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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2005 35.2004.100

9 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,624 mots·~28 min·2

Résumé

assicurato scivola e batte il ginocchio. Negata causalità naturale, sia diretta che indiretta, fra l'infortunio e l'ernia discale apparsa con un tempo di latenza di circa 2 anni. Incarto retrocesso all'assicuratore per determinare capacità lavorativa tenuto conto dei soli postumi al ginocchio

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.100   mm/ss

Lugano 9 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 9 ottobre 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 – è scivolato nel bagno di casa ed ha battuto il ginocchio destro contro la vasca da bagno, riportando una lesione meniscale.

                                         Il caso è stato assunto dall'CO 1, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il decorso post-infortunistico si è rivelato piuttosto problematico: fra il mese di dicembre 2001 ed il mese di gennaio 2004, l'assicurato è stato infatti sottoposto a ben cinque interventi chirurgici al ginocchio destro.

                               1.3.   Nel corso del mese di novembre 2003, RI 1 ha denunciato la comparsa di disturbi anche alla schiena

                                         (cfr. doc. 133).

                                         La TAC eseguita il 17 gennaio 2004 ha messo in evidenza la presenza di due ernie discali a livello di L4/L5 e L5/S1 (cfr. referto accluso al doc. 142).

                               1.4.   Con decisione formale del 30 marzo 2004, l'assicuratore

                                         LAINF – tenuto conto unicamente dei postumi residuali al ginocchio destro - ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro dal 17 maggio 2004 (negandogli perciò il diritto ad una rendita d'invalidità) e l'ha posto al beneficio di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%.

                                         D'altra parte, l'CO 1 ha rifiutato di riconoscere la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale (cfr. doc. 150).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 169), l'assicuratore infortuni, in data 1° ottobre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 173).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 25 novembre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'RA 1, ha chiesto, in via principale, che l'CO 1 venga condannato a riconoscergli ulteriori indennità giornaliere ed a riqualificarlo professionalmente e, in via subordinata, che venga ordinata una perizia medica giudiziaria, argomentando:

"  1. Con decisione del 1. ottobre 2004 la spettabile CO 1 in __________ respinge un ricorso in materia di assicurazione perdita di guadagno relativa ad infortunio presentata dal ricorrente.

Soffrendo il ricorrente di una patologia al ginocchio dx., rispettivamente di una ernia discale, l'autorità di prime cure motiva la decisione impugnata adducendo che i problemi di deambulazione per il ginocchio non sono causa diretta dei conclamati problemi di ernia discale, rimandando pertanto il ricorrente all'indennità perdita di guadagno per malattia e, se del caso, alla mutua italiana in ragione dell'art. 49 cpv. 4 LPGA.

2. In sintesi, a fine settembre 2001 il ricorrente, operaio presso la __________, ha urtato il ginocchio e meglio quello dx. contro il bordo della vasca da bagno e in data 9 ottobre 2001 il ricorrente si è sottoposto ad una visita presso il medico curante, annunciando nel contempo l'infortunio alla CO 1 per il tramite del proprio datore di lavoro.

Il citato esame ha evidenziato nel ricorrente una lesione al corno posteriore del menisco interno. Di seguito il ricorrente si è dovuto suo malgrado sottoporre a diversi interventi chirurgici e meglio due operazioni in Italia presso l'ospedale di __________, un intervento in Ticino presso il dr. med. __________, due operazioni, sempre in Svizzera e più precisamente in Berna, senza tuttavia mai riuscire a guarire.

3. In questa sede si evita di riprendere in toto le allegazioni di cui si fa promotrice l'autorità di prime cure nel contesto della sua decisione su opposizione del 1. ottobre 2004 che in questa sede s'impugna, richiamando nel contempo, quale nuovo elemento probatorio, il documento redatto in data 10 novembre 2004 dal dr. med. __________, medico specialista in medica interna in __________.

4. Documentazione medica che attesta una patologia nel paziente e meglio del ginocchio dx. sufficientemente grave e consolidata tanto da ritenere che le condizioni del ricorrente non possano migliorare in futuro quanto semmai peggiorare.

Stante al recente documento medico redatto dal Dr. __________, grave appare anche la patologia dorsale quale diretta conseguenza della zoppia e dei disturbi cronici al ginocchio dx.

Ne consegue, a mente del sottoscritto patrocinatore, rispettivamente del medico specialista, l'autorità di prime cure spetta il compito di elargire una prestazione di indennità giornaliera in favore del ricorrente e parimenti, sempre a CO 1, spetta il compito di porre in essere un piano realistico di riqualificazione professionale in favore del ricorrente."

                                         (I)

                               1.6.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.7.   In data 30 dicembre 2004, l'assicurato ha ribadito che l'ernia del disco di cui è affetto deve essere imputata alle difficoltà di deambulazione causate dalla patologia al ginocchio destro ed ha versato agli atti ulteriore documentazione medica      (cfr. V + allegati).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Sempre in ordine, va osservato che, secondo l'assicuratore LAINF convenuto, oggetto della vertenza sarebbe esclusivamente la questione a sapere se RI 1 ha o meno diritto a prestazioni per l'ernia discale e, più concretamente, se quest'ultima patologia costituisce una conseguenza, naturale ed adeguata, del sinistro dell'ottobre 2001 (cfr. doc. 173, p. 2 e III, p. 3).

                                         Il TCA non può condividere questa opinione.

                                         In effetti, con l'opposizione del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 169), l'assicurato ha contestato il fatto di avere ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 17 maggio 2004.

                                         Al riguardo, egli ha fatto riferimento alla certificazione 13 agosto 2004 del dott. __________ (acclusa all’opposizione), il quale ha ritenuto il suo paziente inabile al lavoro in misura del 100%, tenuto conto, non soltanto della problematica dorsale, ma pure dello stato del ginocchio destro (cfr. rapporto del 13.8.2004 accluso al doc. 169).

                                         Il medico curante dell'insorgente ha precisato la propria tesi con il referto del 10 novembre 2004 - il cui contenuto è stato esplicitamente richiamato in sede di ricorso (cfr. I, p. 3) - nel quale si legge, citiamo: "… dal 2001 sofferente di algie al ginocchio dx con importante zoppia e limitazione funzionale da meniscopatia e condropatia, sottoposto più volte a intervento chirurgico senza evidente beneficio clinico da parte del paziente; non miglioramento con le sedute di fisioterapia e terapia riabilitativa nel tempo disposte; (…). Tali menomazioni non appaiono emendabili con mezzi chirurgici o fisiatrici, sono croniche e non soggette a miglioramento nel tempo, ma anzi appaiono destinate a graduale e inevitabile, benché lento, peggioramento. In termini lavorativi pertanto ritengo il paziente inidoneo al lavoro specifico nella misura del 100%, senza possibilità di miglioramento col tempo" (doc. C).

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene che oggetto della presente procedura sia pure la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare RI 1 abile al lavoro dal 17 maggio 2004, tenuto conto dello stato del ginocchio destro.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il diritto ad ulteriori prestazioni si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 1° ottobre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di maggio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.6.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.7.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.8.   Il TCA deve, in primo luogo, valutare se la nota ernia discale si trova in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio dell'ottobre 2001.

                                         A proposito dell'eziologia della citata patologia vertebrale, agli atti figurano delle valutazioni mediche fra loro contrastanti.

                                         Da un lato, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso il parere secondo cui il reperto diagnosticato è di natura squisitamente morbosa:

"  L'assicurato all'epoca scivolava in bagno, picchiando il ginocchio destro contro la vasca.

Il 3.3.2004 visita medico-circondariale: l'assicurato lamentava ancora certi disturbi al ginocchio ma era più disturbato dai problemi alla colonna lombare. Anche clinicamente, la situazione al ginocchio era abbastanza calma, la funzione era completamente normale e un segno per una sofferenza intrarticolare era completamente assente.

L'abbiamo quindi dichiarato abile al lavoro nella misura del 100%.

Il 14.1.2004 sono subentrati dolori alla colonna lombare. Hanno trovato un'ernia discale. Per accettare un'ernia discale a carico di un infortunio, ci vuole almeno una caduta da 5 metri sulle gambe ed i tipici sintomi radicolari entro alcune ore, massimo entro 72 ore.

Quindi l'ernia discale va a carico della Cassa malati.

Anche la motivazione: "prima non c’era niente, quindi deve essere una causa di un qualsiasi infortunio" non vale. Non si può argomentare nel senso post-hoc, ergo propter-hoc.

Per quanto concerne l'IMI rimane invariata la valutazione del 5%."

                                         (doc. 170)

                                         Dall'altro, il dott. __________, specialista in medicina interna a __________, ha sostenuto, dapprima (cfr. rapporto del 13.8.2004), che l'ernia discale è una conseguenza diretta dell’evento assicurato ("Ritengo pertanto che l'infortunio sia causa efficace ed efficiente del problema erniario lombare sofferto dal paziente"), siccome, anteriormente allo stesso, l'assicurato mai aveva sofferto di lombalgie con o senza sciatalgia e, in seguito (cfr. rapporto del 10.11.2004), che la menzionata patologia è invece imputabile al disturbo della deambulazione provocato dalla problematica al ginocchio.

                                         Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Un'ernia discale va considerata di natura traumatica

                                         unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.

                                         In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.

                                         Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

                                         Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).

                                         Secondo questo Tribunale, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena menzionati fa manifestamente difetto.

                                         Infatti, un attento esame della documentazione medica a disposizione dimostra che disturbi alla regione lombare sono stati denunciati dal ricorrente - per la prima volta – nel corso del mese di novembre 2003 (cfr. doc. 133: "Da qualche tempo, probabilmente dovuti ad un difetto di postura e della deambulazione, accusa problemi alla schiena"), quindi con un tempo di latenza di circa due anni.

                                         Del resto, i tipici sintomi radicolari sono apparsi addirittura più tardi, per la precisione nel mese di gennaio 2004 (cfr. doc. 139: "Il giorno che è arrivato a casa (14.1.04) gli è insorto un forte mal di schiena. Non ha tuttora sensibilità alla gamba sinistra. Non sa cosa è successo. Il 17.1.04, il suo medico l'ha mandato a fare una TAC. Dal responso è risultato che vi sono 2 ernie: …").

                                         Sulla scorta di quanto precede, occorre concludere - in accordo con la valutazione enunciata dal medico fiduciario dell'Istituto assicuratore - che l'infortunio del 9 ottobre 2001 non ha né causato né, considerato il lungo periodo di latenza intercorso fra l'evento traumatico e la prima apparizione dei disturbi, scatenato l'ernia discale di cui è portatore RI 1.

                                         Tale conclusione trova, del resto, conferma nella perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. R. Seiler, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00.

                                         Infatti, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. Seiler ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"  (…)

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. Seiler (Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         È peraltro importante segnalare – con riferimento a quanto fatto valere dal dott. __________ con la certificazione acclusa al doc. 169 - che il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         RI 1 - fondandosi sul rapporto 10 novembre 2004 del suo medico curante (doc. C) - ha sostenuto, d'altra parte, che l'ernia discale costituirebbe una conseguenza indiretta dell'evento infortunistico assicurato, nel senso che le difficoltà di deambulazione a lungo presentate avrebbero finito per provocare la problematica dorsale (cfr. I, p. 3).

                                         Il TCA non può condividere la tesi secondo cui i disturbi al rachide lombo-sacrale sarebbero stati indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente al ginocchio destro.

                                         D'altronde, questa opinione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. Heini e M. Weber, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di Berna, hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre ad un sovraccarico del rachide:

"  Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital di Berna, p. 8s.)

                                         Il caso di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori Heini e Weber.

                                         Da un lato, dalla documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria degli arti inferiori.

                                         Dall'altro, i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi a distanza di due anni circa dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie poc'anzi evocata, la sindrome lombare è insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che ha interessato il piede destro (cfr., per un caso analogo, STCA del 25 febbraio 2002 nella causa A., inc. n. 35.2001.79, confermata dal TFA con pronunzia del 28 maggio 2004, U 122/02).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'CO 1 ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati dall'insorgente.

                               2.9.   Come già indicato al considerando 2.2., contestata è pure la questione a sapere se i postumi che interessano il ginocchio destro di RI 1, incidono o meno sulla sua capacità lavorativa.

                                         L'assicuratore infortuni convenuto lo ha negato, facendo capo alla valutazione espressa dal dott. __________ in occasione della visita di controllo del 3 marzo 2004.

                                         Questo, in effetti, il contenuto del suo rapporto datato 18 marzo 2004:

"  L'assicurato attualmente è più disturbato dai problemi causati dall'ernia discale L5/S1 a destra, presenta infatti i tipici sintomi radicolari con diminuzione della sensibilità, assenza di riflesso del tendine di Achille e una positività del Lasègue.

Il ginocchio destro ogni tanto cede; l'asportazione del metallo non ha cambiato tanto.

Clinicamente la situazione al ginocchio destro è calma; si trova una buona funzione senza versamento intrarticolare. Cicatrice antero-lateralmente senza particolarità e l'osteotomia è guarita.

(…).

In data odierna si deve valutare la capacità lavorativa strettamente per il ginocchio come conseguenza dell'infortunio.

Dopo quasi 3 anni d’inattività è difficile iniziare nuovamente anche per una persona sana.

Quindi si può dichiarare l'assicurato abile al lavoro (nella sua professione) inizialmente soltanto nella misura del 50%, dopo un mese con l'assuefazione si può aumentare al 75% e dopo un altro mese al 100% (50% dall’8.3, 75% dal 13.4 e al 100% dal 17.5.2004)."

                                         (doc. 146, p. 2)

                                         Questa Corte ritiene che il contenuto, invero piuttosto succinto, del rapporto allestito dal dott. __________ non consenta di escludere, con la dovuta tranquillità, l’esistenza di una qualsiasi incapacità lavorativa imputabile ai postumi infortunistici al ginocchio destro.

                                         Da una parte - ricordato che il ricorrente ha conosciuto un decorso post-infortunistico particolarmente travagliato, se è vero che, nell’arco di due anni e mezzo, egli ha dovuto subire ben cinque interventi operatori - non può essere completamente ignorato l’apprezzamento enunciato dal suo medico curante a proposito della situazione a livello del ginocchio destro (cfr. doc. C).

                                         D’altra parte, bisogna considerare il genere di attività che RI 1 svolgeva presso la __________, concretamente un’attività che richiedeva il costante mantenimento della posizione eretta e il dover portare dei pesi (cfr. doc. 133), quindi particolarmente gravosa per gli arti inferiori.

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene che l'CO 1 non abbia posto in atto tutto quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

                             2.10.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad un ortopedico di sua fiducia, il grado di capacità lavorativa dell’assicurato nella sua originaria professione o, eventualmente, in attività sostitutive a lui idonee, tenuto conto dei soli postumi infortunistici al ginocchio destro.

                                         Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

                             2.11.   L’insorgente ha inoltre chiesto che l’CO 1 provveda ad una sua riqualifica professionale (cfr. I, p. 3).

                                         In proposito, il TCA si limita a rilevare che la LAINF non prevede l'erogazione di provvedimenti di integrazione (cfr. il titolo terzo relativo alle prestazioni; U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).

                                         Secondo l'art. 44 cpv. 1 LAI inoltre le persone assicurate conformemente alla menzionata legge, e nel contempo soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o all'assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni.

                                         L'integrazione in caso di infortunio viene quindi sovvenzionata dall'AI (Omlin, op.cit., p. 198).

Per questi motivi

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione 1.10.2004 è annullata.

                                          §§ L’incarto è rinviato all'CO 1 affinché, chiarita la capacità lavorativa dell'assicurato tenuto conto dei postumi infortunistici al ginocchio destro, renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'CO 1 verserà all'assicurato l’importo di fr. 500.— (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2004.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2005 35.2004.100 — Swissrulings