizione del 18 febbraio 2004 interposta contro la decisione formale del 2 febbraio 2004 con cui l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% (cfr. doc. 113), l’insorgente ha allegato la valutazione medica allestita dal Prof. Dr. __________, specialista in ortopedia e in medicina legale di __________, da cui risulta:
" (…)
Trattasi di soggetto di sesso maschile della apparente età di anni 55. Risulta dall'anamnesi che il paziente ha già sofferto alla spalla destra (ed in minor misura a sin.) per cui si è sottoposto a terapia infiltrativa cortisonica.
Si fa presente che il RI 1 da circa 30 anni esercita una attività che implica sforzi e vibrazioni continue colle spalle e specialmente colla destra essendo paziente destrimane. E quindi intuibile che la prolungata attività abbia determinato un carico eccessivo sulla articolazione di spalla determinando il quadro degenerativo che attualmente è stato constatato. A ciò si è aggiunta la caduta del 10.07.02 che ha causato lacerazione della cuffia.
La ricostruzione della cuffia dx., quantunque fosse inizialmente soddisfacente (a quanto risulta dalle certificazione del chirurgo), ha sempre causato sintomatologia dolorosa alla spalla con limitazione funzionale (come riferito dall'interessato): quadro che è andato progressivamente peggiorando dopo la breve ripresa lavorativa del 16.06.03, fino ad avere una spiegazione dalla risonanza magnetica eseguita, che ha evidenziato la rirottura del sovraspinoso: il quadro attuale è stato giudicato non più operabile dato lo stato dei tessuti.
Attualmente riscontriamo:
a) una grave limitazione funzionale
b) una grave sintomatologia dolorosa che limita ulteriormente la
funzionalità.
Nelle condizioni rilevate ritengo che il RI 1 possa ben difficilmente riprendere la propria attività specifica, che implica continui movimenti colla spalla e sollevamento di pesi dai 5 ai 30 Kg.: comunque con estreme limitazioni. Ciò sia per il danno tendineo-muscolare sia per la sintomatologia dolorosa che viene suscitata quando la cuffia rotta viene sollecitata anche solo per stabilizzare la spalla.
Può eseguire lavori in stazione eretta che implichino attività colle mani e coll'avambraccio (anche l'abduzione della spalla destra con un peso di due Kg evidenzia dolore ).
Ritengo pertanto che il danno generico (funzionale e doloroso) sia valutabile nella cifra del trenta per cento considerando che la spalla destra presenta una ridotta funzionalità di poco meno della metà della norma.
Ritengo inoltre che il quadro attuale relativamente al lavoro specifico (che implica uso di trapani, cacciaviti e sollevamento di pesi presenti una limitazione non inferiore al cinquanta per cento." (Doc. 116)
L’Istituto assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 12 marzo 2004, ha confermato l’assegnazione all’assicurato di una rendita del 15% (cfr. doc. A1).
Il Dr. med. __________, che è stato interpellato dall’CO 1 a seguito dello scritto del 1° giugno 2004 inviato dall’assicurato al TCA pendente causa (cfr. consid. 1.5.), il 18 giugno 2004 ha precisato:
" (…)
L'RA 1, rappresentante legale dell'assicurato, con le sue osservazioni dell'1.6.2004 sostiene una responsabilità, anzi colpa diretta del sottoscritto per la "ricaduta" del 2004 (l'infortunio del 2002).
A tale riguardo rimandano alla loro opposizione del 6.5.2004, capoverso C, facendo valere che il medico __________, senza la verifica con visita di controllo richiesta da __________, arbitrariamente ha deciso per una ripresa dell'attività a rendimento ridotto per l'intera giornata, il che significa tradotto in termini di produttività richiesta dal datore di lavoro attività al 100%. Prima di tutto, l'assicurato non è mai stato esaminato a __________, né stato chiesto in quella sede un controllo da parte del servizio medico dell'Agenzia.
A parte queste incongruenze, l'RA 1 non si sarà accorto, che l'operatore (docente privato dr. med. __________) ha chiesto una convocazione per regolare la capacità lavorativa e non per un nuovo esame clinico.
Tanto è vero nel medesimo capoverso, l'operatore stesso fa le sue conclusioni circa la capacità lavorativa, in base al suo riscontro clinico ossia che l'assicurato potrà riprendere il lavoro, per delle mansioni non pesanti fra 2-3 settimane, con ulteriore aumento fino alla capacità lavorativa completa, dopo qualche settimana.
Esattamente di queste indicazioni abbiamo tenuto conto, tanto più conoscendo la ditta, rispettivamente le possibilità di svolgere delle mansioni anche più leggere.
Dal lato medico quindi non sussisteva alcuna necessità di dover risottoporre l'assicurato a un nuovo esame clinico.
Anche facendo astrazione di questa seconda incongruenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'RA 1, il sottoscritto stabilendo una ripresa del 50% per la durata di tutta la giornata, non ha richiesto all'assicurato di espletare un'attività al 100%, anzi il contrario:
il rendimento complessivo è del 50%, distribuito sull'arco di tutta la giornata, ciò che significa un carico solo del 25% per ogni mezza giornata.
In parole povere, così facendo, l'assicurato pur rimanendo in ditta per 8 ore, a fine giornata il suo rendimento non supera il quantitativo prodotto durante 4 ore, in condizioni normali (abile al 100%). In tale modo, l'assicurato ha potuto risparmiarsi in modo importante, così come proposto dall'operatore stesso!
I gravi rimproveri mossi quindi nei confronti del sottoscritto, sono quindi privi di ogni fondamento.
Per quanto riguarda la causalità della ricaduta ci siamo già espressi nel nostro apprezzamento medico del 30.4.2004, nonché dell'11.3.2004.
Il fatto è che l'assicurato, già al momento dell'infortunio era portatore di gravi alterazioni degenerative alla spalla destra, sicuramente anche con lesione, del tendine del sopra-spinato. Con l'intervento, praticato a livello universitario, è stato migliorato addirittura uno stato morboso preesistente, tenuto conto non solo della reinserzione della cuffia rotatoria, ma pure dell'acromioplastica, rimozione del tessuto artrosico, a livello dell'articolazione AC.
Di questi gravi fattori morbosi preesistenti abbiamo dovuto tenere d'altronde conto anche nella valutazione della menomazione all'integrità, deducendo almeno il 50%.
A questo punto è ovvio che lo stato morboso segue una sua evoluzione naturale, dettata dalle caratteristiche dal tessuto degenerato, indipendentemente dalla qualità dell'intervento, di un'attività fisica adeguata o dell'infortunio.
Nel momento in cui, l'assicurato già prima dell'infortunio presentava una retrazione del tendine del muscolo sopra-spinato, mai il 4.10.2003 una parziale deiscenza del sopra-spinato, è ovvio che per un tale decorso non è responsabile l'infortunio del 10.7.2002.
Addirittura, anche se fosse così, non cambierebbe in modo sostanziale l'esigibilità di lavoro, in quanto abbiamo specificato che il signor RI 1 non dovrà più portare pesi di oltre 5 kg, oltre l'altezza del petto (25 kg fino alla vita), potendo così risparmiare al massimo il sopra-spinato (impiegato nei movimenti da svolgere oltre l'orizzontale nelle spalle)." (Doc. IXBIS)
2.8. Con il proprio ricorso, l’assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________, e ciò con riferimento alla valutazione espressa dal Prof. Dr. __________ (cfr. I).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Nella medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.9. Nella fattispecie in esame, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l'opinione dello specialista interpellato dall'CO 1 - il quale, fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, ha dichiarato l'assicurato, tenuto conto esclusivamente dei postumi dell’infortunio del luglio 2002, totalmente abile per un'attività leggera che, in particolare, non imponga il sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr. doc. 88, 94, IXBIS, 113; I) - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario sentire l’assicurato, come da lui richiesto (cfr. doc. XI), o procedere a ulteriori atti istruttori pretesi dal medesimo (perizia medica giudiziaria; cfr. doc. V).
In particolare l'audizione dell'insorgente può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre, più in generale, per quanto concerne i provvedimenti probatori richiesti, va rilevato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STFA del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, consid. 7; SVR 2001 IV no 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
I referti del 17 settembre 2003, 28 ottobre 2003 e 18 giugno 2004 del Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.7.) non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
L’apprezzamento medico del 10 febbraio 2004 del Prof. Dr. __________, specialista in ortopedia e medicina legale (cfr. doc. 116), non è, peraltro, tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.
Va, dapprima, osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha rilevato:
" dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF 125 V 353)
(…)
c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können. Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)
Al riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.
Il Prof. Dr. __________, nel suo rapporto, ha espressamente affermato che l’assicurato nel passato aveva già subito un trauma alle spalle, quando una pesante sbarra che stava sostenendo si era improvvisamente sganciata; in tale occasione era stato sottoposto a cure infiltrative alla spalla destra e a quella sinistra. Inoltre il medico ha precisato che il ricorrente per 30 anni ha esercitato un’attività che implica sforzi e vibrazioni continue con le spalle, specialmente con la destra, essendo destrimane. E’ quindi intuibile, a mente del Prof. Dr. __________, che la prolungata attività abbia determinato un carico eccessivo sulla articolazione della spalla determinando il quadro degenerativo constatato a quel momento (cfr. doc. 116).
Allorché, poi, lo specialista si è pronunciato in merito all’esigibilità lavorativa, non ha indicato di riferirsi unicamente ai postumi dell’infortunio del 10 luglio 2002, per cui, egli ha indiscutibilmente preso in considerazione sia lo stato della spalla destra legato all’evento traumatico del luglio 2002, che quello extra-infortunistico e infortunistico derivante da un precedente sinistro.
Al riguardo va evidenziato che effettivamente già dalla risonanza magnetica della spalla destra effettuata il 4 ottobre 2002, oltre alla rottura del tendine del sovraspinato, erano emerse delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio-clavicolare con moderato versamento (cfr. doc. 12, consid. 2.7.).
Comunque anche ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, che il prof. Dr. __________ si sia rapportato esclusivamente alla situazione della spalla destra derivante dall’infortunio del 10 luglio 2002, il suo apprezzamento, secondo cui il danno generico riportato dall’assicurato è valutabile nella cifra del 30% (cfr. doc. 116), apparirebbe in ogni caso insostenibile.
Infatti se il medico, valutando il danno generico al 30%, ha inteso la capacità di guadagno, è utile osservare che non spetta al medico valutare il grado di incapacità lucrativa di un assicurato (cfr. consid. 2.6.).
Se, invece, si è riferito a un’inabilità lavorativa complessiva per ogni tipo di attività del 30%, ciò è in contrasto con quanto il TFA, rispettivamente, questo TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi affetti da problematiche agli arti superiori.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:
" (…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
In una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
(STFA succitata, consid. 4.7).
Infine, in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Giova, in ogni caso, rilevare che l’asserzione del Prof. Dr. __________ secondo cui l’assicurato difficilmente possa riprendere la sua attività specifica, si allinea con quanto affermato anche dal medico __________, che non tenendo conto di fattori costituzionali-morbosi, né di ordine socio-economico ha comunque considerato inabile l’assicurato nella sua precedente professione (cfr. doc. 116; 88).
Per quanto concerne, poi, l’asserzione dell’assicurato secondo cui il Prof. Dr. __________ avrebbe indicato che l’ulteriore lacerazione completa del tendine sovraspinato, messa in luce dalla risonanza magnetica della spalla destra eseguita il 4 ottobre 2003 presso l’Ospedale di __________, sarebbe stata provocata dalla ripresa lavorativa, il 16 giugno 2003, ordinata dall’CO 1 (cfr. doc. 93; I; V), va osservato che il medico di __________ non si è espresso sull’eziologia della rirottura del sovraspinoso.
Egli ha unicamente indicato che temporalmente le condizioni di salute del ricorrente sono peggiorate dopo che egli ha ricominciato a lavorare il 16 giugno 2003 e che la RM eseguita successivamente ha evidenziato la nuova lesione del sovraspinoso (cfr. doc. 116).
Questa Corte può, comunque, esimersi dall’indagare più approfonditamente l’eventuale nesso di casualità naturale tra la rirottura del tendine sovraspinato e la ripresa lavorativa del giugno 2003, in quanto anche nel caso in cui fosse dimostrata la relazione di causalità naturale, l’esito della vertenza, in relazione all’esigibilità lavorativa, non muterebbe.
Infatti le limitazioni funzionali globali – dovute a fattori infortunistici ed extra-infortunistici - presentate dall’assicurato e riscontrate dal Dr. med. __________ successivamente alla ripresa del lavoro, e meglio nel mese di settembre 2003, sono le seguenti: mobilità attiva delle spalle: flessione/estensione: destra 130-0-40°; sinistra 140-0-40°; abduzione/adduzione: destra 130-0-40°; sinistra 140 – 0-40°; l’assicurato riesce ad alzare e posizionare dei mattoni fino a 8,5 Kg, fino all’altezza di 95cm (cfr. doc. 88)
Il Prof. Dr. __________, nel mese di febbraio 2004, ha, invece, attestato, a scapola libera, abduzione completa e adduzione -20°, elevazione -30°; a scapola bloccata abduzione -20+, adduzione -30°, elevazione -50°; lievemente ridotta la forza complessiva del braccio destro, verosimilmente da non uso, in particolare flessione ridotta di circa 1/3, estensione ridotta di circa ½ (cfr. doc. 116).
Inoltre il Prof. Dr. med. __________, valutando il caso dell’assicurato tenendo conto di tutti i fattori che influenzano il suo stato di salute, da un lato, l’ha considerato inabile nella sua precedente professione, dall’altro, tuttavia, l’ha ritenuto in grado di eseguire lavori in stazione eretta che implichino attività con le mani e con l’avambraccio (cfr. doc. 116).
In simili condizioni, l’insorgente, sulla base della giurisprudenza appena citata relativa a fattispecie analoghe a quella sub judice, deve essere ritenuto in grado di svolgere attività leggere con caratteristiche compatibili con le limitazioni di movimento presentate complessivamente dallo stesso, come, del resto, riconosciuto dall’assicurato nello scritto del 1° giugno 2004 (cfr. consid. 1.5.).
Ciò vale a più forte ragione se si considera che, in ogni caso, a prescindere dal nesso causale tra la rirottura del sovraspinato e la ripresa lavorativa del giugno 2003, le condizioni della spalla destra dell’assicurato sono comunque influenzate, come già rilevato, anche da fattori extrainfortunistici e che, quindi, i soli postumi infortunistici dell’evento del luglio 2002 limitano funzionalmente l’assicurato in misura meno importante rispetto a quanto indicato dai medici sopra menzionati.
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, da un lato, RI 1 non può più svolgere la sua originaria professione di operaio addetto al montaggio delle sbarre di collegamento di rame stagnato fra varie bobine dell’altezza media di circa 1,5m. (cfr. doc. 85) , ma, dall'altro, è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere che presentino le caratteristiche dettate dal Dr. med. __________ nel rapporto relativo alla visita __________ (cfr. doc. 88).
2.10. Dalle tavole processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il reddito da non invalido sulla base di informazioni direttamente raccolte presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato nel mese di novembre 2003 (cfr. doc. 102).
L’insorgente avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio 2002, un importo di fr. 48'990.--/anno, così come deciso dall'CO 1 nella decisione formale del 2 febbraio 2004 e ribadito nella decisione su opposizione del 12 marzo 2004 (cfr. doc. 113; A1). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.
Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Per alcuni anni, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).
Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:
" (…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag. 128-131.
2.12. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi r