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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2004 35.2004.30

9 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,508 mots·~1h 8min·1

Résumé

incidente della circolazione.Tamponamento laterale.Ricaduta:prestazioni di corta durata rifiutate pro futuro e ex nunc.Non esistono reperti organici oggettivabili.Trauma d'accelerazione alla colonna cervicale e quadro clinico tipico.Causalità naturale ammessa giusta DTF 117 V 369.Adeguatezza esclusa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.30   rs/DC/td

Lugano 9 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 4 febbraio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 2 ottobre 2000, RI 1 - titolare e direttore tecnico dell'impresa di installazione di impianti elettrici __________ di __________ -  è rimasto coinvolto, al volante dell'autovettura della ditta, in un incidente della circolazione avvenuto in territorio di __________ (cfr. doc. 1, 53).

                                         I sanitari dell'Ospedale __________ di __________ dove l'infortunato è stato visitato il medesimo giorno, hanno diagnosticato una contusione del cranio e una leggera distorsione cervicale sinistra, in assenza di lesioni ossee.

                                         Dal profilo terapeutico, gli sono stati somministrati degli analgesici.

                                         Il suo medico curante Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, in seguito gli ha anche prescritto l'assunzione di mielorilassanti e un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 1; 4; 10; 20).

                                         Il caso è stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L'assicuratore infortuni ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più necessitante di cure mediche a decorrere dal 13 agosto 2001 (cfr. doc. 38).

                               1.2.   Il 7 giugno 2002 il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'assicuratore LAINF una ricaduta dell'infortunio del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 40). Essa è stata assunta dall'Istituto assicuratore convenuto.

                                         Il Dr. med. __________ nella "Prescrizione di fisioterapia" del 4 giugno 2002 ha indicato, quale diagnosi, cervicalgia/mialgia in stato dopo distorsione cervicale del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 44).

                                         L'CO 1, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003, ha nuovamente corrisposto al ricorrente delle indennità giornaliere in misura del 25% (cfr. doc. 53; 59; 71).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17 dicembre 2003 l'CO 1 ha stabilito che non erano più presenti conseguenze dell'infortunio dell'ottobre 2000, in quanto i disturbi lamentati dall'assicurato non potevano essere spiegati dal profilo organico come conseguenza dell'evento traumatico, bensì ne erano responsabili motivi neuropsicologici che, tuttavia, non erano in relazione di causalità adeguata con l'evento traumatico.

                                         L'CO 1 ha però rinunciato a richiedere il rimborso delle indennità giornaliere versate dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 76).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1, per conto dell'assicurato (cfr. doc. 77), l'assicuratore LAINF, il 4 febbraio 2004, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 3 maggio 2004, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che la decisione dell'CO 1 del 4 febbraio 2004 venga annullata, in quanto i disturbi da lui accusati si trovano in una relazione di casualità naturale e adeguata con l'infortunio del 2 ottobre 2000.

                                         A motivazione dell'impugnativa l'assicurato ha rilevato:

"  (…)

1.

La decisione impugnata a torto esclude l'esistenza di un nesso naturale tra l'evento infortunistico del 2 ottobre 2000 ed i disturbi riscontrati dall'assicurato qui ricorrente.

Dopo la cosiddetta ricaduta del 7 giugno 2002, l'evoluzione della situazione del medesimo signor RI 1 merita ben altra considerazione.

Infatti, basta pensare alle visite dei collaboratori di CO 1 presso l'assicurato, il quale non ha mai omesso di evidenziare un disagio palese che gli impediva di affrontare mansioni specifiche della sua attività lavorativa, oggetto di attenzione da parte di CO 1 stessa.

II rapporto redatto dal collaboratore di CO 1 signor __________ datato 31 ottobre 2002 evidenzia che "l'assicurato continua ad accusare una certa "affaticabilità". Dopo l'infortunio, ha ritirato la ditta del padre con un aumento importante di responsabilità".

Poco tempo dopo in data 7 novembre 2002, vi è stata la visita in ditta. RI 1 ha affermato quanto segue:

"Pur non sentendomi ancora completamente guarito, ho accettato l'ordine di ripresa al 100%, interpretandolo come una scossa, un incentivo per cercare di tornare alla normalità. Invece non mi sono mai sentito come prima dell'incidente. Tuttora non sono lucido al 100%. Ci sono dei momenti in cui sto bene e altri, dopo aver lavorato per un po', in cui mi sento assente col pensiero. Mi sento stanco. Non riesco più a riflettere normalmente. Devo interrompere il mio lavoro. Se sto parlando con un cliente, per esempio di progetti, qualche volta non mi sento più in grado di gestire il colloquio".

II medesimo rapporto descrive inoltre la realtà lavorativa dell'assicurato, confrontato a mansioni di responsabilità.

Conclude: "rendo circa il 50% di meno". Tuttavia, "considerato che il medico della CO 1 parlava in occasione della sua ultima visita di capacità del 100% (pur ammettendo delle turbe neuropsicologiche ed affaticabilità) e considerato inoltre che ci sono da fare altri esami a __________, sarei d'accordo di ammettere per ora un'incapacità lavorativa del 25% con relativo versamento d'indennità giornaliera da parte della CO 1".

Ha inoltre aggiunto: "mi rendo conto che questa sarebbe una soluzione transitoria. Una valutazione definitiva verrebbe fatta a tempo debito sulla base di adeguati referti medici".

In seguito, il 28 maggio 2003 vi è stata una visita presso la clinica __________ a __________, dalla quale è emerso quanto segue, ancorato nel relativo referto del medico __________:

"L'esame neuropsicologico di controllo di questo paziente che ha subito un incidente della circolazione il 2 ottobre 2000 mette in evidenza la persistenza di deficit di attenzione sostenuta (protratta nel tempo) e divisa, in particolare permane un'affaticabilità eccessiva. Tali disturbi sono globalmente invariati rispetto a 2 anni fa e sono di entità leggera, ma possono avere delle ripercussioni significative nella vita quotidiana e sono suscettibili di ridurre il rendimento durante l'attività lavorativa soprattutto quando essa, come nel caso del paziente, è impegnativa a livello cognitivo".

In data 23 luglio 2003 vi è stata un'ulteriore visita presso la ditta del ricorrente ed il relativo verbale evidenzia come la situazione non fosse mutata rispetto alla visita del 7 novembre 2002.

II 26 agosto 2003 RI 1 è stato visitato dal dottor __________, il quale ha rilasciato il proprio rapporto, allegato alla decisione oggetto di opposizione. Questo referto appare quale esempio di superficialità e scarsa professionalità. Colmo di imprecisioni, ma soprattutto privo di qualsiasi indicazione sulla visita a __________ presso la clinica __________, è stato poi adottato quale fondamento della presa di posizione definitiva di CO 1.

Da notare come ancora un mese circa prima della decisione del 17 dicembre 2003, vi è stata una visita in ditta di un collaboratore di CO 1, il quale ha potuto verbalizzare la persistenza del disagio post infortunistico dell'assicurato.

Serve così interrogarsi sull'utilità di tali verbali e visite, se poi sono totalmente dimenticati in virtù di una logica che sfugge al buon senso.

2.

La situazione poc'anzi descritta ha condotto CO 1 ad escludere l'esistenza di un nesso causale naturale.

"In concreto risulta che l'assicurato lamenta disturbi neuropsicologici. Gli stessi, così come risulta dagli atti, non possono essere fatti risalire ad un danno di natura organica e soprattutto organico post-infortunistico".

Si contesta in modo deciso tale conclusione, poiché gli atti non permettono certo di raggiungere tale convinzione.

E' semmai il referto del dott. __________, già sufficientemente qualificato dal ricorrente, a rappresentare l'unico elemento che supporterebbe la presa di posizione di CO 1. E gli ulteriori documenti dell'incarto?

La giurisprudenza conforta la posizione del ricorrente.

Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss UVG setzt zunächst voraus,' dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann.

Inoltre:

Es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität des Versicherten beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (DTF 117 V 359 ss; 119 V 337).

Appare dunque evidente che i disturbi del ricorrente non trovano origine in nessun altro evento.

E non corrisponde a verità l'affermazione che "tutti gli esami specialistici praticati sono infatti risultati nei limiti della norma" (DOC A, pag. 4).

Per quanto concerne il problema neuropsicologico, si contesta al di fuori del lavoro svolto dalla dottoressa __________ che vi sono elementi a sufficienza per raggiungere il convincimento dell'inesistenza di un nesso causale con il disturbo. Infatti, CO 1 non dispone degli elementi medici indicati dalla giurisprudenza.

Il rapporto conclusivo ha omesso di citare l'unico referto convincente in tal senso. Quindi, siamo al limite dell'arbitrarietà, ossia dinnanzi ad una decisione che poggia su una valutazione incompleta oppure superficiale della fattispecie.

3.

I criteri di giudizio sull'esistenza di un nesso causale adeguato sono senz'altro dati.

In sostanza, nell'esame dell'adeguatezza del nesso causale occorrerà apprezzare, l'insieme delle circostanze prima e dopo l'infortunio, e più precisamente la gravità dell'infortunio, la spettacolarità dell'evento, le circostanze concomitanti, la gravità delle lesioni somatiche lamentate, la caratteristica delle stesse, la durata e sofferenza fisica della cura medica, la diminuzione della capacità lavorativa e la durata di tale inabilità nonché la personalità pretraumatica dell'assicurato; valutato va inoltre il modo in cui l'assicurato ha elaborato l'infortunio dal profilo psichico, lo stress psichico da questi vissuto che comunque presuppone l'esistenza di un evento acuto o di una prolungata situazione di sollecitazione che siano al di fuori dell'esperienza di tutti i giorni. L'evoluzione post-infortunistica deve quindi essere messa a confronto valutativo con la personalità pretraumatica dell'assicurato, vale a dire con lo stato psichico, le malattie sofferte (segnatamente quelle di natura psicosomatica) e la capacità lavorativa e di guadagno dell'interessato prima dell'evento. Il risultato di questo paragone permetterà ad amministrazione e giudice di pronunciarsi sulla questione dell'adeguatezza.

A tal fine da direttiva può servire la seguente formula: più prevale la personalità pretraumatica dell'assicurato facendo passare l'infortunio e le circostanze concomitanti in seconda linea, meno si potrà riconoscere l'adeguatezza del nesso causale; mentre se d'altra parte dal predetto confronto risulta che l'infortunio nel contesto complessivo non è relegato all'irrilevanza, difficilmente l'adeguatezza potrà essere negata (DTF 113 V 315).

RI 1 non ha mai sofferto di malattie di natura psicosomatica prima dell'incidente del mese di ottobre 2000.

Inoltre, è stato evidenziato il suo disagio nelle mansioni lavorative, purtroppo ignorato.

Anche a tal proposito sorge spontaneo il dubbio sull'utilità delle ispezioni in ditta, le quali risultano poi totalmente ignorate.

La giurisprudenza sottolinea la capacità lavorativa e di guadagno dell'assicurato quale elemento di attenzione importante.

In casu oltretutto il ricorrente ricopre mansioni di responsabilità ed è sempre stato motivato dinnanzi alla prospettiva di condurre la ditta paterna.

Non si tratta oltretutto di un'attività fallimentare. Anzi, lo stimolo di segnare la continuità della solidità della ditta è frustrato dalle difficoltà incontrate.

RI 1 ha sempre sottolineato la sua volontà di lavorare, non certo il desiderio di far capo a prestazioni assicurative.

Tuttavia le circostanze impediscono la realizzazione di questo obiettivo e CO 1 le ha ignorate.

Infatti, per evitare di relegare l'infortunio su un piano di irrilevanza è indispensabile disporre di documenti particolarmente attendibili ed espressivi che devono essere loro rassegnati dallo specialista in psichiatria (a ciò nulla muta il fatto che si tratti di questione di diritto).

E solo ove le constatazioni del perito psichiatra consentano da un lato di escludere la presenza di tendenze rivendicative nell'assicurato e dall'altro, di attribuire all'infortunio nella catena delle circostanze pre- e post-traumatiche da apprezzare un peso rilevante, l'adeguatezza del rapporto causale potrà essere ammessa. Un incidente di estrema banalità non sarà comunque idoneo, senza ulteriori accertamenti, a determinare una neurosi assicurata; sarebbe in effetti contraddire i principi in precedenza asseriti e condurrebbe ad aprire il campo dell'assicurazione contro gli infortuni a rischi probabilmente insopportabili. L'importanza dell'evento non può essere pertanto disattesa (DTF 113 V 316).

Non risulta che via stato un accertamento completo delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'incidente, in modo tale da classificarlo in modo adeguato.

A tal proposito si richiama il relativo incarto dalla polizia cantonale.

Inoltre, gli elementi dal profilo psichiatrico sono scarsi. Gli unici che possono a giusta ragione fornire indicazioni importanti, o quantomeno oggetto di approfondimento, sono stati ignorati oppure considerati in modo inadeguato.

Si contestano integralmente le considerazioni sull'incidente evidenziate nel DOC A a pagina 5 per i motivi sopra esposti.

Il bus che ha colliso con la macchina del ricorrente, la quale era ferma, viaggiava a km 50.

L'impatto non è stato privo di elementi rilevanti.

II giudizio sulle cure mediche è affrettato. Infatti, visite di pochi minuti con domande formulate al paziente, tali da lasciarlo quantomeno perplesso, non rientrano in prestazioni professionalmente accettabili. Valga quale esempio il rapporto del Dr. __________.

II decorso è stato sfavorevole, eccome!

Basta leggere i rapporti di CO 1 medesima. Dal 7 giugno 2002 la situazione non ha mai presentato motivi di miglioramento.

II ricorrente non ha dolori persistenti, ma è sempre stanco e non riesce a sostenere colloqui, manca di concentrazione.

In altri termini non vi sono differenze tra i dolori ed i disturbi di RI 1, nell'ottica dell'incapacità di far fronte alle proprie mansioni lavorative.

Relativamente all'incapacità lavorativa, si leggano i rapporti conseguenti alle visite in ditta." (Doc. I)

                               1.5.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Il 27 maggio 2004 l'avv. RA 1 ha comunicato di non presentare alcun ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V).

                               1.7.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all'assicuratore LAINF convenuto.

                                         in diritto

                               2.1.   Preliminarmente va osservato che l’CO 1, con decisione formale del 17 dicembre 2003, ha negato la sua responsabilità in relazione ai disturbi accusati dall’assicurato a partire dalla ricaduta del mese di giugno 2002 con effetto ex nunc e pro futuro.

                                         L’assicuratore LAINF convenuto ha, infatti, rinunciato a richiedere il rimborso delle indennità giornaliere versate dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 76).

                                         Al riguardo va indicato che con sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D., U 199/03, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte, il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

                                         Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

                                         In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

2.2 Es fragt sich, ob es dem Unfallversicherer freigestellt ist, die durch Ausrichtung von Unfallpflege und Taggeld einmal anerkannte Leistungspflicht ohne die Rückkommenstitel der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision ex nunc et pro futuro mit der Begründung zu negieren, die Leistungszusprechung sei - in casu wegen Nichtvorliegens eines Unfalls im Rechtssinne - anfänglich unrichtig gewesen. Die Rechtsprechung ist diesbezüglich uneinheitlich.

2.2.1 Im von der Vorinstanz zitierten RKUV 1998 Nr. U 308 S. 455 f. Erw. 3a führte das Eidgenössische Versicherungsgericht aus, die Heilbehandlung und Ausrichtung von Taggeldern durch den Unfallversicherer stellten de facto eine Anerkennung der Leistungspflicht dar, weshalb hinsichtlich der nachträglichen Verneinung eines Unfalltatbestandes die Wiedererwägungsvoraussetzungen erfüllt sein müssten. In RKUV 2000 Nr. U 377 S. 183 war der Fall eines Versicherten zu beurteilen, der am 3. November 1992 beim Treppensteigen Schmerzen im linken Fuss erlitten hatte. Die SUVA kam für die Heilbehandlung auf. Nachdem ein Rückfall gemeldet wurde, gab sie am 16. Juli 1993 eine Deckungszusage ab und richtete die gesetzlichen Leistungen aus. Mit Schreiben vom 27. Januar 1994 teilte sie dem Versicherten mit, sie komme auf ihre Erklärung vom 16. Juli 1993 zurück, da es sich bei den gemeldeten Beschwerden um Krankheitsfolgen handle. Mit Verfügung vom 15. Februar 1994 - bestätigt mit Einspracheentscheid vom 17. März 1995 - lehnte sie ihre Leistungspflicht ab, verzichtete aber auf die Rückforderung der bereits ausgerichteten Leistungen. Das Eidgenössische Versicherungsgericht liess offen, ob nach einer formlosen Deckungszusage des Unfallversicherers eine formelle Wiedererwägung erforderlich sei, und ob das Ereignis vom 3. November 1992 ein Unfall gewesen sei. Es verneinte den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Ereignis und den Beschwerden des Versicherten. Im Ergebnis führte es aus, damit stehe fest, dass die ursprüngliche Deckungszusage der SUVA, sollte sie als formelle Verfügung qualifiziert werden, zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung gewesen sei, mithin die Voraussetzungen für ihre Wiedererwägung mit Verfügung vom 15. Februar 1994 erfüllt gewesen seien.

2.2.2 Gemäss Urteil F. vom 23. Dezember 2002, U 408/00, verneinte die SUVA mit Verfügung vom 3. März 1998 - bestätigt mit Einspracheentscheid vom 9. Juli 1998 - einen Leistungsanspruch des Versicherten hinsichtlich der im Februar 1995 als Rückfall gemeldeten Rückenbeschwerden; bei diesen habe es sich nie um die Folgen versicherter Unfälle gehandelt. Die Kosten der zu Unrecht übernommenen Heilbehandlung würden zum Teil von der Krankenversicherung zurückgefordert werden, während "gegenüber Herrn F. (...) von einer Rückforderung der zu Unrecht erbrachten Leistungen" abgesehen werde. Das Eidgenössische Versicherungsgericht legte dar, die Vorinstanz habe die Verfügung der SUVA vom 3. März 1998 (namentlich im Hinblick auf die darin angekündigte Rückforderung eines Teils der Heilbehandlung gegenüber der Krankenkasse) zu Recht als Wiedererwägungsverfügung qualifiziert, mit welcher der Unfallversicherer auf seine formlose Deckungszusage vom 21. April 1995 bzw. auf die durch das faktische Verwaltungshandeln erfolgte Anerkennung der Leistungspflicht zurückgekommen sei. In diesem Urteil wurde mithin auf die Beziehung zwischen der Rückforderung gegenüber der Krankenkasse und der Berufung auf den Rückkommenstitel der Wiedererwägung hingewiesen. Unbeantwortet blieb die Frage, ob auf den Rückkommenstitel hätte verzichtet werden können, wenn einzig die Leistungseinstellung ex nunc et pro futuro gegenüber dem Versicherten streitig gewesen wäre.

2.2.3 Im Urteil S. vom 29. Juni 1954, U 28/54 (publiziert im SUVA-Jahresbericht 1954 Nr. 3a S. 18), wurde ausgeführt, der SUVA könne bei der grossen Zahl der ihr gemeldeten Bagatellschäden nicht zugemutet werden, vorgängig deren Übernahme (in casu Bezahlung von Behandlungskosten) jeweilen eingehende Erhebungen tatbeständlicher Natur durchzuführen. Vielmehr müsse ihr das Recht zugebilligt werden, bei Fällen, in denen nachträglich weiter gehende Forderungen erhoben würden, die Gewährung zusätzlicher Leistungen zu verweigern, wenn die späteren Nachforschungen das Fehlen eines Unfalltatbestandes ergäben (vgl. auch Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 22).

2.3

2.3.1In Fällen wie dem vorliegenden ist die Berufung auf die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision nicht erforderlich, da die Leistungseinstellung mit Wirkung ex nunc et pro futuro kein Rückkommen auf die bisher gewährten Versicherungsleistungen bedeutet. Nur wenn der Unfallversicherer diese zurückfordert, muss er den hiefür erforderlichen Rückkommenstitel der prozessualen Revision oder der Wiedererwägung ausweisen (BGE 129 V 110 Erw. 1.1, 110 V 176). Will er aber nicht so weit gehen, sondern die bisher zu Unrecht ausgerichteten Leistungen stehen lassen (BGE 119 V 479 Erw. 1b/cc mit Hinweisen), ist Verfügungsgegenstand nur die zukünftige Leistungseinstellung, welche - wenn materiellrechtlich begründet und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen (RKUV 1994 Nr. U 206 S. 328 Erw. 3b) - der Unfallversicherer ohne Rückkommensvoraussetzungen und damit ohne Bindung an früher ausgerichtete Leistungen vornehmen kann.

In diesem Sinne hat das Eidgenössische Versicherungsgericht auch hinsichtlich der Prüfung der adäquaten Kausalität zwischen Unfall und Gesundheitsschaden entschieden. Danach kann der Unfallversicherer trotz vorheriger Ausrichtung von Heilbehandlung und Taggeld ohne Berufung auf Wiedererwägung oder prozessuale Revision die Adäquanz verneinen und gestützt hierauf die Leistungen ex nunc einstellen. Denn es ist erst nach Abschluss des normalen, unfallbedingt erforderlichen Heilungsprozesses zu prüfen, ob die geklagten Beschwerden zum Unfall adäquat kausal sind. Nur im Rahmen einer allfälligen Leistungsrückerstattung sind die Rückkommensvoraussetzungen zu beachten (Urteil K. vom 6. Mai 2003 Erw. 4.2.1, U 6/03, mit Hinweisen). Entsprechendes muss auch hinsichtlich des Unfalltatbestandes gelten, dessen eingehende Prüfung unter Umständen längere Zeit beanspruchen kann und oft von zusätzlichen Feststellungen abhängt (Erw. 1 hiervor). Es ist mithin der in Erw. 2.2.3 dargelegten Rechtsprechung zu folgen, und zwar unabhängig davon, ob eine Bagatell-Unfallmeldung oder eine Unfallmeldung vorliegt.

Vorbehalten bleiben lediglich Fälle, in denen der Vertrauensschutz (BGE 127 V 258 Erw. 4b mit Hinweisen) einem sofortigen Leistungsstopp entgegensteht.

2.3.2 Das soeben Gesagte (Erw. 2.3.1) gilt nicht für Invalidenrenten, da deren Aufhebung für die Zukunft unter Anpassungs- oder - im Rahmen der substituierten Begründung - unter Wiedererwägungs- oder prozessualem Revisionsvorbehalt (Art. 22 UVG; BGE 125 V 369 Erw. 2) steht. Analoges gilt für jene über längere Zeit ausgerichteten Dauerleistungen, auf welche die Rechtsprechung die Regeln über die Rentenanpassung sinngemäss anwendet (z.B. BGE 113 V 27 mit Hinweisen), soweit der Grund der Leistungseinstellung in einer Änderung der anspruchserheblichen Tatsachen liegt (beim Taggeld die für die Arbeitsunfähigkeit und ihre Entwicklung wesentlichen [gesundheitlichen, leistungsmässigen usw.] Verhältnisse).“ (cfr. DTF 130 V 380= SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, consid. 2.2., 2.3.).

                                         Nel caso concreto, visto che, a decorrere dall’annuncio di ricaduta del mese di giugno 2002, all’assicurato sono state erogate delle prestazioni di corta durata (assunzione costi della fisioterapia, indennità giornaliere dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003; cfr. consid. 1.2.), l’CO 1 sarebbe, per principio, legittimato (se non fosse più dato il nesso di causalità) a rifiutare delle ulteriori prestazioni con effetto ex nunc e pro futuro, senza richiamarsi ai concetti della riconsiderazione o della revisione processuale.

                                         Di conseguenza va esaminato se l’Istituto assicuratore convenuto ha correttamente o meno negato la presenza di conseguenze dell’infortunio del 2 ottobre 2000 a far tempo dalla ricaduta del giugno 2002.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 2 ottobre 2000 e oggetto della vertenza è il nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi lamentati posteriormente all'annuncio di ricaduta del mese di giugno 2002 e l’evento traumatico citato, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.7.   Va peraltro ricordato che anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico è caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc. Tale giurisprudenza è stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 335; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale è, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non è determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non è possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche (cfr. DTF 115 V 133 segg.). La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata è stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                               2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)

                               2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

                                         In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.

                                         Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.

                                         Il TFA ha così motivato la sua precisazione giurisprudenziale:

"  Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."

                                         (RAMI succitata, consid. 3a)

                             2.10.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.

                                         Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                             2.11.   Nella presente evenienza, il 2 ottobre 2000, l'assicurato  è  rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________.

                                         Dalle tavole processuali emerge che l'automobile alla guida della quale si trovava l'assicurato, mentre stava attraversando una via la cui visuale alla propria destra era ostruita da un autobus fermo, ha colliso con la parte anteriore destra contro la fiancata sinistra di un altro autobus proveniente da destra (cfr. doc. 6).

                                         L'insorgente si è immediatamente recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________, dove i sanitari, ai quali ha detto di essere stato investito con la sua auto da destra e di aver battuto la fronte, hanno diagnosticato una contusione del cranio e una leggera distorsione cervicale sinistra.

                                         Dal profilo terapeutico, gli sono stati somministrati degli analgesici (cfr. doc. 10). Le radiografie del cranio e della colonna cervicale non hanno rivelato lesioni traumatiche ossee (cfr. doc. 1).

                                         Il 3 ottobre 2000 l'assicurato è stato visitato dal proprio medico curante Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale.

                                         Il medico ha indicato che il ricorrente dall'infortunio del giorno precedente ha riportato un "colpo di frusta cervicale". Egli ha prescritto degli analgesici, dei mielorilassanti e un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 1; 4; 10; 20).

                                         Il Dr. med. __________ ha inviato l'insorgente presso il Dr. med. __________, spec. FMH malattie orecchio naso gola, per un consulto specialistico, in quanto dal giorno dell'evento traumatico avrebbe accusato un fischio nell'orecchio destro e dolori nucali a predominanza destra (cfr. doc. 5).

                                         Il Dr. __________, che ha visto l'assicurato il 9 e il 23 ottobre 2000, ha diagnosticato degli acufeni di origine posttraumatica in via di risoluzione. Egli, in particolare, nel suo rapporto al Dr. med. __________, ha osservato:

"  (…)

Esame ORL: dopo asportazione di cerume a dx, i timpani appaiono differenziati e intatti, non vi è perforazione timpanica. Prove con il Diapason fisiologiche, rimanente status ORL normale.

Audiogramma tonale: udito intatto con soglia tra 0 e 10 dB bilat.

Ho fatto eseguire una TAC dei seni paranasali, rocche petrose e del cranio il 10.10.00, il risultato ti è già pervenuto in copia, reperto TAC normale.

Valutazione: fortunatamente non ho riscontrato alcuna lesione otologica di rilievo, l'esame audiometrico è risultato normale, gli accertamenti radiologici del cranio hanno pure dato esito negativo. Al controllo il 23.10. il paziente afferma di stare nettamente meglio, il tinnito sarebbe di molto diminuito, persistono i disturbi nucali per i quali è prevista una fisioterapia. Mi potrà ovviamente riconsultare in caso di necessità." (Doc. 5)

                                         Il 21 dicembre 2000 il ricorrente è stato visitato dal medico di __________ dell'CO 1, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha così valutato il suo stato di salute e la sua capacità lavorativa:

"  Attualmente l'assicurato asserisce soprattutto delle turbe psichiche come riduzione della concentrazione e della memoria. I dolori alla nuca per lui non sono molto impressionanti.

Clinicamente la colonna cervicale è mobile nella norma, neurologicamente un referto patologico non è evidenziabile.

La TAC cerebrale anamnesticamente era senza particolarità.

Procedere medico:

Una proposta per una cura adeguata in questi casi è sempre difficile da dare, forse un'assistenza neuropsicologica.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurato attualmente rimane abile al lavoro nella misura del 50%.

Prevediamo una rivalutazione in agenzia fra 6 settimane." (Doc. 18)

                                         L'assicurato, il 6 dicembre 2000, si è sottoposto a un esame neuropsicologico presso la Clinica __________ di __________. Nel relativo referto è stato concluso che:

"  (…)

L'esame neuropsicologico di questo paziente che ha subito il 2.10.2000 un incidente della circolazione con colpo di frusta mette in evidenza dei disturbi della concentrazione caratterizzati da un'affaticabilità eccessiva e delle fluttuazioni dell'attenzione, come ad es. allo span visuo-spaziale dove il paziente ha avuto più difficoltà per un compito semplice che per uno più complesso. Le altre funzioni cognitive esaminate sono nei limiti della norma.

Il paziente descrive inoltre dei disturbi spesso menzionati dopo un trauma cranico leggero: delle cefalee, un'ipersensibilità al rumore, una maggiore introversione, una labilità emotiva e dei disturbi del sonno.

Secondo la tabella 8 della SUVA riguardante i danni all'integrità in caso di conseguenze psichiche di lesioni cerebrali, il paziente presenta una sindrome psico-organica di entità leggera. Visti i disturbi della concentrazione, in particolare l'importante affaticabilità, è indicato che l'abilità lavorativa del paziente venga per ora mantenuta al 50%.

Esame neurologico del 06.12.2000:

L'esame è risultato completamente nella norma, come anche la motilità della colonna cervicale. Presente un indurimento dei muscoli paravertebrali cervicali." (Doc. 21)

                                         Su indicazione dell'CO 1, l'__________ ha effettuato una valutazione bio-meccanica dell'evento traumatico del 2 ottobre 2000. Il 23 gennaio 2001 il Dr. sc. techn. __________ ha evidenziato:

"  (…)

Am sass Herr RI 1 (38 Jahre,186 cm, 84 kg) angegurtet am Steuer seines Wagens, als ein Bus gegen die rechte Frontecke fuhr.

Aufgrund der technischen Informationen konnte festgestellt werden, dass die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (delta-v) für seinen Wagen innerhalb oder auch leicht unterhalb eines Bereiches von 10 - 15 km/h lag, durch die dabei wirksamen Beschleunigungskräfte bewegte sich Herr RI 1 relativ zu seinem Fahrzeug nach vorne und, bedingt durch die Rotation im Gegenuhrzeigersinn, nach rechts. Dabei erfolgte offenbar auch ein Kopfanprall. Der Airbag wurde nicht aktiviert.

Nach Angaben im CO 1-Fragebogen sei Herr RI 1 relativ zu seinem Fahrzeug nach links bewegt worden, wobei er den Kopf an der Sonnenblende und an der linken Seitentür angeschlagen habe. Aufgrund der technischen Informationen darf davon ausgegangen werden, dass sich ein Insasse eines Fahrzeuges, dessen Front nach links beschleunigt wird, relativ zum Fahrzeug nach rechts bewegen wird. Je nach Vorwärtsgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeuges wird auch eine Relativbewegung nach vorne dazu kommen. Dabei kann es zu einem Kopfanprall kommen, aber nicht an der linken Tür, sondern eher am Lenkrad oder am Armaturenbrett. Bei einer sehr geringen Vorwärtsgeschwindigkeit würde sich ein angeschnallter Lenker vor allem seitlich bewegen und ein Kopfanprall wäre unwahrscheinlich. Ein Kopfanprall am oberen Rand der Windschutzscheibe (Sonnenblende) ist unter den gegebenen Umständen nur dann nachvollziehbar, wenn die Gurten nicht getragen wurden.

Da aber ein Kopfanprall (an welche Stelle auch immer) aufgrund der initial festgestellten Verletzungen stattgefunden hat, ergibt sich hier aus biomechanischer Sicht aufgrund der technischen Triage und der medizinischen Unterlagen, dass die anschliessend an das Ereignis beklagten Beschwerden und Befunde durch die Kollisionseinwirkung eher erklärbar sind. Biomechanisch relevante Besonderheiten im Sinne einer Abweichung vom Normalfall sind nicht aktenkundig." (Doc. 22)

                                         Il 13 febbraio 2002 ha avuto luogo un'ulteriore visita __________. Il Dr. med. __________ ha riscontrato una situazione più o meno invariata; solamente durante le vacanze l'assicurato è infatti stato privo di disturbi (cfr. doc. 26).

                                         Su incarico dell'assicuratore LAINF, la neuropsicologa __________, della Clinica __________, il 16 marzo 2001, ha proceduto a una valutazione neuropsicologica di controllo, da cui è risultato che:

"  (…)

L'attuale esame neuropsicologico di controllo mostra un'evoluzione globalmente favorevole. A livello cognitivo, rileviamo una diminuzione delle fluttuazioni dell'attenzione messe in evidenza durante la prima valutazione del 6.12.2000. Per contro, persiste un'affaticabilità eccessiva sia al test di concentrazione sostenuta che nella vita quotidiana (attività lavorativa e formazione).Sul piano psichico, il paziente appare più tranquillo, il tono dell'umore è normale e, soggettivamente, viene riportata una regressione dei disturbi del sonno, della labilità emotiva e dell'introversione. A livello fisico, il paziente avvertirebbe ancora, a volte, un peso alla testa e un fischio all'orecchio.

Dopo aver discusso con il paziente, il Dr. med. __________ della CO 1 e il medico curante Dr. med. __________, proponiamo che il Sig. RI 1 rimanga abile al lavoro al 50% fino alla prossima visita alla CO 1, che avrà luogo fra ca. 2 mesi. Egli dovrà però aumentare progressivamente il suo rendimento lavorativo cercando di mantenere il livello di benessere psicologico che ha potuto acquisire nelle ultime settimane. Durante questo periodo, vedrò il paziente ogni 15 giorni per dei colloqui di sostegno psicologico." (Doc. 30)

                                         L'insorgente, l'8 maggio 2001, ha dichiarato a un ispettore dell'CO 1 in ditta di essere sempre in cura presso la Clinica __________ e di lavorare solo al 50%, e meglio di essere attivo tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. Inoltre egli ha indicato di notare sempre un sovraffaticamento e che gli sembrava di non essere lucido e di essere più lento nei riflessi. Infine l'assicurato ha precisato di non escludere di provare ad aumentare la capacità lavorativa più tardi, a dipendenza del decorso (cfr. doc. 32).

                                         Il 22 giugno 2001 la neuropsicologa della Clinica __________ ha affermato che l'assicurato non presentava disturbi di tipo ansio-depressivo e che riusciva a concentrarsi meglio e più a lungo, anche se persisteva una certa affaticabilità. Essa ha pure specificato che egli accettava e si adattava maggiormente alla situazione e che la sua presenza e il rendimento al lavoro erano aumentati, senza però raggiungere il 100%. Vista l'evoluzione favorevole, la neuropsicologa ha suggerito di tentare di aumentare progressivamente la sua abilità lavorativa, mentre ha ritenuto non più necessaria la presa a carico psicologica (cfr. doc. 35).

                                         L'assicurato, l'11 luglio 2001, è inoltre stato ritenuto fisicamente completamente guarito dal medico __________, anche se il giorno successivo a un lavoro intenso si sentiva maggiormente stanco. Il Dr. med. __________ ha, di conseguenza, indicato che dal 16 luglio 2001 l'insorgente sarebbe stato abile al lavoro nella misura del 75% e dal 13 agosto 2001 al 100% (cfr. doc. 24).

                                         Il 7 giugno 2002 l'assicurato ha annunciato all'CO 1 una ricaduta (cfr. doc. 40).

                                         Il Dr. med. __________ nella "Prescrizione di fisioterapia" del 4 giugno 2002 ha diagnosticato una cervicalgia/mialgia in stato dopo distorsione cervicale del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 44).

                                         Il ricorrente è, pertanto, stato convocato per una visita medica __________. Dal relativo rapporto del Dr. med. __________ del 21 agosto 2002 emerge:

"  (…)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Ogni tanto, dopo un lavoro che necessita molta concentrazione, il giorno dopo accusa dolori, affaticamento, stanchezza associata, a volte, con un certo dolore cervicale.

Fa però tuttora sport senza impedimenti.

La memoria va bene, è solo questa stanchezza ogni tanto che lo preoccupa.

STATO LOCALE

Funzione della colonna cervicale completamente normale.

DIAGNOSI

-   Minime turbe neuropsicologiche soprattutto di un'affaticabilità in

    stato dopo distorsione della colonna cervicale a seguito di un

    incidente stradale il 2.10.2000.

VALUTAZIONE

L'assicurato attualmente sta abbastanza bene e lavora al 100%.

Talvolta il giorno dopo aver svolto un lavoro che richiede molta concentrazione, il paziente accusa dei problemi e stanchezza.

L'assicurato riesce a fare sforzi senza impedimenti.

Procedere medico

Fra 6 mesi prevediamo un'altra valutazione neuropsicologica presso la Clinica __________ di __________." (Doc. 50)

                                         Il 7 novembre 2002 ha avuto luogo un incontro in ditta tra l'assicurato e l'ispettore dell'assicuratore LAINF, __________.

                                         L'insorgente ha dichiarato:

"  (…)

Io ho ripreso il lavoro al 75% dal 16.7.2001 e al 100% dal 13.8.2001, come ordinatomi dal medico della CO 1 dopo la visita in agenzia dell'11.7.2001. Pur non sentendomi ancora completamente guarito, ho accettato l'ordine di ripresa al 100%, interpretandolo come una "scossa", un incentivo per cercare di tornare alla normalità.

Invece non mi sono mai sentito come prima dell'incidente. Tuttora non sono lucido al 100%. Ci sono dei momenti in cui sto bene e altri, dopo aver lavorato per un po', in cui mi sento assente col pensiero. Mi sento stanco. Non riesco più a riflettere normalmente. Devo interrompere il mio lavoro. Se sto parlando con un cliente, per esempio di progetti, qualche volta non mi sento più in grado di gestire il colloquio.

Concludendo e cercando di quantificare la diminuzione del mio rendimento professionale, io sono dell'avviso che rispetto a prima dell'infortunio del 2.10.2000 io rendo circa il 50% di meno. Comunque, considerato che il medico della CO 1 parlava in occasione della sua ultima visita di capacità del 100% (pur ammettendo delle turbe neuropsicologiche e affaticabilità) e considerato inoltre che ci sono da fare nuovi esami a __________, sarei d'accordo di ammettere per ora una incapacità lavorativa del 25% con relativo versamento di indennità giornaliera da parte della CO 1.

Mi rendo conto che questa sarebbe una soluzione transitoria. Una valutazione definitiva verrebbe fatta a tempo debito sulla base di adeguati referti medici." (Doc. 53)

                                         Dal 1° novembre 2002 l'CO 1 ha ripristinato il versamento dell'indennità giornaliera in misura del 25% (cfr. doc. 53).

                                         Come prospettato dal Dr. __________ (cfr. doc. 50), il 26 maggio 2003 l'insorgente è stato nuovamente controllato dalla neuropsicologa della Clinica __________. Quest'ultima ha apprezzato lo stato di salute dell'assicurato nel modo seguente:

"  (…)

L'esame neuropsicologico di controllo di questo paziente che ha subito un incidente della circolazione il 2.10.2000 mette in evidenza la persistenza di deficit di attenzione sostenuta (protratta nel tempo) e divisa, in particolare permane un'affaticabilità  eccessiva. Tali disturbi sono globalmente invariati rispetto a 2 anni fa e sono di entità leggera, ma possono avere delle ripercussioni significative nella vita quotidiana e sono suscettibili di ridurre il rendimento durante l'attività lavorativa soprattutto quando essa, come nel caso del paziente, è impegnativa a livello cognitivo. I leggeri disturbi di memoria verbale a breve termine (span verbale e prime 2 evocazioni all'apprendimento delle 15 parole di Rey) sono anch'essi da mettere in relazione con le difficoltà attenzionali; da notare in effetti che le capacità mnesiche a lungo termine sono nella norma sia in modalità che visuo-spaziale. Non si rilevano deficit a livello delle funzioni esecutive." (Doc. 57)

                                         Le indennità giornaliere del 25% non sono più state corrisposte dal mese di luglio 2003 (cfr. doc. 59; 71).

                                         L'assicurato, il 23 luglio 2003, ha comunicato all'ispettore __________ che sostanzialmente la situazione non era cambiata rispetto a quanto descritto nel rapporto del 7 novembre 200, non avendo notato nessun miglioramento. Egli ha pure puntualizzato, da un lato, di non assumere medicamenti, ma di effettuare della fisioterapia alla colonna cervicale, dall'altro, che il 25% di inabilità era ancora giustificato (cfr. doc. 60).

                                         Il 26 agosto 2003 ha avuto luogo la visita medica __________.

                                         Dal relativo rapporto, allestito dal Dr. __________, si evince che:

"  (…)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Accusa sempre gli stessi disturbi, soprattutto mal di testa alla parte destra, sente come una pressione in fronte anche eseguendo lavori impegnativi.

Sotto stress o svolgendo lavori che necessitano un'alta concentrazione i disturbi aumentano.

Inoltre accusa ogni tanto dolori alla colonna cervicale.

Sta facendo fisioterapia una volta la settimana che serve per alcuni giorni.

Senza fisioterapia la situazione peggiora.

STATO LOCALE

Colonna cervicale

Ben mobile, senza risparmio.

DIAGNOSI

-   Turbe neuropsicologiche di leggera entità, soprattutto di

un'affaticabilità e riduzione leggera della concentrazione con mal di testa e cervicalgia in stato dopo distorsione della colonna cervicale a seguito di un incidente stradale il 2.10.2000.

VALUTAZIONE

L'assicurato accusa sempre gli stessi disturbi di concentrazione, avverte stanchezza, mal di testa e dolori alla colonna cervicale.

Dal lato clinico un referto patologico o post-traumatico non è evidenziabile, esistono unicamente questi disturbi neuropsicologici.

L'origine di questi disturbi è però sconosciuta.

Tutti gli esami effettuati non hanno evidenziato un danno organico post-traumatico al cervello, ma per accettare i disturbi neuropsicologici questo deve essere presente.

Di conseguenza l'assicurato in questo contesto non ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.

Per quanto attiene alla capacità lavorativa, dal punto di vista medico, l'assicurato è abile al lavoro nella misura completa." (Doc. 65)

                                         L'insorgente, l'11 novembre 2003, ha infine dichiarato all'ispettore __________:

"  (…)

-   Io non ho mai detto al dr. __________ di lavorare al 100%. Deve esserci

stato un malinteso. Infatti io non ho mai lavorato al 100% e continuavo a ritenermi inabile al 25% come da citato rapporto CO 1 del 26.8.2003.

-   Il signor __________ mi aveva prospettato una sospensione dell'indennità giornaliera con la fine di agosto. In seguito la CO 1 avrebbe esaminato se – come scritto dalla CO 1 all'avv. RA 1 nella lettera del 15.10.2003 – ho diritto a ulteriori prestazioni.

-   Io ribadisco che non ho notato un miglioramento. Siamo nella stessa situazione descritta nel rapporto CO 1 del 7.11.2002 e in quello del 26.8.2003.

-   La ditta ha sempre una dozzina di dipendenti. Io sono il direttore amministrativo e tecnico. Mio padre __________ di 68 anni è ora pensionato.

-   Non timbro nessun cartellino orario e nemmeno i miei operai. Sopra di me non c'è nessun superiore. Cerco di fare la mia valutazione globale in modo corretto.

-   I problemi che ho sono quelli che ho già descritto in passato. Vale quello che ho elencato nel rapporto CO 1 del 7.11.2002, vale a dire che ho sempre ansia, facile stancabilità e disturbi di concentrazione, come da rapporto di __________ del 28.5.2003. Questi disturbi influiscono negativamente sul mio rendimento professionale globale. Il mio dipendente signor __________ ha dovuto sostituirmi in molti lavori e questo per l'impresa è un costo salariale supplementare importante.

-   In conclusione, io ritengo di essere sempre inabile a tempo indeterminato in una misura almeno del 25%.

-   Mi aspetto pertanto l'ulteriore versamento di prestazioni in denaro da parte della CO 1. Resto in attesa di una decisione della CO 1 in merito." (Doc. 70)

                                         Con decisione formale del 17 dicembre 2003 l'CO 1 ha negato la propria responsabilità assicurativa per i disturbi neuropsicologici accusati dal ricorrente nel lasso di tempo successivo alla notifica di ricaduta del giugno 2002 (cfr. doc. 76; consid. 1.3.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su opposizione del 4 febbraio 2002 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

                             2.12.   Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, di interessarsi al caso dell'assicurato, è riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’insorgente.

                                         Al proposito va ricordato che i sanitari dell'Ospedale __________ di __________, il 2 ottobre 2000, hanno riscontrato un'escoriazione frontale, un formicolio temporale sinistro e alla parte sinistra della nuca, mentre il Dr. med. __________, il 3 ottobre 2000, ha attestato una dolenzia muscolare cervicale. Le radiografie del cranio e della colonna cervicale effettuate presso il nosocomio di __________ il medesimo giorno dell'infortunio, non hanno tuttavia rivelato lesioni traumatiche ossee (cfr. doc. 1; 4; 10; consid. 2.11.).

                                         Inoltre il Dr. med. __________, specialista FMH in malattie orecchio, naso, gola, il 23 ottobre 2000, in relazione al fischio nell'orecchio destro e ai dolori nucali a predominanza destra che l'assicurato avrebbe accusato a decorrere dall'incidente dell'ottobre 2000, basandosi sugli accertamenti esperiti (TAC dei seni paranasali, rocche petrose e del cranio), non ha riscontrato alcuna lesione otologica di rilievo; l'esame audiometrico è risultato normale e anche gli esami radiologici del cranio hanno dato esito negativo (cfr. doc. 5; consid. 2.11.).

                                         Da parte sua, il medico __________ dell'CO 1, Dr. med. __________, ha esplicitamente sottolineato, nel suo referto del 21 dicembre 2000, che clinicamente la colonna cervicale era mobile nella norma, che neurologicamente un referto patologico non era evidenziabile e che la TAC cerebrale anamnesticamente era senza particolarità (cfr. doc. 18; consid. 2.11.).

                                         Sempre il Dr. med. __________, l'11 luglio 2001, ha indicato che clinicamente non era riscontrabile nessun referto patologico (cfr. doc. 37; consid. 2.11.).

                                         Infine il medico __________, in occasione della visita __________ del 26 agosto 2003, ha precisato che dal lato clinico un referto patologico e post-traumatico non era evidenziabile e che esistevano unicamente dei disturbi neuropsicologici, la cui origine era sconosciuta. Egli ha pure evidenziato che tutti gli esami eseguiti non hanno messo in luce un danno organico post-traumatico al cervello (cfr. doc. 65; consid. 2.11.).

                                         Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere (riservata l'applicazione della particolare giurisprudenza relativa ai traumi d'accelerazione alla colonna verticale, cfr. consid. 2.7 - 2.9 e 2.13), la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del giugno 2002, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 2 ottobre 2000.

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene che non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), non apporterebbero dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.13.   Prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati, per l'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 2 ottobre 2000, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale.

                                         Al proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.8.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.13.), quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Dagli atti all'inserto si evince che l'evento traumatico assicurato ha interessato il rachide cervicale.

                                         In particolare, dal certificato medico 17 novembre 2000, redatto dai medici dell'Ospedale __________ di __________, che per primi hanno visitato l'assicurato il 2 ottobre 2000, risulta che l'insorgente ha riportato una leggera distorsione cervicale a sinistra e una contusione del cranio, ma non una commotio (cfr. doc. 10; consid. 2.11.).

                                         Il medico curante, Dr. med. __________, ha poi diagnosticato, il 3 ottobre 2000, un colpo di frusta cervicale (cfr. doc. 4; consid. 2.11.).

                                         Lo stesso medico __________ dell'CO 1, nei rapporti relativi alle visite di controllo del 21 dicembre 2000, 13 febbraio 2001, 11 luglio 2001, 21 agosto 2002 e alla visita __________ del 26 agosto 2003, parla di distorsione della colonna cervicale a seguito dell'incidente del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 18, 26, 37, 50, 65; consid. 2.11.).

                                         Secondo il TCA, in casu, si può ammettere che l'assicurato sia rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale o comunque di un trauma equivalente.

                                         Da notare, a questo proposito, che la giurisprudenza non opera alcuna distinzione a seconda che l'interessato abbia accusato un vero e proprio trauma di accelerazione oppure un meccanismo equivalente con distorsione della colonna cervicale (cfr. RAMI 2000 U 359 p. 29, 1999 U 341 p. 408 consid. 3b e STFA dell'11 aprile 2000 nella causa V.).

                                         Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.

                                         Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

                                         In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).

                                         In concreto, dopo l'evento traumatico dell'ottobre 2000 il ricorrente, nella fase iniziale, ha accusato, in particolare dolori alla zona cervicale, alla nuca, riduzione della concentrazione e della memoria, affaticabilità eccessiva (cfr. doc. 5; 18).

                                         Dal rapporto del 6 dicembre 2000 della neuropsicologa __________ della Clinica __________ emerge, poi, che il ricorrente ha lamentato anche cefalee, disturbi del sonno, ipersensibilità al rumore, di essere più sensibile a livello emotivo, più taciturno e introverso (cfr. doc. 21).

                                         Nel prosieguo, e meglio dal mese di febbraio 2001, l'assicurato ha ancora accusato essenzialmente disturbi neuropsicologici, in particolare difficoltà di concentrazione e facilità a stancarsi (cfr. doc. 26, 30, 32, 35, 37, 50, 52, 53, 57; consid. 2.11.).

                                         Dal referto della visita __________ del 26 agosto 2003 risulta, peraltro, che l'assicurato ha dichiarato di soffrire di disturbi di concentrazione, stanchezza, mal di testa e ogni tanto di cervicalgia (cfr. doc. 65, consid. 2.11.).

                                         L'11 novembre 2003, durante un colloquio in ditta con l'ispettore __________ dell'CO 1, il ricorrente ha, infine, indicato di provare dell'ansia, di stancarsi facilmente e di avere disturbi della concentrazione (cfr. doc. 70).

                                         Alla luce di quanto appena esposto questa Corte ritiene che il ricorrente ha presentato, almeno in parte, il quadro clinico tipico di una lesione del tipo "colpo di frusta" caratterizzato da disturbi multipli (cfr. consid. 2.7.). Essi si vanno ad aggiungere alla diagnosi di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale o di un trauma equivalente.

                                         Il nesso di causalità naturale va quindi ammesso sulla base dei  principi elaborati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 369 in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta” alla colonna cervicale senza prova di un deficit funzionale organico (cfr. consid. 2.7., per un caso in cui la questione è stata lasciata aperta dal TCA, cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa K., U 97/03).

                             2.14.   A proposito dell’adeguatezza del legame causale va rilevato quanto segue.

                                         Dal rapporto concernente le "Informazioni complementari" redatto dalla Polizia cantonale sopraggiunta sul luogo dell'incidente risulta:

"  (…)

RI 1 alla guida della propria vettura si trovava a circolare su Via __________ proveniente da Via __________ e diretto verso Via __________.

Giunto allo stop con Via __________, si fermava.

Controllava il traffico alla propria sinistra e notava che vi era una colonna di veicoli fermi (colonna causata dalla fermata di un autobus).

Volgeva lo sguardo a destra e notava l'autobus citato fermo sulla normale corsia di scorrimento (fermata ubicata poco dopo l'intersezione con Via __________).

Iniziava così la manovra di attraversamento di Via __________ onde proseguire ancora su Via __________ benché la visuale alla propria destra fosse parzialmente ostruita dall'autobus fermo.

Giunto a metà Via __________ – con la visuale alla propria destra ancora ostruita dall'autobus fermo intento a far scendere persone – mentre con la parte anteriore della vettura era già sulla corsia riservata ai bus, non si avvedeva del giungere dell'autobus (condotto da __________) dalla propria destra.

Con la parte anteriore della vettura entrava in collisione con la fiancata sinistra dell'autobus." (Doc. 6c)

                                         L'insorgente, come visto, ha riportato una contusione del cranio e una leggera distorsione cervicale (cfr. consid. 2.11.).

                                         Chiamato a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

                                         A titolo di raffronto va segnalato che tanto la Corte federale, quanto questo Tribunale, nel passato, hanno classificato fra gli infortuni di grado medio all'interno della categoria media incidenti della circolazione più gravi rispetto a quello ora sub judice, e meglio:

                                         - STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di un tamponamento, è uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si è girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

                                         -  STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata è uscita di strada, è salita su di una scarpata e si è rovesciata sul tetto;

                                         -  STFA del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola, nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;

                                         -  STCA del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra;

                                     -  STCA del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione;

                                         -  STCA del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.; 2.6.3.)

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         Al riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcune distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.10.).

                                         L'incidente della circolazione stradale del 2 ottobre 2000 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, ciò vale anche nell'ipotesi in cui, come sostiene l'assicurato (cfr. doc. I), l'autobus contro il quale ha colliso con la sua automobile viaggiava a 50 km/h.

                                         In proposito occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico ad una velocità di circa 95km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

                                         Il ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari.

                                         Infatti la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto questo criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta o di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi, come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS 2001 pag. 448-449; STFA del 25 ottobre 2004 nella causa S., U 137/04).

                                         Il TFA ha, ad esempio, negato tale criterio nella STFA del 4 settembre 2003 nella causa D., U 371/02, relativa a un’assicurata che, a seguito di un tamponamento subito dall’auto che stava guidando, ha riportato un trauma distorsivo della colonna cervicale. Essa, in effetti, non ha assunto posizioni particolari al momento dell’incidente, né ha presentato, per lungo tempo, diversi disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico. Questo criterio nemmeno è stato riconosciuto nella STFA del 6 febbraio 2000 nella causa T., U 61/00, concernente il caso di un’assicurata che al momento del tamponamento subito dalla sua vettura, da cui ha riportato un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, aveva sì la testa girata verso destra, ma non l’intera parte superiore

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