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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2004 35.2003.57

9 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,240 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.57   mm/sc

Lugano 9 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2003 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 23 aprile 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 gennaio 2003, __________ - dipendente della __________ in qualità di consulente e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha annunciato a quest'ultima la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Masticando un corpo estraneo che si trovava in una polpetta contenente carne macinata e riso (comprata in un negozio) mi sono rotto un dente della parte destra della bocca" (doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dalla ________ Protezione giuridica per conto dell'assicurato - con decisione su opposizione del 23 aprile 2003.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 agosto 2003, ___________, sempre patrocinato dalla _________, ha chiesto che la _________ venga condannata ad assumere il caso annunciato nel gennaio 2003, facendo valere quanto segue:

"  (…)

1.                                   La convenuta contesta che nella fattispecie sia adempiuto il requisito del "fattore esterno" di cui alla definizione dell'infortunio giusta l'art. 4 LPGA.

Mette inoltre in dubbio la sincerità del ricorrente soprattutto quando passa in rassegna le varie notifiche dell'infortunio eseguite alla sua attenzione lasciando ad intendere che il ricorrente avrebbe affinato la descrizione dell'evento dannoso col passare del tempo.

A questo proposito il ricorrente si limita a spiegare come sia stato colto di sorpresa al momento di masticare una polpetta e sentire, al suo interno e sotto i suoi denti, un corpo solido duro, e come sia stato difficile (e per niente gradevole!) riuscire a conservare il corpo estraneo ed infine capire di che cosa si trattava.

                                Le illazioni della convenuta sono dunque infondate e del tutto fuori luogo.

      (…)

2.   La convenuta afferma di non credere alla versione del ricorrente, che non avrebbe visto al momento del sopraggiungere dell'incidente il corpo estraneo che ha causato il danno oggetto della presente procedura (ma come avrebbe potuto se lo stava masticando?; cfr. pagina 4 paragrafo 6 della decisione).

                                Aggiunge che non è possibile affermare con l'alta verosimiglianza richiesta dal diritto delle assicurazioni sociali che il danno sia da imputare alla presenza di un sasso della grandezza di un chicco di riso nella polpetta (cfr. pagina 4 paragrafo 7 decisione).

                                Conclude infine che il dente leso sarebbe già stato oggetto di una cura e che pertanto la sua struttura essendo già indebolita, non sarebbe possibile ritenere nemmeno il nesso causale (pagina 4 ultimo paragrafo decisione).

                                A tali argomentazioni il ricorrente prende posizione nella maniera seguente.

                                La rottura di un dente è presunta accidentale quando si produce a contatto con un elemento duro, esterno all'alimento che si sta mangiando, atto a causare il danno che poi si è verificato.

                                Il dente non deve poi essere necessariamente sano ma è sufficiente che esplichi la sua normale funzione di masticazione (qu'elle soit "für den normalen Kauakt funktionsfähig"; cfr. DTF 114 V 169, consid. 3b; RAMA 1988 K 787 p. 419).

                                Il TFA ha ad esempio deciso che la rottura di un dente a causa della presenza di una conchiglia che si trovava in un pezzo di pane alle noci costituiva un infortunio in quanto si presume che una conchiglia non debba trovarsi in un tale alimento (cfr. DTF 114 V 169).

                                Per quanto concerne la prova dell'esistenza dell'elemento estraneo all'alimento che ha causato il danno alla salute, il Tribunale delle Assicurazioni del Canton Berna ha deciso che la stessa non era stata fornita dal ricorrente in quanto quest'ultimo aveva ingerito il corpo estraneo (cfr. Tass. BE, decisione del 18.10.1988).

                                Nel presente caso, il ricorrente è riuscito a conservare l'elemento estraneo che è poi stato identificato come un sasso e lo tiene a disposizione di questo Tribunale.

                                In ogni modo il criterio della verosimiglianza preponderante è sufficiente e la prova, certa, è sussidiaria nel diritto delle assicurazioni sociali.

                                Infine certe decisioni considerano i denti come delle "ossa" e tale interpretazione ha come conseguenza, da una parte, che il Tribunale non deve esaminare se i requisiti dell'infortunio sono o non sono adempiuti e, dall'altra parte, esenta l'infortunato dal produrre la prova (che comunque è sussidiaria).

                                In ogni modo, sul fatto che il dente danneggiato sia stato oggetto di precedenti cure, lo stesso medico dentista del ricorrente dichiara che la frattura subita è perfettamente compatibile con l'azione di un sasso sia in presenza di denti sani che già curati.

                                La giurisprudenza restrittiva che tende a negare il caso di infortunio in caso di denti, precedentemente curati, rotti a seguito dell'azione di un corpo estraneo nell'alimento masticato, attualmente non è più seguita dalla dottrina, sia medica (cfr. Heusser, in Schweizerische Monatschrift für Zahnmedizin, Vol. 97, n° 7 / 1987, p. 885) che giuridica (cfr. Schaer, Courrier suisse de l'assurances 1986 p. 196, 93)." (I)

                               1.4.   In risposta, la __________ ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In corso di causa, __________ ha prodotto, segnatamente, alcuni frammenti del dente fratturato nonché il sassolino che, a suo dire, avrebbe causato la lesione dentaria (V + allegati).

                                         L'assicuratore LAINF ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 6 ottobre 2003 (VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 aprile 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                               2.2.   Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; RAMI 1993 K 921 p. 157ss., consid. 2a).

                               2.6.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

                                         In una sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento (cfr. consid. 2.1.).

                               2.7.   In concreto, l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio LAINF del 20 gennaio 2003, ha dichiarato quanto segue:

"  Masticando un corpo estraneo che si trovava in una polpetta contenente carne macinata e riso (comprata in un negozio) mi sono rotto un dente della parte destra della bocca." (doc. _)

                                         Nel certificato stilato dal dott. __________, medico-dentista curante, così è stato descritto l'evento 14 gennaio 2003:

"  Mangiando, ha morsicato un corpo duro." (doc. _)

                                         In seguito, l'assicuratore LAINF convenuto ha posto al ricorrente le seguenti domande attinenti all'accaduto:

"  (…).

1.   Quando si è rivolto per questo motivo per la prima volta dal dentista?

2.   Come si è procurato il danno ai denti? (spiegazione dettagliata dei fatti)

3.   Al momento dell'incidente si é verificato qualcosa di inusuale? (spiegazione dettagliata).

4.   Se la lesione dentaria è stata causata durante la masticazione:

4.1. Quale alimento ha ingerito?

4.2. Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in

               questione?

                                                4.3. Ha informato dell'accaduto il suo fornitore?

        4.4. A che cosa è imputabile la sopravvenienza del danno?

        4.5. Indirizzo di eventuali testimoni." (doc. _)

                                         Quindi, in data 11 febbraio 2003, l'assicurato ha così risposto:

"  (…).

Ad 1.

14.1. Telefonicamente. Appuntamento 16.1.2003.

Ad 2.

Mangiando alle 12.30 una polpetta. All'interno c'era un sasso o qualcosa di simile che mi ha spaccato il dente. Il dente superiore ballava.

Ad 3.

4.

Ad 4.1.

Polpette

Ad 4.2.

__________, il giorno d'acquisto non lo so

Ad 4.3.

No.

Ad 4.4.

Al sasso che era all'interno della polpetta

Ad 4.5. (…)" (doc. _)

                                         In data 20 febbraio 2003, il dott. __________ ha allestito un nuovo certificato medico, dal quale risulta che la nota frattura dentaria sarebbe da ricondurre ad un pezzo di osso (o di cartilagine) che si trovava nell'alimento ingerito da __________ (cfr. doc. _).

                                         Con l'atto di opposizione del 7 marzo 2003 (cfr. doc. _), rispettivamente, con il proprio ricorso del 27 agosto 2003 (cfr. I), __________ ha sostenuto che a causare il danno alla salute sarebbe stato un sassolino.

                               2.8.   La questione contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.

                                         Questa Corte constata, innanzitutto, che se __________, in sede di opposizione e di ricorso, si è dichiarato sicuro che a causare la frattura del dente sia stato un sassolino presente nella polpetta, in precedenza, egli non aveva per contro esternato tutta questa sicurezza.

                                         In effetti, nell'annuncio d'infortunio del 20 gennaio 2003, si è fatto accenno ad un "corpo estraneo" (cfr. doc. _) mentre, nel primo certificato del dott. __________, la causa della lesione dentaria è stata attribuita ad un "corpo duro" (cfr. doc. _).

                                         È vero che l'11 gennaio 2003, rispondendo ai quesiti postigli dall'assicuratore LAINF convenuto, l'assicurato ha, per la prima volta, dichiarato che all'interno della polpetta vi era un sasso (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia, la circostanza che __________ si sia premurato, in quella stessa sede, di aggiungere, citiamo: "… o qualcosa di simile" (doc. _), dimostra che, in realtà, egli non é stato in grado di accertare direttamente la natura del corpus delicti e che quindi la presenza di un sassolino non è altro che una sua supposizione.

                                         In questo medesimo ordine di idee, va inoltre sottolineato come il medico-dentista curante, in data 20 febbraio 2003 - riportando quanto indicatogli dal paziente - abbia parlato di un "pezzo di osso (o cartilagine)", presente nell'alimento masticato da ____________ (cfr. doc. _).

                                         Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

                                         Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Tutto ben considerato, nell'evenienza concreta, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, ritiene che _____________ semplicemente presuma che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non é tuttavia stato in grado di accertare direttamente.

                                         Il fatto che, il 23 settembre 2003, sia effettivamente stato prodotto un sassolino (cfr. doc. _), non è evidentemente sufficiente per sopperire all'incoerenza palesata dal ricorrente, tenuto peraltro conto della grande facilità con la quale un simile oggetto può essere reperito.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza federale, la semplice supposizione che la lesione dentaria sia stata provocata da un elemento estraneo, non basta per ammettere, nei limiti della probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno straordinario.

                                         Nella già citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.7. in fine), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                          Si tratta del resto di una giurisprudenza costante.

                                         In una decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

                                         In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

                                         Questo principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

                                         Si deve dunque concludere, in applicazione di questa giurisprudenza, che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.

                                         Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

                                         Il fatto che, con certificato del 14 maggio 2003, il dott. __________ abbia affermato che le lesioni riportate da __________ sarebbero compatibili con l'azione di un sasso (doc. _), non può essere considerato decisivo.

                                         Infatti, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

                                         Questo procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 46ss. consid. 2).

                               2.9.   Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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