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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.10.2003 35.2003.38

1 octobre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,912 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.38   mm

Lugano 1 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2003 di

_____________ rappr. da: ___________

contro  

la decisione del 13 marzo 2003 emanata da

_____________ rappr. da: ____________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 giugno 1999, __________ - titolare, unitamente a sua moglie, di una scuola di __________ con sede a __________ ed assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la __________ - è caduto a terra mentre stava spostando la propria motocicletta da un lato all'altro della strada ed ha riportato la frattura comminuta del piatto tibiale a sinistra.

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, per tenere conto dei postumi residuali dell'infortunio assicurato, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 15 novembre 2001, ha riconosciuto a __________ una rendita di invalidità del 25% a far tempo dal 1° novembre 2001, nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 13 dicembre 2001, l'avv. __________, in rappresentanza dell'assicurato, ha comunicato alla ___________ di opporsi alla decisione formale del 15 novembre 2001 ed ha peraltro chiesto di essere convocato per motivare la medesima (cfr. doc. _).

                               1.4.   Il 23 aprile 2002 ha avuto luogo un incontro fra le parti, al termine del quale l'avv. __________ si é impegnato a presentare la motivazione relativa all'opposizione, concretamente a produrre un rapporto allestito dal medico curante dell'assicurato (cfr. doc. _).

                               1.5.   In data 13 agosto 2002, la __________ ha assegnato al patrocinatore di __________ un ultimo termine di 20 giorni per completare l'opposizione del 13 dicembre 2001, avvertendolo che, alla scadenza dello stesso, la decisione formale del 15 novembre 2001 sarebbe stata dichiarata cresciuta in giudicato (cfr. doc. _).

                               1.6.   L'11 settembre 2002, __________ ha postulato che l'assicuratore infortuni gli riconoscesse una incapacità lavorativa del 50%, e ciò sulla base di una certificazione del dott. __________ (cfr. doc. _).

                               1.7.   Con decisione su opposizione del 13 marzo 2003, la __________, rappresentata dalla __________, ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 13 dicembre 2001, rifiutandosi quindi di entrare nel merito della lite (doc. _).

                               1.8.   Con tempestivo ricorso del 13 giugno 2003, __________ ha chiesto che il grado della sua incapacità lavorativa venga portato al 50%, argomentando:

"  (…).

Con decisione del 15 novembre 2001, l'__________ mi riconosceva una rendita d'invalidità del 25% "a seguito degli influssi sulla capacità di guadagno dell'assicurato degli impedimenti, quali limitazione funzionale, dolori e impedimento al carico oltre 25 kg subentrati con l'evento del 26.6.1999".

Contro questa decisione ho sollevato opposizione, in quanto il mio stesso medico curante, il dott. med. __________, mi aveva confermato che l'impedimento del tasso d'invalidità era superiore.

Nonostante le sollecitazioni dell'__________, che voleva detto certificato, a valere quale motivazione dell'opposizione, lo stesso è giunto unicamente il 16 aprile 2003.

Per questi motivi sono in grado solo ora con la documentazione del medico, di poter formulare la mia richiesta che è quella di elevare il mio grado di capacità lavorativa nei termini indicati dal medico, ossia 50% per i lavori pesanti da manuale, e 75 per quelli leggeri.

Contesto in ogni caso che l'__________a non fosse al corrente delle mie intenzioni espresse con l'opposizione, visto che mi è noto che durante un incontro avvenuto presso gli Uffici dell'__________ fra il liquidatore e il mio legale, quest'ultimo ha chiaramente richiesto l'aumento della mia incapacità lavorativa. Non è quindi vero che "tardivamente" solo nel settembre 2002, avrei chiesto l'aumento di detta incapacità.

Sta di fatto che la mia situazione reale è quella espressa nell'ultimo e recente certificato medico del dott. __________. Per maggior orientamento dell'effettiva situazione professionale, accludo pure un esposto relativo all'impresa." (I)

                               1.9.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione a sapere se la __________ era o meno legittimata a dichiarare irricevibile, siccome immotivata, l'opposizione 13 dicembre 2001 presentata da __________ avverso la decisione formale del 15 novembre 2001.

                               2.3.   Preliminarmente, occorre ricordare che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 122 V 35 consid. 1, 118 V 110 consid. 3, 112 V 173 consid. 3c e riferimenti ivi citati).

                                         Nella concreta evenienza, tutte le circostanze giuridicamente rilevanti si sono verificate antecedentemente all'entrata in vigore della LPGA (la decisione formale è stata emanata il 15 novembre 2001, la dichiarazione di opposizione è stata formulata il 13 dicembre 2001, l'ultimo termine di 20 giorni è stato assegnato all'assicurato il 13 agosto 2002, l'assicurato ha trasmesso all'assicuratore la certificazione del dott. __________ il 13 settembre 2002).

                                         Sulla scorta di quanto precede, a mente del TCA, tornano applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.

                                         L'art. 130 cpv. 1 OAINF recita, da parte sua, che l'opposizione prevista all'articolo 105 cpv. 1 LAINF può essere fatta per iscritto o durante un colloquio personale e dev'essere motivata. L'assicuratore mette le opposizioni orali a verbale, che l'opponente deve firmare.

                                         Secondo la giurisprudenza, la via dell’opposizione rappresenta una sorta di procedura di riconsiderazione che conferisce all’autorità che ha statuito la possibilità di riesaminare la sua decisione, prima che il giudice venga eventualmente adito.

                                         Si tratta di un vero e proprio "mezzo giurisdizionale".

                                         L'opposizione deve perciò essere motivata, in difetto di che essa non raggiungerebbe lo scopo perseguito, che è quello di costringere l'assicuratore a rivedere la propria decisione.

                                         In altri termini, deve essere possibile dedurre dai mezzi sollevati dall'opponente un'argomentazione diretta contro il dispositivo della decisione, suscettibile di condurre ad una sua motifica oppure al suo annullamento (cfr. DTF 123 V 128 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

                                         Incombe all'assicurato di determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione. L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione nella misura in cui la sua decisione è oggetto di contestazione (DTF 119 V 350 consid. 1b).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che le esigenze formali afferenti all'opposizione non possono essere più severe rispetto a quelle relative alla ricevibilità di un ricorso davanti all'autorità cantonale di ricorso (DTF 123 V 131 consid. 3b).

                                         Per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni, l'art. 108 cpv. 1 lett. b LAINF prevede che se l'atto di ricorso non contiene, segnatamente, una breve motivazione, il tribunale assegna al ricorrente un conguo termine per rimediarvi.

                                         Pertanto, applicando per analogia la suddetta norma legale, l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto ad accordare all'assicurato un congruo termine che gli permetta di rimediare alla carente motivazione (cfr. RAMI 1999 U 324, p. 100s.).

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 404, p. 397s., la Corte federale ha ancora stabilito che, qualora un'opposizione non sia stata motivata a sufficienza, anche l'assicuratore privato contro gli infortuni è tenuto a concedere all'assicurato un termine adeguato per ovviarvi, tuttavia - in assenza di una base legale - non può comminare uno svantaggio procedurale (non entrata in materia, ritiro fittizio dell'opposizione). Esso deve quindi pronunciare una decisione di merito:

"  (…).

Anders als in jenem Fall, wird vorliegend ein Nichteintretensentscheid wohl nicht zulässig sein. Da die Versicherung X. als privater Unfallversicherer weder dem VwVG noch dem kantonalen Verfahrensrecht untersteht, finden in verfahrensrechtlicher Hinsicht nur die Bestimmungen des UVG Anwendung. Darin sind zum Verfahren keine Vorschriften enthalten. Dies bedeutet, das es der Versicherung X. verwehrt ist, einer Verfahrenspartei verfahrensrechtliche Rechtsnachteile (z.B. Nichteintreten oder fiktiver Rückzug) anzudrohen, denn hiefür bedürfte es einer klaren gesetzlichen Grundlage (wie etwa Art. 52 Abs. 3 VwVG, Art. 108 Abs. 3 OG)." (RAMI succitata, consid. 4b)

                                         Occorre segnalare che, nel quadro della nuova legislazione sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, si è posto rimedio all'assenza di base legale.

                                         L'art. 10 cpv. 5 OPGA - il quale non è comunque applicabile al caso di specie (cfr. consid. 2.3.) - prevede in effetti che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 (assenza di una conclusione e/o di una motivazione) o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

                               2.5.   Nel caso concreto, la __________, assicuratore privato ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a LAINF, decorso infruttuoso il termine assegnato a __________ per motivare l'opposizione da lui interposta contro la decisione formale del 15 novembre 2001, ha dichiarato irricevibile la medesima opposizione (cfr. doc. _: "Per ragioni di ordine formale non vi è motivo di entrare nel merito, in quanto l'opposizione del 13.12.2001 si rivela manifestamente priva di una conclusione ed in particolar modo priva di una motivazione").

                                         Nondimeno, alla luce della giurisprudenza citata al considerando 2.4., l'assicuratore LAINF convenuto, in difetto di una base legale, avrebbe dovuto, non già dichiarare irricevibile l'opposizione presentata dall'assicurato, ma emanare una decisione di merito.

                                         L'impugnata decisione su opposizione deve pertanto essere annullata e l'incarto retrocesso all'__________ affinché riesamini nel merito la propria decisione formale del 15 novembre 2001 ed emani, in seguito, una nuova decisione.

                                         Stando così le cose, può restare inevasa la questione a sapere se l'opposizione del 13 dicembre 2001 rispettava la norma di cui all'art. 130 cpv. 1 OAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 13.3.2003 è annullata.

                                         §§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché riesamini nel merito la propria decisione formale del 15.11.2001 ed emani una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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