RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00044 mm/cd
Lugano 14 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 16 aprile 2002 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 ottobre 2001, la Casa di riposo "__________" di __________ ha informato la __________ che la propria dipendente, __________, aveva interrotto il lavoro il 29 maggio 2001, a causa di disturbi alla salute che, allora, erano già stati annunciati a La __________, assicuratore contro le malattie (cfr. doc. _).
Dalle tavole processuali emerge, segnatamente, che a __________ era stata diagnosticata, grazie ad un esame di risonanza magnetica eseguito nel corso del mese di agosto 2001, una estesa lesione degenerativa grado III della cuffia dei rotatori a destra con rottura del tendine del muscolo sopraspinato e lesione interstiziale parziale del muscolo sottoscapolare (cfr. doc. _).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione formale del 28 gennaio 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato alla spalla destra, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 16 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 17 giugno 2002, __________ ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione del 16 aprile 2002, la __________ venga condannata a versarle le prestazioni di legge in relazione ai disturbi alla spalla destra (cfr. I, p. 3).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
Un giorno, verso la fine del mese di maggio 2001 lavorando nella lavanderia della Casa di Riposo __________, al termine di un normale ciclo di lavaggio prendo e tiro con la forza abituale la biancheria pesante per estrarla dalla macchina da lavare. In maniera completamente inaspettata questa tuttavia non si muove facendomi subire uno strattone al braccio destro: in seguito
al processo di lavaggio e di strizzatura i pesanti panni avevano in effetti formato un grosso groviglio all'interno del tamburo della macchina da lavare.
In questo frangente risento una forte fitta dolorosa tra il gomito e la spalla destra. A causa dell'aumento dell'intensità dei disturbi oltre il limite di quelli accusati generalmente mi reco quindi il 29.05.2001 presso lo studio del Dr. __________ per sottopormi ad una infiltrazione della spalla destra. Gli ulteriori accertamenti diagnostici, fatti in parte durante un periodo di soggiorno stazionario presso l'Ospedale Regionale di __________, sede Italiano, in seguito a disturbi del rachide, hanno poi permesso di mettere in evidenza una rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, nel frattempo già operata.
Nella decisione del 16 aprile 2002 la spettabile __________ ritiene non esservi gli estremi per riconoscere la presenza di un evento infortunistico.
Da parte mia ritengo opportuno affermare nuovamente anche in questa sede il fatto che non è possibile prevedere in anticipo, all'apertura cioè del portellone della macchina da lavare, se la biancheria si lascerà estrarre con facilità oppure se si è aggrovigliata. Il peso della stessa (grosse coperte e lenzuola) ci obbliga a tirare con forza.
La straordinarietà dell'evento esterno potrebbe quindi risiedere giustamente nell'incognita della resistenza effettiva esercitata dai panni da estrarre dalla macchina da lavare.
Vi è sicuramente della giurisprudenza a questo proposito, a me sconosciuta.
jjjjjjj
La diagnosi scaturita dagli accertamenti diagnostici fatti è quella di una lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra.
Nella decisione del 16 aprile 2002 la spettabile __________ ritiene che essa non possa essere ritenuta una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Orbene, trattandosi di una struttura tendinea, la rottura della cuffia dei rotatori viene considerata alla lettera f della lista delle lesioni corporali parificate a postumo di infortunio secondo art. 9 cpv. 2 OAINF.
Anche qui lascio chiaramente decidere al lodevole tribunale se, in assenza di un evento traumatico, l'inaspettato bloccaggio della biancheria all'interno del tamburo della macchina a lavare non corrisponda ad un evento esterno, in questo caso non straordinario, ai sensi dell'articolo in parola (unfallähnliches Erreignis).
jjjjjjj
Non viene per nulla negata la presenza di disturbi alla spalla destra antecedenti all'evento in parola. Quest'ultimo ha tuttavia portato ad un cambiamento significativo del loro carattere e della loro intensità al punto tale da indurmi a sottostare a misure diagnostiche e terapeutiche invasive.
A conferma di quanto precede, l'intervento effettuato dal Dr. __________, più specificatamente la ricostruzione della cuffia dei rotatori, ha condotto a un'ottima regressione dei disturbi." (cfr. I)
1.4. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica (cfr. V) ed in duplica (cfr. X), l'assicurata e la __________ si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni.
1.6. In data 12 agosto 2002, l'avv. __________ ha comunicato al TCA di avere nel frattempo assunto il patrocinio di __________ (cfr. VII).
1.7. Il 2 settembre 2002, la ricorrente ha ancora formulato delle osservazioni circa il contenuto dell'allegato di duplica presentato dalla __________ (cfr. XII).
1.8. In data 12 settembre 2002, l'assicurata ha versato agli atti il rapporto 3 settembre 2002 del dott. __________ (cfr. XIV B).
La __________ ha potuto prendere posizione in merito (cfr. XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione a sapere se la __________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da __________ alla spalla destra.
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano,
dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der _______ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.5. Dagli atti all'inserto si evince che, in un primo tempo, i disturbi accusati da __________ alla spalla destra erano stati annunciati all'assicuratore contro le __________).
Solo successivamente - ossia dopo avere consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica - il caso è stato notificato all'assicuratore infortuni convenuto (cfr. doc. _: "Trattandosi di una lesione della cuffia dei rotatori ho fatto annunciare il caso all'assicuratore LAINF. Questo in considerazione di una recente sentenza del TF, che obbliga ad un nuovo cambiamento radicale della prassi utilizzata fino ad ora. (…)").
In data 6 novembre 2001, la ricorrente è stata sentita da un ispettore della __________ con lo scopo di chiarire le circostanze in cui erano insorti i noti disturbi all'arto superiore destro. Questo il contenuto del verbale redatto in quell'occasione:
" Dal mese di ottobre 1999 ho iniziato a lavorare in lavanderia e ad accusare dolori alle spalle, principalmente a destra. Prendevo degli antinfiammatori e applicavo dei cerotti Flector. Dal mese di maggio 2001 i dolori sono aumentati notevolmente alla spalla destra. Non sono caduta, non è successo nulla di straordinario. Non mi ricordo un evento particolare.
Mi sono rivolta al Dr. __________ che mi ha prescritto delle pastiglie che non hanno migliorato la situazione (Apranax). Continuavo a lavorare. Ho cominciato a perdere la forza nel braccio destro (non sono mancina). Il 29.5.2001 sono andata dal Dr. __________ che mi ha fatto un'infiltrazione nella spalla e prescritto fisioterapia. Sono stata dichiarata inabile al 100%. L'11 giugno mi sono alzata con un dolore alla gamba sinistra e dolore alla schiena. Non riuscivo a camminare. Ho continuato a prendere i medicamenti per la spalla. I disturbi alla schiena era preponderanti. Il 5.7.2001 ho fatto una TAC al __________ per la schiena. Visto il perdurare dei dolori alla schiena mi hanno ricoverata all'Italiano. Il 13.8.2001 ho effettuato la risonanza magnetica alla spalla destra. Conoscevo il Dr. __________ e gli ho chiesto un parere. Mi ha inviata dal Dr. __________. Ora sono in attesa di essere ricoverata per l'intervento alla spalla destra. I disturbi alla schiena sono diminuiti. Altezza: cm 157, peso kg 88. Prima della dieta pesavo kg 99.
In lavanderia mi occupo del bucato (lenzuola, coperte, divise del personale). Dovevo stendere le cose colorate. Sollevato frequentemente le ceste con il bucato bagnato. Lavoravo da sola. Si trattava di un lavoro pesante.
Sono assicurata presso la cassa malati ________ (camera comune).
Preciso che qualche giorno prima del 29 maggio togliendo il bucato dalla lavatrice ho sentito una fitta dal gomito destro alla spalla destra. Il dolore è aumentato e mi sono convinta a farmi fare l'infiltrazione. Me l'aveva già proposta durante la consultazione precedente."
(doc. _)
Qualche giorno più tardi, per la precisione il 10 novembre 2001, __________ ha inviato all'assicuratore infortuni uno scritto mediante il quale ha inteso precisare il verbale del 6 novembre 2001:
" (…)
In merito al nostro incontro del 6.11.2001 mi permetto di fare ancora una precisazione da allegare al verbale da lei redatto:
dopo un ciclo di lavaggio e strizzatura la biancheria forma talvolta all'interno del tamburo della macchina un grosso groviglio pesante, trattandosi di lenzuola e coperte di grandi dimensioni. In questi casi, pur tirando fortemente, succede che la biancheria rimanga inaspettatamente bloccata: per poterla togliere si è quindi obbligati a dare degli strappi.
È appunto in una di queste situazioni che ho risentito la fitta la braccio destro con la susseguente perdita di forza, qualche giorno prima del 29 maggio 2001." (doc. _)
L'insorgente ha ancora ribadito la suesposta versione in sede di opposizione alla decisione formale emanata dalla __________ (cfr. doc. _, p. 2 in fine), rispettivamente, con il proprio gravame del 17 giugno 2002 (cfr. I, p. 1s.).
Con riferimento alle precisazioni successivamente apportate da __________ (cfr. doc. _), la __________ richiama la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) riguardante la maggiore rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. doc. _, p. 4: "Ora, oltre al fatto che la descrizione della dinamica fornita in un secondo tempo non possa essere presa in considerazione poiché prodotto di riflessioni ulteriori da parte dell'assicurata, …" e X: "Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la lettera del 10 novembre 2001 apporta delle nuove considerazioni in relazione all'importanza del preteso evento di fine maggio 2001. Quello che in un primo tempo sembrava essere stato un episodio senza altra particolarità se non quella di avere convinto la ricorrente dell'opportunità di sottoporsi ad un trattamento allo scopo di porre rimedio alla sintomatologia che l'affliggeva ormai da mesi, è in seguito stato descritto come una circostanza in cui "inaspettatamente" delle forze "più o meno straordinarie" hanno condotto al suo danno alla salute. Non manca di sorprendere, per altro, che la ricorrente sia stata in grado di descrivere solo in un secondo tempo le circostanze del preteso evento, dopo aver omesso di menzionarlo nella dichiarazione d'infortunio e averlo indicato marginalmente nell'ambito del colloqui con l'ispettore __________ ").
A mente del TCA, l'invocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora non può trovare applicazione nel caso di specie.
Lo scritto del 10 novembre 2001 completa infatti semplicemente (e non contraddice) il contenuto del verbale redatto il 6 novembre 2001.
In effetti, in occasione dell'incontro con l'ispettore della __________, __________ aveva già fatto accenno ad un qualcosa che era successo verso la fine del mese di maggio 2001, nel togliere il bucato dalla lavatrice (cfr. doc. _, p. 2: "Preciso che qualche giorno prima del 29 maggio togliendo il bucato dalla lavatrice ho sentito una fitta dal gomito destro alla spalla destra").
In seguito, l'assicurata si è limitata a precisare i contorni dell'evento (cfr. doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte può, dunque, fondare la propria pronunzia sulla descrizione dell'avvenimento contenuta nel rapporto ispettivo del 6 novembre 2001, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'assicurata il 10 novembre 2001.
2.6. Vista la dinamica dell'avvenimento qui in discussione, secondo lo scrivente Tribunale, è da escludere che il danno alla spalla destra possa essere ricondotto ad un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.
Assodato che il danno alla salute si è manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti, nel semplice fatto che __________ abbia dovuto utilizzare una maggiore forza rispetto al consueto per estrarre il bucato che si era attorcigliato e bloccato all'interno del tamburo della lavatrice, non può certo essere ravvisato un movimento scoordinato del corpo prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma.
Il TCA ritiene insomma che, in casu, non si sia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali per una persona che lavora da tempo in una lavanderia.
2.7. Non rimane che esaminare se, in occasione dell'evento del mese di maggio 2001, l'assicurata ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Le parti appaiono concordi nel ritenere che la lesione corporale presentata da __________ - una rottura della cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. _: referto relativo alla RM del 13.8.2001) - è compresa fra quelle esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF: "lacerazioni dei tendini").
Da parte sua, il TCA può prestare adesione a questa opinione (cfr., al proposito, RAMI 1997 U 277, p. 203ss.).
La __________ ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sostenendo, in primo luogo, che il danno alla salute accusato dalla ricorrente sarebbe "… attribuibile indubbiamente ad uno stato
patologico-degenerativo preesistente …" (cfr. doc. _, p. 7).
Tale tesi è supportata dalle certificazioni dei dottori __________ e __________, ambedue medici fiduciari dell'assicuratore infortuni.
In effetti, il dott. __________, medico-chirurgo, in data 11 gennaio 2002, ha dichiarato quanto segue:
" (…)
A fronte della prima considerazione, pur essendo essenzialmente d'accordo, sottolineo che si parla di rottura della cuffia dei rotatori da ascrivere a lesione corporale ai sensi dell'articolo 9.2 Oainf, sempre che la stessa non sia dovuta a malattia: a questo riguardo unisco, per semplicità, fotocopie delle motivazioni adottate con consenso svizzero dai vari specialisti svizzeri., compresi i rappresentanti di __________, che illustrano quali siano i parametri per l'assunzione di una lesione della cuffia dei rotatori parificabile a lesione secondo articolo 9.2.
Riguardo la seconda considerazione, ritengo che, per gli strappi subiti alla spalla nell'atto di togliere la biancheria aggrovigliata e bloccata nel tamburo della lavatrice, non si possa parlare di eventi esterni: sottolineo che secondo quanto sottoscritto dalla signora __________ questo atto è volontario e costante ritenuto peraltro che il blocco e l'aggrovigliamento della biancheria che deve venire mossa ripetutamente per potere essere estratta dal vano di lavaggio regolarmente avviene (caso mai é la biancheria che subisce strappi). Proprio in base a questo ultimo elemento, le condizioni richieste dal Tribunale federale non vengono soddisfatte.
Quale ulteriore osservazione mi permetto dubitare che un eventuale intervento di reinserzione del sovraspinato possa consentire un netto miglioramento della situazione: questo tenuto conto del referto relativo la risonanza magnetica eseguito alla spalla destra in data 13.8.2001 su richiesta dell'Ospedale __________ su indicazione di dolore cronico alla spalla destra irradiante al terzo medio dell'omero e artrosi acromio-claveare importante; le alterazioni degenerative importanti a livello della cuffia dei rotatori con retrazione e atrofia adiposa parziale del muscolo del sovraspinato non lasciano presupporre un buon risultato di un eventuale intervento di trasfissazione o rifissazione del tendine del sovraspinato. Tuttavia non riguardando questo aspetto __________, sarà poi l'interessata unitamente ai curanti decidere riguardo questo eventuale passo: immagino che, come si pretende al giorno d'oggi, l'interessata sia stata ampiamente informata e documentata al riguardo."
(doc. _ la sottolineatura è del redattore)
Queste, invece, le considerazioni enunciate dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il 9 aprile 2002:
" 1. Die Versicherte weist eine eindeutige Voranamnese mit Schulterbeschwerden auf. Ein Unfallereignis liegt nicht vor. Die bildgebende Abklärung mittels MRI zeigt alle Faktoren, die für ein krankhaft-degeneratives Geschehen sprechen. Im Besonderen lässt sich eine schwere Arthrose im AC-Gelenk mit daraus folgendem subakromialen Engpass nachweisen. Für ein degeneratives Geschehen sprechen ebenfalls eindeutig die transmuralen Veränderungen in der Supraspinatussehne, die massive Retraktion des Muskelbauches des Supraspinatus mit gleichzeitig fettiger Degeneration und der Hochstand des Humeruskopfes, der nach einer traumatischen Läsion der Supraspinatussehne allerfrühestens 3 Monate nach der Ruptur eintritt. Ebenfalls für ein degeneratives Geschehen spricht das Alter der Versicherten.
Zusammengefasst handelt es sich hier mit überwiegender Wahrscheinlichkeit um ein krankhaft-degeneratives Geschehen und nicht um eine Unfallfolge oder eine unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs 2 UVV. (…)." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
In secondo luogo, l'assicuratore infortuni convenuto sostiene che, in concreto, farebbe difetto il fattore esterno e che perciò non si potrebbe parlare di un evento a carattere infortunistico (cfr. III, p. 4: "…, l'esercizio di una maggiore dose di forza per estrarre i panni aggrovigliati nel tamburo della lavatrice non può essere classificato quale evento paragonabile ad infortunio. Si tratta - in effetti - semplicemente di un aumento assolutamente ordinario d'intensità nello svolgimento di un movimento altrettanto ordinario, quotidiano e banale; estrarre la biancheria dalla lavatrice comporta l'uso di una certa forza da dosare naturalmente a dipendenza della necessità. L'aumento di intensità avviene all'interno del corpo; pretendere pertanto che il solo fatto che il corpo sia entrato in contatto con un altro oggetto (in casu il bucato) sia sufficiente per considerare l'evento parificabile ad infortunio porterebbe dunque a risultati insostenibili; un qualsiasi movimento costituirebbe allora un evento parificabile ad infortunio, e ciò in contrapposizione anche alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, …").
2.8. Verso la fine del mese di maggio 2001, __________, nello strattonare la biancheria bloccatasi all'interno della lavatrice, ha improvvisamente risentito una fitta dal gomito destro alla spalla destra (cfr. doc. _).
Qualche giorno più tardi (29 maggio 2001), a fronte di un aumento della sintomatologia algica, l'assicurata ha consultato il proprio medico curante, il dott. __________, il quale le ha praticato un'infiltrazione di cortisone alla spalla destra (cfr. doc. _). La ricorrente è peraltro stata dichiarata totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. _).
Dal 17 al 27 luglio 2001, __________ è rimasta degente presso il Reparto di medicina interna dell'Ospedale regionale di __________ (), soprattutto a causa di disturbi alla schiena. In questo ambito, i sanitari hanno predisposto l'esecuzione di una risonanza magnetica alla spalla destra per valutare l'integrità della cuffia dei rotatori (cfr. doc. _).
In data 13 agosto 2001, l'insorgente è stata sottoposta al succitato accertamento presso il Dipartimento di radiologia dell'__________, indagine che ha permesso di mettere in luce una rottura del tendine del muscolo sopraspinato ed una lesione interstiziale parziale del muscolo sottoscapolare (cfr. doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del maggio 2001 abbia provocato la diagnosticata lesione tendinea, perlomeno quale fattore scatenante.
È così dato l'evento esterno.
Questa Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo dall'assicuratore LAINF convenuto.
Così come già indicato al considerando 2.3., il fattore scatenante può essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo.
In questo ordine di idee, il TCA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un brusco movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. STFA del 6 novembre 2001 nella causa P., inc. 35.2000.67, confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02).
Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S. (inc. 35.2001.78) concernente un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B. (inc. 35.2001.49) cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C. (inc. 35.2000.19), cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa.
Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento immediato, unico e repentino.
Del resto, dato che il TFA ha ammesso la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata, non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301).
Ora, in concreto, va ricordato che __________ ha costantemente dichiarato di avere avvertito un significativo aggravamento della sintomatologia a livello dell'arto superiore destro, in coincidenza con il brusco gesto da lei compiuto per estrarre la biancheria dal tamburo della lavatrice. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'assicurata - per la prima volta in occasione del consulto del 29 maggio 2001 presso il dott. __________ - ha accettato di sottoporsi ad una infiltrazione di cortisone (cfr. doc. _).
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, senz'altro soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio della __________.
Il fatto che __________ presentasse un preesistente stato patologico a livello della cuffia dei rotatori a destra, è del tutto irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).
L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione della __________.
§§ È accertato che l'assicurata ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico della __________.
§§§ L'incarto è retrocesso alla __________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà all'assicurata l'importo di
fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti