RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00022 mm/cd
Lugano 11 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 dicembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 maggio 1999, __________ - già dipendente della ditta __________ in qualità di addetto alla manutenzione degli stabili - è rimasto coinvolto, al volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione stradale.
I sanitari dell'Ospedale generale di zona di __________ (), dove l'infortunato si é immediatamente recato, hanno diagnosticato un trauma al rachide cervicale del tipo "colpo di frusta" con lieve contrattura della muscolatura cervicale, maggiore a destra.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medici, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 31 agosto 2001, ha dichiarato estinto, a far tempo dal 15 novembre 1999, il nesso di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati da __________ e l'evento traumatico del maggio 1999 e, con ciò, pure il diritto a prestazioni (cfr. doc. _).
1.3. Con pronunzia del 15 ottobre 2001, il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso del 28 settembre 2001 di ___________ ed ha trasmesso gli atti all'__________ affinché emanasse la propria decisione su opposizione (cfr. doc. _).
1.4. In data 28 dicembre 2001, l'assicuratore LAINF ha parzialmente accolto l'opposizione interposta dall'assicurato, nel senso che le indennità giornaliere gli sono state versate sino al 13 luglio 2001, siccome "… è apparso corretto tenere conto che, solo dopo diversi esami specialistici posteriori al 15.11.1999, la ______ ha potuto rilasciare una formale decisione" (cfr. doc. _, p. 5).
1.5. Con tempestivo ricorso del 3 aprile 2002, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli indennità giornaliere sino al 13 luglio 2001 e, in seguito, una rendita di invalidità corrispondente ad una completa incapacità lucrativa (cfr. I, p. 7).
Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…).
In concreto l'__________ nega per il sig. __________ l'esistenza di un quadro clinico del colpo di frusta in contrasto con quanto risulta dai referti medici. Infatti che il ricorrente sia stato vittima di un incidente in occasione del quale si è verificato un cosiddetto "colpo di frusta" è stato stabilito dai medici dell'Ospedale di __________, dove è stato visitato il giorno dell'incidente (doc. _ agli atti) ed è stato confermato nel referto 27 giugno 2002 del Dr. __________ della Clinica __________ (doc. _ agli atti). Anche il dr. __________, specialista in ortopedia chirurgica della ________, ha indicato nel proprio referto 13.7.2001 che i dolori fatti valere dal paziente, ai quali non è stato possibile dare riscontro oggettivo, appartengono al quadro dello "Schleudertrauma" (doc. _ agli atti, p. 3).
È quindi stato chiarito attraverso ripetute visite mediche che il sig. _______ in occasione dell'incidente 8 maggio 1999 è stato vittima di un colpo di frusta alla colonna cervicale.
5.
Il referto della visita medica circondariale __________ 22.2.2000 (doc. _ agli atti) attesta poi che dal giorno dell'incidente il qui ricorrente soffre di disturbi a livello della colonna cervicale, in particolare dolori cervicali, cervicalgie, disturbi visivi, capogiri e di una persistente sintomatologia da affaticamento, in aumento sull'arco della giornata. L'intensificarsi di dolori alla testa, disturbi di concentrazione, rapidità nello stancarsi, disturbi visivi, ecc. sono riconosciuti dalla giurisprudenza come la conseguenza del colpo di frusta alla colonna cervicale o di una lesione equivalente e in tal caso anche senza riscontri patologici documentabili dopo anni dall'incidente possono subentrare problemi funzionali della natura più diversa (DTF 117 V 636). Il fatto che a livello medico non siano attualmente documentabili non permette di non riconoscerli e quindi negare le prestazioni assicurative.
L'__________ sottolinea l'esistenza di disturbi alla colonna cervicale persistenti nel ricorrente dal giorno dell'infortunio che sono del tutto coerenti con il quadro clinico del colpo di frusta e di fatto lo conferma. È infine la stessa __________ a riconoscere nella decisione impugnata come "i disturbi alla nuca lamentati prevalentemente dall'assicurato fanno parte dei sintomi risentiti dopo un colpo di frusta" (doc. _, p. 4, pto. 4).
È quindi pure chiarito che il sig. __________ a seguito del colpo di frusta alla colonna cervicale presentava e presenta il quadro clinico tipico di tale genere di infortunio.
6.
In presenza del quadro clinico tipico del colpo di frusta la giurisprudenza riconosce l'esistenza del nesso di causalità naturale ed adeguato con l'incidente anche se le disfunzioni non sono dimostrabili a livello organico (cfr. RKUV 1991 Nr. U 121 p. 98 c. 4b e p. 102 c. 5d aa). Nel caso in esame deve quindi essere riconosciuto il nesso di causalità fra l'infortunio e i successivi problemi di salute del sig. __________.
7.
In concreto il quadro clinico del sig. __________ in conseguenza dell'infortunio 8 maggio 1999 denota una chiara continuità e non giustifica, data la permanenza degli stessi problemi di salute, di interrompere il nesso di causalità al 15.11.1999. Può quindi essere riconosciuta a tutti gli effetti la causalità dell'infortunio 8 maggio 1999 per i disturbi successivamente sofferti dal ricorrente e a tutt'oggi presenti. La decisione 28.12.2001 come già la decisione 31.8.2001, di fatto interrompe retroattivamente e con ampio arbitrio la durata del nesso causale. La decisione travisa il senso dei riscontri medici operati sull'assicurato e disposti dalla stessa __________. Gli stessi hanno infatti escluso il nesso causale, mentre risultano accertati i problemi di salute dell'assicurato successivi all'incidente.
8.
I problemi insorti a seguito dell'incidente, il costante mal di schiena, i quotidiani mal di testa e i repentini annebbiamenti della vista, il persistente rapido affaticamento, hanno compromesso irrimediabilmente la capacità lavorativa del ricorrente, di professione muratore. Tale professione, fisicamente estremamente pesante, non può essere svolta dal sig. __________, se non esponendosi a gravi pericoli e al peggioramento della salute. Lo stesso, non più giovane e senza una formazione, non sarebbe in grado di svolgere un'altra professione da quella che svolgeva.
9.
In concreto non si prospetta un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. La stessa __________ ha rinunciato a prescrivere al sig. __________ delle misure di terapia o recupero e con la decisione 31.8.2001, pur negando tanto un'indennità giornaliera che una rendita d'invalidità per la mancanza del nesso di causalità, ha riconosciuto l'incapacità lavorativa del qui ricorrente.
Relativamente all'incapacità lavorativa la giurisprudenza ha chiarito che quando sia diagnosticato un colpo di frusta e sia dato il relativo quadro clinico, si deve di regola ammettere la causalità dell'infortunio per la conseguente incapacità lavorativa, anche se qualora l'infortunio fosse causa parziale del problema di salute (DTF 117 V 360).
Deve quindi essere riconosciuta l'incapacità lavorativa del ricorrente, la sua durevole se non permanente incapacità di guadagno, come conseguenza dell'incidente 8 maggio 1999 e pertanto la sua condizione di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF, con il diritto alla relativa rendita" (I).
1.6. L'__________I, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In corso di causa, __________ ha versato agli atti la perizia medico-legale 15 aprile 2002 del dottor __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________ (cfr. V 1).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva __________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni convenuto, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
- infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
- infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
- infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
- se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
- la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
- la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.2.5. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb [U 404/99].; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.2.6. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).
Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA 17.3.1995 in re Z., STFA 6.1.1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 177; STFA 9.9.1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; STFA 12.4.1991 in re N.).
2.3. Nella presente fattispecie, __________, in data 8 maggio 1999, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in Italia.
Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato, al volante di una __________, si era arrestato a causa di un'autovettura che aveva improvvisamente invaso la sua corsia di marcia, quando è stato tamponato dall'automobile che lo seguiva (cfr. doc. _).
Il giorno stesso dell'incidente, __________ è stato visitato presso l'Ospedale generale di zona di __________, dove i sanitari hanno diagnosticato un "colpo di frusta con lieve contrattura muscoli cervicali, maggiore a dx. in iperteso, causato incidente stradale" (doc. _).
In data 30 giugno 1999 nuova visita di controllo presso il succitato istituto di cura. Dal relativo certificato risulta che l'assicurato presentava una mobilità del collo dolente e limitata in tutte le direzioni nonché una netta contrattura dei piccoli muscoli suboccipitali (cfr. doc. _).
Il 1° luglio 1999 il ricorrente è stato visto dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha finalmente prescritto un soggiorno stazionario presso la Clinica __________:
" (…).
Sindrome cervicale vertebrale senza componente neurologica di entità progredente in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo l'8.5.1999 nell'ambito di un incidente della circolazione con meccanismo di tamponamento.
Per quanto attiene alla cronistoria dei disturbi del paziente, in assenza di alterazioni strutturali acquisite allo studio radiologico, notiamo da una parte una mobilità praticamente libera in tutte le direzioni in occasione dell'esame il giorno stesso dell'evento infortunistico presso il servizio di PS Ospedale di __________ mentre attualmente, a praticamente due mesi di distanza, viene riscontrata una limitazione funzionale pluri-direzionale con contrattura della muscolatura para-vertebrale destra.
Sulla base del referto clinico attuale e del decorso ho ritenuto indicato non limitarsi alla prescrizione di misure passive (quale la terapia ad ultrasuono) ed attendere ancora un mese prima di introdurre progressivamente quelle attive. Mi sono di riflesso permesso di prevedere direttamente un soggiorno stazionario nel centro di riabilitazione ___________, a decorrere dall'11.07.1999 alfine di poter utilizzare in tempo utile le potenzialità a disposizione"
(doc. _).
Durante il periodo 18 luglio-21 agosto 1999, l'assicurato è quindi rimasto degente presso la suddetta Clinica, dove ha fatto oggetto di misure pluridisciplinari a carattere riabilitativo.
Gli specialisti di __________ hanno constatato un quadro clinico caratterizzato da cervico-brachialgie, cervico-dorsalgie a destra, sindrome cervico-cefalica con blocchi cervicali funzionali nonché diversi punti trigger, sia della muscolatura suboccipitale e laterocervicale, compatibile con gli esiti di un incidente della circolazione con meccanismo di tamponamento (probabile trauma di accelerazione/decelerazione). Alla dimissione, __________ presentava, soggettivamente, ancora dei forti dolori nucali e dorsali e, oggettivamente, una mobilità cervicale ridotta di 2/3 in tutte le direzioni con dolore nell'estensione, una muscolatura cervicale più sciolta con meno punti trigger nonché un portamento ancora marcatamente irrigidito (cfr. doc. _).
Il 13 ottobre 1999, ha avuto luogo una nuova visita di controllo a cura del dottor __________. In quella occasione, egli ha constatato unicamente una sintomatologia da affaticamento, in aumento sull'arco della giornata, della muscolatura corta sotto-occipitale a destra più che a sinistra.
Il medico di circondario dell'__________ ha inoltre segnalato degli episodi transitori di annebbiamento della vista senza impressione concomitante di malessere, già presenti prima dell'infortunio del maggio 1999, da ricondurre a problemi di ipertensione.
A fronte di una situazione tutto sommato soddisfacente, __________ è stato dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 18 ottobre 1999 e in misura totale dal 15 novembre 1999 (cfr. doc. _).
Il ricorrente è nuovamente stato visitato dal dottor __________ il 22 febbraio 2000, in ragione della persistenza dei disturbi a livello del rachide cervicale (cfr. doc. _, p. 2: "accusa sempre gli stessi disturbi con difficoltà a ruotare la testa verso la destra, così come dolori alla base del capo d'intensità ingravescente nella seconda metà della giornata. Da qualche tempo pure formicolii verso il braccio sinistro"). Il medico di fiducia dell'__________ ha quindi predisposto una valutazione specialistica da parte del PD dott. __________, responsabile del team "colonna vertebrale" presso la Clinica ortopedica __________, e ciò allo scopo di chiarire ulteriormente sia l'aspetto diagnostico sia quello terapeutico (cfr. doc. _, p. 3).
La visita presso la Clinica __________ ha avuto effettivamente luogo il 6 giugno 2000.
Queste le conclusioni contenute nel referto 27 giugno 2000 del Prof. __________:
" (…).
Bei diesem Patienten bestehen unspezifische Zervikalgien begleitet von Kopfschmerzen in der okzipitalen Region bei normalem CT, MRI sowie konventionellen Röntgenaufnahmen. Die Schmerzen können mit den bis jetzt durchgeführten Untersuchungen nicht erklärt werden. Wir können deshalb keine operative Therapie empfehlen, welche seine Symptomatik bessern würde"
(doc. _- la sottolineatura è del redattore).
Durante il mese di giugno 2001, __________ è stato periziato dal dottor __________, spec. FMH in neurologia, per conto dell'Istituto assicuratore convenuto.
Qui di seguito l'apprezzamento enunciato dal suddetto neurologo:
" (…).
Si tratta di un paziente che a due anni dopo un incidente automobilistico con conseguente colpo di frusta si lamenta di dolori occipitali e cervicali soggettivamente invalidanti e di una brachialgia destra con disestesie diffuse a predominanza notturna, inoltre indipendentemente dalla sintomatologia menzionata di episodi con disturbi visivi mal sistematizzati, di breve durata, non scatenati da fattori particolari e non associati ad ulteriore sintomatologia accompagnatoria.
Il quadro clinico è caratterizzato da una sindrome cervicale molto discreta, ritrovando una mobilità del capo abbastanza libera e la provocazione di un dolore risentito soggettivamente come discreto e non irradiante alla lateroflessione del capo a destra, solo in fine corsa. Non si ritrovano invece in particolar modo atrofie del cinto scapolare o ancora dell'arto superiore destro. La brachialgia destra non sembra essere a carattere radicolare, secondo la fenomatologia descritta un'indagine neuroradiologica non avrebbe mostrato secondo referto alterazioni di tipo compressivo radicolare o ancora midollare.
Le disestesie accusate in modo diffuso e a prevalenza notturna sono piuttosto da ricondurre alla presenza di una sindrome del tunnel carpale, con evidenza all'esame elettroneurografico di una neuropatia sensitiva con componente demielinizzante del nervo mediano destro, d'entità discreta ma che può ben spiegare la sintomatologia disestesiante accusata. L'entità della neuropatia non impone un intervento di neurolisi, una rapida regressione della sintomatologia è solitamente osservata con un'immobilizzazione notturna con porto di polsiera con stecca. Una relazione tra la sintomatologia e la sindrome del tunnel carpale e l'evento infortunistico è possibile in ragione della fenomenologia della caduta stessa e in quanto il paziente anteriormente all'evento infortunistico non avrebbe mai accusato una sintomatologia simile. Tuttavia è da sottolineare che una simile patologia è spesso riscontrata al di fuori di un evento infortunistico.
Gli episodi con improvviso disturbo visivo bilaterale, mal sistematizzato, di breve durata, non accompagnato da ulteriore sintomatologia, rimane di origine non chiara: in primo luogo, va discusso un eventuale disturbo del ritmo cardiaco, anche in considerazione di una tendenza a tachicardia all'esame odierno rispettivamente ad ipertensione arteriosa. Quale ulteriore diagnosi differenziale va discussa un'eventuale insufficienza vertebrobasilare da indagare a mezzo di esame dopplersonologico precerebrale comiziale appare ancor meno probabile. Non è possibile esprimersi in modo definitivo su una relazione sicura tra quest'ultima sintomatologia e l'evento infortunistico prima dell'esecuzione degli esami sopraccitati.
In conclusione è da sottolineare una discrepanza tra la sintomatologia dolorosa cervicale accusata e risentita soggettivamente come invalidante ed il referto clinico in presenza di una sindrome cervicale solo discreta. Per questo motivo, non sembra esserci un'indicazione a procedere ad ulteriori misure fisioterapiche. La brachialgia dovrebbe migliorare con le misure terapeutiche sopraesposte.
Infine gli episodi ricorrenti con disturbi visivi transitori vanno dapprima indagati in ambito cardiologico vascolare prima di poter concludere ad una relazione sicura con l'evento infortunistico." (doc. _)
Prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 31 agosto 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora sottoposto la pratica alla propria Divisione medica di __________, e specificatamente al dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).
Per l'essenziale, il suddetto specialista - analogamente a quanto aveva rilevato il dottor __________ - ha constatato una profonda discrepanza tra i disturbi soggettivamente accusati da __________ ed il reperto oggettivabile a livello del rachide cervicale. D'altro canto - anche qui in accordo con la valutazione enunciata dal neurologo (il quale si è espresso in termini di semplice possibilità, cfr. doc. _, p. 4) - la sindrome del tunnel carpale, responsabile delle disestesie a destra, è stata ritenuta completamente estranea all'infortunio assicurato:
" (…)
Zusammenfassend lässt sich zum Verlauf Folgendes herauskristallisieren: Der Patient erlitt höchstwahrscheinlich eine leichte HWS-Distorsion, die initial nur durch Nackenschmerzen gekennzeichnet war. Das sekundäre Auftreten einer ausgeprägten Bewegungseinschränkung in alle Richtungen ist keineswegs charakteristisch für einen posttraumatischen Zustand der Halswirbelsäule, denn in diesem Falle sind Schmerzen und Bewegungseinschränkung in den ersten Tagen am ausgeprägtesten, um im Verlaufe der Zeit sich zu normalisieren. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bei praktisch sämtlichen Affektionen des Nackens immer Bewegungen in einzelne Richtungen des Raumes möglich sind, falls sie langsam erfolgen. Nun ist es aber auch möglich, dass Dr. ______ während der Zeit, als er den Patienten betreute, eine Verminderung der Funktionsamplituden fand, sie aber nicht erwähnte. Sicher ist es aber, dass die Halswirbelsäule sich funktionell nach dem Rehabilitationsaufenthalt in __________ gut erholt hatte, was durch mehrere Ärzte bestätigt worden ist. Die anlässlich der dritten kreisärztlichen Untersuchung erhobenen Befunde in Form einer Druckdolenz von bestimmten Regionen des Nackens gelten als nicht objektiv. Konkret heisst dies, dass ab 9.12.1999 keine Symptome von Seiten des Nackens mehr vorlagen, die ein Korrelat für die vom Patienten beklagten Restbeschwerden lieferten. Auch nachträglich vermochten die extensiven Abklärungen mit MR und funktionellem CT nicht, eine relevante Pathologie zu identifizieren, weshalb es statthaft war, von unspezifischen Zervikalgien zu sprechen.
Zwar hat Dr. __________ als mögliche Teilursache der vom Patienten geschilderten Brachialgie ein leichtes Karpaltunnelsyndrom elektroneurographisch identifiziert. Er schrieb, dass dieses Kompressionssyndrom möglicherweise Folge des Unfallereignisses vom 8.5.1999 sein könnte. Allerdings ging er von einer falschen anamnestischen Voraussetzung aus, nämlich von einem Sturz auf die Hand (der bei dem Autounfall sicher nicht stattgefunden hatte) und stützte sich auch auf dem Idiom des post hoc, propter hoc, das keinen Wert besitzt, um eine Kausalitätstheorie zu untermauern.
Zusammengefasst lässt sich Ihre zweite Frage so beantworten, dass es keine medizinisch objektivierbaren Befunde gibt, die
Beschwerden des Patienten erklären könnten, ausser dem leichten Karpaltunnelssyndrom, das aber als zweifelsfrei unfallfremd zu bezeichnen ist. Andere Symptome, wie das plötzliche Nebelsehen, das während Sekundenbruchteilen und sporadisch nur auftritt, lag bereits vor dem Unfall vor, gemäss den Angaben des Patienten.
Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören zu den Symptomen, die nach einem "Schleudertrauma" geklagt werden können. Andere Symptome hat der Patient nicht geschildert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass gemäss Konsenspapier der Kommission" Whiplash Associated Disorder der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft das Auftreten neuartiger Symptome nach einem beschwerdefreien Intervall unwahrscheinlich ist, anders ausgedrückt, das "typische Beschwerdebild" nach einem solchen Unfallmechanismus muss sofort, bzw. in den ersten Tagen nach dem Unfall registriert werden.
Ich erachte weitere Abklärungen für nicht mehr angezeigt, nachdem der Patienten extensiv untersucht worden ist und keine für seine Beschwerden erklärenden Befunde gefunden werden konnten. Eine weitere Behandlung ist auch nicht erforderlich.
Es lässt sich werden ein Intergritätsschaden, noch eine Einschränkung der Arbeitsfähig keit aufgrund der erhobenen klinischen Daten begründen." (cfr. doc. _)
2.4. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, man mano, di interessarsi al caso di __________, é riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurato.
In particolare, il PD dott. __________ - specialista di livello universitario proprio in materia di affezioni del rachide - nonostante tutti gli accertamenti paraclinici predisposti (TAC, MRI e radiografie convenzionali), non è stato in grado di oggettivare alcunché di anormale a livello della colonna cervicale (cfr. doc. _, p. 2).
D'altro canto, la sindrome del tunnel carpale (con le conseguenti disestesie interessanti l'arto superiore destro) non può essere annoverata fra le conseguenze naturali dell'evento traumatico del maggio 1999. Al proposito, occorre osservare che il dottor __________, spec. FMH in neurologia, in occasione della visita fiduciaria del 12 giugno 2001, ha indicato che la succitata patologia si trova solo possibilmente in una relazione di causalità naturale con il noto incidente della circolazione, rilevando peraltro che, prima di allora, l'assicurato mai avrebbe accusato una sintomatologia del genere (cfr. doc. _, p. 4: "Una relazione tra la sintomatologia e la sindrome del tunnel carpale e l'evento infortunistico è possibile in ragione della fenomenologia della caduta stessa e in quanto il paziente anteriormente all'evento infortunistico non avrebbe mai accusato una sintomatologia simile" - la sottolineatura è del redattore).
Ora, il fatto che l'esistenza di un nesso di causalità sia stata giudicata come semplicemente possibile, esclude, già di per sé, la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto (cfr. consid. 2.2.1.). Inoltre, la giurisprudenza insegna che la semplice circostanza d'essere apparso posteriormente ad un infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
La medesima conclusione si impone trattandosi degli sporadici e transitori episodi di annebbiamento della vista. Infatti - per ammissione dello stesso ricorrente - tali disturbi visivi erano già presenti prima dell'infortunio in questione (cfr. doc. _, p. 2: "Vengono segnalati inoltre degli episodi transitori di annebbiamento della vista senza impressione concomitante di malessere, peraltro presenti già prima dell'evento infortunistico in parola. Fino ad ora non sembrano essere stati investigati ma ricondotti ad un'origine ipertensiva" - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può certo riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22 febbraio 1999 nella causa D., 35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U 429/00; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________, al momento della chiusura del caso da parte dell'__________ (luglio 2001), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio dell'8 maggio 1999.
2.5. Con il proprio gravame, __________ sostiene di essere rimasto vittima di un trauma di accelerazione al rachide cervicale (cfr. I) e postula, quindi, l'applicazione della relativa giurisprudenza federale (cfr. DTF 117 V 359).
Al proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.2.4.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.4.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Da parte sua, il TCA osserva che il fatto che __________ sia rimasto vittima di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, è stato pacificamente riconosciuto da diversi specialisti, non da ultimo dal PD dott. __________ (cfr. doc. _, p. 1: "Der Patient erlitt am 08.05.99 einen Autounfall mit einem Schleudertrauma in der HWS"), rispettivamente, dal dottor __________, attivo presso la Divisione medica dell'__________ a __________ (cfr. doc. _, p. 1: "(…): Herr __________ erlitt anlässlich einer Auffahrkollision am 8.5.1999 eine HWS-Distorsion bzw. ein kraniozervikales Beschleunigungstrauma, die, nach der heute weit verbreiteten Klassifikation der Quebec Task Force initial zu einem sogenannten WAD (Whiplash Associated Disorder) von Grad I führte. Der Grad I ist durch das Vorliegen von Zervikalgien und einem subjektiven Steifheitsgefühl im Nacken definiert").
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, prodotta dall'__________ sub doc. _, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente leggero trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97, prodotta sub doc. _).
In concreto - contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso - __________, dopo l'evento traumatico del maggio 1999, non ha mai presentato il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”, caratterizzato da disturbi multipli (cfr. consid. 2.3.), ricordato che né i disturbi visivi né le disestesie interessanti il braccio destro possono essere ricondotti all'infortunio assicurato (cfr., al riguardo, il consid. 2.4.).
In queste condizioni, è dunque a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto ha negato l'applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" (cfr. doc. _, p. 3 in fine).
Non può essere di soccorso al ricorrente neppure la perizia medico-legale 15 aprile 2002 del dottor __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________, nella misura in cui essa non contiene alcun nuovo (rilevante) elemento di valutazione.
Il succitato sanitario, consultato privatamente da __________, ha infatti diagnosticato una distorsione del rachide cervicale del tipo "colpo di frusta" (cfr. V 1, p. 9) - circostanza questa ormai pacificamente ammessa - limitandosi inoltre a descrivere i disturbi soggettivamente accusati dall'insorgente (cfr. V 1, p. 10: "Gli elementi costitutivi del danno alla persona del Periziando derivati dalle lesioni sofferte in seguito all'evento traumatico in oggetto consistono in: rachialgia cervicale con quasi completa rettilineizzazione della fisiologica lordosi, discreto deficit funzionale antalgico, algie e contrattura alla muscolatura paravertebrale cervicale e dorsale alta (maggiormente a dx) e ai cucullari (maggiormente a dx), con importante brachialgia destra con diminuzione della forza di presa alla mano, e con crisi cefalgiche tensive occipitali in soggetto cervico artrosico e discopatico").
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti