Raccomandata
Incarto n. 35.2003.24 MM
Lugano 2 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2003 di
__________
contro
la decisione del 20 febbraio 2003 emanata da
__________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 novembre 2002, la ditta __________ ha annunciato alla __________ che quello stesso giorno il suo dipendente, __________, era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto all'interno della galleria del __________ in territorio del Comune di __________, a causa del quale egli aveva riportato lesioni multiple, al rachide cervicale, alla spalla sinistra ed al torace (cfr. doc. _).
Al riguardo, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Accertata la dinamica dell'incidente, con decisione formale del 27 gennaio 2003 - confermata con decisione su opposizione del 20 febbraio 2003 (doc. _) - la __________ ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte del 10% per negligenza grave (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1° aprile 2003, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione su opposizione, osservando:
" (…).
Lavoro quale parrucchiere presso la __________. Il
16.11.02, dal mio domicilio (__________) mi recavo al lavoro a __________, in prossimità della Galleria __________ si procedeva in modo regolare sulle due corsie ad 80/90 Km orari, proprio all'interno della galleria improvvisamente mi sono trovato trovato davanti una pozza d'acqua (15/20 cm ) che ha fatto sbandare la mia auto prima a sinistra poi a destra facendola cappottare, il tutto e successo in pochi attimi ma e bene precisare contrariamente a quanto asserito dall'assicurazione che:
Il traffico era regolare sia sulla corsia di destra che di sinistra, il fatto che mi sono spostato sulla corsia di sinistra non era per fare un sorpasso azzardato ma solo perché sulla sinistra il traffico scorreva leggermente di più. Al sottoscritto é parso che in concomitanza della pozza d'acqua sia pure scoppiato la gomma anteriore sinistra, per cui quanto sostenuto dalla __________ (gomme posteriori non in perfetto ordine) non abbia alcuna relazione con le cause del Sinistro. Premesso che nonostante gli allagamenti di quel periodo nessuno poteva immaginare che all'interno di una galleria che rispetto ad altre strade è sopraelevata la stessa potesse essere allagata.
Inoltre indipendentemente da quanto sopra nel formulario d'annuncio di sinistro redatto insieme al datore di lavoro ho indicato che si trattava di un incidente della circolazione quindi l'__________ era al corrente sin dal 16.11.02, infatti in data 12.12.02 la stessa ha confermato la sua disponibilità a pagare le prestazioni al 100% dal 19.11.02 fino a data da stabilire, che ora è chiuso con effetto 23.03.03, per cui a fronte di ciò il datore di lavoro ha versato gli stipendi.
Mal si comprende che in data 27.01.03, dopo ben 2,5 mesi dopo il sinistro e 1,5 mesi dopo la conferma di pagamento l'__________ fa inversione di rotta anche se parzialmente.
In conclusione ritengo in considerazione che la copertura si riferisce ad un rapporto di lavoro sia ingiustificata la riduzione da parte dell'________, ritenuto precaria la mia situazione economica attuale, l'andamento dei fatti di cui sopra le modalità e tardività della decisione in contrasto con la conferma di pagamento" (I).
1.4. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).
2.4. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II- 1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Per contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
2.5. Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76).
La nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, ad art. 37 LAINF, p. 171).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
2.6. Per quanto concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.).
Questo Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà (1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP.
Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.
2.7. Nel caso di specie, quanto successo alle 8.50 del mattino del 16 novembre 2002 è descritto nel rapporto allestito il 5 dicembre 2002 dagli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro.
Da questo documento risulta quanto segue:
" (…).
In base alle dichiarazioni dei protagonisti e sulla scorta delle nostre constatazioni, il sinistro può così essere riassunto:
Il __________ circolava nella galleria __________ in direzione Nord ad una velocità dichiarata di circa 80/90 Km/h. Da tergo sopraggiungeva in corsia di sorpasso il __________ ad una velocità di circa 90/100 Km/h che, dopo avere urtato il cordolo sinistro perdeva il controllo del proprio mezzo meccanico, in sbandata urtava la parete della galleria sulla destra ed in seguito ritornava sulla sinistra entrando in collisione con l'autocarro.
Quest'ultimo circolava regolarmente sulla corsia normale di marcia.
__________ terminava la propria corsa in posizione trasversale davanti all'autoarticolato.
Osservazioni:
L'auto del __________ presentava le due coperture posteriori prive di sufficienti rilievi antiscivolanti"
(doc. _, p. 4).
L'assicurato ha dichiarato quanto segue alla polizia:
" (…).
Sono titolare della patente di guida italiana numero __________, rilasciata il 28.03.1998 a __________, valida per la categoria B (esame superato il 28.03.1998).
Ero alla guida dell'autovettura marca __________, targata (I) __________, (prima entrata in circolazione 10.1994), assicurata presso la SAI agenzia di __________.
Il veicolo è di mia proprietà.
Proveniente dal mio domicilio ero diretto verso __________.
Circolavo sull'autostrada ad una velocità di ca. 90/100 Km/h, ero allacciato con le cinture di sicurezza ed avevo le luci accese.
Giunto all'interno della galleria __________ mentre mi trovavo in fase di sorpasso di un autocarro, non so per quale motivo la vettura si spostava sulla sinistra urtando leggermente il cordolo del marciapiede della galleria, a seguito di ciò l'auto si spostava sulla destra.
In sbandata la mia auto andava a posizionarsi in modo trasversale davanti all'autocarro che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia.
L'urto è stato inevitabile.
A mezzo di autolettiga sono stato trasportato all'Ospedale __________ di __________, dove mi hanno riscontrato delle contusioni alle cervicali, alla spalla sinistra ed al torace.
Dopo le cure venivo rilasciato.
L'auto ha riportato ingenti danni (danno totale).
Sul posto sono stato sottoposto alla prova dell'alito con esito negativo nella misura dello 0.00 g/kg.
L'agente che mi interroga mi fa rimarcare che le due coperture posteriori sono prive di sufficienti rilievi antiscivolanti"
(doc. _, verbale di interrogatorio del 19.11.2002).
Rispondendo, in data 20 gennaio 2003, ad alcuni quesiti postigli dall'assicuratore LAINF convenuto, __________ ha precisato che la propria autovettura ha iniziato a sbandare a causa della presenza, del tutto imprevedibile, di una chiazza d'acqua sulla carreggiata (cfr. doc. _).
L'assicurato ha ribadito tale circostanza in sede di opposizione (cfr. doc. _), nonché in sede di ricorso (cfr. I).
Come visto al consid. 2.5., agisce con grave negligenza colui che non rispetta quelle elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle stesse circostanze per evitare il realizzarsi di un danno prevedibile secondo l'andamento normale delle cose (DTF 109 V 151ss.; RAMI 1989 U 79, p. 368ss.).
Contrariamente a quanto fatto valere da __________, questa Corte ritiene che egli avrebbe dovuto attendersi l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo, viste le particolari condizioni meteorologiche (pioggie torrenziali, responsabili, all'epoca, di diversi allagamenti nel Cantone Ticino) e considerata, soprattutto, la presenza del segnale «Strada sdrucciolevole» (cfr. doc. _, p. 1).
L’adeguare la velocità in simili circostanze é, pertanto, una regola che ogni automobilista normalmente ragionevole deve osservare.
Il ricorrente non ha ossequiato tale elementare regola di prudenza, effettuando una manovra di sorpasso ad una velocità dichiarata di circa 90/100 km/h.
Occorre inoltre considerare che l'insorgente era alla guida di un'autovettura con dei copertoni posteriori privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, circostanza notoriamente suscettibile di (perlomeno) contribuire alla perdita di padronanza di un veicolo.
Di conseguenza, non può che essergli addebitata una negligenza grave ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.
Del resto, il TFA, in una sentenza del 27 dicembre 1976, citata in DTF 114 V 315, ha ammesso la negligenza grave nel caso di un automobilista che aveva perso la padronanza del veicolo a causa del fondo stradale ghiacciato mentre procedeva ad una velocità di 50 km/h:
" (…).
Dans ces circonstances, R. ne saurait contester avoir commis une faute grave. Alors que les dangers du verglas font chaque année l'objet d'innombrables mises en garde, que sa voiture était équipée de pneus ordinaires et qu'il est un chauffeur expérimenté, il a roulé, selon son dire, à 60-70 km/h sur une route verglacée, puis n'a réduit sa vitesse qu'à 50 km/h pour prendre un virage dont il reconnaît qu'il le tenait pour spécialement mauvais. En ce faisant, il a omis une règle de prudence élémentaire, qui consiste à rouler sur le verglas à une allure extrêmement lente, qui, suivant les circonstances, doit être celle d'un homme au pas (cf. p. ex. RO 101 IV 221)"
(STFA del 27.12.1976 nella causa R., citata in DTF 114 V 315)
In queste condizioni, la decisione della __________ di procedere ad una riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio.
Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio 200, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, p. 174ss.).
In concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.
2.8. Con il proprio gravame, __________ stigmatizza il (preteso) contradditorio comportamento avuto dalla __________, la quale, in un primo tempo, avrebbe comunicato al datore di lavoro "… la sua disponibilità a pagare le prestazioni al 100% dal 19.11.02 fino a data da stabilire, …" e, in un secondo tempo, ha invece deciso di applicare una riduzione del 10% sulle prestazioni in contanti (cfr. I).
In primo luogo, il TCA osserva che all'assicuratore infortuni non può essere mosso il rimprovero di avere procrastinato la definizione della pratica.
In effetti, non appena ricevuto l'annuncio d'infortunio da parte della ditta __________ (doc. _), la __________ ha richiamato dal Comando della Polizia cantonale il rapporto di constatazione dell'incidente (cfr. doc. _), documento pervenutole soltanto in data 24 gennaio 2003 (cfr. timbro apposto in calce al doc. _).
Tre giorni dopo, l'autorità convenuta ha proceduto all'emanazione della decisione di riduzione delle prestazioni (27 gennaio 2003, cfr. doc. _).
In secondo luogo, con lo scritto del 12 dicembre 2002 (cfr. doc. _), la __________ non ha garantito affatto il pagamento di indennità giornaliere intere.
Essa ha semplicemente informato il proprio assicurato che avrebbe riconosciuto l'esistenza di una incapacità lavorativa completa a decorrere dal 19 novembre 2002, ciò che ha effettivamente avuto luogo nel prosieguo (la riduzione del 10% è infatti stata applicata su indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 100%).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti