Raccomandata
Incarto n. 35.2002.25 mm/sn
Lugano 4 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2002 di
__________
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da
__________
rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 maggio 2001, __________, contabile indipendente ed assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la __________, ha sbattuto il volto contro la porta elettrica, non apertasi, di un esercizio pubblico.
A causa di questo sinistro, l'assicurato ha riportato, stando al certificato 20 maggio 2001 del dott. __________, una contusione dell'osso nasale e del volto nonché una piccola ferita sul dorso del naso. Nessun sintomo di una commotio cerebri (cfr. doc. _).
La __________ ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Sentito preliminarmente il parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 19 novembre 2001, ha negato la propria responsabilità a decorrere dal 1° novembre 2001, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con l'evento assicurato.
D'altro canto, __________ è stato dichiarato abile al lavoro nella misura del 50% dal 25 giugno 2001 ed in misura completa dal 9 novembre 2001 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _) e dalla Cassa malati __________ (cfr. doc. _), la _______________ , in data 15 gennaio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 aprile 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv. _________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 100% durante il periodo 9 maggio-29 ottobre 2001 e del 50% durante il periodo 30 ottobre 2001-28 febbraio 2002 (I, p. 3).
Questi gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
3. La decisione impugnata conclude a torto all'assenza del nesso di causalità naturale tra l'incidente e l'incapacità nel periodo posteriore al 9.11.2001.
Per la verità detta decisione attribuisce anche all'assicurato una mancanza di collaborazione, in quanto avrebbe ripetutamente chiesto dei rinvii degli appuntamenti con il medico di fiducia dell'assicuratore. Questo cenno, inutilmente polemico e finalizzato esclusivamente a porre in cattiva luce il signor __________, è indebito e viene recisamente contestato: il ricorrente ha rinviato un solo appuntamento, chiedendo addirittura di anticiparlo, in quanto assente all'estero alla data inizialmente prevista. Gli altri sono stati rinviati per impegni del medico medesimo.
Tornando ora alla questione, ben più rilevante, della causalità, si osserva che i sintomi all'origine dell'inabilità, vale a dire le cefalee croniche, la sindrome psicastenica e le sensazioni vertiginose secondarie, la cui insorgenza risulta chiaramente dalla documentazione medica, costituiscono indubbiamente dei postumi dell'incidente. Come conferma il neurologo, tali sintomi sono una conseguenza frequente di traumi anche minori senza sintomi di commozione celebrale. Secondo lo specialista nel caso in esame senza l'incidente tale sintomatologia non si sarebbe sviluppata.
Il dott. __________ (e anche il dott. __________) conferma pure che l'assicurato è stato almeno parzialmente inabile al lavoro, per tali postumi dell'infortunio, fino al 1. marzo 2002, data in cui ha riacquistato la piena capacità lavorativa. I sintomi sono in effetti lentamente ma progressivamente regrediti fino a scomparire. Hanno comunque determinato un'incapacità lavorativa del 100% nel periodo dal 9.5.2001 al 29.10.2001, e al 50% dal 30.10.2001 al 28.2.2002.
4. Alla luce della documentazione medica e dei pareri medici agli atti occorre ritenere che il nesso di causalità tra l'infortunio e l'incapacità lavorativa nel periodo 9.11.2001 - 1.3.2002 è dato, per cui il presente ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata" (I).
1.4. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 12 giugno 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale è stato invitato a volere rispondere ad alcuni quesiti attinenti al contenuto della sua certificazione datata 8 marzo 2002 (cfr. VI).
La risposta del dott. __________ è pervenuta al Tribunale il 20 giugno 2002 (VII).
Le parti hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. IX e XII).
1.6. Con ordinanza del 27 agosto 2002, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor __________, spec. FMH in neurologia (XV).
1.7. In data 8 gennaio 2003, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XXIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parte per osservazioni (XXV).
1.8. Con ordinanza del 3 aprile 2003, il TCA ha assegnato all'insorgente un ultimo termine di 5 giorni per produrre il suo libretto di volo, nonché la documentazione attestante i corsi di volo frequentati in Francia (XXX).
L'8 aprile 2003, __________ ha trasmesso al Tribunale il proprio libretto di volo, precisando, inoltre, di non avere mai seguito lezioni di volo in Francia (cfr. XXXI + allegato).
Questa nuova documentazione è stata intimata alle parti per osservazioni (cfr. XXXII).
La __________ ha preso posizione in data 29 aprile 2003 (cfr. XXXIII).
1.9. Il 15 maggio 2003, alle parti è stato concesso un nuovo termine per formulare le loro osservazioni sulla perizia giudiziaria del 6 gennaio 2003 (XXXIV).
L'assicurato ha preso posizione in data 26 maggio 2003 (cfr. XXXV), mentre la __________ è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 gennaio 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se la __________ era o meno legittimata a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato, a far tempo dal 1° novembre 2001.
In secondo luogo, si tratterà di determinare il grado dell'incapacità lavorativa presentata da __________.
2.4. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, op. cit., p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Nella concreta evenienza, la __________ ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo a contare dal 1° novembre 2001 (salvo poi riconoscere all'assicurato indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50% sino al 9 novembre 2001, cfr. doc. _), fondandosi essenzialmente sull'opinione espressa dal proprio medico fiduciario, il dott. __________, medico-chirurgo.
Queste, segnatamente, le considerazioni contenute nel rapporto relativo alla visita di controllo del 24 ottobre 2001:
" (…)
CAUSALITÀ:
analizzando la fattispecie descritta e le incongruenze dichiarate dal paziente a confronto con quanto attestato dal medico curante Dott. __________ il quale esaminò il paziente un'ora dopo l'avvenuto infortunio (solo ferita al naso, mentre poi si aggiunse la ferita al labbro e lesioni degli apparecchi dentari) si resta quanto meno perplessi. Camminando rapidamente, di regola, una persona ha la tendenza a portare una delle mani in avanti e questo per il normale movimento fisiologico della deambulazione, anche in quella rapida o nella corsa: ne deriva che l'urto iniziale avrebbe dovuto interessare una mano sede tuttavia che non è mai stata nominata e dove non vi è disturbo alcuno.
Dall'anamnesi non vi sono nozioni che richiamino uno stato di commotio cerebri o contusio cerebri. Gli esami strumentali eseguiti, nella fattispecie risonanza magnetica cerebrale, angio-risonanza magnetica cerebrale stato neurologico da parte specialistica, elettroencefalogramma, valutazione neuropsicologica da parte specialistica, non hanno dimostrato alcun elemento patologico obiettivabile.
Ne deriva che un nesso di causalità naturale fra l'incidente e la complessa sintomatologia accusata dal paziente, dal profilo medico non può essere ulteriormente riconosciuto. In ambito della medicina infortunistica una semplice applicazione del post hoc, ergo propter hoc non ha alcun senso e non può essere giustificata.
Si lascia ai competenti organi l'aspetto giuridico della questione.
(…)
CAPACITÀ LAVORATIVA:
una inabilità lavorativa così prolungata non può essere ulteriormente giustificata: si può ammettere una iniziale inabilità lavorativa in misura totale di 4-6 settimane; successivamente si può giustificare una inabilità lavorativa massima del 50% per un periodo complessivo di durata non superiore ai sei mesi dell'infortunio, ritenuta la banalità del trauma subito." (doc. _, p. 4)
La tesi difesa dal dott. __________ è contraddetta dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, ancora nel mese di marzo 2002, affermava esistere un nesso di causalità naturale fra i disturbi accusati da __________ e l'evento traumatico del 9 maggio 2001:
" Ho esaminato nuovamente in data odierna il paziente summenzionato, in mia cura dal 18.06.2001, per le conseguenze di un trauma cranio-facciale banale (battuto violentemente contro un vetro) con contusione nasale, lesione dei denti incisivi superiori.
Sviluppo secondario di cefalee croniche, sindrome psicoastenica, sensazioni vertiginose secondarie. Il tutto è regredito progressivamente, inizialmente con l'aiuto di farmaci (antiemicranici preventivi ed antidepressivi) secondo la terapia classica di questi casi, da febbraio 2002 i sintomi sono praticamente scomparsi, il Paziente ha smesso ogni trattamento, dal 1. marzo 2002 ha ripreso il lavoro nella misura del 100% senza problemi.
Lo stato neurologico odierno è normale, PA 120/80.
I disturbi lamentati sono quindi imputabili all'incidente in causa, anche se il trauma risultò minore, senza sintomi di commozione cerebrale, come si osserva frequentemente, in presenza d'una struttura della personalità con tendenze ansiose e normalmente vengono accettati dalle Assicurazioni come conseguenze di traumi minori, fino a 6 mesi dall'evento traumatico." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
Ai fini dell'istruttoria di causa, in data 12 giugno 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati sottoposti dei quesiti volti a chiarire il contenuto della sua certificazione 8 marzo 2002:
" (…).
Con certificato dell'8 marzo 2001 (recte: 2002), qui accluso in fotocopia, lei ha affermato, fra l'altro, che i disturbi conseguenti ad un trauma cranico semplice "… normalmente vengono accettati dalle Assicurazioni come conseguenze di traumi minori, fino a 6 mesi dall'evento traumatico".
Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a volere rispondere ai quesiti seguenti:
1. La prassi adottata dagli assicuratori-infortuni a cui lei fa riferimento nel certificato dell'8 marzo 2002, è da considerare corretta da un punto di vista medico-scientifico?
2. Nel caso concreto, l'assicurato ha o meno raggiunto lo status quo ante/sine a distanza di sei mesi dall'infortunio, quindi a novembre 2001?
3. In caso di risposta negativa al quesito n. 2, voglia spiegarcene le ragioni medico-scientifiche? (…)" (VI)
Con il suo rapporto del 17 giugno 2002, il neurologo ha, per l'essenziale, ribadito l'opinione secondo la quale __________ non aveva raggiunto lo status quo ante/sine alla fine del mese di ottobre 2001, così come invece deciso dall'assicuratore convenuto.
Qui di seguito le considerazioni enunciate dal dott. __________:
" (…)
Ad 1) - la prassi adottata dagli Assicuratori infortuni è ricorrente nel voler non riconoscere dei disturbi se non sono legati ad un danno organico evidente o ad un trauma così detto "adeguato".
In effetti, nel caso particolare, il trauma è stato minore anche se non banale, i sintomi lamentati dal paziente non erano presenti prima dell'evento stesso, le conseguenze si sono protratte effettivamente più a lungo del previsto: bisogna però prendere sempre in considerazione anche la personalità del paziente e l'effetto che la presenza di dolori o disturbi possono comportare sulla vita quotidiana dal punto di vista soggettivo, più che oggettivo.
La parte psicologica viene quindi spesso sottovalutata in queste circostanze.
Cercare di spingere il paziente in questi casi a riprendere l'attività professionale è senz'altro un fatto favorevole per la guarigione, tuttavia non tutti reagiscono negli stessi tempi ed in alcuni casi la situazione può protrarsi più a lungo del previsto.
Ad 2) - Nel caso concreto, il paziente ha mostrato dei segni di miglioramento a partire dal mese di ottobre 2001, da novembre 2001 ha potuto riprendere tutte le sue attività, anche la guida di un elicottero, casa che gli era impossibile nei mesi precedenti.
La ripresa del lavoro totale è stata possibile solo dall'1.3.2002, mentre dal 30.10.2001 aveva ripreso solo nella misura del 50%. Quindi in definitiva lo status quo ante/sine è stato raggiunto dal mese di febbraio 2002.
Ad 3) - Questo prolungamento dell'incapacità lavorativa parziale fu dovuto alla persistenza di cefalee occasionali e la sensazione da parte del paziente di non essere completamente guarito. Il conflitto con l'assicurazione sicuramente non ha giovato aumentando lo stato d'ansia con una certa reazione di ribellione contro il fatto che i suoi disturbi non fossero accettati come reali.
Come spesso succede in questi casi, dei conflitti assicurativi o per esempio anche la perdita del lavoro, possono comportare delle reazioni psicologiche tali da cronicizzare i disturbi fino a renderli in alcuni casi anche definitivi.
Nel caso particolare, la situazione, per fortuna, si è normalizzata in un periodo di 9 mesi, invece dei soliti 6 mesi che normalmente vengono accettati più per esperienza statistica che non per motivazioni scientifiche vere e proprie."
(VII)
2.8. Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in neurologia, Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso l'__________ nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ (XV).
Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXIV, p. 2-6) ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status neurologico (cfr. XXIV, p. 6-7), il dottor __________ si è parzialmente scostato dalla valutazione enunciata, a suo tempo, dal medico di fiducia della __________, nel senso che egli ha affermato che lo status quo sine a margine dell'evento traumatico assicurato è stato raggiunto soltanto a contare dal mese di dicembre 2001 (cfr. XXIV, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta ed ai quesito n. 1 e n.3 di parte ricorrente: "… Compte tenu de la personnalité prétraumatique, un rapport de causalité naturelle entre symptômes et l'événement traumatique peut être admis jusqu'en novembre 2001. Par la suite, les symptômes sont plutôt en relation avec des facteurs favorisants (personnalité prétraumatique et tendance aux crises de migraine, antérieures au traumatisme" - la sottolineatura é del redattore; "A partir de décembre 2001 (7ème mois après l'accident), les symptômes dont souffrait le patient ne devraient plus être considérés en relation de causalité naturelle avec l'événement traumatique").
A questo proposito, egli ha precisato che fino al termine del mese di ottobre 2001, i disturbi risentiti da __________ costituivano la conseguenza esclusiva dell'infortunio del maggio 2001. Nel mese di novembre 2001, invece, la relazione di causalità fra il danno alla salute e l'infortunio, è stata soltanto parziale.
Il perito giudiziario ha motivato le proprie conclusioni nel seguente modo:
" (…)
En résumant, M. __________ présente des traits de personnalité à caractère anxieux et des antécédents évoquant une tendance à développer des migraines.
A la suite d'un traumatisme facial violent, avec lésions dentaires, cutanées et des muqueuses, il développe des algies faciales atypiques, totalement incapacitantes pendant les premiers mois qui suivent le traumatisme; l'évolution à long terme est cependant favorable sous traitement anti-migraineux.
Comment s'explique cette durée particulièrement longue de douleurs qui, habituellement, se résolvent rapidement?
Les algies faciales de M. __________ sont vraisemblablement l'expression du terrain migraineux sur lequel l'épine irritative (atteinte nociceptive) traumatique agit comme élément déclenchant et qui entretient la symptomatologie pendant quelques mois, favorisée aussi par l'anxiété du patient.
Les publications à cet égard soulignent le fait que ce n'est pas tant l'importance du traumatisme initial qui explique cela, mais justement des facteurs non traumatiques et notamment une personnalité prétraumatique particulière, comme celle admise chez M. __________, ou encore des antécédents de douleurs chroniques, éventuellement de type migraine.
Il est de plus à noter que, d'après les publications, en présence de céphalées post-traumatique importantes, deux mois après le traumatisme, un blessé présentera très vraisemblablement une symptomatologie analogue, sans évolution favorable, deux ans après le traumatisme. Or, nous avons constaté que M. __________ est aujourd'hui totalement guéri : dès lors, on peut admettre que les facteurs favorisant l'évolution à long terme ne semblent jouer dans son cas qu'un rôle mineur.
Pour ce qui concerne la relation de causalité, fondamentale dans le cadre de cette discussion (assurance-accidents) quant au traumatisme et au développement des algies faciales, nous devons admettre qu'une relation de causalité naturelle subsiste, étant donné que la relation temporelle entre apparition des symptômes et lésions initiales, pouvant d'habitude engendrer ou déclencher des douleurs faciales, est bien établie. Cette relation est fondamentale pour diagnostiquer des céphalées post-traumatiques (cf. la définition communément admise par la communauté scientifique internationale).
De plus, nous savons qu'une irritation des muqueuses nasales, éventuellement traumatique, est un facteur déclenchant des migraines et plus en général des algies faciales, même atypiques.
En conséquence, les algies faciales atypiques de M. __________ doivent bien être considérées post-traumatiques : seule leur durée, particulièrement longue, est influencée par des facteurs extra-traumatiques, facteurs jouant cependant un rôle mineur (cf. plus haut).
Dans un contexte assécurologique comme le nôtre, nous sommes obligés d'évaluer quantitativement les symptômes, dont l'intensité n'est en principe pas mesurable, du fait de leur caractère purement subjectif. Comment les quantifier? Compte tenu du fait que la durée totale des symptômes est de 10 mois, on peut admettre que 2/3 de la durée des symptômes sont à considérer comme les conséquences du traumatisme et qu'1 /3 de la durée serait plutôt l'expression de facteurs favorisants (rôle mineur).
On peut donc admettre que le traitement et l'incapacité de travail résultant des douleurs sont totalement en relation avec le traumatisme jusqu'en octobre 2001. A partir de novembre 2001, on pourrait admettre qu'une incapacité de travail partielle, en relation avec des douleurs résiduelles, est encore la conséquence du traumatisme. Cependant, à partir de décembre 2001, les douleurs ne seraient plus interprétées comme l'expression du traumatisme et de ses suites, mais plutôt comme l'expression des facteurs favorisants"
(XXIV, p. 9-11)
Rispondendo quindi ai quesiti postigli dalle parti, il dott. __________
ha riconosciuto l'insorgente inabile al lavoro in misura totale sino alla fine del mese di ottobre 2001(recte: sino al 29 ottobre 2001, visto che l'assicurato ha ripreso il lavoro il 30 ottobre 2001, cfr. doc. _ e _) e, successivamente, nella misura del 50% (fino a fine novembre 2001):
" … Un tel traumatisme peut-il justifier une incapacité de travail pour un comptable pendant une période aussi longue?
La sensibilité à la douleur, notamment post-traumatique, n'est qu'en partie en relation avec l'intensité du traumatisme et des lésions qui en sont la conséquence. Des facteurs individuels jouent un rôle, à long terme mineur dans notre cas, comme nous l'avons vu.
On peut donc justifier une incapacité de travail d'une durée relativement longue, pour un comptable après un traumatisme de ce type. En effet, ce type d'activité exige la pleine possession des capacité mentales."
" … Du point de vue médical, serait-il imaginable que l'assuré, qui se plaignait se vertiges secondaires, de syndrome psychasthénique, ainsi que de céphalées, ait pu piloter un hélicoptère? Comment l'incapacité de travail de 50% se justifie-t-elle s'il pouvait piloter?
Une incapacité de travail comme suite du traumatisme se justifie à 50% au cours du premier mois de reprise de travail.
D'autre part, M. __________ nous affirme qu'il a exercé son activité de pilote d'hélicoptère seulement à partir de mars 2002, à savoir lorsqu'il avait désormais retrouvé sa pleine capacité d'emploi."
" … Ces troubles justifiaient-ils, pour un comptable, une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31.10.2001 et de 50% jusqu'au 28.2.2002?
L'ensemble des troubles résultant des séquelles du traumatisme et des facteurs favorisants justifient une incapacité de travail prolongée de ce type. L'incapacité partielle résiduelle de 50% à partir de décembre 2001 serait cependant l'expression de troubles de nature non traumatique."
(XXIV, risposta ai quesiti n. 2 e 5 di parte convenuta ed al quesito n. 3 di parte ricorrente).
Alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria, che è senz’altro completa sui punti litigiosi, chiara nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133 p. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante, lo scrivente TCA considera accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che ___________ - tenuto conto dei soli disturbi in relazione di causalità naturale (ed adeguata, cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.6. in fine) con l'infortunio del 9 maggio 2001 - ha presentato un'incapacità lavorativa totale fino al 29 ottobre 2001 ed in misura del 50% fino al 30 novembre 2001.
A contare dal 1° dicembre 2001, l'assicurato ha invece raggiunto lo status quo sine, di modo che, da tale data in poi, è pure venuta meno la responsabilità della __________ (cfr. consid. 2.5.).
Questa Corte non ignora il fatto che, trattandosi del mese di novembre 2001, il perito giudiziario ha indicato che i disturbi accusati dal ricorrente erano soltanto in parte conseguenza dell'evento infortunistico assicurato.
Nondimeno, in virtù dell'art. 36 cpv. 1 LAINF, tale circostanza non consente all'assicuratore LAINF convenuto di procedere ad una riduzione delle proprie prestazioni (indennità giornaliere).
Per quanto riguarda le lezioni di volo che l'assicurato avrebbe seguito posteriormente all'infortunio, occorre rilevare che dalla relativa documentazione consegnata in data 8 aprile 2003, si evince che __________ ha effettivamente volato il 12, dalle 17°° alle 17.41, il 22, dalle 17.55 alle 18.56, nonché il 23 maggio 2001, dalle 16.35 alle 17.28 (cfr. XXXI 1).
Dagli atti non risulta che dopo il 23 maggio 2001 egli abbia ancora volato.
Ora, secondo il TCA, questa circostanza non è suscettibile, da sola, di supportare la tesi difesa dalla ____________ con la sua impugnata decisione su opposizione.
In effetti, al fatto che il ricorrente, nel corso delle due settimane successive all'infortunio, abbia effettuato tre voli di istruzione, non può essere attribuito alcun significato per rapporto alla questione concernente la sussistenza, dopo il 31 ottobre 2001, di un legame causale con l'evento traumatico assicurato.
D'altro canto, i voli in questione sono stati effettuati in un periodo in relazione al quale l'assicuratore LAINF aveva già pacificamente riconosciuto l'esistenza di una completa incapacità lavorativa e, quindi, versato le corrispondenti indennità giornaliere.
Infine, vista l'interruzione di qualsiasi attività di volo dopo il 23 maggio 2001, è plausibile che, dopo tale data, __________ non sia più stato in grado di pilotare un velivolo, così come da lui stesso sostenuto (cfr. XXXV: "Proprio per le difficoltà susseguenti l'infortunio, su consiglio dell'istruttore medesimo, queste lezioni sono poi state definitivamente interrotte").
Del resto - contrariamente a quanto preteso dalla _________ in data 29 aprile 2003 (cfr. XXXIII: "…, tant'è vero che egli (v. all. Z 15 e Z 16) ha fatto rinviare per ben tre volte (il 20.08.01, il 16.10.01, il 20.11.01) la visita presso il perito medico asserendo di essere assente frequentemente in Francia per ottenere il brevetto di pilota. Alla luce di quanto prodotto, appare del tutto verosimile che egli abbia continuato a volare anche all'estero") - dagli atti all'inserto non emerge affatto che l'assicurato, dopo il 23 maggio 2001, avrebbe ancora compiuto dei voli di istruzione all'estero. Infatti, dalla nota dattiloscritta che figura sul doc. _, relativa ad una conversazione telefonica intercorsa il 5 ottobre 2001 fra __________ ed un collaboratore della __________, risulta che in Francia l'insorgente si era recato per sostenere gli esami teorici necessari per ottenere il brevetto di pilota di elicotteri (cfr. doc. _: "… giustifica i rinvii degli appuntamenti dal dr. __________ causa sue frequenti assenze in Francia per ottenere il brevetto di pilota di elicotteri (dal 22.05 non vola più ed in seguito all'infortunio ha difficoltà di concentrazione che spera non gli pregiudichino il penultimo esame teorico)" - la sottolineatura è del redattore).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione del 15 gennaio 2002 della __________ è annullata.
§§ La __________ è condannata a versare all'assicurato indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 100% dal 12 maggio al 29 ottobre 2001 e del 50% dal 30 ottobre al 30 novembre 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà all'assicurato l'importo di
fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti