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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 35.2003.14

6 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,820 mots·~14 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.14   mm/cd

Lugano 6 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2003 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 15 novembre 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 24 settembre 2002, __________ - impiegata presso la ditta __________ e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - ha annunciato a quest'ultimo la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Durante la cena, mangiando del pane ai cereali, si è rotto un dente" (doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'Istituto assicuratore ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione personalmente interposta dall'assicurata - con decisione su opposizione del 15 novembre 2002.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell'11 febbraio 2003, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato ad assumere il caso annunciato nel settembre 2002, facendo valere quanto segue:

"  (…).

3.   A mente della ricorrente, la posizione della __________ non è corretta. In effetti l'evento si è verificato masticando del pane, che è notoriamente un alimento molto morbido. La presenza all'interno dello stesso di un elemento molto duro è quindi da considerare un fatto del tutto straordinario. Del resto, e come argomentato correttamente dalla ricorrente stessa in sede di opposizione, nel pane non è assolutamente normale trovare dei corpi duri. Diverso sarebbe invece il caso di un'oliva ad esempio, dove la presenza del nocciolo è nell'ordine naturale delle cose.

4.   Non si è quindi trattato di una sollecitazione quotidiana volontaria. Del resto quando si mangia un pasticcino la masticazione è del tutto diversa rispetto a quando si mangia del torrone. Trattasi un po' del caso di chi cammina normalmente e mette il piede in una piccola buca che non era ben visibile: le conseguenze possono essere anche gravi. Viceversa se la buca fosse stata visibile, il fatto di entrarci volontariamente non dovrebbe cagionare nessuna conseguenza. Stesso discorso per quanto riguarda il masticare dei pane. Non ci si aspetta né ci si deve attendere la presenza di un elemento duro (ad esempio di un sassolino), e conseguentemente il metodo di masticazione è del tutto particolare, adattato alle normali circostanze.

5.   Pure inesatta è la conclusione della __________ secondo cui, non essendo stato possibile recuperare l'oggetto che ha causato la rottura del dente, non è nemmeno possibile stabilire che, all'interno dei pane, vi sia stato un corpo estraneo. Il fatto che il dente si è rotto, ciò che è notoriamente possibile unicamente in caso di presenza di un elemento molto duro. Se poi tale elemento è pure, come in casu, del tutto inaspettato, la presenza dell'infortunio è più che evidente. In ogni caso, si chiede se del caso l'allestimento di una perizia giudiziaria, e si producono al proposito due radiografie, la prima (doc. _) datata 5 settembre 2002 (quindi un giorno dopo l'evento), la seconda del 16 settembre 2002 (doc. _). Le radiografie sono state eseguite dal dentista della ricorrente, Dr. __________, __________. In ogni modo, il caso deve essere assunto dalla __________ " (I).

                               1.4.   In risposta, l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   L'art. 9 cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a e147 consid. 2a). Questo il testo legale:

"  È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali:

"  l'involontarietà;

- la repentinità;

- il danno alla salute (fisica o psichica);

- un fattore causale esterno;

- la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; RAMI 1993 K 921 p. 157ss., consid. 2a).

                               2.6.   Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

                                         Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

                                         Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

                                         In una recente sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA ha lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli" ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento (cfr. consid. 2.2.).

                               2.7.   In concreto, l’assicurata, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF del 24 settembre 2002, ha dichiarato quanto segue:

"  Durante la cena, mangiando del pane ai cereali, si è rotto un dente"

(doc. _).

                                         In seguito, l'assicuratore LAINF convenuto ha posto alla ricorrente le seguenti domande attinenti all'accaduto:

"  (…).

1.   Quando ha riportato la lesione dentaria?

2.   Quando si è recato per questo motivo per la prima volta dal dentista?

3.   Come si è procurato il danno ai denti (spiegare dettagliatamente i fatti)?

4.   E' avvenuto qualcosa di inusuale, di particolare, rispettivamente le cose non si sono svolte normalmente? Nell'affermativa, descrizione particolareggiata.

5.   Se la lesione dentaria si è prodotta durante l'ingestione di cibi:

- La causa è da attribuire ad un alimento? Perché?

- Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in

   questione?

      - Ha annunciato l'accaduto al negozio o al ristorante?

      - Quando e a chi?

      - Ha esibito delle prove?

      - Dove si trovano ora?

      - Vi sono dei testimoni? Nomi ed indirizzi:

(…)" (doc. _).

                                         Con scritto dell'8 ottobre 2002 l'assicurata ha così risposto:

"  (…).

Ad 1.

04.09.02

Ad 2.

05.09.02

Ad 3.

Mangiando del pane ai cereali

Ad 4.

No

Ad 5.

a) Sì - pane

b) 04.09.02 c/o __________

c) No

d) No

e) __________.

(…)"

                                         (doc. _).

                                         Infine, interrogata da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura del corpo estraneo, essa ha dichiarato:

"  Fatto avvenuto in data 4 settembre 2002, verso le ore 20.00, a domicilio (__________).

Durante la cena, mangiando del pane ai cereali.

Sentito qualcosa di molto duro sotto i denti; sicuramente non un seme del pane ai cereali.

Masticato. Accusato forte dolore ad un molare.

D'istinto ingoiato tutto. Non è quindi riuscita a recuperare né il corpo estraneo né il pezzo di dente rotto.

Pane acquistato presso il negozio __________ del Centro commerciale __________.

(…)"

                                         (doc. _).

                                         Con l'atto di opposizione del 21 ottobre 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, con il proprio ricorso dell'11 febbraio 2003 (cfr. I), __________ ha, sostanzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare in precedenza.

                               2.8.   La questione contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.

                                         La ricorrente - nel rispondere ai quesiti postile dall'ispettore dell'__________, così come in sede di opposizione e di ricorso - ha dichiarato che la frattura del dente è stata causata da qualcosa di molto duro, contenuto nel cibo che stava per ingerire (pane ai cereali).

                                         Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

                                         Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante.

                                         Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

                                         Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 K 613 p. 21; 1984 K 600 p. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00).

                                         È, però, doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

                                         Questo procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).

                                         Nel caso di specie, l'assicurata, semplicemente, suppone che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo duro che non faceva parte dell'alimento consumato, ciò che non é tuttavia stata in grado di accertare direttamente.

                                         Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere, nei limiti della probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno straordinario.

                                         Nella già citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in fine), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

                                          Si tratta del resto di una giurisprudenza costante.

                                         In una decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

                                         In una sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato.

                                         In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

                                         Questo principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

                                         Si deve, dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.

                                         Non essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

                                         La richiesta tendente all'allestimento di una perizia medica giudiziaria va respinta, nella misura in cui anche se dovesse essere così accertata l'eziologia traumatica del danno al dente, ciò non potrebbe comunque sostituire la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio.

                               2.9.   Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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