Raccomandata
Incarto n. 35.2003.1 mm/gm
Lugano 29 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2002 di
__________
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione del 20 settembre 2002 emanata da
__________
rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 aprile 2000, __________, alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________, è caduto - stando a quanto risulta dall'annuncio dell'11 aprile 2000 - da un ponteggio alto 1.50 metri ed ha battuto a terra la schiena e la gamba sinistra (cfr. doc. _).
I medici dell'Ospedale regionale di __________, dove l'assicurato è rimasto degente sino al 14 aprile 2000, hanno diagnosticato una contusione lombosacrale e dell'arto inferiore sinistro (cfr. doc. _).
L'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
__________ è stato in grado di riprendere l'attività lavorativa in misura completa a decorrere dal 28 agosto 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Il 21 agosto 2001, il nuovo datore di lavoro di __________, la ditta __________, ha annunciato una ricaduta dell'evento infortunistico dell'aprile 2000, con un'inabilità lavorativa completa a far tempo dal 10 agosto 2001 (cfr. doc. _), ricaduta che è stata assunta dall'__________ (cfr. doc. _).
1.3. Sentito il parere del medico di circondario (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 25 aprile 2002, ha posto termine al proprio obbligo contributivo a far tempo dal 2 aprile 2002, data dalla quale - a fronte dei soli postumi infortunistici residuali - __________ è stato dichiarato totalmente abile al lavoro.
D'altro canto, l'assicuratore LAINF ha pure negato la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. _), rispettivamente, dalla __________ Assicurazioni SA (cfr. doc. _), l'__________, in data 20 settembre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20 dicembre 2002, __________ a, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli ulteriori indennità giornaliere e, d'altro canto, ad approfondire ulteriormente la fattispecie pronunciandosi sul suo diritto ad una rendita e ad un'IMI (cfr. I, p. 6).
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…).
4. La decisione della __________ viene decisamente contestata dall'assicurato tanto per considerazioni relative ai fatti quanto per considerazioni di natura giuridica.
Si osserva in primo luogo che non può assolutamente essere ritenuta alla base dell'intera fattispecie una semplice e banale caduta da un'altezza di 1.50 m così come sbrigativamente riassunto dal datore di lavoro nel formulario di annuncio d'infortunio dell'11 aprile 2000.
La dinamica del sinistro, che per il resto non è stata approfondita più di tanto dalla __________ - che di questa carenza non potrà comunque trarre beneficioperché avrebbe chiaramente potuto interrogare eventuali testimoni, ispezionare i luoghi ecc., è ben diversa. II signor __________ si trovava a lavorare su di un ponteggio realizzato per la costruzione di un muro in prossimità di un riale, ad un'altezza di 2.5 m - 3 m. Su questo ponteggio è stato urtato da una benna di cemento di circa 300-400 kg e buttato a valle su di un terreno sconnesso ed impervio. Già di per sé questo dato fa apparire siccome fuorvianti le indicazioni giurisprudenziali contenute nella decisione qui contestata laddove vorrebbero giustificare il paragone con cadute molto meno pericolose.
Come se ciò non bastasse il signor __________, nel cadere, è stato seguito dalla benna rovinatagli nelle immediate vicinanze. Anche questo è un elemento evidenziato unicamente dal medico curante dr. __________ ma che non può essere minimizzato. In effetti nel caso in cui la benna fosse atterrata sull'assicurato saremmo qui oggi a discutere di ben altro e questo pericolo ha indubbiamente marcato l'inconscio dell'assicurato.
Ma non è ancora tutto. La __________ sottolinea ripetutamente, quasi fosse un rimprovero, che il ricorrente ha iniziato a far valere disturbi non limitati alla schiena solo nel corso delle cure a __________. Ciò facendo credere di poter sbrigativamente negare un rapporto causale tra l'infortunio ed i gravi disturbi psichici ora lamentati ed accertati. Trattasi di agire manifestamente arbitrario. Se una frattura alla mano, tanto per fare un esempio, comporta conseguenze immediate, altro è il discorso per uno sviluppo ansioso-depressivo, l'evoluzione di una patologia psichica, di cefalee, di somatizzazioni ed altri disturbi neurovegetativi. Conseguenze di questa natura possono infatti insorgere giorni, mesi, addirittura anni dopo l'infortunio, e non per questo non devono essere poste in relazione con l'evento infortunistico.
Non è neppure indispensabile che problemi di questa natura siano determinati da un colpo al capo. Vani sono dunque i tentativi della __________ di negare un nesso causale con l'infortunio sulla base delle dichiarazioni iniziali del ricorrente che non cita analoga botta. Comunque una lesione di questa natura è stata denunciata dall'assicurato già ai medici di __________, e dunque ben prima dell'insorgere dei problemi psichici.
(…)
5. Si contesta pure l'affermazione della __________ secondo la quale la causalità adeguata deve venire valutata dall'amministrazione e non da un medico. Trattasi di un'affermazione semplicistica in quanto il parere medico assume un'importanza indubbiamente determinante che non può essere ignorata dall'amministrazione, rispettivamente dal Giudice.
"Es ist Aufgabe des Unfallmediziners und allenfalls des Psychiater, sämtliche Auswirkungen eines Unfalles auf den Gesundheitszustand, namentlich auch die psychischen Unfallfolgen sowie allfällige Wechselwirkungen zwischen physischen und psychischen Gedundheitsstörungen zu eurteilen und dazu Stellung zu nehmen, bezüglich welcher konkreten Tätigkeiten und in welchem Umfang der Versicherte arbeitsunfähig ist. Die ärztlichen Auskünfte sind sodann eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen dem Versicherten im Hinblick auf seine persönlichen Verhältnisse noch zugemutet werden können. (DTF 115 V 134).
La situazione attuale dell'assicurato è chiaramente preoccupante se appena si pon mente ai rapporti dei dottori __________ e __________ della Clinica di __________, ma anche e soprattutto al rapporto del dr. __________ del 12 marzo 2002. II signor __________ risulta tuttora in cura presso il dr. __________ che ha chiaramente indicato nell'infortunio professionale del 10 aprile 2000 l'unico elemento responsabile dell'attuale stato di cose, stato di cose che non può comunque ancora essere considerato definitivo. II ricorrente chiede pertanto che la __________ continui a riconoscere a suo favore indennità giornaliere sino a quando non gli sarà possibile riprendere l'attività futura o sarà costretto ad arrendersi ad un'incapacità duratura ai sensi dell'art. 18 LAINF.
Si chiede comunque, nel caso in cui codesta lodevole autorità giudicante, non dovesse ritenere sufficiente il parere espresso dal dr. __________, l'assunzione di una nuova perizia medico-specialistica atta a determinare la natura esatta delle attuali problematiche invalidanti nonché le relazioni che intercorrono tra le stesse e l'evento infortunistico del 10 aprile 2000.
(…)
6. Per le ragioni già sopra esposte si ritiene indubbiamente data la classificazione dell'infortunio nella categoria di "grado medio" sviluppata dal TFA. Ed in questo contesto sono indubbiamente dati più presupposti che legittimano il ricorrente a ritenere un nesso causale adeguato con l'infortunio: la particolare caratteristica dell'infortunio (caduta su terreno sconnesso da un'altezza non indifferente con il pericolo di essere schiacciato da una benna piena di cemento), la durata della cura medica che si protrae da oltre due anni e mezzo, il decorso sfavorevole e pure un'errata cura medica che ha in un primo tempo completamente ignorato lo sviluppo delle problematiche sulle quali si sta ora discutendo.
Quest'ultimo aspetto merita particolare attenzioni in quanto ci si deve guardare da considerazioni semplicistiche e fuorvianti. L'assicurato, cittadino straniero, padre di 4 figli che teme innanzitutto di perdere il posto di lavoro tant'è che fa di tutto, purtroppo invano, per ritornare al lavoro, che non sa esprimersi correttamente nella nostra lingua, ha in un primo momento focalizzato la sua attenzione sugli aspetti fisici. Ha stretto i denti, ha sofferto in silenzio nella speranza di riuscire a superare il momento difficile. Ha purtroppo dovuto arrendersi con il passare dei mesi. Questo suo atteggiamento non può oggi giustificare rimproveri di sorta e non può neppure legittimare la negazione di un rapporto causale ed adeguato tra i disturbi psichici lamentati e l'infortunio.
Individuare ulteriori aspetti invalidanti, o perlomeno potenzialmente invalidanti, sarebbe stato compito anche dei medici che sono intervenuti. In ogni caso la __________, che risulta spesso confrontata con problematiche analoghe, avrebbe dovuto meglio valutare la situazione e prestare maggiore attenzione alle preoccupanti segnalazioni del medico curante. Un altro atteggiamento da parte dell'ente assicuratore avrebbe forse permesso di individuare anzitempo le turbe di natura psichica evitando un loro ulteriore aggravamento.
7. Come già citato in ingresso la LAINF prevede anche il diritto ad un'indennità unica se l'assicurato accusa una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica o mentale. Si chiede che anche quest'aspetto, sin qui completamente ignorato, venga ulteriormente analizzato sulla base di una perizia medico specialistica. (…)" (I)
1.5. In data 9 gennaio 2003, l'avv. __________ ha trasmesso al TCA un rapporto, datato 19 dicembre 2002, dello psichiatra curante di __________ (cfr. III + allegato).
1.6. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.7. In corso di causa, il TCA ha invitato la __________ a comunicare se, nel frattempo, essa era entrata in possesso della perizia psichiatrica a cui è fatto riferimento nell'impugnata decisione su opposizione (VIII).
In data 31 gennaio 2003, la __________ ha informato il TCA di non avere ordinato perizie di alcun genere (IX).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 20 settembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. Il TCA è chiamato ad esaminare se è a torto o a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni a far tempo dal mese di aprile 2002.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 K 664 p. 56; 1987 K 720 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 U 27 consid. 2b; 1989 K 798 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.
2.5.1. In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47, p. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133, in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154, p. 246ss.).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "È noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
- infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
- infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
- infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
- se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
- la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
- la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. In concreto, non è contestata la circostanza che ___________ si lamenti di disturbi tanto organici che psichici.
Onde favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.6.1. Affezioni somatiche
2.6.1.1. Con decisione formale del 25 aprile 2002, l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto conto della situazione organica oggettiva - ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura completa e non più bisognoso di cure mediche, a decorrere dal 2 aprile 2002 (cfr. doc. _). Così facendo, l'__________ si è essenzialmente rimesso al contenuto del rapporto di uscita 9 gennaio 2002 della Clinica di riabilitazione di __________, presso la quale l'assicurato ha soggiornato durante il periodo 21 novembre-20 dicembre 2001:
" (…).
Beurteilung:
Organische Schädigungen und funktionelle Störungen
Über 1 1/2 Jahre nach Sturz von einem Baugerüst aus ca. 2,5 Meter Höhe mit retrospektiv möglicherweise Commotio cerebri, Kontusion lumbosakral und Beinkontusion links, besteht aktuell ein chronisches lumbospondylogenes Syndrom rechts betont mit mässiggradig schmerzhaft eingeschränkter LWS - Beweglichkeit ohne Anhaltspunkte für eine neurologische Ausfallsymptomatik.
Aus psychosomatischer Sicht besteht eine depressive Störung mit Angst und wahrscheinlich dissoziativ bedingtem Stimmenhören (ICD - 10 F32.1), eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD - 10F45.4), aktuell eher etwas im Hintergrund.
Die psychische Symptomatik muss vor dem Hintergrund einer posttraumatischen Belastungsstörung (ICD - 10 F43.1) gesehen werden. Eine ambulante psychotherapeutische Weiterbetreuung wurde von unserem psychosomatischen Dienst als notwendig erachtet un zwar am ehesten im Rahmen einer Tagesklinik in der Nähe des Wohnortes des Patienten.
Behinderungen / Fähigkeitsstörungen
Allgemein verminderte psychophysische Belastbarkeit.
Berufliche und soziale Auswirkungen
Bis zur Rückfallmeldung vom 21.08.2001 ist der Versicherte seiner Arbeit als angelernter Zimmermann mit voller Arbeitsfähigkeit nachgegangen. Aufgrund der jetzigen Abklärungen insbesondere dem Verlausfs - MRI der LWS vom 28.11.2001 konnten keine richtungsgebende Verschlimmerung des Vorzustandes und somit bis auf die oben erwähnte psychische Symptomatik welche vor dem Hintergrund einer posttraumatischen belastungsstörung gesehen werden muss, keine Unfallfolgen mehr objektiviert werden. Im Einverständnis von Herrn __________ wurde eine Arbeitswiederaufnahme mit 50% Arbeitsfähigkeit ab 18.02.2002 und mit 0% ab 02.04.2002 vereinbart. Wegen den subjektiven Schwankschwindelsensationen sollten u.E. Arbeiten auf Leitern oder Gerüster mit erhöhter Sturz- resp. Absturzgefährdung bis zur Besserung der Beschwerden möglichst vermieden werden.
Wir empfehlen den Arbeitswiedereinstieg vom Aussendienst der zuständigen Kreisagentur begleiten zu lassen. Falls er nicht realisierbar wäre, müsste nach Rücksprache mit dem Kreisarzt der Zietpunkt dafür neu definiert werden. (…)" (doc. _).
Nell'ambito di questa degenza, l'assicurato è pure stato indagato da un profilo psichiatrico, da parte dei dottori __________ e __________, i quali hanno stilato il referto datato 13 dicembre 2001:
" (…).
Der Patient leidet an einer depressiven und stark angstgeprägten Störung. Es besteht ein Gedankenkreisen und ein Stimmenhören. Dabei scheinen die Stimmen aber eher einen dissoziativen und weniger einen wahnhaft-halluzinatorischen Ursprung zu haben. Bei einer depressiven Störung mit wahnhaft-psychotischen Anteilen würde man zudem auch eine erheblich stärkere depressive Symptomatik erwarten. Auch scheint die Realitätskontrolle nie gänzlich aufgehoben und es besteht auch keine Wahnüberzeugung. Dass im Hintergrund von einer zwar eher im Abklingen begriffenen posttraumatischen Belastungsstörung ausgegangen werden muss und der Patient auch andere dissoziativ anmutende Reaktionen zeigt (leichte Dämmerzustände mit Weglaufen von zu Hause, begleitet vom Gefühl, die Umgebung nur noch distanziert wahrzunehmen), spricht eher für eine dissoziative Geriese.
Zwischen der psychischen Symptomatik, den Schmerzen und den Schwindelbeschwerden besteht ein auch dem Patienten ersichtlicher enger Zusammenhang und die Schmerzproblematik dürfte deshalb eine erhebliche somatoforme Komponente beinhalten,
Bleibt noch zu erwähnen, dass der Patient seit 1992 nun den vierten Unfall erlebte. Während des Kosovokrieges 1999 verlor er auch mehrere Verwandte und Bekannte und zudem ein eigenes, über Jahre selbstgebautes und finanziertes Haus. War er nach den drei früheren Unfällen jedesmal nach relativ kurzer Zeit zu einer vollen Arbeitswiederaufnahme in der Lage gewesen, scheint ihm jetzt die psychische Kraft zu einem erfolgreichen Umgang mit den körperlichen Beschwerden zu fehlen.
Procederevorschlag:
Es wurde eine antidepressive Therapie mit Remeron und in einem zweiten Schritt eine milde neuroleptische Behandlung mit Risperdal, 2x0,5mg begonnen. Der Patient wird auch nach der Klinik eine regelmässige und unterstützende hausärztliche Begleitung benötigen. Insbesondere wären auch psychiatrisch-tagesklinische Behandlungsmöglichkeiten abzuklären. (…)" (doc. _)
Dalle tavole processuali emerge che, dimesso dalla Clinica di __________, l'assicurato è entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, vista la gravità della situazione, ha predisposto un suo immediato ricovero presso la Clinica __________ (28 febbraio-11 marzo 2002):
" (…).
Ho già avuto due consulti nello scorso mese di febbraio, ma vista la sua patologia psichiatria importante, ho trovato assolutamente indicato un ricovero ospedaliero presso un centro dove egli può essere anche al beneficio di cure riabilitative e, per quel che riguardano le sue patologie somatiche, una terapia antidepressiva-ansiolitica per via endovenosa con una presa a carico di tipo psichiatrico.
Ragion per la quale ho organizzato un ricovero presso la Clinica __________ dove si trova da circa 10 giorni.
Per quel che riguarda l'evoluzione della sua patologia purtroppo è infausta, egli presenta, oltre che una persistente cefalea e vari dolori alla colonna vertebrale, una serie di somatizzazioni importanti e diversi disturbi neurovegetativi che complicano l'evoluzione della sua patologia.
Malgrado una terapia antidepressiva-ansiolitica per via endovenosa, egli presenta ancora delle idee suicidali e soffre in modo costante di vari dolori, in particolar modo cefalea ricorrente, sensazione di vertigini e perdita di equilibrio, che complicano la sua situazione.
Nel caso non riuscirà a migliorare la sua situazione psico-fisica è assolutamente indicato una volta migliorata la situazione somatica, un ricovero in una clinica specializzata per valutare ancora meglio la sua situazione e poi seguirlo dal punto di vista psichiatrico.
Il paziente rimane assolutamente inabile al lavoro nella misura del 100% e bisognerà rivalutare il tutto una volta migliorata la sua situazione generale." (doc. _)
Con l'impugnata decisione su opposizione, l'assicuratore infortuni ha stabilito che __________ non presentava più alcun postumo infortunistico organico e, per quanto riguarda i disturbi psichici, ha negato l'esistenza di una relazione di causalità adeguata con l'evento traumatico assicurato (lasciando aperta la questione della causalità naturale, cfr. doc. _, p. 4ss.).
2.6.1.2. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti permette al TCA di concludere che - tenuto conto unicamente dei postumi somatici oggettivabili dell'infortunio assicurato - il ricorrente ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall'__________ nella decisione impugnata, circostanza che, del resto, non appare neppure contestata, visto che __________ ha incentrato il proprio ricorso sui soli disturbi psichici (cfr. I).
In particolare, grazie agli accertamenti specialistici predisposti dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________, si è potuto accertare che i disturbi localizzati al rachide lombare corrispondono al cosiddetto status quo sine, nella misura in cui l'evento infortunistico del mese di aprile 2000 deve essere ritenuto responsabile di un semplice peggioramento transitorio della preesistente situazione (cfr. doc. _, p. 4: "Bis zur Rückfallmeldung vom 21.08.2001 ist der Versicherte seiner Arbeit als angelernter __________ mit voller Arbeitsfähigkeit nachgegangen. Aufgrund der jetzigen Abklärungen insbesondere dem Verlaufs-MRI der LWS vom 28.11.2001 konnten keine richtungsgebende Verschlimmerung des Vorzustandes und somit bis auf die oben erwähnte psichische Symptomatik welche vor dem Hintergrund einer posttraumatischen Belastungsstörung gesehen werden muss, keine Unfallfolgen mehr objektiviert werden"), di modo che essi non possono più impegnare la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.
D'altro canto, sempre secondo i medici di __________, le turbe a carattere neuropsicologico accusate da __________ (disturbi della memoria e della concentrazione, nonché fluttuanti sensazioni vertiginose) vanno inquadrate nella patologia psichica di cui egli è portatore (cfr. doc. _, p. 2).
Dal rapporto di uscita della Clinica di __________ si evince poi che, in occasione dell'infortunio del 10 aprile 2000, l'insorgente potrebbe avere riportato, fra l'altro, anche una commozione cerebrale (cfr. doc. _, p. 3: "Über 1½ Jahre nach Sturz von einem Baugerüst aus ca. 2.5 Meter Höhe mit retrospektiv möglicherweise Commotio cerebri …").
Al riguardo, questa Corte non può esimersi dall'osservare come tale circostanza evidenziata per la prima volta proprio nel succitato referto - non trovi riscontro nella restante documentazione presente all'inserto e che, pertanto, essa non può essere considerata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza.
In particolare, i medici dell'Ospedale regionale di __________, dove __________ è stato ricoverato subito dopo l'infortunio, hanno esclusivamente riferito di una contusione lombosacrale e dell'arto inferiore sinistro. D'altronde, dal loro rapporto di uscita, non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto a sorveglianza neurologica, necessaria nel caso in cui egli avesse effettivamente riportato una commotio cerebri (cfr. doc. _).
L'assicurato stesso, sentito il 31 maggio 2000 da un ispettore dell'__________, non ha affatto dichiarato di avere battuto la testa né, tantomeno, di avere perso conoscenza (cfr. doc. _: "Il carrello deve avere urtato qualche cosa che ha provocato un movimento della benna. Purtroppo è stato colpito alla schiena e gettato oltre il ponteggio. È caduto dapprima in piedi dopo un salto di ca. 3 m. e poi si è lasciato cadere lungo disteso. Terreno con detriti vari. (…). Ospedalizzato a __________ sino al 14 aprile. Forte ematoma alla schiena. Dolore alla schiena regione lombosacrale e alla gamba sinistra sino al piede").
2.6.2. Affezione psichica
2.6.2.1. __________ presenta indubbiamente dei seri disturbi di natura psichica.
Dagli atti che compongono l'incarto risulta che l'assicurato è entrato in cura psichiatrica immediatamente dopo la degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________, presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In occasione della succitata degenza ospedaliera, l'assicurato è stato periziato dai dottori __________ e __________, quest'ultimo responsabile del Servizio di psicosomatica, i quali hanno diagnosticato, citiamo: "Depressive Störung mit Angst und wahrscheinlich dissoziativ bedingtem Stimmenhören (ICD-10 F32.1). Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F45.4), aktuell eher etwas im Hintergrund. Die psychische Symptomatik muss vor dem Hintergrund einer posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10 F43.1) gesehen werden" (doc. _, p. 1).
Da parte sua, lo psichiatra curante ha stilato un primo rapporto, datato 12 marzo 2002, all'attenzione dell'amministrazione, nel quale egli non ha però posto alcuna diagnosi né, tantomeno, si è pronunciato a proposito dell'eziologia delle turbe psichiche di cui è affetto __________ (cfr. doc. _).
Con il suo successivo rapporto del 19 dicembre 2002, il dott. __________ ha indicato che il ricorrente presenta "un importante stato ansioso-depressivo con sintomi psicotici, idee suicidali ed un malessere generale". Egli ha altresì rilevato che, a detta dell'assicurato medesimo, la sintomatologia depressiva è peggiorata gradualmente in seguito al grave incidente dell'aprile 2000 (cfr. doc. _).
È vero che la documentazione medica all'inserto non è concludente per quel che concerne l'origine dei disturbi psichici di cui è portatore l'assicurato.
Questa Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo aspetto, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che le turbe psichiche costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STFA del 20 dicembre 1994 nella causa L., inedita).
In questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - è inutile che il TCA ordini una perizia psichiatrica.
2.6.2.2. Si tratta ora d'esaminare l'adeguatezza del legame causale.
Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
Vanno immediatamente segnalate le divergenze sorte fra le parti a proposito della dinamica dell'evento infortunistico in discussione (cfr., ad esempio, I, p. 3: "Si osserva in primo luogo che non può assolutamente essere ritenuta alla base dell'intera fattispecie una semplice e banale caduta da un'altezza di 1.50 m così come sbrigativamente riassunto dal datore di lavoro nel formulario di annuncio d'infortunio dell'11 aprile 2000. (…). Il signor __________ di trovava a lavorare su di un ponteggio realizzato per la costruzione di un muro in prossimità di un riale, ad un'altezza di 2.5 m-3 m. Su questo ponteggio è stato urtato da una benna di cemento di circa 300-400 kg. e buttato a valle su di un terreno sconnesso ed impervio. (...). Come se ciò non bastasse il signor __________, nel cadere, è stato seguito dalla benna rovinatagli nelle immediate vicinanze. Anche questo è un elemento evidenziato unicamente dal medico curante dr. _________ ma che non può essere minimizzato. In effetti nel caso in cui la benna fosse atterrata sull'assicurato saremmo qui oggi a discutere di ben altro e questo pericolo ha indubbiamente marcato l'inconscio dell'assicurato").
Vero è che dalle tavole processuali emergono delle indicazioni contrastanti circa l'altezza dalla quale l'assicurato è caduto, così come pertinentemente illustrato dall'Istituto assicuratore in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. _, p. 5s.).
La questione può tuttavia rimanere aperta. Infatti anche considerando l'ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia caduta da un'altezza fra i 2.5 ed i 3 metri, questa specifica circostanza non ha alcuna incidenza sull'esito della vertenza, come verrà meglio dimostrato in seguito.
Da parte sua, il dott. __________, con certificato del 3 settembre 2002, ha dichiarato che dopo avere colpito __________ alla schiena, la benna sarebbe anch'essa precipitata dal ponteggio "sul suo corpo esanime e bloccato nei movimenti" (cfr. certificato 3.9.2002 accluso al doc. _).
È oltremodo pacifico come la benna del peso di alcuni quintali non possa essere caduta sul corpo dell'insorgente, siccome essa lo avrebbe mortalmente schiacciato.
D'altronde, anche il fatto che la medesima benna sarebbe precipitata dal ponteggio, finendo nelle immediate vicinanze dell'assicurato, non può essere ritenuto plausibile. Tale circostanza è infatti stata messa in evidenza soltanto in sede di ricorso (il dott. __________, come visto, ha fornito una versione sostanzialmente diversa). Essa non figura, segnatamente, né nel rapporto ispettivo del 31 maggio 2000 (cfr. doc. _), né nel rapporto di uscita 28 luglio 2000 della Clinica __________ (cfr. doc. _), né in quello datato 9 gennaio 2002 della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _), né, infine, nella certificazione 12 marzo 2002 del dott. __________ (cfr. doc. _).
A mente del TCA, quindi, deve qui trovare applicazione il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a e riferimenti, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994, p. 189; STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.; cfr., pure, A. Maurer, Schweizerisches …, p. 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA può, dunque, fondare la propria pronunzia sulla seguente descrizione dell’avvenimento 10 aprile 2000: __________, colpito alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto da un ponteggio alto 2.5/3 metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi lasciandosi cadere lungo disteso.
A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una contusione lombosacrale e dell'arto inferiore sinistro, ciò che ha reso necessario il suo ricovero, della durata di 5 giorni, presso l'Ospedale regionale di __________, dove è stato sottoposto a terapia conservativa, in assenza di fratture ossee.
In ragione della persistenza dei disturbi alla regione lombosacrale, __________ ha ancora soggiornato, dal 20 giugno al 18 luglio 2000, presso la Clinica __________. Alla dimissione, i sanitari hanno osservato un paziente in ottime condizioni generali ed attestato un'abilità lavorativa del 50% per due settimane (cfr. doc. _).
L'assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa a tempo pieno a decorrere dal 28 agosto 2000 (cfr. doc. _).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.
In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:
" a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)."
(RAMI 1998 cit., consid 3a)
In una sentenza dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, il TFA ha classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.
Infine, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n. 35.1999.9, questa Corte ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché una commozione cerebrale.
Nel caso di specie - con particolare riferimento alla STFA del 3 novembre 1995 nella causa I., citata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss. - l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: a mente del TCA, si tratta, tutt’al più, di un infortunio di grado medio all’interno della categoria media. Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Per ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, una durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.
Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
L'incidente non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Del resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio in una sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr. consid. 5b). Ad identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia).
Né il ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
Al proposito, occorre innanzitutto considerare che il caso iniziale ha potuto essere chiuso già a distanza di poco più di quattro mesi dalla data dell'infortunio (agosto 2000). D'altro canto, la documentazione medica riassunta al considerando 2.7.1.1. dimostra come i provvedimenti terapeutici applicati a __________ posteriormente all'annuncio di ricaduta dell'agosto 2001, in realtà, fossero destinati (nella migliore delle ipotesi) soltanto parzialmente a curare dei disturbi di natura organica, conseguenze dell’evento traumatico dell'aprile 2000 (cfr. il rapporto di uscita 9.1.2002 della Clinica di riabilitazione di __________, in cui è indicato che l'assicurato non presentava più alcuna sequela somatica dell'infortunio).
D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente influenzata da importanti turbe psichiche.
Se ne deduce che l’infortunio del 10 aprile 2000 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto __________. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti