RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00028 mm/sn
Lugano 11 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2002 di
__________,
contro
la decisione del 21 febbraio 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
In relazione al caso: __________
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 ottobre 2001, __________ - titolare di uno studio di architettura e assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - uscendo dal cancello di casa per recarsi al lavoro, su una strada sterrata in discesa, è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Accertamenti successivamente eseguiti - specificatamente l'arto risonanza magnetica del 31 ottobre 2001 - hanno mostrato importanti alterazioni degenerative a livello del compartimento mediale, con irregolarità dei contorni ossei e danno cartilagineo diffuso a livello del compartimento mediale, pregresso intervento chirurgico per osteocondrite dissecante a livello del condilo femorale interno, ulcera cartilaginea nel compartimento anteriore, corpi liberi intra-articolari nel compartimento posteriore e delle cisti di Baker (cfr. doc. _).
In data 30 novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una artroscopia terapeutica ad opera del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione formale del 27 novembre 2001, l'Istituto assicuratore si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità, sostenendo che "… i disturbi in parola non possono essere messi in relazione causale almeno probabile con l'infortunio del 17 ottobre 2001. Essi sono dovuti ad un'affezione di competenza della cassa malati, alla quale le consigliamo di rivolgersi" (doc. _).
A seguito delle opposizioni interposte dall'assicurato personalmente (cfr. doc. _) e dal suo assicuratore contro le malattie, la __________ (cfr. doc. _), l'__________, in data 21 febbraio 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 aprile 2002, la __________ ha chiesto che la decisione su opposizione dell'__________ venga annullata, osservando, in particolare, quanto segue:
" La __________ ha esplicitamente riconosciuto l'evento del 17.10.2002 quale infortunio. Essa nega però già il nesso causale naturale tra l'evento ed il danno conseguente. In tale contesto va osservato che la decisione della __________ data del 27.11.2001, dunque prima che fosse eseguita I'artroscopia del 30.11.2001. Per questo i relativi risultati non hanno potuto essere considerati. La decisione si basa unicamente sui risultati degli esami radiografici precedenti (rapporto del dott. med. __________ del 24.10., risp. dell'8.11.2001, foglio 2 dell'incarto __________; rapporto della Clinica __________, Servizio di radiologia del 5.11.2001, foglio 5 dell'incarto __________).
(…)
Nella decisione su opposizione del 21.2.2002, la __________ si basa, per giustificare la mancanza del nesso causale naturale, sull'apprezzamento del medico di circondario del 30.1.2002. In tale presa di posizione riassuntiva, I'artroscopia del 30.11.2001 è citata, ma nella valutazione medica le lesioni recenti della cartilagine e la chiara rottura del menisco sono vistosamente ignorate. Al di là dei due fatti citati, non si considera neanche la descrizione dell'infortunio (foglio 7 dell'incarto della __________) né il fatto che subito dopo l'infortunio si sono manifestati forti dolori, i quali richiedevano il trattamento medico. Per quanto riguarda la rottura del menisco e le lesioni della cartilagine, i risultati dell'artroscopia del 30.11.2001, depongono chiaramente a favore dell'esistenza del nesso causale naturale tra l'evento ed il danno conseguente. Essenziale è in tale contesto il fatto che, oltre alle alterazioni degenerative nel ginocchio sinistro del signor __________, sono state rilevate le lesioni recenti dopo l'infortunio del 17.10.2001. Con ciò il fattore esterno straordinario è dato ed in tale contesto è irrilevante il fatto che il blocco del ginocchio sinistro fosse dovuto del tutto o in parte alle lesioni subite. In tale contesto richiamiamo il dettagliato rapporto dell'artroscopia (foglio 12 dell'incarto della __________), come pure le prese di posizione del nostro medico fiduciario del 22.1. e del 27.3.2002. L'evento del 17.10.2001 non ha unicamente manifestato i precedenti danni al ginocchio sinistro, ha bensì causato anche le nuove lesioni, che hanno infine reso necessario il trattamento medico.
(…)
Secondo la giurisprudenza, il nesso causale adeguato è dato quando, secondo il normale decorso delle circostanze e secondo l'esperienza generale della vita, l'evento può dare un esito del genere di quello che si è verificato, dunque quando tale esito appare in generale favorito dall'evento stesso (DTF 123 III 112 considerando 3a; 122 V 416 considerando 2a; 121 V 49 considerando 3a; 119 V 406 considerando 4a con rimandi). La questione del nesso causale adeguato è di natura giuridica e va valutata in base alle regole sviluppate secondo dottrina e prassi. In tale contesto la risposta alla domanda dell'adeguatezza delle conseguenze di un infortunio, quale questione giuridica non deve avvenire in base al grado di prova della probabilità preponderante (DTF 122 V 416 considerando 4a; 117 V 382 considerando 4a; 112 V 33 considerando 1 b). Dato che si tratta di una questione di merito con carattere negativo del diritto, il relativo onere di prova compete all'assicuratore dell'infortunio (RAMI 1992 U 142 pag. 76). La conferma può, per altro, dipendere anche da più cause adeguate (vedi A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 464).
La scivolata improvvisa descritta dal signor __________ con rotazione della gamba sinistra nel rapporto della __________ (foglio 7 dell'incarto della _______) e lo svolgimento confermato nel rapporto del dott. med. __________ del 24.11.2001 („ha dovuto fare una brusca rotazione ed ha sentito un crac i.a.") può sicuramente aver provocato il danno, con blocco del ginocchio, rilevato con I'artroscopia del 30.11.2001.
Per questi motivi giungiamo alla conclusione che nel caso in oggetto è dato il nesso causale ed adeguato tra l'evento del 17.10.2001, che tra l'altro il __________ riconosce esplicitamente quale infortunio nella decisione su opposizione del 21.2.2002, ed il danno alla salute constatato posteriormente" (I)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica, la __________ si è essenzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, producendo un rapporto allestito dal dott. __________, medico fiduciario (cfr. IX + allegato).
1.6. In data 7 giugno 2002, il TCA ha chiesto all'assicuratore convenuto di "… volere valutare la fattispecie anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, ciò che non risulta essere stato fatto né con la decisione formale del 27 novembre 2001 né, tantomeno, con quella su opposizione del 21 febbraio 2002" (VI).
L'__________ ha risposto il 20 giugno 2002 (cfr. VIII + allegati).
La _________ ha avuto modo di prendere posizione in merito (cfr. XII).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati posti alcuni quesiti attinenti alla natura del danno lamentato da __________ al ginocchio sinistro (cfr. XIV).
La risposta del succitato specialista è pervenuta il 31 luglio 2002 (XVI).
Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. XVIII + allegato e XIX + allegato).
1.8. Il 6 settembre 2002, il Tribunale ha ripreso contatto con il dott. __________, il quale è stato invitato ad indicare "… se, a suo avviso, si può affermare che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, nel caso di specie, per provocare lo spostamento in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale e, in ultima analisi, per causare il danno cartilagineo, sarebbe stato pure sufficiente un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni" (cfr. XXV).
La risposta del dott. __________ reca la data del 13 settembre 2002 (XXVI).
Le parti hanno avuto occasione di prendere posizione in merito (cfr. XXVIII e XXIX).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione a sapere se il danno di cui l'assicurato ha sofferto al ginocchio sinistro, debba o meno venire assunto dall'__________.
Più concretamente, il TCA deve verificare se questo danno alla salute si trova in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento del 17 ottobre 2001.
Per contro, le parti appaiono concordi nel ritenere che il suddetto evento presenta tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF (cfr., in particolare, III, p. 2).
A questa opinione lo scrivente TCA può prestare adesione, e ciò sulla scorta della descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente (cfr. doc. _). Questo specifico aspetto non necessita dunque di ulteriori approfondimenti.
2.2. Come risulta dal considerando 1.6., in corso di causa, il TCA ha chiesto all'__________ di volere valutare la fattispecie anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Tale richiesta era giustificata dal fatto che, in occasione dell'intervento artroscopico del 30 novembre 2001, il dott. __________ aveva potuto accertare, fra l'altro, la presenza di una lesione meniscale (cfr. doc. _, p. 2: "lesione corno post. menisco mediale (disinserzione corno post.)"), diagnosi compresa appunto fra quelle esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF (lett. c: "lacerazioni del menisco").
Al riguardo - con riferimento al parere espresso dal proprio medico di circondario, il dott. __________ (cfr. VIII 1: "La lesione del menisco è un reperto accessorio trovato per caso. Nelle articolazioni gravemente danneggiate si trova quasi sempre una tale lesione e con l'asportazione di tale lesione, la situazione resta quasi sempre invariata. Il problema non è il menisco, bensì la mancanza della cartilagine, la deformazione degenerativa e i diversi corpi liberi") - l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che la diagnosticata lesione meniscale è semplicemente un reperto accessorio, nel senso che, anche se asportata, la situazione del paziente rimane sostanzialmente invariata (cfr. VIII).
In data 2 luglio 2002, questa Corte ha chiesto al dott. ______ di pronunciarsi in merito alla fondatezza della tesi difesa dal medico di circondario dell'__________ (cfr. XIV, quesito n. 3).
Questa è stata la risposta fornita dallo specialista:
" In effetti, vedendo anche la configurazione del lembo meniscale, arrotondato e quindi rotto sicuramente non di recente, può essere considerato un reperto semplicemente accessorio e il bloccaggio avvenuto durante la distorsione dell'ottobre 2001 penso sia effettivamente dovuto allo spostamento del corpo libero. Da notare che il binario di danno cartilagineo sul condilo femorale è sicuramente dovuto al corpo libero e non al lembo meniscale (insenatura che corrisponde al corpo libero arrotondato)." (XVI)
Il dott. __________ ha quindi confermato il carattere meramente accessorio della nota lesione del menisco, valutazione dalla quale il TCA non ha motivo di discostarsi.
Ora posto come, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STFA del 20 agosto 1997 nella causa V., U 135/96, prodotta dall'INSAI sub VIII 2), le lesioni corporali parificate ad infortunio non vengono prese in considerazione se, nell'insieme, appaiono semplicemente come dei sintomi accessori - nel caso concreto, l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF non può tornare applicabile.
In esito ai considerandi che precedono, la fattispecie deve dunque essere esaminata esclusivamente dal profilo dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In concreto, con l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente al danno riscontrato a livello del ginocchio sinistro, facendo valere che esso non si troverebbe in un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
Questa decisione è stata fondata sulle considerazioni enunciate dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 30 gennaio 2002:
" (…)
Nel caso in questione si trova un ginocchio fortemente danneggiato con assottigliamento dello spazio intrarticolare sia mediale sia laterale, con delle aderenze abbastanza forti con corpi liberi in uno stato dopo operazione di un'osteocondrite disseccante.
In questo caso si deve accettare che questi due corpi liberi hanno provocato a quest'articolazione, durante diversi anni, un danno estremo.
Si deve immaginare il tutto come un motore nel quale ci sono due grandi pezzi liberi. Dopo un certo tempo il motore, a causa di un grande danno, non funziona più e si blocca.
La stessa cosa succede in tale ginocchio, non causa soltanto danni alla cartilagine "come dei binari", come affermato dal dr. ______, ma può fare anche danni al menisco e finalmente terminare in un'artrosi globale.
In questo caso però manca chiaramente un danno da trauma poiché siamo in presenza soltanto di un improvviso bloccaggio avvenuto in discesa.
La lunga anamnesi, quindi l'intervento per una osteocondrite disseccante, i corpi liberi sono tipici per un decorso grave e degenerativo.
L'improvviso bloccaggio era soltanto la conseguenza di questo enorme danno.
I disturbi attuali al ginocchio sinistro non possono essere messi in relazione causale con l'infortunio del 17.10.2001."
(doc. _, p. 2 - la sottolineatura è del redattore).
In sede di opposizione, la __________ aveva prodotto il rapporto 22 gennaio 2002 del proprio medico fiduciario, dott. _________, il quale ha difeso una tesi opposta:
" È rilevante innanzitutto che l'evento in questione è stato riconosciuto dall'__________ quale infortunio con la decisione del 27.11.2001. Il rifiuto avviene però senza motivazione circostanziata. Da citare innanzitutto il fatto che ha causato i disturbi al ginocchio sinistro, che si sono manifestati improvvisamente, come pure il blocco dell'articolazione. La prima visita medica ha avuto luogo il 19.10.2001, l'ortopedico ha visto il paziente già in data 24.10.2001 e l'intervento artroscopico è stato eseguito il 30.11.2001.
È comunque evidente che per il paziente si rileva uno stato dopo precedente osteocondrite dissecans al ginocchio sinistro e che mostra alterazioni degenerative palesi, le quali non hanno, però, nulla a che vedere con l'infortunio. Nel rapporto dettagliato del medico operante è indicato chiaramente che il blocco del ginocchio doveva essersi verificato a causa di un frammento staccato dell'articolazione oppure per la rottura del menisco. In favore depone anche la lesione recente della cartilagine da lui descritta.
Se noi consideriamo dunque il blocco doloroso del ginocchio avvenuto subito dopo l'infortunio e la lesione recente della cartilagine rilevata con l'artroscopia, per l'intervento del 30.11.2001 risulta la probabilità preponderante del nesso causale con l'infortunio. Gli atti disponibili dimostrano che questi aspetti non sono stati sufficientemente considerati dalla __________. Ciò è confermato anche dal fatto che la decisione è stata emessa ancora prima di conoscere il referto dell'artroscopia!."
(doc. _ la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, il doc. _).
Il dott. __________, in data 8 maggio 2002, ha avuto modo di commentare criticamente l'apprezzamento del medico di fiducia della __________:
" Rinvio al mio precedente apprezzamento medico del 30.1.2002.
Non vorrei citare ancora una volta il commento del dr. __________ nel suo rapporto operatorio, lo stesso non parla mai di una lesione fresca del menisco, ma bensì di un danno enorme di quest'articolazione, anche se ha avuto problemi ad entrare con l'ottica e gli strumenti, per asportare un grande corpo libero a forma di fungo (misura 1.5 a 1 cm). Un corpo così grande riesce a liberarsi spontaneamente e può bloccare completamente un'articolazione.
Inoltre in questi casi più tardi manca quasi completamente la cartilagine, un paziente così cammina proprio sull'osso però già da anni.
Per quanto concerne questa lesione del menisco, non era sicuramente fresca ed era ben nascosta e protetta dall'osso da entrambe le parti (femore/tibia).
Soltanto con una grande ed enorme forza il dr. _______ è riuscito a vedere il corno posteriore.
Si tratta chiaramente di una malattia ortopedica tipica causata da una enorme osteocondrite disseccante. Il decorso è spesso simile: fissazione del frammento in gioventù, sviluppo di un'artrosi, liberarsi di un corpo libero, bloccaggi recidivanti e alla fine protesi totale.
Per un ortopedico questi casi, e soprattutto il decorso, sono ben conosciuti. Il danno fresco alla cartilagine è dovuto al grande corpo libero a forma di fungo che ha grattato fortemente quest'articolazione durante il bloccaggio." (doc. _)
Così ha replicato il dott. __________:
" (…)
L'incarto mi viene sottoposto con la domanda se il rapporto citato modifica la nostra valutazione medico-assicurativa. A tale domanda si deve rispondere di "no". Nella precedente valutazione ho esposto i principi di valutazione medico-assicurativi. In contrapposizione l'ortopedico della __________ richiama nuovamente le evidenti alterazioni patologiche nell'ambito del ginocchio sinistro. Io non ho mai contestato tale fatto. Ma si deve tenere conto che l'infortunio accertato ha causato un blocco del ginocchio ed in tale contesto il medico operante non ha potuto decidere chiaramente se ciò era dovuto al corpo articolare sciolto oppure alla lesione o strappo del menisco rilevati con certezza. Se il collega della __________ attribuisce la lesione recente della cartilagine al blocco del ginocchio in seguito al corpo articolare sciolto, non fa altro che chiudere egli stesso la catena causale in merito all'infortunio. Va inoltre citato il referto dell'artroscopia mediale del ginocchio. Il fatto che un lembo possa essere spinto nell'articolazione, dimostra lo strappo del menisco. Dal punto di vista macroscopico l'età di simili alterazioni non può essere sempre definita chiaramente. L'intervento chirurgico ha comunque avuto luogo circa sei settimane dopo l'evento. Secondo la nuova prassi ci sarebbe qui in ogni caso una lesione corporale parificata all'infortunio, anche se all'evento causante fosse negato il carattere di straordinarietà. (…)" (IX bis)
In data 2 luglio 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire l'eziologia del danno alla salute riscontrato in occasione dell'artroscopia del 30 novembre 2001:
" (…).
Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a voler rispondere ai seguenti quesiti:
1. È più probabile che l'episodio di bloccaggio del ginocchio sinistro sia stato causato dal corpo libero asportato in occasione dell'intervento artroscopico del 30.11.2001 oppure dal menisco?
2. Quale (eventuale) ruolo causale deve essere riconosciuto all'infortunio del 17.10.2001 (rotazione del ginocchio sinistro durante la discesa da una strada di cantiere)?
3. È o meno corretto affermare che la lesione del corno posteriore del menisco mediale, diagnosticata in occasione del suddetto intervento, costituiva semplicemente un reperto accessorio, nel senso che il problema non era il menisco, ma bensì la mancanza di cartilagine, la deformazione degenerativa ed i corpi liberi? Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta. (…)" (XIV)
Queste le risposte fornite dal succitato sanitario il 29 luglio 2002:
" (…).
Rispondo come segue alle sue richieste:
1. Come già spiegato sul rapporto operatorio sono dell'avviso che il bloccaggio subentrato al signor __________ sia dovuto al temporaneo spostamento in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale. Questo anche perché sulla superficie del condilo del femore c'è un binario nella cartilagine (danno acuto). Ho però anche accennato ad una minima possibilità che la causa sia un lembo meniscale del corno posteriore del menisco mediale che poteva lussare nell'articolazione. Questo si può vedere molto bene sulla videocassetta che attualmente dovrebbe essere in possesso della __________. Penso comunque più probabile che il corpo libero sia stato la causa del bloccaggio.
2. Il ruolo causale mi sembra determinante per aver indotto il ginocchio in rotazione a piede fermo a spostare il corpo libero e farlo intrappolare nell'articolazione, bloccandola. Questo meccanismo di rotazione a piede fermo ovviamente può anche comportare uno spostamento di un lembo meniscale.
3. omissis. (…)" (XVI)
Con le proprie osservazione del 26 agosto 2002 - riferendosi all'affermazione fatta dal dott. __________ secondo cui è probabile che il danno cartilagineo sia stato causato dal corpo libero, spostatosi a seguito della rotazione del ginocchio - l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, citiamo: "questo significa tutt'al più che l'infortunio ha scatenato (ausgelöst) i disturbi ma non che li ha provocati. A differenza di quanto vige per le lesioni enunciate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, negli altri casi, l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni nasce solo quando il danno alla salute è stato causato, secondo il criterio della probabilità preponderante, almeno da un avvenimento infortunistico. Ora in concreto è innegabile che l'assicurato presenta un danno alla salute di natura morbosa che, come già rilevato, l'evento 17.10.2001 ha tutt'al più reso manifesto. Ciò non basta per far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore sociale. (…)" (XIX).
Il 6 settembre 2002, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. ______ di indicare "… se, a suo avviso, si può affermare che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, nel caso di specie, per provocare lo spostamento in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale e, in ultima analisi, per causare il danno cartilagineo, sarebbe stato pure sufficiente un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni" (XXV).
Lo specialista ha, da parte sua, risposto negativamente al quesito postogli:
" (…)
Data l'entità del corpo libero (1.5 x 1.0 cm) la distorsione (apertura mediale del ginocchio in rotazione) deve essere stata piuttosto violenta perché solo con un'apertura abbastanza ampia in rotazione, uno spostamento in avanti di questo corpo libero si può verificare.
Non penso che un evento insignificante, come può accadere nella quotidianità, sia la causa del danno.
Faccio riferimento alla mia ultima frase della lettera del 29.7.02 e ripeto che le mie osservazioni sono ovviamente arbitrarie, dettate dall'esperienza in questo tipo di patologia. (…)" (XXVI)
2.6. Un attento esame della documentazione presente all'inserto, consente di concludere che l'assicurato, già prima di rimanere vittima dell'infortunio dell'ottobre 2001, era sicuramente portatore di un danno di natura morbosa a livello del ginocchio sinistro. Tale circostanza trova d'altronde concordi i medici fiduciari delle parti.
Nondimeno, iI TCA è dell'avviso che all'evento traumatico assicurato non possa essere negato qualsiasi ruolo causale per rapporto ai disturbi lamentati da __________ al ginocchio sinistro.
L'istruttoria di causa ha infatti permesso di accertare, da un canto, che il noto danno cartilagineo è probabilmente stato causato da un corpo libero presente nel recesso postero mediale (cfr. XVI, risposta al quesito n. 1 e doc. _) e, d'altro canto, che lo spostamento nell'articolazione di questo corpo libero è stata provocata dal trauma distorsivo occorso all'assicurato (a questo proposito, cfr. XVI, risposta del dott. __________ al quesito n. 2). Anche l'__________, d'altronde, ha ammesso che, citiamo: "… secondo il criterio della probabilità preponderante, per l'operatore (doc. _) il blocco al ginocchio destro è da imputare al corpo libero (da lui riscontrato già dopo l'esame clinico del 24.10.2001 e che, dopo la RM, lo ha indotto a operare l'assicurato (cf. dichiarazioni dell'assicurato stesso di cui al doc. _)) "… probabilmente è scappato (il corpo libero) nell'articolazione ed ha temporaneamente bloccato il ginocchio anche perché sulla superficie del CFL si vede un binario di danno acuto nella cartilagine", cfr. XIII).
A quest'ultimo proposito, non può essere ignorato che __________ ha dichiarato di avere sentito un forte dolore al ginocchio sinistro e di essere rimasto con la gamba bloccata, in coincidenza con l'infortunio del 17 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Tutto ben considerato, quindi, all'evento infortunistico assicurato deve essere riconosciuta una propria rilevanza causale, nel senso che, in ragione delle forze messe in gioco in quell'occasione (maggiori rispetto a quelle sprigionate da un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni - cfr. XXVI), esso è stato responsabile dell'aggravamento di uno stato patologico preesistente (al proposito, cfr. pure le affermazioni del medico fiduciario della _________: "se il collega della __________ attribuisce la lesione recente della cartilagine al blocco del ginocchio in seguito al corpo libero articolare sciolto, non fa altro che chiudere egli stesso la catena causale in merito all'infortunio" - IX bis).
Questo Tribunale non può condividere la tesi dell'Istituto assicuratore convenuto secondo cui, per giurisprudenza, l'assicuratore LAINF può essere chiamato a prestare unicamente se l'evento assicurato ha causato - e non solo scatenato il danno alla salute (cfr. XIX).
Il TCA constata intanto che, ad esempio in materia di ernie discali, nei casi eccezionali in cui si attribuisce alle stesse carattere di infortunio, la nostra Corte federale ha stabilito che la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni è impegnata anche quando l'ernia del disco è stata semplicemente scatenata dall'infortunio assicurato (cfr., fra le tante, STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 nonché la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
D'altra parte, occorre altresì ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute ma che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).
In queste condizioni, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che fra l'evento infortunistico del 17 ottobre 2001 ed i disturbi accusati da __________ al ginocchio sinistro, esista una relazione di causalità naturale (ed adeguata, cfr., al riguardo, la dottrina e giurisprudenza evocate al consid. 2.4. in fine)
La causa va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima, all’occorrenza mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'infortunio assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È accertata l'esistenza di una relazione di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio del 17.10.2001 ed i disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio sinistro.
§§§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti