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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2003 35.2003.74

19 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·807 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.74   DC/sc

Lugano 19 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull'istanza del 13 novembre 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

__________

    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto che,                   

                                     -   con petizione del 13 novembre 2003, __________ ha chiesto al TCA di condannare la __________ a __________ a versarle "un capitale d'invalidità di fr. 240'000.--, oltre interessi al 5% dal 3.4.2003, in relazione all'invalidità al 30 % a seguito del sinistro del 19.11.1996 e in base alla polizza no. __________" (Doc. _ pag. 6).

                                     -   giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

                                     -   l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

                                     -   in casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un'assicurazione infortuni privata ("assicurazione infortuni individuale"), retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;

                                     -   l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

                                     -   competente per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

                                     -   a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio, STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. __________).

                                         Del resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V 406; VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).

                                         Da notare che, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA del 27 marzo 2003 nella causa S., inc. n. __________, consid. 2.4.);

                                     -   l'art. 25 delle CGA prevede un foro alternativo alla sede principale di __________ della __________ oppure quello del domicilio svizzero del contraente, dell'assicurato o dell'avente diritto.

                                     -   dalle tavole processuali emerge che __________ è domiciliata nel Comune di __________;

                                     -   di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________;

                                     -   a titolo abbondanziale va rilevato che allo stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se si volesse trattare la vertenza dal profilo dell'assicurazione contro le malattie.

                                         Infatti l'art. 1 cpv. 3 della legge di procedura per le cause al TCA, citato dal patrocinatore dell'assicurata (cfr. petizione foglio 1), prevede che "contro le decisioni concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione, degli assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie del

                                         18 marzo 1994, è data peti­zione al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         La procedura, applicata in analogia, è quella prevista per i ricorsi".­

                                         L'art. 14 OAMal definisce così gli altri rami di assicurazione:

"  Gli altri rami d'assicurazione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 della legge sono:

a.   indennità in caso di morte di 6000 franchi al massimo;

b.   indennità in caso di morte in seguito a infortunio di 6000 franchi al mas­simo;

c.   indennità in caso d'invalidità in seguito a malattia e infortunio di 6000 fran­chi al massimo cadauna;

d.   indennità in caso d'invalidità in seguito a paralisi di 70 000 franchi al mas­simo."

                                         Ora, a prescindere dall'importo qui assicurato che è superiore ai limiti appena ricordati, (cfr. Doc. _), va sottolineato che __________ non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal o un altro assicuratore ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza é irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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