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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2002.40

4 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,785 mots·~54 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00040   mm/cd

Lugano 4 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2002 di

__________, 

rappr. da: Studio legale __________,   

contro  

la decisione del 4 aprile 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 gennaio 1997, __________ - dipendente della __________ in qualità di impiegata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso La __________ (già __________) - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in località __________.

                                         I medici del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________, presso il quale l'assicurata si è immediatamente recata, hanno diagnosticato un "colpo di frusta" con indurimento della muscolatura paravertebrale a livello della colonna cervicale

                              (cfr. doc. _).

                                         Il 14 luglio 1997, il suo medico curante, il dottor __________, ha attestato che la cura medica era da considerare ormai terminata, "con riserva di riapertura".

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni.

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 1998, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha informato l'assicuratore infortuni che, nel frattempo, era sopravvenuta una riacutizzazione dei disturbi a livello del rachide cervicale, con irradiazione dei dolori alle spalle, fra le scapole, e verso l'ascella sinistra (cfr. doc. _).

                                         Allo scopo di chiarire l'aspetto eziologico, l'assicurata è stata periziata, nell'ordine, dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. _), dal Prof. dott. __________, spec. FMH in medicina legale (cfr. doc. _), nonché dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con decisione formale del 7 settembre 2001, La __________ ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi annunciatile nell'aprile 1998, facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del gennaio 1997 (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con pronunzia del 15 ottobre 2001, il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso del 10 ottobre 2001 di __________ a ed ha trasmesso gli atti all'assicuratore affinché emanasse la propria decisione su opposizione (cfr. doc. _).

                               1.5.   In data 4 aprile 2002, la __________ ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 3 giugno 2002, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versare le prestazioni di legge anche dopo il 13 luglio 1997 (cfr. I, p. 10).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

6.   La __________, oltre al parere dello specialista medico, ha largamente fondato la sua decisione sulla perizia biomeccanica esperita dall'Institut für biomedizinische Technik il 12 giugno 2000 sulla base di una fotografia del veicolo tamponato, della fattura per la riparazione del veicolo e del rapporto di polizia.

      La ricorrente ha fatto eseguire a proprie spese una perizia sulla dinamica dell'incidente e sugli elementi che concorrono a ricostruirla. In data 6 ottobre 2001 l'ing. __________ ha presentato alla ricorrente la perizia sopra citata (cfr. doc. _).

      Al perito é stata messa a disposizione la seguente documentazione:

      a) rapporto di Polizia

      b) copia perizia danni __________

c) valutazione biomeccanica l'Institut für biomedizinische Technik d) documentazione diversa

      Scopo della perizia era quella di verificare l'attendibilità probatoria della valutazione biomeccanica dell'Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________.

      (…)

7.   Nel suo referto il perito Ing. __________ mette innanzitutto in evidenza la necessità di distinguere tra le varie categorie di tecnici che possono intervenire in un incidente della circolazione: il perito assicurativo che ha come compito quello della quantificazione pecuniaria del danno; il tecnico ricostruttore che ricerca invece le modalità con cui si è svolto il sinistro; il medico che accerta i danni fisici dell'incidente. Vi è infine la valutazione biomeccanica, in cui il tecnico ricostruttore e il medico legale devono operare congiuntamente.

      Sotto quest'ultimo aspetto, il perito Ing. __________ afferma che "mancano tutti i riscontri per una seria valutazione delle sollecitazioni effettive cui é stato sottoposto l'occupante del veicolo tamponato" (cfr. rapporto peritale, pag. 6). Dopo un approfondito esame dei diversi parametri che dovevano essere attentamente esaminati e presi in considerazione, il perito conclude che il calcolo delle sollecitazioni degli occupanti in un tamponamento è scientificamente errato e inammissibile qualora, come nel caso concreto, non vengano considerati i seguenti fattori: masse e dati tecnici dei veicoli, caratteristiche della struttura anteriore del veicolo tamponante, posteriore del veicolo tamponato, velocità di collisione del veicolo tamponante, velocità di collisione del veicolo tamponato, differenza di velocità nell'urto, velocità d'uscita dalla collisione di entrambi i veicoli, stato del veicolo tamponato (frenato o libero), distanza fra i veicoli giunti in posizione di stasi, caratteristiche meccaniche dell'imbottitura dello schienale e della struttura dello schienale, caratteristiche fisiche della persona, distanza, nel momento critico, fra schienale e schiena (cfr. rapporto peritale, pag. 11).

      Il perito sottolinea inoltre che non è certamente possibile basarsi sul costo di riparazione dei danni alla vettura, dipendendo lo stesso dal tipo di auto e dalla carrozzeria che interviene.

      A mente del perito dunque la perizia biomeccanica dell'Institut für biomedizinische Technik è scientificamente errata in quanto una quantificazione tecnica delle sollecitazioni dell'occupante del veicolo tamponato non è stata fornita, dal momento che l'Istituto non disponeva in alcun modo degli elementi necessari, già elencati sopra, per fare una simile valutazione.

      L'Ing. __________ conclude correttamente quanto segue:

      "Non essendo possibile la ricostruzione del sinistro e non essendoci gli elementi necessari, nella fattispecie e impossibile quantificare tecnicamente l'entità di sollecitazione dell'occupante del veicolo tamponato. Non conoscendo l'esatta posizione dell'occupante fermo al semaforo (appoggiato, girato, impegnato in qualche azione particolare) non si può comunque escludere che l'urto lo abbia trovato impreparato e non perfettamente appoggiato, quindi in una situazione particolarmente infelice dal punto di vista della protezione.

      Per quanto spiegato, nella fattispecie, non è possibile avanzare serie considerazioni di biomeccanica tali da stravolgere quanto constatato innanzitutto dai medici curanti. (...) Per il giudizio si deve quindi unicamente far riferimento all'aspetto medico, sul quale ovviamente non mi esprimo".

      (…)

7.   Alla luce delle considerazioni tecniche sopra esposte, non possiamo accettare le conclusioni cui e giunto l'Istituto di __________. Le informazioni e i dati tecnici a disposizione dell'Institut für biomedizinische Technik sono assolutamente insufficienti per poter giungere alla conclusione contestata che le forze coinvolte nell'incidente sono talmente insignificanti da non poter causare i danni fisici patiti dalla ricorrente.

      Come evidenziato dall'Ing. __________, diversi fattori, che restano peraltro tuttora sconosciuti, dovevano essere presi in considerazione per poter giungere a delle conclusioni scientificamente corrette. In caso contrario, occorre limitarsi alle risultanze medico-teoriche che, nella fattispecie concreta, risultano decisamente contrastanti (cfr. perizia Dr. __________ e perizia Dr. __________). Su tale aspetto meglio si dirà al punto seguente.

      Rimane pertanto, da un punto di vista obbiettivo, l'accertamento operato dal medico del Pronto soccorso il giorno stesso dell'incidente della circolazione di cui è stata vittima la ricorrente (cfr. doc. _).

      (…)

8.   Ricoverata immediatamente dopo l'incidente presso l'Ospedale Regionale di __________, i medici del pronto soccorso potevano diagnosticare alla ricorrente un "colpo di frusta con indurimento della muscolatura paravertebrale a livello della colonna vertebrale" (cfr. doc. _).

      La cura e stata protratta fino al 14 luglio 1997 e poi riaperta nell'aprile 1998 per una riacutizzazione dei disturbi del rachide cervicale, con irradiazione dei dolori alle spalle, fra le scapole e verso l'ascella sinistra.

      Assicurazione e sottoscritto legale decidevano di comune accordo di sottoporre la vertenza ad un medico specialista, affinché la sua valutazione peritale avesse carattere determinante per la fissazione delle prestazioni assicurative (cfr. lettera 3.3.1999, doc. _).

      Il perito Dr. Med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, presentava il suo rapporto il 18 aprile 2000 (cfr. doc. _).

      In tale rapporto egli diagnosticava un trauma da colpo di frusta alla colonna cervicale, con discopatia postraumatica plurisegmentale cervicale da C3 a C6 e susseguente sindrome cervicale/cervico vertebrale estesa, parzialmente invalidante e refrattaria alla terapia.

      Interrogato circa il nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dalla ricorrente e l'incidente occorsole, il perito riteneva che con ogni probabilità la sindrome cervicale/cervico vertebrale poteva essere fatta risalire all'incidente del 14 gennaio 1997. Egli escludeva con certezza una causa diversa da quella dovuta all'incidente.

      La __________ contesta invece la perizia del Dr. __________, in quanto lo stesso non avrebbe tenuto conto delle forze meccaniche intervenute nell'incidente ed in particolare quelle relative al danno subito dalla vettura (cfr. decisione impugnata, pag. 3).

      Come già evidenziato dal perito della ricorrente Ing. __________ non è in alcun modo sufficiente limitarsi ad esaminare lo stato del solo veicolo investito per trarre conclusioni sull'entità delle sollecitazioni subite dall'occupante del veicolo tamponato. Per un simile valutazione intervengono infatti numerosi parametri, già citati al punto precedente che nel caso concreto erano sconosciuti all'Institut für biomedizinische Technik, e restano tuttora sconosciuti.

      Se neppure un tecnico come l'Ing. __________ può trarre conclusioni biomeccaniche in relazione all'incidente avvenuto, figuriamoci un medico specialista in neurochirurgia!

      Diversa invece la valutazione della __________, la quale ha ritenuto di contestare la perizia del Dr. __________, chiedendo da un lato unilateralmente una nuova perizia sulla dinamica dell'incidente, d'altro lato una ulteriore perizia medica a cura del Dr. __________. La __________ ha dunque completamente ignorato il fatto che la perizia al Dr. __________ era stata chiesta di comune accordo in modo che avesse valore vincolante (cfr. lettera 26.5.1999 Avv. __________ / __________, doc. _).

      Si osserva inoltre che la perizia del Dr. __________ ha certamente tenuto in considerazione le risultanze della perizia dell'Institut für biomedizinische Technik, che, come già evidenziato sopra, non può essere ritenuta attendibile.

      In ogni caso, vista la palese discordanza esistente fra i succitati pareri medici, non potendo conferire priorità assoluta ad alcuno di essi, si chiede che venga ordinata l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria per il tramite di un perito giudiziario che si pronunci sullo stato di salute della ricorrente ed in particolare sulla relazione di causalità con l'infortunio subito il 14 gennaio 1997. Tale perizia è inevitabile ritenuto che i due periti sono entrambi neurochirurghi e che le loro conclusioni giungono a valutazioni diametralmente opposte.

      (…)

9.   Al fine di valutare l'adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un'incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, la giurisprudenza del Tribunale Federale applica il metodo applicato per le turbe psichiche.

      Ciò significa che occorre valutare la questione della causalità adeguata basandosi sull'evento infortunistico nonché sull'insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno (cfr. STCA 23.11.1998 c. 2.4.4.).

      L'infortunio occorso alla ricorrente può essere classificato nella categoria degli infortuni di grado medio. Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA (DTF 115 V 508; RAMI 1992 U154 p. 246 e ss.; RAMI 1995 U215 p. 90 e ss.), come ad esempio la gravità delle lesioni lamentate, la durata eccezionalmente lunga della cura, i dolori somatici persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta a lesioni fisiche, il decorso sfavorevole della cura, ecc.

      Nel caso concreto l'incidente occorso alla signora __________ risale al 14 gennaio 1997. La cura medica era durata in un primo tempo fino al 14 luglio 1997, "con riserva di riapertura" (cfr. certificato d'infortunio LAINF Dr. Med. __________, doc. _). Pochi mesi dopo tale data, la ricorrente presentava ancora dolori cervicali irradianti alle spalle, fra le scapole ed irradiazione anche in parte verso l'ascella sinistra. Il caso veniva dunque riaperto.

Con certificato 23 febbraio 1998 (cfr. doc. _) il Dr. Med. __________ evidenziava  che "a distanza di più di un anno dall'incidente la paziente presenta ancora sintomi algici che sono classici per il colpo di frusta cervicale".

Un anno dopo, e meglio nel febbraio 1999, la signora __________ era ancora totalmente inabile al lavoro.

      Solo nel luglio 1999 la ricorrente ha potuto raggiungere una capacità lavorativa del 50% (cfr. certificato medico Dr. Med. __________, doc. _).

      Anche il Dr. __________ nel suo reperto giungeva alla conclusione che la ricorrente aveva subito a seguito dell'incidente una incapacità lavorativa duratura del 40%.

      A tutt'oggi, la Signora __________ lamenta comunque ancora un peggioramento costante del suo stato di salute, in particolare dolori alla nuca, alla testa, alle spalle e alle braccia. Per tali dolori assume giornalmente ed ormai da anni analgesici tipo Voltaren, Dafalgan e Panadol. Segue pure costantemente una terapia fisioterapica.

      I dolori e le relative cure, conseguenze dirette dell'infortunio stradale, persistono dunque ormai da quasi 5 anni. Purtroppo i dolori non sembrano affatto migliorare. La capacità lavorativa non ha più potuto essere completa dal momento dell'incidente, ed ora sembra stabilizzata attorno al 60%.

      Tutti questi fattori denotano una gravità della lesione subita dalla ricorrente, per cui la causalità adeguata fra le lesioni e l'incidente stradale subito dalla stessa deve essere ammessa.(…)."

                               1.7.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

                               1.8.   In replica, l'insorgente si é essenzialmente limitata a ribadire la necessità che il Tribunale abbia ad ordinare l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva __________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni convenuto (luglio 1997), si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.

                            2.1.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.1.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                            2.1.3.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causa­lità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                    Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                            2.1.4.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                            2.1.5.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb [U 404/99].; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

                            2.1.6.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA 17.3.1995 in re Z., STFA 6.1.1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 177; STFA 9.9.1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; STFA 12.4.1991 in re N.).

                               2.2.   Nella presente fattispecie, __________, in data 14 gennaio 1997, è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         Dalle tavole processuali emerge che l'assicurata, al volante di una __________, si trovava ferma ad un semaforo, quando è stata tamponata dall'automobile che la seguiva (cfr. doc. _).

                                         Il giorno stesso, __________ è stata visitata presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari hanno diagnosticato - accertata radiologicamente l'assenza di fratture (cfr. doc. _) - un "colpo di frusta con contrattura musc. paravertebrale". In quell'occasione, non venne certificata alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. _).

                                         Nel prosieguo, l'assicurata è entrata in cura dal dottor __________, spec. FMH in medicina generale, il quale le ha essenzialmente prescritto l'assunzione di miorilassanti e l'esecuzione di misure fisioterapiche (cfr. doc. _).

                                         __________ è stata giudicata nuovamente abile al lavoro a contare dal 10 marzo 1997. La cura medica è stata invece dichiarata chiusa a partire dal 14 luglio 1997 (cfr. doc. _).

                                         Nel corso dell'aprile 1998, l'insorgente ha informato il suo assicuratore circa la persistenza di una sintomatologia algica a livello del rachide cervicale con irradiazione verso le spalle, fra le scapole, e verso l'ascella sinistra (doc. _).

                                         Durante il mese di maggio 1999, le parti hanno convenuto di interpellare il dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia presso la __________ Klinik di __________ (cfr. doc. _), al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti peritali volti, soprattutto, a chiarire l'aspetto eziologico dei disturbi accusati dall'assicurata (cfr. doc. _).

                                         Per quanto qui di interesse, il suddetto specialista ha dichiarato che la sindrome cervicale, rispettivamente, cervico-vertebrale lamentata da __________ doveva essere ricondotta ad una discopatia C3-C6 che, a sua volta, era stata causata dall'incidente della circolazione del 14 gennaio 1997, in occasione del quale essa ha riportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale. D'altra parte, egli ha categoricamente escluso la presenza di fattori extra-infortunistici:

"  Welche der unter Punkt 4 (wohl Punkt 3 gemeint) genannten Befunde sind Ihrer Ansicht nach mindestens mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit kausal auf den Auffahrunfall zurückzuführen?

Sind diese Befunde auch die Ursachen jener Beschwerden welche die Versicherte als Unfallfolgen reklamiert?

Seit dem Unfall, früher in keiner weise vorbestanden, berichtet die Patientin ein zwischenzeitlich langjähriges, weitgehend therapierefraktäres, vorwiegend cervikovertebragenes Beschwerdebild, welches in seiner Objektivität durch die vorliegende MRI-Verlaufskontrolle Jan. 2000 versus Nov. 1997 untermauert wird.

Es kann heute mir überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass das therapierefraktäre, partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückgeführt werden kann. Kein vordergründiger degenerativer Vorzustand - ich darf hier auch auf die Befunde Dr. __________ vom Jan. 1998 verweisen.

Wir haben gesagt dass eine unfallmechanische Analyse bisher nicht durchgeführt worden ist und somit die Erheblichkeit der Beschleunigungkräfte nicht feststeht. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Beschwerden, die die Versicherte als unfallkausal reklamiert, aus ihrer Sicht auch eine andere Ursache haben könnten. Falls Sie dies für möglich halten wären wir Ihnen für eine kurze Erörterung dankbar.

Die heutigen Beschwerden werden von der Patientin vor allem im HWS-Bereich angegeben, im Bereich, wo sich auch eine strukturmässige Verschlechterung im Verlaufs-MRI objektivieren lässt. Eine anderweitige vermehrte Krafteinwirkung oder dergleichen wird nicht berichtet, eine unfallfremde Ursache kann heute wohl ausgeschlossen werden.

Nachdem die Versicherte wegen Rückenproblemen bereits vor dem Unfall in ärztlicher Behandlung war, ist ein Vorzustand anzunehmen. Ist davon auszugehen, dass dieser durch den Unfall traumatisiert oder dekompensiert worden ist?

Diesfalls bitten wir Sie zu erörtern, ob der Status quo sine bzw. der Status quo ante wieder erreicht werden kann. Falls ja würde uns interessieren, ob er bereits wieder erreicht ist bzw. innerhalb welcher Zeitspanne damit gerechnet werden könnte.

Die Versicherte berichtet in der Tat Rückenprobleme, lumbal, nicht im Bereiche der heute vordergründigen Problematik, nicht im Bereiche der mit dem Unfall in Zusammenhang gebrachten Beschwerden. Die lumbalen Rückenbeschwerden waren schon 1996 Anlass zu einer Abklärung im MRI. Damals ersichtliche Diskopatie L4/5 und L5/S1, mediane Hernie L4/5, keine durale Bedrängung, keine Indikation für aggressivere Behandlungsmassnahmen vorab aus dem neurochirurgischen Sektor.

In Zusammenhang mit der Erstuntersuchung der HWS im MRI im Nov. 1997 wurde die LWS mituntersucht, hier wird vom Radiologen ein stationäres Bild angegeben., keine fassbare Verschlechterungslage. Durch den stattgehabten Unfall vom 14.1.1997 ist der Befund im Lendenwirbelbereich nicht tangiert. Die hier berichteten interkurrent vordergründigen Probleme wären auch ohne Unfall in gleichen Umfang aufgetreten, eine durch diese Befunde negative Beeinflussung der HWS ist wohl wenig realistisch. Was die LWS anbelangt, kann heute wohl ausgesagt werden, dass sowohl der Status quo sine wie der Status quo ante wieder erreicht ist, ob sich hier längerfristig therapeutische Massnahmen aufdrängen ist offen, im vordergründigen Zusammenhang auch nicht relevant.

Für die Halswirbelsäule anderseits ist weder der Status quo sine noch der Status quo ante erreicht, die Problematik ist fortschreitend, im MRI-Verlaufsbild bestätigt, hier ist eher von einer weiteren Verschlechterung längerfristig auszugehen. Im Moment auch gestützt auf die neuensten MRI-Bilder aber noch keine Indikation für aggressive Behandlungsmassnahmen aus neurochirurgischer Sicht.

In Bezug auf das Schreiben 16.1.1998 von Dr. med. __________ an Dr. med. __________ betreffend die cervikalen posttraumatischen Schmerzen sage der Sachverständige, ob die von Dr. __________ gemachte Feststellung bezüglich der Untersuchung vom 12.1.1998, und zwar:

-   eine leicht verminderte und in jeder Stellung druckdolente Mobilisierung des Kopfes vor allem in Recklinations- bzw. lateralen Flexionsstellung rechts,

-   eine globale schmerzende Abtastung der Halswirbelsäule und der paracervikalen Muskulatur,

-   eine vor allem links schmerzende Abtastung des Muskulus scalenus (vorderer Rippenhalter) und des Muskels trapezius (Kappenmuskel),

die Folgen des von Frau __________ am Autounfall vom 14.1.1997 erleideten Schleudertraumas sind.

Ja. Muskuläre Verspannunszustände nach HWS-Trauma sind häufig, meist Ausdruck eines Kompensations-/stabilisationsversuches des Körpers bei entsprechender Pathologie am Gerüst selbst. Dr. __________ umschreibt ein klassisches nuchales muskuläres Verspannungsbild mit entsprechender lokaler Schmerzhaftigkeit in welchem Zusammenhang auch die endständige Bewegungseinschränkung zu sehen ist"

                                         (cfr. doc. _, risposta ai quesiti n. 7, 8 e 9 de La __________, rispettivamente, n. 1 dell'assicurata - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nel corso del mese di maggio 2000, l'assicuratore convenuto ha comunicato al patrocinatore di __________ di avere, nel frattempo, predisposto una perizia a cura dell'Institut für __________ (cfr. doc. _).

                                         Il relativo referto peritale reca la data del 12 giugno 2000.

                                         In sostanza, il Prof. dott. __________, spec. FMH in medicina legale, e l'ing. __________ - dopo avere ammesso che per procedere ad un'analisi tecnica dell'incidente sarebbe stato necessario disporre di informazioni sull'autovettura investitrice (cfr. doc. _, p. 1s.: "Über das auffahrende Fahrzeug ist wenig bekannt. Laut Unfallprotokoll wurde der vordere Stossfänger sowie Verkleidung und Leuchteinheit (wahrscheinlich vorne rechts) beschädigt. Falls sich bei diesem Fahrzeug nicht eine ungewöhnlich starke Deformation zeigt, wäre davon auszugehen, dass die Kollision für den __________ eine Geschwindigkeitsänderung in einem niedrigen Bereich bewirkte. Für eine technische Unfallanalyse, welche diese Ausgangslage untermauern bzw. widerlegen könnte, wären Informationen über den Audi notwendig. Falls diese nicht mehr beizubringen sind, könnte ein Crashversuch mit identischen Fahrzeugen weiter führen") - hanno commentato criticamente l'apprezzamento della causalità espresso dal dott. __________, giungendo finalmente alla conclusione che, da un punto di vista biomeccanico, i disturbi presentati dall'assicurata possono essere solo difficilmente spiegati con le forze che hanno agito sul rachide cervicale in occasione dell'infortunio del gennaio 1997:

"  (…)

Aus biomechanischer und technischer Sicht können wir die Argumentation von Dr. __________ bezüglich des ca. 7 Monate nach Abschluss des Falles und 10 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Rückfalles mit nun protrahiertem Verlauf nicht nachvollziehen. Dr. _______ geht (Bericht vom 18.4.2000, p. 19) davon aus, dass , ... mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass das therapierefraktäre, partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückgeführt werden kann. Die Tatsache, dass im Oktober 1997, also zehn Monate nach dem Ereignis, eine MRI-Untersuchung keine Befunde ergab, dass jedoch am 10.1.2000, d.h. drei Jahre nach der Kollision, erhebliche, von Dr. __________ als degenerativ bezeichnete Diskopathien im Bereich der HWS festgestellt wurden, erklärt dieser so (p. 21 und ähnlich auch p.24), dass die Entwicklung einer cervikalen Diskopathie (nach freiem Intervall) spekulativ zurückzuführen auf Mikrotraumatisierungen im Bereiche der Bandscheibe beim Unfall, entsprechender Anlass zur Bandscheibendegeneration` sei. Neben der in gewissem Sinne widersprüchlichen Begriffswahl mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (p.19) und spekulativ (p.21) ist aus biomechanischer Sicht beizufügen, dass auch mikroskopische Läsionen der Bandscheiben aufgrund traumatischer Einwirkungen praktisch immer nur auf einer Etage auftreten (dies kann physikalisch begründet werden), dass jedoch vorliegend die dokumentierten Diskopathien gleichzeitig auf mehreren Etagen (mehrsegmental) auftraten, d.h. aus biomechanischer Sichtweise nicht traumatisch bedingt sind."

(cfr. doc. _)

                                         Per finire, gli specialisti zurighesi hanno ritenuto indicato sottoporre nuovamente __________ ad una valutazione medica specialistica (cfr. doc. _, p. 3: "Es ergibt sich somit aus biomechanischer Sicht, dass bei der hier als eher gering einzuschätzenden Fahrzeug- und Insassenbelastung eine Beschwerdeentstehung allein bedingt durch die mechanischen Einflüsse auf die HWS von Frau __________ nur schwer erklärt werden kann. Es wäre aus unserer Sicht sinnvoll, aufgrund der nun vorliegenden biomechanischen Interpretation des Ereignisses eine erneute orthopädische Würdigung der (auch mangels biomechanischer Informationen von Dr. __________ selbst als spekulativ bezeichneten) Wirbelsäulenbefunde vorzunehmen" - la sottolineatura è del redattore).

                                         La __________ ha quindi predisposto l'esecuzione di un'ulteriore perizia a cura del dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già __________ presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________.

                                         Va immediatamente detto che il dott. __________ si è scostato dalla tesi difesa dal dott. __________, sostenendo che - trascorsi 6 mesi dalla data dell'infortunio - l'esistenza di una relazione di causalità naturale con i disturbi lamentati dalla ricorrente deve essere considerata come tutt'al più possibile. Secondo quest'ultimo specialista, le alterazioni degenerative osservate a livello della colonna cervicale appaiono compatibili con l'età dell'insorgente e da ricondurre alle eccessive ed errate sollecitazioni che intervengono nella quotidianità:

"  (…)

7.      Sofern der Beurteilung der Kausalität, wie sie Herr Dr. __________ vorgibt, nicht gefolgt werden kann, wäre es uns wichtig, eine alternative kausale Erklärung vorliegen zu haben.

         Voraus­gesetzt, dass die Chronologie der radiologischen Abklärungen tatsächlich eine Entwicklung hin zu einer gravierenden Diskopathie der HWS dokumentiert, würde uns interessieren, welche anderen Ursachen dafür in Frage kämen.

         Gibt es Ihrer Ansicht nach Hinweise auf konstitutionelle Faktoren, in denen mit einem hö­heren Grad an Wahrscheinlichkeit als die unfallbedingte Verletzung die Ursache der HWS­-Diskopathie gesehen werden muss?

Es liegt keine Entwicklung hin zu einer gravierenden Diskopathie der HWS vor. Es handelt sich um diskrete, altersentprechende degenerative Veränderungen. Die Ursache dafür liegt in den alltäglichen Überund Fehlbelastungen. Bei dieser Pati­entin kommen gewisse konstitutionelle Faktoren dazu. Diesbezüglich sind die lum­balen Diskopathien sowie die kongenitale Dysplasie im Segment C4/C5 ein Hin­weis. Diese natürlichen degenerativen Prozesse zusammen mit den konstitutio­nellen Faktoren sind mit einem höheren Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache der HWS-Diskopahtie als die unfallbedingte Verletzung"

(doc. _, p. 12).

                                         Il perito consultato dall'assicuratore LAINF ha pure illustrato - con dovizia di argomenti e riferendosi alla dottrina medica - le ragioni che lo hanno portato a negare che l'infortunio assicurato possa essere ritenuto responsabile di un peggioramento durevole delle preesistenti alterazioni degenerative:

"  (…)

Bei der Heckkollision am 14.01.1997 muss auf Grund der anschliessenden Nackenbeschwerden ein gewisses HWS-Trauma angenommen werden. Der initiale Verlauf kann als harmlos

be­zeichnet werden. Die Patientin konnte sich normal verhalten und selbständig nach Hause fah­ren. Es war keine notfallmässige Hospitalisation notwendig. Entsprechend sind auch die ärzt­lich erhobenen Befunde als harmlos anzusehen. Es fanden sich im wesentlichen verspannte und druckdolente Muskeln mit Einschränkung der Beweglichkeit der HWS. Neurologische oder neuropsychologische Störungen wurden nie festgestellt. Die Röntgenbilder zeigen keine trau­matische Läsion. Eine Gestreckthaltung kommt häufig vor und ist heute wissenschaftlich aner­kanntermassen kein Hinweis auf ein Trauma.

Diese Befunde entsprechen einer HWS-Verletzung Grad I gemäss dem heute international anerkannten Standardwerk der Quebec Task Force (siehe Literaturangabe) und stellt eine leichte Verletzung dar. Dies passt zur biomechanischen Unfallanalyse, welche nur eine geringe Fahrzeug- und Insassenbelastung ergab. Eine solche Verletzung Grad I hat eine sehr gute Prognose. Über 95% der Patienten sind nach einem Monat wieder voll arbeitsfähig und nach drei Monaten praktisch beschwerdefrei. Bei Frau __________ wurde eine adäquate Behandlung mit Medikamenten und dem vorübergehenden Tragen eines Halskragens durchgeführt. Der in­itiale Verlauf schien auch gut zu sein. Sie konnte die Arbeit am 12.02.1997 zu 50% und am 10.03.1997 wieder zu 100% aufnehmen. Es handelt sich um Büroarbeiten vorwiegend am PC. Hingegen persistierten Restbeschwerden, welche sich Ende Oktober 1997 wieder

ver­stärkten und erneute Therapien nötig machten. Im Frühling 1998 wurde die Patientin wieder voll arbeitsunfähig. Diese sekundäre Verschlechterung ist schwierig mit dem leichtgradigen Trauma zu erklären. Vielleicht spielt es eine Rolle, dass zu diesem Zeitpunkt die erste Schwan­gerschaft eintrat. Die Patientin wurde in der Folge nie mehr voll arbeitsfähig. Die Beschwerden besserten zwar während der Schwangerschaft, kehrten aber anschliessend wieder zurück. Die Patientin blieb bis heute nur 60% arbeitsfähig.

Dieser unbefriedigende Verlauf ist somatisch nicht erklärbar. Möglicherweise spielt eine Rolle, dass die Patientin nun einer Doppelbelastung mit Familie und Beruf ausgesetzt ist. Im Prinzip ist es ja vernünftig, in dieser Situation nur zu 60% zu arbeiten.

Aus der familiären, der persönlichen und der sozialen Anamnese ergeben sich ausser der er­wähnten Doppelbelastung keine Besonderheiten, die einen schlechten Verlauf erklären wür­den.

Auf der Suche nach einer somatischen Ursache wurde am 10.01.2000 ein Kontroll-MRI der HWS durchgeführt. Dieses ergab nun im Gegensatz zur Erst-Untersuchung vom November

1997 leichtgradige degenerative Veränderungen, im wesentlichen im Sinne einer beginnenden Diskopathie C3/C4, C5/C6 und C6/C7 mit einer kleinen foraminalen Diskushernie C5/C6 rechts. Diese Befunde erklären den unbefriedigenden Verlauf höchstens teilweise. Insbesondere die anlässlich meiner Untersuchung angegebene Zunahme der Beschwerden - wobei allerdings wieder eine Schwangerschaft im Gange ist - steht nicht in einem eindeutigen Verhältnis zu den diskreten degenerativen Veränderungen. Es ist allerdings allgemein bekannt, dass selten klare Korrelationen zwischen den Röntgenbildern und den entsprechenden Schmerzen beste­hen.

Auf Grund der Doppelbelastung als Mutter mit Berufstätigkeit besteht doch eine recht grosse Wahrscheinlichkeit, dass in der aktuellen psychosozialen Situation eine psychogene Kompo­nente besteht. Dies ist auch ganz allgemein die häufigste Ursache für eine sekundäre Ver­schlechterung.

Zur Entstehung traumatisch bedingter degenerativer Veränderungen:

Dazu ist folgendes bekannt. Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule entstehen auf Grund von Instabilitäten. Dazu sind erhebliche Zerreissungen von Bändern notwendig, die zu einer Verschiebung des Wirbelkörpers führen. Ein solches Ereignis geht in der Regel mit einer partiellen oder vollständigen Querschnittlähmung einher. Mindestens ist dann der initiale Ver­lauf hoch dramatisch. Eine solche Instabilität ist bei der Patientin nicht eingetreten. Abgesehen vom Verlauf, der gegen ein solches Geschehen spricht, sind die Funktionsaufnahmen diesbe­züglich unauffällig. Da solche Instabilitäten heute primär mittels einer Wirbelkörperversteifung (Spondylodese) operativ versorgt werden, kommen traumatisch bedingte degenerative Verän­derungen heute nicht mehr vor. Bezüglich degenerativer Veränderungen auf Grund von

Mikro­verletzungen ist in der Fachwelt nichts bekannt, und es existiert keine diesbezügliche Literatur. Mikroverletzungen kommen auch im Alltag vor durch Über- und Fehlbelastungen. Eine solche Pathogenese könnte also nicht auf einen einzelnen Unfall zurückgeführt werden. Die von Dr. __________ aufgeführte Hypothese existiert nicht und wurde deshalb von ihm zurecht als "spekula­tiv"

(= ad hoc konstruiert) taxiert. Ich gehe deshalb auch mit der Bemerkung im Bericht der biomechanischen Unfallanalyse einig, dass eine gewisse Unlogik darin besteht, auf Grund einer Spekulation eine Tatsache (Unfallkausalität) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als gege­ben anzusehen. Auf Grund der geschilderten Voraussetzung für eine Instabilität zur Entwick­lung degenerativer Veränderungen ergibt sich auch die Tatsache, dass sich solche nur auf einem Segment abspielen. Degenerative Veränderungen auf mehreren Etagen sprechen somit, wie in der Unfallanalyse erwähnt, tatsächlich gegen eine traumatische Genese.

Bezogen auf die Patientin, ist die Entstehung von leichten degenerativen Veränderungen in einem Zeitraum von gut zwei Jahren im Alter von 32 Jahren keine Besonderheit. Es ist auch ein typisches Alter, in welchem Personen mit stundenlanger Arbeit an einem PC über Nacken­beschwerden zu klagen beginnen. Ferner war die Patientin in dieser Zeit schwanger, was zu­sammen mit der anschliessenden Betreuung des Säuglings eine nicht unerhebliche Belastung der Wirbelsäule darstellt. Dazu kommt ein konstitutioneller Faktor. Die eindeutig vorbestehen­den Diskopathien an der LWS weisen auf eine angeborene Disposition für die Entwicklung von Bandscheibenschäden hin. Die Kombination lumbaler und cervicaler Bandscheibenschäden ist sehr häufig. Ausserdem spielt vielleicht auch die Dysplasie C4/C5 eine gewisse Rolle. Es han­delt sich dabei um eine Entwicklungs-Variante.

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Beund Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war.

Eine HWS-Verletzung Grad I ist nicht geeignet, eine definitive, dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden lassen sich mindestens teilweise mit den mittlerweile entstandenen degenerativen Veränderungen und der allgemeinen Wirbelsäulenkonstitution erklären. Ferner spielt meines Erachtens wahrscheinlich die Doppelbelastung durch Familie und Beruf eine Rolle. Auf jeden Fall finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären.

Es ist auch zu bemerken, dass es sich bei den Beschwerden der Patientin nicht um das viel diskutierte Bündel typischer Beschwerden nach HWS-Schleudertrauma mit neurovegetativen und neuropsychologischen Störungen handelt.

Zusammenfassend besteht also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in dreissig Jahren Neurotraumatologie und insbesondere Wirbelsäulenchirurgie sowie entspre­chend der allgemeinen Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend mit den statistischen Resultaten in der wissenschaftlichen Literatur, nach Ablauf von sechs Monaten kein klarer, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender kausaler Zusammenhang der heutigen Be­schwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissenschaftlich erklärt werden könnte. Ein solcher Zusammenhang ist höchstens möglich"

(doc. _, p. 6-9).

                                         Il dottor __________ ha quindi espressamente dichiarato di non  condividere l'opinione manifestata dal dott. __________, a mente del quale l'infortunio ha comportato dei microtraumi che avrebbero poi scatenato un processo degenerativo, ritenendo tale tesi sconosciuta e peraltro neppure descritta nella letteratura scientifica:

"  (…)

4.   Die Versicherte gibt an, vor dem Verkehrsunfall vom Januar 1997 an keinerlei Beschwer­den im Bereich der Halswirbelsäule gelitten zu haben. Schädigende Einwirkungen auf die­selbe Körperregion nach dem besagten Verkehrsunfall sollen sich nicht ereignet haben. Ist es deshalb zwingend, die heutigen Beschwerden mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf dieses eine aktenkundige Ereignis zurückzuführen?

      Ist Herrn Dr. __________ in der - von ihm selbst als spekulativ bezeichneten - Annahme zu fol­gen, der Unfall habe Mikrotraumatismen bewirkt, die als Auslöser des degenerativen Pro­zesses anzusehen sind?

Der Umstand, dass die Patientin bezüglich der Halswirbelsäule vor dem Verkehrs­unfall beschwerdefrei war, stellt kein Argument für die Unfallkausalität dar. Es ist eine bekannte Tatsache, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. Die heutigen Beschwerden sind deshalb nicht zwingend und nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr­scheinlichkeit auf dieses eine, aktenkundige Ereignis zurückzuführen.

Der spekulativen Annahme von Dr. __________, dass der Unfall Mikrotraumatismen be­wirkt hätte, die als Auslöser des degenerativen Prozesses anzusehen sind, kann nicht gefolgt werden. Eine solche Pathogenese ist nicht bekannt und nirgends be­schrieben. Insbesondere könnten solche Mikrotraumatismen nicht von den alltägli­chen Überund Fehlbelastungen unterschieden werden"

(doc. _, p. 11).

                                         D'altro canto, rispondendo al quesito n. 5, il succitato specialista ha definito come "wissenschaftlich abgesichert und allgemein anerkannt", la tesi secondo la quale lesioni microscopiche dei dischi intervertebrali di origine traumatica interessano praticamente sempre un solo segmento, avallando in questo modo l'obiezione già contenuta nel rapporto del 12 giugno 2000 dell'Institut für __________ (cfr. doc. _, p. 3):

"  (…)

5    In der "Biomechanischen Beurteilung" wird die Meinung vertreten, der Umstand einer mehrsegmentalen Diskopathie sei Indiz, dass es sich hier um keine Schädigung handle, die durch die Verletzungen vom 14.01.1997 ausgelöst worden sei.

Ist diese Meinung wissenschaftlich abgesichert und allgemein anerkannt?

Ja. Diese Meinung ist wissenschaftlich abgesichert und allgemein anerkannt. Ich habe diese Ansicht verschiedentlich an Fortbildungsveranstaltungen gehört, und sie entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung"

(doc. _, p. 11).

                                         Nell'ambito della procedura di opposizione, __________ a ha prodotto una relazione peritale sull'incidente della circolazione del 14 gennaio 1997, allestita dall'ing. __________ il 6 ottobre 2001.

                                         In sintesi, l'ing. __________ ha fatto valere che, non essendoci gli elementi per ricostruire la dinamica dell'incidente, è "… impossibile quantificare tecnicamente l'entità di sollecitazione dell'occupante del veicolo tamponato" (cfr. doc. _, p. 13), motivo per cui "per il giudizio si deve quindi unicamente far riferimento all'aspetto medico, …" (doc. _, p. 14 in fine).

                               2.3.   Con l'impugnata decisione su opposizione, l'assicuratore convenuto ha negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi di cui l'assicurata ha sofferto dopo il 14 luglio 1997 e l'infortunio del gennaio 1997, facendo proprio l'apprezzamento enunciato dal dott. __________ (cfr. doc. _, p. 10: "Sulla base della perizia del Dott. __________ è possibile affermare che le complicazioni subentrate dall'autunno 1997, dopo un periodo privo di disturbi, non sono riconducibili con preponderante probabilità all'infortunio in oggetto").

                                         Del resto, sempre secondo La __________ a, farebbe pure difetto l'adeguatezza del nesso causale, questione valutata alla luce della giurisprudenza elaborata dal TFA in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" (cfr. DTF 117 V 359ss.; cfr. doc. _, p. 12 in fine: "Nessuno dei criteri necessari per confermare l'adeguatezza viene soddisfatto nella fattispecie, pertanto l'obbligo alla prestazione della "__________" deve essere negato anche da questo punto di vista").

                                         Con il proprio gravame, __________ - trattandosi della causalità naturale ritiene indispensabile che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria, giacché i dottori __________ e __________, entrambi neurochirurghi, sono pervenuti a delle conclusioni diametralmente opposte. In tale contesto, essa ha sottolineato l'inattendibilità della valutazione espressa dall'Institut für __________, e ciò sulla scorta delle considerazioni contenute nella relazione peritale 6 ottobre 2001 dell'ing. __________ (cfr. I, p. 6: "Alla luce delle considerazioni tecniche sopra esposte, non possiamo accettare le conclusioni cui è giunto l'Istituto di __________. Le informazioni e i dati tecnici a disposizione dell'Institut für __________ sono assolutamente insufficienti per poter giungere alla conclusione contestata che le forze coinvolte nell'incidente sono talmente insignificanti da non poter causare i danni fisici patiti dalla ricorrente. Come evidenziato dall'Ing. ________, diversi fattori, che restano peraltro tuttora sconosciuti, dovevano essere presi in considerazione per poter giungere a delle conclusioni scientificamente corrette. In caso contrario, occorre limitarsi alle risultante medico-teoriche che, nella fattispecie concreta, risultano decisamente contrastanti (cfr. perizia Dr. __________ e perizia Dr. __________)").

                                         Per quanto riguarda la causalità adeguata, la ricorrente la ritiene data, essendo soddisfatti i criteri della durata della cura medica, della persistenza dei dolori somatici nonché del grado e della durata dell'incapacità lavorativa (cfr. I, p. 10: "I dolori e le relative cure, conseguenze dirette dell'infortunio stradale, persistono dunque ormai da quasi 5 anni. Purtroppo i dolori non sembrano affatto migliorare. La capacità lavorativa non ha più potuto essere completa dal momento dell'incidente ed ora sembra stabilizzata attorno al 60%. Tutti questi fatti denotano una gravità della lesione subita dalla ricorrente, per cui la causalità adeguata fra le lesioni e l'incidente stradale subito dalla stessa deve essere ammessa").

                                         È vero che le conclusioni a cui sono pervenuti, rispettivamente, i dottori __________ e __________ appaiono contradditorie fra loro. Nondimeno, per le ragioni qui di seguito esposte, lo scrivente TCA ritiene di potersi esimere dall'ordinare l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria.

                                         Questa Corte constata innanzitutto come la relazione peritale del 6 ottobre 2001 dell'ing. __________, in realtà, non contenga alcun nuovo elemento di valutazione per rapporto al referto del 12 giugno 2000 dell'Institut für biomedizinische Technik di __________.

                                         In effetti, già il Prof. dott. __________ e l'ing. __________ avevavo riconosciuto l'impossibilità di eseguire un'analisi tecnica dell'incidente della circolazione occorso all'assicurata, facendo difetto i dati relativi all'autovettura investitrice (cfr. doc. _, p. 1s.: "Falls sich bei diesem Fahrzeug nicht eine ungewöhnlich starke Deformation zeigt, wäre davon auszugehen, dass die Kollision für den __________ eine Geschwindigkeitsänderung in einem niedrigen Bereich bewirkte. Für eine technische Unfallanalyse, welche diese Ausgangslage untermauern bzw. widerlegen könnte, wären Informationen über den Audi notwendig").

                                         D'altro canto, però, non può essere ignorato che il Prof. __________ - a prescindere da considerazioni di carattere tecnico - ha pure formulato delle puntuali critiche riguardo al contenuto della perizia allestita dal dott. __________, sottolineando finalmente la necessità di procedere ad una nuova valutazione medica specialistica del caso:

"  (…)

Aus biomechanischer und technischer Sicht können wir die Argumentation von Dr. __________ bezüglich des ca. 7 Monate nach Abschluss des Falles und 10 Monate nach dem Unfall aufgetretenen Rückfalles mit nun protrahiertem Verlauf nicht nachvollziehen. Dr. __________ geht (Bericht vom 18.4.2000, p. 19) davon aus, dass, ... mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass das therapierefraktäre, partiell invalidisierende cervikale/cervikovertebrale Syndrom auf den Unfall vom 14.1.1997 zurückgeführt werden kann. Die Tatsache, dass im Oktober 1997, also zehn Monate nach dem Ereignis, eine MRI-Untersuchung keine Befunde ergab, dass jedoch am 10.1.2000, d.h. drei Jahre nach der Kollision, erhebliche, von Dr. __________ als degenerativ bezeichnete Diskopathien im Bereich der HWS festgestellt wurden, erklärt dieser so (p. 21 und ähnlich auch p. 24), dass die Entwicklung einer cervikalen Diskopathie (nach freiem Intervall) spekulativ zurückzuführen auf Mikrotraumatisierungen im Bereiche der Bandscheibe beim Unfall, entsprechender Anlass zur Bandscheibendegeneration sei. Neben der in gewissem Sinne widersprüchlichen Begriffswahl mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (p. 19) und spekulativ (p. 21) ist aus biomechanischer Sicht beizufügen, dass auch mikroskopische Läsionen der Bandscheiben aufgrund traumatischer Einwirkungen praktisch immer nur auf einer Etage auftreten (dies kann physikalisch begründet werden), dass jedoch vorliegend die dokumentierten Diskopathien gleichzeitig auf mehreren Etagen (mehrsegmental) auftraten, d.h. aus biomechanischer Sichtweise nicht traumatisch bedingt sind"

(doc. _).

                                         Il dott. __________, neurochirurgo consultato in un secondo tempo dall'assicuratore LAINF convenuto, ha, da parte sua, confermato la bontà - da un punto di vista medico-scientifico - delle obiezioni sollevate dal Prof. __________ a proposito dell'apprezzamento enunciato a suo tempo dal dott. __________

"  (…)

Bezüglich degenerativer Veränderungen auf Grund von

Mikro­verletzungen ist in der Fachwelt nichts bekannt, und es existiert keine diesbezügliche Literatur. Mikroverletzungen kommen auch im Alltag vor durch Über- und Fehlbelastungen. Eine solche Pathogenese könnte also nicht auf einen einzelnen Unfall zurückgeführt werden. Die von Dr. __________ aufgeführte Hypothese existiert nicht und wurde deshalb von ihm zurecht als "spekula­tiv"

(= ad hoc konstruiert) taxiert. Ich gehe deshalb auch mit der Bemerkung im Bericht der biomechanischen Unfallanalyse einig, dass eine gewisse Unlogik darin besteht, auf Grund einer Spekulation eine Tatsache (Unfallkausalität) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als gege­ben anzusehen. Auf Grund der geschilderten Voraussetzung für eine Instabilität zur Entwick­lung degenerativer Veränderungen ergibt sich auch die Tatsache, dass sich solche nur auf einem Segment abspielen. Degenerative Veränderungen auf mehreren Etagen sprechen somit, wie in der Unfallanalyse erwähnt, tatsächlich gegen eine traumatische Genese"

(doc. _, p. 7).

                                         Del resto, lo stesso dott. __________, rispondendo al quesito n. 5, ha esplicitamente indicato che la tesi secondo cui lesioni microscopiche dei dischi intervertebrali di origine traumatica interessano praticamente sempre un solo segmento, è da considerare scientificamente fondata nonché generalmente approvata (cfr. doc. _, p. 11: "Diese Meinung ist wissenschaftlich abgesichert und allgemein anerkannt. Ich habe diese Ansicht verschiedentlich an Fortbildungsveranstaltungen gehört, und sie entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung").

                                         Alla luce di quanto precede - di fronte all'univocità delle censure sollevate da due autorevoli specialisti nella materia che qui interessa, quali sono indubbiamente il Prof. dott. __________ ed il dott. __________ - questa Corte è dell'avviso che al referto peritale 18 aprile 2000 del dott. __________ non possa essere riconosciuto un valore probante sufficiente per vagliare, con cognizione di causa, la vertenza sub judice.

                                         Tutto ben considerato, quindi, il TCA ritiene che l’opinione del dottor __________ - a cui questa Corte ha, del resto, sovente fatto capo nel recente passato - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio più volte chiesto dalla ricorrente (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del dott. __________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), sempre la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 p. 311 consid. 1; RAMI 1996 p. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         In conclusione, non essendo dimostrata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico del 14 gennaio 1997 ed i disturbi di cui __________ ancora soffriva posteriormente al 13 luglio 1997, questi ultimi non possono essere posti a carico dell’assicuratore infortuni convenuto. La __________, è utile ricordarlo, ha comunque regolarmente erogato le prestazioni di legge per una durata di 6 mesi dopo l'infortunio (ciò che appare conforme alle conclusioni a cui è giunto il dott. __________).

                                         Visto ciò, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi dall’esaminare la questione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a).

                                         Nella misura in cui, a contare dal mese di luglio 1997, é stata rifiutata l’erogazione di ulteriori prestazioni assicurative, l’impugnata decisione 4 aprile 2002 della __________ é dunque meritevole di tutela da parte di questo Tribunale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.40 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 35.2002.40 — Swissrulings