Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.07.2004 35.2004.22

29 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,808 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.22   mm/td

Lugano 29 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 26 gennaio 2004 emanata da

CO1 rappr. da: RA2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 dicembre 2002, RI1 - dipendente dell'Impresa generale __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO1 - è scivolato su una roccia in pendenza, andando a fermarsi con il piede destro in avanti contro un macigno.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato un trauma contusivo al piede destro con frattura pluriframmentaria del calcagno, trattata in modo conservativo.

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 15 dicembre 2003, l'assicuratore LAINF ha dichiarato di ritenere l'assicurato abile al lavoro al 50% dal 1° settembre 2003, al 75% dal 22 settembre 2003 ed al 100% dal 13 ottobre 2003 (cfr. doc. 46).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA1 per l'assicurato (cfr. doc. 47), l'assicuratore, in data 26 gennaio 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 50).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 aprile 2004, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto che l'CO1 venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa (cfr. I, p. 3), argomentando:

"  Come risulta chiaramente dall'accluso certificato allestito dal dott. med. __________, __________, il ricorrente, dal punto di vista soggettivo, presenta sempre gli stessi sintomi: astenia della gamba destra, gonfiore con parestesie e senso di calore e di ipersudorazione.

Questi sintomi hanno indotto il medico curante a chiedere una perizia specialistica da parte del Prof. __________, perizia che sarà allestita nei prossimi mesi. Pertanto, a titolo cautelativo, il ricorrente presenta ricorso a questo Tribunale chiedendo che l'istruttoria sia sospesa sino a che sarà rassegnato il referto dello specialista suddetto. Ad ogni modo sin d'ora risulta chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità adeguato fra l'infortunio e gli attuali dolori e disturbi che rendono il ricorrente inabile al lavoro al 100%.

(…)

Per tutte le considerazioni dette ai punti precedenti, che saranno confermate nell'istruttoria, si giustifica che il caso venga assunto dalla CO1 e al ricorrente concesse le prestazioni sulla base di un'incapacità lavorativa del 100%"

                                         (I).

                               1.4.   L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         Fra gli atti prodotti dall'assicuratore convenuto figura il referto 7 aprile 2004 del PD dott. __________, privatamente consultato dall'assicurato il 6 aprile 2004 (cfr. doc. 53).

                               1.5.   Il 18 maggio 2004 il rapporto del dott. __________ è stato intimato all'assicurato per osservazioni (V).

                                         Il ricorrente ha preso posizione in data 27 maggio 2004 (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto all'indennità giornaliera a far tempo dal mese di settembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   L'art. 16 cpv. 1 LAINF prevede che ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito ad infortunio.

                                         Secondo l'art. 6 LPGA, é considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Con l'introduzione di questa norma il legislatore federale ha codificato la giurisprudenza sviluppata riguardo all'art. 16 vLAINF (cfr. DTF 129 V 53; DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                                         La questione a sapere se un assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (cfr. DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.4.   In data 12 dicembre 2002 l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio che ha interessato il piede destro e, concretamente, il calcagno, sede di una frattura pluriframmentaria (cfr. doc. 1, 7 e 9).

                                         Le successive cure sono state di tipo conservativo (misure fisioterapiche, antinfiammatori e analgesici, cfr. doc. 7, 8 e 10).

                                         Con scritto del 28 marzo 2003 indirizzato al medico di circondario dell'CO1, il curante, dott. __________, generalista, ha sollecitato l'esecuzione di una visita di controllo, sottolineando una certa discrepanza fra lo stato oggettivo del piede destro e la sintomatologia denunciata dall'assicurato (cfr. doc. 16).

                                         In data 28 aprile 2003 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Il medico di circondario ha prescritto un plantare morbido con assorbimento delle punte di pressione, rispettivamente, un adattamento delle scarpe di lavoro ed ha prospettato una progressiva ripresa dell'attività lavorativa a far tempo dalla seconda metà del mese di luglio 2003 (cfr. doc. 19).

                                         Il decorso è stato caratterizzato dalla persistenza di importanti disturbi soggettivi, e ciò malgrado le misure tecnico-ortopediche poste in atto, nonché dal fallimento dei tentativi di aumentare il grado di capacità lavorativa oltre il 25% (cfr., in particolare, doc. 22, pto. 5, 23 e 29).

                                         L'assicurato è stato sottoposto ad una nuova visita di controllo il 1° settembre 2003.

                                         Constatato "un quadro locale estremamente favorevole in particolare senza ipertermia o gonfiori locali, senza contratture o versamenti articolari", il dott. __________ ha dichiarato l'insorgente abile al lavoro in misura del 50% a far tempo dal 1° settembre 2003.

                                         Il fiduciario dell'CO1 ha peraltro riconvocato l'assicurato per l'11 settembre successivo alle ore 16°°, "alfine di oggettivare l'ulteriore decorso …" (doc. 32, p. 2).

                                         Queste le conclusioni espresse dal dott. __________ al termine della visita dell'11 settembre 2003:

"  Non solo il venerdì in fine mattinata, ma pure il giovedì in fine pomeriggio, dopo una mezza giornata di lavoro, il referto clinico al piede destro si presenta calmo, in particolare senza segni di irritazione, senza gonfiore o ipertermia.

Sul piano terapeutico, ritengo senz'altro opportuno che il paziente proceda all'applicazione locale di pomate, se ritenuto necessario, in funzione dell'intensità dei disturbi residui.

Per quanto attiene alla capacità lavorativa si conferma il 50% a decorrere dall'1.9.2003.

Con riferimento al quadro clinico odierno, a fine giornata, il signor RI1 viene ritenuto abile nella misura del 75% a partire dal 22.9.2003 e in misura completa a partire dal 13.10.2003"

                                         (doc. 37).

                                         Unitamente al ricorso, è stato prodotto un certificato, datato 22 marzo 2004, del dott. __________, secondo il quale l'assicurato presenta uno stato oggettivo del tutto normale (doc. A 3: "Obbiettivamente i reperti della marcia, trofismo muscolare, forza e sensibilità sono normali") ma, d'altra parte, una sintomatologia soggettiva rimasta invariata (doc. A 3: "Dal punto di vista soggettivo, restano invariati i sintomi lamentati: astenia della gamba dx, riferito gonfiore con parestesie e senso di calore e di ipersudorazione").

                                         In data 6 aprile 2004, il ricorrente ha privatamente consultato il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha fatto stato di una situazione di normalità a livello dell'estremità inferiore destra:

"  VALUTAZIONE E PROPOSTA:

frattura articolare stabile, senza scalino articolare e senza spostamento secondario, del calcagno destro, consolidata senza complicazioni o problemi clinicamente rilevanti.

In particolare l'orientamento degli assi essenziali del piede sono conservati.

Vi è una lieve particolarità (anomalia) preesistente a livello dell'articolazione mediale talocalcaneare e un piccolo osteofite anche esso preesistente alla testa del talo.

Dal punto di vista traumatico la frattura è perfettamente consolidata con un lieve spostamento tipo varizzazione, ma senza ripercussioni sulla funzione e la stabilità del retropiede (assenza di sintomi di instabilità del retropiede).

L'arto inferiore destro non mostra nemmeno una differenza rilevante della massa muscolare e lo scheletro non mostra una decalcificazione rilevante che testimonierebbe per un risparmio funzionale dell'arto inferiore destro. La piccola asimmetria anatomica vista a livello sottotalare e talo-navicolare è preesistente e potenzialmente può causare disturbi funzionali in futuro"

                                         (doc. 53).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Come visto, nella concreta evenienza, tutti i sanitari che si sono interessati al caso di RI1, quindi il suo medico curante (cfr. doc. A 3), il Prof. dott. __________ (cfr. doc. 53) ed il medico di fiducia dell'CO1 (cfr. doc. 37), hanno affermato che i disturbi soggettivamente risentiti dall'assicurato non correlano affatto con la situazione oggettivabile a livello del piede destro (risultata senza particolarità).

                                         Ora, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali - cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. n. 35.2002.4, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00; U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 105s.).

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato, e ciò vale sia per quanto riguarda l'esistenza di un nesso causale naturale con l'infortunio, sia per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa.

                                         Pertanto, data l'univocità delle tesi espresse e considerato esclusivamente lo stato oggettivabile a livello del piede destro, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente ha ritrovato una piena capacità lavorativa secondo le modalità ed i tempi definiti dall'Istituto assicuratore convenuto, senza che si riveli peraltro necessario procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti