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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.2002 35.2002.20

2 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·192 mots·~1 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 35.2002.00020 Rif. costo n. 161.318.05   MM/gm

Lugano 2 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 marzo 2002 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 14 dicembre 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 10 giugno 2002 con la quale è stato respinto il gravame;

richiamata l'ordinanza 7 maggio 2002 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 21 giugno 2002 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'688.75 (IVA inclusa);

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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